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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI GI
IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 47/2025 R.G.L.
promossa da
), rappresentato e difeso (c.f. C.F. 1 Parte 1
dall'Avv. IRRERA SALVATORE, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa CALDERONE TINDARA NADIA,
resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 1
1- Con ricorso depositato il 10/01/2025 ha adito il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Pt 2 esponendo di aver ottenuto decreto di omologa del
11.09.2024 del requisito sanitario sotteso all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di Settembre 2022 e che, nonostante la notifica del decreto di omologa in data
11.09.2024, l'Ente non aveva provveduto alla corresponsione della prestazione, pur sussistendone i presupposti, avendo finanche presentato il modulo AP70.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile, a far data dal mese di settembre 2022, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo.
CP Nella resistenza dell' la causa alla udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Appare incontestato che la prestazione, nelle more del giudizio e precisamente il
14.05.2025, sia stata corrisposta a parte ricorrente.
3- Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4- Le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti, posto che le argomentazioni spese dal ricorrente non si condividono, alla luce dell'orientamento più volte espresso da questo Ufficio - ed avallato anche di recente dalla Corte d'Appello di
ME (cfr sentenza n. 241 del 03.04.2025)-, conforme alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, secondo cui il termine di 120 giorni, ex art. 445 bis c.p.c., superato il quale l'ente è da considerarsi in ritardo rispetto al pagamento delle provvidenze economiche da erogare, deve intendersi operativo non dalla data di notifica del decreto di omologa ma dalla notifica del modello AP70, invio che, sebbene non obbligatorio, rientra nel novero delle pratiche atte ad agevolare la macchina burocratica e snellire il procedimento volto alla più immediata erogazione delle suddette provvidenze (così Cass. Sez. Lav. sent. N. 22089/2021).
,CP Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato le proprie richieste sul ritardo dell' con riferimento alla intervenuta notifica del decreto di omologa in data 11.09.2024 ed ha allegato di aver finanche presentato il modello AP70. Non risulta, però, indicata la data di presentazione del modello AP70 ed il file che avrebbe dovuto contenere l'allegato (n.
5) contiene un documento vuoto. CP L' dal canto suo, ha prodotto in atti nota di sollecito all'invio del modello Ap70 del
13.09.2024 e nota di trasmissione della documentazione per la definizione della pratica inviata da patronato Epas di Lipari ricevuta da CP_1 il 14.01.2025.
Ne consegue che l'erogazione della prestazione avvenuta in data 14.05.2025 sia avvenuta tempestivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 47/2025 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10.10.2025
Il Giudice
DI GI IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI GI
IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 47/2025 R.G.L.
promossa da
), rappresentato e difeso (c.f. C.F. 1 Parte 1
dall'Avv. IRRERA SALVATORE, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa CALDERONE TINDARA NADIA,
resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 1
1- Con ricorso depositato il 10/01/2025 ha adito il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Pt 2 esponendo di aver ottenuto decreto di omologa del
11.09.2024 del requisito sanitario sotteso all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di Settembre 2022 e che, nonostante la notifica del decreto di omologa in data
11.09.2024, l'Ente non aveva provveduto alla corresponsione della prestazione, pur sussistendone i presupposti, avendo finanche presentato il modulo AP70.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile, a far data dal mese di settembre 2022, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo.
CP Nella resistenza dell' la causa alla udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Appare incontestato che la prestazione, nelle more del giudizio e precisamente il
14.05.2025, sia stata corrisposta a parte ricorrente.
3- Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4- Le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti, posto che le argomentazioni spese dal ricorrente non si condividono, alla luce dell'orientamento più volte espresso da questo Ufficio - ed avallato anche di recente dalla Corte d'Appello di
ME (cfr sentenza n. 241 del 03.04.2025)-, conforme alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, secondo cui il termine di 120 giorni, ex art. 445 bis c.p.c., superato il quale l'ente è da considerarsi in ritardo rispetto al pagamento delle provvidenze economiche da erogare, deve intendersi operativo non dalla data di notifica del decreto di omologa ma dalla notifica del modello AP70, invio che, sebbene non obbligatorio, rientra nel novero delle pratiche atte ad agevolare la macchina burocratica e snellire il procedimento volto alla più immediata erogazione delle suddette provvidenze (così Cass. Sez. Lav. sent. N. 22089/2021).
,CP Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato le proprie richieste sul ritardo dell' con riferimento alla intervenuta notifica del decreto di omologa in data 11.09.2024 ed ha allegato di aver finanche presentato il modello AP70. Non risulta, però, indicata la data di presentazione del modello AP70 ed il file che avrebbe dovuto contenere l'allegato (n.
5) contiene un documento vuoto. CP L' dal canto suo, ha prodotto in atti nota di sollecito all'invio del modello Ap70 del
13.09.2024 e nota di trasmissione della documentazione per la definizione della pratica inviata da patronato Epas di Lipari ricevuta da CP_1 il 14.01.2025.
Ne consegue che l'erogazione della prestazione avvenuta in data 14.05.2025 sia avvenuta tempestivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 47/2025 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10.10.2025
Il Giudice
DI GI IG