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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/09/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 18 settembre 2025 della causa iscritta al numero 8844 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2023, promossa da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 quali figlie ed eredi di nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto in data 10 aprile 1986, C.F. CodiceFiscale_3 rappresentate e difese, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avvocato
Elena NE del foro di Ancona, con studio in Senigallia (AN), Via Marchetti n. 37 ed elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale della stessa
Email_1 nei confronti di:
BL LE DI IA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l' con sede in Roma, Via San Martino ONroparte_1 della Battaglia n. 4, contumace
BL ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via
A. Testoni n. 6 Bologna (C.F. ), contumace P.IVA_1 presso cui è istituito il “Fondo per il ristoro ONroparte_2 dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forze del Terzo Reich nel periodo fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6 Bologna (C.F. ), contumace P.IVA_2
in punto a: crimini di guerra;
risarcimento danni.
pagina 1 di 29 Oggi 18 settembre 2025 ore 9.50 compare, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Marco Ferrari in sostituzione dell'avv. NE per la parte attrice.
L'avv. Ferrari conclude come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli atti.
IL GIUDICE
dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, alle ore 9.55 pronuncia avanti all'avvocato suindicato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
BL ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalla parte attrice;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
e -quali figlie ed eredi di Parte_1 Parte_2 [...] con atto di citazione notificato in data 25-26 giugno 2023 convenivano la Persona_1
, la e il ONroparte_3 ONroparte_4 avanti al Tribunale intestato. ONroparte_2
Esponevano che il proprio padre, nato a [...] il [...]: pagina 2 di 29 -veniva chiamato alle armi come studente universitario in data 1° agosto 1942 e destinato al 51° Battaglione Bersaglieri d'Istruzione di Marostica (VI) per l'inizio del Corso Allievi
Ufficiali di Complemento;
-accadeva che: veniva promosso Caporale;
veniva ferito per lo scoppio di una bomba;
veniva ricoverato prezzo l'Ospedale Civile di Marostica e poi presso l'Ospedale di Vicenza ove veniva dimesso a gennaio 1943, poi nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Militare di Ancona e infine trasferito dal deposito del 51° Battaglione Bersaglieri d'Istruzione di
Marostica a quello del 6° Reggimento Bersaglieri di Bologna;
-in data 9 settembre 1943 all'indomani dell' veniva catturato a Bologna dalle Per_2 forze tedesche e trasportato in nel campo di concentramento di Villinghen ove CP_3 veniva impiegato nell'agricoltura quale IMI (Internato Militare Italiano, categoria creata ad hoc da per evitare la tutela riservata ai prigionieri di guerra), contraendo la pleurite CP_5 nel maggio 1944 e subendo trattamenti disumani;
-rimaneva prigioniero sino all'8 maggio 1945, quando veniva collocato presso il Centro
Prigionieri di Guerra in Svizzera (con rimpatrio il 30 giugno 1945);
-tornato in Italia, si laureava in giurisprudenza e diveniva avvocato (sino a essere nominato
Presidente dell'Ordine Avvocati di Urbino), e si sposava con , unione ONroparte_6 dalla quale nascevano le due figlie odierne attrici;
-decedeva a Urbino il 10 aprile 1986; e dopo di lui decedeva la moglie in data 12 gennaio
2019.
In diritto, iure hereditario, chiedevano che le parti convenute fossero condannate ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patiti dal proprio dante causa.
Invocavano la giurisdizione del Giudice Italiano, riconosciuta dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite con la nota sentenza n. 20442/2020 a decorrere dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014.
Evidenziavano: che il locus commissi delicti era Bologna, cosicché il Tribunale adito era competente ex art. 20 c.p.c.; che la legge sostanziale applicabile per la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. era la legge italiana in forza dell'articolo 62 l. 218/1995.
La cattura all'indomani dell' costituiva elemento sufficiente per ravvisare un Per_2 crimine di guerra e contro l'umanità; per il resto, il trattamento ricevuto dai militari internati era da considerarsi contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie.
In ordine al quantum, deducevano di avere diritto di ottenere un risarcimento di complessivi 100.000,00 euro in moneta attuale, oltre al risarcimento del danno da ritardo pagina 3 di 29 (mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione al 1.1.1945 sino alla pubblicazione della sentenza).
Invocavano la disciplina introdotta dal d.l. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79.
Concludevano quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale della Germania per
l'ingiusta detenzione e deportazione perpetrate nei confronti del danneggiato fu sig. dal 12.09.1943 fino al giorno 08.05.1945 e per averlo adibito ai Persona_1 lavori forzati mai pagati in quanto resistente e non collaborazionista e per l'effetto condannarla o condannare l'Italia in forza di eventuale manleva da responsabilità resa alla ad un risarcimento dei danni pari a euro 100.000,00 a favore delle attrici CP_3 aventi causa signore e o alla diversa maggiore o Parte_1 Parte_2 minore somma che dovesse risultare dall'espletanda istruttoria o di giustizia cui deve aggiungersi il danno da ritardo nell'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento agli eredi del danneggiato degli interessi al tasso annuale che, in via equitativa, viene fissato al 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulare e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali.”.
In data 5 novembre 2023 la parte attrice depositava esito della notifica eseguita per via ON diplomatica nei confronti della convenuta .
La scrivente Giudicante con decreto emesso in data 28 dicembre 2023: dichiarava la contumacia delle parti convenute;
fissava udienza filtro in data 6 giugno 2024 al fine di pagina 4 di 29 valutare l'eventuale mutamento del rito da ordinario a semplificato;
segnalava che nessun termine per memorie stava decorrendo.
All'udienza del 6 giugno 2024:
-la parte attrice deduceva come a verbale e produceva documentazione in copia di cortesia;
-la scrivente Giudicante: vista la documentazione notificatoria integrativa depositata da parte attrice in data 5 giugno 2024, confermava la declaratoria di contumacia della ON convenuta (ferme le altre due declaratorie di contumacia già assunte); disponeva il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato di cognizione;
ogni altra istanza istruttoria attorea rigettata, ammetteva in parte la prova per testi capitolata da parte attrice nell'atto di citazione;
fissava udienza per l'assunzione delle prove ammesse avanti al Giudice onorario in data 9 ottobre 2024.
All'udienza del 9 ottobre 2024 il Giudice onorario, esaminati i testi attorei e Tes_1
rimetteva il fascicolo alla scrivente Giudicante per il seguito di Testimone_2 competenza.
Con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2024 la scrivente Giudicante:
-non ammetteva la produzione esibita da parte attrice a conclusione dell'udienza del 9 ottobre 2024 (estratto del libro “Tra fascismo, guerra e deportazione”), in quanto tardiva e inconferente;
-fissava udienza in data 18 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
1.
Innanzitutto, deve ribadirsi la regolarità della notifica eseguita nei confronti della
Repubblica Federale di Germania per via diplomatica (Procura della Repubblica presso il ON Tribunale di Bologna;
Ambasciata della in Roma, Ufficio del Cerimoniale;
risposta pagina 5 di 29 ON dell'Ambasciatore della a Roma;
restituzione atti alla Procura di Bologna, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri italiano con missiva del 6 settembre 2023).
Ciò è conforme al diritto consuetudinario internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora n. 10-1215/2062 (56) del 18.4.1956 e n. 7- ONroparte_7
247/3478 (57) del 17.9.1957, recanti il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi Governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica.
A dire il vero, l'Ambasciata tedesca di Roma ha restituito, tramite l' CP_8
l'atto di citazione notificatole, allegando la “Nota Verbale 482/2023” datata
[...]
29 agosto 2023.
Tale nota costituisce pura e semplice conferma dell'avvenuta notificazione, null'altro, in quanto anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c.,
l'obbligo di difesa tecnica.
Giova aggiungere che non osta al perfezionamento della notifica la circostanza che l'Ambasciata abbia evidenziato, mediante tale nota:
-che il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del
18.04.1961”;
-che “Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”;
-che “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana”;
-che “il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il Governo della
Repubblica Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte
Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
Sul punto si rinvia a quanto si dirà da qui a breve in tema di giurisdizione italiana.
pagina 6 di 29 2.
2.a.
Si è detto sub A) che le attrici giscono iure hereditario al fine di conseguire il Pt_1 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal proprio padre , Persona_1 illegittimamente catturato, deportato ed internato come forza lavoro in dal 9 CP_3 settembre 1943 all'8 maggio 1945 cui seguiva il trattenimento in Svizzera sino al 30 giugno 1945 quando si verificava il rimpatrio.
Precisamente il veniva chiamato alle armi come studente universitario in data 1° Per_1 agosto 1942 e destinato al 51° Battaglione Bersaglieri d'Istruzione di Marostica (VI) per l'inizio del Corso Allievi Ufficiali di Complemento.
Poi accadeva che il veniva promosso Caporale;
veniva ferito per lo scoppio di Per_1 una bomba;
veniva ricoverato prezzo l'Ospedale Civile di Marostica e poi presso l'Ospedale di Vicenza ove veniva dimesso a gennaio 1943, poi nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Militare di Ancona e infine trasferito dal deposito del 51° Battaglione
Bersaglieri d'Istruzione di Marostica a quello del 6° Reggimento Bersaglieri di Bologna.
Subito dopo il noto dell'8 settembre 1943, egli in data 9 settembre 1943 veniva Per_2 catturato a Bologna dalle forze tedesche e trasportato in nel campo di CP_3 concentramento di Villinghen ove veniva impiegato nell'agricoltura quale IMI (Internato
Militare Italiano, categoria creata ad hoc da per evitare la tutela riservata ai CP_5 prigionieri di guerra), contraendo la pleurite nel maggio 1944 e subendo trattamenti disumani.
L'internamento, nel corso del quale il veniva sottoposto a un trattamento deteriore Per_1 rispetto al vero e proprio prigioniero di guerra, durava sino all'8 maggio 1945.
Seguiva il suo collocamento presso il Centro Prigionieri di Guerra in Svizzera (con rimpatrio il 30 giugno 1945).
Tali circostanze emergono senza ombra di dubbio dal Foglio matricolare e dagli ulteriori documenti da 2 a 4 prodotti da parte attrice.
Inoltre, parte attrice ha puntualmente spiegato (illustrando fatti notori) la posizione degli
IMI cioè degli internati militari italiani catturati dalle Forze Armate del Terzo Reich, così pagina 7 di 29 qualificati dai nazisti al fine di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. da 4 a 6) e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
Infatti, se i militari italiani catturati fossero stati qualificati dalle Forze del Terzo Reich quali prigionieri di guerra, avrebbero avuto diritto a un trattamento connotato da umanità e rispetto, anziché essere destinati al lavoro coatto in condizioni inaccettabili, per agevolare l'economia di guerra.
2.b.
Quella appena descritta consiste in una condotta che va fatta rientrare, come da prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 5044/2004; Cass. S.U.
14201/2008; Cass. S.U. 20442/2020), nei crimini di guerra e contro l'umanità.
In tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b), la Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle
Nazioni Unite, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (artt. 7-8).
A partire dalla sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione è stato scandito il principio di diritto in forza del quale “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme pagina 8 di 29 consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in per essere CP_3 utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario … e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, cosicché ogni
Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Evidentemente tale interpretazione, originata dalle deportazioni, si attaglia anche ad episodi quale la cattura e susseguente prigionia qui in esame: le forze armate del Terzo
Reich intendevano debellare le attività partigiane a essi contrapposte, al fine di conseguire il controllo dei territori un tempo alleati.
L'impostazione interpretativa illustrata è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di
Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai Giudici italiani (ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
pagina 9 di 29 Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al Giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
Il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al Giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.
Adottava quindi una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale;
vedasi Cass., Sez. Un., n.
27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si
è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra
e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge n. 5/2013 e l'art. 1 della legge n. 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite),
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. pagina 10 di 29 A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n. 5044/2004) “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
"sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro
l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass.
Sez. Un., n. 20442/2020; vedasi anche la ricostruzione in diritto operata da Cass. Sez.
Terza, Pres. Travaglino, sentenza n. 3642/2024).
In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento danni sussista la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la cattura e l'internamento del vanno annoverati tra i Pt_3 crimini di guerra e contro l'umanità e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva).
Al momento della cattura l'Italia non era in guerra contro la “dovendosi per il CP_3 resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie ed essendo eventualmente onere della provare che il trattamento ricevuto dai militari internati, nel CP_3 CP_4 caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie” (Tribunale Brescia, Sez. I, 3 agosto 2019; conforme, Tribunale SC sentenza n. 104/2023 pubblicata il 30 marzo 2023, doc. 12 attoreo).
3.
La domanda risarcitoria attorea poggia su illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
pagina 11 di 29 3.a.
L'articolo 62 della legge 218/1995 prevede che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. …”.
E consente inoltre al danneggiato di chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".
Nel caso di specie la cattura del avveniva a Bologna e la condotta illecita Per_1 proseguiva in CP_3
Ne deriva che, applicando i criteri dettati dall'articolo 62, certamente sussistono i presupposti per applicare al caso di specie la legge italiana, poiché la cattura avveniva a
Bologna in territorio italiano anche se poi l'internamento veniva effettuato in CP_3
E' proprio la cattura effettuata in Italia (fatto illecito) che ha comportato il verificarsi dei danni (da fatto illecito) durante il periodo di internamento all'estero.
3.b.
Le attrici (entrambe residenti a [...]alla data della domanda) nell'atto di Pt_1 citazione hanno spiegato a pagina 7 per quale ragione hanno adito il Tribunale di Bologna:
“Il sig. è stato catturato in territorio italiano, e precisamente a Persona_1
Bologna che è il locus commissi delicti: pertanto il Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.
20 c.p.c., è giudice competente”.
Orbene:
-ai sensi dell'articolo 20 c.p.c. “Per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”; sono così previsti alternativamente il forum commissi delicti e il forum destinatae solutionis;
-la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale” (Cass. Sez. 6, ordinanza 5456/2014);
-nel caso di specie le parti convenute sono rimaste contumaci così precludendosi la facoltà di formulare eccezioni di incompetenza territoriale rispetto al foro scelto da parte attrice;
pagina 12 di 29 -in ogni caso, anche se le parti convenute avessero eccepito l'incompetenza territoriale, si sarebbero vista rigettare l'eccezione in quanto: il foro di Bologna corrisponde a quello in cui è stato commesso il fatto illecito (cattura) fonte di danno risarcibile (anche per il conseguente internamento); esattamente la parte attrice ha notificato l'atto di citazione a mezzo pec all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna -oltre che per via diplomatica affidando l'atto da notificare alla Procura di Bologna- perché ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
(disciplinante il foro erariale;
competenza funzionale e inderogabile), quando l'amministrazione dello Stato è convenuta, il distretto si determina “con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta … l'obbligazione …” (e quindi il distretto del caso in esame è quello di Bologna).
4.
A questo punto giova evidenziare quanto segue.
Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, che aveva imposto al Giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass. 21946/2015 e Cass. 15812/2016) dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n. 5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
ON Pertanto, la ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n. 36/2022
(“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio pagina 13 di 29 italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), allo scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della . ONroparte_3
Oltre a istituire presso il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso
(comma 2), rimandando a un successivo Decreto Ministeriale (poi emanato il 28 giugno
2023) l'individuazione delle concrete modalità operative (comma 4), la norma, come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro, posto nel nulla ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e ha fissato un termine decadenziale di 180 giorni
(da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2023) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma 7).
L'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022 ha espressamente inteso dare continuità all'Accordo di Bonn concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere ON indenne da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo
Stato tedesco), ponendo soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo Reich tra il 1° settembre ON 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la da ogni suo obbligo risarcitorio. ON Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna emesse nei confronti della possono essere azionate in executivis (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga all'art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l'inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l'art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell'immunità della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò CP_3 dando luogo, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella recente pronuncia n.
153 del 21 luglio 2023 (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità pagina 14 di 29 relativa al terzo comma della disposizione in oggetto), a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
e non sarebbe proponibile una nuova”. CP_3
ON Ciò però non consente di ritenere che la non sia passivamente legittimata -quale successore giuridico del Terzo Reich- nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
In primo luogo l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il danneggiato abbia come suo unico contraddittore il MINISTERO non ONroparte_2 apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo sesto comma, nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni
“sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione induce a ritenere che l'Amministrazione statale destinataria della notificazione debba individuarsi ragionevolmente -non già nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui non viene fatto alcun riferimento nella norma in esame, bensì- nel solo
MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso.
Il MINISTERO dunque è parte necessaria (e ciò perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al debito risarcitorio, che sia stato definitivamente accertato nei confronti di ON
), o quantomeno il soggetto giuridico nei confronti del quale va effettuata la denuntiatio litis la quale poi consentirà il necessario sviluppo in sede esecutiva.
ON E' il naturale destinatario della domanda risarcitoria.
Insomma, l'art. 43 appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.p.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel pagina 15 di 29 quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di ON manlevare da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito Fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi;
in tal senso depone anche quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge che “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania”.
ON E' proprio a che sono riferibili le condotte poste in essere dalla
[...]
, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare ONroparte_9 di per sè sufficiente per giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
Fermo restando che l'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria non ON potrà essere eseguita nei confronti di , il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
Pertanto, per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del
[...]
ON
, del debito risarcitorio di nei confronti delle vittime del ONroparte_2
Terzo Reich, viene in rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ON condanna nei confronti di (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile).
Quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte lesive;
la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Dunque, nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica ON dedotta in giudizio, è riferibile unicamente a .
pagina 16 di 29 A tutto ciò consegue la pertinenza dell'avvenuto coinvolgimento nel presente giudizio anche del per il ristoro dei danni ONroparte_10 subiti dalle vittime del Terzo Reich.
Di per sé, invece, costituisce una superfetazione l'avere convenuto anche la Repubblica
Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri nel presente giudizio;
nessun fatto illecito fonte di danno risarcibile è a essa ascrivibile.
Non si è verificata, per effetto della normativa prima illustrata, alcuna successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del
Terzo Reich. ON Semplicemente, permane la legittimazione passiva ex art. 2043 c.c. della ,
“accompagnata” dalla presenza in causa del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze ai fini della fase esecutiva del titolo giurisdizionale che venga conseguito nei confronti di ON
.
Che la nuova disciplina relativa alla (mera) fase esecutiva sia inattaccabile, lo si desume anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 21 luglio 2023.
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della
Costituzione – con cui è stato previsto, a fronte dell'istituzione del per il ristoro dei CP_10 danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti.
Come chiarito da Cass. 3642/2024 prima citata, la quale ha affrontato anche la citata pronuncia della Corte Costituzionale, “nell'affermare la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, la Consulta ha ricostruito quest'ultima ON osservando come al tempo degli Accordi tra la Repubblica Italiana e la conclusi a
Bonn il 2 giugno 1961 – concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere pagina 17 di 29 patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con esecuzione
e ratifica contenute rispettivamente nel d.P.R. n. 1263 del 1962 e nella legge 6 febbraio
1963, n. 404, … – si riteneva che «il principio dell'immunità ristretta degli Stati, col fatto di negare la giurisdizione del giudice nazionale, schermasse ogni pretesa risarcitoria individuale, ulteriore rispetto ai suddetti benefici, come del resto, con riferimento specifico al risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, affermerà la
Corte Internazionale di Giustizia nella più volte citata sentenza del 3 febbraio 2012.
Questo, per lungo tempo, è stato anche l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale».”.
5.
Le attrici hanno idoneamente provato di essere figlie, attuali e uniche eredi Pt_1 legittime di , deceduto a Urbino il 10 aprile 1986. Persona_1
Si vedano: i certificati di nascita delle attrici (figlie del e di :
Per_1 ONroparte_6 doc. 6 attoreo); il certificato di morte del (doc. 7 attoreo); la richiesta di
Per_1 trascrizione indirizzata all'Ufficio del Registro di Urbino, relativa alla denuncia di successione del (in favore della coniuge e delle due figlie ab
Per_1 CP_6 Per_1 intestato, per 1/3 ciascuna: doc. 8 attoreo); il certificato di morte della coniuge del
Per_1 in data 12 gennaio 2019 (doc. 9 attoreo).
Con evidenza, dal decesso della le due attrici hanno acquisito la quota ereditaria CP_6 della propria madre divenendo eredi per la quota di ½ complessivo ciascuna.
Ciò giustifica la domanda risarcitoria, proposta iure hereditatis con riferimento ai danni non patrimoniali patiti dal padre.
6.
Sicuramente sono passati molti anni dal rientro del defunto al proprio domicilio in Per_1 quel di Urbino dopo l'internamento (30 giugno 1945), e anche dal suo decesso (1986). pagina 18 di 29 Orbene, la tesi della rinuncia implicita all'azione (peraltro qui non sollevata dalle parti convenute, rimaste contumaci), che qui potrebbe soppesarsi anche d'ufficio vuoi con riferimento alla posizione originaria del vuoi con riguardo alla posizione assunta Per_1 dalle eredi al suo decesso avvenuto nel 1986, non è condivisibile.
Rispetto al decorso del tempo oggettivamente verificatosi, la pretesa attorea è contrastabile unicamente con eccezione di prescrizione (qui non sollevata poiché le parti convenute sono rimaste contumaci;
si tratterebbe comunque di eccezione infondata, come già ampiamente chiarito da granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito).
L'unica verifica rispetto al decorso del tempo che può essere effettuata in questa sede attiene ai termini decadenziali previsti dal citato d.l. n. 36/2022 e succ. mod.
Il termine decadenziale era di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11-ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma
1 del d.l. n. 132 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 2023.
Nel caso di specie, il termine del 31 dicembre 2023 risulta con evidenza rispettato, in quanto parte attrice ha proposto la domanda con atto di citazione notificato il 25 giugno
2023.
7.
Tanto chiarito e accertato, ritiene la scrivente Giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento, per quanto di ragione.
7.a.
Il fatto storico della cattura e internamento del risulta acclarato e documentato Per_1 come prima evidenziato.
A fronte di un contesto storico ampiamente consolidato nella memoria collettiva e nella storiografia ufficiale, la documentazione prodotta dalla parte attrice costituisce una prova pagina 19 di 29 piena e congrua della deportazione subita dal proprio congiunto, nonché delle condizioni di internamento e della sottoposizione a lavoro coatto in assenza delle tutele previste dalla
Convenzione di Ginevra.
Le condizioni accertate –che comprendono lavori usuranti, denutrizione, assenza di garanzie minime e igiene– vengono riconosciute come rientranti a pieno titolo nel novero dei crimini di guerra, in quanto lesive dei diritti inviolabili della persona.
Tali condizioni, praticate sistematicamente dalle forze armate tedesche nei confronti dei prigionieri e internati, devono ritenersi fatto notorio, sottratto al rigido meccanismo probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.; si può ragionevolmente presumere che il trattamento descritto sia stato riservato anche al in difetto di elementi di segno contrario. Per_1
In ogni caso, in aggiunta, la parte attrice si è messa proficuamente in prova mediante i testi
(coniuge dell'attrice in regime di separazione dei beni;
Tes_1 Parte_2 medico cardiologo) e (coniuge dell'attrice Testimone_2 Parte_1 in regime di separazione dei beni), i quali nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2024 hanno concordemente e attendibilmente riferito quanto segue rispetto ai patimenti del Per_1
(salva la precisazione di cui si dirà infra rispetto alle dichiarazioni rese dal teste NE rispetto alla fuga del dal campo di concentramento): Per_1
-di avere appreso della cattura e internamento del suocero dai racconti effettuati dal medesimo (entrambi de relato, dunque); il fu deportato in quanto non volle aderire Per_1 al fascismo e alla Repubblica di Salò (NE);
-che il soffriva molto nel raccontare l'accaduto, tanto che i racconti gli Per_1 cagionavano persino crisi ipertensive (così che lo assistette direttamente quale Tes_1 medico);
-che il presentava segni clinici di una vecchia pleurite non curata o curata male Per_1
(Papi, come sopra;
NE, de relato dal;
Per_1
-che al momento della cattura il venne privato degli effetti personali, mai restituiti Per_1
( NE, che lo apprese anche da commilitone del;
Tes_1 Persona_3 Per_1
-che il viaggio sino al campo di concentramento in avvenne su convogli per il CP_3 trasporto di merci/bestiame e si realizzò in condizioni di sovraffollamento (più di 100 prigionieri per vagone); il doveva evacuare in una latrina a secchio (Papi; Per_1
NE, che lo apprese anche dallo;
Per_3
pagina 20 di 29 -che i militari italiani internati, quale era il venivano trattati malissimo, e anche Per_1 bastonati con il calcio del fucile (Papi); in sostanza vennero ridotti allo stato di schiavitù
(NE, che lo apprese anche dallo;
Per_3
-che il riceveva per cibo solo pane raffermo, somministrato una sola volta al Per_1 giorno, tanto che egli cercava le bucce di patate per mangiarle ( NE, che lo Tes_1 apprese anche dallo;
Per_3
-che il dovette lavorare per 12 ore al giorno, contro la propria volontà ( Per_1 Tes_1
NE, che lo apprese anche dallo;
il lavoro avveniva in assenza di qualsiasi Per_3 assistenza sanitaria, con alimentazione ai minimi della sussistenza e violenze fisiche e morali, e infatti le condizioni fisiche del erano la dimostrazione di una durissima Per_1 detenzione tanto che altri compagni di prigionia morirono di stenti (Papi); accadeva anche che si accapigliassero per una buccia di patata (NE, per averlo appreso anche dallo
; Per_3
-che il fuggì con altri commilitoni fra cui in data 13 dicembre Per_1 Persona_3
1944 e poi si recò in Svizzera dove rimase fino al giugno 1945 in quanto le sue condizioni non gli permisero di tornare a casa prima (NE, che lo apprese dallo . Per_3
Tutte le condotte illecite perpetrate dalle Forze Armate del Terzo Reich in danno del fanno emergere i danni indelebili, di tipo fisico e morale, dal medesimo patiti per Per_1 effetto della cattura, del trasporto forzato in condizioni disumane in e della vita CP_3 nel campo di concentramento con lavoro forzato, pochissimo cibo, umiliazioni e percosse, condizioni igieniche e di vita deteriori;
tutte tali circostanze sono in grado di compromettere l'equilibrio psichico della persona internata.
Per tutte le ragioni esposte, parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su di sé gravante in ordine al danno qui dedotto, maturato in capo al dante causa.
Nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori (C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs
Mali).
Pertanto, va affermata la responsabilità della Repubblica Federale di Germania ex art. 2043
c.c. per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich (Tribunale di Sulmona, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 2 novembre 2017). pagina 21 di 29 Tale posta risarcitoria è entrata nell'asse ereditario delle attrici (in parte direttamente al momento del decesso del padre, in parte al momento del successivo decesso della madre - coniuge del . Per_1
Esse esattamente l'hanno fatta valere iure hereditatis.
7.b.
Va ora affrontato il tema della quantificazione del danno patito dal defunto per Per_1 cattura e internamento in condizioni disumane.
La parte attrice nell'atto di citazione ha chiesto complessivi euro 100.000,00 oltre al risarcimento del danno da ritardo (mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del
4% annuo dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione al 1.1.1945 sino alla pubblicazione della sentenza).
Orbene, il danno in esame può essere liquidato solamente facendo applicazione di criteri equitativi ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c.
L'articolo 1226 c.c. costituisce una clausola generale che definisce il contenuto del potere del giudice quale “valutazione equitativa".
Spetta al giudice del merito fare concreta applicazione della clausola generale dell'equità, perseguendo il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
A tal proposito giova richiamare Cass. 10579/2021 (Pres. Travaglino), la quale ha evidenziato che “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”.
Si veda anche Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, ordinanza n. 20889/2018: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia pagina 22 di 29 specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”.
In ordine alla auspicata uniformità dei criteri liquidatori adottati in via equitativa, si assiste a dire il vero a pronunce di merito di vario segno.
Assai di recente, ad esempio, il Tribunale di Genova con sentenza del 23 aprile 2025
(Giudice Grasso) ha utilizzato per la liquidazione del danno da internamento “un importo corrispondente a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (euro 235,82 die) moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, aumentato - nel caso in esame - del triplo tenuto conto delle prigionia, così riconoscendosi un importo giornaliero di euro
707,00” (pag. 13 sentenza), pervenendo per l'effetto a liquidare una somma omnia considerevole, dato che la prigionia era durata un anno cioè 365 giorni (707 x 365 =
258.055,00 euro), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per converso, si veda la sentenza n. 104/2023 del Tribunale di SC.
A fronte di una prigionia durata circa 24 mesi, veniva liquidato un importo all'attualità pari a euro 40.000,00 (in conformità a precedenti di merito ivi citati a pag. 11); operata la devalutazione al 1.1.1947 e poi applicati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata anno per anno, il Tribunale perveniva a quantificare quasi 80.000,00 euro alla data della sentenza oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
E' opportuno riportare la motivazione nella parte di specifico interesse:
“Tenuto conto della durata della prigionia e del grado di compressione dei diritti e delle libertà subiti, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 40.000, già determinata secondo valori attuali (nell'ambito di una liquidazione pur sempre equitativa, si ritiene doveroso uniformarsi alla quantificazione di altri precedenti di merito che hanno deciso fatti analoghi per periodi di detenzione di simile durata: il Tribunale Torino del 19.5.2010 ha liquidato in €uro 30.000,00, in moneta del 2011, la Corte di Appello di Firenze n.
480/2011 ha liquidato in €uro 30.000,00, in moneta del 2011; il Tribunale Firenze sez. II,
06/07/2015, n. 2469 ha liquidato in euro 35.000, in moneta del 2015).
L'importo sopra indicato, espresso in valori attuali, non comprende tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo pagina 23 di 29 con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97,
492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, quindi, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno (che viene fittiziamente fissato il 1.1.47, a circa un anno dalla liberazione) medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta agli attori ammonta ad € 79.566,36, di cui euro 39.566,25 a titolo di interessi.
La va dunque condannata al pagamento in favore degli ONroparte_3 attori, quali eredi di …, della somma di euro 79.566,36, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo”.
Si veda infine il Tribunale di Brescia, il quale mediante la sentenza n. 2375 del 3 agosto
2019 ha così operato la liquidazione:
“Ebbene, questo Giudice stima congruo come base di calcolo, l'importo giornaliero di euro 55,25 indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta (per le lesioni di lieve entità).
Rapportato l'indennizzo ai giorni effettivi in cui … è stato privato della propria libertà
(dal 09.09.1943 all'08.06.1945 per un totale di 636 giorni), l'importo da indennizzare va liquidato in euro 35.139,00. pagina 24 di 29 Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo, devalutato alla data della cattura
(9.09.1943), andranno calcolati gli interessi sulle somme di anno in anno rivalutate sino alla data della presente sentenza nonché gli interessi nella misura legali dalla decisione al soddisfo”.
Nel caso di specie, parte attrice invoca il risarcimento per il periodo di tempo che va dalla cattura del (9 settembre 1945) fino al rimpatrio del medesimo dalla Svizzera Per_1 verificatosi il 30 giugno 1945.
Orbene:
-si è prima detto che l'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022 ha introdotto il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”;
-dal Foglio matricolare di cui al documento 1 attoreo emerge che la prigionia/internamento
è durata dal 9 settembre 1943 all'8 maggio 1945; dopo, si ebbe un periodo di trattenimento in Svizzera sino al 30 giugno 1945;
-ne consegue che non è possibile operare il calcolo del danno oltre la data massima dell'8 maggio 1945; il periodo che va dall'8 maggio 1945 al 30 giugno 1945 corrisponde a quello in cui il fu trattenuto dalle Forze Armate delle Nazioni Unite (cfr. Foglio Per_1 matricolare, prima facciata); questo non è stato un periodo di internamento ma un periodo
“cuscinetto” che consentì all'Esercito Italiano di inquadrare al meglio la posizione del
(di concerto con le Forze Alleate) come quelli di numerosi altri soldati;
Per_1
-a dire il vero, il teste NE, per averlo appreso da che era Persona_3 commilitone del ha riferito che il fuggì con altri commilitoni fra cui lo Per_1 Per_1 in data 13 dicembre 1944 e poi si recò in Svizzera dove rimase fino al giugno Per_3
1945 in quanto le sue condizioni non gli permisero di tornare a casa prima;
-la precisazione del teste NE imporrebbe di fare arretrare la data ad quem al 13 dicembre 1944 quando il sembra fosse riuscito a scappare dal campo di Per_1 concentramento;
-tuttavia, va dato maggior credito al Foglio matricolare formatosi in tempi non sospetti e disancorato dal ricordo soggettivo di un teste non presente ai fatti di causa;
pagina 25 di 29 -dunque, dal Foglio matricolare si evince che il periodo di internamento/prigionia del si protrasse dal 9 settembre 1943 all'8 maggio 1945: questo è il periodo di cui va Per_1 tenuto conto.
Si trattò di un periodo di complessivi 20 mesi (12 mesi dal 9.9.1943 al 9.9.1944 + altri 8 mesi sino all'8.5.1945).
Orbene, ferma la oggettiva difficoltà di adottare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, ritiene la scrivente Giudicante che il metodo liquidatorio più agevole e congruo sia quello adottato dal Tribunale di SC (somma forfettaria da devalutare all'1.1.1947 e poi da aumentare degli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno ad oggi, così trasformando il debito di valore in debito di valuta).
Il Tribunale di SC, partendo da liquidazioni per periodi simili effettuate con sentenze emesse negli anni precedenti (v. retro), con sentenza del 30 marzo 2023 liquidava euro
40.000,00 come somma base per circa 2 anni di prigionia (corrispondenti a 730 gg).
Tenuto conto che da quella sentenza sono passati oltre due anni e che nel nostro caso i giorni di prigionia sono stati di meno cioè in tutto 600 (20 mesi da 30 gg l'uno in media), è possibile partire anche nel nostro caso da euro 40.000,00 (meno giorni trascorsi in prigionia, compensati dal fatto che sono decorsi due anni circa dalla sentenza del Tribunale di SC con ogni ricaduta negativa sul potere d'acquisto).
Devalutando euro 40.000,00 somma all'1.1.1947, si perviene a euro 679,16 (totale devalutazione euro 39.320,84).
Operato il calcolo degli interessi legali in base agli indici Istat sulla somma di euro 679,16 via via rivalutata anno per anno si perviene a euro 81.598,64 complessivi così calcolati:
euro 679,16 (capitale devalutato iniziale) +
euro 39.320,65 (totale rivalutazione) +
euro 41.598,83 (totale interessi) =
euro 81.598,64 arrotondati a euro 81.600,00 complessivamente di spettanza delle attrici Pt_1
pagina 26 di 29 Su detto importo (debito di valuta, da debito di valore che era) spettano a parte attrice gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
8.
Conclusivamente:
-risulta accertata e va dichiarata la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine di guerra commesso nei confronti di (catturato in data 9 Persona_1 settembre 1943 e internato sino all'8 maggio 1945); ON
-la convenuta quale successore del Terzo Reich va condannata a risarcire alle attrici il danno non patrimoniale accertato, loro spettante iure hereditatis, che si Pt_4 liquida in complessivi euro 81.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
9.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico ON della convenuta .
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 le quali ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022.
In particolare:
-tenuto conto della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 9.141,50 (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e così euro 2.552,00 + 1.628,00; valori minimi per la fase istruttoria e decisoria e così euro 2.835,00 + 2.126,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA e CPA come per legge. pagina 27 di 29 Per anticipazioni spettano:
-euro 545,00 per contributo unificato e marca
-euro 64,00 per 4 marche da bollo da euro 16 ciascuna (per la traduzione dell'atto di ON citazione in lingua tedesca, ai fini della notifica a : si veda la velina di notifica allegata all'atto di citazione) ON
-euro 8,13 per spese UN (per la notifica a richiesta in data 26 giugno 2023; vedasi la velina di notifica appena richiamata, penultima pagina).
E così complessivi euro 617,13.
10.
Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito in legge 79/2022 e successive modificazioni, va dato atto che la parte attrice potrà ottenere dal “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme - liquidate per risarcimento danni e per spese di lite-, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di (fatto prigioniero in Persona_1 data 9 settembre 1943 e internato sino all'8 maggio 1945).
• Condanna la convenuta BL LE DI , quale ente CP_3 succeduto al Terzo Reich, a risarcire a e Parte_1 Parte_2
(figlie e uniche attuali eredi di , deceduto in data 10 aprile 1986) Persona_1 il danno non patrimoniale accertato, che si liquida in complessivi euro 81.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
pagina 28 di 29 • Condanna la BL LE DI IA a rifondere a
[...]
e nella qualità ut supra le spese del presente giudizio, Parte_1 Parte_2 che si liquidano in euro 9.141,50 per compenso di avvocato ed euro 617,13 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
• Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito nella legge 79/2022 e successive modificazioni, dà atto che e nella qualità Parte_1 Parte_2 ut supra potranno ottenere dal “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme qui liquidate per risarcimento danni e per spese di lite, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Bologna il 18 settembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 29 di 29
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 18 settembre 2025 della causa iscritta al numero 8844 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2023, promossa da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 quali figlie ed eredi di nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto in data 10 aprile 1986, C.F. CodiceFiscale_3 rappresentate e difese, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avvocato
Elena NE del foro di Ancona, con studio in Senigallia (AN), Via Marchetti n. 37 ed elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale della stessa
Email_1 nei confronti di:
BL LE DI IA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l' con sede in Roma, Via San Martino ONroparte_1 della Battaglia n. 4, contumace
BL ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via
A. Testoni n. 6 Bologna (C.F. ), contumace P.IVA_1 presso cui è istituito il “Fondo per il ristoro ONroparte_2 dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forze del Terzo Reich nel periodo fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6 Bologna (C.F. ), contumace P.IVA_2
in punto a: crimini di guerra;
risarcimento danni.
pagina 1 di 29 Oggi 18 settembre 2025 ore 9.50 compare, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Marco Ferrari in sostituzione dell'avv. NE per la parte attrice.
L'avv. Ferrari conclude come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli atti.
IL GIUDICE
dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, alle ore 9.55 pronuncia avanti all'avvocato suindicato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
BL ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalla parte attrice;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
e -quali figlie ed eredi di Parte_1 Parte_2 [...] con atto di citazione notificato in data 25-26 giugno 2023 convenivano la Persona_1
, la e il ONroparte_3 ONroparte_4 avanti al Tribunale intestato. ONroparte_2
Esponevano che il proprio padre, nato a [...] il [...]: pagina 2 di 29 -veniva chiamato alle armi come studente universitario in data 1° agosto 1942 e destinato al 51° Battaglione Bersaglieri d'Istruzione di Marostica (VI) per l'inizio del Corso Allievi
Ufficiali di Complemento;
-accadeva che: veniva promosso Caporale;
veniva ferito per lo scoppio di una bomba;
veniva ricoverato prezzo l'Ospedale Civile di Marostica e poi presso l'Ospedale di Vicenza ove veniva dimesso a gennaio 1943, poi nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Militare di Ancona e infine trasferito dal deposito del 51° Battaglione Bersaglieri d'Istruzione di
Marostica a quello del 6° Reggimento Bersaglieri di Bologna;
-in data 9 settembre 1943 all'indomani dell' veniva catturato a Bologna dalle Per_2 forze tedesche e trasportato in nel campo di concentramento di Villinghen ove CP_3 veniva impiegato nell'agricoltura quale IMI (Internato Militare Italiano, categoria creata ad hoc da per evitare la tutela riservata ai prigionieri di guerra), contraendo la pleurite CP_5 nel maggio 1944 e subendo trattamenti disumani;
-rimaneva prigioniero sino all'8 maggio 1945, quando veniva collocato presso il Centro
Prigionieri di Guerra in Svizzera (con rimpatrio il 30 giugno 1945);
-tornato in Italia, si laureava in giurisprudenza e diveniva avvocato (sino a essere nominato
Presidente dell'Ordine Avvocati di Urbino), e si sposava con , unione ONroparte_6 dalla quale nascevano le due figlie odierne attrici;
-decedeva a Urbino il 10 aprile 1986; e dopo di lui decedeva la moglie in data 12 gennaio
2019.
In diritto, iure hereditario, chiedevano che le parti convenute fossero condannate ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patiti dal proprio dante causa.
Invocavano la giurisdizione del Giudice Italiano, riconosciuta dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite con la nota sentenza n. 20442/2020 a decorrere dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014.
Evidenziavano: che il locus commissi delicti era Bologna, cosicché il Tribunale adito era competente ex art. 20 c.p.c.; che la legge sostanziale applicabile per la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. era la legge italiana in forza dell'articolo 62 l. 218/1995.
La cattura all'indomani dell' costituiva elemento sufficiente per ravvisare un Per_2 crimine di guerra e contro l'umanità; per il resto, il trattamento ricevuto dai militari internati era da considerarsi contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie.
In ordine al quantum, deducevano di avere diritto di ottenere un risarcimento di complessivi 100.000,00 euro in moneta attuale, oltre al risarcimento del danno da ritardo pagina 3 di 29 (mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione al 1.1.1945 sino alla pubblicazione della sentenza).
Invocavano la disciplina introdotta dal d.l. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79.
Concludevano quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale della Germania per
l'ingiusta detenzione e deportazione perpetrate nei confronti del danneggiato fu sig. dal 12.09.1943 fino al giorno 08.05.1945 e per averlo adibito ai Persona_1 lavori forzati mai pagati in quanto resistente e non collaborazionista e per l'effetto condannarla o condannare l'Italia in forza di eventuale manleva da responsabilità resa alla ad un risarcimento dei danni pari a euro 100.000,00 a favore delle attrici CP_3 aventi causa signore e o alla diversa maggiore o Parte_1 Parte_2 minore somma che dovesse risultare dall'espletanda istruttoria o di giustizia cui deve aggiungersi il danno da ritardo nell'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento agli eredi del danneggiato degli interessi al tasso annuale che, in via equitativa, viene fissato al 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulare e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali.”.
In data 5 novembre 2023 la parte attrice depositava esito della notifica eseguita per via ON diplomatica nei confronti della convenuta .
La scrivente Giudicante con decreto emesso in data 28 dicembre 2023: dichiarava la contumacia delle parti convenute;
fissava udienza filtro in data 6 giugno 2024 al fine di pagina 4 di 29 valutare l'eventuale mutamento del rito da ordinario a semplificato;
segnalava che nessun termine per memorie stava decorrendo.
All'udienza del 6 giugno 2024:
-la parte attrice deduceva come a verbale e produceva documentazione in copia di cortesia;
-la scrivente Giudicante: vista la documentazione notificatoria integrativa depositata da parte attrice in data 5 giugno 2024, confermava la declaratoria di contumacia della ON convenuta (ferme le altre due declaratorie di contumacia già assunte); disponeva il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato di cognizione;
ogni altra istanza istruttoria attorea rigettata, ammetteva in parte la prova per testi capitolata da parte attrice nell'atto di citazione;
fissava udienza per l'assunzione delle prove ammesse avanti al Giudice onorario in data 9 ottobre 2024.
All'udienza del 9 ottobre 2024 il Giudice onorario, esaminati i testi attorei e Tes_1
rimetteva il fascicolo alla scrivente Giudicante per il seguito di Testimone_2 competenza.
Con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2024 la scrivente Giudicante:
-non ammetteva la produzione esibita da parte attrice a conclusione dell'udienza del 9 ottobre 2024 (estratto del libro “Tra fascismo, guerra e deportazione”), in quanto tardiva e inconferente;
-fissava udienza in data 18 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
1.
Innanzitutto, deve ribadirsi la regolarità della notifica eseguita nei confronti della
Repubblica Federale di Germania per via diplomatica (Procura della Repubblica presso il ON Tribunale di Bologna;
Ambasciata della in Roma, Ufficio del Cerimoniale;
risposta pagina 5 di 29 ON dell'Ambasciatore della a Roma;
restituzione atti alla Procura di Bologna, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri italiano con missiva del 6 settembre 2023).
Ciò è conforme al diritto consuetudinario internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora n. 10-1215/2062 (56) del 18.4.1956 e n. 7- ONroparte_7
247/3478 (57) del 17.9.1957, recanti il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi Governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica.
A dire il vero, l'Ambasciata tedesca di Roma ha restituito, tramite l' CP_8
l'atto di citazione notificatole, allegando la “Nota Verbale 482/2023” datata
[...]
29 agosto 2023.
Tale nota costituisce pura e semplice conferma dell'avvenuta notificazione, null'altro, in quanto anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c.,
l'obbligo di difesa tecnica.
Giova aggiungere che non osta al perfezionamento della notifica la circostanza che l'Ambasciata abbia evidenziato, mediante tale nota:
-che il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del
18.04.1961”;
-che “Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”;
-che “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana”;
-che “il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il Governo della
Repubblica Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte
Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
Sul punto si rinvia a quanto si dirà da qui a breve in tema di giurisdizione italiana.
pagina 6 di 29 2.
2.a.
Si è detto sub A) che le attrici giscono iure hereditario al fine di conseguire il Pt_1 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal proprio padre , Persona_1 illegittimamente catturato, deportato ed internato come forza lavoro in dal 9 CP_3 settembre 1943 all'8 maggio 1945 cui seguiva il trattenimento in Svizzera sino al 30 giugno 1945 quando si verificava il rimpatrio.
Precisamente il veniva chiamato alle armi come studente universitario in data 1° Per_1 agosto 1942 e destinato al 51° Battaglione Bersaglieri d'Istruzione di Marostica (VI) per l'inizio del Corso Allievi Ufficiali di Complemento.
Poi accadeva che il veniva promosso Caporale;
veniva ferito per lo scoppio di Per_1 una bomba;
veniva ricoverato prezzo l'Ospedale Civile di Marostica e poi presso l'Ospedale di Vicenza ove veniva dimesso a gennaio 1943, poi nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Militare di Ancona e infine trasferito dal deposito del 51° Battaglione
Bersaglieri d'Istruzione di Marostica a quello del 6° Reggimento Bersaglieri di Bologna.
Subito dopo il noto dell'8 settembre 1943, egli in data 9 settembre 1943 veniva Per_2 catturato a Bologna dalle forze tedesche e trasportato in nel campo di CP_3 concentramento di Villinghen ove veniva impiegato nell'agricoltura quale IMI (Internato
Militare Italiano, categoria creata ad hoc da per evitare la tutela riservata ai CP_5 prigionieri di guerra), contraendo la pleurite nel maggio 1944 e subendo trattamenti disumani.
L'internamento, nel corso del quale il veniva sottoposto a un trattamento deteriore Per_1 rispetto al vero e proprio prigioniero di guerra, durava sino all'8 maggio 1945.
Seguiva il suo collocamento presso il Centro Prigionieri di Guerra in Svizzera (con rimpatrio il 30 giugno 1945).
Tali circostanze emergono senza ombra di dubbio dal Foglio matricolare e dagli ulteriori documenti da 2 a 4 prodotti da parte attrice.
Inoltre, parte attrice ha puntualmente spiegato (illustrando fatti notori) la posizione degli
IMI cioè degli internati militari italiani catturati dalle Forze Armate del Terzo Reich, così pagina 7 di 29 qualificati dai nazisti al fine di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. da 4 a 6) e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
Infatti, se i militari italiani catturati fossero stati qualificati dalle Forze del Terzo Reich quali prigionieri di guerra, avrebbero avuto diritto a un trattamento connotato da umanità e rispetto, anziché essere destinati al lavoro coatto in condizioni inaccettabili, per agevolare l'economia di guerra.
2.b.
Quella appena descritta consiste in una condotta che va fatta rientrare, come da prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 5044/2004; Cass. S.U.
14201/2008; Cass. S.U. 20442/2020), nei crimini di guerra e contro l'umanità.
In tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b), la Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle
Nazioni Unite, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (artt. 7-8).
A partire dalla sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione è stato scandito il principio di diritto in forza del quale “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme pagina 8 di 29 consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in per essere CP_3 utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario … e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, cosicché ogni
Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Evidentemente tale interpretazione, originata dalle deportazioni, si attaglia anche ad episodi quale la cattura e susseguente prigionia qui in esame: le forze armate del Terzo
Reich intendevano debellare le attività partigiane a essi contrapposte, al fine di conseguire il controllo dei territori un tempo alleati.
L'impostazione interpretativa illustrata è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di
Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai Giudici italiani (ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
pagina 9 di 29 Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al Giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
Il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al Giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.
Adottava quindi una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale;
vedasi Cass., Sez. Un., n.
27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si
è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra
e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge n. 5/2013 e l'art. 1 della legge n. 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite),
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. pagina 10 di 29 A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n. 5044/2004) “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
"sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro
l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass.
Sez. Un., n. 20442/2020; vedasi anche la ricostruzione in diritto operata da Cass. Sez.
Terza, Pres. Travaglino, sentenza n. 3642/2024).
In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento danni sussista la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la cattura e l'internamento del vanno annoverati tra i Pt_3 crimini di guerra e contro l'umanità e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva).
Al momento della cattura l'Italia non era in guerra contro la “dovendosi per il CP_3 resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie ed essendo eventualmente onere della provare che il trattamento ricevuto dai militari internati, nel CP_3 CP_4 caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie” (Tribunale Brescia, Sez. I, 3 agosto 2019; conforme, Tribunale SC sentenza n. 104/2023 pubblicata il 30 marzo 2023, doc. 12 attoreo).
3.
La domanda risarcitoria attorea poggia su illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
pagina 11 di 29 3.a.
L'articolo 62 della legge 218/1995 prevede che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. …”.
E consente inoltre al danneggiato di chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".
Nel caso di specie la cattura del avveniva a Bologna e la condotta illecita Per_1 proseguiva in CP_3
Ne deriva che, applicando i criteri dettati dall'articolo 62, certamente sussistono i presupposti per applicare al caso di specie la legge italiana, poiché la cattura avveniva a
Bologna in territorio italiano anche se poi l'internamento veniva effettuato in CP_3
E' proprio la cattura effettuata in Italia (fatto illecito) che ha comportato il verificarsi dei danni (da fatto illecito) durante il periodo di internamento all'estero.
3.b.
Le attrici (entrambe residenti a [...]alla data della domanda) nell'atto di Pt_1 citazione hanno spiegato a pagina 7 per quale ragione hanno adito il Tribunale di Bologna:
“Il sig. è stato catturato in territorio italiano, e precisamente a Persona_1
Bologna che è il locus commissi delicti: pertanto il Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.
20 c.p.c., è giudice competente”.
Orbene:
-ai sensi dell'articolo 20 c.p.c. “Per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”; sono così previsti alternativamente il forum commissi delicti e il forum destinatae solutionis;
-la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale” (Cass. Sez. 6, ordinanza 5456/2014);
-nel caso di specie le parti convenute sono rimaste contumaci così precludendosi la facoltà di formulare eccezioni di incompetenza territoriale rispetto al foro scelto da parte attrice;
pagina 12 di 29 -in ogni caso, anche se le parti convenute avessero eccepito l'incompetenza territoriale, si sarebbero vista rigettare l'eccezione in quanto: il foro di Bologna corrisponde a quello in cui è stato commesso il fatto illecito (cattura) fonte di danno risarcibile (anche per il conseguente internamento); esattamente la parte attrice ha notificato l'atto di citazione a mezzo pec all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna -oltre che per via diplomatica affidando l'atto da notificare alla Procura di Bologna- perché ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
(disciplinante il foro erariale;
competenza funzionale e inderogabile), quando l'amministrazione dello Stato è convenuta, il distretto si determina “con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta … l'obbligazione …” (e quindi il distretto del caso in esame è quello di Bologna).
4.
A questo punto giova evidenziare quanto segue.
Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, che aveva imposto al Giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass. 21946/2015 e Cass. 15812/2016) dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n. 5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
ON Pertanto, la ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n. 36/2022
(“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio pagina 13 di 29 italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), allo scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della . ONroparte_3
Oltre a istituire presso il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso
(comma 2), rimandando a un successivo Decreto Ministeriale (poi emanato il 28 giugno
2023) l'individuazione delle concrete modalità operative (comma 4), la norma, come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro, posto nel nulla ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e ha fissato un termine decadenziale di 180 giorni
(da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2023) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma 7).
L'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022 ha espressamente inteso dare continuità all'Accordo di Bonn concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere ON indenne da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo
Stato tedesco), ponendo soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo Reich tra il 1° settembre ON 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la da ogni suo obbligo risarcitorio. ON Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna emesse nei confronti della possono essere azionate in executivis (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga all'art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l'inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l'art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell'immunità della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò CP_3 dando luogo, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella recente pronuncia n.
153 del 21 luglio 2023 (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità pagina 14 di 29 relativa al terzo comma della disposizione in oggetto), a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
e non sarebbe proponibile una nuova”. CP_3
ON Ciò però non consente di ritenere che la non sia passivamente legittimata -quale successore giuridico del Terzo Reich- nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
In primo luogo l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il danneggiato abbia come suo unico contraddittore il MINISTERO non ONroparte_2 apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo sesto comma, nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni
“sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione induce a ritenere che l'Amministrazione statale destinataria della notificazione debba individuarsi ragionevolmente -non già nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui non viene fatto alcun riferimento nella norma in esame, bensì- nel solo
MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso.
Il MINISTERO dunque è parte necessaria (e ciò perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al debito risarcitorio, che sia stato definitivamente accertato nei confronti di ON
), o quantomeno il soggetto giuridico nei confronti del quale va effettuata la denuntiatio litis la quale poi consentirà il necessario sviluppo in sede esecutiva.
ON E' il naturale destinatario della domanda risarcitoria.
Insomma, l'art. 43 appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.p.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel pagina 15 di 29 quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di ON manlevare da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito Fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi;
in tal senso depone anche quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge che “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania”.
ON E' proprio a che sono riferibili le condotte poste in essere dalla
[...]
, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare ONroparte_9 di per sè sufficiente per giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
Fermo restando che l'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria non ON potrà essere eseguita nei confronti di , il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
Pertanto, per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del
[...]
ON
, del debito risarcitorio di nei confronti delle vittime del ONroparte_2
Terzo Reich, viene in rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ON condanna nei confronti di (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile).
Quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte lesive;
la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Dunque, nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica ON dedotta in giudizio, è riferibile unicamente a .
pagina 16 di 29 A tutto ciò consegue la pertinenza dell'avvenuto coinvolgimento nel presente giudizio anche del per il ristoro dei danni ONroparte_10 subiti dalle vittime del Terzo Reich.
Di per sé, invece, costituisce una superfetazione l'avere convenuto anche la Repubblica
Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri nel presente giudizio;
nessun fatto illecito fonte di danno risarcibile è a essa ascrivibile.
Non si è verificata, per effetto della normativa prima illustrata, alcuna successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del
Terzo Reich. ON Semplicemente, permane la legittimazione passiva ex art. 2043 c.c. della ,
“accompagnata” dalla presenza in causa del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze ai fini della fase esecutiva del titolo giurisdizionale che venga conseguito nei confronti di ON
.
Che la nuova disciplina relativa alla (mera) fase esecutiva sia inattaccabile, lo si desume anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 21 luglio 2023.
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della
Costituzione – con cui è stato previsto, a fronte dell'istituzione del per il ristoro dei CP_10 danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti.
Come chiarito da Cass. 3642/2024 prima citata, la quale ha affrontato anche la citata pronuncia della Corte Costituzionale, “nell'affermare la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, la Consulta ha ricostruito quest'ultima ON osservando come al tempo degli Accordi tra la Repubblica Italiana e la conclusi a
Bonn il 2 giugno 1961 – concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere pagina 17 di 29 patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con esecuzione
e ratifica contenute rispettivamente nel d.P.R. n. 1263 del 1962 e nella legge 6 febbraio
1963, n. 404, … – si riteneva che «il principio dell'immunità ristretta degli Stati, col fatto di negare la giurisdizione del giudice nazionale, schermasse ogni pretesa risarcitoria individuale, ulteriore rispetto ai suddetti benefici, come del resto, con riferimento specifico al risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, affermerà la
Corte Internazionale di Giustizia nella più volte citata sentenza del 3 febbraio 2012.
Questo, per lungo tempo, è stato anche l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale».”.
5.
Le attrici hanno idoneamente provato di essere figlie, attuali e uniche eredi Pt_1 legittime di , deceduto a Urbino il 10 aprile 1986. Persona_1
Si vedano: i certificati di nascita delle attrici (figlie del e di :
Per_1 ONroparte_6 doc. 6 attoreo); il certificato di morte del (doc. 7 attoreo); la richiesta di
Per_1 trascrizione indirizzata all'Ufficio del Registro di Urbino, relativa alla denuncia di successione del (in favore della coniuge e delle due figlie ab
Per_1 CP_6 Per_1 intestato, per 1/3 ciascuna: doc. 8 attoreo); il certificato di morte della coniuge del
Per_1 in data 12 gennaio 2019 (doc. 9 attoreo).
Con evidenza, dal decesso della le due attrici hanno acquisito la quota ereditaria CP_6 della propria madre divenendo eredi per la quota di ½ complessivo ciascuna.
Ciò giustifica la domanda risarcitoria, proposta iure hereditatis con riferimento ai danni non patrimoniali patiti dal padre.
6.
Sicuramente sono passati molti anni dal rientro del defunto al proprio domicilio in Per_1 quel di Urbino dopo l'internamento (30 giugno 1945), e anche dal suo decesso (1986). pagina 18 di 29 Orbene, la tesi della rinuncia implicita all'azione (peraltro qui non sollevata dalle parti convenute, rimaste contumaci), che qui potrebbe soppesarsi anche d'ufficio vuoi con riferimento alla posizione originaria del vuoi con riguardo alla posizione assunta Per_1 dalle eredi al suo decesso avvenuto nel 1986, non è condivisibile.
Rispetto al decorso del tempo oggettivamente verificatosi, la pretesa attorea è contrastabile unicamente con eccezione di prescrizione (qui non sollevata poiché le parti convenute sono rimaste contumaci;
si tratterebbe comunque di eccezione infondata, come già ampiamente chiarito da granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito).
L'unica verifica rispetto al decorso del tempo che può essere effettuata in questa sede attiene ai termini decadenziali previsti dal citato d.l. n. 36/2022 e succ. mod.
Il termine decadenziale era di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11-ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma
1 del d.l. n. 132 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 2023.
Nel caso di specie, il termine del 31 dicembre 2023 risulta con evidenza rispettato, in quanto parte attrice ha proposto la domanda con atto di citazione notificato il 25 giugno
2023.
7.
Tanto chiarito e accertato, ritiene la scrivente Giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento, per quanto di ragione.
7.a.
Il fatto storico della cattura e internamento del risulta acclarato e documentato Per_1 come prima evidenziato.
A fronte di un contesto storico ampiamente consolidato nella memoria collettiva e nella storiografia ufficiale, la documentazione prodotta dalla parte attrice costituisce una prova pagina 19 di 29 piena e congrua della deportazione subita dal proprio congiunto, nonché delle condizioni di internamento e della sottoposizione a lavoro coatto in assenza delle tutele previste dalla
Convenzione di Ginevra.
Le condizioni accertate –che comprendono lavori usuranti, denutrizione, assenza di garanzie minime e igiene– vengono riconosciute come rientranti a pieno titolo nel novero dei crimini di guerra, in quanto lesive dei diritti inviolabili della persona.
Tali condizioni, praticate sistematicamente dalle forze armate tedesche nei confronti dei prigionieri e internati, devono ritenersi fatto notorio, sottratto al rigido meccanismo probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.; si può ragionevolmente presumere che il trattamento descritto sia stato riservato anche al in difetto di elementi di segno contrario. Per_1
In ogni caso, in aggiunta, la parte attrice si è messa proficuamente in prova mediante i testi
(coniuge dell'attrice in regime di separazione dei beni;
Tes_1 Parte_2 medico cardiologo) e (coniuge dell'attrice Testimone_2 Parte_1 in regime di separazione dei beni), i quali nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2024 hanno concordemente e attendibilmente riferito quanto segue rispetto ai patimenti del Per_1
(salva la precisazione di cui si dirà infra rispetto alle dichiarazioni rese dal teste NE rispetto alla fuga del dal campo di concentramento): Per_1
-di avere appreso della cattura e internamento del suocero dai racconti effettuati dal medesimo (entrambi de relato, dunque); il fu deportato in quanto non volle aderire Per_1 al fascismo e alla Repubblica di Salò (NE);
-che il soffriva molto nel raccontare l'accaduto, tanto che i racconti gli Per_1 cagionavano persino crisi ipertensive (così che lo assistette direttamente quale Tes_1 medico);
-che il presentava segni clinici di una vecchia pleurite non curata o curata male Per_1
(Papi, come sopra;
NE, de relato dal;
Per_1
-che al momento della cattura il venne privato degli effetti personali, mai restituiti Per_1
( NE, che lo apprese anche da commilitone del;
Tes_1 Persona_3 Per_1
-che il viaggio sino al campo di concentramento in avvenne su convogli per il CP_3 trasporto di merci/bestiame e si realizzò in condizioni di sovraffollamento (più di 100 prigionieri per vagone); il doveva evacuare in una latrina a secchio (Papi; Per_1
NE, che lo apprese anche dallo;
Per_3
pagina 20 di 29 -che i militari italiani internati, quale era il venivano trattati malissimo, e anche Per_1 bastonati con il calcio del fucile (Papi); in sostanza vennero ridotti allo stato di schiavitù
(NE, che lo apprese anche dallo;
Per_3
-che il riceveva per cibo solo pane raffermo, somministrato una sola volta al Per_1 giorno, tanto che egli cercava le bucce di patate per mangiarle ( NE, che lo Tes_1 apprese anche dallo;
Per_3
-che il dovette lavorare per 12 ore al giorno, contro la propria volontà ( Per_1 Tes_1
NE, che lo apprese anche dallo;
il lavoro avveniva in assenza di qualsiasi Per_3 assistenza sanitaria, con alimentazione ai minimi della sussistenza e violenze fisiche e morali, e infatti le condizioni fisiche del erano la dimostrazione di una durissima Per_1 detenzione tanto che altri compagni di prigionia morirono di stenti (Papi); accadeva anche che si accapigliassero per una buccia di patata (NE, per averlo appreso anche dallo
; Per_3
-che il fuggì con altri commilitoni fra cui in data 13 dicembre Per_1 Persona_3
1944 e poi si recò in Svizzera dove rimase fino al giugno 1945 in quanto le sue condizioni non gli permisero di tornare a casa prima (NE, che lo apprese dallo . Per_3
Tutte le condotte illecite perpetrate dalle Forze Armate del Terzo Reich in danno del fanno emergere i danni indelebili, di tipo fisico e morale, dal medesimo patiti per Per_1 effetto della cattura, del trasporto forzato in condizioni disumane in e della vita CP_3 nel campo di concentramento con lavoro forzato, pochissimo cibo, umiliazioni e percosse, condizioni igieniche e di vita deteriori;
tutte tali circostanze sono in grado di compromettere l'equilibrio psichico della persona internata.
Per tutte le ragioni esposte, parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su di sé gravante in ordine al danno qui dedotto, maturato in capo al dante causa.
Nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori (C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs
Mali).
Pertanto, va affermata la responsabilità della Repubblica Federale di Germania ex art. 2043
c.c. per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich (Tribunale di Sulmona, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 2 novembre 2017). pagina 21 di 29 Tale posta risarcitoria è entrata nell'asse ereditario delle attrici (in parte direttamente al momento del decesso del padre, in parte al momento del successivo decesso della madre - coniuge del . Per_1
Esse esattamente l'hanno fatta valere iure hereditatis.
7.b.
Va ora affrontato il tema della quantificazione del danno patito dal defunto per Per_1 cattura e internamento in condizioni disumane.
La parte attrice nell'atto di citazione ha chiesto complessivi euro 100.000,00 oltre al risarcimento del danno da ritardo (mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del
4% annuo dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione al 1.1.1945 sino alla pubblicazione della sentenza).
Orbene, il danno in esame può essere liquidato solamente facendo applicazione di criteri equitativi ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c.
L'articolo 1226 c.c. costituisce una clausola generale che definisce il contenuto del potere del giudice quale “valutazione equitativa".
Spetta al giudice del merito fare concreta applicazione della clausola generale dell'equità, perseguendo il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
A tal proposito giova richiamare Cass. 10579/2021 (Pres. Travaglino), la quale ha evidenziato che “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”.
Si veda anche Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, ordinanza n. 20889/2018: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia pagina 22 di 29 specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”.
In ordine alla auspicata uniformità dei criteri liquidatori adottati in via equitativa, si assiste a dire il vero a pronunce di merito di vario segno.
Assai di recente, ad esempio, il Tribunale di Genova con sentenza del 23 aprile 2025
(Giudice Grasso) ha utilizzato per la liquidazione del danno da internamento “un importo corrispondente a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (euro 235,82 die) moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, aumentato - nel caso in esame - del triplo tenuto conto delle prigionia, così riconoscendosi un importo giornaliero di euro
707,00” (pag. 13 sentenza), pervenendo per l'effetto a liquidare una somma omnia considerevole, dato che la prigionia era durata un anno cioè 365 giorni (707 x 365 =
258.055,00 euro), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per converso, si veda la sentenza n. 104/2023 del Tribunale di SC.
A fronte di una prigionia durata circa 24 mesi, veniva liquidato un importo all'attualità pari a euro 40.000,00 (in conformità a precedenti di merito ivi citati a pag. 11); operata la devalutazione al 1.1.1947 e poi applicati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata anno per anno, il Tribunale perveniva a quantificare quasi 80.000,00 euro alla data della sentenza oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
E' opportuno riportare la motivazione nella parte di specifico interesse:
“Tenuto conto della durata della prigionia e del grado di compressione dei diritti e delle libertà subiti, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 40.000, già determinata secondo valori attuali (nell'ambito di una liquidazione pur sempre equitativa, si ritiene doveroso uniformarsi alla quantificazione di altri precedenti di merito che hanno deciso fatti analoghi per periodi di detenzione di simile durata: il Tribunale Torino del 19.5.2010 ha liquidato in €uro 30.000,00, in moneta del 2011, la Corte di Appello di Firenze n.
480/2011 ha liquidato in €uro 30.000,00, in moneta del 2011; il Tribunale Firenze sez. II,
06/07/2015, n. 2469 ha liquidato in euro 35.000, in moneta del 2015).
L'importo sopra indicato, espresso in valori attuali, non comprende tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo pagina 23 di 29 con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97,
492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, quindi, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno (che viene fittiziamente fissato il 1.1.47, a circa un anno dalla liberazione) medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta agli attori ammonta ad € 79.566,36, di cui euro 39.566,25 a titolo di interessi.
La va dunque condannata al pagamento in favore degli ONroparte_3 attori, quali eredi di …, della somma di euro 79.566,36, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo”.
Si veda infine il Tribunale di Brescia, il quale mediante la sentenza n. 2375 del 3 agosto
2019 ha così operato la liquidazione:
“Ebbene, questo Giudice stima congruo come base di calcolo, l'importo giornaliero di euro 55,25 indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta (per le lesioni di lieve entità).
Rapportato l'indennizzo ai giorni effettivi in cui … è stato privato della propria libertà
(dal 09.09.1943 all'08.06.1945 per un totale di 636 giorni), l'importo da indennizzare va liquidato in euro 35.139,00. pagina 24 di 29 Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo, devalutato alla data della cattura
(9.09.1943), andranno calcolati gli interessi sulle somme di anno in anno rivalutate sino alla data della presente sentenza nonché gli interessi nella misura legali dalla decisione al soddisfo”.
Nel caso di specie, parte attrice invoca il risarcimento per il periodo di tempo che va dalla cattura del (9 settembre 1945) fino al rimpatrio del medesimo dalla Svizzera Per_1 verificatosi il 30 giugno 1945.
Orbene:
-si è prima detto che l'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022 ha introdotto il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”;
-dal Foglio matricolare di cui al documento 1 attoreo emerge che la prigionia/internamento
è durata dal 9 settembre 1943 all'8 maggio 1945; dopo, si ebbe un periodo di trattenimento in Svizzera sino al 30 giugno 1945;
-ne consegue che non è possibile operare il calcolo del danno oltre la data massima dell'8 maggio 1945; il periodo che va dall'8 maggio 1945 al 30 giugno 1945 corrisponde a quello in cui il fu trattenuto dalle Forze Armate delle Nazioni Unite (cfr. Foglio Per_1 matricolare, prima facciata); questo non è stato un periodo di internamento ma un periodo
“cuscinetto” che consentì all'Esercito Italiano di inquadrare al meglio la posizione del
(di concerto con le Forze Alleate) come quelli di numerosi altri soldati;
Per_1
-a dire il vero, il teste NE, per averlo appreso da che era Persona_3 commilitone del ha riferito che il fuggì con altri commilitoni fra cui lo Per_1 Per_1 in data 13 dicembre 1944 e poi si recò in Svizzera dove rimase fino al giugno Per_3
1945 in quanto le sue condizioni non gli permisero di tornare a casa prima;
-la precisazione del teste NE imporrebbe di fare arretrare la data ad quem al 13 dicembre 1944 quando il sembra fosse riuscito a scappare dal campo di Per_1 concentramento;
-tuttavia, va dato maggior credito al Foglio matricolare formatosi in tempi non sospetti e disancorato dal ricordo soggettivo di un teste non presente ai fatti di causa;
pagina 25 di 29 -dunque, dal Foglio matricolare si evince che il periodo di internamento/prigionia del si protrasse dal 9 settembre 1943 all'8 maggio 1945: questo è il periodo di cui va Per_1 tenuto conto.
Si trattò di un periodo di complessivi 20 mesi (12 mesi dal 9.9.1943 al 9.9.1944 + altri 8 mesi sino all'8.5.1945).
Orbene, ferma la oggettiva difficoltà di adottare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, ritiene la scrivente Giudicante che il metodo liquidatorio più agevole e congruo sia quello adottato dal Tribunale di SC (somma forfettaria da devalutare all'1.1.1947 e poi da aumentare degli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno ad oggi, così trasformando il debito di valore in debito di valuta).
Il Tribunale di SC, partendo da liquidazioni per periodi simili effettuate con sentenze emesse negli anni precedenti (v. retro), con sentenza del 30 marzo 2023 liquidava euro
40.000,00 come somma base per circa 2 anni di prigionia (corrispondenti a 730 gg).
Tenuto conto che da quella sentenza sono passati oltre due anni e che nel nostro caso i giorni di prigionia sono stati di meno cioè in tutto 600 (20 mesi da 30 gg l'uno in media), è possibile partire anche nel nostro caso da euro 40.000,00 (meno giorni trascorsi in prigionia, compensati dal fatto che sono decorsi due anni circa dalla sentenza del Tribunale di SC con ogni ricaduta negativa sul potere d'acquisto).
Devalutando euro 40.000,00 somma all'1.1.1947, si perviene a euro 679,16 (totale devalutazione euro 39.320,84).
Operato il calcolo degli interessi legali in base agli indici Istat sulla somma di euro 679,16 via via rivalutata anno per anno si perviene a euro 81.598,64 complessivi così calcolati:
euro 679,16 (capitale devalutato iniziale) +
euro 39.320,65 (totale rivalutazione) +
euro 41.598,83 (totale interessi) =
euro 81.598,64 arrotondati a euro 81.600,00 complessivamente di spettanza delle attrici Pt_1
pagina 26 di 29 Su detto importo (debito di valuta, da debito di valore che era) spettano a parte attrice gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
8.
Conclusivamente:
-risulta accertata e va dichiarata la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine di guerra commesso nei confronti di (catturato in data 9 Persona_1 settembre 1943 e internato sino all'8 maggio 1945); ON
-la convenuta quale successore del Terzo Reich va condannata a risarcire alle attrici il danno non patrimoniale accertato, loro spettante iure hereditatis, che si Pt_4 liquida in complessivi euro 81.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
9.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico ON della convenuta .
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 le quali ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022.
In particolare:
-tenuto conto della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 9.141,50 (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e così euro 2.552,00 + 1.628,00; valori minimi per la fase istruttoria e decisoria e così euro 2.835,00 + 2.126,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA e CPA come per legge. pagina 27 di 29 Per anticipazioni spettano:
-euro 545,00 per contributo unificato e marca
-euro 64,00 per 4 marche da bollo da euro 16 ciascuna (per la traduzione dell'atto di ON citazione in lingua tedesca, ai fini della notifica a : si veda la velina di notifica allegata all'atto di citazione) ON
-euro 8,13 per spese UN (per la notifica a richiesta in data 26 giugno 2023; vedasi la velina di notifica appena richiamata, penultima pagina).
E così complessivi euro 617,13.
10.
Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito in legge 79/2022 e successive modificazioni, va dato atto che la parte attrice potrà ottenere dal “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme - liquidate per risarcimento danni e per spese di lite-, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di (fatto prigioniero in Persona_1 data 9 settembre 1943 e internato sino all'8 maggio 1945).
• Condanna la convenuta BL LE DI , quale ente CP_3 succeduto al Terzo Reich, a risarcire a e Parte_1 Parte_2
(figlie e uniche attuali eredi di , deceduto in data 10 aprile 1986) Persona_1 il danno non patrimoniale accertato, che si liquida in complessivi euro 81.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
pagina 28 di 29 • Condanna la BL LE DI IA a rifondere a
[...]
e nella qualità ut supra le spese del presente giudizio, Parte_1 Parte_2 che si liquidano in euro 9.141,50 per compenso di avvocato ed euro 617,13 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
• Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito nella legge 79/2022 e successive modificazioni, dà atto che e nella qualità Parte_1 Parte_2 ut supra potranno ottenere dal “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme qui liquidate per risarcimento danni e per spese di lite, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Bologna il 18 settembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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