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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1931 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa BEZHANI Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Natascia TUSACCIU Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
b)il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente e residenza presso la madre;
c)la casa coniugale, sita in Sarego via Santa Giustina n. 54/h, viene assegnata ad i coniugi continueranno a pagare al 50% la rata del mutuo Parte_1
contratto per l'acquisto dell'immobile;
d)il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sè il figlio Per_1
secondo le seguenti modalità:
-il giovedì a partire dal tardo pomeriggio di modo che padre e figlio possano trascorrere qualche ora in compagnia e cenare insieme;
-i fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
-una settimana durante le vacanze natalizie e 2/3 giorni durante le vacanze pasquali;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
e) contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo Controparte_1 Per_1
ad entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 850, Parte_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
f)le spese straordinarie relative al figlio , come regolamentate dal protocollo Per_1
del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50% ;
g)l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso in data 17.4.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Gambellara il 7.2.2004, che dall'unione erano nati Controparte_1
due figli di cui il secondo ancora minorenne, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 29.7.2025 si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 30.9.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso Per_1
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze del minore.
3 La casa familiare va assegnata ad quale genitore collocatario del Parte_1
figlio minore . Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Gambellara il 7.2.2004 con atto trascritto al n. 1, parte II,
[...]
serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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