Sentenza 25 luglio 2003
Massime • 2
In tema di dichiarazioni ed informazioni raccolte dal difensore, l'avvenuta effettuazione degli avvisi che devono a pena di inutilizzabilità essere rivolti al dichiarante va documentata in modo analitico, e non è dunque sufficiente che il difensore, nella relazione predisposta a mente dell'art. 391-ter del codice di rito, dia genericamente atto d'aver rivolto all'interessato gli avvertimenti indicati al terzo comma dell'art. 391-bis cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha rilevato che la verbalizzazione analitica è richiesta per l'attività del P.M. e del giudice, e che non vi sarebbe ragione di differenziare il regime di documentazione degli atti difensivi, posto che la legge assegna loro la stessa rilevanza processuale).
Nel caso di ricorso per cassazione concernente provvedimenti in materia di libertà personale, il comma quarto dell'art. 311 cod.proc.pen. consente in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione (motivi che devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall'originale atto di gravame), ma non attiene alla produzione di documenti, che resta disciplinata dalle regole generali concernenti il procedimento di legittimità. Ne consegue che, dovendosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le forme previste dall'art. 127 del codice di rito (art. 311, comma quinto, stesso codice), le produzioni documentali devono intervenire al più tardi con una memoria depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione cinque giorni prima dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/07/2003, n. 34554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34554 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE FERUALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Camera di Cons. GIORGIO Presidente Dott. SANTACROCE
del 25/07/03 1. Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere
"1 SENTENZA FRANCO AMEDEO Consigliere 2.
N. 00004/03 3. PANZANI LUCIANO Consigliere
R.G.N. 20823/03 4. = ROSSI AGNELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SE N T ENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IR N. IL 08/05/1975
avverso ORDINANZA del 15/04/2003
TRIB. LIBERTA' di MILANO
Sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GALBIATI RUGGERO UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Iaco- dal Sig. ZAFATERI viello per diritti
1:20-01-04 che ha chiesto il rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE
Udito il difensore Avv.to Francesco Caroleo Grimal-
di
Fatto e Diritto
1. Il 3 aprile 2003 intorno alle ore 13,30, si presen- tava presso la Stazione dei Carabinieri di Bollate
NI Johann imprenditore austriaco residente in
Svizzera che denunciava di avere subito una rapina.
In particolare, egli spiegava che, intendendo cam-
biare valuta in euro con valuta in franchi svizzeri e volendo risparmiare la commissione richiesta dal-
la banca, si era rivolto ad un conoscente, che lo
aveva messo in contatto con due persone, con le quali si era accordato di incontrarsi per effettua-
re il cambio di 550.000 euro in P.zza San Francesco
in Bollate il 3 aprile. Era giunto sul posto alle ore 11.15 accompagnato dal connazionale BO Tho- mas e quindi si era incontrato con due uomini, che si erano presentati con i nomi di RO e EG
ric RO lo aveva invitato a recarsi nel vicino negozio di cambia valute per verificare la genuini-
tà delle banconote in euro ed, una volta controlla- ta la valuta ed essendo usciti in strada, aveva tentato di strappargli di mano la valigetta conte-
nente gli euro. NI aveva opposto viva resisten-
za, era quindi sceso dall'auto l'altro straniero,
il RE, che, dopo averlo spintonato e colpito all'avambraccio, gli aveva strappato con mossa de- cisa la valigetta, lasciandogli nel contempo la
propria di marca Samsonyte. Detta valigetta risul- tava contenere 10 mazzette di banconote da 1000
franchi svizzeri, tutte false ad esclusione della prima banconota per ogni mazzetta. I due stranieri
erano fuggiti a bordo di un'auto.
I Carabinieri esibivano alla parte lesa un album
fotografico, nell'ambito del quale questa ricono-
sceva nella foto di JO ED colui il qua-
le si era presentato come RO.
Veniva eseguita perquisizione presso l'abitazione di JO ED, all'interno della quale veni-
vano rinvenute e sequestrate banconote in franchi svizzeri false ed, all'interno di un cestino porta rifiuti, un'etichetta di una valigetta Samsonyte.
Nell'abitazione era presente anche un altro indivi-
duo corrispondente alle descrizioni del RE,
che veniva condotto in Caserma assieme al coindaga-
to.
La parte offesa e il Bosch (l'accompagnatore del
NI) riconoscevano i due indagati, come gli auto-
ri della rapina, individuando il RE in tale
JO OS.
2. JO OS interrogato in stato di fermo dichiarava di avere incontrato una prima volta il
NI circa una settimana prima e nell'occasione
20,00 peraveva effettuato il cambio di euro
3 l'equivalente in franchi svizzeri;
il KO si era presentato accompagnato da una guardia del corpo.
Successivamente si erano accordati per un ulteriore cambio di 500.000 euro da effettuarsi il 3 aprile.
Lo JO OS si era fatto accompagnare al-
RS Kppuntamento l'appartamento in macchina da JO jubomir,
il quale peraltro era rimasto sempre nell'autovet- tura. Esso indagato (il OS) si era incontrato
con il NI, aveva verificato in un vicino ufficio di cambio la genuinità delle banconote in euro,
quindi aveva trasferito in una propria borsa le banconte in euro consegnando la propria valigetta contenente franchi svizzeri in buona parte falsi.
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3. A sua volta, JO ED, in stato di fermo,
dichiarava di avere accompagnato in una prima occa-
sione JO OS in un bar di Bareggio, dove quest'ultimo aveva scambiato valuta in euro con va-
luta in franchi svizzeri. Negava di essere stato
presente al secondo incontro con il NI a Bollate il 3 aprile. Affermava che nella mattinata aveva lavorato presso un'impresa di costruzioni in loca-
lità Marcallo con Casone, lontana da Bollate, e che tra le 11,20 e le 12,20 si era recato assieme a ta- le Arch. LE presso gli uffici tecnici Goermal
del Comune.
+ 4. Il GIP del Tribunale di Milano applicava la misura di custodia in carcere nei confronti di JO
BO sa e JO ED in quanto indagati per il reato di rapina.
5. I due indagati proponevano istanza di riesame, che veniva respinta dal Tribunale.
In particolare, in ordine alla posizione di ED
NO, l'organo del riesame rilevava che non
erano utilizzabili i documenti delle investigazioni difensive prodotti dalla difesa del predetto, inte-
si a comprovare la presenza del prevenuto in altro luogo all'epoca del fatto. Difatti, si trattava di atti non formati secondo le specifiche indicazioni di cui agli artt. 391 bis- 391 ter C.P.P..
6. ED JO proponeva ricorso per Cassazione
avverso il provvedimento.
Rappresentava che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, i documenti difensivi presentati erano stati formati in ottemperanza a quanto stabi-
lito dal legislatore, con la sottoscrizione del te-
ste autenticata dal difensore, e corredati da una relazione del difensore stesso con l'attestazione di avere rivolto al teste gli avvertimenti ex art. 391 bis comma tre C. P. P..
7. Il ricorso va respinto.
5 Si osserva preliminarmente che il ricorrente, tra-
mite il suo difensore, ha presentato motivi nuovi innanzi a questa Corte prima dell'inizio della di-
scussione ai sensi dell'art. 311 4° comma C. P. P.,
con allegati vari documenti.
Al riguardo, l'orientamento del giudice dilegitti-
mità (v. S.U. Penali 25-2-1998 Bono) è nel senso che i motivi "nuovi" a sostegno della impugnazione già proposta debbono avere per oggetto esclusiva- mente i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ex art. 581 lett. a) C.P.P.. In particola-
re, l'art. 167 Disp. Artt. C.P.P. prescrive espres-
samente che "nel caso di presentazione di motivi nuovi debbono essere specificato capi e punti enun-
ciati a norma dell'art. 581 comma 1 lett. a), ai quali i motivi si riferiscono".
Peraltro, nel caso di specie, i motivi nuovi (tra l'altro, le disposizioni di legge violate indicate nell'atto in data 25-7-03 non appaiono coincidenti con quelle esposte nel ricorso originario in data
29-4-2003) solo in parte si riferiscono alle do-
glianze già avanzate concernenti unicamente la man-
cata utilizzazione degli atti di indagine investi-
gativa compiuti dal difensore; mentre, vengono f ריוס esposte altre censure in ordine ad della motivazione non criticati in prece enza.
Der la Ne discende che quest'ultima prospett zic prima volta espresse in quest deli-
be ti dalla Corte in quant ammi_
8. D'altro canto, deve evider arsi il 9 ecce-
zional del disp C.P.P. ex t.
che Conte mot vi in- pres izione inizio 1 alla Corte d assaz e p d ܝ ܺܘ rimenti, riesame della I a cla. l'art Comma
C.P P.), e, non secondo la rego. i genciule, a
' าง dot).'12 Così, l'ar -C giorni ท
11 C.P. onde cons _d conoscenza
† العم arte del giudice e del P.M. lle
nuove dedu oni ed as to i fam imenti in materi i procedenti cautela-tiva s:
ria, દ giust delicatezza delle questi 1 trattate, in connessione con i termini brevi concessi per l'inoltro delle impugnazioni e per la decisione del giudice.
Tuttavia, siffatta disciplina speciale si riferisce solo alla presentazione dei motivi "nuovi" e non
all'eventuale produzione di documenti, la quale va
7 effettuata unicamente nelle forme e termini dispo-
sti in via generale per i vari tipi di procedimenti che si svolgono davanti alla Corte di Cassazione
(v. così Cass. 3-2-1991 - Aquino).
All'uopo, si aggiunge che, come è noto, la giuri-
sprudenza di legittimità ammette in principio la produzione documentale in cassazione limitatamente where nonprodubti in precedense per oblative cause empective s ai documenti -relativi a fatti sopravvenuti suc-
cessivi al provvedimento impugnato e rilevanti ai
fini della decisione (v. Così, Cass. 13-11-1995
Kanette; Cass. 21-11-1997
- Fabbri;
Cass. 9-6-1999
Calascichetta). Per la relativa produzione debbo-
-
no appunto utilizzarsi i termini stabiliti in gene-
re per la presentazione di memorie in epoca anten-
cedente alla celebrazione dell'udienza, propriamen-
te per rendere possibile la tempestiva disamina di essi a cura del giudice e del P.M.. Nel procedi-
mento in esame (l'art. 311 C.P.P. richiama le forme indicate nell'art. 127 C.P.P.) deve ritenersi che la presentazione di documenti debba essere compiuta da ultimo utilizzando la memoria ammessa dallo art. 127 2° comma, da depositare in cancelleria entro cinque giorni prima dell'udienza.
Ne consegue che nella fattispecie, altresì, i docu-
menti prodotti dal ricorrente direttamente innanzi
8 alla Corte di cassazione si palesano intempestivi e non valutabili dal Collegio. 9. Così circoscritti i limiti di giudizio di questa
Corte di Cassazione, va detto che l'originario mo-
tivi di ricorso è infondato.
Si osserva che la documentazione investigativa pro-
dotta dall'indagato, così come esattamente rilevato dal Tribunale del Riesame, non appare correttamente formata.
Innanzitutto, la dichiarazione proveniente da Ger- mano LE si palesa del tutto informale, essendo
priva di tutti i requisiti stabiliti negli artt.
391 bis - 391 ter C.P.P..
Parimenti irrituali appaiono, comunque, le dichia-
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razioni prodotte dalla difesa, rese da Silvestro
MA e AS SE.
Sul punto, deve sottolinearsi che la nuova normati-
va in tema di investigazioni difensive introdotta dalla Legge n° 397/2000, che ha sviluppato adegua-
tamente ed in modo esaustivo la precedente rego-
contenuta nell'art. 38 Disp. Artt.lamentazione
C.P.P. successivamente integrata dalla Legge n °
332/1995, ha definito la violenza procedimentale di tale attività difensiva, formalizzandola in ordine all'area di possibile indagine e rendendo tipici
9 gli atti principali, con l'indicazione delle moda-
lità, della documentazione e dell'utilizzazione di essi.
In particolare, gli artt. 391 bis 391 ter C.P.P.
forniscono precise prescrizioni circa le modalità
di formazione delle dichiarazioni scritte ○ delle informazioni rese dai testi contattati dalla dife-
sa, e delle attestazioni che debbono essere redatte dal difensore o da un suo sostituto. In specie, le persone contattate debbono ricevere alcuni avverti-
menti, a pena di inutilizzazione delle dichiarazio-
ni ai sensi dell'art. 391 bis 3° e 6° comma.
-
Il difensore, il sostituto debbono avvertire i di-
chiaranti: "a) della propria qualità e dello scopo intendono (i difensori) sem- del colloquio;
b) se
plicemente conferire ovvvero ricevere dichiarazioni
о assumere informazioni indicando in tal caso le modalità e la forma di documentazione;
c) dell'ob-
bligo di dichiarare se essi dichiaranti) sono
sottoposti ad indagini o imputati nello stesso pro-
cedimento, in un procedimento connesso per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di ri-
velare le domande eventualmente formulate dalla Po-
lizia Giudiziaria o del Pubblico Ministero e le ri-
10 sposte date;
f) della responsabilità penali conse-
guenti alla falsa dichiarazione".
Nella relazione che il difensore o il sostituto de-
ve redigere ai sensi dell'art. 391 ter, costui deve attestare di avere rivolto gli avvertimenti sopra indicati. Peraltro, ad avviso di questa Cor- te, la specifica valenza procedimentale degli atti in questione ed il carattere tipico di questi impo-
ne che gli avvertimenti rivolti risultino analiti-
camente verbalizzati, così come è disposto per gli atti compiuti dal giudice o dal P.M. (v. per esem-
- - 2° comma, 497 pio, gli artt. 64 3° comma; 199
2° comma C.P.P.), non sussistendo valide ragioni per giustificare una diversificazione sul punto di
श्र modalità esecutive dei relativi atti forniti di pa-
(v art. 391-cher-331-decies (P.P.)ri rilevanza processuale. (
In mancanza delle formalità menzionate, le dichia-
a razioni in esme non possono essere utilizzate.
10. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimen-
to.
P.Q.M.
Sezione Feriale PenaleLa Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa-
gamento delle spese del procedimento. Dispone che copia del presente provvedimento venga comunicata al Direttore dell'istituto penitenziario ove lo JO è ristretto, ai sensi dell'art. 94
Disp. Artt. C.P.P..
Così deciso in Roma il 25-7-2003.
IL PRESIDENTE
(dr. Giorgio Santacroce)
IL CONSIGLIERE EST.
(dr. Ruggero bat
IL CANCELLIERE C1
ID AL Seele Depositato In Cancelleria 10 AGO. 2003
ELLIPS ILO
Seile
12