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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18754 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CASALE CLAUDIA presso la quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PROTO Controparte_1
MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 09/09/1995; che dal matrimonio era nata la figlia del 23.02.2004, studentessa universitaria;
Per_1
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
11.01.2017, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cronol. 412 del
19.01.2017;
1 che nei patti della separazione era stato previsto, tra l'altro, l'affido condiviso della figlia minorenne al tempo della separazione, la collocazione prevalente presso la madre, a cui Per_1 era assegnata la casa coniugale, e posto a carico del sig. l'obbligo di pagamento di un CP_1
assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00 mensili e di un assegno di mantenimento per la figlia di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, fatta eccezione per le spese di iscrizione ad istituti privati a carico della moglie al 100%; ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) In via principale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e contratto a Napoli in data 09.09.1995 (atto n. 260, P. II, S. A, Parte_1 Controparte_1
Sez. B anno 1195) ordinando all'ufficiale dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
b) La casa coniugale sita in Napoli alla via Salita Vetriera n. 9 è assegnata alla sig.ra
[...]
che la continuerà ad abitare insieme alla figlia. Parte_1
c) Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli.
d) I coniugi riconoscono reciprocamente di essere economicamente indipendenti e quindi rinunciano a qualsivoglia pretesa a titolo di assegno personale.
e) Spese legali compensate tra le parti.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
2 provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 09/09/1995 (atto n. 260, parte II, s. A, sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1995);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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