Sentenza 3 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari, è preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame è preclusa ove essi non siano rilevabili d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato eccepito per la prima volta che l'imputato non aveva ricevuto dai verbalizzanti alcun invito ad esibire i documenti per determinare l'ammontare di ricavi non dichiarati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2014, n. 44146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44146 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo US - Presidente - del 03/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1622
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 19879/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR US N. IL 26/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 1097/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 11/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Loria Paolo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SI US ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il giorno 11/03/2014 dal Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, in sede di riesame del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 16/11/2012.
2. La precedente ordinanza era stata annullata dalla Terza Sezione Penale della Corte di legittimità, con sentenza n. 37854/13 in applicazione del principio per cui la conoscenza del provvedimento che applica una misura cautelare reale deve essere effettiva (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213) e non sommaria, ritenendo che il SI non avesse avuto cognizione del contenuto essenziale del provvedimento e quindi delle ulteriori ipotesi di reato che gli venivano addebitate, ma solo sommariamente della sua emanazione e, pertanto, considerando tempestiva l'istanza di riesame dichiarata inammissibile dal Tribunale.
3. Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Roma ha confermato il sequestro preventivo della polizza n. 31000169411 dell'importo di Euro 990.000,00 e del conto corrente n. 2000 presso BNL con saldo attivo di Euro 114.545,34 (l'ipotesi accusatoria riguarda la violazione degli artt. 81, 110, 485, 640 e 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, in concorso con UE Luciano, nonché
l'art. 81 c.p., D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4 e 5).
4. Il ricorrente censura l'ordinanza per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 2082 e 2083 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, per essere stato indicato come esercente l'attività d'impresa sulla base del rinvenimento, in sede di perquisizione domiciliare, di un archivio contenente un limitato numero di pratiche antinfortunistiche dello studio legale dell'Avv. UE e sulla base delle dichiarazioni delle presunte parti lese.
Secondo il ricorrente, la qualifica di imprenditore che giustifica il capo d'imputazione E) ed il sequestro per equivalente ex art. 322 ter c.p.p., a mente dell'art. 2082 c.c., presuppone invece, anche per l'imprenditore occulto ex art. 2083 c.c., una attività economica organizzata al fine della produzione e/o scambio di beni e servizi, non desumibile dall'impianto accusatorio;
b) con un secondo motivo denuncia erronea applicazione del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 51 (rectius D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633),
D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32 (rectius D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5 per, avere il
Tribunale fatto propria l'informativa della Guardia di Finanza in relazione alla dedotta errata applicazione della confisca di cui all'art. 322 ter c.p.p.. Tale informativa, si legge nel ricorso, si basa sul controllo dei flussi di denaro tra i vari conti correnti intestati a SI US, IO AR e UE Luciano, applicando la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in assenza di qualsivoglia invito al contribuente;
la presunzione, si assume, sarebbe applicabile nel caso in cui il contribuente non adduca notizie, atti o documenti, a condizione che gli siano stati richiesti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Secondo quanto si evince dal raffronto con il testo dell'ordinanza impugnata, vi è piena analogia tra i motivi di riesame e le censure formulate con il ricorso per cassazione, avendo omesso il ricorrente di confrontarsi con il testo della decisione impugnata. Il Tribunale ha, infatti, condiviso l'assunto del primo giudice, per il quale sussistevano indizi che le somme nella disponibilità del SI costituissero un'entrata a titolo di reddito, spiegando che l'attività d'impresa svolta dal SI era stata desunta dalle complessive risultanze d'indagine, dalle quali era emerso che l'indagato svolgesse un ruolo attivo e stabile nella gestione di pratiche infortunistiche, confermato dalla sistematicità delle movimentazioni di denaro e dalla presenza di un archivio di pratiche rinvenuto in occasione della perquisizione domiciliare.
1.2. Giova, sul punto, richiamare il principio interpretativo per cui sussiste il reato di omessa dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4), qualora l'evasione di imposta riguardi redditi provenienti da illecito penale, in quanto secondo l'interpretazione autentica fornita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, con riguardo al Testo Unico delle imposte sui redditi 22 dicembre 1986, n. 917, tra le categorie di redditi tassabili classificate nell'art. 6, comma 1, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo (Sez. 5^, n. 7411 del 19/11/2009, dep. 2010, Di Lorenzo, Rv. 246095).
1.3. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 6^, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.) debbono, indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono, ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità.
Deve essere si anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, si da condurre a decisione differente.
1.4. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
1.5. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze ciò costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Va, preliminarmente, ribadito che la enunciazione dei motivi a sostegno della richiesta di riesame contro una misura cautelare reale (o personale) è del tutto facoltativa. Il tenore dell'art. 324 c.p.p., comma 4, (così come quello dell'omologo art. 309 c.p.p., comma 6, per le misure cautelari personali) non lascia dubbi in proposito, giacché è prevista solo la possibilità di enunciare i motivi contestualmente alla richiesta, o la facoltà di proporne altri in sede di udienza camerale davanti al giudice. L'inquadramento sistematico dell'istanza di riesame tra i mezzi di impugnazione non autorizza una conclusione contraria, giacché la regola generale di cui all'art. 581 c.p.p., lett. c), c impone, a pena d'inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) la enunciazione contestuale dei motivi di impugnazione, è chiaramente derogata dalla natura speciale del procedimento di riesame, quale si desume non solo dal citato art. 324 c.p.p., comma 4, (o art. 309 c.p.p., comma 6) laddove prevede una presentazione soltanto eventuale di motivi a sostegno della richiesta, ma anche dall'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 9, laddove consente al giudice del riesame di annullare, confermare o riformare il provvedimento impugnato per ragioni del tutto autonome a quelle enunciate dagli eventuali motivi, in tale modo consacrando l'effetto integralmente devolutivo della istanza e il connesso potere del giudice di riconsiderare l'intera res iudicanda indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.
2.2. Ciò non significa, tuttavia, che la mancata presentazione dei motivi, anche se legittima, non possa avere conseguenze sulla evoluzione del procedimento. Deve, infatti, ritenersi preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati in sede di riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio, in applicazione del principio generale ricavabile dall'art. 606 c.p.p., comma 3, secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge quando queste non siano già state dedotte davanti al giudice di merito di secondo grado, a meno che non siano rilevabili d'ufficio o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., in quanto i relativi presupposti di fatto non sono stati già esaminati dal giudice del merito (Sez. 3^, n. 3816 del 14/10/2008, dep. 2009, Leone, Rv. 242822).
2.3. Dal testo dell'ordinanza non risulta, ne' è stato altrimenti evidenziato il contrario, che la questione sia stata sottoposta al Tribunale in sede di riesame. In particolare, non emerge dagli atti che il ricorrente abbia dedotto in sede di merito di non aver ricevuto alcun invito ad esibire i documenti, dalla cui omessa esibizione la Guardia di Finanza ha desunto, in via presuntiva, l'esistenza e l'entità di ricavi non dichiarati.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazioni delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014