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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/12/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 785/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa IA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 785/2023, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2025,
TRA
(C.F. ), nato a [...] l'11 novembre Parte_1 C.F._1
1996 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
AV ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Assisi, Via Raffaello snc, presso il difensore;
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), nata il [...] in Controparte_1 C.F._2
Romania e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. David
TT e dall'Avv. Libero Corridoni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Via
Mazzini n. 25, presso il difensore;
- RESISTENTE–
pagina 1 di 6 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Foligno in data 26.10.2019, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo comune al n. 70, parte I, anno
2019. Per_ Dalla loro unione è nato, in corso di causa, il figlio .
Con ricorso depositato in data 22.03.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto perché Parte_1 fosse dichiarata la separazione tra le parti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.08.2023 si è costituita la Resistente evidenziando di essere in stato di gravidanza, con concepimento avvenuto in costanza di matrimonio. Stante la protratta e insanabile incompatibilità caratteriale tra le Parti, la Resistente si è associata alla domanda di separazione avanzata dal Ricorrente, chiedendo che fosse posta a carico del il versamento della Pt_1 somma di euro 400,00 mensili come contributo per sé e riservandosi di integrare la domanda sui profili attinenti l'affido e il mantenimento della prole.
Con memoria del 29.01.2024, ha depositato il certificato di nascita del Controparte_1
Per_ figlio , riconosciuto anche dal Ricorrente e precisato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione chiedendo altresì un contributo di mantenimento per il figlio minore di euro 400,00 Per_ mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie fino l compimento del quinto anno di .
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata del 31.01.2024, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 cpc e dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di
Foligno di avviare la presa in carico del nucleo, anche con funzioni di monitoraggio.
Alla successiva udienza, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 16.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 cpc.
Quindi, concesso un rinvio per trattative pendenti, la causa è stata rinviata al 22.01.2025, successivamente differita al 30.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
All'esito dell'udienza, ritenuta necessaria la comparizione delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.05.2025 dove è comparsa solo la Resistente. La causa è stata nuovamente rinviata pagina 2 di 6 per la comparizione del Ricorrente all'udienza del 24.09.2025 ove è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la cessazione della convivenza tra le parti, unitamente al contegno processuale di parte ricorrente sono invero tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una prolungata frattura familiare, senza possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale Per_ Quanto alle statuizioni relative al piccolo , ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre.
Come noto, l'art. 337 ter cpc dispone che la responsabilità genitoriale debba essere esercita da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La disposizione è evidentemente connessa al diritto riconosciuto al figlio alla bigenitorialità, ossia al mantenimento, dove possibile, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che porta ad individuare come prevalente la soluzione dell'affidamento condiviso.
Laddove si tratti di adottare disposizioni in materia di affido del minore, il Giudice ha quindi il dovere di conformare la decisione all'interesse superiore dello stesso, il che si traduce nell'esigenza del rispetto della bigenitorialità anche nelle statuizioni di crisi dell'unione sentimentale dei genitori.
Il Giudice può, invece, disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo laddove ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Deve, dunque, preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le pagina 3 di 6 circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del
Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via eccezionale, l'affidamento esclusivo.
Anche nel caso in cui i genitori siano d'accordo per disporre l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad uno solo dei due, lo stesso deve comunque passare dal vaglio del Giudice che deve verificare se vi siano ragioni tali da far ritenere l'affido condiviso come dannoso, se sussista quindi un pregiudizio per il figlio tale da far preferire l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009).
Nella specie, bisogna tenere conto del totale disinteresse manifestato dal Ricorrente per le sorti di questo giudizio che, da un lato, nonostante i rinvii dell'udienza concessi per consentire la sua comparizione, non è mai comparso e, dall'altro, si è sottratto a qualsiasi indagine o confronto con i
Servizi Sociali delegati omettendo così di portare all'attenzione del Tribunale elementi conoscitivi in grado di sostenere la propria idoneità e confermando, invece, una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento esclusivo alla Resistente, con collocamento del minore presso la stessa.
Si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di merito secondo cui il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifichi – già di per sé -
l'affidamento esclusivo in favore del genitore per cui deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013). Per_ Quanto al diritto di visita paterno, reputa il Collegio che, considerata la tenera età di , il diritto di visita padre- figlio sarà rimesso all'accordo tra i genitori o, in mancanza, il genitore non collocatario avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e nel fine settimana il sabato o la domenica, senza pernotto.
pagina 4 di 6 Le domande di natura economica
Essendo, dunque, il figlio collocato prevalentemente presso la madre, il padre sarà tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Al riguardo, si dà atto che, nonostante le richieste di integrazione della documentazione reddituale del
Ricorrente, questo ha omesso di depositare gli atti necessari per poter procedere ad una ricognizione della sua situazione patrimoniale.
Pertanto, nel determinare il quantum dell'obbligo contributivo della parte obbligata, reputa il Collegio che occorra riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali dell'obbligato, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Rispetto alla condizione economico-patrimoniale del Ricorrente, all'udienza del 15.05.2025,
[...]
ha dichiarato di essere a conoscenza che lo stesso lavora in un ristorante e che Controparte_1 attende con regolarità al versamento del contributo nell'ammontare disposto in sede di provvedimenti provvisori (“Sì lui lavora, in un ristorante. Paga il mantenimento sia per il bambino che per me, ho sempre l'aiuto da parte sua. Era stata stabilita una somma ma se ho bisogno di qualcosa di più non mi dice mai di noi e mi aiuta sempre”, cfr. verbale del 15.05.2025).
Al contrario, invece, la resistente è allo stato ancora priva di una occupazione lavorativa.
Per tali ragioni, reputa il Collegio che possa essere confermato un contributo a carico del Ricorrente per il mantenimento sia della moglie, studentessa e disoccupata, sia del figlio minore che, in mancanza di indicazione sulla condizione reddituale e patrimoniale del Ricorrente va fissato in Euro 550,00 mensili complessivi (Euro 300,00 per la moglie ed Euro 250,00 per il figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio minore a carico del padre.
L'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre, genitore collocatario in via prevalente del minore.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio civile celebrato in Foligno in data 26.10.2019, trascritto
[...]
pagina 5 di 6 nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo comune al n.
70, parte I, anno 2019;
➢ Affida il minore in via esclusiva alla madre Persona_2 Controparte_1 con collocamento prevalente presso la stessa;
➢ Dispone che il diritto di visita padre- figlio sarà rimesso all'accordo tra i genitori o, in mancanza, il genitore non collocatario avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e nel fine settimana il sabato o la domenica, senza pernotto;
➢ Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, entro il 5 di ogni mese in via anticipata la somma di Euro 250,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
➢ Pone a carico del Ricorrente l'obbligo di versare alla Resistente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese in via anticipata la somma di Euro 300,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
➢ Condanna al pagamento delle spese a favore di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in 2.906,00 euro, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come
[...] per legge.
➢ Manda alla Cancelliere per la trasmissione di copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spoleto 5.12.2025
Il Presidente est.
IA NI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa IA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 785/2023, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2025,
TRA
(C.F. ), nato a [...] l'11 novembre Parte_1 C.F._1
1996 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
AV ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Assisi, Via Raffaello snc, presso il difensore;
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), nata il [...] in Controparte_1 C.F._2
Romania e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. David
TT e dall'Avv. Libero Corridoni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Via
Mazzini n. 25, presso il difensore;
- RESISTENTE–
pagina 1 di 6 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Foligno in data 26.10.2019, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo comune al n. 70, parte I, anno
2019. Per_ Dalla loro unione è nato, in corso di causa, il figlio .
Con ricorso depositato in data 22.03.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto perché Parte_1 fosse dichiarata la separazione tra le parti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.08.2023 si è costituita la Resistente evidenziando di essere in stato di gravidanza, con concepimento avvenuto in costanza di matrimonio. Stante la protratta e insanabile incompatibilità caratteriale tra le Parti, la Resistente si è associata alla domanda di separazione avanzata dal Ricorrente, chiedendo che fosse posta a carico del il versamento della Pt_1 somma di euro 400,00 mensili come contributo per sé e riservandosi di integrare la domanda sui profili attinenti l'affido e il mantenimento della prole.
Con memoria del 29.01.2024, ha depositato il certificato di nascita del Controparte_1
Per_ figlio , riconosciuto anche dal Ricorrente e precisato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione chiedendo altresì un contributo di mantenimento per il figlio minore di euro 400,00 Per_ mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie fino l compimento del quinto anno di .
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata del 31.01.2024, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 cpc e dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di
Foligno di avviare la presa in carico del nucleo, anche con funzioni di monitoraggio.
Alla successiva udienza, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 16.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 cpc.
Quindi, concesso un rinvio per trattative pendenti, la causa è stata rinviata al 22.01.2025, successivamente differita al 30.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
All'esito dell'udienza, ritenuta necessaria la comparizione delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.05.2025 dove è comparsa solo la Resistente. La causa è stata nuovamente rinviata pagina 2 di 6 per la comparizione del Ricorrente all'udienza del 24.09.2025 ove è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la cessazione della convivenza tra le parti, unitamente al contegno processuale di parte ricorrente sono invero tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una prolungata frattura familiare, senza possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale Per_ Quanto alle statuizioni relative al piccolo , ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre.
Come noto, l'art. 337 ter cpc dispone che la responsabilità genitoriale debba essere esercita da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La disposizione è evidentemente connessa al diritto riconosciuto al figlio alla bigenitorialità, ossia al mantenimento, dove possibile, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che porta ad individuare come prevalente la soluzione dell'affidamento condiviso.
Laddove si tratti di adottare disposizioni in materia di affido del minore, il Giudice ha quindi il dovere di conformare la decisione all'interesse superiore dello stesso, il che si traduce nell'esigenza del rispetto della bigenitorialità anche nelle statuizioni di crisi dell'unione sentimentale dei genitori.
Il Giudice può, invece, disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo laddove ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Deve, dunque, preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le pagina 3 di 6 circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del
Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via eccezionale, l'affidamento esclusivo.
Anche nel caso in cui i genitori siano d'accordo per disporre l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad uno solo dei due, lo stesso deve comunque passare dal vaglio del Giudice che deve verificare se vi siano ragioni tali da far ritenere l'affido condiviso come dannoso, se sussista quindi un pregiudizio per il figlio tale da far preferire l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009).
Nella specie, bisogna tenere conto del totale disinteresse manifestato dal Ricorrente per le sorti di questo giudizio che, da un lato, nonostante i rinvii dell'udienza concessi per consentire la sua comparizione, non è mai comparso e, dall'altro, si è sottratto a qualsiasi indagine o confronto con i
Servizi Sociali delegati omettendo così di portare all'attenzione del Tribunale elementi conoscitivi in grado di sostenere la propria idoneità e confermando, invece, una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento esclusivo alla Resistente, con collocamento del minore presso la stessa.
Si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di merito secondo cui il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifichi – già di per sé -
l'affidamento esclusivo in favore del genitore per cui deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013). Per_ Quanto al diritto di visita paterno, reputa il Collegio che, considerata la tenera età di , il diritto di visita padre- figlio sarà rimesso all'accordo tra i genitori o, in mancanza, il genitore non collocatario avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e nel fine settimana il sabato o la domenica, senza pernotto.
pagina 4 di 6 Le domande di natura economica
Essendo, dunque, il figlio collocato prevalentemente presso la madre, il padre sarà tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Al riguardo, si dà atto che, nonostante le richieste di integrazione della documentazione reddituale del
Ricorrente, questo ha omesso di depositare gli atti necessari per poter procedere ad una ricognizione della sua situazione patrimoniale.
Pertanto, nel determinare il quantum dell'obbligo contributivo della parte obbligata, reputa il Collegio che occorra riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali dell'obbligato, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Rispetto alla condizione economico-patrimoniale del Ricorrente, all'udienza del 15.05.2025,
[...]
ha dichiarato di essere a conoscenza che lo stesso lavora in un ristorante e che Controparte_1 attende con regolarità al versamento del contributo nell'ammontare disposto in sede di provvedimenti provvisori (“Sì lui lavora, in un ristorante. Paga il mantenimento sia per il bambino che per me, ho sempre l'aiuto da parte sua. Era stata stabilita una somma ma se ho bisogno di qualcosa di più non mi dice mai di noi e mi aiuta sempre”, cfr. verbale del 15.05.2025).
Al contrario, invece, la resistente è allo stato ancora priva di una occupazione lavorativa.
Per tali ragioni, reputa il Collegio che possa essere confermato un contributo a carico del Ricorrente per il mantenimento sia della moglie, studentessa e disoccupata, sia del figlio minore che, in mancanza di indicazione sulla condizione reddituale e patrimoniale del Ricorrente va fissato in Euro 550,00 mensili complessivi (Euro 300,00 per la moglie ed Euro 250,00 per il figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio minore a carico del padre.
L'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre, genitore collocatario in via prevalente del minore.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio civile celebrato in Foligno in data 26.10.2019, trascritto
[...]
pagina 5 di 6 nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo comune al n.
70, parte I, anno 2019;
➢ Affida il minore in via esclusiva alla madre Persona_2 Controparte_1 con collocamento prevalente presso la stessa;
➢ Dispone che il diritto di visita padre- figlio sarà rimesso all'accordo tra i genitori o, in mancanza, il genitore non collocatario avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e nel fine settimana il sabato o la domenica, senza pernotto;
➢ Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, entro il 5 di ogni mese in via anticipata la somma di Euro 250,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
➢ Pone a carico del Ricorrente l'obbligo di versare alla Resistente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese in via anticipata la somma di Euro 300,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
➢ Condanna al pagamento delle spese a favore di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in 2.906,00 euro, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come
[...] per legge.
➢ Manda alla Cancelliere per la trasmissione di copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spoleto 5.12.2025
Il Presidente est.
IA NI
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