TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/09/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3960/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti LAMBERTO MARIA CARLA e MODA MARCO
FELICE come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in Magliano ER (CN) il 01/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Magliano ER (CN) (atto n. 1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato il figlio a Torino (TO), il 30/03/2022. Persona_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 07/2025 emessa dal Tribunale di
Asti in data 18.12.2024, pubblicata in data 02.01.2025, definitiva.
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 8/2025 pubblicata il 2/1/2025 e, rimessa la causa sul ruolo, il Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 09/09/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in Magliano ER (CN) il 01/06/2021, iscritto nel registro del detto Parte_2 Comune all'anno 2021, parte I, serie n. 1, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
L'abitazione coniugale sita in Magliano ER (CN) – Via IV Novembre 14/c - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al marito in quanto di sua esclusiva proprietà; la moglie, già dimorante presso i suoi genitori, a far data dal mese di aprile 2025 si è trasferita in appartamento nel frattempo acquistato e divenuto di sua proprietà, soluzione idonea ad ospitare sé e il figlio;
la stessa potrà portare con sé gli ultimi effetti personali oltre ad alcuni beni acquistati congiuntamente e prescelti di comune accordo con il marito, il quale li ha conservati finora presso quella che fu la casa coniugale e che si impegna a consegnare alla moglie entro e non oltre il 31 ottobre 2025;
Il figlio minore iene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
e prevalente collocazione presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno la facoltà di esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno di essi terrà con sé il figlio e congiunta nelle questioni di straordinaria amministrazione;
A partire dal presente anno scolastico il figlio minore verrà iscritto a frequentare la scuola Per_1 territorialmente vicina a quella che è la sua nuova residenza anagrafica con la madre – in particolare per l'anno scolastico 2025/2026 viene iscritto presso la scuola materna di Gallo d'Alba.
Tenuto conto dell'età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
• il lunedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 8,30 del mattino successivo allorchè lo accompagnerà all'asilo; il giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 8,30 del mattino successivo allorchè lo accompagnerà all'asilo; la domenica dalle 8.30 alle 20.00 con accompagnamento presso la casa della madre;
• Considerato che la signora presta attività lavorativa su turni, i coniugi Parte_2 concordano che quando la signora, una volta al mese usufruisce di un intero fine settimana di riposo, tenga con sé per l'intero fine settimana e che nelle settimane in cui la stessa è impegnata al Per_1 lavoro per tutta la giornata di sabato, il giorno successivo (domenica) il padre prenderà con sé Per_1 dalle ore 15,00 anziché dalle ore 8.30;
• Qualora la signora debba svolgere il turno lavorativo notturno in giorno diverso da quelli Parte_2 compatibili con il calendario sopra previsto, i coniugi concordano che si accorderanno per adeguare i due pernottamenti settimanali di on il padre in base a detta diversa turnazione;
Per_1
• Nell'eventualità in cui la sig.ra per ragioni di reperibilità, venga chiamata al lavoro, il Parte_2 padre si rende disponibile ad occuparsi del minore;
• Stante l'attività del padre di addetto alla sala di un ristorante ad Alba, i coniugi concordano, altresì, che nel periodo coincidente con la fiera del Tartufo (ottobre e novembre), la madre terrà con sé Per_1 la domenica fino a quando il padre finito il servizio potrà prelevarlo, restando immutato l'orario serale di consegna;
qualora in detto periodo il padre non abbia necessità di lavorare la domenica, varranno le regole di cui ai punti precedenti.
• Durante le vacanze di Natale e di Pasqua i genitori terranno con sé il minore secondo un calendario da concordare in base ai turni di ciascuno di loro, rispettando, se possibile le modalità stabilite per il resto dell'anno;
• Durante le vacanze estive 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per 15 giorni, di cui non più di sette consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
a decorrere dall'estate 2026 il padre potrà tenere con sé er 15 giorni consecutivi;
Per_1
• Le festività infrasettimanali saranno trascorse ad anni alterni ed i cosiddetti ponti saranno trascorsi con il genitore a cui spetta il fine settimana collegato al giorno di festività;
Il signor si impegna ed obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore la somma mensile di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora Parte_2
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, per la cui corretta individuazione si farà riferimento al Protocollo delle Spese
Straordinarie applicato dal Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi si impegnano a presentare al figlio minore eventuali compagni/e solo previo accordo con l'altro coniuge (che andrà preventivamente informato) e quando la relazione abbia assunto carattere di stabilità; Ciascuno dei coniugi si impegna ad informare anticipatamente l'altro circa eventuali spostamenti o gite con uori zona, obbligandosi altresì a riferire all'altro genitore l'indirizzo preciso del luogo Per_1 di villeggiatura;
Ciascun genitore quando ha con sé il figlio si impegna ed obbliga a garantire quotidianamente Per_1 una chiamata o videochiamata tra l'altro genitore;
Per_1
L'assegno unico verrà percepito per intero dalla signora , che si impegna a farne Parte_2 richiesta presentando tutta la necessaria documentazione;
Il padre provvede per il vestiario che farà indossare ad uando lo terrà con sé Per_1
Il sig si accolla il pagamento delle rate residue per estinguere il debito conseguente al Parte_1 finanziamento ottenuto dai coniugi.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Magliano ER (CN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3960/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti LAMBERTO MARIA CARLA e MODA MARCO
FELICE come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in Magliano ER (CN) il 01/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Magliano ER (CN) (atto n. 1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato il figlio a Torino (TO), il 30/03/2022. Persona_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 07/2025 emessa dal Tribunale di
Asti in data 18.12.2024, pubblicata in data 02.01.2025, definitiva.
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 8/2025 pubblicata il 2/1/2025 e, rimessa la causa sul ruolo, il Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 09/09/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in Magliano ER (CN) il 01/06/2021, iscritto nel registro del detto Parte_2 Comune all'anno 2021, parte I, serie n. 1, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
L'abitazione coniugale sita in Magliano ER (CN) – Via IV Novembre 14/c - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al marito in quanto di sua esclusiva proprietà; la moglie, già dimorante presso i suoi genitori, a far data dal mese di aprile 2025 si è trasferita in appartamento nel frattempo acquistato e divenuto di sua proprietà, soluzione idonea ad ospitare sé e il figlio;
la stessa potrà portare con sé gli ultimi effetti personali oltre ad alcuni beni acquistati congiuntamente e prescelti di comune accordo con il marito, il quale li ha conservati finora presso quella che fu la casa coniugale e che si impegna a consegnare alla moglie entro e non oltre il 31 ottobre 2025;
Il figlio minore iene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
e prevalente collocazione presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno la facoltà di esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno di essi terrà con sé il figlio e congiunta nelle questioni di straordinaria amministrazione;
A partire dal presente anno scolastico il figlio minore verrà iscritto a frequentare la scuola Per_1 territorialmente vicina a quella che è la sua nuova residenza anagrafica con la madre – in particolare per l'anno scolastico 2025/2026 viene iscritto presso la scuola materna di Gallo d'Alba.
Tenuto conto dell'età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
• il lunedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 8,30 del mattino successivo allorchè lo accompagnerà all'asilo; il giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 8,30 del mattino successivo allorchè lo accompagnerà all'asilo; la domenica dalle 8.30 alle 20.00 con accompagnamento presso la casa della madre;
• Considerato che la signora presta attività lavorativa su turni, i coniugi Parte_2 concordano che quando la signora, una volta al mese usufruisce di un intero fine settimana di riposo, tenga con sé per l'intero fine settimana e che nelle settimane in cui la stessa è impegnata al Per_1 lavoro per tutta la giornata di sabato, il giorno successivo (domenica) il padre prenderà con sé Per_1 dalle ore 15,00 anziché dalle ore 8.30;
• Qualora la signora debba svolgere il turno lavorativo notturno in giorno diverso da quelli Parte_2 compatibili con il calendario sopra previsto, i coniugi concordano che si accorderanno per adeguare i due pernottamenti settimanali di on il padre in base a detta diversa turnazione;
Per_1
• Nell'eventualità in cui la sig.ra per ragioni di reperibilità, venga chiamata al lavoro, il Parte_2 padre si rende disponibile ad occuparsi del minore;
• Stante l'attività del padre di addetto alla sala di un ristorante ad Alba, i coniugi concordano, altresì, che nel periodo coincidente con la fiera del Tartufo (ottobre e novembre), la madre terrà con sé Per_1 la domenica fino a quando il padre finito il servizio potrà prelevarlo, restando immutato l'orario serale di consegna;
qualora in detto periodo il padre non abbia necessità di lavorare la domenica, varranno le regole di cui ai punti precedenti.
• Durante le vacanze di Natale e di Pasqua i genitori terranno con sé il minore secondo un calendario da concordare in base ai turni di ciascuno di loro, rispettando, se possibile le modalità stabilite per il resto dell'anno;
• Durante le vacanze estive 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per 15 giorni, di cui non più di sette consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
a decorrere dall'estate 2026 il padre potrà tenere con sé er 15 giorni consecutivi;
Per_1
• Le festività infrasettimanali saranno trascorse ad anni alterni ed i cosiddetti ponti saranno trascorsi con il genitore a cui spetta il fine settimana collegato al giorno di festività;
Il signor si impegna ed obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore la somma mensile di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora Parte_2
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, per la cui corretta individuazione si farà riferimento al Protocollo delle Spese
Straordinarie applicato dal Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi si impegnano a presentare al figlio minore eventuali compagni/e solo previo accordo con l'altro coniuge (che andrà preventivamente informato) e quando la relazione abbia assunto carattere di stabilità; Ciascuno dei coniugi si impegna ad informare anticipatamente l'altro circa eventuali spostamenti o gite con uori zona, obbligandosi altresì a riferire all'altro genitore l'indirizzo preciso del luogo Per_1 di villeggiatura;
Ciascun genitore quando ha con sé il figlio si impegna ed obbliga a garantire quotidianamente Per_1 una chiamata o videochiamata tra l'altro genitore;
Per_1
L'assegno unico verrà percepito per intero dalla signora , che si impegna a farne Parte_2 richiesta presentando tutta la necessaria documentazione;
Il padre provvede per il vestiario che farà indossare ad uando lo terrà con sé Per_1
Il sig si accolla il pagamento delle rate residue per estinguere il debito conseguente al Parte_1 finanziamento ottenuto dai coniugi.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Magliano ER (CN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente