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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG 246 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 246 / 2024 RG
Promosso da:
in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Tavarelli,
-Attore -
contro
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Andrea Talamoni, ed elettivamente domiciliata nel suo studio,
-Convenuto -
CP_2
[...]
Controparte_3
- Convenuti contumaci - oggetto: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice, come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
7.02.2025:
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis
In via principale
-accertare in capo alla società i requisiti di cui alla legge Parte_1
443/85 e per l'effetto riconoscerle il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 e conseguentemente attribuire in favore della medesima l'intera somma ricavata dalla vendita.
In via subordinata
- dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, che le spese della fase esecutiva sostenute dalla e liquidate dal Giudice dell'esecuzione in € 2.500,00 Parte_1
oltre accessori godano del privilegio assoluto ex art. 2777 c.c. e art 2775 cc per
l'effetto imputare tali spese sul ricavato della vendita in via preferenziale rispetto a qualsiasi altro credito.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali anche relativi alla fase cautelare, ivi compreso il reclamo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Per la parte convenuta, come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
6.02.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:
- in via principale e preliminare: rigettare le domande ex adverso avanzate, in quanto
infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento emesso in data
04.12.2023 (r.g. es. mob. 125/22), nonché, l'ordinanza di assegnazione del
16.10.2023, confermandone l'esecutorietà,
- sempre in via principale: riconoscere in capo alla la Controparte_1
qualità di creditore privilegio ex art . 2764 c.c. e per l'effetto attribuire in favore della
medesima l'intera somma ricavata dalla vendita, come da ordinanza di assegnazione de qua.
- in ogni caso: il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da liquidarsi in distrazione a favore dello scrivente legale dichiaratosi antistatario”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 31.05.2024, Parte_1
instaurava giudizio di merito nei confronti delle società convenute nel termine stabilito dal G.E. nell'ambito del procedimento RGE 125/2022, premettendo che:
- nella procedura esecutiva 125/2022, il GE con provvedimento emesso il 16.10.2023, in sede di distribuzione del ricavato, non riconosceva alla società attrice il privilegio artigiano, e assegnava pertanto € 18.861,95 all'intervenuto Controparte_1
e alla procedente, odierna attrice, in prededuzione solo la somma di € 790,53
[...]
a titolo di anticipazioni;
- in data 03.11.2023, roponeva ricorso ex art. Parte_1
617 c.p.c., affinché, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione sopra richiamata, le fosse riconosciuto il privilegio artigiano, privilegio prevalente su quello riconosciuto al terzo intervenuto;
richiedeva Controparte_1 inoltre anche l'assegnazione in prededuzione delle spese di giudizio, esponendo come tali spese godessero del privilegio assoluto ex art. 2777 c.c.
- con ordinanza del 4.12.2023, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, dando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
- avverso tale ordinanza veniva depositato reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (poi conclusosi con una pronuncia di rigetto del reclamo).
Deduceva nel merito che il credito vantato da Parte_1
avesse natura artigiana, sussistendo nel periodo in cui era stato prestato il servizio che aveva dato origine al credito, i tre requisiti richiesti dalla legge:
- soggettivo, siccome sussistevano i requisiti di cui all'art. 2 Legge quadro sull'Artigianato per l'imprenditore artigiano, dal momento che l'unico socio e amministratore, sig.ra versava tutte le sue energie lavorative, anche Parte_2
quelle manuali, avendo la stessa le competenze e abilitazioni necessarie, all'interno dell'impresa, con assunzione di piena responsabilità; a riprova di ciò, allegava estratto da cui risultava l'iscrizione di ella sezioni separata per CP_4 Parte_2 CP_4
l'attività di socio lavoratore;
- oggettivo, perché l'impresa avrebbe per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, come si evincerebbe dalla visura camerale della società, da cui emerge che la sua attività è
3 costituita essenzialmente dall'allestimento e/o riparazione di mezzi nautici;
tale circostanza troverebbe conferma nelle fatture emesse dalla società; inoltre, risulterebbe la preminenza del fattore lavoro sul capitale investito, come emerge dal bilancio relativo all'anno 2021 allegato;
- dimensionale, poiché, come risulta dal documento 6 la media dei dipendenti, comprensiva di apprendisti, sarebbe 7,65, dunque di molto inferiore alla soglia di legge.
Quanto alla prededuzione delle spese relative al compenso per l'attività professionale svolta nella procedura esecutiva, deduceva che il combinato disposto degli artt. 2777
e 2755 c.c. impone da parte del Giudice una valutazione circa l'utilità o meno delle spese sostenute dal creditore procedente per la massa dei creditori;
ciononostante, il
GE avrebbe limitato il privilegio alle spese vive, senza motivare l'esclusione delle spese legali;
citava al riguardo una pronuncia della Corte di Cassazione che
(2030/2020), che estendeva il privilegio all'utilità della spesa per la massa dei creditori
“da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso ala massa dei creditori”; allegava nel merito che le spese sostenute erano state ricollegate ad atti di espropriazione e conservazione dei beni mobili, avendo dato avvio alla procedura esecutiva e compiuto tutti gli atti Parte_1
necessari ad evitare la sua estinzione e dunque ricollegate ad attività compiute nell'interesse dei creditori.
Si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 10.04.2024
[...]
, opponendosi integralmente alle pretese attoree e deducendo, Controparte_1
in merito alla asserita natura artigiana del credito che controparte non ha fornito la prova della sussistenza degli allegati requisiti, costituendo la documentazione dalla stessa depositata prova del tutto insufficiente;
in particolare, deduceva come ai fini del riconoscimento di impresa artigiana non fosse sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, né tanto meno il mancato superamento dei limiti dimensionali e neppure, ex art. 3 comma 2, che la maggioranza dei soci svolgesse in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo, elemento questo non provato da controparte, essendo essenziale, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 2 art. 3 l. 443/85, che venisse altresì provato “che nell'impresa il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale”.
4 Sul riconoscimento del privilegio delle spese di giustizia, ha sostenuto che l'art. 2755
c.c. si riferisce solo agli atti espressamente ivi indicati e non agli atti stragiudiziali posti in essere nel solo interesse del creditore procedente.
Non si costituivano le altre società convenute.
All'udienza del 10.07.2024, venivano rigettate le istanze istruttorie siccome relative a circostanze non rilevanti ai fini del decidere e la causa veniva rinviata per il trattenimento della stessa in decisione all'udienza del 10.04.2025, nelle more della quale le parti depositavano i propri scritti difensivi.
***
La domanda spiegata da è infondata, e deve Parte_1
pertanto essere rigettata.
In particolare, non risulta sufficientemente provato il possesso dei presupposti prescritti dalla legge, ai fini della qualificazione dell'impresa artigiana.
Come noto, ai sensi dell'art. 3 Legge 443/1985 “È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
5 b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore
o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”.
Dunque, proprio il requisito della preminenza del lavoro sul capitale deve ritenersi l'elemento qualificante ai fini del riconoscimento del privilegio in esame, spartiacque tra le imprese artigiane e quelle che abbiano assunto dimensioni e connotati di vera e propria impresa commerciale o industriale cui, pertanto, non si applica la relativa disciplina.
La Corte di Cassazione, al riguardo, è consolidata nel ritenere che “Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art.
2751 bis, n. 5, cod. civ., occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. (Nella specie, tale preminenza è stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell'attività di panificazione svolta dal titolare dell'impresa, il quale preparava l'impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell'imprenditore, dell'esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili)” (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17996 del 01/09/2011).
La documentazione depositata dall'attore e, segnatamente, la visura storica della società, il bilancio relativo all'anno 2021, l'iscrizione e la media dei dipendenti CP_4
del 2021 non consentono di ritenere provato, innanzitutto, il predetto presupposto.
Per tali ragioni la domanda spiegata deve essere rigettata.
6 Quanto alla qualificazione degli onorari quali spese prededuttive ex art. 2770 c.c., va rilevato come la stessa sia del tutto generica, limitandosi l'attore ad asserire che le spese esecutive asseritamente sostenute – e mai meglio specificate, né tanto meno comprovate – siano state utili alla massa dei creditori.
Tale genericità non può che condurre al rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 3.397,00, per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (fino a 26.000 euro), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale). Le spese devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
RIGETTA le domande spiegate da e per l'effetto Parte_1
la condanna alla refusione in favore di delle Controparte_1
spese processuali del presente procedimento, liquidandole in complessivi Euro
3.397,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La Spezia, il 28.07.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 246 / 2024 RG
Promosso da:
in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Tavarelli,
-Attore -
contro
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Andrea Talamoni, ed elettivamente domiciliata nel suo studio,
-Convenuto -
CP_2
[...]
Controparte_3
- Convenuti contumaci - oggetto: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice, come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
7.02.2025:
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis
In via principale
-accertare in capo alla società i requisiti di cui alla legge Parte_1
443/85 e per l'effetto riconoscerle il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 e conseguentemente attribuire in favore della medesima l'intera somma ricavata dalla vendita.
In via subordinata
- dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, che le spese della fase esecutiva sostenute dalla e liquidate dal Giudice dell'esecuzione in € 2.500,00 Parte_1
oltre accessori godano del privilegio assoluto ex art. 2777 c.c. e art 2775 cc per
l'effetto imputare tali spese sul ricavato della vendita in via preferenziale rispetto a qualsiasi altro credito.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali anche relativi alla fase cautelare, ivi compreso il reclamo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Per la parte convenuta, come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
6.02.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:
- in via principale e preliminare: rigettare le domande ex adverso avanzate, in quanto
infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento emesso in data
04.12.2023 (r.g. es. mob. 125/22), nonché, l'ordinanza di assegnazione del
16.10.2023, confermandone l'esecutorietà,
- sempre in via principale: riconoscere in capo alla la Controparte_1
qualità di creditore privilegio ex art . 2764 c.c. e per l'effetto attribuire in favore della
medesima l'intera somma ricavata dalla vendita, come da ordinanza di assegnazione de qua.
- in ogni caso: il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da liquidarsi in distrazione a favore dello scrivente legale dichiaratosi antistatario”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 31.05.2024, Parte_1
instaurava giudizio di merito nei confronti delle società convenute nel termine stabilito dal G.E. nell'ambito del procedimento RGE 125/2022, premettendo che:
- nella procedura esecutiva 125/2022, il GE con provvedimento emesso il 16.10.2023, in sede di distribuzione del ricavato, non riconosceva alla società attrice il privilegio artigiano, e assegnava pertanto € 18.861,95 all'intervenuto Controparte_1
e alla procedente, odierna attrice, in prededuzione solo la somma di € 790,53
[...]
a titolo di anticipazioni;
- in data 03.11.2023, roponeva ricorso ex art. Parte_1
617 c.p.c., affinché, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione sopra richiamata, le fosse riconosciuto il privilegio artigiano, privilegio prevalente su quello riconosciuto al terzo intervenuto;
richiedeva Controparte_1 inoltre anche l'assegnazione in prededuzione delle spese di giudizio, esponendo come tali spese godessero del privilegio assoluto ex art. 2777 c.c.
- con ordinanza del 4.12.2023, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, dando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
- avverso tale ordinanza veniva depositato reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (poi conclusosi con una pronuncia di rigetto del reclamo).
Deduceva nel merito che il credito vantato da Parte_1
avesse natura artigiana, sussistendo nel periodo in cui era stato prestato il servizio che aveva dato origine al credito, i tre requisiti richiesti dalla legge:
- soggettivo, siccome sussistevano i requisiti di cui all'art. 2 Legge quadro sull'Artigianato per l'imprenditore artigiano, dal momento che l'unico socio e amministratore, sig.ra versava tutte le sue energie lavorative, anche Parte_2
quelle manuali, avendo la stessa le competenze e abilitazioni necessarie, all'interno dell'impresa, con assunzione di piena responsabilità; a riprova di ciò, allegava estratto da cui risultava l'iscrizione di ella sezioni separata per CP_4 Parte_2 CP_4
l'attività di socio lavoratore;
- oggettivo, perché l'impresa avrebbe per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, come si evincerebbe dalla visura camerale della società, da cui emerge che la sua attività è
3 costituita essenzialmente dall'allestimento e/o riparazione di mezzi nautici;
tale circostanza troverebbe conferma nelle fatture emesse dalla società; inoltre, risulterebbe la preminenza del fattore lavoro sul capitale investito, come emerge dal bilancio relativo all'anno 2021 allegato;
- dimensionale, poiché, come risulta dal documento 6 la media dei dipendenti, comprensiva di apprendisti, sarebbe 7,65, dunque di molto inferiore alla soglia di legge.
Quanto alla prededuzione delle spese relative al compenso per l'attività professionale svolta nella procedura esecutiva, deduceva che il combinato disposto degli artt. 2777
e 2755 c.c. impone da parte del Giudice una valutazione circa l'utilità o meno delle spese sostenute dal creditore procedente per la massa dei creditori;
ciononostante, il
GE avrebbe limitato il privilegio alle spese vive, senza motivare l'esclusione delle spese legali;
citava al riguardo una pronuncia della Corte di Cassazione che
(2030/2020), che estendeva il privilegio all'utilità della spesa per la massa dei creditori
“da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso ala massa dei creditori”; allegava nel merito che le spese sostenute erano state ricollegate ad atti di espropriazione e conservazione dei beni mobili, avendo dato avvio alla procedura esecutiva e compiuto tutti gli atti Parte_1
necessari ad evitare la sua estinzione e dunque ricollegate ad attività compiute nell'interesse dei creditori.
Si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 10.04.2024
[...]
, opponendosi integralmente alle pretese attoree e deducendo, Controparte_1
in merito alla asserita natura artigiana del credito che controparte non ha fornito la prova della sussistenza degli allegati requisiti, costituendo la documentazione dalla stessa depositata prova del tutto insufficiente;
in particolare, deduceva come ai fini del riconoscimento di impresa artigiana non fosse sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, né tanto meno il mancato superamento dei limiti dimensionali e neppure, ex art. 3 comma 2, che la maggioranza dei soci svolgesse in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo, elemento questo non provato da controparte, essendo essenziale, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 2 art. 3 l. 443/85, che venisse altresì provato “che nell'impresa il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale”.
4 Sul riconoscimento del privilegio delle spese di giustizia, ha sostenuto che l'art. 2755
c.c. si riferisce solo agli atti espressamente ivi indicati e non agli atti stragiudiziali posti in essere nel solo interesse del creditore procedente.
Non si costituivano le altre società convenute.
All'udienza del 10.07.2024, venivano rigettate le istanze istruttorie siccome relative a circostanze non rilevanti ai fini del decidere e la causa veniva rinviata per il trattenimento della stessa in decisione all'udienza del 10.04.2025, nelle more della quale le parti depositavano i propri scritti difensivi.
***
La domanda spiegata da è infondata, e deve Parte_1
pertanto essere rigettata.
In particolare, non risulta sufficientemente provato il possesso dei presupposti prescritti dalla legge, ai fini della qualificazione dell'impresa artigiana.
Come noto, ai sensi dell'art. 3 Legge 443/1985 “È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
5 b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore
o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”.
Dunque, proprio il requisito della preminenza del lavoro sul capitale deve ritenersi l'elemento qualificante ai fini del riconoscimento del privilegio in esame, spartiacque tra le imprese artigiane e quelle che abbiano assunto dimensioni e connotati di vera e propria impresa commerciale o industriale cui, pertanto, non si applica la relativa disciplina.
La Corte di Cassazione, al riguardo, è consolidata nel ritenere che “Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art.
2751 bis, n. 5, cod. civ., occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. (Nella specie, tale preminenza è stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell'attività di panificazione svolta dal titolare dell'impresa, il quale preparava l'impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell'imprenditore, dell'esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili)” (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17996 del 01/09/2011).
La documentazione depositata dall'attore e, segnatamente, la visura storica della società, il bilancio relativo all'anno 2021, l'iscrizione e la media dei dipendenti CP_4
del 2021 non consentono di ritenere provato, innanzitutto, il predetto presupposto.
Per tali ragioni la domanda spiegata deve essere rigettata.
6 Quanto alla qualificazione degli onorari quali spese prededuttive ex art. 2770 c.c., va rilevato come la stessa sia del tutto generica, limitandosi l'attore ad asserire che le spese esecutive asseritamente sostenute – e mai meglio specificate, né tanto meno comprovate – siano state utili alla massa dei creditori.
Tale genericità non può che condurre al rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 3.397,00, per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (fino a 26.000 euro), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale). Le spese devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
RIGETTA le domande spiegate da e per l'effetto Parte_1
la condanna alla refusione in favore di delle Controparte_1
spese processuali del presente procedimento, liquidandole in complessivi Euro
3.397,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La Spezia, il 28.07.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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