Sentenza 17 settembre 2020
Massime • 4
In tema di misure cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa. (Conf. Sez. 5, n. 2471 del 1995, Rv. 20339101).
La formulazione del giudizio relativo alla scelta della misura cautelare postula una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determinato la commissione e alla personalità dell'indagato, sicché la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, quando sia associata all'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non può essere fondata su fattori, come l'impossibilità per la polizia giudiziaria di eseguire verifiche continuative, indipendenti dal comportamento della persona attinta dalla misura e che, comunque, esulino dalla sua volontà.
Agli effetti dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la latitanza intervenuta dopo l'ordinanza impositiva della misura cautelare deve essere considerata anche di ufficio dal tribunale del riesame, in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen. (Conf. Sez. 6, n. 3700 del 1994, Rv. 196332 - 01).
In tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza.
Commentari • 4
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: i documenti che possono essere prodotti nel giudizio di legittimità La Suprema Corte riteneva come la documentazione summenzionata non potesse essere considerata in sede di legittimità. Invero, per il Supremo Consesso, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sezione 2, n. 42052 del 19/6/2019; Sezione 3, n. 209 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2020, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2020 |
Testo completo
00209-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA асп Composta da 1094 sez. Grazia Lapalorcia -Presidente - Sent. n. UI Marini CC 17/09/2020 Vito Di LA R.G.N. 8484/2020 Relatore - Angelo Matteo Socci Stefano Corbetta ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MA PE, nato a [...] il [...] MA DO, nato a [...] il [...] VI UE, nato a [...] il [...] OS IL, nato a [...] il [...] UZ MA CE, nato in [...] il gindici-03-1965 UZ MA ER, nato a [...] il [...] ST AN, nato a [...] il [...] IE LA DO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 20-12-2019 del tribunale della libertà di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Vito Di LA;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Marilia Di Nardo che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi gli avvocati Gianluca Macchia (per MA PE e MA DO), Gianluca Condrò (per IE LA DO), anche in sostituzione dell'avv. Romano Francesco (per ST AN, UZ MA CE e UZ MA ER), Antonello Madeo (per OS IL), anche in sostituzione dell'avv. DO Porchetta (per VI UE) che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. PE MA, DO MA, UE VI, OS IL, CE UZ MA, ER UZ OR, AN ST e LA DO IE impugnano l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Roma, respingendo l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati finanziari (contrabbando di carburante e frode alle accise), reati contestati con l'aggravante della transnazionalità.
1.1. Secondo la ricostruzione accusatoria, le indagini avrebbero consentito di accertare l'esistenza di una associazione per delinquere operante sul territorio nazionale che aveva evidenti contatti con altri gruppi criminali operanti all'estero e, precisamente, nella Germania e nell'Est Europa (Polonia e Slovenia), che rifornivano di gasolio di contrabbando gli indagati. Sulla base di quest'ultimo presupposto è stata contestata l'aggravante della transnazionalità, come precisato per le singole incolpazioni riportate nell'ordinanza cautelare. ven Il meccanismo fraudolento che consentiva, secondo l'accusa, l'evasione delle accise sul carburante importato dall'estero e successivamente commercializzato in Italia, è stato ricostruito nel modo che segue: a) il gasolio veniva importato dall'Est Europa con documenti di trasporto internazionali (CMR) relativi a merci non soggette ad accisa e successivamente ceduto "in nero" a depositi e a distributori ritenuti collusi o compiacenti;
b) sono state, quindi, individuate due principali basi operative del sodalizio: b1) deposito della società IL SR (in OR), gestito dagli indagati DO MA e LO UR;
b2) il deposito della società OR CA SR (in OM), gestito dall'indagato Stefano Riccardi;
c) sono state poi individuate le aree di travaso del carburante in Fiano Romano e in Roma (via della Magliana nn.1090 e 1220; via della Tenuta di Santa Cecilia), utilizzate dai titolari delle società di trasporto, i quali collaboravano stabilmente 3 con i gestori dei depositi, tanto per i trasporti dai punti di travaso ai depositi, quanto per la successiva distribuzione al dettaglio del prodotto di contrabbando;
d) le società coinvolte nel traffico illegale, per quanto qui interessa, sono state individuate nella GTL Autotrasporti SRs, Autotrasporti UE SRs, GLOBAL Transport SR, S.A.F. Trasporti SRs, INCAS Trasporti SR (tutte società, a vario titolo amministrate, anche di fatto, dall'indagato TO UE), F. & M. Trasporti SR in liquidazione, di cui sono risultati soci gli indagati IL OS e ZI Frattari, quest'ultimo liquidatore della società, F. & M. Trasporti 90 SR;
e) i correi, secondo la ricostruzione accusatoria, realizzavano le operazioni illegali nel seguente modo: il prodotto petrolifero di contrabbando giungeva prevalentemente da paesi dell'Est Europa, come la Polonia e la Slovenia, ed era contenuto in autobotti che normalmente non subivano controlli approfonditi perché muniti di lettera di vettura internazionale (CMR) che attestava il trasporto di merce non soggetta ad accise (altre tipologie di oli). Al riguardo, come segnalato nell'ordinanza impugnata, soltanto l'esame ven chimico del prodotto trasportato dagli automezzi avrebbe consentito di smascherare l'artificio documentale, ma ciò avrebbe richiesto operazioni complicate da parte di pattuglie dotate della strumentazione necessaria, quindi difficili da realizzare, il che rendeva le lettere di vettura internazionali predisposte dai trafficanti idonee, nella maggior parte dei casi, a superare i controlli di routine. Pertanto, la documentazione di accompagnamento del prodotto petrolifero recava nella gran parte dei casi anche indicazioni imprecise, quando non false, circa il tragitto e i destinatari del prodotto, all'evidente scopo di impedire o comunque rendere più difficile la ricostruzione della "catena" illegale e, quindi, l'individuazione dei responsabili del traffico illecito. Una volta giunti in Italia, i carichi di gasolio venivano scortati fino ad aree di parcheggio nella disponibilità del gruppo criminale, monitorate da vedette sia all'entrata che all'uscita del prodotto di contrabbando. Nelle aree predisposte, si procedeva alle operazioni di travaso del carburante con la consegna di nuovi documenti - documenti di accompagnamento semplificati, cd. DAS, in modo da "nazionalizzarlo", dandogli così l'apparenza di un prodotto sul quale erano state già versate le accise dovute. Anche in relazione a tale segmento della preordinata condotta illecita, i DAS sono risultati falsi in quanto recavano indirizzi di partenza e destinazione "di 4 comodo" del gasolio e questo valeva a spiegare perché tali documenti, come l'accusa ha ritenuto di dimostrare, venivano utilizzati soltanto per il tempo necessario al trasporto del carburante tra l'area di travaso ed il deposito dell'acquirente e, in caso di mancato controllo, non venivano neppure contabilizzati. Il gasolio, poi, una volta giunto presso il deposito dell'acquirente, veniva immediatamente ridistribuito "in nero", in modo che, in caso di controlli, non risultasse in "eccedenza" rispetto a quello acquistato legittimamente.
1.2. Secondo l'accusa, convalidata dal Gip e riesaminata dal Tribunale della libertà, queste modalità dell'iter criminis, in considerazione della complessità e dei tempi di esecuzione, richiedevano necessariamente accordi a più livelli e tra più soggetti, come sarebbe stato reso evidente dalla vicenda in esame dove si assisteva agli accordi tra depositi per lo smistamento del gasolio;
a quelli con distributori di carburante compiacenti, valendosi di una serie di soggetti per le attività manuali, di scorta del prodotto e di preventiva "bonifica" del territorio dalla presenza di forze dell'ordine; nonché valendosi, necessariamente, di un ven "contabile" preposto alla formazione della documentazione falsa che scortava i carichi e che fosse in grado di alterare la contabilità in ingresso ed in uscita del prodotto, in modo da non far risultare eccedenze superiori alle soglie di "tolleranza" previste in ragione delle variazioni di peso che fisiologicamente possono derivare da alterazioni della temperatura e della densità del prodotto. Secondo la stima della Guardia di Finanza, il sodalizio criminale avrebbe immesso in consumo nella provincia romana in soli otto mesi tra ottobre 2018 e - maggio 2019 all'incirca 4.000.000 (quattro milioni) di litri di carburante per autotrazione, evadendo IVA per oltre 1.130.000,00 euro ed accise per oltre 2.550.000,00 euro, a parte gli enormi guadagni in nero, destinati ad essere riciclati nell'economia legale.
2. I ricorrenti, per il tramite dei loro difensori, hanno articolato i seguenti motivi di gravame.
2.1. PE MA impugna con due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la mancanza e la carenza di motivazione e la manifesta illogicità e genericità della stessa con conseguente nullità del provvedimento impugnato in quanto corredato da una motivazione 5 meramente apparente (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Osserva come il provvedimento impugnato si connoti per la sua genericità rispetto alle argomentazioni e alle doglianze sollevate nei motivi di gravame sottoposti al Tribunale del Riesame, posto che in nessun passaggio della motivazione è dato scorgere specifica risposta ai motivi di gravame proposti con l'istanza de libertate. Il ricorrente assume, a tale proposito, che il Collegio cautelare non avrebbe fornito la prova di aver vagliato le doglianze del ricorrente riguardo all'eccepita omessa valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, posto che il Tribunale della Libertà nulla avrebbe aggiunto rispetto al contenuto dell'ordinanza cautelare. Peraltro, il ricorrente ha proclamato la propria estraneità ai fatti contestati ed ha eccepito di non essere lui il soggetto intercettato in ambientale nelle date del 21/03/2019 e 17/04/2019 finanche dichiarando di non essere mai stato presente negli uffici della società IL successivamente alla data di cessione delle quote societarie (12/02/2019), ad opera del fratello DO MA, cosicché il generico richiamo del tribunale della libertà a quanto ritenuto ed accertato dal ven giudice per le indagini preliminari renderebbe del tutto insufficiente la motivazione resa su tale decisivo punto del tema cautelare. Il provvedimento impugnato, perciò, non fornirebbe alcuna spiegazione circa le condotte effettive tenute dal ricorrente. Anzi il tribunale della libertà, con riferimento alle deduzioni e alle critiche difensive con riferimento alla intercettazione telefonica del 11/02/2019 (tra il BR ed il sig. PE MA), non avrebbe chiarito il motivo per il quale dovevano essere disattese le ragioni addotte dalla difesa e cioè quelle relative all'intervento protettivo svolto dal ricorrente nei confronti del proprio fratello, che vedeva continuamente rinviare o comunque non portare a termine la cessione delle quote della società IL a favore dei nuovi soggetti presentati e proposti dal sig. BR. Sul punto, obietta il ricorrente che il tribunale della libertà avrebbe apoditticamente confermato la natura fittizia della cessione senza tuttavia fornire alcuna motivazione circa le ragioni sulla base delle quali ritenere compiuta tale asserita simulazione. Del tutto mancante sarebbe stato poi il riscontro rispetto a quanto eccepito con riferimento alla assoluta estraneità del ricorrente alle intercettazioni ambientali del 21/03/2019, 17/04/2019 e 6/05/2019. Si osserva che, al cospetto di un secco disconoscimento della voce, la dichiarazione di non essere stato presente nei locali, ove è avvenuta l'intercettazione ambientale, dichiarazione esplicitata nella immediatezza della irrogazione della misura e quindi addirittura senza aver proceduto all'ascolto della voce intercettata, avrebbe meritato una disamina approfondita da parte dei giudici cautelari. Confrontandosi con la motivazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la voce è stata riconosciuta dagli investigatori, il ricorrente obietta che la Guardia di finanza, nell'informativa citata del provvedimento gravato, ha dichiarato di aver proceduto ad un riascolto massivo di talune intercettazioni ambientali senza tuttavia specificare sulla scorta di quali elementi si era giunti ad attribuire la voce del sig. PE MA alle intercettazioni ambientali di cui al RIT 1595/18 progr. 528 e 2701. 2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione e la manifesta illogicità e genericità della stessa con riferimento alle esigenze cautelari con conseguente nullità del provvedimento per la presenza di un corredo ven motivazionale illogico con riferimento al requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie e per la mancanza di una motivazione autonoma rispetto alla misura custodiale applicata, oltre all'errata valutazione ed illogicità della motivazione circa il ritenuto pericolo di fuga (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).. Osserva che il Tribunale della Libertà ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, richiamando ancora una volta integralmente l'iter motivazionale adottato dal giudice per le indagini preliminari, escludendo che l'inidoneità della misura cautelare applicata potesse desumersi dalla lontananza nel tempo dei fatti di cui alle incolpazioni. Lamenta che anche in questo caso sarebbe mancata la valutazione autonoma delle esigenze cautelari irrogate al ricorrente, con la conseguenza che un'attenta disamina degli atti di indagine, sui quali si fonda la misura coercitiva, comproverebbe come il ricorrente non sia mai stato ritenuto coinvolto nelle vicende di contrabbando che si sarebbero verificate successivamente alla cessione 7 ·delle quote sociali della soc. IL, operata dal fratello DO MA (12/02/2019), sicché la considerazione motivazionale circa la pericolosità, derivante dalla associazione a delinquere ancora in atto, non poteva ritenersi sussistere in capo al ricorrente posto che anche il tempo trascorso dall'ultimo atto compiuto dal fratello dell'indagato doveva ritenersi sufficientemente apprezzabile in termini di non attualità e concretezza dell'asserito pericolo ex articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Assume inoltre che l'accertamento dell'attualità, intesa come persistenza di occasioni prossime di reato, e l'accertamento della concretezza, intesa come effettiva sussistenza di elementi dai quali dedurre la persistenza dell'inclinazione a delinquere, devono essere condotte, non solo sulla base delle specifiche modalità e circostanze del fatto, ma anche, soprattutto sulla base di una attenta analisi del contributo del singolo indagato e della personalità dello stesso. Il tribunale della libertà, nella ordinanza impugnata, avrebbe invece omesso di dar conto della circostanza che, successivamente al 12/02/2019 (data in cui il sig. DO MA aveva ceduto le proprie quote partecipazione della soc. ven IL), alcuna intercettazione e/o captazione e/o atto di indagine aveva visto coinvolto il ricorrente. Peraltro, con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga di cui all'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, osserva il ricorrente che la sua volontaria permanenza all'estero renderebbe assolutamente viziata la motivazione con la quale i giudici cautelari avrebbero giustificato l'applicazione della misura di massimo rigore sul rilievo che, con riferimento all'irrogazione di misure diverse dalla custodia inframuraria, le stesse dovevano ritenersi non applicabili per la mancanza del requisito fiduciario ad esse sottese. Eccepisce, a tal proposito, che, come risulta dalle stesse informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, il ricorrente era da tempo residente in [...]e non si era perciò sottratto all'esecuzione della misura irrogata.
2.2. DO MA impugna con due motivi pressoché analoghi ai motivi di ricorso presentato dal fratello, PE MA.
2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la mancanza e la carenza di motivazione e la manifesta illogicità e genericità della stessa con conseguente nullità del provvedimento impugnato in quanto corredato da una motivazione 8 meramente apparente (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Osserva come il provvedimento impugnato si connoti per la sua genericità rispetto alle argomentazioni e alle doglianze sollevate nei motivi di gravame sottoposti al Tribunale del Riesame, posto che in nessun passaggio della motivazione è dato scorgere specifica risposta ai motivi di impugnazione proposti con l'istanza de libertate. Assume, a tal proposito, che il Collegio cautelare non avrebbe fornito la prova di aver vagliato le doglianze del ricorrente riguardo all'eccepita omessa valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, posto che il Tribunale della Libertà nulla avrebbe aggiunto rispetto al contenuto dell'ordinanza cautelare. Osserva che egli aveva proclamato la propria estraneità ai fatti contestati e argomentato di non aver ricoperto alcun ruolo di amministratore di fatto della soc. IL, finanche dichiarando di non essere mai stato presente negli uffici della società successivamente alla data di cessione delle quote societarie (12/02/2019), ven cosicché il generico richiamo, nel provvedimento impugnato, a quanto ritenuto ed accertato dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare, rende apparente la motivazione resa al riguardo e dimostrerebbe che i giudici cautelari non avrebbero vagliato gli elementi di fatto ritenuti decisivi per la irrogazione della misura cautelare adottata. In altri termini, la motivazione del provvedimento impugnato non recherebbe alcun elemento dal quale dedurre, sul piano indiziario e/o probatorio, la partecipazione del ricorrente al contestato sodalizio criminale, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.
2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione e la manifesta illogicità e genericità della stessa con riferimento alle esigenze cautelari con conseguente nullità del provvedimento per la presenza di un corredo motivazionale illogico con riferimento al requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie e per la mancanza di una motivazione autonoma rispetto alla misura custodiale applicata, oltre all'errata valutazione ed illogicità della motivazione circa il ritenuto pericolo di fuga (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). 9 Osserva che il Tribunale della Libertà ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare di custodia in carcere, richiamando ancora una volta integralmente l'iter motivazionale adottato dal giudice per le indagini preliminari, escludendo che l'inidoneità della misura cautelare applicata potesse desumersi dalla lontananza nel tempo dei fatti di cui alle incolpazioni. Lamenta che anche in questo caso sarebbe mancata la valutazione autonoma delle esigenze cautelari irrogate al ricorrente. Reiterando le medesime argomentazioni spese da PE MA nel secondo motivo di ricorso (v. sub 2.1.2), conclude osservando che, con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, la sua volontaria costituzione in carcere, senza peraltro che alcuno si fosse premurato di aggiornare il tribunale della libertà del suo stato di detenzione, rende assolutamente non accoglibile quanto dedotto circa la mancanza di fiducia con riferimento a misure diverse dalla custodia inframuraria, posto che non vi era stata alcuna volontaria sottrazione del ven ricorrente all'esecuzione della misura.
2.3. UE VI affida il gravame a due motivi.
2.3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'articolo 273 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 24 e 111 Cost;
125, comma 3, 192, commi 2 e 3, 391-bis e ss. del codice di procedura penale;
articoli 110 del codice penale, 40, comma 4, 49 D.Lgs. 504 del 1995 nonché vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale), avendo il Collegio cautelare con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con gli atti del procedimento - respinto la doglianza prospettata al secondo motivo di riesame con cui era stata censurata la ritenuta "graniticità" della gravità indiziaria a carico del ricorrente per i capi di imputazione relativi al delitto di contrabbando di carburante e frode alle accise nonché per avere trascurato una serie di atti e fatti in grado di elidere o contro indiziare gli elementi posti a fondamento della cautela, rendendo il compendio indiziario inidoneo a raggiungere il minimo quantum "probante" richiesto dall'articolo 273 del codice di procedura penale, il tutto con riferimento: 1) al preteso riconoscimento dell'indagato, atteso che dalla visione delle immagini riprodotte dalle telecamere non sarebbe stato possibile individuare, con elevato grado di probabilità, i soggetti a bordo dell'AUDI 10 di proprietà dell'indagato stesso, il quale, durante i suoi turni di lavoro, parcheggiava la propria automobile all'interno dell'area sita in Roma, via della Magliana, lasciando ivi custodite le chiavi nella disponibilità dei colleghi, come accaduto la mattina del 3 aprile 2019; 2) alla mancata esplicitazione del concetto di "vedetta" e "scorta" attesa l'inevitabile inquadratura delle telecamere circoscritta entro un raggio di azione limitato che non poteva consentire il monitoraggio circa il percorso degli automezzi;
3) alle copiosissime intercettazioni telefoniche poste a base dell'ordinanza impugnata e delle quali nessuna risulta auto indiziante e/o etero accusatoria nei confronti del ricorrente, tutte circostanze che consentono di ritenere l'impugnata ordinanza affetta da malgoverno delle norme afferenti il dovere di motivare anche in ordine alle deduzioni difensive.
2.3.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento agli articoli 125, comma 3, 274, comma 1, lettere a) e c), del codice di procedura penale nonché agli articoli 110 del codice penale, 40, comma 4, e 49 D.Lgs. 504 del 1995, avendo en il Tribunale della libertà, con motivazione manifestamente carente, illogica e v contraddittoria, anche con gli atti del procedimento, respinto il terzo motivo di riesame, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari nei confronti del ricorrente, omettendo del tutto di valutare (e quindi di motivare) sugli elementi, alcuni dei quali già in precedenza evidenziati a proposito del fumus delicti, che rivestono, anche in relazione al bisogno cautelare, il carattere di decisività e segnatamente: 1) la mancata esplicitazione del concetto di "vedetta" e "scorta"; 2) il fatto che, in data 3 aprile 2019, la Guardia di Finanza procedeva, presso il sito di via della Magliana 1220, all'esecuzione di numerosi arresti in flagranza convalidati dal giudice per le indagini preliminari, il quale su richiesta del pubblico ministero, emetteva numerose misure cautelari non anche nei confronti del ricorrente;
3) il sequestro, già eseguito in data 3 aprile 2019, dell'automobile in uso al ricorrente- AUDI DX613VL, successivamente restituita, in data 13 maggio 2019; 4) il fatto che il ricorrente dal mese di marzo 2019 era indagato a piede libero, periodo di tempo non trascurabile durante il quale egli non aveva posto in essere alcuna condotta delittuosa;
5) il fatto che l'indagato, nel mese di giugno 2019, aveva interrotto il rapporto lavorativo con la G.T.L. Autotrasporti s.r.l.s. ed era stato assunto, con contratto a tempo determinato, dalla B.T. Trasporti s.r.l.; 6) l'incensuratezza, tutte circostanze che escludevano la sussistenza del pericolo di 11 reiterazione del reato il quale pertanto non poteva essere ritenuto concreto, né attuale, salvo a dover desumere tale requisito esclusivamente dalla gravità del titolo di reato.
2.4. IL OS ricorre con cinque motivi.
2.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale nonché agli articoli 6 CEDU, 24 e 111 Cost.; 125, comma 3, e 303 codice di procedura penale nonché vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale), avendo il collegio cautelare - con motivazione manifestamente carente, illogica e contraddittoria con gli atti del procedimento-respinto la doglianza prospettata con il primo motivo di riesame, con il quale veniva censurata la violazione dei principi che governano l'istituto della retrodatazione, essendo stata l'ordinanza impugnata emessa, sulla base di elementi già desumibili dagli atti, in conseguenza di un precedente arresto in flagranza del ricorrente, sebbene la misura precautelare non fosse stata poi seguita dall'emissione dell'ordinanza cautelare. va 2.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale processuale nonché vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale), in relazione agli articoli 273, 192, comma 2 e 3, 391-bis e ss. del codice di procedura penale, 24 e 111 Cost, 416 del codice penale, 40, comma 4, e 49 D.Lgs. 504 del 1995, avendo il Collegio cautelare con motivazione manifestamente apparente respinto la doglianza prospettata con il terzo motivo di riesame - con il quale veniva censurata la ritenuta "graniticità" della gravità indiziaria a suo carico da parte del giudice per le. indagini preliminari emittente per il delitto di associazione a delinquere finalizzato al contrabbando di carburante e frode alle accise, richiamando, sic et simpliciter, l'ordinanza cautelare e specificamente gli elementi illustrati dal giudice per le indagini preliminari nei suoi confronti. In tal modo, il tribunale non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni poste a base della gravità del quadro indiziario ed avrebbe trascurato una serie di atti e fatti in grado di elidere o contro indiziare gli elementi posti a fondamento del compendio indiziario, inidoneo pertanto a raggiungere il requisito della gravità, posto che: 1) il ricorrente era fuoriuscito dalla compagine della FM Trasporti s.r.l. negli ultimi mesi dell'anno 2018 allorquando la società venne messa in 12 liquidazione e ceduta, in data 10 ottobre 2018, alla FM Trasporti 90 s.r.l. amministrata da TR Frattari socio al 50 % insieme alla sig.ra Paola AR ed in assenza di qualsiasi elemento indiziario dal quale potesse desumersi una amministrazione di fatto ad opera del ricorrente, allo stato, non riscontrabile né nelle informative di reato, né nella richiesta applicativa del pubblico ministero;
2) l'esito delle copiosissime indagini espletate per circa sei mesi e senza soluzione di continuità dalla Guardia di Finanza che non avevano consentito di acquisire alcun elemento investigativo indiziante la partecipazione ad un'associazione a delinquere con il ruolo di capo o promotore;
3) gli sms estrapolati dal cellulare in uso al ricorrente nei quali è stata riscontrata esclusivamente una corrispondenza con il collega CR OL avente ad oggetto vicende strettamente personali ed istruzioni sui trasporti da eseguire essendo stati entrambi dipendenti della G.T.L. Autotrasporti s.r.l.s. con la mansione di autista;
4) le sommarie informazioni testimoniali rese dagli autisti della G.T.L. Autotrasporti s.r.l.s. OL, NA e AN alla Guardia di Finanza, i quali individuavano esclusivamente nel coindagato TO UE colui che gestiva i trasporti di ven carburante eseguiti dalla predetta società e dall'Autotrasporti UE s.r.l.s., contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del Riesame allorquando si era pronunciato sulla gravità indiziaria dei reati fine. Osserva inoltre il ricorrente che altro elemento di sicuro valore dirimente ai fini della insussistenza della fattispecie associativa sarebbe la circostanza secondo cui la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non possono costituire elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione. Nel caso di specie, non risultava alcun contatto del ricorrente con gli altri coindagati ad eccezione di coloro che lavoravano per la G.T.L. Autotrasporti s.r.l.s. ed Autotrasporti UE s.r.l.s.; elementi sui quali il Tribunale del Riesame non si è affatto pronunciato e che avrebbero consentito di ritenere non sussistente la gravità indiziaria, incorrendo pertanto l'ordinanza impugnata nel vizio di motivazione denunciato.
2.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale), in relazione agli 13 articoli 273, 192, comma 2 e 3, 391-bis e ss. del codice di procedura penale, 24 e 111 Cost, 416 del codice penale, 40, comma 4, e 49 D.Lgs. 504 del 1995, avendo il Collegio cautelare con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria - con gli atti del procedimento respinto la doglianza prospettata con il quarto - motivo di riesame - con il quale veniva censurata la ritenuta la “graniticità" della gravità indiziaria a carico del ricorrente applicando non correttamente i canoni ermeneutici di valutazione della c.d. "prova" cautelare e confermando l'impugnato provvedimento, sulla base di considerazioni che non trovano alcun riscontro negli atti di indagine, con la conseguenza che, oltre alle circostanze a discarico già indicate nel precedente motivo di ricorso, a depotenziare la gravità del quadro indiziario deporrebbe anche la circostanza secondo la quale la presenza nel piazzale sito in Roma, via della Magliana 1220, delle automobili private del sig. OS trova agevolmente spiegazione in relazione alla necessità che egli aveva di recarsi presso il luogo di lavoro, essendo un dipendente della G.T.L. Autotrasporti s.r.l.s.
2.4.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per ven inosservanza od erronea applicazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale), in relazione agli articoli 125, comma 3, e 274, comma 1, lettere a) e c), del codice di procedura penale nonché agli articoli 416 e 110 del codice penale, 40, comma 4, e 49 D.Lgs. 504 del 1995, avendo il Tribunale della libertà di Roma, con motivazione manifestamente carente, illogica e contraddittoria, anche con gli atti del procedimento, respinto il quinto motivo di riesame, ritenendo sussistenti, concrete ed attuali, le esigenze cautelari nei confronti del ricorrente. Il tribunale avrebbe giustificato, in poche righe, mediante frasi generiche e tautologiche, indifferentemente destinate a tutti i ricorrenti, la ritenuta sussistenza del quadro cautelare, così venendo meno all'onere di doverosa valutazione in chiave prognostica, dei requisiti previsti dall'articolo 274 del codice di procedura penale ed omettendo di valutare: 1) la circostanza per la quale, il ricorrente era fuoriuscito dalla compagine della FM Trasporti s.r.l. gli ultimi mesi dell'anno 2018; 2) l'esito delle indagini espletate;
3) gli sms estrapolati dal cellulare a lui in uso;
4) le sommarie informazioni testimoniali già indicate nel precedente motivo di ricorso. 14 Rileva inoltre come egli dal mese di aprile 2019, sino alla carcerazione occorsa in data 2 dicembre 2019, era indagato a piede libero e costantemente monitorato dall'ufficio di Procura mediante il sistema GPS, periodo di tempo non trascurabile durante il quale l'indagato stesso non aveva posto in essere alcuna condotta delittuosa;
dal mese di giugno 2019 aveva poi interrotto il rapporto lavorativo con la G.T.L. Autotrasporti s.r.l.s.; era gravato da un solo precedente che, seppur per reati della stessa tipologia, era risalente all'anno 2010, cosicché il pericolo di reiterazione del reato non poteva essere ritenuto concreto, né attuale, salvo a doverlo desumere, deduzione processualmente non consentita, esclusivamente dalla gravità del reato.
2.4.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 125, comma 3, e 275 del codice di procedura penale nonché vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale), essendo l'impugnata ordinanza affetta da carenza grafica della motivazione con riferimento alle deduzioni di cui al sesto motivo di riesame, con il quale era stata puntualmente dedotta ven l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale da parte del giudice per le indagini preliminari, essendosi il collegio cautelare limitato ad osservare che i ricorrenti fossero persone inaffidabili ed immeritevoli di qualsiasi credito fiduciario in ordine alle loro capacità di autocontrollo e di astensione dal delinquere nuovamente, apparendo perciò la custodia inframuraria l'unica in grado di contenere congruamente i movimenti, i contatti e le comunicazioni dei prevenuti e pertanto l'unica idonea a salvaguardare le particolari esigenze cautelari, risultando in tal senso inefficace la misura degli arresti domiciliari, pur se assistita da strumenti elettronici di controllo ma trascurando che la misura carceraria appare sproporzionata a soddisfare le ritenute esigenze cautelari, avendo il tribunale del riesame omesso di considerare, quanto alla natura ed al grado delle stesse, le deduzioni svolte dal ricorrente con il precedente motivo di ricorso.
2.5. AN ST impugna con due motivi.
2.5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), in relazione ai capi 1,26,28,37 dell'imputazione provvisoria, non avendo il tribunale del riesame risposto alle doglianze difensive con particolare riferimento alla circostanza 15 secondo la quale la partecipazione a soli tre trasporti, sulle decine di trasporti contestati, facesse del ricorrente un occasionale trasportatore e quindi un soggetto cui non poteva attribuirsi una consapevolezza generalizzata della illiceità di più operazioni. Deduce poi, con riferimento ai capi 26-28, anche la mancanza di motivazione circa l'assenza di elementi investigativi dai quali desumere la consapevolezza della provenienza illecita del gasolio in presenza di elementi diretti a ritenere che gli organizzatori della frode, ossia i gestori dei depositi fiscali, dovessero bilanciare azioni illecite di importazione con azioni lecite al fine di mantenere sotto controllo le quantità di gasolio detenute nell'ottica dei controlli operati sistematicamente dalla Guardia di Finanza, posto che la stessa indagine aveva svelato l'esistenza di trasporti regolari. In tale ottica appariva necessario che, con riferimento al singolo trasporto, occorresse provare la consapevolezza dell'autista, non coinvolto nelle operazioni di acquisto e trasferimento del prodotto petrolifero, e soprattutto coinvolto in sole tre ipotesi di illecite transazioni, il tutto con specifico riferimento alla illiceità del carico trasportato. Si duole ancora il ricorrente della omessa indicazione, con riferimento al capo 26, del cognome ven dell'autista, a nome AN, avendo l'indagine disvelato che, oltre ad AN ST, vi fosse altro trasportatore che operava con gli indagati, tale AN IN. Poste tali doglianze, il tribunale avrebbe dovuto esplicitare le risultanze procedimentali sulla scorta delle quali motivare il riferimento ad AN, di cui al capo 26, al ricorrente piuttosto che al trasportatore IN. Eccepisce poi la mancanza di motivazione su espressa doglianza difensiva riferita al giudizio di gravità indiziaria con riferimento al capo 37 stante l'assenza di contributo concorsuale alla illecita transazione di gasolio di contrabbando con conseguente mancanza dell'elemento oggettivo del reato. Lamenta infine l'insussistenza di qualsivoglia condotta partecipativa all'associazione e la manifesta illogicità della motivazione fondata sulla consapevolezza dell'operazione illecita in corso di cui al capo 37 nonché l'omessa considerazione delle censure difensive sulla consapevole partecipazione all'associazione, oltre alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul ruolo di autista-associato, stante la partecipazione ad un numero ridotto di episodi. 16 Dopo aver, da pagina 1 a pagina 3 del ricorso, ricapitolato dettagliatamente le doglianze svolte nei confronti dell'ordinanza genetica in sede di giudizio di riesame, il ricorrente lamenta che il tribunale cautelare avrebbe operato esclusivamente il richiamo al corposo materiale indiziante, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.
2.5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge processuale in relazione agli articoli 275, comma 2-bis, 292, comma 2, lettera c)-bis, del codice di procedura penale, avendo il tribunale nell'ordinanza cautelare reiterato l'omissione valutativa, già consumata applicativa, sulla idoneità di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere a salvaguardare le esigenze cautelari e si duole anche del mancato confronto con i divieti applicativi della misura inframuraria. A suo avviso, era prognosticamente concedibile la sospensione condizionale della pena e comunque l'applicazione della custodia cautelare in carcere doveva ritenersi preclusa in presenza di una prognosi di condanna certamente contenuta entro i tre anni di reclusione. Deduce poi la manifesta illogicità della motivazione laddove è stata ritenuta reiterabile la condotta delittuosa da parte di soggetto, privo di qualsivoglia ver autonomia operativa e da porre eventualmente agli arresti domiciliaci in luogo oggettivamente distante da quello in cui sarebbero state consumate le rimproverate condotte. Osserva come sia l'ordinanza impugnata che il titolo cautelare violavano i protocolli applicativi delle misure di massimo rigore non rinvenendosi nell'ordinanza cautelare alcun riferimento al pur disciplinato obbligo di valutare la inidoneità di misure meno afflittive, laddove, sul punto, la motivazione offerta dal Tribunale del Riesame è ritenuta meramente assertiva, oltre che manifestamente illogica, tanto più che con espresso riferimento al ricorrente appariva invero assolutamente necessario, alla luce della limitata partecipazione alle attività illecite, ridotte ad un solo episodio, parametrare le condotte alla prognosi di . applicazione di una pena contenuta nel limite di tre anni. Sarebbe quindi viziato il percorso argomentativo reso in riferimento alla possibilità di tutelare le esigenze cautelari con misure meno afflittive.
2.6. CE MA UZ svolge un primo motivo articolato in tre censure ed un secondo motivo (erroneamente rubricato come terzo) con il quale si duole della valutazione del quadro cautelare. 17 2.6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione (articolo 606 comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), in particolare deduce: (a) la manifesta illogicità della motivazione in riferimento ad espressa doglianza difensiva circa l'erronea attribuzione al ricorrente stesso delle condotte poste in essere da UZ OR ER, detto il Presidente;
(b) la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle doglianze difensive in punto di sussistenza del giudizio di gravità indiziaria del capo 20 dell'imputazione provvisoria, sul rilievo dell'impossibilità di ritenere il ricorrente partecipe alla discussione captata in ambientale progr. 332 del 19 marzo 2019 dalla quale si desumeva l'organizzazione delle operazioni di travaso e di presenza dei correi presso il deposito, irrilevante comunque a connotarne la condotta;
(c) la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del giudizio di gravità indiziaria in ordine alla fattispecie associativa nonché l'omessa motivazione della doglianza difensiva in punto di aggravante della transnazionalità. Osserva, quanto alla prima censura, che, con memoria ritualmente depositata innanzi al Tribunale del Riesame, si evidenziava come in riferimento al capo 26 vi n a fosse stata una erronea attribuzione delle condotte al UZ CE OR. v Ed invero nella premessa descrittiva in parte qua della stessa ordinanza cautelare, richiamato integralmente il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, si faceva riferimento ad un soggetto, cui erano imputate le condotte, che era comunemente appellato come Presidente, figlio del ricorrente, salvo, poi, per mero errore materiale attribuirne la gravità indiziaria nella parte dispositiva al prevenuto. Lamenta il ricorrente che, nonostante si trattasse di evidente errore materiale, il Tribunale del Riesame, abdicando al ruolo istituzionale di controllo, ha confermato l'ordinanza impugnata evidenziando che, sebbene in sede di interrogatorio di garanzia lo stesso UZ ER dichiarasse quale pseudonimo quello di "Presidente", in alcune occasioni proprio quest'ultimo nel rivolgersi al padre l'appellasse come "Presidè". Obietta il ricorrente che il giudizio reso, oltre a contraddire la stessa ordinanza cautelare, apparisse manifestamente illogico laddove proprio l'esistenza di un dubbio rilevante, quanto all'attribuzione del medesimo pseudonimo a due soggetti operanti nel medesimo contesto, rappresentasse motivo di insussistenza del } 18 giudizio di gravità indiziaria, quanto alla corretta identificazione del soggetto agente. Quanto alla seconda censura, con istanza di riesame, si evidenziava come non fosse possibile ritenere, stante l'assenza del ricorrente tra i soggetti che parlavano, assenza peraltro certificata dall'allegazione del verbale di trascrizione sommaria della polizia giudiziaria operante, che lo stesso partecipasse alle operazioni di travaso. Si osserva come il riferimento al "Dottò" fosse equivoco sulla scorta dell'utilizzo diffuso di tale appellativo, comunque utilizzato sia nei confronti del UZ CE che del UZ ER. Il Tribunale del riesame riteneva, con motivazione stimata dal ricorrente come manifestamente illogica, che l'attestazione di presenza in quel dialogo del prevenuto fosse insuperabile sulla scorta del fatto che certamente chi procedeva all'ascolto conosceva perfettamente tutte le voci dei soggetti indagati. Quanto alla terza censura, il ricorrente, dopo aver posto in evidenza che in una delle conversazioni contestate non si parlasse di DAS falsi né delle attività illecite in punto di rifornimento del prodotto, osserva che, all'errore valutativo sul punto, deve aggiungersi il fatto che il ricorrente al più concorrendo, in periodo - ver significativo, in un solo reato fine non potesse ritenersi intraneo al configurato - consesso criminoso. Lamenta infine la omessa valutazione circa la sussistenza, con specifico riferimento al delitto associativo, dell'aggravante della transnazionalità espressamente censurata dalla difesa con riferimento all'appartenenza alla consorteria dei soggetti esteri, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Adami, secondo cui, appunto, l'aggravante non sussiste quando il gruppo criminale operante in più paesi coincide soggettivamente con l'associazione per delinquere. La rilevanza di tale doglianza dovrebbe essere colta, ad avviso del ricorrente, anche nell'ottica delle censure afferenti la scelta della misura di cui al motivo seguente.
2.6.2. Con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione (articolo 606 comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), in relazione agli articoli 275, con 2-bis, e 292, comma 2, lettera c-bis, del codice di procedura penale, avendo il tribunale cautelare reiterato l'omissione valutativa, già consumata nell'ordinanza applicativa, sulla idoneità di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere a salvaguardare le esigenze cautelari, dolendosi anche del mancato 19 confronto con i divieti applicativi della custodia cautelare in presenza di applicabilità della sospensione condizionale della pena e della sola custodia in carcere per prognosi di condanna entro i tre anni, svolgendo un motivo di ricorso analogo a quello articolato dal ricorrente ST.
2.7. ER OR UZ solleva un unico motivo con il quale deduce invece vizio motivazione (articolo 606 comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), avendo il tribunale cautelare reiterato l'omissione valutativa, già consumata nell'ordinanza applicativa, sulla idoneità di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere a salvaguardare le esigenze cautelari dolendosi anche del mancato confronto con i divieti applicativi della custodia cautelare in presenza di applicabilità della sospensione condizionale della pena e della sola custodia in carcere per prognosi di condanna entro i tre anni, svolgendo un motivo di ricorso analogo a quelli articolati dai precedenti ricorrenti.
2.8. LA DO IE articola due motivi di impugnazione. ven 2.8.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), con riferimento agli articoli 125, comma 3, 292, commi 1 e 2, lettera c), 309, comma 9, del codice di procedura penale in ordine alla valutazione della sussistenza degli elementi indiziari legittimanti la emissione del provvedimento cautelare personale, con specifico riguardo alla identificazione del IE quale soggetto a cui sono state attribuite le condotte indicate in rubrica. Deduce di aver sottoposto all'esame del Collegio cautelare le seguenti circostanze: che il ricorrente non veniva mai attinto direttamente da intercettazioni telefoniche;
che dall'ascolto delle intercettazioni ambientali effettuate presso il deposito della IL permaneva un'assoluta incertezza circa l'attribuibilità, anche solo indiziaria, al IE delle conversazioni captate;
-che l'impianto di videosorveglianza sito presso la IL non cristallizzava in alcun modo la presenza dell'indagato sul luogo dei fatti;
- che sull'attribuibilità dell'appellativo "ragioniere" al IE permaneva un'assoluta incertezza stante la prova della contemporanea presenza di altro soggetto intercettato ed identificato con il nome di LO LE che veniva 20 soprannominato "ragioniere", così come appurato dall'annotazione di polizia giudiziaria del 7 marzo 2019, richiamata dal Tribunale del riesame a pag. 52; che non vi era alcun indizio tale da far ritenere che l'indagato fosse il gestore di fatto delle società EW VE e VI;
l'assoluta insussistenza dell'aggravante della trasnazionalità di cui all'articolo 3 L. 146 del 2006; l'omessa motivazione del titolo cautelare in tema di esigenze cautelari. Assume che il Tribunale del riesame, sul rilievo che il ricorrente sarebbe stato compiutamente identificato dalla polizia giudiziaria attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza attivato Su IL, avrebbe apertamente violato le norme sull'enunciazione delle ragioni della decisione, utilizzando delle informazioni solo apparentemente esistenti, cui veniva erroneamente attribuito valore decisivo. L'ordinanza impugnata, limitandosi a recepire acriticamente le affermazioni promananti dagli agenti di polizia giudiziaria procedenti, non avrebbe operato alcun vaglio critico e di controllo sulle modalità di individuazione e identificazione ven del IE presso il deposito della IL, luogo ove sarebbe stato individuato l'indagato stesso ed ove sarebbero state captate sue conversazioni con altri coindagati. Osserva il ricorrente come, sul punto, l'ordinanza impugnata operi un unico fugace riferimento ad un'informativa di polizia giudiziaria, ove nulla sarebbe indicato circa le modalità e le tecniche di individuazione ed identificazione del ricorrente. Il quale eccepisce come l'atto di polizia giudiziaria, utilizzato nei suoi confronti, non esponga alcun ragionamento logico giuridico teso a rappresentare al lettore quale tipo di metodologia sia stata usata per la identificazione dei volti e delle immagini ritratte sul luogo dei fatti, con la conseguenza che l'apodittica affermazione della polizia giudiziaria secondo la quale "le immagini rilevavano la presenza assidua dei membri dell'associazione direttamente legati al deposito e, nello specifico.... IE LA DO ...", incredibilmente e supinamente richiamata dal Tribunale del riesame, non potrebbe avere, ad avviso del ricorrente, alcuna cittadinanza nel procedimento penale, neanche a livello della mera gravità indiziaria richiesta nella fase cautelare. 21 Considerazioni assolutamente analoghe, il ricorrente svolge con riferimento alle argomentazioni adottate in motivazione dal Tribunale del riesame in tema di intercettazioni ambientali. Afferma il ricorrente che il Tribunale sostiene che "gli operanti di polizia giudiziaria attraverso il riascolto delle voci monitorate hanno indicato l'identità delle persone parlanti, laddove, invece, veniva utilizzato l'acronimo S.N.I. per indicare un soggetto rimasto sconosciuto". In tal modo, il Tribunale del riesame, venendo meno al ruolo di controllore che gli è proprio, avrebbe accettato supinamente qualsiasi affermazione proveniente dalla polizia giudiziaria, anche del tutto immotivate come quella in precedenza enunciata nel motivo di ricorso. Ribadisce il ricorrente che egli non è mai stato attinto direttamente da intercettazioni telefoniche. Quest'ultimo dato, infatti, pure rappresentato al Tribunale del riesame in sede di memoria, è risultato un elemento certo ed incontroverso. Per tale via poteva certamente affermarsi come mancasse in atti un parametro certo cui la polizia giudiziaria avesse potuto far riferimento per n e parametrare le caratteristiche vocali dell'indagato. v Il Tribunale di Roma, quindi, avrebbe dovuto dare risposta alle doglianze sollevate dalla difesa, fornendo adeguata e pertinente sintesi logica, oltreché congrua ed argomentata valutazione critica, al compendio indiziario sottoposto al vaglio difensivo con la memoria depositata al riesame in data 20 dicembre 2019. 2.8.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Sul punto, sostiene che la sintetica motivazione del giudice per le indagini preliminari elaborata a pagina 150 e 151, priva di un'analisi delle singole personalità degli indagati e legata solo genericamente all'incensuratezza, o meno, degli stessi -sia stata sostanzialmente replicata in sede di riesame. Peraltro né il Gip, né tantomeno il Tribunale del riesame avrebbero preso in considerazione seriamente la possibilità che all'esito del giudizio potesse essere irrogata potenzialmente nei confronti del IE una pena inferiore a quelle specificamente indicate all'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale. 22 Inoltre entrambi i Giudici cautelari avrebbero ignorato il disposto di cui all'articolo 275, comma 3-bis, stesso codice secondo il quale può essere applicata la misura cautelare inframuraria soltanto se vengono espressamente indicate nel provvedimento le specifiche ragioni per cui si ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari da eseguirsi con le procedure di controllo del c.d. braccialetto elettronico.
3. DO e PE MA hanno rispettivamente presentato, in udienza, memoria integrativa dei motivi di impugnazione dolendosi entrambi, con un primo motivo, del vizio di violazione di legge e di motivazione per omessa valutazione di deduzioni difensive. Con un secondo motivo DO MA lamenta violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione alle esigenze cautelari, dolendosi il solo PE MA, con un secondo, terzo e quarto motivo dei vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al riconoscimento della voce nelle intercettazioni ambientali, all'omessa ed insufficiente motivazione relativamente alle produzioni documentali con riferimento alla ritenuta erronea ven qualità di importatore di prodotti petroliferi attribuita al ricorrente nonché dell'omessa motivazione relativamente al contenuto di alcune intercettazioni ambientali indicate nella memoria. PE MA ha prodotto, contestualmente alla memoria, perizia fonica per corroborare il tema relativo al disconoscimento della voce. I difensori, presenti in udienza, hanno dichiarato che CE MA UZ, ER OR UZ, DO LA IE e AN ST sono attualmente sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, al pari di DO MA, mentre UE VI è sottoposto all'obbligo di dimora e PE MA si troverebbe attualmente in Bulgaria. I difensori hanno anche precisato che è stato emesso decreto che dispone il giudizio immediato nei confronti di tutti i ricorrenti ad eccezione di PE MA. 23 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati o, in taluni casi, inammissibili, fatta eccezione per il ricorso OS che è parzialmente fondato.
2. Con motivo di ricorso, identico o parzialmente analogo, PE MA (motivo 1 e memoria integrativa), DO MA (motivo 1 e memoria integrativa), UE VI (motivo 1), IL OS (motivi secondo e terzo), AN ST (motivo 1), MA CE UZ (motivo 1), OR ER UZ (motivo 1) e LA DO IE (motivo 1) lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.
2.1. Alcuni ricorrenti (DO e PE MA) si dolgono del fatto che il tribunale del riesame, limitandosi a richiamare il contenuto dell'ordinanza impugnata, non avrebbe adottato una autonoma valutazione (censura estesa, nei medesimi sensi, anche alla valutazione delle esigenze cautelari), omettendo pertanto di rispondere a specifici rilievi che erano stati puntualmente mossi nei confronti del provvedimento cautelare ed incorrendo conseguentemente nel vizio di violazione di legge e di motivazione denunciati. ven 2.2. Sul punto, occorre precisare che, in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, sempre che la motivazione "per relationem" non eluda, omettendone la valutazione, le doglianze contenute nella richiesta di riesame o formulate dalle parti nel corso dell'udienza camerale e fermo restando che, qualora le prospettazioni difensive siano assenti oppure siano del tutto inadeguate a disarticolare il ragionamento probatorio contenuto nel provvedimento cautelare genetico, la motivazione "per relationem" possiede tutti i requisiti di forma e di sostanza idonei per disattendere, anche implicitamente, le censure sollevate (v. Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628-01). La giurisprudenza di legittimità ha infatti dettato i criteri di validità della motivazione per relationem stabilendo, con orientamento costante, che detta motivazione deve considerarsi legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti 24 congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). Da ciò consegue, in primo luogo, che il richiamo alla motivazione di un provvedimento gravato o la riproduzione di parti di esso non implica, per ciò solo, che la pronuncia resa dal giudice dell'impugnazione cautelare sia contrassegnata da un deficit motivazionale e, in secondo luogo, che colui il quale lamenti l'omessa valutazione di punti decisivi del tema cautelare ha l'onere di allegare che detti temi siano stati espressamente devoluti al tribunale del riesame perché, se è vero che l'impugnazione cautelare ex articolo 309 del codice di procedura penale è svincolata dalla presentazioni dei motivi, caratterizzandosi come un gravame ven atipico in quanto affrancato dal principio devolutivo, il vizio di motivazione può essere dedotto solo quando il provvedimento giurisdizionale sia completamente privo di giustificazione circa gli elementi costitutivi della cautela oppure quando abbia pretermesso l'esame di censure specifiche e decisive, tali cioè da disarticolare il ragionamento cautelare sul fumus, sui pericula 0 sulla proporzionalità o adeguatezza della misura cautelare. Sul punto, la Corte si è più volte espressa affermando il principio in forza del quale non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi 0 argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, 25 comma ottavo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. -260952 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone, Rv. 254037 - 01; Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110 - 01; Sez. 1, n. 2927 del 22/04/1997, Blanco, Rv. 207759 - 01).
2.3. Ciò posto, occorre premettere come possa ritenersi incontroverso l'accertamento di fatto, congruamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, attraverso il quale è stato ricostruito il meccanismo fraudolento (v. paragrafi 1.1. e 1.2. del ritenuto in fatto) e che ha guidato il Collegio cautelare nel delibare le istanze di riesame.
2.3.1. Tenuto conto di tale precisa ricostruzione, che neppure gli indagati hanno seriamente contestato svolgendo una linea difensiva diretta piuttosto a rimarcare la loro estraneità al meccanismo illecito, e passando a scrutinare la posizione di DO MA, va detto che il tribunale cautelare, dopo aver espressamente richiamato (da pagina 29 a pagina 32 dell'ordinanza impugnata) le argomentazioni contenute nell'ordinanza cautelare, ha spiegato, peraltro autonomamente, come la partecipazione apicale del ricorrente al sodalizio criminoso fosse comprovata dal funzionamento stesso del meccanismo fraudolento ven sotteso all'illegale traffico di carburante di contrabbando, con specifico riferimento proprio al deposito della IL S.r.l., il quale era formalmente intestato e gestito dai UZ, che tuttavia agivano in subalternità rispetto alle direttive loro impartite anche da DO MA, per il quale il Collegio cautelare ha stimato significative le indagini documentali valutate comparativamente con i risultati delle intercettazioni, puntualmente riportati nell'ordinanza impugnata. In sostanza, è risultato che il ricorrente deteneva, unitamente al BR, le quote societarie anche per conto del fratello, PE MA, e di UI AL e che l'operazione di cessione delle quote ai UZ, cronologicamente collocata nel febbraio 2019 e di carattere meramente formale, fosse finalizzata a nascondere un riassetto interno al gruppo per l'ingresso in società dell'indagato LO UR. Nell'analizzare le questioni formulate avverso la provvista indiziaria, i giudici cautelari hanno evidenziato come gli elementi raccolti, valutati logicamente tra loro, avessero comprovato il pieno inserimento dell'indagato nel reato associativo e nella incolpazione relativa al reato-fine nei termini esposti nel provvedimento impugnato (pag. 29 ss.), dal cui testo si ricava che il ruolo centrale, rivestito dal 26 ricorrente nella gestione della IL srl, sia emerso sulla base delle acquisizioni documentali e sulla base di esplicite risultanze di tipo captativo, riportate nell'ordinanza impugnata. Secondo l'accertamento di fatto, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, come tale insuscettibile di essere sindacato in sede di giudizio di legittimità, è risultato che la IL era la società che, avendo un deposito di carburanti, risultato di mera copertura per l'esecuzione delle attività illecite, si era rivelata fondamentale, insieme alla VI, nel meccanismo di frode fiscale disvelato dalle complesse indagini sviluppate in proposito. Peraltro, il riassetto societario, venutosi a creare dopo la cessione delle quote, aveva visto il permanere dei fratelli MA (nonostante l'ingresso del UR) nella gestione della medesima IL e negli affari illeciti che da tale gestione derivavano, cosicché del tutto logicamente il tribunale cautelare ha desunto l'insostenibilità della tesi secondo cui il ricorrente, concreto gestore della IL, insieme ai componenti apicali del sodalizio, nulla sapesse dell'attività della ven consorteria deputata al contrabbando transazionale di carburante e alla perpetrazione dei conseguenti reati-fine, essendo in realtà uno dei principali attori delle vicende in esame. Secondo il tribunale, il contenuto delle intercettazioni attesta, come dimostrato dai dialoghi monitorati, la natura meramente fittizia della cessione di quote e, diversamente dai rilievi espressi sul punto dalla difesa, esclude che l'intenzione del ricorrente fosse quella di abbandonare definitivamente gli affari illeciti ricavabili dalle attività della società. Rispetto a tale ricostruzione, le obiezioni, che il ricorrente muove con il primo motivo di ricorso, sono tipicamente fattuali e si risolvono nell'apodittica affermazione diretta a negare di avere svolto il ruolo di amministratore di fatto dopo la cessione delle quote della IL e perciò di essere estraneo all'accertato meccanismo fraudolento. Il motivo è pertanto inammissibile perché, al cospetto di una logica ed adeguata motivazione, la Corte di cassazione, in tema di impugnazioni cautelari, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta 27 l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840 01).
2.3.2. Inammissibile è anche il primo motivo di ricorso di PE MA, posto che la gravità indiziaria è stata desunta nei suoi confronti sulla base dell'inequivocabile contenuto delle intercettazioni, puntualmente riportato nell'ordinanza impugnata e dal quale è stata accertata la posizione di spessore rivestita dal ricorrente nella consorteria criminale dedita alla realizzazione, in concorso con altri indagati, dei reati fine oggetto delle imputazioni cautelari. In particolare, il Collegio cautelare ha valorizzato la conversazione telefonica del giorno 11 febbraio 2019 (intercettata con il BR), indicativa dell'intenzione ven dei due fratelli MA di non voler perdere alcunché dalla transazione (dovuta alla necessità di garantire l'ingresso nella società di LO UR) e di mantenere saldo il controllo di fatto dell'impresa e dei suoi affari (in tal senso è stata ritenuta emblematica la frase con cui PE MA ha affermato di voler continuare a fare l'importatore). Evidenziata nuovamente, sulla base del compendio processuale, la natura fittizia della cessione di quote, il Collegio cautelare ha osservato come il perdurante coinvolgimento dell'indagato negli affari illeciti della IL, anche dopo il febbraio del 2019, fosse dimostrato dalle conversazioni intercettate in ambientale negli uffici di detta società, indicative del fatto che il ricorrente perseverasse nei traffici illeciti interloquendo con il BR (ambientale uffici IL del 17 aprile 2019) o essendo citato da quest'ultimo e dal UR come responsabile di uno "scarico" di 4-5 autobotti di carburante "in nero" (cfr. ambientale del 6 maggio 2019). Nei confronti di tali importanti acquisizioni indizianti, la difesa aveva eccepito, in sede di riesame, con obiezione riproposta anche con il motivo di ricorso, che le conversazioni non erano pertinenti alla sua posizione in quanto egli non era presente negli uffici della IL. 28 Il Tribunale cautelare ha respinto l'eccezione sul rilievo che, fermo restando il significato indiziante, neppure controverso dalla difesa, di dette intercettazioni, la identificazione del ricorrente - indicato dalla polizia giudiziaria come presente tra gli interlocutori delle conversazioni in parola, monitorate negli uffici della IL si ricavasse dall'ascolto continuo dei vari indagati eseguito a cura dei verbalizzanti, i quali, allorquando i soggetti non venivano identificati, utilizzavano, nelle trascrizioni dei dialoghi, l'acronimo S.N.I. (soggetto non identificato), indicando l'interlocutore solo ove fossero stati certi dell'identità. Nel caso di specie, il Collegio cautelare dà atto che, nell'informativa finale, sono state riportate le trascrizioni dei dialoghi con i nomi delle persone identificate nel corso dell'attività tecnica di ascolto. E con specifico riguardo all'identificazione del ricorrente è stato segnalato nel provvedimento impugnato che tale risultato era stato raggiunto proprio grazie al riconoscimento vocale del predetto (come degli altri soggetti identificati), di cui è cenno nell'informativa interlocutoria del 21 maggio 2019, dove la Guardia di Finanza ha dato atto che le voci dei soggetti parlanti fossero state individuate alla ven luce del riascolto massivo della precitata intercettazione ambientale e delle conversazioni di cui ai progressivi 332, 528, 589, 905, 1114, 1239, 1308, 2701. Inoltre, quanto alla questione dell'identificazione del ricorrente, quale soggetto cui facevano riferimento il 6 maggio 2019 BR e UR, laddove significativamente evidenziavano le responsabilità di "PEPPE" nello scarico di carburante di contrabbando, il tribunale del riesame ha osservato come il "PEPPE" si identificasse, senza dubbio, in PE MA, il quale costituiva costante riferimento per gli altri sodali ed era bene conosciuto come "importatore", fra gli altri, proprio da LO UR e BR. Su questa linea il Collegio cautelare ha escluso che il PE potesse identificarsi con tale "PE di Castellammare", pur esistendo costui in atti, sul rilievo che, dalla lettura della conversazione, nella quale emergeva tale nominativo, si evinceva chiaramente che, in questo caso, gli interlocutori avevano avuto la necessità di precisare che il PE, di cui parlavano, era quello di Castellammare, diverso evidentemente dall'altro citato nelle diverse e notevolmente indizianti conversazioni. I giudici cautelari hanno opportunamente osservato in proposito come tali precisazioni non si sono mai rese necessarie allorquando si parlava del ricorrente, posto che in tale ipotesi era sufficiente, per gli interlocutori, usare l'appellativo di PE per indicare la persona di PE MA, risultando, a tal fine, decisiva 29 la lettura integrale della conversazione (di cui al progressivo n. 4411 del 6 marzo 2019) emergendo da essa che, mentre LO (UR) e BR discutevano dei traffici in argomento e del ruolo di PE, essendo intenzionato a chiarire con lui alcune questioni, il LO effettuava una telefonata a DO MA (fratello di PE MA) e poi proseguiva affermando che PE (quindi PE MA) aveva scaricato quattro cinque macchine in nero nel deposito della IL, con la conseguenza che, sulla base di ciò e anche per la carenza di ragionevoli ricostruzioni alternative, il Collegio cautelare ha espresso il logico e positivo convincimento circa giudizio di gravità indiziaria. Il ricorrente obietta che il convincimento espresso dal tribunale cautelare circa la fittizia cessione delle quote sarebbe fondato su basi del tutto apodittiche e che, a fronte del disconoscimento della voce da parte del ricorrente, il giudizio circa la sua partecipazione alle conversazioni non poteva fare leva su percezioni indimostrate dei verbalizzanti. In disparte il fatto che tali rilievi ripropongono le medesime censure già ver avanzate in sede di giudizio di riesame e motivatamente respinte, cosicché il motivo si contraddistingue per la sua evidente genericità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 01), il ricorrente, da un lato, oblitera che la natura fittizia della cessione delle quote è stata desunta sulla base del preciso contenuto delle intercettazioni riportato nell'ordinanza impugnata e, dall'altro, trascura di considerare che, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900- 1), che non possono perciò ridursi ad un mero disconoscimento della voce, dovendo una tale eccezione essere supportata da elementi di qualsiasi natura purché idonei a porre seriamente in discussione, revocandolo in dubbio, il dato investigativo acquisito e, fermo restando che, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, è onere dell'accusa, a fronte di un disconoscimento della voce, provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la paternità di essa, a condizione che l'imputato non si sottragga al processo in 30 maniera da rendere impossibile la comparazione della sua voce con quella impressa sui documenti magnetici registrati. Va detto che il ricorrente, con la memoria integrativa, ha allegato alla stessa una perizia fonica (recte: consulenza di parte) che avrebbe escluso che la voce registrata nelle conversazioni n. 528 e n. 2701 appartenga a PE MA. A questo proposito la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che, nel caso di ricorso per cassazione concernente provvedimenti in materia di libertà personale, il comma quarto dell'art. 311 cod. proc. pen. consente in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione (motivi che devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall'originale atto di gravame), ma non attiene alla produzione di documenti, che resta disciplinata dalle regole generali concernenti it procedimento di legittimità. Ne consegue che, dovendosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le forme previste dall'art. 127 del codice di rito (art. 311, comma quinto, stesso codice), le produzioni documentali devono intervenire al più tardi con una memoria ven depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione cinque giorni prima dell'udienza (Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228393-01). Ora, nel caso di specie, in disparte l'intempestività della produzione, che la rende già per questo inammissibile, il ricorrente ha depositato un atto (cd. perizia fonica) il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità il quale, anche nella materia cautelare, non ammette la produzione di prove nuove, posto che in esso possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che gli stessi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2 -, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 01). E' di tutta evidenza che un tale accertamento, oltre a costituire un elemento concreto posto a supporto dell'allegazione difensiva, impatta con le valutazioni espresse dai giudici di merito e perciò, a prescindere dalla sua valenza e dal suo. contenuto, va sottoposto, a cura della parte diligente, ai giudici del merito per le loro valutazioni in proposito, se del caso anche non coincidenti con quelle in precedenza assunte. 31 2.3.3. Anche il primo motivo articolato da UE VI in ordine alla gravità del quadro indiziario è inammissibile perché non consentito e manifestamente infondato. Al VI sono addebitati due episodi (di cui ai capi 8 e 13 delle provvisorie imputazioni) ed il ricorrente non risponde di alcuna condotta associativa essendogli addebitato il ruolo di vedetta. Il tribunale cautelare ha tratto gli elementi indizianti dalla sua presenza (nella AUDI A3 di sua proprietà e a lui in uso) - oggettivamente documentata dalle telecamere istallate dalla polizia giudiziaria - nell'area di travaso del carburante di contrabbando e segnatamente nel ruolo di scorta e di vedetta delle autobotti in entrata ed uscita da detto luogo. Il fatto che non si rinvengano a suo carico elementi di gravità indiziaria desunti dalle eseguite intercettazioni non vale, con tutta evidenza, ad escludere il ruolo e il contributo penalmente rilevante fornito dal ricorrente per la realizzazione dei reati che gli sono provvisoriamente addebitati. Al cospetto di fonti di prova che oggettivamente depongono per l'attribuibilità ven dei fatti contestati, trattandosi di elementi acquisiti sulla base delle telecamere installate sulla scena del reato, le obiezioni mosse dal ricorrente introducono, da un lato, questioni di merito che esulano dal perimetro disegnato per eseguire il controllo di legittimità e, dall'altro, non considerano che, in tema di misure cautelari personali, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata alle conclusioni logicamente infinite che sono compatibili con i fatti noti, cosicché l'accusato non può limitarsi, come nel caso in esame, ad offrire le possibili interpretazioni dei fatti, ma ha l'onere di proporre una plausibile ricostruzione alternativa, se vuole evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa (Sez. 5, n. 2471 del 31/10/1995, Annis, Rv. 203391 01), nella specie fondata appunto su dati - oggettivi stante il riconoscimento del ricorrente e dell'auto a lui in uso sul luogo del delitto mentre forniva il proprio rilevante contributo alla consumazione del reato.
2.3.4. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo del ricorso OS. seriamenteCon essi il ricorrente contesta, assertivamente e senza confrontarsi con gli elementi a suo carico, la sussistenza del quadro indiziario 32 configurato nei suoi confronti e che il tribunale cautelare ha desunto sulla base di inequivoci dati processuali indizianti dimostrativi del pieno coinvolgimento del ricorrente stesso nei fatti per i quali si procede a suo carico e costituiti: a) dalle evidenze documentali (cfr. i DAS e CMR rinvenuti nei corso delle perquisizioni al ricorrente e che questi, ove fosse stato, come appariva, un mero dipendente della società GTL TRASPORTI, non avrebbe dovuto avere); documenti che oggettivamente riscontravano che tra le società alle quali, dopo il travaso, veniva distribuito il prodotto di contrabbando trasportato da mezzi riconducibili a UE e OS, vi erano le più volte citate IL e VI serventi rispetto al meccanismo di frode fiscale;
b) dalle sommarie informazioni testimoniali del OL con le quali vengono forniti elementi di riscontro per l'individuazione, tra gli altri, del ricorrente quale utilizzatore delle autovetture (in specie la Opel NT) che svolgevano le funzioni di staffetta vedetta per le citate - movimentazioni del carburante in evasione di accise, nonché quale gestore ven dell'area di via della Magliana insieme al UE;
dalle sommarie informazioni testimoniali del NA (autista che aveva lavorato per la GTL e aveva avuto un colloquio di lavoro con UE e OS) comprovanti il fatto che la gestione dell'area in parola era del UE e del OS (che avevano come clienti IL e VI); c) dalle emergenze delle immagini registrate dalle telecamere che osservavano le vetture, anche del ricorrente, nell'area monitorata di via della Magliana;
d) dal contenuto dei monitoraggi GPS comparati con le evidenze del sistema di videosorveglianza dai quali è stato dedotto che i trasporti in contestazione avvenivano presso l'area di via della Magliana gestita dai UE e dal OS, come esplicitato nelle provvisorie imputazioni. Del resto, come pure ha osservato il Collegio cautelare, il ricorrente, a fronte dei DAS sequestrati e di importanti elementi indizianti rappresentati dalla sua presenza (con i mezzi monitorati dagli operanti) sull'area in questione, e ancor più in generale, in ordine a tutte le numerose contestazioni di concorso nei fatti di cui alle provvisorie imputazioni, articola censure di fatto, peraltro del tutto assertive, disinteressandosi del ragionamento probatorio sviluppato nel testo del provvedimento impugnato e pronosticando una sua diversa ricostruzione che, del tutto sganciata da rilievi diretti a contestare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, si caratterizza sia per la sua indubbia genericità, risolvendosi in un mancato confronto con l'apparato 33 argomentativo quale emerge dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, e sia per la sua manifesta infondatezza.
2.3.5. Anche il primo motivo del ricorso ST è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Il tribunale cautelare, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, ha ritenuto che proprio la pluralità di condotte di trasporto di carburante di contrabbando, in cui il ricorrente è risultato coinvolto nonché il corposo e manifesto materiale indiziante desunto dal contenuto delle intercettazioni riportato puntualmente nel testo del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, le captazioni riportate sub 37 dell'ordinanza impugnata da cui si ricava come il ricorrente discutesse con il BR e gli altri indagati sulle modalità di distribuzione del prodotto di contrabbando e su come organizzare il servizio di vedetta), oltre al materiale documentale raccolto a suo carico, fossero dimostrativi del pieno coinvolgimento del predetto, almeno secondo il livello indiziario richiesto per la fase cautelare, in relazione a tutte le provvisorie imputazioni elevate a suo carico. Sulla base di questi elementi, discettare, come prospetta il ricorrente nel motivo di ricorso, sul fatto che la prova circa la partecipazione criminosa, essendo ven relativa a soli tre episodi, escluda la sussistenza di un grave quadro indiziario è francamente un fuor d'opera, in quanto elude e non si confronta con la puntuale motivazione del tribunale del riesame così da confezionare un motivo di ricorso generico e manifestamente infondato.
2.3.6. Inammissibile è il primo motivo, articolato in plurime censure, del ricorso proposto da CE MA UZ (ER UZ ha solo lamentato la violazione del quadro cautelare). Il Collegio cautelare ha ravvisato la gravità indiziaria sul presupposto della certa identificazione del ricorrente quale uno degli interlocutori che, frequentando gli uffici della IL, aveva intrattenuto conversazioni altamente indiziati e tali da sostenere la qualificata e copiosa provvista indiziaria già analizzata in relazione ad altre posizioni Peraltro, cime emerge dal testo del provvedimento impugnato, la certa identificazione del UZ è risultata avvalorata dalle immagini del sistema di telecamere approntato dalla polizia giudiziaria sul deposito della IL;
immagini che avevano disvelato la presenza assidua presso detta società (ove avveniva lo scarico e lo smistamento del carburante di contrabbando) di numerosi compartecipi dell'associazione per delinquere, quali UR, PE MA, i due 34 UZ (padre e figlio), BR, CE, ZI, AR, LU, IE, AL, AM, ST, NI e CC. Sul rilievo pertanto che il ricorrente fosse stato correttamente identificato dalla polizia giudiziaria sia grazie al riconoscimento vocale, sia perché frequentatore degli uffici della IL,ove era in corso l'attività di captazione delle conversazioni tra presenti, il tribunale distrettuale ha tratto il ragionevole convincimento, quanto all'incolpazione sub 20), circa la presenza al momento - dello scarico del carburante in contestazione - sia di CE UZ che di ER UZ, risultando da altra ambientale come CE UZ chiedesse a BR notizie su come fosse andata la sera prima, chiaramente in riferimento all'arrivo del gasolio sloveno, informandosi altresì sui turni di lavoro da svolgere a dimostrazione della piena consapevolezza da parte del ricorrente con riferimento ai traffici illegali ipotizzati. Ancora, dal chiaro contenuto delle intercettazioni, sono emersi numerosi dialoghi in cui il ricorrente, discutendo con il figlio e con BR, indicava le ven modalità di svolgimento delle operazioni illecite, prendendo anche il posto dello stesso BR nella gestione della contabilità illegale dei fatti di contrabbando (attraverso l'emissione dei DAS falsi) ed essendo i due UZ finanche succedutisi, dopo PE MA, nella rappresentanza legale della IL, desumendosi da tutto ciò la gravità della provvista indiziaria acquisita nei confronti del ricorrente (e anche dei figlio) per tutte le incolpazioni a loro ascritte. Al cospetto di un quadro indiziario così ampiamente ricostruito, il ricorrente, senza fondamento e senza un concreto confronto con l'apparato argomentativo riguardato nel suo complesso, denuncia la manifesta illogicità della motivazione che invece appare del tutto adeguata e logica quanto al ragionamento probatorio seguito dai giudici cautelari per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati per i quali il titolo custodiale è stato spedito.
2.3.7. Parimenti inammissibile è il primo motivo del ricorso IE. Il tribunale distrettuale ha desunto i gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti principalmente dal materiale captativo e documentale raccolto comprovante il pieno inserimento del ricorrente nella attività operativa della ipotizzata associazione per delinquere (in ragione delle sue palesate professionalità contabili) e nelle svariate movimentazioni di prodotto energetico di contrabbando proveniente dell'estero, tanto sulla base, come si evince dal testo 35 del provvedimento impugnato, 1) dei chiari dialoghi monitorati in ambientale, dove è risultato come il IE fosse acquirente diretto del carburante di contrabbando (al pari del BRUSCO), con la manifestata capacità di condizionare le scelte operative-economiche degli altri indagati nei circuiti del commercio illegale degli oli minerali, di cui il fisco ignorava l'esistenza; 2) del fatto che il ricorrente avesse un ufficio presso la sede della VI AN srl (per come appurato dalla polizia giudiziaria), e dove veniva interpellato sulle modalità di emissione dei DAS necessari ad occultare le transazioni commerciali dei prodotto immesso sul mercato in evasione di imposta;
3) del fatto che detenesse l'1% della EW VE Petroli SR;
società che aveva un conto depositi presso la IL e presso VI AN, con la quale il IE movimentava il prodotto contrabbandato tra i depositi di dette società o anche verso altri soggetti compiacenti, onde disperderne le tracce in caso di controllo;
4) dal fatto che molti dei DAS (verificati dalla GDF) con cui il prodotto, per legge, doveva essere accompagnato durante il trasporto ven delle autobotti, riportavano la menzionata EW VE quale attrice delle censurate movimentazioni di gasolio di contrabbando tra varie società (tra cui IL e VI), sempre nell'ambito di quella triangolazione necessaria a far disperdere le tracce utili a risalire al luogo di partenza dei prodotto;
5) del fatto che dalle intercettazioni ambientali si desumeva che parte dei DAS venivano predisposti artificiosamente dal ricorrente e spesso quest'ultimo (al pari del UR e del BR) si preoccupava di smistare immediatamente in favore di altre ditte il gasolio in nero stoccato nei depositi di OR (IL) o OM (VI), per eludere i controlli del fisco;
6) dal fatto che il ricorrente sia stato assiduamente presente, in uno con altri coindagati, nel deposito della IL, come è risultato dalle indagini di polizia giudiziaria, con particolare riferimento alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza attivato sulla predetta società, risultando inoltre presente anche nel momento dell'arrivo del prodotto di contrabbando. Da ciò i giudici cautelari hanno tratto il logico convincimento che il ricorrente fosse un importante gestore della EW VE, operando a dispetto del ruolo ufficiale di amministratore in capo ad altro soggetto, e della VI attraverso le movimentazioni del prodotto di contrabbando e con le triangolazioni e gli artifici contabili che hanno caratterizzato il meccanismo fraudolento, essendo le predette società entrambe serventi rispetto agli accertati traffici illeciti. 36 Quanto poi alla identificazione della voce del ricorrente, nelle ambientali valorizzate ai fini cautelari ovvero alla questione della sua individuazione come persona di riferimento in dialoghi captati tra terzi, il tribunale del riesame ha affrontato, risolvendole con adeguata e logica motivazione, tutte le obiezioni sollevate dalla difesa, osservando che gli operanti, attraverso il riascolto delle voci monitorate, indicavano l'identità delle persone parlanti, laddove utilizzavano l'acronimo S.N.I. per evidenziare un soggetto rimasto sconosciuto, Inoltre, come si desume dal testo del provvedimento impugnato, tale riconoscimento vocale del ricorrente, eseguito dai verbalizzanti, è risultato avvalorato dalla presenza dei predetto presso gli uffici della IL (ove era in corso l'intercettazione ambientale), come è stato riscontrato dalle immagini delle telecamere attivate dalla polizia giudiziaria. Infine, dagli stessi contenuti delle conversazioni intercettate, è stato rilevato, fugando i dubbi sollevati in proposito dalla difesa (v. pag. 54 dell'ordinanza impugnata), come ricorrente fosse abitualmente chiamato dai suoi sodali con l'appellativo di "ragioniere", essendo perciò risultati convincenti gli approdi investigativi circa la constatazione che il "ragioniere", di cui è cenno nelle h conversazioni captate, fosse il IE. á v Al cospetto di ciò, il ricorrente ha pronosticato, con il motivo di ricorso, una rilettura del compendio processuale limitandosi, nella sostanza, a riproporre questioni già sollevate nel giudizio di merito e tutte motivatamente ed esaustivamente respinte dal tribunale del riesame, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, confezionando così una censura generica e manifestamente infondata. E' solo il caso di precisare come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che i limiti della cognizione della Corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, devono essere individuati nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati dalla lett. e) di detto articolo, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo stesso del provvedimento o da altri atti specificamente indicati nell'atto di gravame. È, invece, esclusa la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni 37 poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (ex multis, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027 01). Ne consegue che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ई ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se, oltre a denunciare la violazione di specifiche norme di legge, censuri la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone doglianze che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01).
3. Il primo motivo del ricorso OS è, sotto un primo aspetto, infondato e, sotto altra e connessa angolazione, inammissibile. Con esso il ricorrente si duole della violazione dell'articolo 297 del codice di procedura penale, sul rilievo che i fatti per i quali è stata disposta la misura cautelare fossero già conosciuti, risultando dagli atti, allorquando egli era stato ven arrestato in flagranza di reato, e poi scarcerato, per un delitto connesso con quelli per i quali si procede. Sul punto, occorre precisare che, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze o, comunque in presenza di più titoli che dispongono la medesima misura cautelare, per lo stesso o per fatti diversi, se ricorrono i presupposti di legge per la retrodatazione dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, non rileva, come elemento impeditivo, che, in riferimento alla prima ordinanza, il soggetto interessato, dopo un periodo di custodia cautelare, sia stato rimesso in libertà, e che quindi sia apprezzabile una soluzione di continuità nell'esecuzione dei più titoli cautelari (Sez. 2, n. 7227 del 11/01/2007, De Tommaso, Rv. 235936 -01). Tuttavia, è stato chiarito che la verifica circa il rispetto del limite massimo di durata della custodia cautelare in caso di applicazione della regola di retrodatazione va operata scomputando gli eventuali periodi intermedi di non 38 detenzione per essere stato l'imputato rimesso in libertà in riferimento alla prima ordinanza (Sez. 1, n. 4719 del 28/10/2010, dep. 2011, Spinelli, Rv. 249905-01). In buona sostanza, la circostanza che tra il fatto per il quale sia stata - emessa una seconda ordinanza custodiale e quello per il quale sia stata introdotta una pregressa detenzione, a seguito di precedente ordinanza cautelare o di arresto in flagranza sussistano le condizioni affinché operi la fattispecie della retrodatazione, di cui all'articolo 297 del codice di procedura penale, non implica che la durata della seconda misura debba fittiziamente essere calcolata computando come riferibili alla detenzione per il secondo titolo anche i periodi intermedi trascorsi in libertà. Infatti, nel caso di revoca della misura cautelare in relazione al primo titolo, anche quando gli effetti della nuova ordinanza debbano farsi decorrere dal momento della emissione della prima, occorre, in ogni caso, procedere, al fine di verificare se i termini massimi di fase siano o meno spirati, al cumulo dei periodi ven di custodia cautelare effettivamente sofferti per i due titoli. La disciplina invocata dal ricorrente riguarda, infatti, la durata della restrizione di libertà che nel caso di specie, come lo stesso ricorrente ammette nel motivo di ricorso, è stata, in relazione al primo titolo, di breve durata perché, a seguito dell'arresto in flagranza, non è seguita l'emissione dell'ordinanza cautelare, sicché la persona non ha subito, medio tempore, ulteriori restrizioni di libertà tali da comportare che i termini di durata decorressero continuativamente dal giorno in cui fu eseguito il primo titolo e ciò anche quando, dopo di esso e prima dell'emissione del secondo, la custodia cautelare sia comunque cessata. Sennonché alla precedente considerazione se ne deve aggiungere un'altra che, essendo alla prima strettamente connessa, conduce all'inammissibilità dell'istanza de qua quando presentata, come nel caso di specie, al giudice del riesame. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel procedimento di riesame (come nella specie), non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, De Biase, Rv. 277351), con la 39 conseguenza che, essendo pacifica, a seguito dell'arresto in flagranza, la cessazione dello stato di detenzione, è ovvio come alcun termine di scarcerazione potesse invocarsi come decorso al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata con la richiesta di riesame.
4. E' inammissibile la questione, che alcuni ricorrenti hanno sollevato, relativa all'esclusione dell'aggravante della transnazionalità, avendo la Corte più volte chiarito che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, quando dall'esclusione dell'aggravante non derivi al ricorrente una concreta utilità, vi è carenza di interesse sia al riesame e sia al ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 01). I ricorrenti, che hanno sollevato la questione, si sono genericamente doluti della contestazione ma non hanno indicato con la dovuta precisione quale fosse l'utilità derivante, ai fini cautelari, dall'esclusione dell'aggravante, con la conseguenza che il motivo di ricorso in parte qua deve ritenersi anche aspecifico. ven 5. Tutti i ricorrenti hanno censurato l'ordinanza impugnata sia con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari che al principio di adeguatezza della misura (PE e DO MA, UE VI, AN ST, CE MA UZ e LA DO IE con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi, erroneamente indicato come terzo dal UZ;
IL OS con il quarto ed il quinto motivo;
ER OR UZ con l'unico motivo di ricorso;
PE e DO MA anche con le rispettive memorie integrative ). Fatta eccezione per il motivo presentato da PE MA che, come si dirà, è inammissibile, le altre doglianze dei ricorrenti non sono fondate per le ragioni di seguito esposte, mentre è parzialmente fondato, sotto il profilo dell'adeguatezza della misura, il motivo di ricorso OS, che è inammissibile nel resto.
5.1. Procedendo all'esame circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il tribunale del riesame, dopo aver riportato le ampie e concludenti valutazioni espresse in proposito nell'ordinanza cautelare e ad averle espressamente richiamate, ha osservato: 1) quanto all'asserita lontananza nel tempo dei fatti addebitati, come le incolpazioni risalissero a un periodo recente (dal gennaio del 2019 fino al maggio dello stesso anno) e il reato associativo fosse 40 postulato con condotta ancora perdurante;
2) che i ricorrenti, come emerso dalla ricostruzione dei fatti, erano inseriti in un'attività illecita ben pianificata, già compiuta da tempo con sistematicità e con il coinvolgimento di gruppi stranieri in corso identificazione;
3) che l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di ripetizione criminosa specifica fosse desumibile dal rapporto intrattenuto dagli indagati, direttamente o indirettamente, con i referenti esteri che avevano commercializzato gli oli minerali di contrabbando nonché in conseguenza del trasferimento in luoghi, anche diversi rispetto a quelli disvelati dall'indagine, delle attività illecite dirette a travasare, stoccare e\o consegnare e distribuire il carburante commercializzato in evasione di imposta;
4) che, quanto a PE MA e DO MA, fosse, a causa dello loro irreperibilità, predicabile la concreta e attuale sussistenza del pericolo di fuga;
5) che, quanto alla posizione di UE VI, la pluralità dei fatti provvisoriamente ascritti, in un contesto delinquenziale assolutamente pericoloso, facesse ritenere la misura applicata presidio minimo ma necessario per contenere i ravvisati e attuali pericula ven libertatis. Nel pervenire a tali conclusioni il Collegio cautelare si è attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali, in tema di esigenze cautelari, l'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (ex multis, Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674 - 01; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653 - 01; Sez. 3, n. 50454 del 10/11/2015, Altea, Rv. 265695 01), - approdo comunque in linea anche con l'altro orientamento di legittimità che non richiede, tuttavia, la previsione, quanto alla valutazione prognostica, di una "specifica occasione" per delinquere, la quale esula dalle facoltà del giudice, essendo sufficiente che il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sia non solo concreto fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" 41 nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita (ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994 01). Rispetto a tale ineccepibile approdo, i motivi di ricorso trascurano che il formulato giudizio prognostico trovi fondamento, come si desume dal testo del provvedimento impugnato, in una accentuata pericolosità del fenomeno criminale de quo e nella spregiudicatezza degli indagati, tant'è che, nonostante controlli, ispezioni nei siti, sequestri di mezzi, documenti e carichi di gasolio di contrabbando, sino agli arresti di taluni sodali - come avvenuto con riferimento al deposito di OR - i ricorrenti hanno continuato e continuavano pervicacemente ad operare, ciascuno nel ruolo proprio, in assoluto spregio di ogni regola, solo ponendo in essere maggiori accortezze, cagionando un danno patrimoniale rilevante per l'erario.
5.2. Occorre solo precisare come sia infondato l'assunto fatto proprio da alcuni ricorrenti, che si sono doluti del fatto che il tribunale del riesame non abbia ven considerato che, a tutto concedere, la pena irroganda potesse rientrare nei limiti di quella necessaria per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, ipotizzando che sarebbe stato perciò violato, nel caso di specie, il principio di proporzionalità. A questo proposito è allora il caso ricordare l'insegnamento impartito dalle Sezioni unite Giordano in forza del quale la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (articolo 274, comma primo, lettera c), del codice di procedura penale) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866 -01).
5.3. Corretta deve ritenersi anche la valutazione del Collegio cautelare circa la sussistenza del pericolo di fuga riscontrato con riferimento alle posizioni di PE e DO MA. Quest'ultimo, come risulta dagli atti, si è successivamente costituito e la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. PE MA, secondo le prospettazioni difensive, si troverebbe invece in Bulgaria, con la conseguenza che, ferme restando le sue prerogative difensive, 42 la cautela fonda, senza dubbio, anche su esigenze strettamente inerenti al processo, le quali pertanto esulano dalle finalità ex articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale situazione rende del tutto non predicabile, per PE MA, la concessione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, avendo legittimamente il tribunale del riesame preso in considerazione, anche d'ufficio, la circostanza secondo la quale l'irreperibilità è maturata dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare, tanto che l'esigenza di cui all'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale è stata ravvisata dal Collegio cautelare e non dal giudice della cautela. E' condivisibile pertanto il rilievo formulato dal tribunale cautelare secondo cui, anche sotto tale aspetto, il ricorrente non meriti alcuna fiducia riguardo alle capacità autocustodiali sottese a una misura più gradata di quella di massimo rigore, rimasta per ora ineseguita. Nel prevenire a tale approdo, il Collegio cautelare si è attenuto al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide ed al quale van occorre dare continuità, alla luce del quale, agli effetti dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, la latitanza intervenuta dopo l'ordinanza impositiva della misura cautelare deve essere considerata anche di ufficio dal Tribunale del riesame, in forza dei poteri attribuitigli dall'articolo 309, comma nono, secondo periodo, del codice di procedura penale (Sez. 6, n. 3700 del 03/12/1993, Acampora, dep. 1994, Rv. 196332-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di PE MA debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere perila ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
5.4. Quanto alle doglianze sollevate in punto di scelta della misura e di osservanza del principio di adeguatezza cautelare, mentre deve ritenersi che il 43 provvedimento impugnato contenga, avuto riguardo alla gravità dei fatti e all'intensità del pericolo cautelare, una congrua motivazione circa l'inadeguatezza di misure non custodiali, i ricorsi colgono nel segno nel denunciare il vizio di • motivazione sul punto della mancata concessione degli arresti domiciliari anche con l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, in sostituzione della custodia cautelare in carcere. Sul punto, il tribunale del riesame - dopo aver rimarcato come i ricorrenti fossero persone inaffidabili ed immeritevoli di qualsiasi credito fiduciario in ordine alle loro capacità di autocontrollo e di astensione dal delinquere nuovamente in futuro-ha osservato come, per ciò solo, la custodia inframuraria fosse in grado, di contenere congruamente i movimenti, i contatti e le comunicazioni dei prevenuti, e fosse quindi l'unica misura idonea a salvaguardare le particolari esigenze cautelali, risultando in tal senso inefficace la misura degli arresti domiciliari, pur se assistita da strumenti elettronici di controllo;
misura peraltro che, notoriamente e fisiologicamente, non permette verifiche continuative da parte della polizia giudiziaria finalizzate a impedire la reiterazione del reato, anche per interposta persona. Si tratta effettivamente di una motivazione assertiva che, non dando conto compiutamente delle ragioni del diniego, si presta ad essere censurata come meramente apparente. In siffatti casi, invero, il giudice cautelare, che postuli l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ha l'onere di formulare il giudizio di inadeguatezza della misura custodiale domestica, onere da assolvere sulla base di una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, in maniera che sia possibile prevedere che lo stesso, quando anche la misura fosse associata all'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio e senza che, a tal fine, possa rilevare l'impossibilità da parte della polizia giudiziaria di eseguire o meno verifiche continuative, non potendo farsi dipendere il giudizio di inadeguatezza della cautela, pure corredata, 44 se del caso, da prescrizioni accessorie, da fattori indipendenti dal comportamento della persona attinta dalla misura restrittiva e che esulino dalla sua volontà. Tuttavia, nel caso in esame, CE MA UZ, ER OR UZ, DO LA IE, AN ST e DO MA hanno, medio tempore, ottenuto gli arresti domiciliari, con la conseguenza che, per essi, è priva di interesse ormai la doglianza circa l'adeguatezza o meno della custodia cautelare in carcere, misura che è stata sostituita. Invece, il rilievo vale per IL OS, che non è risultato destinatario della misura degli arresti domiciliari, sicché il deficit motivazionale sul punto comporta l'annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame circa l'adeguatezza o meno degli arresti domiciliari, disposti, se del caso,anche con la prescrizione del braccialetto elettronico, a salvaguardare il ravvisato bisogno cautelare. Sono invece infondati i motivi di gravame attraverso i quali i ricorrenti contestano il criterio di scelta applicato dai giudici cautelari per escludere l'idoneità di misure coercitive non custodiali a salvaguardare i pericula libertatis. ven In tal caso, difatti, il giudizio del tribunale del riesame sull'esclusiva adeguatezza di misure cautelari custodiali a contenere il pericolo della reiterazione criminosa specifica, in quanto congruamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, costituisce, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, pronuncia implicita sulla impossibilità delle misure cautelari non custodiali a tutelare il bisogno cautelare.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di MA DO, VI UE, UZ MA CE, UZ OR ER, IE DO LA e ST AN vadano rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. L'ordinanza impugnata va invece annullata con rinvio nei confronti di OS IL limitatamente alla adeguatezza della misura. Il ricorso del predetto va invece dichiarato inammissibile nel resto. Come già anticipato (par.
5.3. del considerato in diritto), anche il ricorso di MA PE va dichiarato inammissibile. 45
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di OS IL limitatamente alla adeguatezza della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Roma, competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Rigetta i ricorsi di MA DO, VI UE, UZ MA CE, UZ OR ER, IE DO LA e ST AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di MA PE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2020. Il Presidente Il Consigliere estensore cofeloweve Grazia Lapalorcia Vito Di LA hiodiniaree DEPOSITATA IN CANCELLERA L - 7 GEN 2021 CANCELLIERE ESPERTO 464 6