Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il successivo uso di violenza per assicurarsi il possesso del denaro può configurare il delitto di rapina impropria).
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Approfondimenti Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica contro la volontà del proprietario (invito domino) mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass., sez. V, 27 luglio 2018, n. 36138; Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640; Cass., sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609, Rv. 269537). Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2013, n. 47416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47416 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 26/09/2013
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1863
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 42736/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 5 ottobre 2012;
nel procedimento a carico di:
RE AO, nato il [...], e di UT OR, nato il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Sentito il difensore, avv. Zamperlin Andrea, difensore di UT, che ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 5 ottobre 2012, rigettava l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Rovigo avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. dello stesso Tribunale respingeva la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di RE e di UT OR, indagati per il reato di rapina impropria e lesioni. Il G.I.P. aveva ritenuto la versione offerta dalle parti lese poco credibile.
Il Tribunale riteneva attendibile una seconda versione dei fatti fornita dalle parti lese, secondo la quale queste si sarebbero accordate con il RE per poter cambiare la somma di 30.000 Euro in loro possesso con banconote di grosso taglio, percependo un guadagno del 20%; per questa ragione avevano preso il denaro con sè, inserito in un sacchetto di colore giallo, ed avevano effettuato lo scambio del denaro, ricevendo delle banconote da 500 euro contenute in una busta bianca, ma la persona offesa si era subito accorta che le banconote erano false ed aveva cercato di fermare la macchina su cui era salito il complice del RE, ma il conducente era partito velocemente e lo aveva travolto. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, il Tribunale riteneva che non fosse configurabile l'ipotesi di rapina contestata, poiché la consegna del denaro ai due indagati era stata consensuale, ma piuttosto una truffa conseguente al prospettato cambio di banconote, sostituite con denaro falso. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, deducendo che nella specie non vi era stata truffa, ma furto aggravato dal mezzo fraudolento, dal momento che, appena ottenute le banconote, gli indagati si erano dati alla fuga, investendo la persona offesa e procurandole lesioni, così integrando il delitto di rapina impropria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, con riferimento al criterio differenziale tra le fattispecie di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., comma 2, n. 2 e truffa, ha tradizionalmente affermato che "Il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nello impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente (v., nella giurisprudenza meno recente: Sez. 2, 22 marzo 1983 n. 10923, Gozzo, Rv. 161783; conformi, nella giurisprudenza successiva: Sez. 5, 6 aprile 1999 n. 6876, Montaruli, Rv. 213601; Sez. 5, 5 aprile 2001 n. 22196, Dellachà, Rv. 218977; Sez. 5, 6 giugno 2001 n. 31691, Schiavone, Rv. 219319). Con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, è principio giurisprudenziale assolutamente prevalente (contra solo: Sez. 5, 14 febbraio 2006 n. 16315, Jacovitti, Rv. 234425), quello, risalente alla Sez. 2, 4 novembre 2003 n. 47680, Guida, Rv. 227995, secondo cui "Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare. Infatti, il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e quello di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il furto, giacché il trasferimento del possesso della cosa non avviene con il consenso del soggetto passivo". Detto principio risulta ribadito sia da Sez. 5, 15 febbraio 2007 n. 10211, Jacovitti, rv. 235847 secondo cui "È qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell'impossessarsi di un oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo detentore, il quale sia rimasto presente, in attesa della restituzione", sia, ancora, da Sez. 5, 17 giugno 2008 n. 36905, Jacovitti, rv. 241588, che, in analoga fattispecie, ha affermato che "Integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene (nella specie anello di brillanti e telefono cellulare) e riparta d'improvviso con la propria auto, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento invito domino, poiché il soggetto passivo si è privato materialmente dal bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato".
Da ultimo il medesimo principio è stato ripreso da Sez. 2, 21 gennaio 2009, n. 3710, Busato, Rv. 242678: "In tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all'acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento invito domino, che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa in cui il possesso della res si consegue con il consenso della vittima". Nel caso in esame, ottenuto il denaro con il pretesto di un cambio, gli indagati, secondo la ricostruzione dei fatti operata dallo stesso Tribunale, sarebbero fuggiti prima di dare tempo alle persone offese di verificare il denaro per il perfezionamento dell'accordo. Il fatto integra, quindi, l'ipotesi di furto con l'uso del mezzo fraudolento e non quella di truffa, sicché il successivo uso di violenza per assicurarsi il possesso del denaro può integrare il delitto di rapina impropria.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013