Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 7227
CASS
Sentenza 11 gennaio 2007

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Massime1

Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per lo stesso o per fatti diversi, se ricorrono i presupposti di legge per la retrodatazione dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, non rileva, come elemento impeditivo, che, in riferimento alla prima ordinanza, il soggetto interessato, dopo un periodo di custodia cautelare, sia stato rimesso in libertà, e che quindi sia apprezzabile una soluzione di continuità nell'esecuzione dei più titoli cautelari.

Commentario1

  • 1Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 7227
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7227
Data del deposito : 11 gennaio 2007

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