Articolo 497 ter del Codice penale
Articolo 452 sexiesArticolo 498
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28 febbraio 2006
Art. 497-ter.

(( (Possesso di segni distintivi contraffatti). )) ((Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006
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