Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per lo stesso o per fatti diversi, se ricorrono i presupposti di legge per la retrodatazione dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, non rileva, come elemento impeditivo, che, in riferimento alla prima ordinanza, il soggetto interessato, dopo un periodo di custodia cautelare, sia stato rimesso in libertà, e che quindi sia apprezzabile una soluzione di continuità nell'esecuzione dei più titoli cautelari.
Commentario • 1
- 1. Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 7227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7227 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 26
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 37979/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AS LV, N. IL 21/03/1964;
avverso ORDINANZA del 19/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
De OM LV propone ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto che, in qualità di Giudice di Appello ex art.310 c.p.p., in data 19.7.2006, confermava la ordinanza del GIP di rigetto, del 8.6.2006, di scarcerazione o sostituzione della misura cautelare in carcere.
Deduce i seguenti motivi.
1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, con riferimento all'art.297 - 303 c.p.p.. La difesa ritiene che si debba applicare nella specie il principio della c.d. contestazione a catena.
Invero, nel gennaio 2006 il De OM veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere del 16/01/2006 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, 629 c.p., commesso ai danni di NZ LV in Avetrana il dicembre 2004. Alla data del ricorso, per tale fatto, il De OM era ancora in custodia cautelare in carcere ed era fissata davanti al GUP, udienza preliminare per il 12.7.2006. L'imputato in data 11.4.2005, veniva attinto da custodia cautelare emessa dal GIP l'8.4.2005 per i reati di cui agli artt. 56, 110, 629 c.p., (procedimento n. 1851/05 RGIP e 885/05 PM), ai danni di CC NC per la restituzione a seguito di ingiusto profitto di auto Fiat Panda tg. AT336135 (in Avetrana il 5.2.2005). In ordine a tale procedimento n. 1851/05 RGIP il De OM LV aveva patito restrizione dal 11.4.2005 al 1.12.2005.
Ricorrono, secondo la difesa, le condizioni della c.d. "contestazione a catena" trattandosi di un procedimento, quello attuale, certamente connesso o in continuazione con quello di cui al nr. 885/02 RGNR per cui era già stata emessa ordinanza custodiale per artt. 56, 110, 629 c.p. (ord. 8 aprile 2005), atteso il nuovo orientamento della S.C. a
S.U. del 22 marzo - 10 giugno 2005 n. 21957. Secondo la difesa, risultava dagli atti che erano a disposizione della Autorità Giudiziaria al momento della emissione della prima ordinanza dell'8 aprile 2005 proc. N. nr. 885/02 RGNR e n. 1851/05 RGIP (ai danni di CC NC), quegli elementi giustificanti la emissione delle successive ordinanze. Conclusivamente ritiene il ricorrente che il termine massimo di custodia cautelare, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. A, n. 3, era spirato poiché il periodo di custodia cautelare dall'11.4.2005 al 1.12.2005 deve essere computato unitamente a quello attuale, per effetto dell'applicazione dell'art.297 c.p.p., dal gennaio 2006 al 30 maggio 2006. Chiede, pertanto, che la Corte di Cassazione voglia annullare la ordinanza emessa dal tribunale di Taranto in qualità di Giudice di Appello ex art. 310 c.p.p., dell'8.6.2006. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Invero, il Tribunale ha del tutto omesso di prendere in esame la eccezione difensiva - prima proposta al GIP e poi, a seguito del rigetto, al Tribunale del riesame - del decorso del termine massimo di durata della stessa in relazione alla fase in corso, dovendo essa computarsi a dire della data di esecuzione della prima ordinanza a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Infatti, il Tribunale del riesame, anziché accertare la sussistenza o meno dei presupposti della c.d. contestazione a catena anche alla luce della decisione delle S.U. n. 21957/05 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005, ha così erroneamente motivato: "il disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, così come ridisegnato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 408 del 3.11.2005 e, successivamente, dalla Corte di Cassazione, sez. Un. N. 219957, ric. Rahulia, non può trovare applicazione nel caso di specie, sebbene non per le circostanze evidenziate dal GIP, nel provvedimento gravato, le quali, in effetti, sono tutte superate da quanto sostenuto nelle pronunzie appena citate".
"Invece a prescindere dalle altre condizioni richieste dall'art. 297 c.p.p., comma 3, e principalmente la desumibilità dagli atti, già
al momento della emissione della prima ordinanza, delle vicende delittuose oggetto del provvedimento custodiate successivo, effettivamente riscontrabile nella fattispecie concreta in esame, in quest'ultima manca il presupposto fondamentale di operatività di quella disciplina: la sovrapposizione di due o più titoli custodiali, ossia la contestuale applicazione di essi, senza soluzione di continuità, tale da dilatare artificiosamente, nei fatti, il termine di durata della misura previsto per legge". "Nel caso oggetto di giudizio, infatti, il De OM ha sofferto un primo periodo di custodia dall'11 aprile al 1 dicembre 2005; quindi, non è dato sapere se per revoca o per sopravvenuta inefficacia della misura, comunque egli è stato rimesso in libertà; dopo di che, soltanto il 20 gennaio successivo è stato attinto da nuovo titolo custodiale".
Concludeva il Tribunale che "era pacifico, che, laddove una misura cautelare venga nuovamente disposta, finanche nei confronti dello stesso imputato e per lo steso fatto delittuoso, dopo che altra analoga misura si sia estinta, i due periodi di custodia sofferti non si sommino tra di loro per il calcolo del relativo termine legale". Trattasi, come è evidente, di una argomentazione del tutto errata e illogica, non avendo alcuna influenza, ai fini del decorso del termine massimo di durata della custodia cautelare, la circostanza che, per la prima delle due ordinanze, l'indagato, dopo un periodo di custodia cautelare, sia stato rimesso in libertà, poiché, nel momento in cui viene emessa una seconda ordinanza custodiale e viene eccepita la c.d. "contestazione a catena", è obbligo del giudice accertare i presupposti dell'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e se gli effetti della nuova ordinanza devono farsi o meno retrodatare al momento della emissione della prima procedendo, in caso positivo, alla verifica del cumulo dei periodi di custodia cautelare comunque sofferti.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla con rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2007