Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene (nella specie anello di brillanti e telefono cellulare) e riparta d'improvviso con la propria auto, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento "invito domino", poiché il soggetto passivo si è privato materialmente dal bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato.
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La massima In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i …
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Approfondimenti Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica contro la volontà del proprietario (invito domino) mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass., sez. V, 27 luglio 2018, n. 36138; Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640; Cass., sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609, Rv. 269537). Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2008, n. 36905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36905 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 17/06/2008
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2793
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 06742/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JA GI, N. IL 04/10/1961;
avverso la SENTENZA del 03/07/2006 CORTE DI APPELLO di ROMA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PAOLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. GARCEA Anna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3 luglio 2006 la Corte d'Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto LL JA responsabile del delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento in danno di GN EL.
In fatto era accaduto che lo JA si fosse fatto consegnare dalla GN, con un pretesto, un anello di brillanti e un telefono cellulare, ripartendo poi d'improvviso col proprio autoveicolo.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.
Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della notifica del decreto del G.I.P. che ha disposto il giudizio, siccome eseguita presso il difensore senza che fosse stato emesso un nuovo decreto di irreperibilità, ne' disposte nuove ricerche.
Col secondo motivo lamenta che il giudice di appello si sia indebitamente rifiutato di prendere in considerazione i motivi aggiunti, con i quali esso deducente aveva sostenuto la configurabilità del reato di truffa.
Col terzo motivo contesta la qualificazione del fatto come furto, negando che nella condotta accertata ricorrano gli estremi dell'impossessamento dell'anello e del telefono cellulare, essendogli stati essi consegnati volontariamente dalla persona offesa;
ribadisce, pertanto, l'assunto secondo il quale il fatto va ricondotto all'ipotesi di truffa, non perseguibile in mancanza di querela.
Col quarto motivo, infine, il ricorrente impugna il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, osservando che i precedenti penali valorizzati dal giudice di merito si riferiscono a reati risalenti al 1998; e assumendo che da allora la propria linea di condotta è totalmente mutata.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
La notifica del decreto del G.I.P. ex art 429 c.p.p., disposta in rinnovazione per sanare una nullità precedentemente verificatasi, è stata effettuata non ai sensi dell'art. 159 c.p.p., come mostra di credere il ricorrente, ma mediante consegna al difensore in qualità di domiciliatario, in considerazione del fatto che in data 8 giugno 1999 era intervenuta elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore di fiducia. Non ha dunque ragion d'essere l'eccezione di nullità che informa il primo mezzo d'impugnazione.
Il secondo motivo, pur muovendo da un fondato rilievo, non è idoneo a condurre all'annullamento della sentenza impugnata. È vero, infatti, che il motivo nuovo dedotto dallo JA, con memoria depositata nel giudizio di secondo grado, richiedeva di essere esaminato in quanto con esso si prospettavano diverse ragioni giuridiche (configurabilità del reato di truffa) a fondamento della denuncia di erronea qualificazione del fatto, già contemplata nell'atto di appello sotto il profilo della proposta qualificazione come appropriazione indebita: onde è innegabile che la Corte territoriale abbia erratamente omesso di motivare sul punto. Tuttavia, trattandosi di questione di mero diritto, l'omissione è emendabile in questa sede, secondo il disposto dell'art. 619 c.p.p., in quanto non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo. Ed invero, la tesi giuridica propugnata dalla difesa, qui riproposta col terzo motivo di ricorso, è da considerare priva di fondamento:
il momentaneo affidamento di un oggetto nella mani di una persona che ne faccia richiesta, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, non integra quell'atto di disposizione patrimoniale che costituisce - unitamente agli altri elementi di cui all'art. 640 c.p., - il proprium del reato di truffa. Nell'ipotesi considerata - conforme al caso di specie - avviene invece che il soggetto passivo si distacchi materialmente dal bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, ma mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso: controllo vanificato soltanto dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato, dal quale deriva lo spossessamento invito domino che è proprio del reato di furto.
È dunque giuridicamente esatta la qualificazione data al fatto dal giudice di merito, il quale ha giustamente considerato la condotta fraudolenta dello IT non come raggiro costitutivo di una truffa in realtà non configurabile, ma come aggravante del furto. La difforme enunciazione giurisprudenziale che ha riguardato una precedente vicenda dello stesso ricorrente (Cass. 14 febbraio 2006 n. 16315) richiede, per quanto sopra, di essere rivista: mentre merita consenso l'indirizzo conforme alla statuizione qui assunta, espresso da Cass. 15 febbraio 2007 n. 10211, in altro giudizio nei confronti dello stesso GI JA.
Il quarto motivo, infine, è inammissibile in quanto la censura da esso sottesa, riferendosi alla graduazione della pena inflitta e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si appunta su altrettante valutazioni discrezionali attribuite in via esclusiva al giudice di merito, il cui esercizio è sottratto al sindacato di legittimità quando sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici: il che si riscontra nel caso presente, in cui la sentenza di appello si richiama ai rilevanti e specifici precedenti penali dell'imputato e alle circostanze particolari del fatto, commesso in danno di un'amica che si fidava dello IT e seguito dalla vendita della refurtiva, che ha irrecuperabile un pregiato gioiello di famiglia.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2008