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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. Paolo GIBELLI, Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 2436/2023 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.10.2023, notificata il 18.10.2023, promossa da:
Milano 13.8.55, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
TA AR del Foro di Milano in forza di procura alle liti del 13.11.2023 allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Europa n. 5 APPELLANTE contro
avvocato, PA 19.1.67, avvocato, PA 11.4.65, Controparte_1 Controparte_2
, Genova 30.9.26, , Genova 2.2.39, e Controparte_3 Controparte_4
, Novara 26.11.37, rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Controparte_5 CP_1 del Foro di Genova, in proprio, oltre che in forza di procura in calce alla comparsa Controparte_2 di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in PA, Via della Libertà n. 4/10 APPELLATI avente a oggetto: CP_6 nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE
“In via principale e nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2436/2023 resa dal Tribunale di Genova, Sezione terza civile, Giudice dott. Roberto Bonino, nell'ambito del giudizio R.G. 9870/2021, pubblicata in data 11.10.2023, notificata il 18.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- respinte le domande avverse di risarcimento danni e di rimborso delle spese di perizia del dott.
e comunque ogni domanda di parte attrice diversa da quella ai sensi dell'art. 896 c.p.c.: Per_1
- Accertare e dichiarare che la signora è tenuta, ai sensi dell'art. 896 c.c., a far effettuare Parte_1 il solo taglio dei rami e delle fronde degli alberi e piante di sua proprietà che si protendono nella proprietà degli attori;
accertare e dichiarare altresì che non possono intendersi per “sconfinamenti”
1 quelli costituiti da apici vegetativi o ciuffi o rametti che possono essere normalmente tollerati nelle aree sottoposte a specifici vincoli paesaggistici, come segnalato nella CTU, pp. 13-14;
- Accertare e dichiarare che non sussiste, in relazione alla domanda attorea di cui al presente giudizio, alcun diritto degli attori ad una riduzione in altezza delle piante e degli alberi di proprietà della signora ivi compresi quelli vicini al confine con la proprietà degli attori, né alcun Parte_1 diritto alla espiantazione delle piante situate nella proprietà della convenuta, tutte già ivi presenti da prima dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte della convenuta;
- Accertare e dichiarare che sugli attori grava l'obbligo, ai sensi dell'art. 843 c.c. e comunque implicato dalla loro stessa domanda giudizialmente avanzata, oltre che in ogni caso derivante dai principi generali dell'ordinamento, di far accedere al loro giardino-cortile i soggetti che si occupano e si occuperanno della potatura e del taglio dei rami che si protendono nella loro proprietà, al fine di poter procedere in sicurezza e senza cagionare danni ed al fine di una più completa e precisa e più agevole potatura e taglio;
- Accertare e dichiarare che i tagli e le potature fatte effettuare dalla signora sia prima sia Parte_1 nelle more del presente giudizio hanno eliminato il protendersi di rami e fronde nella proprietà degli attori, e che per la parte della proprietà attorea nella quale ancora si protendono rami e fronde, ossia quella corrispondente agli ultimi circa 4 metri in direzione levante, è obbligo di parte attrice consentire agli incaricati della potatura e taglio rami di operare anche dall'interno della proprietà attorea, essendo impossibile, e comunque estremamente difficoltoso e oneroso, operare solo dall'interno della proprietà della convenuta;
- Accertare e dichiarare altresì che la pretesa degli attori di impedire agli incaricati della signora di accedere al giardino-cortile degli attori per effettuare in modo completo e preciso Parte_1
l'eliminazione di rami e fronde che si protendono nella proprietà attorea è abusiva e costituisce atto emulativo (anche ai sensi dell'art. 833 c.c.), ed in e difficoltoso per la convenuta l'adempimento del taglio dei rami ai sensi dell'art. 896 c.p.c.;
- Preso atto dell'avvenuta effettuazione, riconosciuta anche dagli attori, da parte di soggetti incaricati dalla convenuta delle operazioni di taglio dei rami che si protendono nel fondo attoreo, sia prima sia nelle more del presente giudizio, e della riconosciuta dal CTU regolare potatura entro i limiti della proprietà della convenuta, con eccezione degli ultimi circa m. 4 in direzione levante;
accertata e dichiarata l'impossibilità di completare il taglio per quella porzione relativamente alla quale occorre sia consentito agli incaricati della convenuta di poter operare anche dall'interno della proprietà degli attori, accertare e dichiarare l'avvenuta ottemperanza al disposto dell'art. 896 c.p.c. da parte della convenuta e dichiarare cessata la materia del contendere, quantomeno per la porzione di confine tra le proprietà come indicata nella CTU, ossia per tutta la linea di confine, con esclusione degli ultimi circa 4 metri in direzione levante;
- In ogni caso rigettare ogni pretesa di parte attrice di provvedere essa stessa a fare effettuare taglio di rami e alberi che si protendono sulla loro proprietà a spese della convenuta;
In considerazione di quanto esposto in atti, degli interventi fatti effettuare dalla signora e Parte_1 della mancata cooperazione degli attori consistita nel ripetutamente negato accesso al fondo attoreo ai soggetti incaricati dalla convenuta della potatura e del taglio dei rami, condannare parte attrice alle spese di lite e alle spese di CTU;
in subordine e in via denegata, compensare le spese. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado (segnalandosi che il capitolo 7 di parte convenuta è stato ammesso ed il teste escusso, con escussione anche dei testi a prova contraria portati da parte attrice) e nello specifico:
2 1) “Vero che in data 9 gennaio 2022 mattina, intorno alle ore 9.00, il sig. ha più volte suonato Pt_2 al campanello della abitazione di via Salita Serena 4, senza che nessuno gli aprisse il cancello”;
2) “Vero che, una volta constatato che non veniva aperto il cancello, il sig. ha rifiutato di Pt_2 procedere alla potatura e taglio dei rami e alla pulizia del giardino di proprietà della signora
perché non poteva procedere se non gli veniva dato ingresso anche dalla proprietà Parte_1 confinante”;
- si indica a teste la signora , residente in [...], con casa a PA;
Tes_1
3) “Vero che, quando ho effettuato, il 26 maggio 2020, la potatura e il taglio dei rami degli alberi vicino al muro e alla cancellata che separa la proprietà da quella dei vicini, mi è stato Parte_1 consentito dai vicini residenti nella abitazione di via Salita Serena 4, esclusivamente di entrare per brevissimo tempo nel loro giardino/cortile solo per raccogliere e portare via alcuni rami che erano caduti nella loro proprietà”;
- si indica a teste il sig. di PA;
Testimone_2
4) “Vero che le piante che si trovano nel giardino di pertinenza della casa della signora
[...] sono le stesse da sempre ivi esistenti, da quando la signora ha Parte_1 Parte_1 acquistato l'immobile nel 1983”; si indicano a teste la signora , residente in [...], con casa a PA;
la Tes_1 signora prof.ssa residente in [...], Milano, e con casa a PA;
Testimone_3
5) “Vero che le piante di alloro sono piante ornamentali con tronchi di limitato diametro, che non possono considerarsi di alto fusto, e che non presentano per loro natura aspetti di pericolosità”; si indica a teste il sig. Maresciallo , Forestale di PA;
Testimone_4
6) “Vero che le piante situate nella proprietà della signora a PA, che da sempre Parte_1 sono esistite nelle stesse quantità e altezze, sono state più volte potate dai giardinieri della signora;
Parte_1
- si indica a teste il sig. , residente a [...], con casa a PA;
Testimone_5
7) già escussa in primo grado;
8) “Vero quanto ho dichiarato nella dichiarazione del 5 aprile 2022 che mi si rammostra, in merito all'aver proceduto in data 4 e 5 aprile 2022 a regola d'arte nella potatura e taglio dei rami delle piante della signora che si protendevano nella proprietà confinante”; Parte_1
9) “Vero che dette piante erano già in sicurezza e che in ogni caso sono state messe, in data 4 e 5 aprile 2022, in modo sicuro”;
10) “Vero che le piante i cui rami poggiavano sul cancello presentavano escoriazioni della corteccia superficiali e che le escoriazioni non hanno intaccato l'interno delle piante, che è sano e di buona vitalità”;
- si indica a teste il sig. di PA;
Testimone_2
11) “Vero che ho assistito più volte ai tentativi della signora di reperire un Persona_2 giardiniere specializzato disponibile ad intervenire in questi ultimi anni di emergenze e restrizioni dovuti alla pandemia Covid”;
12) “Vero che ho assistito a colloqui tra la signora e i giardinieri interpellati, nelle Persona_2 quali gli stessi manifestavano difficoltà ad intervenire per motivi di tempo o di problemi personali, anche di salute e rinviavano la loro disponibilità ad intervenire di mese in mese”;
- si indicano a teste la signora , residente in [...], con casa a PA;
la Tes_1 signora prof.ssa residente in [...], Milano, e con casa a PA;
il Testimone_3 sig. , residente a [...], con casa a PA;
Testimone_5
10 bis) “Vero che in data 4 e 5 aprile 2022 ho effettuato l'intervento di potatura e taglio rami degli alberi della signora e che mi sono avvalso della collaborazione del mio operaio sig. Parte_1
, il quale mi aiutava collocandosi all'interno della proprietà dei vicini in via Salita Serena n.4”; Per_3
3 10 ter) “Vero che in data 5 aprile 2022 sono entrato all'interno della proprietà di via Salita Serena n. 4, per provvedere alla verifica e rifinitura delle operazioni di potatura e taglio rami e pulizia finale”: si indica a teste il sig. di PA. Testimone_2
Sempre in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati ex adverso, in quanto inammissibili e/o irrilevanti;
quanto al cap. n. 1, in caso di sua ammissione, si chiede ammettersi prova contraria, indicandosi a teste il sig. di PA sui seguenti Testimone_2 capitoli di prova: 3 bis) “Vero che, quando ho effettuato, il 26 maggio 2020, la potatura e il taglio dei rami degli alberi vicino al muro e alla cancellata che separa la proprietà da quella dei vicini residenti nella Parte_1 abitazione di via Salita Serena 4, ho tagliato tutti i rami e le fronde che si protendevano nella proprietà dei vicini, operando a regola d'arte”;
3 ter) “Vero che, se mi fosse stato consentito dai vicini residenti nella abitazione di via Salita Serena
4 di operare anche dalla parte della loro proprietà, le operazioni di taglio dei rami e fronde avrebbero potuto essere più precise e accurate, oltre che più agevoli e sicure, potendosi coordinare due persone operanti, l'una, nella proprietà e, l'altra, nella proprietà dei vicini confinanti”; Parte_1
3 quater) “Vero che dette piante erano già in sicurezza e che in ogni caso sono state messe, nel mio intervento del 26 maggio 2020, in modo sicuro”; 3 quinquies) “Vero che non ho visto piante escoriate o lesionate e/o ammalorate, salvo escoriazioni superficiali e non dannose, quando ho effettuato l'intervento del 26 maggio 2020”. In via cautelare: si mantiene la riserva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. di proporre istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, laddove se ne verificassero i presupposti prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione.”
PER GLI APPELLATI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - previa declaratoria di inammissibilità ex art 345 c.p.c. delle domande nuove formulate in appello, che si contestano, in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto irrilevanti, formulate in modo generico e valutativo;
nel merito: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2436/2023 del Parte_1
Tribunale di Genova, confermando l'impugnata sentenza. Con condanna alle spese di entrambi i giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.11.2021, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e convenivano in giudizio Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] chiedendo che il Tribunale di Genova accertasse e dichiarasse che i rami e gli Parte_1 alberi posti sul fondo di proprietà della convenuta si protendevano illegittimamente oltre il confine, sulla proprietà degli attori e, conseguentemente, che la stessa fosse condannata al loro taglio e al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa o secondo equità e comunque al rimborso delle spese della perizia del Dott. , pari a € 714,00. Per_1
In ogni caso, gli attori chiedevano che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a provvedere al taglio dei rami e degli alberi che si protendevano sulla loro proprietà, a spese della convenuta, in caso di sua inerzia, con vittoria delle spese di lite. Secondo la prospettazione attorea, gli alberi siti nella proprietà a causa della Parte_1 mancata manutenzione e dell'incuria, negli anni erano cresciuti disordinatamente, oltre il confine con la loro proprietà. In particolare, in tesi, gli attori, che già nel 2003 avevano ottenuto condanna nei confronti della convenuta, avevano inviato diversi solleciti a quest'ultima per chiedere di effettuare
4 gli opportuni interventi di potatura, senza, tuttavia, alcun effetto, salvo un parziale intervento nel maggio 2021, rispetto agli elementi arborei più critici, comunque in modo non risolutivo. Gli allora attori, dunque: - deducevano di aver rinnovato la richiesta di adeguata potatura, rispettosa delle loro prerogative dominicali, anche a seguito dell'instaurazione della mediazione prodromica all'azione giudiziaria, senza ottenere l'effettiva risoluzione delle problematiche in questione;
- affermavano, dunque, di agire ex art. 896 c.c,, chiedendo il risarcimento dei danni , fra cui il costo della perizia tecnica stragiudiziale allegata;
- chiedevano, in ogni caso, di accertare e dichiarare il diritto degli attori a provvedere al taglio dei rami e degli alberi che si protendevano sulla loro proprietà, a spese della convenuta, in caso di sua inerzia. Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto dedotto Parte_1 ex adverso, assumendo di aver sempre fatto il possibile per provvedere alla potatura in questione, non trovando la collaborazione , peraltro, degli attori, i quali non avevano, in particolare, consentito, benchè richiesti, l'accesso alla loro proprietà, onde rendere possibili e più efficaci gli interventi. Parte in allora convenuta, dunque, chiedeva:
- accertare e dichiarare che ella era tenuta a far effettuare il solo taglio dei rami degli alberi e piante di sua proprietà che si protendevano nella proprietà degli attori;
- accertare e dichiarare che non sussisteva alcun diritto degli attori a una riduzione degli alberi di proprietà della convenuta all'altezza della parte alta della cancellata, né alcun diritto alla espiantazione delle piante situate nella proprietà della convenuta;
- accertare e dichiarare che su parte attrice gravava l'obbligo, ai sensi dell'art. 843 c.c. e comunque implicato dalla stessa domanda giudizialmente avanzata, di far accedere al suo giardino- cortile i soggetti che si sarebbero occupati della potatura e del taglio dei rami che si protendevano nella proprietà attorea, al fine di poter procedere in sicurezza, e senza cagionare danni, a una precisa e più agevole potatura e taglio;
- concedere un termine entro il quale poter verificare e documentare fotograficamente l'avvenuta effettuazione dei lavori di potatura e taglio dei rami che si protendevano nella proprietà degli attori, in modo da evitare il licenziamento di CTU, valutata non necessaria;
- accertare, dunque, l'avvenuta ottemperanza al disposto dell'art. 896 c.p.c., con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- rigettare ogni pretesa attorea di effettuare, a spese di essa deducente, il taglio dei rami e degli alberi che si protendevano sulla loro proprietà;
- condannare parti attrici alle spese di lite e di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio, salva, in via subordinata, la compensazione delle spese. Va detto che, in pendenza del giudizio, Parte convenuta dava incarico alla ditta in titolarità a di eseguire lavori di “taglio e potatura dei rami che si protendono oltre il Testimone_2 confine della proprietà della sig.ra invadendo la proprietà degli attori”, sì che nei giorni Parte_1
04 e 05 aprile 2022, il personale incaricato dalla convenuta accedeva alla proprietà degli attori ed eseguiva la potatura delle piante, che, tuttavia, gli attori medesimi affermavano essere insoddisfacente, poiché alcuni rami e tronchi si protendevano ancora oltre il confine. Nel frattempo, il Giudice, una volta concessi i termini per memorie ex art. 183 c.p.c., ammetteva prove testimoniali in prova diretta e contraria e, all'esito, disponeva CTU per accertare lo sconfinamento di rami e tronchi e le misure necessarie per eliminarlo, con richiesta all'Ausiliario di precisare se fosse necessario operare dall'interno del fondo degli attori. Completata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
Il Giudice di primo grado, dunque, in data 9-11.10.23 così statuiva:
5 “
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- condanna ad eseguire il taglio dei rami che si protendono ancora Parte_1 sulla proprietà degli attori;
- respinge la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio in via definitiva a carico di Parte_1
[...]
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in favore degli attori in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15% cpa ed iva di legge, nonché le spese di CTP pari ad € 732,00”.
Il Tribunale, in particolare, argomentava la propria decisione come segue:
- accoglieva la domanda attorea sulla base delle risultanze delle prove orali e della CTU svolta, dal momento che era emerso inequivocabilmente che l'intervento di potatura effettuato dalla convenuta in corso di causa non era stato risolutivo, in quanto residuavano ancora piante e rami che invadevano la proprietà attorea;
- non accoglieva la domanda della convenuta di accertare che sugli attori gravava l'obbligo, ai sensi dell'articolo 843 c.c., di far accedere nel giardino-cortile di loro proprietà i soggetti che si sarebbero occupati della potatura dei rami, in modo da consentire agli stessi di effettuare più agevolmente gli interventi necessari, mancando i presupposti legali per l'applicazione di tale norma;
- riteneva tardiva, essendo stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda della di accertamento che la pretesa degli attori di impedire agli incaricati della Parte_1 convenuta di accedere al loro giardino-cortile, per meglio provvedere alla potatura, venisse considerata alla stregua di un atto emulativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 833 c.c.;
- respingeva, infine, le domande attoree di risarcimento danni, per non aver gli attori fornito la prova dell'asserito danno né con riguardo all' “an” del danno stesso, né con riguardo al “quantum”;
- poneva le spese di lite a carico della convenuta, ritenuta nella sostanza pienamente soccombente, in tal senso provvedendo anche per le spese di CTU e di CTP di parte attrice.
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi. Primo motivo: omessa considerazione dell'obbligo di buona fede nei rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.) e del divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.) che la convenuta ha fatto valere in primo grado;
falsa applicazione dell'art. 843 c.c.; contraddittorietà della motivazione ed erronea considerazione di una risposta al quesito della CTU. Con tale motivo l'appellante, dopo un'ampia parte riproduttiva dell'evolversi del giudizio di primo grado, e dopo aver sub par.III.1, contestato la succinta motivazione con cui il Giudice di primo grado aveva escluso l'applicazione dell'art.843 c.c., ha lamentato il fatto che il Tribunale avesse omesso di considerare, nella sua decisione, sia gli obblighi di buona fede che gravavano sugli odierni appellati, correlati alla loro pretesa di taglio dei rami (ossia l'obbligo di cooperare con la debitrice consentendo, pertanto, l'accesso alla loro proprietà dei giardinieri incaricati), sia l'obbligo di evitare ad essa deducente inutili aggravi, anche in termini di spese, quanto a modalità per ottemperare alle richieste attoree. L'appellante, ancora, ha invocato anche il limite posto dall'art.833 c.c., ravvedendo, inoltre, un contrasto, ignorato dal primo Giudicante, fra la pretesa di non far entrare alcuno nella proprietà degli originari attori, per far potare i rami protesi ex art. 896 c.p.c., e, allo stesso tempo, pretendere tale taglio dalla Parte_1
6 Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 843 c.c. (art. 360 punto 3 c.p.c.) Con tale motivo l'appellante ha lamentato l'interpretazione letterale che il Tribunale aveva dato dell'art. 843 c.c., senza indagare in alcun modo l'intenzione del legislatore, assumendo trattarsi di un criterio interpretativo concorrente con quello letterale, così da omettere di coordinare la norma con il principio della buona fede nei rapporti obbligatori e con il divieto di atti emulatori in capo al proprietario. Terzo motivo: contraddittorietà della motivazione, omessa motivazione, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle risposte ai quesiti della CTU (art. 360 punto 5 c.p.c.). Con tale motivo l'appellante ha lamentato il fatto che il Tribunale, dopo aver sottoposto al CTU il quesito “dovrà essere precisato se il taglio possa avvenire dall'interno della proprietà della convenuta ovvero se al contrario sia necessario operare dall'interno del fondo degli attori”, non abbia letto e considerato le risposte dell'Ausiliario, o le abbia travisate o erroneamente “interpretate”, facendo dire al Consulente d'Ufficio quanto in realtà, come da lettura della relazione, lo stesso non aveva affermato. Secondo la infatti, in più punti dell'elaborato, come riportate nel Parte_1 gravame, il perito aveva affermato la convenienza a eseguire le operazioni di taglio e/o potatura accedendo al giardino di parte attrice, il che era stato, di fatto, pretermesso dal primo Giudice. Quarto motivo: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 punto 5 c.p.c.), violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 183 c.p.c. Con tale motivo l'appellante ha contestato la novità della domanda relativa all'accertamento di atti emulativi da parte degli odierni appellati. In tesi, la domanda non avrebbe dovuto essere considerata nuova, costituendo un'ammissibile emendatio libelli, derivante anche dal comportamento processuale degli attori e di quanto accertato nella CTU: si trattava, in sostanza, di una mera esplicitazione del contenuto delle precedenti domande. La Difesa appellante, peraltro, ha dedotto che, in realtà, detta domanda era già “contenuta” nelle altre domande precisate nell'udienza di precisazione delle conclusioni, sulle quali nessuna eccezione avversaria era stata mossa e nessun rilevo di novità era stato effettuato dal Giudice di primo grado. Allo stesso tempo, l'appellante ha dedotto l'ammissibilità di tale domanda in appello, deducendo il seguente principio giurisprudenziale: “ …Cass. 11795/03, per la quale “Il divieto di domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado;
ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento in una normativa sopravvenuta o in un evento che, seppure necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e la proposizione dell'appello”. Quinto motivo: violazione dell'art. 91 c.p.c. Con tale motivo l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 91 c.p.c. laddove il Tribunale aveva riscontrato la soccombenza sostanziale della convenuta, senza considerare di aver rigettato la domanda di risarcimento danni di parte attrice, in presenza di una fattispecie rispetto alla quale la soccombenza appariva di fatto automatica, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti connessi all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 896 c.c.: ragionevolezza, buona fede, divieto di atti emulativi;
parziale adempimento dell'odierna appellante;
impossibilità dell'esatto adempimento della prestazione per la parte a levante di circa 4 mt., se non con l'ingresso dei giardinieri incaricati anche nella proprietà degli appellati per portare a termine il lavoro. Sesto motivo: omessa motivazione della reiezione delle domande della convenuta;
omesso esame di fatti rilevanti per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. la riproposizione in appello di tutte le domande e deduzioni nel merito.
7 Con tale motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse rigettato senza alcuna motivazione domande dalla stessa proposte volte, in estrema sintesi, ad accertare il contenuto dell'art 896 c.c., la violazione dell'art 843 c.c. e l'avvenuta parziale ottemperanza all'art 896 c.c. stesso, con richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione agli interventi di potatura eseguiti, così da articolare le conclusioni sopra riportate nella citazione.
Si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , i quali hanno contestato tutto quanto dedotto in atto di Controparte_4 Controparte_5 appello ed hanno chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame medesimo, per violazione del DM 110/23, nonché dell'art. 19 D.L. 179/12 e degli artt. 342 e 121 c.p.c., in rapporto alla violazione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti. Nel merito, in particolare, gli appellati hanno, poi, dedotto quanto segue. Preliminarmente hanno rilevato come la controparte avesse impugnato la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui il Giudice aveva respinto l'applicazione dell'art. 843 c.c., circa l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso al fondo, quando necessario per eseguire lavori o recuperare cose o animali, in rapporto alla pretesa omessa considerazione dell''obbligo di buona fede ex art. 1175 c.c. e il divieto di atti emulativi ex art. 833 c.c., nonché nella parte in cui aveva condannato la convenuta alle spese della lite, oltre all'asserita mancata motivazione nel rigetto di alcune domande. A fronte di ciò, è stato eccepito, stante l'effetto devolutivo dell'appello, le restanti statuizioni in fatto e diritto, contenute nella sentenza e non investite dalle censure sollevate dall'appellante, erano passate in giudicato e accertate in maniera definitiva: tra queste, in primo luogo, lo sconfinamento dei rami e degli alberi nella proprietà degli attori originari e, quindi, la violazione dell'art. 896 c.c., fatto incontestabile che aveva determinato l'azione originaria contro la Parte_1
e che dimostrava la fondatezza delle domande di cui alla citazione in primo grado e, per contro, la responsabilità dell'odierna appellante. In merito ai primi quattro motivi, gli appellati hanno, in particolare, dedotto:
- che non era stato violato, né l'art. 843 c.c., né l'art. 1175 c.c. , né alcun altro obbligo di buona fede o correttezza, come giustamente ritenuto dal Tribunale;
- che quest'ultimo aveva ritenuto inapplicabile il citato art. 843 c.c., in quanto non pertinente al caso specifico, nel quale si trattava del taglio di rami , non contemplato nel dettato della norma la quale , in quanto limitativa del diritto di proprietà, per sua natura, doveva interpretarsi in modo restrittivo;
- che, peraltro, la CTU espletata aveva escluso la necessità di intervenire dal fondo degli attori, facendo venir meno uno dei presupposti che la norma richiede;
- che il primo Giudice, a tal riguardo, aveva correttamente considerato le conclusioni del suo Ausiliario, il quale aveva solo valutato in termini di comodità, e non di necessità, l'accesso al fondo più altri per effettuare la potatura. CP_2
Infine, in merito alla domanda di accertamento della violazione dell'art. 833 c.c., gli appellati hanno eccepito come tale pretesa avrebbe dovuto essere espressamente e tempestivamente proposta nelle prime difese e, comunque, nel termine di cui all'art 183 c.p.c. e non in sede di precisazione delle conclusioni, come invece avvenuto, sì che la pronuncia di inammissibilità del Tribunale era pacificamente corretta, a prescindere dalla contestazione delle parti. In merito, la Difesa appellata ha eccepito, ancora, come tale domanda non potesse ritenersi compresa, né implicita nelle diverse domande formulate, né, ancora, giustificata dall'andamento del giudizio, dato che la posizione degli attori era ben nota alla controparte, con l'effetto che nulla consentiva la mutatio libelli pretesa e neppure di proporre una nuova domanda nel presente giudizio.
8 In merito al quinto motivo, gli appellati hanno osservato come la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale fosse frutto della corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c., dal momento che la violazione dell'art. 896 c.c. dedotta dagli originari attori, era stata accertata e quindi la loro domanda risultava pienamente fondata. La Difesa appellata, dunque, ha contestato che le circostanze addotte dall'appellante giustificassero la riforma della statuizione in punto spese, a fronte del fatto che il Tribunale aveva espressamente tenuto conto del mancato accoglimento dell'ulteriore domanda degli attori ai sensi del secondo comma dell'art. 896 c.c. In merito al sesto motivo, gli appellati hanno osservato, nello specifico: - che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dell'art. 896 c.c., condannando la convenuta al solo taglio dei rami e delle fronde, mentre aveva escluso l'applicazione dell'art. 843 c.c., e, conseguentemente, degli obblighi che controparte aveva richiamato al riguardo;
- che quanto alla parziale ottemperanza al disposto dell'art. 896 c.c., a seguito della ridotta potatura eseguita, il Tribunale ne aveva dato conto in sede di liquidazione delle spese, mentre la domanda di cessazione della materia del contendere non era stata accolta, non essendovi stata adesione da parte degli odierni appellati.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 13.03.2024, la Corte fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 11.03.2025, successivamente anticipata al 25.02.2025, poi posticipata al 13.05.2025, con assegnazione dei termini ex art.352 c.p.c., udienza poi differita, scaduti i termini per le difese finali, al 30.09.2025 per la sola remissione al Collegio, come avvenuto in esito a tale ultima udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva la Corte come le pretese ragioni di inammissibilità del gravame, afferiscano, di fatto, alla prolissità ed anche superfluità dell'ampia parte iniziale dell'atto di appello, il che, al di là delle norme citate dagli appellati, non è sanzionato da alcuna norma nei termini prospettati, i motivi di gravame, d'altra parte, al di là della parziale ridondanza e di quanto si dirà circa il sesto motivo, essendo conformi alla sostanza del dettato normativo di cui all'art.342 c.p.c. Ciò detto, in punto ammissibilità, passando alla disamina dei singoli motivi, osserva la Corte quanto segue, essendo, peraltro, opportuno sottolineare, in via preliminare e generale, al di là delle deduzioni successive, quali furono le conclusioni della comparsa di risposta in primo grado dell'attuale appellata, neppure emendate nella prima memoria ex art. 183 comma 6, c.p.c., che la non ebbe a depositare, conclusioni, dunque, che hanno descritto un preciso perimetro Parte_1 della causa, in rapporto alle domande concretamente avanzate in giudizio dagli attori. Orbene, dette conclusioni, va, pertanto, riportato, avevano, al di là delle richieste istruttorie, il seguente tenore: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni domanda avversa di risarcimento danni e di rimborso delle spese di perizia del dott. e comunque ogni domanda ulteriore dovesse Per_1 essere avanzata: - Accertare e dichiarare che la signora è tenuta a far effettuare il solo taglio dei Parte_1 rami degli alberi e piante di sua proprietà che si protendono nella proprietà degli attori;
- Accertare e dichiarare che non sussiste alcun diritto degli attori ad una riduzione degli alberi di proprietà della signora all'altezza della parte alta della cancellata, né alcun diritto alla espiantazione delle piante situate Parte_1 nella proprietà della convenuta;
- Accertare e dichiarare che su parte attrice grava l'obbligo, ai sensi dell'art. 843 c.c. e comunque implicato dalla stessa sua domanda giudizialmente avanzata, di far accedere al suo giardino-cortile i soggetti che si occuperanno della potatura e del taglio dei rami che si protendono nella proprietà degli attori, al fine di poter procedere in sicurezza e senza cagionare danni ad una precisa e più agevole potatura e taglio;
- Concedere un termine entro il quale si possa verificare e documentate fotograficamente l'avvenuta effettuazione dei lavori di potatura e taglio dei rami che si protendono nella
9 proprietà degli attori, in modo da evitare la disposizione di una Ctu non necessaria;
- Conseguentemente accertare l'avvenuta ottemperanza al disposto dell'art. 896 c.p.c. da parte della convenuta e dichiarare cessata la materia del contendere;
- In ogni caso rigettare ogni pretesa di parte attrice di provvedere essa stessa a fare effettuare taglio di rami e alberi che si protendono sulla loro proprietà a spese della convenuta;
- Condannare parte attrice alle spese di lite e di eventuale Ctu, per quanto esposto in narrativa;
in subordine compensare le spese.”
Per contro, e per chiarezza rispetto alle deduzioni dell'appellante di cui si tratterà, tali conclusioni erano correlate a quelle attoree, come riportate nell'atto di citazione e, in ultimo, nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., dal seguente letterale tenore: “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i rami e gli alberi posti sul fondo di proprietà della signora
[...] si protendono illegittimamente oltre il confine, sulla proprietà degli attori e, conseguentemente, Parte_1 condannarla al loro taglio ed al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa o secondo equità e comunque al rimborso delle spese della perizia del Dott. , pari ad € 714,00; in ogni caso, accertare e Per_1 dichiarare il diritto degli attori a provvedere al taglio dei rami e degli alberi che si protendono sulla loro proprietà, a spese della convenuta, in caso di sua inerzia. Con vittoria delle spese di lite.”
Ciò, reputa la Corte, merita di essere posto in risalto, poiché consente di apprezzare, “ictu oculi”, come vennero diversamente articolate le domande della Difesa al di là delle Parte_1 richieste istruttorie, in sede di precisazione delle conclusioni, in primo grado, conclusioni riportate nel presente atto di gravame, sopra indicate, il che rileva in relazione al contenuto della decisione impugnata ed ai motivi di doglianza. Alla luce di quanto sopra, occorre, dunque, procedere alla valutazione dei singoli motivi di gravame. In relazione al primo motivo, il Giudice di primo grado ha correttamente stabilito come risulti inapplicabile al caso di specie l'art. 843 c.c., contrariamente a quanto dedotto dall'appellante. Detta norma, infatti, che stabilisce un limite intrinseco della proprietà, non può essere suscettibile di interpretazione estensiva, sì che le ipotesi contemplate, in cui non risulta quanto previsto dall'art.896 c.c., in punto obbligo di potatura dei rami sporgenti, devono intendersi tassative. La conferma, d'altra parte, dell'eterogeneità delle fattispecie di cui all'art. 896 , comma 1, c.c., oggetto di causa, rispetto all'art.843 c.c., si rinviene in modo chiaro proprio nell'ultimo comma della prima citata norma, in cui, solo relativamente ai frutti caduti nella proprietà del vicino, come da comma 2, è richiamato, in determinate condizioni, il diritto di accesso al fondo altrui, quale obbligazione “ propter rem” ( vedasi, ex plurimis, Cass. Sez. 2, n.16482, 22.11.02). A tal riguardo, osserva la Corte, quanto sopra corrisponde, a ben vedere, ad una logica conseguenza delle diverse situazioni sottese, tenuto conto della differente valenza dominicale dei frutti ( rispetto a rami di provenienza, la cui collocazione, con evidenza, non è stata oggetto di precedente contestazione da parte del proprietario del fondo confinante), rispetto al fatto che, comunque, lo sconfinamento dei rami avviene, inevitabilmente, in via graduale, con immediata percezione da parte del proprietario della situazione che si sta determinando, proprietario, tenuto, dunque, a prevenire detto fenomeno, di fatto illecito e lesivo della proprietà altrui, pena l'assunzione, se inerte, del rischio di rimanere esposto all'esercizio del diritto alla potatura. Da ciò discende che le conseguenze delle omissioni relative alla necessità di potare i propri alberi, nel rispetto delle prerogative dominicali degli altri, segnatamente indicate dall'art. 896 c.c., non possono che ricadere nella sfera giuridica del proprietario del fondo ove si trovano le piante, a prescindere , inoltre, ex post, da qualsivoglia maggiore comodità, convenienza o asserita efficacia, anche estetica, essendo, parimenti, del tutto irrilevanti, in termini oggettivi, le ragioni che hanno impedito di evitare lo sconfinamento medesimo. Occorre aggiungere che , per l'effetto, i richiami alla buona fede, ex art. 1175 c.c. non colgono nel segno e si appalesano solo suggestivi: oltre, infatti, a mancare un obbligo di consentire l'accesso, 10 l'unica obbligazione esistente è quella in capo al proprietario del fondo da cui si protendono i rami (nel caso di specie, alla , con l'effetto che qualsivoglia buona fede, in ogni caso, viene Parte_1 meno nel momento in cui il proprietario medesimo ha omesso di prevenire, benchè tenuto tempestivamente a farlo, una situazione illecita. Del pari, merita di essere sottolineato, ogni richiamo alla tollerabilità, in termini giuridici, risulta estraneo alla fattispecie, essendo tale parametro regolativo dei rapporti afferente ad attività comunque lecite, salvo ove intollerabili e non in sé vietate, come, invece, previsto dall'art. 896 c.c. Sul rigore assoluto di tale disposizione, d'altra parte, va rammentato, quanto significativamente affermato dalla Suprema Corte: - con pronuncia sez.2, n.14632, 24.8.12, ove si legge: “ Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 cod. civ. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 cod. civ., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso; “ ; - con pronuncia sez. 2, n. 19035, 10.7.08, ove si legge: “ Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall'art. 896 cod. civ., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall'art. 146 del
d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso”; - con pronuncia, sez.2, n. 4361, 27.3.02, ove si legge: “ Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.”
A fronte di quanto precede, allora, anche gli argomenti spesi dall'appellante, circa i doveri connessi ai rapporti di buon vicinato, risultano inconferenti, a prescindere dal fatto che vi è in atti ampia documentazione con cui gli originari attori, almeno a partire dal 2015, avevano ripetutamente rivolto alla controparte la richiesta di procedere ad interventi di potatura e pulizia delle piante, financo senza neppure opporsi, a priori, pur non avendo l'obbligo, all'accesso al proprio fondo, solo ove, tuttavia, la avesse concordato tempi e modi, oltre che indicato il nominativo delle ditte Parte_1 che avrebbero dovuto accedere alla loro proprietà: rispetto a tali , del tutto legittime e comprensibili richieste degli originari attori, estranee, si torna a dire, a qualsivoglia dovere dei richiedenti nei confronti dell'attuale appellante, risulta , comunque, che quest'ultima abbia preteso, di fatto, nel tempo, di agire in piena autonomia, secondo modi e tempi ritenuti migliori per essa stessa, senza, comunque, mai risolvere totalmente la problematica, accampando ragioni di vario genere, irrilevanti, in ogni caso, rispetto ai diritti dei vicini, il tutto vantando, altresì, a giustificazione della limitata efficacia delle potature effettuate, un preteso diritto ex art. 843 c.c., come detto, del tutto insussistente ( vedasi, le missive della del 2015, nonché la missiva 23.12.19 , 24.2.20, Parte_1
3.3.20, 3.1.22). Merita, infine, da ora, attese le oblique deduzioni sul punto del presente motivo, affrontare anche il tema della valenza dell'art.833 c.c., rispetto al quale va sottolineato come , indubbiamente, tale domanda non sia stata proposta validamente in causa, attese le conclusioni riportate e cristallizzate, ogni asserita “correzione esplicativa” della domanda ex art.843 c.c., in esito al rischio di infondatezza di quest'ultima, essendo nuova, poiché fondata su fatti costituitivi diversi ed eterogeni rispetto a quelli relativi al diritto di accesso al fondo, sì da integrare una vera “ mutatio libelli”, che sarebbe stata, financo inammissibile anche in sede di prima memora ex art. 183 c.p.c.
11 La pretesa di adattare le conclusioni, al di fuori , peraltro, di ogni rapporto di “ continenza” delle domande, in senso riduttivo rispetto a quella originaria, si appalesa contraria alle preclusioni perentorie del codice di rito, preposte alla tutela del contraddittorio e del giusto processo ex art.111 Cost, al punto da sottrarsi alla disponibilità delle Parti, in ragione degli interessi pubblici comunque sottesi ( ex plurimis, vedasi Cass., sez.3, n. 12633, 8.5.24, ove si legge: “ Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.” Occorre aggiungere che il fatto di lamentarsi di comportamenti ostruzionistici, in tesi immotivati, quale presupposto per respingere le pretese avversarie e far constare il proprio diritto ex art. 843 c.c., equivalga, a fronte delle conclusioni assunte, a proporre una domanda ex art. 833 c.c., si appalesa infondato ed orientato solo, appunto, ad eludere il citato regime di preclusioni. Devesi aggiungere, peraltro, che la dimostrazione di quanto sopra, in termini di eterogeneità conclamata delle pretese, oltre che, invero, per quanto superfluo, in termini di infondatezza radicale nel caso in esame della possibile prospettazione di atti emulativi, si rinviene nelle pronunce della Suprema Corte, ove si legge, ex plurimis: - sez. 2, n. 27916, 31.10.2018 : “La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art.
833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.”; - sez 2. n.1209, 22.1.16 : “ L'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi”; - sez. 2, n. 9998, 9.10.98: “ Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 cod. civ. occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri”; - sez. 2, n. 10250, 20.10.1997:
“ Ritenere che l'atto emulativo possa consistere anche in una condotta omissiva, costituisce violazione dell'art. 833 cod. civ. sia perché la norma, letteralmente, vieta al proprietario il compimento di "atti"; sia perché non è configurabile un atto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore, ed invece, il non fare, determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e o di energia psico fisica”. Risulta rilevante, altresì, considerare, per completezza, quanto affermato da Cass., sez. 2, n. 27916, 31.10.2018 , secondo cui: “La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.”, atteso che, nel caso di specie, come detto, il diritto ex art.843 c.c. non sussiste. In conclusione, il primo motivo di appello, per le ragioni espresse, anche afferenti , di fatto, alle successive doglianze che la Difesa ha, in parte anticipato e poi riproposto, è privo di pregio e va respinto. In relazione al secondo motivo, segnatamente afferente alla pretesa applicabilità dell'art. 843 c.c., occorre richiamare quanto già sopra argomentato, rispetto alla tipicità della norma ed ai presupposti relativi, nessuna fondatezza avendo la doglianza afferente alla necessità di interpretare detto articolo di legge secondo la “ ratio legis”, in rapporto, in realtà, alla pretese dell'appellante, con riguardo alla sua convenienza.
12 Quanto già espresso dalla Corte nel trattare il motivo che precede, in ogni caso, a fronte di argomenti del tutto generici e solo suggestivi, che non distinguono le diverse norme che presidiano il diritto di proprietà, palesa come la “ ratio” della norma, proprio per la sua specificità, sia opposta a quella invocata dalla Difesa Parte_1
Il motivo, pertanto, è infondato e deve essere respinto. In relazione, poi, al terzo motivo, devesi osservare che l'appellante, estrapolando alcune valutazioni del CTU, non si è confrontato con il fatto che Tribunale ha correttamente considerato le conclusioni del CTU stesso in rapporto alle norme di diritto, cui le conclusioni medesime andavano ricondotte. Si è già detto sopra, in merito, come, infatti, qualsivoglia elemento di tollerabilità rispetto ai rami sporgenti, a prescindere da ogni considerazione di altezza o amenità, financo per la proprietà lesa, esulasse, a fronte di una domanda ex art. 896 c.c., da ogni possibile discrezionalità valutativa del primo Giudice. Parimenti, devesi porre in risalto, in modo corretto le considerazioni dell'Ausiliario in questione, circa la maggiore convenienza ad operare per la potatura anche dal lato degli allora attori, sono state considerate dal Tribunale del tutto irrilevanti, esattamente come, ancora, irrilevanti, proprio a fronte dei principi giurisprudenziali già espressi sub primo motivo, sono state valutate le osservazioni, peraltro generiche, afferenti alla normativa paesaggistica. In modo, dunque, del tutto condivisibile, reputa questa Corte, il Tribunale ha colto ed argomentato la propria decisione rispetto all'essenza fattuale di quanto accertato dal CTU, si noti, financo, dopo il preteso intervento di potatura risolutiva, attuato in corso di causa, così da conclamare la persistente presenza di rami sporgenti, come descritti nell'elaborato, nella proprietà degli originari attori, in alcun modo, va chiarito, emergendo l'impossibilità di intervento dalla sola proprietà Parte_1
Non sussiste, per l'effetto, diversamente da quanto affermato dall'appellante, alcun travisamento delle risultanze della CTU, né alcuna lettura erronea delle stesse, alla luce dell'applicazione delle norme di diritto cui il primo Giudice era chiamato. Anche tale motivo di appello, pertanto, richiamato, altresì, quanto argomentato sub primo motivo, è infondato e va respinto. In relazione, ancora, al quarto motivo, circa la domanda ex art. 833 c.c., dichiarata inammissibile dal Tribunale, è sufficiente richiamare quanto già esposto sub primo motivo, circa l'assoluta novità della domanda, rispetto a quella ex art. 843 c.c., per addivenire alla conclusione che la decisione impugnata non può che essere pienamente condivisa, poiché conforme alla legge. Nessuna “ continenza”, va confermato, può ravvedersi fra azione ex art. 843 c.c. e art. 833 c.c., al di là di convincimenti personali dell'appellante, connessi a deduzioni oblique e lesive del diritto di difesa, oltre che delle preclusioni processuali, anche, pare doversi rammentare, circa la sola
“ emendatio” ( al di là del fatto che, nel caso di specie, come anticipato, trattasi di inammissibile "mutatio libelli” ). La doglianza, pertanto, è infondata, le deduzioni circa il fatto che la domanda “ de qua” sarebbe il preteso effetto della condotta processuale delle controparti risolvendosi in una mera suggestione, priva di valenza giuridica, poiché non si confronta: - con gli atti processuali, dato che, peraltro, la posizione degli appellati, attori in primo grado, non è mutata nel corso del processo ed era nota “ab origine” (tanto che, difatti, già sub punto 8 della comparsa di risposta in primo grado, la contestava la pretesa delle controparti di non essere tenute a far accedere i giardinieri Parte_1 nel proprio fondo, come poi ancora lamentato in appello); - con le conclusioni validamente assunte, nei termini di legge, in primo grado, sopra, non a caso, riportate, poi modificate in sede di precisazione delle conclusioni;
- con i principi cui è informato il processo civile, come già sopra illustrato, a fronte del fatto, peraltro, che la semplice lettura di pag. 6 della comparsa conclusionale
13 degli attori in primo grado, consente, in ogni caso, di apprezzare la contestata ammissibilità delle nuove conclusioni assunte nella fase decisoria. Il motivo è, pertanto del tutto infondato, la domanda ex art. 833 c.c. essendo stata correttamente ritenuta nuova dal Tribunale e risultando manifestamente inammissibile anche in appello, fermo restando, peraltro, quanto indicato, altresì, da questa A.G., sub primo motivo, in ordine all'insussistenza radicale dei pretesi atti emulativi, in rapporto ai citati orientamenti di legittimità in materia. La prospettazione, infine, della proponibilità di tale domanda in appello, ricorrendo i presupposti eccezionali previsti nell'ordinamento ex art.345 c.p.c., oltre a non essere neppure realmente argomentata, è smentita dal tenore della stessa giurisprudenza citata dall'appellante, mancando normative o eventi sopravvenuti al giudizio di primo grado. In relazione al quinto motivo , afferente alla regolazione delle spese di lite, reputa la Corte di dover considerare come , da un punto di vista della causalità, è indubbio che il giudizio di primo grado sia originato dalla condotta illecita della rispetto a quanto previsto dall'art.896 c.c., Parte_1 in ragione della richiesta dei proprietari confinanti, condotta che, in sede di giudizio, nonostante il tentativo di consentire una piena potatura, financo al fine di evitare una CTU, si è di fatto perpetuata, su presupposti di pretesa liceità del tutto infondati, articolandosi, in ultimo, anche con domande inammissibili, tese, in concreto, a ribaltare gli esiti sostanziali della lite. Vero è , dunque, che la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori, rispetto, in particolare, al ristoro di modeste somme spese “ante causam”, per accertare lo stato dei luoghi, è stata respinta e vero che non ha trovato accesso in sentenza anche la pretesa legittimante la
“sostituzione” degli attori, nell'inerzia della convenuta, rispetto alla potatura, ma indubbio è che , sia prima del giudizio, che durante lo stesso, la ha, di fatto, del tutto poco ragionevolmente, Parte_1 rifiutato di dare corso a quanto era tenuta, vantando, financo, pretese limitative delle prerogative dominicali avversarie senza alcun fondamento. Considerato, allora, che, nel regolare le spese, il Giudice, in fattispecie quale quella in esame, deve effettuare una valutazione discrezionale, afferente all'ideale imputazione degli oneri processuali causati dall'una all'altra parte e viceversa, sia rispetto all'aver resistito a pretese fondate ed infondate, sia rispetto all'aver proposto domande infondate, la decisione del Tribunale, pur succintamente motivata, è coerente all'esito complessivo della lite e deve essere condivisa. E' indubbio, infatti, che nella sentenza impugnata sia stata giustamente valorizzata l'effettiva sostanziale soccombenza dell'attuale appellante nelle posizioni controverse davvero rilevanti, rispetto agli interessi in gioco, essenzialmente connessi alla tutela della proprietà attorea dagli sconfinamenti, ripetutisi negli anni, dei rami provenienti dal fondo le cui difese sono state, Parte_1 comunque, tese, nella loro essenzialità, ad eludere quanto imposto dalla legge. Il motivo in esame, dunque, è anch'esso infondato e va respinto. In relazione, infine, al sesto motivo, merita di essere osservata l'articolazione dello stesso, in ragione delle conclusioni finali precisate in primo grado, un'articolazione connotata da trasversalità ed ambiguità, circa le statuizioni della sentenza impugnate, rispetto a pretese omesse pronunce, che non si confrontano davvero con la piena valenza dei contenuti della sentenza del Tribunale, sì che, sotto alcuni aspetti, vengono riproposti, da altra prospettiva, argomenti di doglianza comunque già spesi ( e valutati come sopra), mentre sotto altri profili le deduzioni dell'appellante sconfinano nell' inammissibilità delle doglianze. A fronte di tale premessa, dunque, occorre osservare, segnatamente, quanto segue:
-in merito al punto indicato nel gravame sub i), circa la pretesa pronuncia di accertamento del dovere in capo alla di compiere la potatura di quanto previsto dall'art.896 c.c., la Parte_1 doglianza si appalesa, come tale inammissibile, avendo il primo Giudice stabilito esattamente quanto richiesto, mentre, per la parte afferente alla limitazione della nozione di sconfinamenti, in ragione dei
14 principi di tollerabilità e dei vincoli paesaggistici, la doglianza, come già sopra argomentato nei precedenti motivi, è infondata, poiché infondata è l'interpretazione che l'appellante propone della rigorosa norma contenuta nell'art.896 c.p.c., al di là delle valutazioni non giuridiche del CTU, su cui si è già argomentato;
- in merito al punto indicato nel gravame sub ii) , circa la riduzione in altezza delle piante e degli alberi dell'appellante, così come in ordine all'insussistenza di un diritto all'espiantazione, la doglianza è inammissibile, poiché gli attori non hanno mai dedotto in causa tali pretese, sempre assenti nelle conclusioni, limitandosi a chiedere la potatura di quanto sporgente, del tutto irrilevante essendo quanto, stragiudizialmente, indicato , ante causam, dal tecnico degli attori, e così, in sede di osservazioni alla CTU, per non dire che, ove tale domanda fosse stata proposta, la stessa è stata comunque, con pronuncia favorevole all'appellante, respinta dal Tribunale, come da “ incipit” del dispositivo, il che non consente, in ogni caso, alla di dolersi di alcunchè; Parte_1
- in merito al punto indicato, di nuovo sub ii), ma sotto il paragrafo VI.3, lo stesso si appalesa inammissibile, per la parte in cui chiede accertarsi potature che non sono controverse, ma che sono state, a ragione, per tutto quanto già espresso e, di fatto, per ammissione della stessa appellante, non risolutive rispetto al disposto di cui all'art.896 c.c., in assenza di fondatezza della domanda afferente all'applicabilità dell'art. 843 c.c., già oggetto dei motivi precedenti. A riguardo, è necessario chiarire, qualsivoglia asserita omessa pronuncia del primo Giudice è frutto di una prospettazione artificiosa delle ultime conclusioni proposte, non essendo, come detto, il diritto ex art. 896 c.c. limitato in qualsivoglia modo, né essendo ammissibile, per le ragioni già spiegate, la pretesa introduzione nel giudizio dell'azione ex art. 833 c.c., al di là del fatto che, afferendo il diritto accertato in capo agli originari attori ad elementi continuamente modificabili, ferma la “ fotografia” di cui alla CTU in atti, in termini di sconfinamenti, ogni questione ulteriore non potrà che afferire, nel caso, all'esecuzione del titolo, esente in sé da vizi, ove azionato coattivamente;
- in merito al punto indicato sub iii), la doglianza è parimenti frutto di una artificiosa articolazione delle conclusioni finali, rispetto, come detto, a potature pacificamente avvenute, ma giudicate, comunque, non soddisfacenti dal Tribunale, per quanto già esposto, potature che non possono essere soggette, secondo quanto già detto innumerevoli volte, a limitazioni di sorta, al di là dell'ennesimo tentativo dell'appellante di prospettare, obliquamente, argomenti già spesi e valutati come infondati. Ciò detto, la doglianza afferente all'omessa pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere risulta infondata, prima ancora che strumentale, attese le pretese degli originari attori rispetto ad una domanda afferente ad un diritto pacificamente ancora leso, al di là del profilo dimensionale, di cui si è già trattato, neppure potendosi tacere che, peraltro, la , Parte_1 facendosi forza degli argomenti valutativi del CTU, ha, in ogni caso, anche sotto tale profilo, erroneamente vantato di aver adempiuto l'obbligo cui era tenuta, assumendo, senza alcun fondamento, impossibilità operative superabili solo con l'accesso al fondo dei vicini. In conclusione, osserva la Corte, anche tale sesto motivo risulta del tutto infondato, potendosi apprezzare, quale ragione dello stesso, solo il tentativo di enfatizzare i pretesi vizi della sentenza, insussistenti, e la pretesa soccombenza degli attori originari, in realtà del tutto limitata, per quanto già argomentato come da quinto motivo.
*** *** *** L'avvenuta compiuta disamina di tutte le doglianze poste alla base del gravame, rispetto alle quali le difese finali nulla hanno aggiunto, riproponendo la sostanza degli argomenti spesi, determina il totale rigetto del gravame, non potendosi tacere come la mera riproposizione in appello delle conclusioni di cui al primo grado, come formulate in sede di precisazione delle conclusioni medesime, senza considerare quanto realmente deciso dal Tribunale, anche in accoglimento parziale, come detto, delle difese della ben connoti il gravame in questione. Parte_1
15 Devesi aggiungere che la riproposizione delle prove orali non muta le considerazioni che precedono, essendo dette prove del tutto irrilevanti, in rapporto ai fatti accertati, anche in sede di CTU, rispetto a quanto necessario davvero per la decisione della causa, ciò a prescindere dai contenuti ampiamente valutativi del capitolato, circa le giustificazioni afferenti ai ritardi dell'appellante, così come circa l'esito della potatura del 2020, con deduzioni, financo, contraddittorie rispetto a pretesi interventi a regola d'arte, rappresentati, allo stesso tempo, come suscettibili di essere più efficaci, in caso di accesso alla proprietà e altri. CP_2
Le spese del grado devono, dunque, essere poste a carico dell'appellante per totale soccombenza. In ragione del valore della controversia, compreso entro € 5.200,00, come determinato dal primo Giudice, applicando il parametro minimo, alla luce anche del contenuto impegno richiesto a Parti PP ( al di là della lunghezza degli atti avversari), a fronte delle difese già svolte in primo grado e del chiaro contenuto della sentenza, le spese medesime vanno determinate in complessivi
€1.458,00,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Il totale rigetto dell'appello determina la necessità di dare atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2436/2023, emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.10.2023, notificata il 18.10.2023, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, spese che liquida, complessivamente, in € 1.458,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono, in capo, all'appellante atteso il totale Parte_1 rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02.
Genova, lì 1.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. Paolo GIBELLI, Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 2436/2023 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.10.2023, notificata il 18.10.2023, promossa da:
Milano 13.8.55, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
TA AR del Foro di Milano in forza di procura alle liti del 13.11.2023 allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Europa n. 5 APPELLANTE contro
avvocato, PA 19.1.67, avvocato, PA 11.4.65, Controparte_1 Controparte_2
, Genova 30.9.26, , Genova 2.2.39, e Controparte_3 Controparte_4
, Novara 26.11.37, rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Controparte_5 CP_1 del Foro di Genova, in proprio, oltre che in forza di procura in calce alla comparsa Controparte_2 di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in PA, Via della Libertà n. 4/10 APPELLATI avente a oggetto: CP_6 nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE
“In via principale e nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2436/2023 resa dal Tribunale di Genova, Sezione terza civile, Giudice dott. Roberto Bonino, nell'ambito del giudizio R.G. 9870/2021, pubblicata in data 11.10.2023, notificata il 18.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- respinte le domande avverse di risarcimento danni e di rimborso delle spese di perizia del dott.
e comunque ogni domanda di parte attrice diversa da quella ai sensi dell'art. 896 c.p.c.: Per_1
- Accertare e dichiarare che la signora è tenuta, ai sensi dell'art. 896 c.c., a far effettuare Parte_1 il solo taglio dei rami e delle fronde degli alberi e piante di sua proprietà che si protendono nella proprietà degli attori;
accertare e dichiarare altresì che non possono intendersi per “sconfinamenti”
1 quelli costituiti da apici vegetativi o ciuffi o rametti che possono essere normalmente tollerati nelle aree sottoposte a specifici vincoli paesaggistici, come segnalato nella CTU, pp. 13-14;
- Accertare e dichiarare che non sussiste, in relazione alla domanda attorea di cui al presente giudizio, alcun diritto degli attori ad una riduzione in altezza delle piante e degli alberi di proprietà della signora ivi compresi quelli vicini al confine con la proprietà degli attori, né alcun Parte_1 diritto alla espiantazione delle piante situate nella proprietà della convenuta, tutte già ivi presenti da prima dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte della convenuta;
- Accertare e dichiarare che sugli attori grava l'obbligo, ai sensi dell'art. 843 c.c. e comunque implicato dalla loro stessa domanda giudizialmente avanzata, oltre che in ogni caso derivante dai principi generali dell'ordinamento, di far accedere al loro giardino-cortile i soggetti che si occupano e si occuperanno della potatura e del taglio dei rami che si protendono nella loro proprietà, al fine di poter procedere in sicurezza e senza cagionare danni ed al fine di una più completa e precisa e più agevole potatura e taglio;
- Accertare e dichiarare che i tagli e le potature fatte effettuare dalla signora sia prima sia Parte_1 nelle more del presente giudizio hanno eliminato il protendersi di rami e fronde nella proprietà degli attori, e che per la parte della proprietà attorea nella quale ancora si protendono rami e fronde, ossia quella corrispondente agli ultimi circa 4 metri in direzione levante, è obbligo di parte attrice consentire agli incaricati della potatura e taglio rami di operare anche dall'interno della proprietà attorea, essendo impossibile, e comunque estremamente difficoltoso e oneroso, operare solo dall'interno della proprietà della convenuta;
- Accertare e dichiarare altresì che la pretesa degli attori di impedire agli incaricati della signora di accedere al giardino-cortile degli attori per effettuare in modo completo e preciso Parte_1
l'eliminazione di rami e fronde che si protendono nella proprietà attorea è abusiva e costituisce atto emulativo (anche ai sensi dell'art. 833 c.c.), ed in e difficoltoso per la convenuta l'adempimento del taglio dei rami ai sensi dell'art. 896 c.p.c.;
- Preso atto dell'avvenuta effettuazione, riconosciuta anche dagli attori, da parte di soggetti incaricati dalla convenuta delle operazioni di taglio dei rami che si protendono nel fondo attoreo, sia prima sia nelle more del presente giudizio, e della riconosciuta dal CTU regolare potatura entro i limiti della proprietà della convenuta, con eccezione degli ultimi circa m. 4 in direzione levante;
accertata e dichiarata l'impossibilità di completare il taglio per quella porzione relativamente alla quale occorre sia consentito agli incaricati della convenuta di poter operare anche dall'interno della proprietà degli attori, accertare e dichiarare l'avvenuta ottemperanza al disposto dell'art. 896 c.p.c. da parte della convenuta e dichiarare cessata la materia del contendere, quantomeno per la porzione di confine tra le proprietà come indicata nella CTU, ossia per tutta la linea di confine, con esclusione degli ultimi circa 4 metri in direzione levante;
- In ogni caso rigettare ogni pretesa di parte attrice di provvedere essa stessa a fare effettuare taglio di rami e alberi che si protendono sulla loro proprietà a spese della convenuta;
In considerazione di quanto esposto in atti, degli interventi fatti effettuare dalla signora e Parte_1 della mancata cooperazione degli attori consistita nel ripetutamente negato accesso al fondo attoreo ai soggetti incaricati dalla convenuta della potatura e del taglio dei rami, condannare parte attrice alle spese di lite e alle spese di CTU;
in subordine e in via denegata, compensare le spese. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado (segnalandosi che il capitolo 7 di parte convenuta è stato ammesso ed il teste escusso, con escussione anche dei testi a prova contraria portati da parte attrice) e nello specifico:
2 1) “Vero che in data 9 gennaio 2022 mattina, intorno alle ore 9.00, il sig. ha più volte suonato Pt_2 al campanello della abitazione di via Salita Serena 4, senza che nessuno gli aprisse il cancello”;
2) “Vero che, una volta constatato che non veniva aperto il cancello, il sig. ha rifiutato di Pt_2 procedere alla potatura e taglio dei rami e alla pulizia del giardino di proprietà della signora
perché non poteva procedere se non gli veniva dato ingresso anche dalla proprietà Parte_1 confinante”;
- si indica a teste la signora , residente in [...], con casa a PA;
Tes_1
3) “Vero che, quando ho effettuato, il 26 maggio 2020, la potatura e il taglio dei rami degli alberi vicino al muro e alla cancellata che separa la proprietà da quella dei vicini, mi è stato Parte_1 consentito dai vicini residenti nella abitazione di via Salita Serena 4, esclusivamente di entrare per brevissimo tempo nel loro giardino/cortile solo per raccogliere e portare via alcuni rami che erano caduti nella loro proprietà”;
- si indica a teste il sig. di PA;
Testimone_2
4) “Vero che le piante che si trovano nel giardino di pertinenza della casa della signora
[...] sono le stesse da sempre ivi esistenti, da quando la signora ha Parte_1 Parte_1 acquistato l'immobile nel 1983”; si indicano a teste la signora , residente in [...], con casa a PA;
la Tes_1 signora prof.ssa residente in [...], Milano, e con casa a PA;
Testimone_3
5) “Vero che le piante di alloro sono piante ornamentali con tronchi di limitato diametro, che non possono considerarsi di alto fusto, e che non presentano per loro natura aspetti di pericolosità”; si indica a teste il sig. Maresciallo , Forestale di PA;
Testimone_4
6) “Vero che le piante situate nella proprietà della signora a PA, che da sempre Parte_1 sono esistite nelle stesse quantità e altezze, sono state più volte potate dai giardinieri della signora;
Parte_1
- si indica a teste il sig. , residente a [...], con casa a PA;
Testimone_5
7) già escussa in primo grado;
8) “Vero quanto ho dichiarato nella dichiarazione del 5 aprile 2022 che mi si rammostra, in merito all'aver proceduto in data 4 e 5 aprile 2022 a regola d'arte nella potatura e taglio dei rami delle piante della signora che si protendevano nella proprietà confinante”; Parte_1
9) “Vero che dette piante erano già in sicurezza e che in ogni caso sono state messe, in data 4 e 5 aprile 2022, in modo sicuro”;
10) “Vero che le piante i cui rami poggiavano sul cancello presentavano escoriazioni della corteccia superficiali e che le escoriazioni non hanno intaccato l'interno delle piante, che è sano e di buona vitalità”;
- si indica a teste il sig. di PA;
Testimone_2
11) “Vero che ho assistito più volte ai tentativi della signora di reperire un Persona_2 giardiniere specializzato disponibile ad intervenire in questi ultimi anni di emergenze e restrizioni dovuti alla pandemia Covid”;
12) “Vero che ho assistito a colloqui tra la signora e i giardinieri interpellati, nelle Persona_2 quali gli stessi manifestavano difficoltà ad intervenire per motivi di tempo o di problemi personali, anche di salute e rinviavano la loro disponibilità ad intervenire di mese in mese”;
- si indicano a teste la signora , residente in [...], con casa a PA;
la Tes_1 signora prof.ssa residente in [...], Milano, e con casa a PA;
il Testimone_3 sig. , residente a [...], con casa a PA;
Testimone_5
10 bis) “Vero che in data 4 e 5 aprile 2022 ho effettuato l'intervento di potatura e taglio rami degli alberi della signora e che mi sono avvalso della collaborazione del mio operaio sig. Parte_1
, il quale mi aiutava collocandosi all'interno della proprietà dei vicini in via Salita Serena n.4”; Per_3
3 10 ter) “Vero che in data 5 aprile 2022 sono entrato all'interno della proprietà di via Salita Serena n. 4, per provvedere alla verifica e rifinitura delle operazioni di potatura e taglio rami e pulizia finale”: si indica a teste il sig. di PA. Testimone_2
Sempre in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati ex adverso, in quanto inammissibili e/o irrilevanti;
quanto al cap. n. 1, in caso di sua ammissione, si chiede ammettersi prova contraria, indicandosi a teste il sig. di PA sui seguenti Testimone_2 capitoli di prova: 3 bis) “Vero che, quando ho effettuato, il 26 maggio 2020, la potatura e il taglio dei rami degli alberi vicino al muro e alla cancellata che separa la proprietà da quella dei vicini residenti nella Parte_1 abitazione di via Salita Serena 4, ho tagliato tutti i rami e le fronde che si protendevano nella proprietà dei vicini, operando a regola d'arte”;
3 ter) “Vero che, se mi fosse stato consentito dai vicini residenti nella abitazione di via Salita Serena
4 di operare anche dalla parte della loro proprietà, le operazioni di taglio dei rami e fronde avrebbero potuto essere più precise e accurate, oltre che più agevoli e sicure, potendosi coordinare due persone operanti, l'una, nella proprietà e, l'altra, nella proprietà dei vicini confinanti”; Parte_1
3 quater) “Vero che dette piante erano già in sicurezza e che in ogni caso sono state messe, nel mio intervento del 26 maggio 2020, in modo sicuro”; 3 quinquies) “Vero che non ho visto piante escoriate o lesionate e/o ammalorate, salvo escoriazioni superficiali e non dannose, quando ho effettuato l'intervento del 26 maggio 2020”. In via cautelare: si mantiene la riserva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. di proporre istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, laddove se ne verificassero i presupposti prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione.”
PER GLI APPELLATI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - previa declaratoria di inammissibilità ex art 345 c.p.c. delle domande nuove formulate in appello, che si contestano, in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto irrilevanti, formulate in modo generico e valutativo;
nel merito: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2436/2023 del Parte_1
Tribunale di Genova, confermando l'impugnata sentenza. Con condanna alle spese di entrambi i giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.11.2021, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e convenivano in giudizio Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] chiedendo che il Tribunale di Genova accertasse e dichiarasse che i rami e gli Parte_1 alberi posti sul fondo di proprietà della convenuta si protendevano illegittimamente oltre il confine, sulla proprietà degli attori e, conseguentemente, che la stessa fosse condannata al loro taglio e al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa o secondo equità e comunque al rimborso delle spese della perizia del Dott. , pari a € 714,00. Per_1
In ogni caso, gli attori chiedevano che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a provvedere al taglio dei rami e degli alberi che si protendevano sulla loro proprietà, a spese della convenuta, in caso di sua inerzia, con vittoria delle spese di lite. Secondo la prospettazione attorea, gli alberi siti nella proprietà a causa della Parte_1 mancata manutenzione e dell'incuria, negli anni erano cresciuti disordinatamente, oltre il confine con la loro proprietà. In particolare, in tesi, gli attori, che già nel 2003 avevano ottenuto condanna nei confronti della convenuta, avevano inviato diversi solleciti a quest'ultima per chiedere di effettuare
4 gli opportuni interventi di potatura, senza, tuttavia, alcun effetto, salvo un parziale intervento nel maggio 2021, rispetto agli elementi arborei più critici, comunque in modo non risolutivo. Gli allora attori, dunque: - deducevano di aver rinnovato la richiesta di adeguata potatura, rispettosa delle loro prerogative dominicali, anche a seguito dell'instaurazione della mediazione prodromica all'azione giudiziaria, senza ottenere l'effettiva risoluzione delle problematiche in questione;
- affermavano, dunque, di agire ex art. 896 c.c,, chiedendo il risarcimento dei danni , fra cui il costo della perizia tecnica stragiudiziale allegata;
- chiedevano, in ogni caso, di accertare e dichiarare il diritto degli attori a provvedere al taglio dei rami e degli alberi che si protendevano sulla loro proprietà, a spese della convenuta, in caso di sua inerzia. Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto dedotto Parte_1 ex adverso, assumendo di aver sempre fatto il possibile per provvedere alla potatura in questione, non trovando la collaborazione , peraltro, degli attori, i quali non avevano, in particolare, consentito, benchè richiesti, l'accesso alla loro proprietà, onde rendere possibili e più efficaci gli interventi. Parte in allora convenuta, dunque, chiedeva:
- accertare e dichiarare che ella era tenuta a far effettuare il solo taglio dei rami degli alberi e piante di sua proprietà che si protendevano nella proprietà degli attori;
- accertare e dichiarare che non sussisteva alcun diritto degli attori a una riduzione degli alberi di proprietà della convenuta all'altezza della parte alta della cancellata, né alcun diritto alla espiantazione delle piante situate nella proprietà della convenuta;
- accertare e dichiarare che su parte attrice gravava l'obbligo, ai sensi dell'art. 843 c.c. e comunque implicato dalla stessa domanda giudizialmente avanzata, di far accedere al suo giardino- cortile i soggetti che si sarebbero occupati della potatura e del taglio dei rami che si protendevano nella proprietà attorea, al fine di poter procedere in sicurezza, e senza cagionare danni, a una precisa e più agevole potatura e taglio;
- concedere un termine entro il quale poter verificare e documentare fotograficamente l'avvenuta effettuazione dei lavori di potatura e taglio dei rami che si protendevano nella proprietà degli attori, in modo da evitare il licenziamento di CTU, valutata non necessaria;
- accertare, dunque, l'avvenuta ottemperanza al disposto dell'art. 896 c.p.c., con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- rigettare ogni pretesa attorea di effettuare, a spese di essa deducente, il taglio dei rami e degli alberi che si protendevano sulla loro proprietà;
- condannare parti attrici alle spese di lite e di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio, salva, in via subordinata, la compensazione delle spese. Va detto che, in pendenza del giudizio, Parte convenuta dava incarico alla ditta in titolarità a di eseguire lavori di “taglio e potatura dei rami che si protendono oltre il Testimone_2 confine della proprietà della sig.ra invadendo la proprietà degli attori”, sì che nei giorni Parte_1
04 e 05 aprile 2022, il personale incaricato dalla convenuta accedeva alla proprietà degli attori ed eseguiva la potatura delle piante, che, tuttavia, gli attori medesimi affermavano essere insoddisfacente, poiché alcuni rami e tronchi si protendevano ancora oltre il confine. Nel frattempo, il Giudice, una volta concessi i termini per memorie ex art. 183 c.p.c., ammetteva prove testimoniali in prova diretta e contraria e, all'esito, disponeva CTU per accertare lo sconfinamento di rami e tronchi e le misure necessarie per eliminarlo, con richiesta all'Ausiliario di precisare se fosse necessario operare dall'interno del fondo degli attori. Completata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
Il Giudice di primo grado, dunque, in data 9-11.10.23 così statuiva:
5 “
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- condanna ad eseguire il taglio dei rami che si protendono ancora Parte_1 sulla proprietà degli attori;
- respinge la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio in via definitiva a carico di Parte_1
[...]
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in favore degli attori in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15% cpa ed iva di legge, nonché le spese di CTP pari ad € 732,00”.
Il Tribunale, in particolare, argomentava la propria decisione come segue:
- accoglieva la domanda attorea sulla base delle risultanze delle prove orali e della CTU svolta, dal momento che era emerso inequivocabilmente che l'intervento di potatura effettuato dalla convenuta in corso di causa non era stato risolutivo, in quanto residuavano ancora piante e rami che invadevano la proprietà attorea;
- non accoglieva la domanda della convenuta di accertare che sugli attori gravava l'obbligo, ai sensi dell'articolo 843 c.c., di far accedere nel giardino-cortile di loro proprietà i soggetti che si sarebbero occupati della potatura dei rami, in modo da consentire agli stessi di effettuare più agevolmente gli interventi necessari, mancando i presupposti legali per l'applicazione di tale norma;
- riteneva tardiva, essendo stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda della di accertamento che la pretesa degli attori di impedire agli incaricati della Parte_1 convenuta di accedere al loro giardino-cortile, per meglio provvedere alla potatura, venisse considerata alla stregua di un atto emulativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 833 c.c.;
- respingeva, infine, le domande attoree di risarcimento danni, per non aver gli attori fornito la prova dell'asserito danno né con riguardo all' “an” del danno stesso, né con riguardo al “quantum”;
- poneva le spese di lite a carico della convenuta, ritenuta nella sostanza pienamente soccombente, in tal senso provvedendo anche per le spese di CTU e di CTP di parte attrice.
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi. Primo motivo: omessa considerazione dell'obbligo di buona fede nei rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.) e del divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.) che la convenuta ha fatto valere in primo grado;
falsa applicazione dell'art. 843 c.c.; contraddittorietà della motivazione ed erronea considerazione di una risposta al quesito della CTU. Con tale motivo l'appellante, dopo un'ampia parte riproduttiva dell'evolversi del giudizio di primo grado, e dopo aver sub par.III.1, contestato la succinta motivazione con cui il Giudice di primo grado aveva escluso l'applicazione dell'art.843 c.c., ha lamentato il fatto che il Tribunale avesse omesso di considerare, nella sua decisione, sia gli obblighi di buona fede che gravavano sugli odierni appellati, correlati alla loro pretesa di taglio dei rami (ossia l'obbligo di cooperare con la debitrice consentendo, pertanto, l'accesso alla loro proprietà dei giardinieri incaricati), sia l'obbligo di evitare ad essa deducente inutili aggravi, anche in termini di spese, quanto a modalità per ottemperare alle richieste attoree. L'appellante, ancora, ha invocato anche il limite posto dall'art.833 c.c., ravvedendo, inoltre, un contrasto, ignorato dal primo Giudicante, fra la pretesa di non far entrare alcuno nella proprietà degli originari attori, per far potare i rami protesi ex art. 896 c.p.c., e, allo stesso tempo, pretendere tale taglio dalla Parte_1
6 Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 843 c.c. (art. 360 punto 3 c.p.c.) Con tale motivo l'appellante ha lamentato l'interpretazione letterale che il Tribunale aveva dato dell'art. 843 c.c., senza indagare in alcun modo l'intenzione del legislatore, assumendo trattarsi di un criterio interpretativo concorrente con quello letterale, così da omettere di coordinare la norma con il principio della buona fede nei rapporti obbligatori e con il divieto di atti emulatori in capo al proprietario. Terzo motivo: contraddittorietà della motivazione, omessa motivazione, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle risposte ai quesiti della CTU (art. 360 punto 5 c.p.c.). Con tale motivo l'appellante ha lamentato il fatto che il Tribunale, dopo aver sottoposto al CTU il quesito “dovrà essere precisato se il taglio possa avvenire dall'interno della proprietà della convenuta ovvero se al contrario sia necessario operare dall'interno del fondo degli attori”, non abbia letto e considerato le risposte dell'Ausiliario, o le abbia travisate o erroneamente “interpretate”, facendo dire al Consulente d'Ufficio quanto in realtà, come da lettura della relazione, lo stesso non aveva affermato. Secondo la infatti, in più punti dell'elaborato, come riportate nel Parte_1 gravame, il perito aveva affermato la convenienza a eseguire le operazioni di taglio e/o potatura accedendo al giardino di parte attrice, il che era stato, di fatto, pretermesso dal primo Giudice. Quarto motivo: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 punto 5 c.p.c.), violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 183 c.p.c. Con tale motivo l'appellante ha contestato la novità della domanda relativa all'accertamento di atti emulativi da parte degli odierni appellati. In tesi, la domanda non avrebbe dovuto essere considerata nuova, costituendo un'ammissibile emendatio libelli, derivante anche dal comportamento processuale degli attori e di quanto accertato nella CTU: si trattava, in sostanza, di una mera esplicitazione del contenuto delle precedenti domande. La Difesa appellante, peraltro, ha dedotto che, in realtà, detta domanda era già “contenuta” nelle altre domande precisate nell'udienza di precisazione delle conclusioni, sulle quali nessuna eccezione avversaria era stata mossa e nessun rilevo di novità era stato effettuato dal Giudice di primo grado. Allo stesso tempo, l'appellante ha dedotto l'ammissibilità di tale domanda in appello, deducendo il seguente principio giurisprudenziale: “ …Cass. 11795/03, per la quale “Il divieto di domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado;
ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento in una normativa sopravvenuta o in un evento che, seppure necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e la proposizione dell'appello”. Quinto motivo: violazione dell'art. 91 c.p.c. Con tale motivo l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 91 c.p.c. laddove il Tribunale aveva riscontrato la soccombenza sostanziale della convenuta, senza considerare di aver rigettato la domanda di risarcimento danni di parte attrice, in presenza di una fattispecie rispetto alla quale la soccombenza appariva di fatto automatica, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti connessi all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 896 c.c.: ragionevolezza, buona fede, divieto di atti emulativi;
parziale adempimento dell'odierna appellante;
impossibilità dell'esatto adempimento della prestazione per la parte a levante di circa 4 mt., se non con l'ingresso dei giardinieri incaricati anche nella proprietà degli appellati per portare a termine il lavoro. Sesto motivo: omessa motivazione della reiezione delle domande della convenuta;
omesso esame di fatti rilevanti per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. la riproposizione in appello di tutte le domande e deduzioni nel merito.
7 Con tale motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse rigettato senza alcuna motivazione domande dalla stessa proposte volte, in estrema sintesi, ad accertare il contenuto dell'art 896 c.c., la violazione dell'art 843 c.c. e l'avvenuta parziale ottemperanza all'art 896 c.c. stesso, con richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione agli interventi di potatura eseguiti, così da articolare le conclusioni sopra riportate nella citazione.
Si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , i quali hanno contestato tutto quanto dedotto in atto di Controparte_4 Controparte_5 appello ed hanno chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame medesimo, per violazione del DM 110/23, nonché dell'art. 19 D.L. 179/12 e degli artt. 342 e 121 c.p.c., in rapporto alla violazione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti. Nel merito, in particolare, gli appellati hanno, poi, dedotto quanto segue. Preliminarmente hanno rilevato come la controparte avesse impugnato la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui il Giudice aveva respinto l'applicazione dell'art. 843 c.c., circa l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso al fondo, quando necessario per eseguire lavori o recuperare cose o animali, in rapporto alla pretesa omessa considerazione dell''obbligo di buona fede ex art. 1175 c.c. e il divieto di atti emulativi ex art. 833 c.c., nonché nella parte in cui aveva condannato la convenuta alle spese della lite, oltre all'asserita mancata motivazione nel rigetto di alcune domande. A fronte di ciò, è stato eccepito, stante l'effetto devolutivo dell'appello, le restanti statuizioni in fatto e diritto, contenute nella sentenza e non investite dalle censure sollevate dall'appellante, erano passate in giudicato e accertate in maniera definitiva: tra queste, in primo luogo, lo sconfinamento dei rami e degli alberi nella proprietà degli attori originari e, quindi, la violazione dell'art. 896 c.c., fatto incontestabile che aveva determinato l'azione originaria contro la Parte_1
e che dimostrava la fondatezza delle domande di cui alla citazione in primo grado e, per contro, la responsabilità dell'odierna appellante. In merito ai primi quattro motivi, gli appellati hanno, in particolare, dedotto:
- che non era stato violato, né l'art. 843 c.c., né l'art. 1175 c.c. , né alcun altro obbligo di buona fede o correttezza, come giustamente ritenuto dal Tribunale;
- che quest'ultimo aveva ritenuto inapplicabile il citato art. 843 c.c., in quanto non pertinente al caso specifico, nel quale si trattava del taglio di rami , non contemplato nel dettato della norma la quale , in quanto limitativa del diritto di proprietà, per sua natura, doveva interpretarsi in modo restrittivo;
- che, peraltro, la CTU espletata aveva escluso la necessità di intervenire dal fondo degli attori, facendo venir meno uno dei presupposti che la norma richiede;
- che il primo Giudice, a tal riguardo, aveva correttamente considerato le conclusioni del suo Ausiliario, il quale aveva solo valutato in termini di comodità, e non di necessità, l'accesso al fondo più altri per effettuare la potatura. CP_2
Infine, in merito alla domanda di accertamento della violazione dell'art. 833 c.c., gli appellati hanno eccepito come tale pretesa avrebbe dovuto essere espressamente e tempestivamente proposta nelle prime difese e, comunque, nel termine di cui all'art 183 c.p.c. e non in sede di precisazione delle conclusioni, come invece avvenuto, sì che la pronuncia di inammissibilità del Tribunale era pacificamente corretta, a prescindere dalla contestazione delle parti. In merito, la Difesa appellata ha eccepito, ancora, come tale domanda non potesse ritenersi compresa, né implicita nelle diverse domande formulate, né, ancora, giustificata dall'andamento del giudizio, dato che la posizione degli attori era ben nota alla controparte, con l'effetto che nulla consentiva la mutatio libelli pretesa e neppure di proporre una nuova domanda nel presente giudizio.
8 In merito al quinto motivo, gli appellati hanno osservato come la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale fosse frutto della corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c., dal momento che la violazione dell'art. 896 c.c. dedotta dagli originari attori, era stata accertata e quindi la loro domanda risultava pienamente fondata. La Difesa appellata, dunque, ha contestato che le circostanze addotte dall'appellante giustificassero la riforma della statuizione in punto spese, a fronte del fatto che il Tribunale aveva espressamente tenuto conto del mancato accoglimento dell'ulteriore domanda degli attori ai sensi del secondo comma dell'art. 896 c.c. In merito al sesto motivo, gli appellati hanno osservato, nello specifico: - che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dell'art. 896 c.c., condannando la convenuta al solo taglio dei rami e delle fronde, mentre aveva escluso l'applicazione dell'art. 843 c.c., e, conseguentemente, degli obblighi che controparte aveva richiamato al riguardo;
- che quanto alla parziale ottemperanza al disposto dell'art. 896 c.c., a seguito della ridotta potatura eseguita, il Tribunale ne aveva dato conto in sede di liquidazione delle spese, mentre la domanda di cessazione della materia del contendere non era stata accolta, non essendovi stata adesione da parte degli odierni appellati.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 13.03.2024, la Corte fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 11.03.2025, successivamente anticipata al 25.02.2025, poi posticipata al 13.05.2025, con assegnazione dei termini ex art.352 c.p.c., udienza poi differita, scaduti i termini per le difese finali, al 30.09.2025 per la sola remissione al Collegio, come avvenuto in esito a tale ultima udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva la Corte come le pretese ragioni di inammissibilità del gravame, afferiscano, di fatto, alla prolissità ed anche superfluità dell'ampia parte iniziale dell'atto di appello, il che, al di là delle norme citate dagli appellati, non è sanzionato da alcuna norma nei termini prospettati, i motivi di gravame, d'altra parte, al di là della parziale ridondanza e di quanto si dirà circa il sesto motivo, essendo conformi alla sostanza del dettato normativo di cui all'art.342 c.p.c. Ciò detto, in punto ammissibilità, passando alla disamina dei singoli motivi, osserva la Corte quanto segue, essendo, peraltro, opportuno sottolineare, in via preliminare e generale, al di là delle deduzioni successive, quali furono le conclusioni della comparsa di risposta in primo grado dell'attuale appellata, neppure emendate nella prima memoria ex art. 183 comma 6, c.p.c., che la non ebbe a depositare, conclusioni, dunque, che hanno descritto un preciso perimetro Parte_1 della causa, in rapporto alle domande concretamente avanzate in giudizio dagli attori. Orbene, dette conclusioni, va, pertanto, riportato, avevano, al di là delle richieste istruttorie, il seguente tenore: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni domanda avversa di risarcimento danni e di rimborso delle spese di perizia del dott. e comunque ogni domanda ulteriore dovesse Per_1 essere avanzata: - Accertare e dichiarare che la signora è tenuta a far effettuare il solo taglio dei Parte_1 rami degli alberi e piante di sua proprietà che si protendono nella proprietà degli attori;
- Accertare e dichiarare che non sussiste alcun diritto degli attori ad una riduzione degli alberi di proprietà della signora all'altezza della parte alta della cancellata, né alcun diritto alla espiantazione delle piante situate Parte_1 nella proprietà della convenuta;
- Accertare e dichiarare che su parte attrice grava l'obbligo, ai sensi dell'art. 843 c.c. e comunque implicato dalla stessa sua domanda giudizialmente avanzata, di far accedere al suo giardino-cortile i soggetti che si occuperanno della potatura e del taglio dei rami che si protendono nella proprietà degli attori, al fine di poter procedere in sicurezza e senza cagionare danni ad una precisa e più agevole potatura e taglio;
- Concedere un termine entro il quale si possa verificare e documentate fotograficamente l'avvenuta effettuazione dei lavori di potatura e taglio dei rami che si protendono nella
9 proprietà degli attori, in modo da evitare la disposizione di una Ctu non necessaria;
- Conseguentemente accertare l'avvenuta ottemperanza al disposto dell'art. 896 c.p.c. da parte della convenuta e dichiarare cessata la materia del contendere;
- In ogni caso rigettare ogni pretesa di parte attrice di provvedere essa stessa a fare effettuare taglio di rami e alberi che si protendono sulla loro proprietà a spese della convenuta;
- Condannare parte attrice alle spese di lite e di eventuale Ctu, per quanto esposto in narrativa;
in subordine compensare le spese.”
Per contro, e per chiarezza rispetto alle deduzioni dell'appellante di cui si tratterà, tali conclusioni erano correlate a quelle attoree, come riportate nell'atto di citazione e, in ultimo, nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., dal seguente letterale tenore: “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i rami e gli alberi posti sul fondo di proprietà della signora
[...] si protendono illegittimamente oltre il confine, sulla proprietà degli attori e, conseguentemente, Parte_1 condannarla al loro taglio ed al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa o secondo equità e comunque al rimborso delle spese della perizia del Dott. , pari ad € 714,00; in ogni caso, accertare e Per_1 dichiarare il diritto degli attori a provvedere al taglio dei rami e degli alberi che si protendono sulla loro proprietà, a spese della convenuta, in caso di sua inerzia. Con vittoria delle spese di lite.”
Ciò, reputa la Corte, merita di essere posto in risalto, poiché consente di apprezzare, “ictu oculi”, come vennero diversamente articolate le domande della Difesa al di là delle Parte_1 richieste istruttorie, in sede di precisazione delle conclusioni, in primo grado, conclusioni riportate nel presente atto di gravame, sopra indicate, il che rileva in relazione al contenuto della decisione impugnata ed ai motivi di doglianza. Alla luce di quanto sopra, occorre, dunque, procedere alla valutazione dei singoli motivi di gravame. In relazione al primo motivo, il Giudice di primo grado ha correttamente stabilito come risulti inapplicabile al caso di specie l'art. 843 c.c., contrariamente a quanto dedotto dall'appellante. Detta norma, infatti, che stabilisce un limite intrinseco della proprietà, non può essere suscettibile di interpretazione estensiva, sì che le ipotesi contemplate, in cui non risulta quanto previsto dall'art.896 c.c., in punto obbligo di potatura dei rami sporgenti, devono intendersi tassative. La conferma, d'altra parte, dell'eterogeneità delle fattispecie di cui all'art. 896 , comma 1, c.c., oggetto di causa, rispetto all'art.843 c.c., si rinviene in modo chiaro proprio nell'ultimo comma della prima citata norma, in cui, solo relativamente ai frutti caduti nella proprietà del vicino, come da comma 2, è richiamato, in determinate condizioni, il diritto di accesso al fondo altrui, quale obbligazione “ propter rem” ( vedasi, ex plurimis, Cass. Sez. 2, n.16482, 22.11.02). A tal riguardo, osserva la Corte, quanto sopra corrisponde, a ben vedere, ad una logica conseguenza delle diverse situazioni sottese, tenuto conto della differente valenza dominicale dei frutti ( rispetto a rami di provenienza, la cui collocazione, con evidenza, non è stata oggetto di precedente contestazione da parte del proprietario del fondo confinante), rispetto al fatto che, comunque, lo sconfinamento dei rami avviene, inevitabilmente, in via graduale, con immediata percezione da parte del proprietario della situazione che si sta determinando, proprietario, tenuto, dunque, a prevenire detto fenomeno, di fatto illecito e lesivo della proprietà altrui, pena l'assunzione, se inerte, del rischio di rimanere esposto all'esercizio del diritto alla potatura. Da ciò discende che le conseguenze delle omissioni relative alla necessità di potare i propri alberi, nel rispetto delle prerogative dominicali degli altri, segnatamente indicate dall'art. 896 c.c., non possono che ricadere nella sfera giuridica del proprietario del fondo ove si trovano le piante, a prescindere , inoltre, ex post, da qualsivoglia maggiore comodità, convenienza o asserita efficacia, anche estetica, essendo, parimenti, del tutto irrilevanti, in termini oggettivi, le ragioni che hanno impedito di evitare lo sconfinamento medesimo. Occorre aggiungere che , per l'effetto, i richiami alla buona fede, ex art. 1175 c.c. non colgono nel segno e si appalesano solo suggestivi: oltre, infatti, a mancare un obbligo di consentire l'accesso, 10 l'unica obbligazione esistente è quella in capo al proprietario del fondo da cui si protendono i rami (nel caso di specie, alla , con l'effetto che qualsivoglia buona fede, in ogni caso, viene Parte_1 meno nel momento in cui il proprietario medesimo ha omesso di prevenire, benchè tenuto tempestivamente a farlo, una situazione illecita. Del pari, merita di essere sottolineato, ogni richiamo alla tollerabilità, in termini giuridici, risulta estraneo alla fattispecie, essendo tale parametro regolativo dei rapporti afferente ad attività comunque lecite, salvo ove intollerabili e non in sé vietate, come, invece, previsto dall'art. 896 c.c. Sul rigore assoluto di tale disposizione, d'altra parte, va rammentato, quanto significativamente affermato dalla Suprema Corte: - con pronuncia sez.2, n.14632, 24.8.12, ove si legge: “ Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 cod. civ. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 cod. civ., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso; “ ; - con pronuncia sez. 2, n. 19035, 10.7.08, ove si legge: “ Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall'art. 896 cod. civ., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall'art. 146 del
d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso”; - con pronuncia, sez.2, n. 4361, 27.3.02, ove si legge: “ Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.”
A fronte di quanto precede, allora, anche gli argomenti spesi dall'appellante, circa i doveri connessi ai rapporti di buon vicinato, risultano inconferenti, a prescindere dal fatto che vi è in atti ampia documentazione con cui gli originari attori, almeno a partire dal 2015, avevano ripetutamente rivolto alla controparte la richiesta di procedere ad interventi di potatura e pulizia delle piante, financo senza neppure opporsi, a priori, pur non avendo l'obbligo, all'accesso al proprio fondo, solo ove, tuttavia, la avesse concordato tempi e modi, oltre che indicato il nominativo delle ditte Parte_1 che avrebbero dovuto accedere alla loro proprietà: rispetto a tali , del tutto legittime e comprensibili richieste degli originari attori, estranee, si torna a dire, a qualsivoglia dovere dei richiedenti nei confronti dell'attuale appellante, risulta , comunque, che quest'ultima abbia preteso, di fatto, nel tempo, di agire in piena autonomia, secondo modi e tempi ritenuti migliori per essa stessa, senza, comunque, mai risolvere totalmente la problematica, accampando ragioni di vario genere, irrilevanti, in ogni caso, rispetto ai diritti dei vicini, il tutto vantando, altresì, a giustificazione della limitata efficacia delle potature effettuate, un preteso diritto ex art. 843 c.c., come detto, del tutto insussistente ( vedasi, le missive della del 2015, nonché la missiva 23.12.19 , 24.2.20, Parte_1
3.3.20, 3.1.22). Merita, infine, da ora, attese le oblique deduzioni sul punto del presente motivo, affrontare anche il tema della valenza dell'art.833 c.c., rispetto al quale va sottolineato come , indubbiamente, tale domanda non sia stata proposta validamente in causa, attese le conclusioni riportate e cristallizzate, ogni asserita “correzione esplicativa” della domanda ex art.843 c.c., in esito al rischio di infondatezza di quest'ultima, essendo nuova, poiché fondata su fatti costituitivi diversi ed eterogeni rispetto a quelli relativi al diritto di accesso al fondo, sì da integrare una vera “ mutatio libelli”, che sarebbe stata, financo inammissibile anche in sede di prima memora ex art. 183 c.p.c.
11 La pretesa di adattare le conclusioni, al di fuori , peraltro, di ogni rapporto di “ continenza” delle domande, in senso riduttivo rispetto a quella originaria, si appalesa contraria alle preclusioni perentorie del codice di rito, preposte alla tutela del contraddittorio e del giusto processo ex art.111 Cost, al punto da sottrarsi alla disponibilità delle Parti, in ragione degli interessi pubblici comunque sottesi ( ex plurimis, vedasi Cass., sez.3, n. 12633, 8.5.24, ove si legge: “ Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.” Occorre aggiungere che il fatto di lamentarsi di comportamenti ostruzionistici, in tesi immotivati, quale presupposto per respingere le pretese avversarie e far constare il proprio diritto ex art. 843 c.c., equivalga, a fronte delle conclusioni assunte, a proporre una domanda ex art. 833 c.c., si appalesa infondato ed orientato solo, appunto, ad eludere il citato regime di preclusioni. Devesi aggiungere, peraltro, che la dimostrazione di quanto sopra, in termini di eterogeneità conclamata delle pretese, oltre che, invero, per quanto superfluo, in termini di infondatezza radicale nel caso in esame della possibile prospettazione di atti emulativi, si rinviene nelle pronunce della Suprema Corte, ove si legge, ex plurimis: - sez. 2, n. 27916, 31.10.2018 : “La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art.
833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.”; - sez 2. n.1209, 22.1.16 : “ L'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi”; - sez. 2, n. 9998, 9.10.98: “ Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 cod. civ. occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri”; - sez. 2, n. 10250, 20.10.1997:
“ Ritenere che l'atto emulativo possa consistere anche in una condotta omissiva, costituisce violazione dell'art. 833 cod. civ. sia perché la norma, letteralmente, vieta al proprietario il compimento di "atti"; sia perché non è configurabile un atto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore, ed invece, il non fare, determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e o di energia psico fisica”. Risulta rilevante, altresì, considerare, per completezza, quanto affermato da Cass., sez. 2, n. 27916, 31.10.2018 , secondo cui: “La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.”, atteso che, nel caso di specie, come detto, il diritto ex art.843 c.c. non sussiste. In conclusione, il primo motivo di appello, per le ragioni espresse, anche afferenti , di fatto, alle successive doglianze che la Difesa ha, in parte anticipato e poi riproposto, è privo di pregio e va respinto. In relazione al secondo motivo, segnatamente afferente alla pretesa applicabilità dell'art. 843 c.c., occorre richiamare quanto già sopra argomentato, rispetto alla tipicità della norma ed ai presupposti relativi, nessuna fondatezza avendo la doglianza afferente alla necessità di interpretare detto articolo di legge secondo la “ ratio legis”, in rapporto, in realtà, alla pretese dell'appellante, con riguardo alla sua convenienza.
12 Quanto già espresso dalla Corte nel trattare il motivo che precede, in ogni caso, a fronte di argomenti del tutto generici e solo suggestivi, che non distinguono le diverse norme che presidiano il diritto di proprietà, palesa come la “ ratio” della norma, proprio per la sua specificità, sia opposta a quella invocata dalla Difesa Parte_1
Il motivo, pertanto, è infondato e deve essere respinto. In relazione, poi, al terzo motivo, devesi osservare che l'appellante, estrapolando alcune valutazioni del CTU, non si è confrontato con il fatto che Tribunale ha correttamente considerato le conclusioni del CTU stesso in rapporto alle norme di diritto, cui le conclusioni medesime andavano ricondotte. Si è già detto sopra, in merito, come, infatti, qualsivoglia elemento di tollerabilità rispetto ai rami sporgenti, a prescindere da ogni considerazione di altezza o amenità, financo per la proprietà lesa, esulasse, a fronte di una domanda ex art. 896 c.c., da ogni possibile discrezionalità valutativa del primo Giudice. Parimenti, devesi porre in risalto, in modo corretto le considerazioni dell'Ausiliario in questione, circa la maggiore convenienza ad operare per la potatura anche dal lato degli allora attori, sono state considerate dal Tribunale del tutto irrilevanti, esattamente come, ancora, irrilevanti, proprio a fronte dei principi giurisprudenziali già espressi sub primo motivo, sono state valutate le osservazioni, peraltro generiche, afferenti alla normativa paesaggistica. In modo, dunque, del tutto condivisibile, reputa questa Corte, il Tribunale ha colto ed argomentato la propria decisione rispetto all'essenza fattuale di quanto accertato dal CTU, si noti, financo, dopo il preteso intervento di potatura risolutiva, attuato in corso di causa, così da conclamare la persistente presenza di rami sporgenti, come descritti nell'elaborato, nella proprietà degli originari attori, in alcun modo, va chiarito, emergendo l'impossibilità di intervento dalla sola proprietà Parte_1
Non sussiste, per l'effetto, diversamente da quanto affermato dall'appellante, alcun travisamento delle risultanze della CTU, né alcuna lettura erronea delle stesse, alla luce dell'applicazione delle norme di diritto cui il primo Giudice era chiamato. Anche tale motivo di appello, pertanto, richiamato, altresì, quanto argomentato sub primo motivo, è infondato e va respinto. In relazione, ancora, al quarto motivo, circa la domanda ex art. 833 c.c., dichiarata inammissibile dal Tribunale, è sufficiente richiamare quanto già esposto sub primo motivo, circa l'assoluta novità della domanda, rispetto a quella ex art. 843 c.c., per addivenire alla conclusione che la decisione impugnata non può che essere pienamente condivisa, poiché conforme alla legge. Nessuna “ continenza”, va confermato, può ravvedersi fra azione ex art. 843 c.c. e art. 833 c.c., al di là di convincimenti personali dell'appellante, connessi a deduzioni oblique e lesive del diritto di difesa, oltre che delle preclusioni processuali, anche, pare doversi rammentare, circa la sola
“ emendatio” ( al di là del fatto che, nel caso di specie, come anticipato, trattasi di inammissibile "mutatio libelli” ). La doglianza, pertanto, è infondata, le deduzioni circa il fatto che la domanda “ de qua” sarebbe il preteso effetto della condotta processuale delle controparti risolvendosi in una mera suggestione, priva di valenza giuridica, poiché non si confronta: - con gli atti processuali, dato che, peraltro, la posizione degli appellati, attori in primo grado, non è mutata nel corso del processo ed era nota “ab origine” (tanto che, difatti, già sub punto 8 della comparsa di risposta in primo grado, la contestava la pretesa delle controparti di non essere tenute a far accedere i giardinieri Parte_1 nel proprio fondo, come poi ancora lamentato in appello); - con le conclusioni validamente assunte, nei termini di legge, in primo grado, sopra, non a caso, riportate, poi modificate in sede di precisazione delle conclusioni;
- con i principi cui è informato il processo civile, come già sopra illustrato, a fronte del fatto, peraltro, che la semplice lettura di pag. 6 della comparsa conclusionale
13 degli attori in primo grado, consente, in ogni caso, di apprezzare la contestata ammissibilità delle nuove conclusioni assunte nella fase decisoria. Il motivo è, pertanto del tutto infondato, la domanda ex art. 833 c.c. essendo stata correttamente ritenuta nuova dal Tribunale e risultando manifestamente inammissibile anche in appello, fermo restando, peraltro, quanto indicato, altresì, da questa A.G., sub primo motivo, in ordine all'insussistenza radicale dei pretesi atti emulativi, in rapporto ai citati orientamenti di legittimità in materia. La prospettazione, infine, della proponibilità di tale domanda in appello, ricorrendo i presupposti eccezionali previsti nell'ordinamento ex art.345 c.p.c., oltre a non essere neppure realmente argomentata, è smentita dal tenore della stessa giurisprudenza citata dall'appellante, mancando normative o eventi sopravvenuti al giudizio di primo grado. In relazione al quinto motivo , afferente alla regolazione delle spese di lite, reputa la Corte di dover considerare come , da un punto di vista della causalità, è indubbio che il giudizio di primo grado sia originato dalla condotta illecita della rispetto a quanto previsto dall'art.896 c.c., Parte_1 in ragione della richiesta dei proprietari confinanti, condotta che, in sede di giudizio, nonostante il tentativo di consentire una piena potatura, financo al fine di evitare una CTU, si è di fatto perpetuata, su presupposti di pretesa liceità del tutto infondati, articolandosi, in ultimo, anche con domande inammissibili, tese, in concreto, a ribaltare gli esiti sostanziali della lite. Vero è , dunque, che la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori, rispetto, in particolare, al ristoro di modeste somme spese “ante causam”, per accertare lo stato dei luoghi, è stata respinta e vero che non ha trovato accesso in sentenza anche la pretesa legittimante la
“sostituzione” degli attori, nell'inerzia della convenuta, rispetto alla potatura, ma indubbio è che , sia prima del giudizio, che durante lo stesso, la ha, di fatto, del tutto poco ragionevolmente, Parte_1 rifiutato di dare corso a quanto era tenuta, vantando, financo, pretese limitative delle prerogative dominicali avversarie senza alcun fondamento. Considerato, allora, che, nel regolare le spese, il Giudice, in fattispecie quale quella in esame, deve effettuare una valutazione discrezionale, afferente all'ideale imputazione degli oneri processuali causati dall'una all'altra parte e viceversa, sia rispetto all'aver resistito a pretese fondate ed infondate, sia rispetto all'aver proposto domande infondate, la decisione del Tribunale, pur succintamente motivata, è coerente all'esito complessivo della lite e deve essere condivisa. E' indubbio, infatti, che nella sentenza impugnata sia stata giustamente valorizzata l'effettiva sostanziale soccombenza dell'attuale appellante nelle posizioni controverse davvero rilevanti, rispetto agli interessi in gioco, essenzialmente connessi alla tutela della proprietà attorea dagli sconfinamenti, ripetutisi negli anni, dei rami provenienti dal fondo le cui difese sono state, Parte_1 comunque, tese, nella loro essenzialità, ad eludere quanto imposto dalla legge. Il motivo in esame, dunque, è anch'esso infondato e va respinto. In relazione, infine, al sesto motivo, merita di essere osservata l'articolazione dello stesso, in ragione delle conclusioni finali precisate in primo grado, un'articolazione connotata da trasversalità ed ambiguità, circa le statuizioni della sentenza impugnate, rispetto a pretese omesse pronunce, che non si confrontano davvero con la piena valenza dei contenuti della sentenza del Tribunale, sì che, sotto alcuni aspetti, vengono riproposti, da altra prospettiva, argomenti di doglianza comunque già spesi ( e valutati come sopra), mentre sotto altri profili le deduzioni dell'appellante sconfinano nell' inammissibilità delle doglianze. A fronte di tale premessa, dunque, occorre osservare, segnatamente, quanto segue:
-in merito al punto indicato nel gravame sub i), circa la pretesa pronuncia di accertamento del dovere in capo alla di compiere la potatura di quanto previsto dall'art.896 c.c., la Parte_1 doglianza si appalesa, come tale inammissibile, avendo il primo Giudice stabilito esattamente quanto richiesto, mentre, per la parte afferente alla limitazione della nozione di sconfinamenti, in ragione dei
14 principi di tollerabilità e dei vincoli paesaggistici, la doglianza, come già sopra argomentato nei precedenti motivi, è infondata, poiché infondata è l'interpretazione che l'appellante propone della rigorosa norma contenuta nell'art.896 c.p.c., al di là delle valutazioni non giuridiche del CTU, su cui si è già argomentato;
- in merito al punto indicato nel gravame sub ii) , circa la riduzione in altezza delle piante e degli alberi dell'appellante, così come in ordine all'insussistenza di un diritto all'espiantazione, la doglianza è inammissibile, poiché gli attori non hanno mai dedotto in causa tali pretese, sempre assenti nelle conclusioni, limitandosi a chiedere la potatura di quanto sporgente, del tutto irrilevante essendo quanto, stragiudizialmente, indicato , ante causam, dal tecnico degli attori, e così, in sede di osservazioni alla CTU, per non dire che, ove tale domanda fosse stata proposta, la stessa è stata comunque, con pronuncia favorevole all'appellante, respinta dal Tribunale, come da “ incipit” del dispositivo, il che non consente, in ogni caso, alla di dolersi di alcunchè; Parte_1
- in merito al punto indicato, di nuovo sub ii), ma sotto il paragrafo VI.3, lo stesso si appalesa inammissibile, per la parte in cui chiede accertarsi potature che non sono controverse, ma che sono state, a ragione, per tutto quanto già espresso e, di fatto, per ammissione della stessa appellante, non risolutive rispetto al disposto di cui all'art.896 c.c., in assenza di fondatezza della domanda afferente all'applicabilità dell'art. 843 c.c., già oggetto dei motivi precedenti. A riguardo, è necessario chiarire, qualsivoglia asserita omessa pronuncia del primo Giudice è frutto di una prospettazione artificiosa delle ultime conclusioni proposte, non essendo, come detto, il diritto ex art. 896 c.c. limitato in qualsivoglia modo, né essendo ammissibile, per le ragioni già spiegate, la pretesa introduzione nel giudizio dell'azione ex art. 833 c.c., al di là del fatto che, afferendo il diritto accertato in capo agli originari attori ad elementi continuamente modificabili, ferma la “ fotografia” di cui alla CTU in atti, in termini di sconfinamenti, ogni questione ulteriore non potrà che afferire, nel caso, all'esecuzione del titolo, esente in sé da vizi, ove azionato coattivamente;
- in merito al punto indicato sub iii), la doglianza è parimenti frutto di una artificiosa articolazione delle conclusioni finali, rispetto, come detto, a potature pacificamente avvenute, ma giudicate, comunque, non soddisfacenti dal Tribunale, per quanto già esposto, potature che non possono essere soggette, secondo quanto già detto innumerevoli volte, a limitazioni di sorta, al di là dell'ennesimo tentativo dell'appellante di prospettare, obliquamente, argomenti già spesi e valutati come infondati. Ciò detto, la doglianza afferente all'omessa pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere risulta infondata, prima ancora che strumentale, attese le pretese degli originari attori rispetto ad una domanda afferente ad un diritto pacificamente ancora leso, al di là del profilo dimensionale, di cui si è già trattato, neppure potendosi tacere che, peraltro, la , Parte_1 facendosi forza degli argomenti valutativi del CTU, ha, in ogni caso, anche sotto tale profilo, erroneamente vantato di aver adempiuto l'obbligo cui era tenuta, assumendo, senza alcun fondamento, impossibilità operative superabili solo con l'accesso al fondo dei vicini. In conclusione, osserva la Corte, anche tale sesto motivo risulta del tutto infondato, potendosi apprezzare, quale ragione dello stesso, solo il tentativo di enfatizzare i pretesi vizi della sentenza, insussistenti, e la pretesa soccombenza degli attori originari, in realtà del tutto limitata, per quanto già argomentato come da quinto motivo.
*** *** *** L'avvenuta compiuta disamina di tutte le doglianze poste alla base del gravame, rispetto alle quali le difese finali nulla hanno aggiunto, riproponendo la sostanza degli argomenti spesi, determina il totale rigetto del gravame, non potendosi tacere come la mera riproposizione in appello delle conclusioni di cui al primo grado, come formulate in sede di precisazione delle conclusioni medesime, senza considerare quanto realmente deciso dal Tribunale, anche in accoglimento parziale, come detto, delle difese della ben connoti il gravame in questione. Parte_1
15 Devesi aggiungere che la riproposizione delle prove orali non muta le considerazioni che precedono, essendo dette prove del tutto irrilevanti, in rapporto ai fatti accertati, anche in sede di CTU, rispetto a quanto necessario davvero per la decisione della causa, ciò a prescindere dai contenuti ampiamente valutativi del capitolato, circa le giustificazioni afferenti ai ritardi dell'appellante, così come circa l'esito della potatura del 2020, con deduzioni, financo, contraddittorie rispetto a pretesi interventi a regola d'arte, rappresentati, allo stesso tempo, come suscettibili di essere più efficaci, in caso di accesso alla proprietà e altri. CP_2
Le spese del grado devono, dunque, essere poste a carico dell'appellante per totale soccombenza. In ragione del valore della controversia, compreso entro € 5.200,00, come determinato dal primo Giudice, applicando il parametro minimo, alla luce anche del contenuto impegno richiesto a Parti PP ( al di là della lunghezza degli atti avversari), a fronte delle difese già svolte in primo grado e del chiaro contenuto della sentenza, le spese medesime vanno determinate in complessivi
€1.458,00,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Il totale rigetto dell'appello determina la necessità di dare atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2436/2023, emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.10.2023, notificata il 18.10.2023, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, spese che liquida, complessivamente, in € 1.458,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono, in capo, all'appellante atteso il totale Parte_1 rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02.
Genova, lì 1.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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