Articolo 118 del Codice di giustizia contabile
Articolo 117Articolo 120
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 118

(Conflitto di competenza territoriale)


1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa e' riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza ((dinanzi alle sezioni riunite))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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