Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2020, n. 209
CASS
Sentenza 17 settembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di misure cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa. (Conf. Sez. 5, n. 2471 del 1995, Rv. 20339101).

La formulazione del giudizio relativo alla scelta della misura cautelare postula una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determinato la commissione e alla personalità dell'indagato, sicché la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, quando sia associata all'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non può essere fondata su fattori, come l'impossibilità per la polizia giudiziaria di eseguire verifiche continuative, indipendenti dal comportamento della persona attinta dalla misura e che, comunque, esulino dalla sua volontà.

Agli effetti dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la latitanza intervenuta dopo l'ordinanza impositiva della misura cautelare deve essere considerata anche di ufficio dal tribunale del riesame, in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen. (Conf. Sez. 6, n. 3700 del 1994, Rv. 196332 - 01).

In tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza.

Commentari4

  • 1Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelare
    Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelare
    Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 3Quali documenti possono essere prodotti nel giudizio di legittimità?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 gennaio 2024

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione: i documenti che possono essere prodotti nel giudizio di legittimità La Suprema Corte riteneva come la documentazione summenzionata non potesse essere considerata in sede di legittimità. Invero, per il Supremo Consesso, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sezione 2, n. 42052 del 19/6/2019; Sezione 3, n. 209 …

     Leggi di più…

  • 4​Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelare
    Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2020, n. 209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 209
Data del deposito : 17 settembre 2020

Testo completo