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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/09/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3002 / 2023
promossa da
1rappresentata e difesa dall'avv. LI CALZI Parte_1 C.F. C.F. 1
CALOGERO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUPONIO SAMANTHA, giusta procura in atti,
-resistente-
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229005740004 notificata il 16/10/2023, relativamente ai seguenti sottesi avvisi di addebito 1) avviso di addebito n.
59120160000389573 relativo a contributi IVS anno 2015 per l'importo di € 2.651,72; 2) avviso di addebito n. 59120160001659835000 relativo a contributi IVS anno 2016. Eccepiva la nullità della formazione dei ruoli per violazione dell'art 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 30
D.L. 78/2010 per la mancata e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito, nonché
contestava nel merito la fondatezza della pretesa, eccependone altresì la prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese. che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, Si costituiva l' Controparte_1
di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva l'ente previdenziale, deducendo di non essere competente in merito alla seconda intimazione impugnata ed argomentando per il rigetto delle eccezioni sollevate.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
"contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di "giudicato" (non potendosi appunto assimilare ad esso, contrariamente a quanto recentemente sancito dalla Suprema Corte, un titolo consolidatosi al di fuori di un procedimento giurisdizionale), al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. n. 335/1995.
Era onere del convenuto dimostrare di avere correttamente notificato gli atti prodromici.
Per quanto concerne l'intimazione di pagamento n. 29120229005740004 notificata il
16/10/2023, l'CP_2 ha prodotto dei file in formato .xml che non forniscono prova della notifica degli atti impugnati mediante pec perché non consentono di verificare il contenuto delle buste;
ad ogni modo, pur a voler ritenere che l'avviso di addebito n. 59120160000389573 relativo a contributi IVS anno 2015 sia stato notificato in data 13 maggio 2016 e che l'avviso di addebito n 59120160001659835000 relativo a contributi IVS anno 2016 è stato notificato il
17 novembre 2016, le pretese sottese dovrebbero considerarsi prescritte, essendo decorso il termine quinquennale.
Invero, l'agente della riscossione non ha prodotto alcun valido atto interruttivo;
le cartoline di ricevimento non contengono alcun riferimento all'atto notificato.
Pertanto, risulta decorso il termine quinquennale tra la data di notifica degli avvisi di addebito impugnati e quella della notifica dell'intimazione di pagamento, pur considerando il periodo di sospensione che decorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in ragione della normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e dichiara prescritte le pretese portate dall'intimazione di pagamento n.
29120229005740004;
condanna gli enti resistenti a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3002 / 2023
promossa da
1rappresentata e difesa dall'avv. LI CALZI Parte_1 C.F. C.F. 1
CALOGERO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUPONIO SAMANTHA, giusta procura in atti,
-resistente-
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229005740004 notificata il 16/10/2023, relativamente ai seguenti sottesi avvisi di addebito 1) avviso di addebito n.
59120160000389573 relativo a contributi IVS anno 2015 per l'importo di € 2.651,72; 2) avviso di addebito n. 59120160001659835000 relativo a contributi IVS anno 2016. Eccepiva la nullità della formazione dei ruoli per violazione dell'art 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 30
D.L. 78/2010 per la mancata e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito, nonché
contestava nel merito la fondatezza della pretesa, eccependone altresì la prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese. che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, Si costituiva l' Controparte_1
di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva l'ente previdenziale, deducendo di non essere competente in merito alla seconda intimazione impugnata ed argomentando per il rigetto delle eccezioni sollevate.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
"contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di "giudicato" (non potendosi appunto assimilare ad esso, contrariamente a quanto recentemente sancito dalla Suprema Corte, un titolo consolidatosi al di fuori di un procedimento giurisdizionale), al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. n. 335/1995.
Era onere del convenuto dimostrare di avere correttamente notificato gli atti prodromici.
Per quanto concerne l'intimazione di pagamento n. 29120229005740004 notificata il
16/10/2023, l'CP_2 ha prodotto dei file in formato .xml che non forniscono prova della notifica degli atti impugnati mediante pec perché non consentono di verificare il contenuto delle buste;
ad ogni modo, pur a voler ritenere che l'avviso di addebito n. 59120160000389573 relativo a contributi IVS anno 2015 sia stato notificato in data 13 maggio 2016 e che l'avviso di addebito n 59120160001659835000 relativo a contributi IVS anno 2016 è stato notificato il
17 novembre 2016, le pretese sottese dovrebbero considerarsi prescritte, essendo decorso il termine quinquennale.
Invero, l'agente della riscossione non ha prodotto alcun valido atto interruttivo;
le cartoline di ricevimento non contengono alcun riferimento all'atto notificato.
Pertanto, risulta decorso il termine quinquennale tra la data di notifica degli avvisi di addebito impugnati e quella della notifica dell'intimazione di pagamento, pur considerando il periodo di sospensione che decorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in ragione della normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e dichiara prescritte le pretese portate dall'intimazione di pagamento n.
29120229005740004;
condanna gli enti resistenti a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo