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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9285 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27244/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/07/2024
da 1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Linda Recchimuzzi presso la quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Buccomino presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI) in data 07/07/1991 (anno 1991, atto n. 110, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 10196/2015 emessa dal Tribunale di Milano in data 17.06.2015 e pubblicata in data 11.09.2015 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 Con le seguenti figlie: nata l'[...], e nata il [...], Persona_1 Persona_2 entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
FATTO Con ricorso depositato in data 24.07.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e di revocare il contributo paterno nel mantenimento delle figlie, disponendo altresì l'assegnazione della casa coniugale a ciascun coniuge per la porzione di rispettiva competenza. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2024 Parte_2
si è costituita in giudizio e, aderendo alla domanda di divorzio e di revoca del contributo
[...] paterno nel mantenimento delle figlie, ha chiesto porsi a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 300 a titolo di assegno divorzile. All'udienza del 17.01.2025, celebratasi dinnanzi al GOT delegato, le parti si sono dichiarate concordi sulla pronuncia di divorzio e sulla revoca, dal mese di febbraio 2025, dell'obbligo paterno di contribuire nel mantenimento delle figlie, chiedendo congiuntamente un rinvio della causa per poter coltivare ipotesi transattive in ordine alla verifica e relativa ripartizione dei reciproci rapporti dare/avere relativi alle spese straordinarie. All'udienza dell'08.10.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. revoca del contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni;
3. divisione dell'immobile costituente ex casa coniugale a spese di parte attrice, con assegnazione a ciascuna parte di una unità abitativa in proprietà esclusiva;
4. obbligo di di versare in favore di in via Parte_1 Parte_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile della somma di € 200 mensili fino al raggiungimento dei requisiti per la percezione della pensione di vecchiaia. L'obbligo di versamento verrà automaticamente meno in concomitanza con la percezione della prima mensilità di pensione;
5. la signora si impegna a comunicare tempestivamente al Sig. la maturazione Pt_2 Pt_1 dei requisiti per la percezione della pensione di vecchiaia;
6. il sig. rinuncia alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie maggiorenni asseritamente non dovuto;
7. spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato (per quanto non depositata) al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. Quindi il Giudice ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Pagina 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate in data 07.07.1991 tra e (anno 1991, atto n. 110, parte II, Parte_1 Parte_2 serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
Pagina 3 di 3 IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/07/2024
da 1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Linda Recchimuzzi presso la quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Buccomino presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI) in data 07/07/1991 (anno 1991, atto n. 110, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 10196/2015 emessa dal Tribunale di Milano in data 17.06.2015 e pubblicata in data 11.09.2015 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 Con le seguenti figlie: nata l'[...], e nata il [...], Persona_1 Persona_2 entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
FATTO Con ricorso depositato in data 24.07.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e di revocare il contributo paterno nel mantenimento delle figlie, disponendo altresì l'assegnazione della casa coniugale a ciascun coniuge per la porzione di rispettiva competenza. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2024 Parte_2
si è costituita in giudizio e, aderendo alla domanda di divorzio e di revoca del contributo
[...] paterno nel mantenimento delle figlie, ha chiesto porsi a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 300 a titolo di assegno divorzile. All'udienza del 17.01.2025, celebratasi dinnanzi al GOT delegato, le parti si sono dichiarate concordi sulla pronuncia di divorzio e sulla revoca, dal mese di febbraio 2025, dell'obbligo paterno di contribuire nel mantenimento delle figlie, chiedendo congiuntamente un rinvio della causa per poter coltivare ipotesi transattive in ordine alla verifica e relativa ripartizione dei reciproci rapporti dare/avere relativi alle spese straordinarie. All'udienza dell'08.10.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. revoca del contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni;
3. divisione dell'immobile costituente ex casa coniugale a spese di parte attrice, con assegnazione a ciascuna parte di una unità abitativa in proprietà esclusiva;
4. obbligo di di versare in favore di in via Parte_1 Parte_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile della somma di € 200 mensili fino al raggiungimento dei requisiti per la percezione della pensione di vecchiaia. L'obbligo di versamento verrà automaticamente meno in concomitanza con la percezione della prima mensilità di pensione;
5. la signora si impegna a comunicare tempestivamente al Sig. la maturazione Pt_2 Pt_1 dei requisiti per la percezione della pensione di vecchiaia;
6. il sig. rinuncia alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie maggiorenni asseritamente non dovuto;
7. spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato (per quanto non depositata) al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. Quindi il Giudice ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Pagina 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate in data 07.07.1991 tra e (anno 1991, atto n. 110, parte II, Parte_1 Parte_2 serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
Pagina 3 di 3 IL PM IL PG