Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/07/2003, n. 34554
CASS
Sentenza 25 luglio 2003

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In tema di dichiarazioni ed informazioni raccolte dal difensore, l'avvenuta effettuazione degli avvisi che devono a pena di inutilizzabilità essere rivolti al dichiarante va documentata in modo analitico, e non è dunque sufficiente che il difensore, nella relazione predisposta a mente dell'art. 391-ter del codice di rito, dia genericamente atto d'aver rivolto all'interessato gli avvertimenti indicati al terzo comma dell'art. 391-bis cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha rilevato che la verbalizzazione analitica è richiesta per l'attività del P.M. e del giudice, e che non vi sarebbe ragione di differenziare il regime di documentazione degli atti difensivi, posto che la legge assegna loro la stessa rilevanza processuale).

Nel caso di ricorso per cassazione concernente provvedimenti in materia di libertà personale, il comma quarto dell'art. 311 cod.proc.pen. consente in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione (motivi che devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall'originale atto di gravame), ma non attiene alla produzione di documenti, che resta disciplinata dalle regole generali concernenti il procedimento di legittimità. Ne consegue che, dovendosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le forme previste dall'art. 127 del codice di rito (art. 311, comma quinto, stesso codice), le produzioni documentali devono intervenire al più tardi con una memoria depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione cinque giorni prima dell'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/07/2003, n. 34554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34554
    Data del deposito : 25 luglio 2003

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