Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
La verifica circa il rispetto del limite massimo di durata della custodia cautelare in caso di applicazione della regola di retrodatazione va operata scomputando gli eventuali periodi intermedi di non detenzione per essere stato l'imputato rimesso in libertà in riferimento alla prima ordinanza.
Commentario • 1
- 1. Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2010, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 28/10/2010
Dott. IANNELLI Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere N. 2526
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 28562/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IC, N. IL 14/02/1966;
avverso l'ordinanza n. 694/2010 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 05/05/2010;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Mariastefania;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Riello Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano rigettava l'appello proposto ex art. 310 c.p.p., da IC NE, volto a far dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare a lui applicata il 24 febbraio 2010 (a seguito di ordinanza del 12 febbraio), o meglio il decorso dei termini di custodia cautelare, in forza di "retrodatazione", ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, al momento in cui, il giorno 8 luglio 2007, lo NE era stato arrestato in flagranza, in Spagna, per la detenzione di circa 230 chili di hashish.
Il Tribunale premetteva che in realtà l'imputato non aveva documentato ne' che a seguito dell'arresto l'autorità giudiziaria spagnola aveva applicato nei suoi confronti una misura cusotodiale, nè, soprattutto, che il procedimento relativo a quel fatto non era oramai definitivamente concluso. Osservava quindi che, anche prescindendo da tali rilievi e dando per pacifiche le affermazioni difensive, la richiesta non poteva comunque essere accolta perché la prima ordinanza custodiale era emessa da Autorità giudiziaria di altro Stato e per il fatto commesso in territorio spagnolo non risultava che l'Autorità giudiziaria italiana avesse mai proceduto nei confronti dello NE (nell'ordinanza cautelare il reato era contestato soltanto ai concorrenti non arrestati in Spagna).
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Denunzia violazioni di legge (dell'art. 297 c.p.p., comma 3; art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) n. 3; art. 306 c.p.p., comma 1; art. 125 c.p.p., comma 3; art. 111 Cost.) e vizi della motivazione affermando:
- l'intervento dell'autorità spagnola e l'arresto in Spagna dello NE era frutto di un'operazione concertata tra autorità italiane e autorità spagnole, che erano intervenute a seguito di richiesta di assistenza degli inquirenti italiani;
a seguito dell'arresto del giorno 8 luglio 2007 su ordine dell'Autorità spagnola lo NE non poteva che essere detenuto, e tale condizione era confermata dal provvedimento con cui il 16.7.2008 allo NE era stata concessa libertà provvisoria su cauzione;
- i fatti contestati con l'ordinanza cautelare italiana del 12,2.2010 erano tutti connessi e precedenti a quello per il quale NE era stato arrestato in Spagna e la misura era fondata su elementi univocamente emersi già prima dell'arresto del giorno 8 luglio 2007 e le indagini erano cessate con quell'arresto;
- l'art. 297 c.p.p., comma 3 opera secondo la giurisprudenza di legittimità anche nell'ipotesi di misure cautelari emesse da Autorità di differenti Paesi;
- doveva disporsi la scarcerazione del ricorrente perché per i fatti oggetto della seconda misura cautelare non risultava emesso decreto di rinvio a giudizio entro un anno a far data dal giorno 8 luglio 2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Va anzitutto chiarito che, se è vero che nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge per la retrodatazione dei termini delle misure disposte con ordinanze successive, non rileva, come elemento impeditivo, che in riferimento alla prima ordinanza l'imputato sia stato, dopo un periodo di custodia cautelare, rimesso in libertà, e che quindi sia apprezzabile una soluzione di continuità nell'esecuzione dei più titoli cautelari, tuttavia ciò non significa che la durata della seconda misura debba fittiziamente essere calcolata computando come riferibili alla detenzione per il secondo titolo anche i periodi intermedi trascorsi in libertà. In caso di rimessione in libertà in relazione alla prima ordinanza, anche quando gli effetti della nuova ordinanza debbano farsi decorrere dal momento della emissione della prima, occorre invece in ogni caso procedere, al fine di verificare se i termini massimi di fase sono spirati, al cumulo dei periodi di custodia cautelare effettivamente sofferti per i due titoli (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 7227 del 11/01/2007, De Tommaso). La disciplina di cui si discute riguarda difatti, e comunque, la durata della restrizione della libertà, non altro.
Di modo che nel caso in esame se anche dovesse accogliersi - ma così non è atteso quanto si dirà appresso - la tesi della retrodatazione sostenuta dal ricorrente, in base alle sue stesse allegazioni il termine di un anno non era certamente scaduto alla data del provvedimento impugnato, perché alla detenzione per la seconda misura, iniziata il 24 febbraio 2010, potevano essere aggiunti al più sei giorni.
3. La tesi sostenuta dal ricorrente, che pretende di retrodatare la custodia cautelare subita in forza di provvedimento coercitivo dell'Autorità giudiziaria italiana al momento in cui l'imputato è stato arrestato per altro fatto, benché connesso, dall'autorità spagnola, è comunque in radice manifestamente infondata. I principi di sovranità e di specialità ostano difatti, per giurisprudenza consolidata, alla imputazione, ai fini della determinazione dei termini di fase della custodia cautelare, del periodo di custodia cautelare sofferto all'estero per ragioni di giustizia interna, e non in esecuzione di mandato di arresto europeo o di procedura estradizionale (tra molte e da ultimo: Sez. 1, n. 4973 del 22/01/2010, Ignatius;
Sez. 6 n. 30894 del 2008, rv. 240923).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011