Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 4
Integra il reato di peculato e non quello previsto dall'art. 316-ter cod. pen., aggravato dall'abuso delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge 9 gennaio 2019, n. 3, la condotta del consigliere regionale che utilizzi, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare, in quanto la richiesta di rimborso non esclude che l'agente abbia già conseguito la sia pure indiretta disponibilità della somma, derivante dalla mera compartecipazione al gruppo.
In tema di peculato, rientrano tra le "spese di rappresentanza" dei consiglieri regionali soltanto quelle destinate a soddisfare un'esigenza funzionale del gruppo consiliare, strumentale all'operatività del consiglio, e non un bisogno individuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che devono ricondursi al rilievo esterno dell'istituzione anche le eventuali offerte di ristorazioni, a condizione che siano collegate all'attività politica dei singoli consiglieri).
In tema di peculato, la prova del reato non può desumersi sulla base della mera omessa o insufficiente rendicontazione delle spese di rappresentanza sostenute da un consigliere regionale, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'assoluta mancanza di allegazioni o l'inosservanza di uno specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa, tanto più se destinato a proiettarsi su un connesso rendiconto, può costituire elemento indiziario dell'avvenuta interversione del danaro pubblico).
Integra il reato di peculato la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al gruppo consiliare e destinati al suo funzionamento, dal momento che il predetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale e ha, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità mediata di detti fondi, di cui si appropria con la mera richiesta di rimborso, accompagnata dalla produzione dei giustificativi di spesa, ossia con atti direttamente incidenti sulla fase esecutiva di gestione di cassa. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi ai gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia sulla base della legge regionale n. 54 del 5 novembre 1973, che riservava ai presidenti dei gruppi la sola redazione di una nota riepilogativa e di una relazione illustrativa in merito all'utilizzo delle somme).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2019, n. 11001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11001 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
1 1001-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1679 Angelo Costanzo Anna Criscuolo Massimo Ricciarelli -relatore- U.P. 15/11/2019 Ercole Aprile R.G.N. 25903/2019 Riccardo Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. LE GA, nato il [...] a [...] 2. ER RO, nato il [...] a [...] 3. ED ON, nato il [...] ad [...] 4. NO RO, nato il [...] a [...] 5. UC AU, nato il [...] a [...] 6. AL EL, nato il [...] a [...] 7. ET RA, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/12/2018 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Giovanni Borgna per LE, ER e UC, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, Avv. Paolo Pacileo per ER, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giovanni Di Lullo per NO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Bisogni, in sost. dell'Avv. Annalisa Del Col per ED, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avv. Luca Ponti e Alfonso Stile per AL e ET, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/12/2018, in riforma di quella assolutoria del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste in data 18/4/2016, la Corte di appello di Trieste ha riconosciuto la penale responsabilità di LE GA, di ER RO, di ED ON, di NO RO, di UC AU, di AL -- - EL e di ET RA, in relazione a varie ipotesi di peculato, aventi ad oggetto l'appropriazione di somme rivenienti dai contributi destinati ai gruppi consiliari operanti nel Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, e quanto al AL e al ET anche nella veste di Capigruppo del P.d.L. e del P.D. e in concorso con i singoli consiglieri appartenenti ai rispettivi gruppi.
2. Hanno presentato ricorso LE, ER e UC con atto a firma dell'Avv. Borgna.
2.1. Dopo una premessa ricostruttiva delle fasi precedenti, con il primo motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 603, 442, 533 cod. proc. pen. Dopo un'ampia rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, evidentemente volta a superare ogni ragionevole dubbio, la Corte, a fronte dell'insussistenza di elementi di novità, aveva fondato la condanna sulla confutazione degli argomenti di rilievo giuridico utilizzati dal primo Giudice ma senza una motivazione tale da esprimere una maggior forza persuasiva e senza indicare quali argomenti nuovi e rilevanti avesse valorizzato in senso sfavorevole agli imputati.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. Dopo la definitiva precisazione dell'imputazione nel senso di un accordo consapevole tra il soggetto che chiedeva il rimborso e il soggetto, cioè il capogruppo, che avendo la disponibilità dei fondi e la qualità di pubblico ufficiale, li erogava, la Corte seguendo l'impostazione della Procura Generale, aveva ravvisato la disponibilità dei fondi in capo ai consiglieri, considerati come pubblici 2 ufficiali sulla base di un possesso mediato, qualificato dal concorso per omissione del capogruppo a titolo di dolo diretto o eventuale. Ma in tal modo era stato ricostruito un fatto diverso in violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 357 e 314 cod. pen. nonché in relazione alle altre norme di riferimento. Segnalano la natura mista dei gruppi consiliari, confermata dall'orientamento giurisprudenziale e dall'insegnamento della Corte costituzionale, e rilevano che gli stessi hanno un ruolo pubblico solo quando partecipano all'attività assembleare e legislativa propria del Consiglio regionale, per il resto dovendo essere considerati alla stregua di associazioni private. Le erogazioni non possono dunque avere un regime diverso da quello di qualsiasi altro contributo pubblico a privati, non essendovi dopo l'erogazione un problema di ponderazione di interessi pubblici e privati. Contestano su tali basi l'attribuzione ai consiglieri, membri dei gruppi, della qualità di pubblici ufficiali, che non può permanere nelle fasi in cui si articolano la richiesta e ricezione dei contributi erogati per il funzionamento del gruppo, nell'ambito di attività non riguardanti la funzione legislativa, ma riferibili al ruolo del gruppo come elemento di raccordo con il territorio. Relativamente al ricorrente LE che, quale tesoriere, si era rimborsato da solo le spese anticipate, sulla base di delega espressa e generica del capogruppo, si rileva che: proprio tale posizione specifica corrobora la complessiva censura esposta;
il LE operava in ausilio al segretario VA all'interno del gruppo;
comunque il predetto depositava l'istanza di rimborso corredata da pezze giustificative;
non avrebbe potuto attribuirsi al LE veste di pubblico ufficiale, essendo estraneo alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione;
comunque il predetto aveva agito in proprio al di fuori di accordo con il capogruppo e in base a delega generica. Al più sarebbe stata configurabile nel caso del LE l'ipotesi dell'appropriazione indebita, peraltro non procedibile per difetto di querela.
2.4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. Non avrebbe potuto ravvisarsi il delitto di peculato, in quanto i rimborsi venivano erogati dalla segreteria su firma del capogruppo che provvedeva poi alla redazione della nota illustrativa e della relazione previste dalla normativa, conservando i documenti di spesa. Non era dunque ravvisabile disponibilità del denaro in capo ai consiglieri, mancando interversio possessionis e distrazione delle somme. 3 Non avrebbe potuto confermare l'ipotesi accusatoria la giurisprudenza invocata, riferita a ipotesi diverse, compresa la sentenza 53331 del 2017, riguardante i consiglieri regionali liguri, cui le somme venivano anticipate. E parimenti avrebbe dovuto escludersi il possesso mediato, che presuppone un atto dispositivo, escluso dalla presenza di soggetti e strutture deputati all'erogazione, non potendosi considerare al riguardo la richiesta di rimborso.
2.5. Con il quinto motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 316-ter cod. pen. I fatti ravvisati avrebbero dovuto qualificarsi ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., tanto più a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 3 del 2019, con la conseguenza che, in relazione agli importi, nei confronti di UC e ER avrebbe dovuto pronunciarsi sentenza assolutoria.
2.6. Con il sesto articolato motivo denunciano vizio di motivazione. Non era emersa la prova del concorso e del dolo di concorso tra il richiedente e l'erogatore delle somme, fra l'altro senza verifica della percentuale di rimborsi negati e della quantità effettiva di quelli regolari. La Corte aveva invertito il ragionamento facendo leva sul possesso mediato dei fondi, ma in concreto facendo gravare sui consiglieri la difettosa gestione dei rimborsi da parte degli uffici regionali, quale unica prova del concorso in peculato, fermo restando che semmai sarebbe stato configurabile il delitto di appropriazione indebita. Non avrebbero potuto richiamarsi le regole della contabilità pubblica in una situazione peculiare che richiedeva regole speciali, tanto che nel caso in esame era richiesta la nota riepilogativa e la connessa relazione illustrativa, con conservazione delle pezze giustificative. La Corte aveva proceduto ad un'ampia rinnovazione istruttoria, senza dar conto della sua rilevanza ai fini del ribaltamento della sentenza assolutoria, essendosi peraltro fatto spesso ricorso in malam partem a valutazioni in termini di plausibilità. Contraddittoriamente e illogicamente era stata valutata la posizione dei singoli ricorrenti in relazione all'esclusione di spese per pranzi e cene dalle spese di rappresentanza, alla mancata valutazione di ammissibilità delle spese di trasporto del UC, all'indebita inversione dell'onere della prova a carico del ER, a fronte di una somma complessiva di euro 1.000,00 in circa quattro anni, all'ingiustificata esclusione della buona fede con riguardo a spese modeste, definite ambivalenti, a fronte dell'archiviazione di numerose posizioni analoghe, fermo restando che il ER aveva restituito alcune somme richieste e ricevute per errore prima delle contestazioni formulate in questa sede. 4 Indebitamente era stata negata l'attenuante del danno risarcito e quella del fatto di particolare tenuità o comunque era stata negata una riduzione della pena a fronte del fatto che i ricorrenti avevano restituito integralmente quanto da essi richiesto, avendo anzi ER e LE pagato di più, in quanto avevano rimborsato anche spese per le quali erano stati assolti. L'esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno si era basata su affermazioni apodittiche, mentre risultava applicabile anche a LE e UC quella del fatto di particolare tenuità, ferma restando l'incidenza delle modalità dei fatti e della modestia degli importi sul calcolo della pena.
3. Ha proposto ricorso ER anche con atto a firma dell'Avv. Pacileo.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui era stato ravvisato in capo ai consiglieri il possesso mediato dei fondi, non potendosi a tale fine valorizzarsi la domanda di rimborso ed anzi dovendosi attribuire alla domanda il significato opposto, ferma restando l'incongruità dell'assunto secondo cui i consiglieri erano consci che la struttura amministrativa non sarebbe entrata nel merito delle singole richieste.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte aveva escluso la possibilità di errore nell'applicazione della disciplina regionale, che, secondo quanto ritenuto, pretendeva un rendiconto analitico, ma aveva ignorato il diverso avviso espresso in varie sentenze dalla Corte dei conti, secondo cui era prevista una rendicontazione meramente sintetica. In tale quadro l'elemento soggettivo era stato ancorato alla mancata adozione di comportamenti non previsti dalla disciplina applicabile, ma imposti da un ravvisato obbligo, pur a fronte della predisposizione di un modello di nota riepilogativa estremamente sintetico. L'assunto che le spese fossero prive di correlazione con la funzione pubblica ricoperta era in contrasto con quanto rilevato, in ordine alla posizione del ER, in punto di trattamento sanzionatorio, allorché era stato sottolineato che la distrazione non era avvenuta per fini egoistici ma per modeste iniziative di sostegno a persone bisognose o per omaggi di modesto valore, finendosi per negare il presupposto dell'evidente eccentricità delle spese, tanto più a fronte della modestia di queste ultime.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata valutazione dei contenuti della memoria depositata nel giudizio di appello, soprattutto con riguardo al profilo dell'elemento psicologico. 5 In particolare, la Corte non aveva considerato il significato attribuibile alle spontanee restituzioni da parte del ricorrente.
3.4. Con il quarto motivo denuncia vizio della motivazione anche in relazione ad atti del processo specificamente indicati. In particolare, l'assunto della Corte in ordine al fatto che la struttura amministrativa non sarebbe entrata nel merito delle singole richieste, era smentito dal dato probatorio per cui a fronte di giustificativi di spesa per oltre settemila euro era risultato un rimborso pari ad euro 5.493,00, il che non consentiva di suffragare la tesi della consapevolezza che non vi sarebbe stato alcun controllo e quella incentrata sul possesso indiretto dei fondi.
3.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'assenza di motivazione rafforzata. Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, non era consentito alla Corte di adottare una diversa interpretazione degli elementi di -= prova, essendo necessario spiegare perché tale diversa interpretazione dovesse preferirsi a fronte dell'insostenibilità di quella opposta. Ma la Corte si era limitata a ritenere generiche e dunque irrilevanti le giustificazioni fornite dall'imputato in sede di interrogatorio, liquidando come erroneo il diverso apprezzamento del GUP, pur basato sui dati documentali.
4. L'Avv. Borgna per conto dei tre ricorrenti ha depositato memoria, soffermandosi dunque: 1) sul tema della motivazione rafforzata, idonea a superare il ragionevole dubbio;
2) sul vincolo di destinazione dei contributi, che, stando all'elencazione delle voci di spesa contenuta nella disciplina legislativa e regolamentare, risultava quanto mai generico, fra l'altro senza specificazione di ciò che avrebbe potuto dare luogo a spese di rappresentanza o a iniziative di divulgazione di attività e programmi del Gruppo, con conseguente ampiezza dei margini di interpretazione, dovendosi comunque escludere la possibilità di desumere il delitto di peculato solo da irregolarità o incompletezze nella formazione dei documenti giustificativi;
3) sulla non configurabilità del delitto di peculato e sulla ravvisabilità semmai dell'ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen., anche alla luce della legge 3 del 2019. 5. Ha presentato ricorso ED tramite il suo difensore.
5.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. 6 L'imputazione era indeterminata in quanto non risolveva il problema dell'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al consigliere, al solo capogruppo o ad entrambi. Dopo la modifica dell'imputazione il primo Giudice aveva dato atto della riferibilità dell'imputazione ad un'ipotesi di concorso nel peculato imputabile quale intraneo al capogruppo. Ma la Corte aveva ritenuto di dover attribuire la qualità di pubblico ufficiale anche ai singoli consiglieri e di ravvisare un possesso mediato da parte di costoro, il che aveva finito per modificare il capo di imputazione, con ogni conseguenza.
5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alle norme extra-testuali da considerare ai fini dell'integrazione del delitto di peculato. In primo luogo, contesta che i gruppi siano organi del Consiglio regionale, di cui non esprimono la volontà: il Regolamento interno fa riferimento ai gruppi come organi in senso atecnico, essendo essi espressione dei partiti e non essendo governati dai principi di efficacia, efficienza ed economicità, riferibili all'attività della P.A. Essi restano dunque sempre espressione di autonomia politica. In secondo luogo, rileva che il Consigliere regionale non è pubblico ufficiale se non nell'espletamento della funzione legislativa, mentre nel caso di specie vengono in rilievo condotte tenute nell'ambito del gruppo, che non è organo del Consiglio, ma espressione del partito, pur concorrendo alla formazione di decisioni politiche. Inoltre, esamina la disciplina dei gruppi, escludendo che da essa possa desumersi la loro natura di organi del Consiglio in rapporto alla costituzione e alla dotazione di mezzi, diversa da quella riservata al singolo Consigliere. Quanto al funzionamento e al finanziamento dei Gruppi, rileva che, salve talune precisazioni, è riconosciuta ampia discrezionalità ai fini delle occorrenze di personale, che le erogazioni vengono definite come contributi a carico del bilancio del Consiglio e che è fatto riferimento alle funzioni politico-istituzionali con attribuzione al presidente del Gruppo della gestione dei fondi erogati per il funzionamento dei gruppi, senza che il contributo possa essere inteso come riferito alla somma dei consiglieri aderenti al gruppo e con esclusione della facoltà di ciascuno di attingervi con libertà e discrezionalità. Peraltro, l'istruttoria aveva confermato che la scelta del rimborso spettava al capogruppo ed era estranea alla volontà del consigliere. I fondi erano comunque messi a disposizione del gruppo, inteso quale ente autonomo e diverso dal singolo consigliere, pur membro dello stesso. Si sofferma sul rapporto del consigliere con il Consiglio e con il gruppo, sottolineando come nel secondo caso venga in rilievo attività di carattere 7 eminentemente politico, ben potendo, dunque, il gruppo provvedere al riconoscimento di spese sostenute per tale attività, fermo restando che si trattava di questione che riguardava il gruppo e in primis il suo presidente, non essendo peraltro emersi interventi dell'assemblea del gruppo. Né avrebbero potuto assimilarsi il trattamento economico del consigliere e le indennità di funzione al contributo destinato ai gruppi, com'era evidente per la disciplina del rimborso forfetario riferito alle spese per gli spostamenti dalla sede al Consiglio rispetto al rimborso delle trasferte del consigliere per esigenze del gruppo. E neppure avrebbe potuto influire la c.d. circolare Cruder, priva di effetto erga omnes e comunque rilevante, semmai, per i capigruppo, fermo restando che la sua diffusione si era nel tempo rarefatta. Rileva ulteriormente che il reato, contestato come concorso del consigliere regionale con il capogruppo, avrebbe dovuto correlarsi alla gestione del contributo affidata esclusivamente a quest'ultimo. ___ In tale prospettiva il delitto avrebbe potuto ascriversi solo a costui, salva la prova, insussistente, del concorso del singolo consigliere, a fronte del fatto che a seguito delle richieste, suffragate dalle pezze giustificative, seguiva il rimborso per mezzo di bonifici provenienti da conto corrente dopo il controllo da parte di chi gestiva il contributo. In concreto il consigliere non aveva accesso ai fondi e non era partecipe della loro gestione, non essendo peraltro gravato da alcun onere, dovendo sottostare alla disciplina interna del Gruppo, dettata dal capogruppo, il quale agiva sulla base di una propria personale valutazione di inerenza. Del resto, la disciplina regionale non prescriveva alcun rendiconto, essendosi scelto lo strumento della nota riepilogativa ed essendo le giustificazioni di spesa compendiate nella relazione illustrativa sull'impegno dei contributi, nel quadro dell'autonomia legislativa della Regione. Non avrebbero potuto richiamarsi i principi della sentenza n. 23066 del 14/5/2009, Provenzano, della Corte di cassazione, peraltro riferita ad un caso diverso, non essendo previste giustificazioni coeve alla spesa, invece pretese sulla base di un'astratta argomentazione teorica. Di qui l'insussistenza dei presupposti per il ribaltamento della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado, anche in relazione al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. quanto meno sotto il profilo dell'elemento psicologico.
5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 316- ter cod. pen. In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il singolo consigliere non disponeva direttamente o indirettamente dei contributi, essendosi consolidata la prassi della richiesta di rimborso di una spesa già effettuata, con gestione a cura del capogruppo, cui spettava la relativa valutazione. In secondo luogo, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 3 del 2019 era venuta meno la ragione ostativa rappresentata dalla appartenenza del beneficiario alla Pubblica amministrazione, essendo oggi prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
6. Ha presentato ricorso NO tramite il suo difensore.
6.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 e 357 cod. pen. e con riferimento alla disciplina regionale e regolamentare riguardante i contributi erogati ai gruppi consiliari. La Corte aveva dato conto della natura ambivalente dei Gruppi consiliari, ma aveva anche ritenuto erronee le valutazioni del primo Giudice, attribuendo valore di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 12 legge 52 del 1980 operata dalla legge regionale 10 del 2013 in tema di vincolo di destinazione dei contributi. La Corte aveva anche richiamato erroneamente arresti giurisprudenziali senza avvedersi che in alcune sentenze della Corte di cassazione era stata riconosciuta l'ammissibilità di spese di propaganda politica, non istituzionali ma legate da un nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo. Il ricorrente si sofferma dunque sulla natura dei gruppi consiliari, escludendo che si tratti di organi del Consiglio, in quanto costituenti espressione dei partiti e proiezione degli stessi, come riconosciuto dalla Corte costituzionale. Anche la giurisprudenza di legittimità, secondo il ricorrente, ha distinto il piano dell'attività di tipo parlamentare da quello strettamente politico, che è riconducibile ad una soggettività privata, assimilabile a quella del partito. I contributi oggetto di esame avrebbero dovuto reputarsi previsti a supporto dell'attività politica nel territorio, come desumibile anche dai criteri di quantificazione del loro ammontare legati alla quota a disposizione dei deputati per spese telefoniche e per rimborso spese sostenute per retribuzione di collaboratori o necessarie a svolgere anche nel collegio il proprio mandato. Di qui l'insostenibilità dell'esclusione delle spese sostenute per l'attività politica dei gruppi. Non avrebbero potuto applicarsi né il vincolo di destinazione né il divieto di utilizzazione per spese del consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali, derivanti da modifiche normative sopravvenute. Al contrario, la disciplina vigente consentiva l'utilizzo dei contributi per attività politica riferibile anche al rapporto eletto/elettore. 9 Erronea era altresì l'attribuzione ai singoli consiglieri della qualità di pubblici ufficiali. Ciò contrastava con la concezione oggettiva della pubblica funzione desumibile dall'art. 357 cod. pen. Del resto, non era stato contestato dal P.M. che il consigliere regionale avesse la disponibilità dei fondi destinati al gruppo e che svolgesse una pubblica funzione al momento della domanda di rimborso. Inoltre, ben si sarebbe potuta contestare la qualità di pubblico ufficiale anche relativamente al capogruppo, che solo per effetto della legge 10 del 2013 era stato gravato della veste di agente contabile, tenuto al rendiconto e titolare di poteri certificativi. Quanto alle singole imputazioni, la Corte con riguardo alle spese di cui ai capi A) e B), non aveva idoneamente ribaltato il giudizio di primo grado sulla base di una motivazione rafforzata tale da rendere insostenibile la pronuncia assolutoria, avendo prospettato la riconducibilità delle spese ad attività politica individuale del consigliere, con conseguente distrazione dei fondi, mentre la riconosciuta natura politica non faceva che confermare il giudizio espresso nella prima sentenza, a fronte del fatto che le spese erano state riconosciute da chi ne aveva autorizzato il rimborso, senza alcun motivo per ascriverle a esigenze private del ricorrente. Quanto alle imputazioni sub F) e G), la Corte aveva formulato ipotesi ricostruttive alternative a quelle del primo giudice, non idonee a superare la soglia del ragionevole dubbio. Quanto alle altre imputazioni era mancata una motivazione.
6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. pen. e alla disciplina legislativa e regolamentare di riferimento, nonché in relazione alla documentazione specificamente indicata. Rileva il ricorrente che prima delle modifiche introdotte dalla legge 10 del 2013 non era previsto un formale rendiconto, dato che la norma regolamentare all'epoca dei fatti prevedeva il solo dovere di giustificazione dell'utilizzo dei contributi attraverso i titoli di spesa prodotti. Inoltre, non si sarebbe potuto far riferimento all'arresto contenuto nella sentenza Sez. 6, n. 23066 del 14/5/2009, Provenzano della Corte di cassazione, in quanto nel caso di specie vi era una normativa regionale che dettava una specifica disciplina, né era in discussione il tema delle spese riservate e, inoltre, i contributi ai gruppi consiliari non avrebbero potuto assimilarsi a denaro accreditato su un capitolo di bilancio. Le sezioni centrali della Corte dei Conti in relazione al tema dei rimborsi, riguardanti la Regione Friuli Venezia Giulia, in più sentenze avevano rilevato che i 10 criteri seguiti nella sommaria descrizione delle spese e desunti dalla impostazione dei moduli predisposti avevano assunto un ruolo significativo, in quanto atteggiati quali indiretti suggerimenti idonei a dare sufficiente fondamento giustificativo delle spese oggetto delle poste contabili, e avevano altresì osservato che l'asserita inerenza a finalità estranee, pur ipotizzabile, non poggiava sull'incontestabilità dei fatti rilevanti. Non diverse conclusioni avrebbero potuto trarsi sulla base delle prove acquisite, fermo restando che la Corte era incorsa nel travisamento del dato documentale rappresentato dal registro di contabilità del Gruppo P.d.L., in quanto era stato fatto riferimento ad un documento privo dell'indicazione della causale, non corrispondente in effetti all'effettivo registro di contabilità.
6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al tema delle spese di rappresentanza. Erroneamente la Corte, in assenza di una specifica disciplina, volta a definire le spese di rappresentanza che avrebbero potuto formare oggetto di rimborso in favore dei consiglieri regionali, aveva fatto riferimento alla disciplina dettata per quella tipologia di spesa con riguardo all'amministrazione regionale e al Consiglio regionale, mentre avrebbe dovuto considerarsi la peculiare natura dei gruppi consiliari, alla base della mancanza di una disciplina non desumibile altrove. A conferma di ciò vi era il riscontro costituito dalla mancanza di una specifica e formale rendicontazione prevista invece nei settori richiamati. Avrebbero dovuto al riguardo valorizzarsi alcuni elementi probatori acquisiti mediante testimonianze, mentre non pertinenti avrebbero dovuto reputarsi le sentenze della Corte di cassazione richiamate al fine di definire le spese di rappresentanza. Di qui la non configurabilità del delitto di peculato in un settore ricomprendente anche le iniziative di carattere politico del singolo consigliere, finalizzate a rafforzare il rapporto tra il gruppo e l'elettorato.
6.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 516 cod. proc. pen. La Corte aveva ricostruito il delitto di peculato attribuendo ai consiglieri la veste di pubblico ufficiale e la disponibilità delle somme sulla base di un atto dispositivo di sua competenza. Ma l'imputazione faceva leva sul concorso con il capogruppo e sulla ricezione per tale via delle somme. In concreto i consiglieri non avevano la disponibilità giuridica delle somme ma precedentemente acquisivano le somme di cui si sarebbero appropriati. Non era stato inoltre identificato l'atto dispositivo, fermo restando che la ricostruzione proponeva un fatto naturalisticamente diverso da quello contestato. 11 6.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al capo F) dell'imputazione, per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento a prova testimoniale decisiva. La diversa valutazione della Corte, riguardante le ragioni del viaggio a Milano e del pernottamento insieme con TT AN, non era stata preceduta dalla rinnovazione dell'audizione della teste TT, con conseguente violazione dei principi affermati dalla sentenza Patalano delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
6.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dolo. La Corte si era basata su un assunto illogico, incentrato sulla disponibilità del 'manuale del consigliere' e sulla mancata richiesta di informazioni, a fronte della genericità della nozione di spese di rappresentanza, incerta anche per gli uffici e tale da determinare un errore su un elemento normativo della fattispecie. Peraltro la Corte era incorsa in profili di contraddittorietà nella parte in cui aveva assolto per difetto dell'elemento psicologico in relazione a talune ipotesi contestate, senza spiegare perché non potesse configurarsi un errore negli altri casi. Inoltre la Corte aveva omesso di fornire una motivazione rafforzata tale da vincere ogni ragionevole dubbio a fronte dell'assoluzione in primo grado, tanto più in considerazione di quanto rilevato circa il significato ambivalente di vari tipi di spesa.
6.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. Contrariamente all'assunto della Corte, i Consiglieri non avevano la disponibilità dei fondi, gestiti dai capigruppo. D'altro canto, non era dato ravvisare alcun ostacolo alla configurabilità del delitto di cui all'art. 316-ter, cod. pen., riguardante contributi di qualsiasi genere e destinati a concorrere al raggiungimento dei fini previsti, a fronte della presentazione di dichiarazioni non veritiere o di omissione di informazioni, dovendosi inoltre reputare irrilevante la qualifica di pubblico ufficiale attribuita al ricorrente, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 3 del 2019 all'art. 316- ter cod. pen. con l'espressa previsione di una circostanza aggravante.
6.8. Con l'ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, nonché violazione di norme processuali a pena di nullità e inammissibilità in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. per mancata impugnazione della sentenza di primo grado in punto di concorso del consigliere col Capogruppo e in punto di sussistenza del concorso. 12 Il primo Giudice aveva escluso la configurabilità di un concorso in termini di interazione tra chi autorizzava i rimborsi e i singoli consiglieri. Né il Procuratore della Repubblica né il Procuratore generale avevano presentato appello su tale punto, fermo restando che le dichiarazioni del teste VA avevano confermato la mancanza di previo accordo. La Corte aveva invece fatto leva su un consapevole e deliberato avallo da parte dei capigruppo di una prassi favorevole a condotte appropriative, avendo omesso di fare quanto potevano e dovevano per impedire le conseguenze dannose. In tal modo però si era giunti alla condanna in assenza di specifica impugnazione e sulla base di mere supposizioni inidonee a superare le argomentazioni del primo giudice.
6.9. Con il nono motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. La Corte aveva reso una motivazione generica, non riferita specificamente ai singoli ricorrenti, pur dando atto che erano state restituite in tutto in parte le somme oggetto di rimborso. In concreto, però, non era stata considerata la posizione del ricorrente, che aveva restituito una somma ampiamente superiore a quella di cui aveva fruito, e idonea a costituire integrale risarcimento del danno, fermo restando che sul punto non era stata fornita puntuale motivazione ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante.
6.10. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva nella quale, da un lato, ripercorre i temi oggetto del ricorso (sopravvenienza della legge 10 del 2013, genericità della nozione di spese di rappresentanza, mancanza di motivazione rafforzata tale da superare la pronuncia assolutoria di primo grado anche in relazione alla valutazione di specifici episodi) e, dall'altro, si sofferma sull'onere della prova, rilevando come lo stesso debba gravare sulla parte pubblica, non potendosi far coincidere la prova del peculato con l'insufficiente giustificazione contabile, costituente al più profilo sintomatico, secondo quanto desumibile dalla più recente sentenza Cass., Sez. 6, n. 21166 del 2019, Marino.
7. Ha presentato ricorso il AL tramite i suoi difensori.
7.1. Con i primi due motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria e alla valutazione che ha condotto alla riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado. 13 La Corte aveva proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria senza una specifica motivazione, peraltro procedendo all'audizione anche di testi che non erano stati direttamente escussi dal primo Giudice. Inoltre, non aveva se non in minima parte utilizzato gli esiti di tale istruttoria, favorevoli agli imputati, in ordine alla portata delle modifiche normative intervenute in materia di disciplina dei contributi, in ordine alla conoscibilità della c.d. circolare Cruder, in ordine alla coerenza tra acquisizioni del GUP e acquisizioni riferibili alla rinnovazione istruttoria. La motivazione avrebbe dovuto dar conto di elementi di novità e giustificare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio, ponendo in evidenza l'insostenibilità degli argomenti sui quali si era fondata l'assoluzione, ciò che non era avvenuto.
7.2. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla ravvisata fondatezza delle impugnazioni del P.M. e del P.G. La Corte nel valutare le impugnazioni era incorsa nei vizi attribuiti alla sentenza di primo grado, fornendo una motivazione fuorviante, che non copriva tutti i profili problematici, nulla opponeva alle affermazioni dei funzionari, non considerava le sommarie informazioni testimoniali e neppure specifici documenti. Attribuiva inoltre un erroneo significato alla disciplina vigente all'epoca dei fatti, fondava i giudizi su una valutazione di plausibilità.
7.3. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'oggetto specifico posto all'esame. La Corte aveva ravvisato sommarietà e imprecisione nelle registrazioni contabili effettuate dai maggiori gruppi, ma al tempo stesso aveva rilevato una differente modalità usata dal P.d.L e da PD, non potendosi dunque formulare valutazioni indifferenziate, peraltro nel presupposto che tutto si risolvesse nell'esame delle spese di rappresentanza, che costituivano invece una delle possibili voci di spese. Né la Corte aveva chiarito, a fronte di rilevate imprecisioni, come la contabilità dovesse essere tenuta. Quanto alle differenze delle spese di rappresentanza imputate ai diversi gruppi, la Corte non aveva considerato la diversa consistenza numerica di P.d.L e di P.D. e il fatto che all'interno dei relativi gruppi coesistessero diverse anime. Inoltre, non aveva valutato l'incidenza in percentuale delle spese contestate rispetto al numero complessivo delle spese sostenute.
7.4. Con il quinto e il sesto motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla disciplina dei gruppi consiliari prima e dopo la riforma. La Corte aveva omesso di considerare alcune disposizioni idonee a disvelare la rilevanza dell'attività politica dei gruppi, quali associazioni non riconosciute, 14 dotate di autonomia, e gli ambiti nei quali era previsto un controllo anche di merito da parte degli uffici del consiglio regionale, fermo restando che lo stesso criterio di determinazione dei contributi spettanti ai gruppi implicava un riferimento al rimborso sostenuto dai Deputati per svolgere anche nel collegio il proprio mandato, essendo inoltre preso in considerazione anche il rapporto tra eletto ed elettori. Per contro la Corte non aveva valutato il significato delle modifiche introdotte dalla disciplina sopravvenuta, vigente dal 2013, con attribuzione di un più penetrante controllo alla Corte dei conti e con adempimenti del capogruppo non più limitati alla sola redazione di una nota riepilogativa, peraltro in concomitanza con la riduzione delle spese dei gruppi e attribuzione ai singoli consiglieri di una voce di rimborso onnicomprensiva e non soggetta a controllo, finalizzata alla cura dell'attività politica dei gruppi e del rapporto eletto-elettori. Da ciò era derivato l'erroneo giudizio in ordine alla possibilità di coprire con i contributi solo le spese dei gruppi quali organi istituzionali del consiglio regionale, secondo le modalità previste per la gestione delle spese di rappresentanza della presidenza della regione o della presidenza del consiglio. In realtà la disciplina avrebbe dovuto interpretarsi nel senso di consentire il rimborso ai singoli consiglieri di spese per il compimento di attività personali, riferite al loro mandato, senza che il capogruppo potesse sindacare le spese a lui sottoposte per il rimborso, quelle non previste potendo essere autorizzate non dal capogruppo ma dall'ufficio di presidenza. In ogni caso non era previsto l'obbligo di specificare la circostanza in cui la singola spesa era stata effettuata o i nominativi degli eventuali ospiti e neppure altre indicazioni particolari, fermo restando l'utilizzo di modulistica predisposta senza gli spazi fisici in cui riportare eventualmente quelle giustificazioni, che la Corte aveva reputato necessarie. Sulla scorta dell'erroneo ragionamento la Corte aveva indebitamente disatteso le diverse valutazioni del GUP che aveva invece dato conto della diversità del sistema disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari, con esclusione di un vincolo di destinazione dei contributi riferito alle sole spese inerenti al gruppo consiliare, quale articolazione istituzionale del Consiglio regionale.
7.5. Con il settimo e l'ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione alla disciplina attinente al trattamento economico dei consiglieri regionali. La Corte aveva erroneamente omesso di considerare il criterio di determinazione del contributo spettante ai gruppi per il suo funzionamento, implicante la valutazione del necessario, per svolgere nel collegio il proprio mandato e aveva indebitamente omesso di tener conto del caso, riguardante il 15 finanziamento sostitutivo, nel quale era previsto uno specifico controllo di merito, diversamente da quanto per il resto stabilito o comunque desumibile. Inoltre, la Corte aveva erroneamente ricostruito la disciplina sopravvenuta, che prevede l'erogazione di un rimborso forfetario per l'esercizio del mandato, destinato al singolo consigliere, che, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, è stato previsto a fronte della specifica previsione del vincolo di destinazione del contributo spettante ai gruppi per gli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale, solo in tal modo chiarendosi altresì il significato della sopravvenuta previsione secondo cui il contributo spettante ai gruppi non può essere utilizzato per spese del consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere. A fronte delle argomentazioni del primo Giudice in ordine alla ricostruzione della disciplina sopravvenuta e al significato di essa, la Corte non aveva contrapposto specifici argomenti e aveva ignorato le risultanze delle dichiarazioni, in ordine al rapporto tra la diminuzione del contributo e l'introduzione del rimborso forfetario spettante al singolo consigliere.
7.6. Con il nono motivo deduce violazione di legge con riferimento alla natura giuridica e alle funzioni dei gruppi consiliari. La Corte aveva erroneamente ritenuto che le modifiche vigenti dal 2013 fossero da intendere in continuità rispetto alla disciplina precedente, quale interpretazione autentica di essa, mentre in realtà era stato delineato un sistema diverso, giacché prima del 2013 non avevano natura pubblica i fondi destinati ai gruppi e impiegati per l'attività politica dei consiglieri, cioè per l'attività esterna e promozionale.
7.7. Con il decimo motivo deduce l'esercizio da parte della Corte di potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi. La Corte aveva forzato il dato normativo sovrapponendo non pertinenti richiami giurisprudenziali e dunque esercitando prerogative non giudiziarie, fermo restando che la richiamata sentenza della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 25502 dell'8/2/2017, IN, era stata pronunciata a seguito di sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare e non rifletteva l'approfondimento documentale e testimoniale operato dal primo Giudice in questo giudizio.
7.8. Con l'undicesimo e dodicesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione alle attribuzioni dei presidenti dei gruppi dell'ufficio di presidenza del Consiglio e vizio di motivazione in relazione a quanto emerso sul punto nel corso del giudizio. La Corte aveva ravvisato un pregnante potere di verifica e controllo esteso ad un sindacato di merito delle spese, ma non aveva valutato la netta differenza tra la disciplina anteriore e quella introdotta dalla legge 10 del 2013, giacché in 16 precedenza il presidente aveva solo il compito di redigere annualmente una nota riepilogativa e una relazione attestando di conservare i documenti di spesa, mentre successivamente era stato introdotto un vero rendiconto e il presidente del gruppo aveva assunto il potere di autorizzare le spese e il dovere di attestare la veridicità e correttezza delle stesse, assumendone la responsabilità. Se dunque prima il presidente svolgeva una funzione certativa in relazione alla sola esistenza dei titoli di spesa, non essendo previste disposizioni da cui desumere in capo ai presidenti poteri di controllo e di merito sulle spese dei consiglieri, a fronte di un intervento limitato alla redazione alla nota riepilogativa su modulo prestampato, successivamente aveva assunto una funzione autorizzativa e certificativa in relazione ai requisiti di veridicità e correttezza. La Corte aveva poi ignorato le dichiarazioni del teste Vignini, che aveva escluso la sussistenza di un potere di controllo sulle spese prima del 2013, venendo in precedenza i fondi di spettanza del gruppo erogati e poi gestiti dai capigruppo sulla base di regolamenti interni al gruppo.
7.9. Con il tredicesimo e quattordicesimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al significato e alla conoscibilità della c.d. circolare Cruder. In primo luogo, la circolare non aggiungeva nulla di specifico al regolamento n. 196 del 1996, non potendosi attribuire rilievo alle frasi introduttive e finali, che facevano riferimento ai finanziamenti pubblici erogati ad organi del Consiglio per le funzioni, parimenti pubbliche, ed alle conseguenze derivanti dall'inosservanza della disciplina, peraltro costituenti allusioni di tipo programmatico, inidonee ad innovare il diritto scritto. In secondo luogo, la Corte aveva ritenuto la circolare conoscibile, travisando il contenuto delle risultanze, avendo i testi AM e NI escluso che la circolare fosse presente sul sito intranet, fermo restando che la stessa era reperibile negli archivi in formato cartaceo, non era contenuta nel manuale del consigliere e comunque se ne erano perse le tracce dopo il 1996. 7.10. Con il quindicesimo e il sedicesimo motivo denuncia esercizio di potestà riservate a organi legislativi o amministrativi con riguardo alla natura, disciplina e funzioni dei gruppi consiliari, ribadendo l'impostazione del decimo motivo, e vizio di motivazione in ordine all'utilizzo della prova testimoniale. Indebitamente era stato assecondato un orientamento giurisprudenziale riferito ad altre regioni o fondato sull'annullamento di sentenza di non luogo a procedere ovvero ancora sull'analisi di una posizione riguardante un gruppo diverso dal P.d.L. Inoltre, era stato ravvisato un potere di controllo di merito anche sulla base di un'errata valutazione della deposizione del teste AM, quando in realtà 17 l'unico potere spettava semmai all'ufficio di Presidenza e solo in prosieguo di tempo in forza della sopravvenuta disciplina era stato previsto anche in capo al presidente del gruppo.
7.11. Con diciassettesimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'obbligo di evidenziare la causale e all'onere della prova. La Corte era partita dal presupposto di un obbligo di indicazione della giustificazione della specifica spesa, ma in realtà tale obbligo era insussistente in base alla previgente disciplina, giacché la causale di cui all'art. 4 del regolamento 196 del 1996 era riferita alla dizione presente in fattura e non alla specifica ragione alla base della spesa, fermo restando che la modulistica ufficiale non conteneva lo spazio per l'inserimento di tale indicazione e che non era previsto un obbligo quale quello individuato dalla Corte, salvo in casi espressamente contemplati. Peraltro, i fondi erano conferiti non per l'attività pubblicistica ma per quella privatistica-politica, e per la gestione ci si basava sull'autoresponsabilità e sulla fiducia. Né ci si sarebbe potuti basare solo su pronunce giurisprudenziali, fermo restando che la Corte si era contraddetta, da un lato esigendo una giustificazione coeva quale presupposto di liceità della spesa e dall'altro soffermandosi sulla prova della singola appropriazione, in quanto surrogata da situazioni significative, come la mancanza di allegazioni o l'inosservanza di un esistente e specifico obbligo di documentazione.
7.12. Con il diciottesimo e diciannovesimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla nozione di spese di rappresentanza. La Corte aveva escluso che la nozione fosse indeterminata, potendosi fare riferimento ad altre discipline contenute nel regolamento di contabilità del consiglio regionale e nella normativa riguardante l'amministrazione regionale, e aveva ritenuto che tali spese dovessero essere sostenute a favore del gruppo quale organo del consiglio regionale e non quale ente esponenziale di partito o movimento politico. Ma in tal modo aveva omesso di considerare il rilievo della disciplina sopravvenuta, che aveva introdotto un autonomo rimborso ai singoli consiglieri per l'attività politica, non potendosi confondere comunque l'attività dei partiti da quella politica dei gruppi e dei singoli consiglieri. Peraltro, anche in base a quanto rilevato dalla Corte dei Conti l'attività dei gruppi in proiezione esterna rispetto a quella organica si poneva su un piano diverso rispetto a quella degli organi istituzionali, dovendosi contemporaneamente escludere che potesse farsi riferimento ad un'unica nozione di spese di rappresentanza, quando solo nel 2013 tale nozione era stata disciplinata con riguardo all'attività pubblicistica dei gruppi. 18 Inoltre, la Corte, nell'esaminare il tema della conoscibilità del significato della nozione, aveva dato rilievo alla deposizione del teste NI, peraltro senza considerare che anche il teste aveva confermato l'inesistenza di una specifica disciplina per le spese di rappresentanza dei gruppi e inoltre che non si sarebbe potuto fare riferimento alla valutazione operata da altri gruppi. La confusione ascrivibile ai gruppi maggiori nel far confluire le spese di rappresentanza in un unico calderone non valeva di per sé a connotare in termini di illiceità penale le spese effettuate, al di là dell'eventuale erronea inclusione in una categoria in luogo di un'altra.
7.13. Con il ventesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione al contenuto della relazione e alla giustificazione delle singole spese. La Corte aveva erroneamente presupposto che la relazione annuale dovesse contenere indicazioni in merito all'elenco analitico delle spese e alla loro giustificazione, quando si trattava di fornire l'indicazione riassuntiva dell'utilizzo delle risorse. Inoltre, non era contemplata come obbligatoria l'indicazione dei singoli beneficiari e si era erroneamente escluso che la rappresentanza potesse essere esplicata singolarmente, ciò che era smentito dalla presenza di un gruppo misto, in cui ciascun componente provvedeva per sé.
7.14. Con il ventunesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del peculato, in particolare la veste di pubblico ufficiale. Erroneamente era stata attribuita la veste di pubblici ufficiali al capo gruppo e ai singoli consiglieri anche al di fuori dell'esercizio della funzione legislativa. In realtà il consigliere non era tale in relazione alla ricezione dei contributi, in quanto non esercitava una funzione pubblica. Relativamente al capo gruppo lo stesso aveva quella qualità anche al momento della redazione della nota riepilogativa e della attestazione della sua corrispondenza ai giustificativi di spesa, ma non in relazione alla distribuzione delle somme ai consiglieri, in quanto tale attività era svolta quando le somme erano entrate a disposizione del gruppo per il proprio funzionamento, gruppo che al di fuori dell'intervento nella funzione legislativa opera in ambito privatistico.
7.15. Con il ventiduesimo motivo deduce violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del delitto di peculato con riguardo al tema del possesso del denaro pubblico e in relazione agli artt. 314 e 316-ter cod. pen. La Corte con una forzatura aveva ritenuto che i consiglieri entrassero immediatamente in possesso dei fondi non appena accreditati al gruppo e che ne disponessero sulla base di un proprio atto dispositivo, accompagnato da generici 19 giustificativi di spesa, nel quadro di una prassi invalsa da tempo, connotata dall'assenza di un vaglio di merito. Ma in realtà il consigliere spendeva denaro proprio, solo successivamente ottenendone il rimborso, fermo restando che la disciplina vigente non consentiva un sindacato di merito sulla singola spesa, essendo sufficiente la presentazione della relativa documentazione. In ogni caso avrebbe potuto configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen., ravvisando al momento della richiesta un'omissione di informazioni dovute, tale da propiziare l'erogazione da parte del capo gruppo, non in grado di esercitare un controllo di merito sulle spese altrui e tenuto a limitarsi al vaglio formale ed estrinseco della documentazione esibita. Non avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni la veste di pubblico ufficiale del singolo consigliere, avuto riguardo alla modifica introdotta dalla legge 3 del 2019, fermo restando che nel caso in esame si sarebbero dovuti considerare distintamente i singoli esborsi, ciascuna, inferiore alla soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter, secondo comma cod. pen.
7.16. Con il ventitreesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del delitto di peculato con riguardo al vincolo di destinazione. La Corte aveva indebitamente inteso restrittivamente le possibilità di utilizzo dei contributi, non considerando la duplice natura dei gruppi consiliari e dunque ingiustificatamente reputando inammissibili le spese riferite all'attività politica dei singoli consiglieri, contrariamente a quanto desumibile dalla deposizione del teste Pascazio, riguardante la disciplina successiva alla riforma. Dalla disciplina anteriore era dato desumere la possibilità di rimborsare i singoli consiglieri per il compimento di attività personale, avuto riguardo a talune voci di spesa, che implicano un riferimento ad attività del singolo.
7.17. Con il ventiquattresimo motivo deduce violazione di legge, ribadendo argomenti volti ad accreditare semmai la configurabilità del delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen. in ragione del fatto che il consigliere non disponeva delle somme ma poteva ottenerne il rimborso, presentando pezze giustificative, e inoltre non faceva parte dell'apparato ma di un'associazione non riconosciuta, operante in regime privatistico, ferme restando le modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio2019, n. 3. 7.18. Con il venticinquesimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al momento consumativo del reato. Con affermazioni contraddittorie la Corte aveva affermato da un lato che la rendicontazione e la presentazione dei documenti costituivano segmenti dell'azione successivi e distinti da quelli dell'appropriazione e dall'altro che il 2 020 controllo al momento del rimborso era doveroso per impedire la consumazione dei reati, dissuadendo i consiglieri da possibili tentazioni appropriative. Ma in realtà la fattispecie si realizzava all'atto di ciascuna richiesta di rimborso e non all'atto del bonifico della quota annuale al gruppo nel suo complesso, non potendosi sostenere che il controllo del capogruppo avrebbe impedito la commissione e contestualmente affermare che i consiglieri avevano diritto ad usufruire di una parte indistinta e non determinabile ex ante dei fondi a titolo di rimborso delle spese di funzionamento.
7.19. Con il ventiseiesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'elemento psicologico. Contrariamente a quanto esposto dalla Corte, la normativa era chiara semmai nel senso opposto;
la normativa differiva, quanto ai gruppi, da quella vigente per gli organi istituzionali della Regione;
il fatto che la normativa sui gruppi non prevedesse modalità di documentazione e giustificazione non implicava che le si dovessero mutuare da altre parallele normative;
le modifiche introdotte dalla legge 10 del 2013 non avevano valore di interpretazione autentica ma carattere innovativo. Né avrebbe potuto farsi riferimento alla distribuzione del manuale del consigliere, a fronte di un sistema in cui solo l'ufficio di presidenza disponeva di un potere di controllo, in concreto mai esercitato. Parimenti inconferente avrebbe dovuto reputarsi qualunque riferimento alla circolare Cruder, non presente nel manuale e di cui falsamente era stata affermata l'agevole rintracciabilità. Nessun rilievo avrebbe potuto avere l'inserimento nel manuale di modulistica relativa al rimborso delle spese di missione o di aggiornamento, legate a discipline diverse e a finalità distinte da quelle di cui al regolamento 196 del 1996. Sviluppa il ricorrente deduzioni volte a contestare le argomentazioni utilizzate dalla Corte al fine di reputare non dirimente la sentenza della Corte dei conti, che in sede di appello aveva assolto il ricorrente da addebiti corrispondenti a quelli oggetto di imputazione in questa sede, segnalando inoltre la diversità del caso riguardante il capogruppo della Lega Narduzzi, che aveva distrutto la documentazione contabile, non perché priva dell'indicazione delle causali ma perché idonea a disvelare altre irregolarità. Inoltre, segnala il ricorrente che, a fronte della pretesa di un intervento ex ante, la Corte aveva nondimeno pronunciato condanna in relazione a rimborso ottenuto dal consigliere NO, pur dopo che il ricorrente aveva introdotto un modulo di autocertificazione a cura del consigliere, che doveva assumersi la responsabilità delle spese e dei rimborsi richiesti. 21 Segnala come alla resa dei conti la Corte avesse finito per confinare le sue valutazioni nel limbo della opinabilità, in assenza di elementi idonei a conferire certezza ai presupposti della colpevolezza e dunque a superare il ragionevole dubbio.
7.20. Con il ventisettesimo motivo deduce violazione di legge in ordine al dolo e alla presunzione di innocenza. Il ricorrente sottolinea di essersi attenuto al rispetto della disciplina vigente quanto ai rimborsi direttamente chiesti, delegando l'incombenza a personale idoneo quanto alle spese altrui, fermo restando che solo una piccolissima frazione tra le migliaia di documenti aveva formato oggetto di contestazione. Inoltre, indebitamente la Corte aveva adottato un criterio di inversione dell'onere della prova, presupponendo che l'imputato dovesse provare la congruità delle singole spese e peraltro soffermandosi a valutare le spiegazioni fornite, in taluni casi reputate non plausibili, in presenza di spese considerate ambivalenti, in --- un quadro di incertezza. L'inversione dell'onere della prova in tal modo aveva finito per cadere su ún elemento costitutivo del reato, il cui accertamento non era stato ancorato alla spesa, ma alla valutazione della plausibilità della sua aderenza di essa al vincolo. Si trattava di inversione di natura processuale, in contrasto con l'ordinamento penale.
7.21. Con il ventottesimo e il ventinovesimo motivo deduce violazione di legge in relazione al concorso del capogruppo con il singolo consigliere ai sensi dell'art. 40, comma secondo cod. pen., con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. L'imputazione era incentrata sul concorso consistente in un accordo illecito, mentre la condanna si era fondata sull'omesso controllo eziologicamente rilevante, in assenza di prove dell'accordo ma anche in mancanza dei presupposti per ravvisare un concorso doloso, a fronte dell'esclusione da parte della Corte dei conti anche di profili di colpa grave. Ed invero si sarebbe potuta ravvisare seguendo l'impostazione della Corte una responsabilità colposa, ferma restando l'assenza di elementi in base ai quali il ricorrente avrebbe potuto previamente avvedersi di precedenti abusi. Il capo gruppo non avrebbe comunque potuto basarsi che sulle dichiarazioni del singolo, che affermava la ammissibilità della spesa. Ribadisce il ricorrente che non esisteva alcuna autorizzazione preventiva alla singola spesa, essendo stata rispettata la disciplina vigente. Né si sarebbe potuto parlare di dolo eventuale implicante la prova della rappresentazione in capo all'agente del fatto che, omettendo l'adeguata vigilanza sulla gestione del gruppo, avrebbe potuto agevolare la consumazione del reato, 2 222 con conseguente volontà di non agire, essendo insufficiente la mera prevedibilità dell'evento. In ogni caso avrebbe dovuto ravvisarsi la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la responsabilità si era fondata sulla posizione di garanzia, che non aveva formato oggetto di contestazione, essendo stato imputato il vero e proprio concorso.
7.22. Con il trentesimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per spese sostenute in proprio. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte dei conti, la Corte territoriale aveva ritenuto di poter sindacare il merito delle spese, peraltro pervenendo a risultati contraddittori, a dimostrazione del fatto che si trattava di normativa ambigua, applicata in mancanza di certezze. Si sofferma sugli episodi che avevano dato luogo al riconoscimento della penale responsabilità per rimborsi diretti, segnalando come il caso dell'acquisto dei vini fosse simile ad un caso riguardante ER, che invece era stato sul punto assolto, quello della cena per due persone a Lignano Sabbiadoro non era stato debitamente esaminato in relazione alle spiegazioni fornite dal ricorrente e comunque era simile ad altro per cui altro imputato era stato assolto, quello della gita a Bruges era stato valutato in modo difforme da altro analogo riguardante l'imputato ER, fermo restando che il viaggio aveva avuto una ragione specifica relativa ad incontri di rilievo politico istituzionale, essendo dunque indifferente la gita, ma essendo rilevante l'occasione conviviale nella quale erano state perseguite finalità divulgative e promozionali.
7.23. Con il trentunesimo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione a responsabilità per spese del gruppo non attribuibili a singoli consiglieri, con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Era stata addebitata la responsabilità per il rimborso di una spesa sostenuta dall'addetto alla segreteria VA. Era stata dunque ravvisata una responsabilità concorsuale mentre era stata contestata una responsabilità per fatto proprio, cosicché il fatto risultava diverso da come contestato agli effetti dell'art. 521 cod. proc. pen. In ogni caso la Corte aveva ignorato le risultanze probatorie, in quanto era risultato che proprio il ricorrente aveva segnalato al VA che si trattava di spesa indebitamente inserita, cosicché il VA, accortosi dell'errore aveva proceduto al rimborso: in definitiva il ricorrente aveva fatto quanto gli si era rimproverato di non fare, risultando incongrua la pronuncia di condanna.
7.24. Con il trentaduesimo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione a responsabilità per spese del gruppo non attribuibili a singoli consiglieri. 23 In particolare, era stata ravvisata la responsabilità per i capi ke l), riguardanti l'associazione Dream. Erano spese attribuibili a NO e LE, che il ricorrente aveva riconosciuto come a lui non riferibili. Nessun elemento era emerso a carico del ricorrente, avendo il VA sostenuto di aver gestito e disposto egli stesso quelle spese. Era stato violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, fermo restando che tali spese, di cui avrebbero dovuto semmai rispondere altri, erano riferibili ad attività politica e che la Corte aveva ritenuto di sindacarle reputando l'assunto non credibile.
7.25. Con il trentatreesimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il fatto di cui al capo m), riguardante spese non attribuibili a consiglieri. In realtà una specifica motivazione sul punto era mancante e comunque la Corte aveva ignorato le risultanze processuali, essendo emerso che la spesa era riferibile a NO e costituiva omaggio per ragioni di rappresentanza. Inoltre, un caso analogo aveva dato luogo ad assoluzione di altro imputato essendosi riconosciuto che per l'acquisto di articoli sportivi era ragionevole la configurabilità di spese per rappresentanza.
7.26. Con il trentaquattresimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale per spese dei consiglieri. Vengono contestate le argomentazioni della Corte, riproponendosi doglianze già esposte, e segnalandosi come il riferimento di ciascun consigliere fosse il personale amministrativo, non competendo comunque al presidente una possibilità di sindacato sulle spese effettuate.
7.27. Con il trentacinquesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla responsabilità per spese di consiglieri ascritte al ricorrente a titolo di concorso. Segnala al riguardo il ricorrente che la Corte aveva errato nella lettura delle disposizioni contenute nella delibera 196 del 1996. 7.28. Con il trentaseiesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 2 cod. pen. Erroneamente la Corte aveva escluso l'affidamento in buona fede circa l'applicabilità della normativa extra-penale, ritenendo che la stessa integrasse il precetto penale agli effetti dell'art.
5. Tuttavia sarebbe stato allora applicabile l'art. 2 cod. pen. in relazione alla sopravvenienza di disciplina extra-penale che aveva fra l'altro attribuito ai consiglieri una somma esentasse e forfetaria per coprire le spese necessarie per svolgere il mandato. 24 Ma la Corte aveva ritenuto di applicare la nuova disciplina retroattivamente ai fini dell'integrazione del precetto, quale interpretazione autentica: di qui una condanna fondata su un precetto penale in realtà insussistente all'epoca dei fatti.
7.29. Con il trentasettesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte aveva travisato gli elementi di valutazione, prospettando un insussistente intento di spendere tutto e di restare nei limiti degli importi. Inoltre, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto da episodi riguardanti spese effettuate da NO di cui al capo f) (rimborso successivo all'aggravamento della pena per il delitto di peculato) per le quali peraltro il NO aveva fornito spiegazione. In ogni caso la gestione del rimborso era stata curata dalla segreteria, oltre tutto in assenza di profili di abnormità.
7.30. Con il trentottesimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte non aveva considerato che dopo l'emanazione del d.l. 174 del 2012, il ricorrente aveva dato disposizioni di sospendere alcune spese, comprese le spese di rappresentanza, e nel contempo di presentare all'atto della richiesta di rimborso una dichiarazione di assunzione di responsabilità.
8. Ha presentato ricorso ET RA, tramite i suoi difensori.
8.1. I primi ventinove motivi corrispondono a quelli presentati nell'interesse di AL EL.
8.2. Con il trentesimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle spese sostenute in proprio di cui ai capi A1 e A2, con violazione degli artt. 603 e 522 cod. proc. pen. La Corte aveva valutato situazioni simili in modo diverso a dimostrazione del complessivo quadro di incertezza. Relativamente alla spesa sub A1, indebitamente erano state ritenute insufficienti le dichiarazioni di IO, che peraltro, dopo la sentenza di assoluzione in primo grado, la Corte avrebbe dovuto semmai risentire, per colmare eventuali lacune, fermo restando che l'IO aveva attribuito la spesa ad iniziativa della segreteria, cosicché la responsabilità del ricorrente sarebbe derivata da omesso controllo, profilo non oggetto in questo caso di contestazione, con conseguente mancato rilievo della diversità del fatto. La condanna non si era comunque fondata su una motivazione rafforzata ma solo su una diversa valutazione, ritenuta più plausibile, del medesimo materiale. 25 Relativamente al capo A2, si era trattato di spesa di rappresentanza di valore modico, non diversa da quella che con riguardo a posizione diversa aveva condotto al proscioglimento dell'imputato o ancor prima all'archiviazione del procedimento, risultando illogica la motivazione, incentrata sulla genericità del giustificativo di spesa e sul riferimento al mese della spesa, oltre che sulla distribuzione dell'onere probatorio.
8.3. Con il trentunesimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle spese sostenute in proprio di cui al capo A3. L'acquisto di biglietti per uno spettacolo costituiva spesa ammissibile a prescindere dall'indicazione dei beneficiari, ben potendo il capogruppo assumere la responsabilità della spesa, che peraltro in caso analogo, riferito a spille, aveva condotto all'assoluzione del relativo imputato. La Corte aveva omesso di considerare l'assenza di intento personale e contraddittoriamente valutato il tema dell'omesso controllo dell'ufficio di presidenza.
8.4. Con il trentaduesimo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alle spese sostenute in proprio di cui ai capi A4 e A26, con violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte non aveva spiegato perché una cena pagata ad una sola persona non costituisse spesa di rappresentanza, fermo restando che, in un caso analogo, un altro consigliere era stato assolto e che nel dubbio sulla natura dell'incontro, riconducibile alle spese di divulgazione, la Corte avrebbe potuto integrare l'istruttoria convocando l'avv. Celledoni. La Corte aveva disconosciuto una spesa di rappresentanza in relazione all'occasione conviviale di cui al capo A26, ma sul punto si era limitata a segnalare la mancata indicazione di elementi idonei a conferire certezza alla giustificazione e la data dell'evento, ricadente nelle festività natalizie, quando si trattava di situazione analoga ad altra che aveva dato luogo ad assoluzione, potendo comunque la Corte integrare l'istruttoria, sentendo uno dei commensali indicati.
8.5. Con il trentatreesimo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione a spese non attribuibili a singoli consiglieri di cui ai capi da A4 a A35, con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La Corte aveva disatteso gli argomenti sviluppati in ordine alla mancanza di colpa grave dal Procuratore presso la Corte dei Conti e non aveva considerato che i consiglieri avevano come riferimento il personale amministrativo e non il presidente del gruppo, che peraltro non disponeva di potere di controllo e sindacato. 26 Inoltre, la contestazione faceva leva su una condotta appropriativa mentre la condanna era stata pronunciata per omesso controllo, con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La spesa di cui al capo A23 era comunque imputabile alla segretaria Richetti, essendo il ricorrente ad essa estraneo, avendo il predetto delegato le incombenze a personale idoneo e non potendo ipotizzare una condotta appropriativa della Richetti.
8.6. Con il trentaquattresimo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione a spese estere, non attribuibili a singoli consiglieri, di cui ai capi da A37 a A122. La Corte aveva ritenuto che le spiegazioni fossero generiche o non fosse stata data nessuna spiegazione o che con riguardo alla trasferta della dipendente PO non fosse stata indicata l'inerenza. In realtà si trattava di spese non riconducibili al ricorrente, rimborsate dagli addetti alla segreteria, non essendovi comunque margine per una riforma della sentenza assolutoria di primo grado, a fronte del fatto che vi erano consiglieri che si recavano all'estero per ragioni inerenti all'attività e che il contesto complessivo suffragava l'omogeneità delle spese rispetto a quelle ritenute giustificate e comunque non tali da legittimare la condanna.
8.7. Con il trentacinquesimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine a spese dei consiglieri ascritte anche al capogruppo, di cui al capo B). Si trattava di spese riferibili ad attività del consigliere IN, di cui costui aveva dato conto, in relazione alle quali erano state prodotte dichiarazioni di soggetti in grado di riferire in merito. In ogni caso non vi era stato alcun accordo con il ricorrente, mentre il rimborso era stato effettuato dal personale della segreteria. La Corte non aveva in alcun modo considerato le giustificazioni riferibili al IN in ordine alle ragioni delle spese in discorso, riguardanti cene effettuate in Bibione nel periodo dal 3 al 20 agosto 2010, che non avrebbero potuto considerarsi di tipo vacanziero, salvo una inserita dal IN per errore.
8.8. Con il trentaseiesimo motivo sviluppa argomenti corrispondenti a quelli del trentaseiesimo motivo del ricorso AL. Aggiunge il ricorrente la prospettazione alternativa della configurabilità semmai dell'ipotesi dell'abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen., in relazione alle distorte finalità perseguite, riguardanti le spese di soggetti diversi dal ET.
8.9. Con il trentasettesimo motivo denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte aveva erroneamente quantificato la pena, non solo condannando il ricorrente anche per un fatto, quello sub A8, considerato il più grave, che il 27 predetto non aveva commesso, ma anche giungendo ad una condanna sproporzionata rispetto ai fatti e agli esiti di procedimenti similari.
9. Hanno depositato separate memorie i difensori di AL e ET, nelle quali, oltre che l'indicazione di documentazione allegata, sono esposti motivi aggiunti, peraltro comuni ad entrambi i ricorrenti.
9.1. Con il primo motivo si segnala il carattere di novità, desumibile anche dai lavori preparatori e dalla relazione accompagnatoria, della legge 10 del 2013, in attuazione dei principi introdotti dal d.l. 174 del 2012, non potendosi dunque affermare che la nuova disciplina fosse valutabile in continuità quale interpretazione autentica della precedente.
9.2. Con il secondo motivo si esamina, alla luce del carattere innovativo della nuova disciplina, il tema della successione delle leggi nel tempo, anche in relazione alla valenza integrativa della disciplina extra-penale, ai fini della sua incidenza sull'errore di valutazione e interpretazione, discendendone un'abolitio criminis, correlata al fatto che oggi i comportamenti per cui è processo non sono sanzionati, in quanto svincolati da ogni forma di controllo.
9.3. Con il terzo motivo si deduce il tema della rilevanza dell'errore agli effetti dell'art. 47 cod. pen., nel diverso presupposto che la disciplina extra-penale dell'epoca, non chiara e fuorviante, non avesse valenza integrativa del precetto.
9.4. Con il quarto motivo si esamina il tema delle spese di rappresentanza, segnalandosi l'erronea affermazione del carattere unitario della relativa nozione e l'erroneo riferimento fatto dalla Corte, a fronte della mancanza di una definizione valida con riguardo ai gruppi, alla disciplina contenuta nel regolamento di contabilità del consiglio regionale e nella normativa applicabile all'amministrazione regionale, a fronte della mancanza di certezze da parte dei funzionari regionali e dell'ontologica diversità dei gruppi consiliari.
9.5. Con il quinto motivo si sviluppa il tema della riconducibilità alle spese di funzionamento sia di quelle di rappresentanza sia di quelle di divulgazione, essendo ravvisabile almeno un errore ai sensi dell'art. 47 cod. pen. nel caso di inquadramento delle spese in una categoria anziché in un'altra.
9.6. Con il sesto motivo si sottolinea che l'attività di rappresentanza e divulgazione ben poteva essere propria di singoli consiglieri e non del gruppo complessivamente considerato.
9.7. Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza alla luce della disciplina di riferimento in materia di giudizio abbreviato e di rinnovazione istruttoria: si segnala che la corposa rinnovazione non aveva condotto ad acquisizione diverse, che la Corte aveva ignorato i risultati della disposta 28 rinnovazione, che inoltre aveva mancato di osservare l'obbligo di motivazione rafforzata, a fronte dell'esito assolutorio di primo grado.
9.8. Con l'ottavo motivo si discute della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per la ritenuta responsabilità del ricorrente con riguardo a spese di altri consiglieri, fondata sulla posizione di garanzia non oggetto di contestazione e in assenza di prova di illecito accordo, e si discute inoltre della mancanza di consapevolezza da parte del capogruppo delle spese rimborsate ai singoli consiglieri dal personale di segreteria, a fronte del mancato riconoscimento di responsabilità in parte qua da parte della Corte dei conti.
9.9. Con il nono motivo si deduce violazione dell'art. 493 cod. proc. pen., dell'art. 27 Cost, dei principi in tema di riparto della prova nel processo penale, dell'art. 6, comma 2, C.E.D.U.: si ribadisce che i consiglieri non erano gravati da altro onere che quello di produrre la documentazione relativa alle singole spese, senza necessità della giustificazione causale, non potendosi a tal fine estendere in malam partem principi desumibili da discipline diverse, fermo restando che, al di là di quanto in generale affermato, la Corte aveva poi valutato giustificazioni postume, in alcuni casi ponendole alla base di pronunce assolutorie. Si richiamano inoltre recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, nei quali si pone in evidenza la necessità di provare a cura della parte pubblica la condotta integrante il peculato, non essendo sufficiente a tal fine il mero fatto dell'irregolarità o dell'incompletezza documentale;
segue il riesame, alla luce di tali assunti, di alcune spese poste a rispettivo fondamento della condanna dei due ricorrenti.
9.10. Con il decimo motivo nell'interesse di AL si deduce l'erronea individuazione dei presupposti del concorso in assenza di prova di rimborsi pilotati dal predetto e per giunta senza considerare l'iniziativa assunta dal ricorrente di richiedere ai consiglieri una dichiarazione scritta di tipo autocertificativo, cioè proprio quella forma di controllo ex ante di cui si lamentava l'assenza, oltre tutto riguardante l'episodio in concorso con NO, alla resa dei conti implicante la pena più elevata.
9.11. Con il decimo motivo nell'interesse di ET si discute della responsabilità per spese non attribuibili a singoli consiglieri o per spese estere, segnalandosi l'impropria inversione dell'onere probatorio e la contraddittorietà della valutazione rispetto a spese omogenee. 29 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I reati contestati ai ricorrenti hanno ad oggetto condotte di peculato, riferite all'appropriazione di somme derivanti dai fondi erogati ai sensi dell'art. 3 legge regionale 54 del 1973 ai gruppi consiliari, costituiti nell'ambito del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. In tale quadro è stato ampiamente dibattuto il tema della natura dei gruppi consiliari e della configurabilità o meno di un vincolo di destinazione di tali fondi, quale premessa per poter poi esaminare il tema dell'effettiva configurabilità del delitto di peculato. Va invero rimarcato che ad una sentenza totalmente assolutoria, pronunciata in primo grado, è seguita una sentenza che, anche all'esito di un'ampia rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative, è giunta, in riforma di quella appellata dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica, alla condanna degli imputati, odierni ricorrenti, con riferimento a plurime condotte a -- - ciascuno contestate. Occorre, pertanto, anzitutto, inquadrare correttamente le questioni sotto il profilo giuridico, per poi verificare la concreta consistenza delle singole condotte, in quanto sussumibili nella fattispecie del peculato. In questa prospettiva si procederà, in primo luogo, ad una ricognizione dei principi che presiedono all'inquadramento del tema, anche alla luce della disciplina vigente all'epoca dei fatti nella Regione Friuli-Venezia-Giulia, ricognizione che deve precedere la valutazione dei singoli ricorsi e che dovrà, anzi, costituire il parametro di riferimento per quella valutazione.
2. Il tema della natura dei gruppi consiliari e del finanziamento della loro attività ha formato oggetto di numerosi contributi della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, sia in sede penale sia in sede civile, e della Corte dei conti. A questo riguardo si è osservato che i gruppi «sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica» (Corte Cost. n. 187 del 1990). Si è rilevato ancora (cfr. Corte Cost. n. 107 del 2015) che «I gruppi consiliari sono stati qualificati (...) come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici 30 in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988)» (sentenza n. 39 del 2014). In definitiva, pur riconoscendoli quale proiezione delle forze politiche operanti all'esterno, è stato dato specifico rilievo, alla luce delle richiamate considerazioni, alla strumentalità dell'operatività dei gruppi rispetto al corretto svolgimento dell'attività dei consigli regionali, con la conseguenza che al gruppo, in quanto tale, è stata riconosciuta una significativa funzione pubblica-istituzionale.
3. Su questa base è stata esaminata la natura dei contributi erogati ai gruppi. Si è rilevato che i fondi erogati per il funzionamento dei gruppi sono strettamente connessi a quella funzione parimenti pubblica, di cui si è detto, trattandosi di fondi che gravano sul bilancio dei consigli regionali e sono rivolti ad assicurare il pieno coinvolgimento operativo dei gruppi, quali organi del consiglio e comunque gangli vitali di esso nel suo aspetto dinamico e funzionale. Si è segnalato che la complessità e il multiforme carattere delle funzioni del Gruppo (riconosciuta anche da Corte Conti, Sez. Riun. n. 30 del 28/5/2014), non vale ad escludere la dimensione pubblicistica dell'erogazione dei contributi (Sez. 6, n. 49976 del 3/12/2012, Fiorito, Rv. 254033; più di recente, Sez. 6, n. 1561 del 11/9/2018, dep. nel 2019, Fiorito, Rv. 274940, peraltro alla luce di un quadro giurisprudenziale, che consta di molteplici arresti, sul punto coerenti e concordi).
4. Corrispondentemente è stato rilevato che a tale connotazione pubblicistica corrisponde un vincolo di destinazione dei fondi erogati, che non possono essere dunque liberamente utilizzati, ma devono essere rivolti alla realizzazione della funzione primaria dei gruppi, correlata all'operatività dei consigli regionali. In tale direzione, in linea di principio, senza distinzioni tra le varie regioni, pur a fronte di discipline regionali che non sono sempre pienamente coincidenti, univocamente schierata la giurisprudenza sia penale sia civile (sul punto possono richiamarsi ex plurimis: Sez. 6, n. 756 del 11/9/2018, dep. 2019, Durnwalder, non mass.; Sez.
6. n. 49990 del 11/7/2018, Spreafico, Rv. 274227; Sez. 6, n. 45003 del 6/7/2018, S., Rv. 274154; Sez. 6, n. 30764 del 30/5/2018, Canducci, non mass.; Sez. 6, n. 53331 del 19/9/2017, Piredda, Rv. 271654; Sez. 6, n. 35683 del 1/6/2017, Adamo, Rv. 279549; con specifico riferimento al Friuli-Venezia- Giulia, Sez. 6, n. 14580 del 2/2/2017, Narduzzi, Rv. 269535; oltre che Sez. U. civ. 31 ottobre 2014, n. 23357 e recentemente Sez. U. civ. n. 12 marzo 2019, n. 10772, che hanno ravvisato la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale proprio in ragione della natura pubblicistica dell'erogazione, della funzione strumentale rispetto al funzionamento dell'organo assembleare e della definizione legale del suo scopo). 31 5. In generale, è configurabile il delitto di peculato nel caso di utilizzo indebito dei fondi per finalità non consentite, in quanto connotate da carattere personale o comunque esulanti dall'alveo della fisiologica destinazione strumentale di tipo pubblicistico. Al riguardo, occorre che un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abbia per ragione dell'ufficio o del servizio il possesso o la disponibilità del denaro altrui e se ne appropri (sul punto si richiama la nitida analisi di: Sez. 6, n. 49976 del 3/12/2012, Fiorito, Rv. 254033, cit.). Pertanto, non è specificamente rilevante verificare se il gruppo consiliare conservi sempre e comunque natura pubblicistica, essendo invece necessario accertare che il soggetto agente rivesta la specifica qualifica, che il possesso o la disponibilità del denaro siano riconducibili all'ufficio ricoperto e che si tratti di denaro altrui. In tale prospettiva è stato osservato che il capogruppo riveste comunque qualità di pubblico ufficiale, in quanto, oltre che consigliere regionale, è comunque specificamente investito del compito di concorrere alla organizzazione e calendarizzazione dei lavori ed è, più in generale, partecipe di una peculiare modalità progettuale e attuativa della funzione legislativa regionale (cfr. ancora: Sez. 6, n. 49976 del 3/12/2012, Fiorito, Rv. 254033, cit.).
6. Solitamente i fondi sono assegnati al gruppo e gestiti dal capogruppo: in tal modo viene a coincidere la qualità del soggetto con la ragione di ufficio dell'acquisita disponibilità: ne discende che l'utilizzazione indebita dei fondi da parte del capogruppo è indiscutibilmente sussumibile nella fattispecie del peculato. D'altro canto, la condotta può assumere penale rilevanza anche quando il soggetto non faccia proprio sic et simpliciter il denaro, con correlata espropriazione e appropriazione, ma anche quando lo distragga, destinandolo a finalità personali o comunque del tutto estranee alla sfera di destinazione consentita, non riconducibili in alcun modo all'alveo funzionale sotteso alla messa a disposizione (Sez. 6, n. 49976 del 3/12/2012, Fiorito, Rv. 254033, cit., nonché per l'analisi differenziale rispetto all'ipotesi dell'abuso di ufficio, Sez. 6, n. 23066 del 14/5/2009, Provenzano, Rv. 244061). Può però capitare che altri soggetti concorrano nella distrazione dei fondi con il capogruppo, in quanto questi consenta la indebita destinazione del denaro a finalità non consentite, impressa da terzi soggetti, rivestiti o meno della qualità specifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Può inoltre accadere che i fondi siano assegnati ai singoli consiglieri anticipatamente, in vista di una fisiologica destinazione a loro affidata, o che in via 32 di fatto i consiglieri comunque si ingeriscano nella gestione dei fondi, in modo da poterne nella sostanza disporre: in entrambi i casi potrà ravvisarsi il delitto di peculato, con il concorso o senza il concorso del capogruppo. Va al riguardo osservato che i consiglieri regionali sono pubblici ufficiali in quanto partecipi della pubblica funzione legislativa. In altra occasione è stata esaminata dalla giurisprudenza la veste del parlamentare, essendosi rilevato come sulla base dell'art. 357 cod. pen. possa dirsi che si sia «inteso correlare la veste di pubblico ufficiale allo svolgimento di una pubblica funzione e che questa sia stata intesa nel senso più ampio, così da riflettere la classica tripartizione delle funzioni primarie, inquadrate nel vigente sistema costituzionale». Si è aggiunto che il riferimento alle funzioni legislative è parimenti da inquadrare nell'alveo più generale della pubblica funzione e dunque da correlare non alla mera partecipazione, nelle forme tipiche, disciplinate dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, al procedimento di formazione delle leggi, ma più in generale allo svolgimento di quelle funzioni che spettano a chi assume la veste di parlamentare, che possono esercitarsi, sempre nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge, sul versante delle funzioni di indirizzo politico, di ispezione e controllo, di impulso e garanzia» (Sez. 6, n. 40347 del 2/7/2018, Berlusconi, Rv. 273791). Tali rilievi possono ex se ribadirsi con riguardo alla posizione del consigliere regionale, in quanto venga in rilievo lo svolgimento della sua pubblica funzione in taluna delle forme previste in base alle normative, anche di tipo regolamentare, che concorrono a disciplinarla ed a renderla riconoscibile. Con riguardo al tema dei fondi erogati per il funzionamento dei gruppi consiliari, al di là dello specifico ruolo assunto dal capogruppo, deve rilevarsi come la natura dei fondi, si badi, assegnati ai gruppi, e il vincolo sotteso al loro utilizzo -correlato alla dimensione pubblica-istituzionale dei gruppi, quali organi del consiglio regionale e comunque quali strutture strumentali, volte a consentirne la concreta operatività, cioè lo svolgimento della sua funzione- coinvolgano i consiglieri regionali nella loro veste di pubblici ufficiali nel momento dell'acquisizione della disponibilità del denaro, nelle forme contemplate dalle discipline vigenti nelle singole Regioni, perché è proprio in ragione dell'ufficio e in funzione del suo concreto esercizio -nell'ambito dell'attività dei gruppi, a loro volta strumentali all'operatività del Consiglio- che quella disponibilità viene acquisita. Peraltro, per la configurabilità del delitto di peculato, occorre che in capo al consigliere regionale sia ravvisabile originariamente, in ragione dell'ufficio, il possesso del denaro ovvero la sua concreta possibilità di disporne, con atti incidenti sulla fase esecutiva di gestione della cassa, quand'anche affidata ad altri funzionari. 33 Ove, invece, l'acquisizione del possesso o della disponibilità dovesse dipendere da una condotta ontologicamente distinta, in quanto volta a propiziarla, la verifica dovrebbe allora riguardare tale condotta, la cui illiceità potrebbe se del caso essere punita a diverso titolo, a seconda della concreta connotazione di essa.
7. Costituisce dunque un passaggio significativo della complessiva analisi la verifica delle modalità di erogazione e di disponibilità dei fondi. In particolare, va rimarcato come l'acquisizione della disponibilità da parte del singolo consigliere possa costituire il risultato anche di una ingerenza di fatto, incentrata sull'acquisizione in via di prassi di una disponibilità comunque correlata alla veste del soggetto, quale consigliere regionale appartenente ad un gruppo. Ove infatti possa dirsi che, al di là di schemi operativi astrattamente previsti, si determini con l'esplicita o implicita accettazione di coloro che presiedono all'attuazione del modello operativo una prassi in forza della quale è assicurata, omisso medio, al singolo consigliere la possibilità di disporre del denaro con atti e richieste, che trovino la loro causa nella specifica veste e che siano direttamente incidenti sulla fase esecutiva di gestione della cassa, deve ritenersi che si consolidi in capo al soggetto la concreta disponibilità del denaro per ragioni di ufficio, a prescindere dalla fisiologia o dall'illiceità dell'utilizzo che del denaro il soggetto faccia, in rapporto al vincolo di destinazione ad esso sotteso (per una siffatta impostazione vedasi: Sez.
6. n. 49990 del 11/7/2018, Spreafico, Rv. 274227, cit.). Va invero considerato che rileva la possibilità di disporre e non il concreto utilizzo, il quale può dare luogo semmai alla condotta appropriativa, la quale di per sé si colloca al di fuori del legittimo ambito operativo del soggetto qualificato e non può dunque essere valutata per interpretare la ragione di ufficio della disponibilità a monte. La circostanza che il singolo consigliere in via di fatto si ingerisca nel possesso e nella disponibilità non implica peraltro che il capogruppo, ove investito specificamente della gestione dei fondi, possa di per sé andare esente da responsabilità, giacché alla gestione non può non correlarsi un dovere di diligente verifica, pur nel quadro di una condivisa disponibilità, dovere al quale ben può attribuirsi il significato di posizione di garanzia in rapporto alla funzionale utilizzazione dei fondi.
8. Poste tali premesse ricostruttive, si rileva come le stesse trovino specifica conferma nella normativa vigente nella Regione Friuli-Venezia-Giulia. La Corte territoriale ha operato un'ampia ricognizione della disciplina applicabile all'epoca dei fatti, dando conto del fatto che il Regolamento del 34 4 Consiglio Regionale indica anche i gruppi consiliari tra i suoi organi e ne prevede una dotazione, quanto a sede e attrezzature. La Corte ha poi fatto riferimento alle leggi regionali n. 54 del 1973 e n. 52 del 1980, nonché alla legge regionale n. 35 del 1996, rilevando come fosse assicurato ai gruppi l'assolvimento delle funzioni mediante personale e mezzi adeguati e come i gruppi consiliari potessero disporre di contributi a carico del bilancio del Consiglio per l'esercizio delle loro funzioni, rapportati al numero dei consiglieri regionali, al 70% della quota mensile a disposizione dei deputati per spese telefoniche, al 70% della quota mensile erogata dalla Camera dei deputati quale rimborso forfetario per spese sostenute per retribuire collaboratori e per svolgere anche nel collegio il proprio mandato, essendo prevista l'assegnazione ai singoli gruppi con delibera dell'Ufficio di Presidenza sulla base di una quota del 20%, distribuita ai gruppi con presenza di genere sottorappresentato, e di una quota dell'80% distribuita tra tutti i gruppi in base alla consistenza numerica. È stato sottolineato come la gestione dei fondi spettasse ai presidenti dei gruppi, i quali dovevano presentare annualmente una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo. In base al regolamento di esecuzione delle leggi regionali n. 54 del 1973 e n. 52 del 1980, approvato con deliberazione n. 196 del 22 maggio 1996, secondo quanto specificamente rilevato dalla Corte, era previsto che i contributi fossero versati al presidente di ciascun gruppo e potessero essere impiegati per spese di funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze e collaborazioni professionali, nonché per l'acquisto di beni strumentali e affidamento sondaggi. Quanto alle spese di funzionamento, era in particolare stabilito che le stesse consistessero in quelle per iniziative di divulgazione dell'attività dei programmi del gruppo, di cancelleria, postali, telefoniche e fotoriproduzione, di rimborso per trasferte di consiglieri regionali effettuate per esigenze del gruppo, per acquisto di libri, giornali, accesso a banche dati, di rappresentanza, per la stipulazione di polizze assicurative su autoveicoli utilizzati dai consiglieri o dal personale. Era altresì previsto che spese di funzionamento diverse dovessero essere autorizzate preventivamente dall'Ufficio di Presidenza. Era vietato l'utilizzo dei fondi per finanziare in modo diretto o indiretto spese di funzionamento di organi di partiti e movimenti politici o per contributi a coloro che ricoprivano cariche elettive o a candidati alle medesime o che ricoprivano cariche nei partiti e movimenti politici, salvi i casi di pagamenti a titolo di corrispettivo per collaborazioni e di pagamenti a titolo di rimborso spese vive per acquisire particolari competenze o specifiche conoscenze, utili allo svolgimento delle attività istituzionali dei gruppi. 35 I gruppi dovevano tenere scritture contabili, riportando le spese sostenute con la relativa causale, e la data dei movimenti contabili. Al presidente del gruppo spettava di redigere una nota riepilogativa e una relazione illustrativa in merito all'utilizzo dei fondi, attestando che i documenti giustificativi delle spese erano conservati presso il gruppo. Spettava all'Ufficio di presidenza di dar atto della rispondenza della nota alle disposizioni del regolamento, potendo all'occorrenza chiedere chiarimenti. I saldi attivi a fine legislatura avrebbero dovuto essere versati al bilancio del Consiglio. La Corte ha inoltre dato conto delle indennità e del trattamento economico che erano comunque riconosciuti a ciascun consigliere regionale, essendosi al riguardo fatta menzione dell'indennità di presenza, dell'indennità di carica spettante al solo Presidente del Consiglio regionale, dell'indennità aggiuntiva di funzione spettante ai presidenti dei gruppi consiliari, del rimborso forfetario mensile spese esercizio automezzo, del rimborso forfetario mensile spese di vitto, dell'indennità per missioni fuori del territorio regionale, nell'interesse del Consiglio e preventivamente autorizzate dal Presidente dello stesso, del rimborso per partecipazione ad attività di studio e aggiornamento con onere a carico del Consiglio regionale, previa autorizzazione del Presidente, dell'indennità di fine mandato e dell'assegno vitalizio. Posto che i fatti oggetto di imputazione si sono verificati tutti nella vigenza della descritta disciplina, la Corte ha anche rilevato come, dapprima, con legge regionale n. 21 del 2012 fosse stato introdotto il controllo delle spese effettuate dai gruppi da parte di un collegio di tre revisori e fosse stata stabilita la pubblicità della nota riepilogativa delle spese annuali e come poi, in base alla legge regionale n. 10 del 2013, la complessiva disciplina avesse subito una più consistente modifica, sostanzialmente attuativa delle indicazioni in via generale contenute nel nel d.l. 174 del 2012, c.d. decreto Monti, conv. con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012. In particolare, è stato rilevato che all'art. 1 i gruppi consiliari sono qualificati come articolazioni organizzative del Consiglio, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tale attività come organi del Consiglio regionale, e considerati poi formazioni associative di consiglieri regionali per lo svolgimento di attività diverse, in regime privatistico. Inoltre, all'art. 12 sono stati rimodulati i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio, con divieto di utilizzo dei contributi per spese di funzionamento di organi di partiti e movimenti, per incarichi a membri del 36 Parlamento o a consiglieri di altre Regioni, e a candidati, per comunicazione istituzionale prima della data delle elezioni in periodo disciplinato dalla par condicio, per spese del consigliere nell'espletamento del mandato e per spese personali, per strumenti di investimento finanziario, per acquisto automezzi. Ancora, è stato stabilito che ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio, che evidenzia le risorse trasferite e i relativi impieghi, nonché le misure volte ad assicurare la tracciabilità, che il rendiconto è sottoscritto dal Presidente, il quale attesta la veridicità e la correttezza dello stesso, che ad esso è allegata la documentazione contabile relativa alle spese inserite, che il rendiconto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Corrispondentemente la Corte ha dato conto delle modifiche intervenute con riguardo alle indennità spettanti al singolo consigliere, con previsione di un'indennità di presenza, di un'indennità di carica e di funzione riconosciute rispettivamente al Presidente del Consiglio e ai soggetti investiti di peculiari funzioni, del rimborso forfetario mensile onnicomprensivo di tutte le spese di esercizio del mandato.
9. Ciò posto, deve rimarcarsi come sia la disciplina vigente all'epoca dei fatti sia quella successivamente introdotta muovano dal comune presupposto della natura pubblica dell'erogazione e della sua destinazione al funzionamento dei gruppi, intesi sotto il profilo istituzionale, quali organi o articolazioni strumentali rispetto all'operatività del consiglio regionale. La circostanza che l'art. 1 I.r. 10 del 2013 contempli anche un'attività diversa in forme privatistiche, riferita ai gruppi quali formazioni associative di consiglieri, non muta il quadro ai fini dell'analisi rilevante in questa sede, giacché vale in realtà ad escludere, a contrario, che i contributi, in quanto gravanti sul bilancio del Consiglio, possano essere destinati a finalità diverse da quelle connesse alla funzione istituzionale dei gruppi, quali articolazioni del Consiglio regionale, ed a ribadire dunque il vincolo di destinazione dei fondi, desumibile dalla disciplina previgente. D'altro canto, quest'ultima nell'attribuire la gestione dei fondi ai presidenti dei gruppi certamente intendeva responsabilizzare primariamente costoro, gravandoli della vigilanza, qualificata dalla redazione delle scritture contabili, indicanti la ripartizione delle spese in base alla causale, dalla redazione della nota riepilogativa e della relazione illustrativa e dalla conservazione dei documenti di spesa. Ma nel correlare l'erogazione dei fondi alla presentazione di tali documenti la normativa non comportava di per sé che solo presidente del gruppo potesse considerarsi possessore dei contributi e non valeva dunque ad escludere che, sia pur nel quadro della vigilanza affidata al presidente del gruppo, il quale comunque 37 aveva la disponibilità dei fondi, il singolo consigliere potesse acquisirne sulla base di una metodica generalizzata la concomitante disponibilità giuridica, reclamandone con atti direttamente incidenti sulla fase di materiale esecuzione da parte degli addetti alla cassa, la diretta erogazione, beninteso correlata agli utilizzi consentiti e vincolativamente previsti. In tale quadro deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia nitidamente esposto (pagg. 107 segg.) le ragioni per cui è giunta a ravvisare la mediata disponibilità dei fondi in capo ai singoli consiglieri, dando conto delle testimonianze rese da plurimi funzionari, i quali avevano confermato che i presidenti dei gruppi PdL e PD, coinvolti nel presente processo, non si ingerivano direttamente nell'erogazione delle somme, a seguito delle richieste dei singoli consiglieri, essendo rimessa in concreto ai funzionari della segreteria ai diversi livelli la ricezione delle richieste e della documentazione a sostegno, presentate dai singoli consiglieri, cui seguiva di fatto l'erogazione dei rimborsi o in contanti o mediante bonifici, secondo una prassi che aveva finito per fondarsi non tanto su un controllo ab extrinseco bensì, per lo più, sull'assunzione di responsabilità da parte dei consiglieri, espressa attraverso atti dispositivi ad essi direttamente riconducibili, costituiti dalla richiesta rivolta ai funzionari competenti, i quali, senza svolgere previe verifiche, ma registrando il dato, provvedevano alle corrispondenti erogazioni, fra l'altro curando spesso essi stessi l'inclusione delle spese nell'una o nell'altra categoria di spese ammissibili. In tal modo può dirsi che la Corte abbia dato conto del ricorrere di una diffusa disponibilità mediata dei fondi da parte dei consiglieri, tale da rendere se del caso ipotizzabile il delitto di peculato a carico dei predetti in relazione a condotte di appropriazione e/o distrazione di somme, di cui nei modi indicati essi avevano comunque la mediata disponibilità (secondo quanto in linea generale in casi siffatti ritenuto da specifici insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, sul punto si richiama ancora: Sez.
6. n. 49990 del 11/7/2018, Spreafico, Rv. 274227, cit.). 10. Va ora rilevato che l'utilizzo dei fondi era delimitato da quattro direttrici fondamentali: 1) era necessario che tale utilizzo fosse funzionale all'operatività del gruppo, quale articolazione del Consiglio;
2) era vietata nel contempo la destinazione diretta o indiretta dei fondi a partiti o movimenti o loro articolazioni;
3) occorreva che la destinazione corrispondesse ad una di quelle risultanti dallo specifico catalogo delineato dall'art. 1 del regolamento n. 196 del 1996, salva specifica autorizzazione ad hoc, da parte dell'Ufficio di Presidenza, nel caso di spese di funzionamento diverse;
4) le esigenze individuali dei consiglieri erano a loro volta assicurate dalle ulteriori indennità contemplate dalla disciplina vigente. 38 In definitiva, deve ritenersi che la configurabilità del peculato, nel concreto assetto riconducibile alla disciplina e alle prassi invalse, debba essere correlata alla destinazione dei fondi da parte del capogruppo e/o dei singoli consiglieri a finalità diverse da quelle consentite sulla base di quelle quattro direttrici, ipotesi che, a fronte della disponibilità materiale o giuridica delle somme, si risolveva nell'appropriazione delle stesse, riveniente anche dalla loro distrazione per finalità del tutto estranee alla sfera degli interessi riconducibili all'erogazione dei fondi, funzionale all'operatività dei gruppi, quali articolazioni del Consiglio. 11. Un problema peculiare, nel quadro di tale analisi, riguarda il tema delle spese di rappresentanza, che pur rientrano nel catalogo delle spese ammissibili. A fronte della mancanza di una specifica definizione delle stesse, nel quadro della disciplina dettata in materia di fondi destinati ai gruppi, non può tuttavia prescindersi da due parametri, di convergente rilievo. Innanzitutto, si rileva come, sulla base di una ormai diffusa interpretazione della relativa nozione (Sez. 6, n. 10135 del 6/11/2012, dep- 2013, Raimondi, Rv. 254763), le spese di rappresentanza sono quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (cfr. anche Sez. 6, n. 10908 del 01/02/2006, Caffaro, Rv. 234105). In secondo luogo, va rimarcato come le spese di funzionamento dei gruppi, gravanti sul bilancio del Consiglio, debbano comunque correlarsi all'operatività del medesimo, per cui risultando pertinente nel caso di specie il riferimento fatto dalla Corte a discipline aventi ambito applicativo analogo. È stata, in particolare, considerata la disciplina dettata per le spese di rappresentanza della presidenza del consiglio regionale, disciplinate dall'art. 14 del regolamento di contabilità n. 200 del 10 giugno 1996, che indica come spese di rappresentanza quelle preordinate a mantenere o accrescere all'esterno il prestigio del consiglio regionale e degli organi consiliari, rientrando tra esse quelle relative ad accoglienza e ospitalità di delegazioni e personalità, per acquisto di oggetti e pubblicazioni da offrire ai visitatori o in occasione di visite fuori sede di delegazioni ufficiali del consiglio o quali doni simbolici di modico valore da offrire in occasione di manifestazioni di tipo culturale o sportivo-ricreativo, oltre che spese per il sostegno di manifestazioni, mostre, convegni di particolare rilievo, che per il tema trattato siano di interesse del consiglio e possono contribuire ad accrescerne all'esterno l'immagine. Inoltre è stata valutata la disciplina dettata dal decreto 110 del 1 aprile 2006, riferito alle spese di rappresentanza dell'amministrazione regionale, che menziona quelle sostenute per consentire al presidente della regione e agli assessori 39 nell'esercizio delle funzioni lo svolgimento di attività connesse all'esigenza concreta e obiettiva di manifestarsi all'esterno, intrattenendo pubbliche relazioni o rapporti di carattere ufficiale, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità con soggetti estranei all'amministrazione, nonché di mantenere o accrescere il prestigio della Regione, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e sui suoi scopi l'interesse e l'attenzione di ambienti e soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali, per ottenere vantaggi derivanti dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della comunità regionale, peraltro nel rispetto di criteri di adeguatezza e proporzionalità, in rapporto al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, escluse le spese aventi natura di mero atto di liberalità e quelle sostenute nell'ambito di normali rapporti istituzionali di servizio tra Regione e soggetti beneficiari. Pur potendosi ravvisare qualche diversità nelle nozioni dettate dalle due normative, nondimeno è evidente come analogo sia il riferimento alla necessità di manifestarsi all'esterno e di accrescere il prestigio e l'immagine dell'istituzione, nel contesto sociale in cui opera, nozione corrispondente a quella generalmente invalsa e della quale si è dato conto: non par dubbio dunque che le spese di rappresentanza, incluse tra quelle di funzionamento dei gruppi consiliari, concretamente ammissibili, debbano essere individuate all'interno di una relazione cui sia comunque sottesa non un'esigenza individuale del consigliere bensì, anche quando possa ravvisarsi una concomitante interessenza di tipo più latamente politico, un'esigenza operativa del gruppo, strumentale all'operatività del Consiglio, dovendosi commisurare al rilievo esterno dell'istituzione anche l'eventuale offerta di ristorazioni, non riducibili a mere offerte individuali, legate genericamente ad attività politica dei singoli consiglieri. 12. L'ulteriore tema che deve essere affrontato in via generale riguarda la documentazione giustificativa e l'attribuzione ad essa di significato probante, in rapporto alla configurabilità del delitto di peculato. Sul punto vanno richiamati rilievi già in altra occasione formulati (la seguente analisi si conforma a quella esposta da: Sez. 6, n. 35683 del 1/6/2017, Adamo, Rv. 279549, cit.). Si muove dall'affermazione, condivisa in questa sede dalla Corte territoriale, che alla contribuzione corrisponde un potere di spesa che strutturalmente nasce delimitato dalla necessità di una coeva giustificazione, in assenza della quale l'atto deve reputarsi comunque indebito e tale da configurare il contestato delitto di peculato. 40 A sostegno di tale assunto è invocata una ben nota pronuncia (Sez. 6, n. 23066 del 14/5/2009, Provenzano, Rv. 244061, cit.), con la quale, esaminandosi il tema (non del tutto coincidente) delle spese riservate effettuate da un Presidente di Gruppo, si è sottolineato in via generale che in materia di spesa pubblica gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost. impongono di ritenere che la spesa sia soggetta a controllo, che l'impiego debba concretizzarsi conformemente alle finalità istituzionali, che la spesa debba dunque essere giustificata in rapporto a quelle finalità. Si è anche rilevato che ciò non comporta l'applicazione ad ogni tipo di spesa delle norme in materia di contabilità dello Stato, occorrendo comunque un controllo compatibile, che consenta la verifica della destinazione alle finalità previste. Si è quindi ritenuto che, senza voler introdurre una commistione tra profili strutturali e probatori, la coeva giustificazione deve reputarsi condizione necessaria per la liceità della spesa, in assenza della quale si determina un'interversione del possesso e una corrispondente appropriazione. Deve al riguardo in generale evidenziarsi il «dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari>> (Corte Cost. n. 39 del 2014). D'altro canto, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità contabile (Corte dei conti, n. 30 del 2014) e devono ritenersi ravvisabili responsabilità amministrative e contabili, oltre che, se del caso, penali (Corte cost. n. 107 del 2015). Orbene, la concreta dinamica del controllo non si è sviluppata allo stesso modo nelle diverse Regioni, non essendo stato sempre previsto, pur a fronte della disciplina, rimasta sullo sfondo, dettata dall'art. 60 della legge di contabilità n. 2440 del 1923, uno specifico obbligo di rendiconto, tale da costituire parametro idoneo all'espletamento di un controllo, cui correlare l'esplicitazione documentale delle relative giustificazioni di spesa. Un siffatto obbligo è stato specificamente introdotto in via generale dal già citato d.l. 174 del 2012, in forza del quale anche le Regioni a statuto speciale sono state chiamate ad adeguare la rispettiva disciplina vigente in materia. Fra l'altro è stato previsto un controllo della sezione regionale della Corte dei conti, da effettuarsi sui rendiconti dei gruppi consiliari. In tal modo si è cercato di «porre rimedio a un vuoto di attribuzioni in materia della magistratura contabile, vuoto evidenziato dal rilievo che, sin dall'istituzione delle Regioni e prima delle iniziative sfociate negli odierni conflitti, la prassi non ha mai conosciuto l'esercizio della giurisdizione di conto nei confronti dei presidenti dei gruppi consiliari» (Corte Cost. n. 107 del 2015). 41 Tutto ciò vale a confermare la destinazione vincolata dei fondi, del cui utilizzo, a prescindere dalla previsione di specifici oneri documentali, deve darsi conto, ciò cui è correlata la definizione degli importi che debbano ritenersi indebitamente utilizzati e suscettibili se del caso di restituzione. Nel contempo deve convenirsi che la modulazione degli oneri documentali è funzionale alla verifica della legittimità della spesa ed assume un ruolo tanto più rilevante quanto maggiore ne è la specificità. Si intende cioè ribadire che, se effettivamente sussiste il dovere di dar conto della destinazione, nondimeno lo stesso, prima dell'introduzione di una disciplina incentrata sul rendiconto e sul controllo di esso affidato alla Corte dei conti, poteva essere diversamente modulato sotto il profilo degli oneri documentali: si sarebbe dovuto dunque ritenere che, pur correlata al momento della verifica, la previsione di quegli oneri potesse contrassegnare ab origine la spesa, nel senso che quanto più stringenti gli stessi fossero, tanto più si sarebbe potuto far dipendere dalla loro inosservanza il giudizio sulla sua illegittimità, quale dato probatoriamente significativo da inserire nel complessivo controllo operato. In tale prospettiva gli argomenti esposti nella sentenza Sez. 6, n. 23066 del 2009, Provenzano, cit., se trovano pieno riscontro nel sistema, con riferimento al generale obbligo di dar conto di ogni spesa, tuttavia non possono implicare, a prescindere dal tipo di concreta disciplina applicabile, che l'obbligo di giustificazione si traduca in una correlata strutturale interversione del possesso, implicante appropriazione. In altre parole, l'obbligo di dar conto implica, in mancanza, una responsabilità, ma il significato di tale responsabilità non può essere inteso in senso strutturale in ogni ambito, al di fuori di un meccanismo che valga a conferire alla mancanza di giustificazione un significato peculiare, che possa essere valorizzato anche in sede penale. Ciò significa che in realtà il valore primario dell'obbligo di dar conto è apprezzabile sul piano contabile-amministrativo, in quanto il soggetto chiamato a rispondere di una spesa deve poter dare di essa, secondo il sistema, una sicura giustificazione, la cui mancanza integra un profilo di responsabilità, alla stessa stregua di quanto avviene nei casi in cui sia addossato uno specifico onere probatorio. Ma in ambito penale deve essere provata la concreta appropriazione, cui deve ricollegarsi l'offensività della condotta, almeno in termini di alterazione del buon andamento della Pubblica amministrazione. Allora occorre accertare l'effettiva appropriazione, cioè l'illecita interversione, la quale solo sul piano probatorio può essere se del caso surrogata da situazioni altamente significative, come quelle derivanti dalla assoluta mancanza di allegazioni o dall'inosservanza di un esistente e specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa, destinato a 42 proiettarsi su un connesso rendiconto, in presenza del quale la mancanza di giustificazioni finisca di per sé per evocare l'interversione. Vuol dirsi dunque che in ambito penale la mancanza di coeva giustificazione non integra strutturalmente il reato, che discende pur sempre dalla concreta condotta di appropriazione, che va provata dalla parte pubblica, ferma restando la possibilità di far riferimento alle significative situazioni appena menzionate. Del resto sulla base di una diversa impostazione si finirebbe per ravvisare il reato anche in presenza di una destinazione lecita, pur debitamente allegata, per il solo fatto della mancanza di coeva giustificazione, il che, se può valere semmai in sede contabile, non può ammettersi in ambito penale per la rilevante diversità dei beni rispettivamente coinvolti. Tale impostazione, che trova riscontro in altre pronunce successive (cfr. Sez. 6, n. 38245 del 3/7/2019, De Luca Cateno, Rv. 276712; Sez. 6, n. 21166 del 9/4/2019, Marino, Rv. 276067), comporta dunque che, ferma la configurabilità del delitto di peculato nel caso di destinazione dei fondi a finalità personali o comunque diverse da quelle consentite, il fatto deve essere comunque provato, prova che può peraltro dirsi raggiunta non solo quando risulti in concreto che somme hanno avuto un utilizzo illecito ma anche, in via indiziaria, quando, in assenza di univoche indicazioni di segno diverso: 1) la parte interessata, all'uopo invitata, abbia omesso di formulare qualsivoglia deduzione giustificativa;
2) quando sia stata omessa la produzione dei documenti di spesa positivamente richiesti;
3) quando sia stata prodotta documentazione in alcun modo riconducibile a taluna delle causali di spesa previste;
4) quando la disciplina vigente esigeva non solo la specifica allegazione dei documenti di spesa ma anche la giustificazione documentale della causale, in quanto espressamente richiesta o in quanto comunque implicata dalla previsione di un vero e proprio rendiconto, suscettibile di controllo, cosi che potesse dirsi significativa la mancata produzione di documentazione idonea a far emergere ab origine e in modo univoco l'effettiva causale della spesa. Ciò comporta che se la disciplina non imponeva un vero e proprio rendiconto, correlato ad una controllabile attestazione delle causali di spesa, ma rimetteva all'interpretazione della documentazione di spesa la sua distribuzione tra le diverse causali in base ai relativi giustificativi, l'allegazione di documentazione effettivamente ambivalente, cioè suscettibile di interpretazioni non univoche in ordine alla causale, non avrebbe potuto condurre di per sé alla prova della illecita distrazione, in assenza di elementi tali da confermare l'effettivo utilizzo illecito, potendosi per contro negli altri casi giungere a conclusioni diverse, salva in ogni caso la deduzione e la prova di elementi di segno contrario. 43 In tale quadro, come si avrà modo di ribadire, avrebbe potuto stabilirsi una relazione dialettica tra allegazioni e riscontri, potendosi ravvisare un onere difensivo, in presenza di elementi di volta in volta significativamente idonei a corroborare sul piano logico l'ipotesi accusatoria, e viceversa un onere a carico della parte pubblica in presenza di allegazioni rappresentative di un'adeguata destinazione. 13. Ciò posto, deve rilevarsi che, come già indicato in precedenza, la disciplina vigente nella Regione Friuli-Venezia-Giulia era incentrata sull'onere di allegazione di documentazione giustificativa, cui seguivano i rimborsi richiesti e l'inserimento delle spese in elenchi contabili distribuiti in base alle causali, in vista della redazione annuale di una nota riepilogativa e di una relazione illustrativa, a firma del presidente del gruppo, da inviare all'ufficio di Presidenza con l'attestazione della conservazione dei giustificativi di spesa. D'altro canto, la c.d. circolare Cruder, emanata dal presidente del Consiglio dell'epoca in cui fu adottato il regolamento, nel ribadire il significato e la funzione dei fondi, richiamava l'attenzione sui titoli di spesa, intesi in buona sostanza quali documenti giustificativi di spesa. Solo successivamente sarebbe stato introdotto uno specifico rendiconto, suffragato dall'attestazione di correttezza e veridicità da parte del presidente del gruppo, in linea con le direttive contenute nel decreto Monti n. 174 del 2012. Orbene, l'affidamento della gestione dei fondi ai presidenti dei gruppi implicava anche per il periodo precedente che a costoro, gravati della redazione della nota riepilogativa e della relazione illustrativa, spettasse sul piano sostanziale di far sì che le somme fossero erogate in relazione a voci di spesa inerenti: ma sotto il profilo puramente documentale, valutabile anche ex post, la verifica avrebbe dovuto incentrarsi prima di tutto sull'interpretazione dei giustificativi di spesa, di cui non era normativamente richiesta una più precisa definizione, in rapporto alle causali ammissibili, con la conseguente deformalizzazione della relativa verifica, da cui non avrebbe potuto peraltro discendere l'attribuzione di un significato probatorio di non inerenza alla originaria mancanza di un'univoca rappresentazione documentale della causale, rispetto a quanto desumibile dal giustificativo in sé considerato. Vuol dirsi dunque che, se la gestione dei fondi corroborava la posizione di garanzia del capogruppo, nondimeno sul piano documentale l'assetto previsto non riposava sulla necessaria attestazione documentale della causale da parte del singolo consigliere, ma si risolveva in una distribuzione dei giustificativi di spesa tra le causali ammissibili, in qualsivoglia guisa attuata -anche mediante delega a terzi- e se del caso corroborata dall'almeno implicita assunzione di responsabilità 44 da parte dei singoli consiglieri, in linea con la rilevata acquisizione da parte di costoro di una indiretta disponibilità, ma comunque non pienamente rispondente ad un pregnante rendiconto controllabile ex post (in tal senso formulandosi valutazioni non pienamente coincidenti con quelle espresse in Sez. 6, n. 14580 del 2/2/2017, Narduzzi, Rv. 269535, cit. e in Sez. 6, n. 25502 del 8/2/2017, IN, non mass., peraltro pronunciate in contesti processuali nei quali assumeva rilievo, piuttosto che l'analisi delle singole spese, il profilo della giustificazione sotto il profilo giuridico di esiti trancianti di tipo assolutorio). Se pertanto deve convenirsi che non avrebbe potuto dirsi evocata da quanto positivamente previsto la coeva specifica giustificazione documentale della causale, altrettanto deve escludersi che possa dirsi provata per il fatto della presenza del semplice giustificativo di spesa l'illiceità di quest'ultima, quand'anche in sé ambivalente, occorrendo comunque la verifica in concreto della causale in relazione alle deduzioni giustificative della parte interessata e nel quadro di quella articolata dialettica probatoria di cui si è detto. 14. Venendo ora all'esame dei singoli ricorsi, devono prima di tutto considerarsi i motivi concernenti questioni di carattere preliminare. 15. In primo luogo vengono in rilievo i motivi che concernono la correlazione tra contestazione e sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello (cfr. retro, sub 2.2., 5.1., 6.1., 6.4., 7.21, 8.1., 9.8. del «ritenuto in fatto»). Tali motivi sono tutti infondati. Le imputazioni sono state formulate in modo da includere il riferimento a ciascun consigliere regionale, da prospettare il concorso con il rispettivo capo gruppo e da trattare (in calce ad ogni singola posizione degli altri consiglieri) ad un profilo di responsabilità di quest'ultimo, connotato da tolleranza o mancato impedimento della distrazione del denaro. Risulta agevole osservare come in tal modo si sia inteso contestare le condotte qualificate come peculato sia ai singoli consiglieri sia al rispettivo capogruppo, evocando nel contempo l'ipotesi concorsuale, ma prospettando il profilo del mancato impedimento, correlato a posizione di garanzia. Allora ben può dirsi che non si sia inteso delimitare specificamente solo a taluni imputati l'attribuzione della veste di pubblici ufficiali, che al contrario è stata evocata con riguardo a tutti, attraverso il riferimento alla qualità di consiglieri regionali, oltre che, nei confronti dei capigruppo, anche attraverso l'ulteriore riferimento a tale loro ruolo, posto a fondamento di una posizione di garanzia. D'altro canto, il riferimento al concorso con il capogruppo e nel contempo alla posizione di garanzia di quest'ultimo valeva a consentire l'attribuzione del reato a 45 prescindere da un previo concerto o un previo accordo con il capogruppo, chiamato comunque a rispondere di omesso impedimento - ove cosciente e volontario - della condotta distrattiva, ascrivibile a ciascun consigliere. In tal modo deve escludersi non solo la genericità dell'imputazione, ma anche che sia stato trasfigurato il contenuto essenziale dell'addebito, comunque incentrato sul ruolo e la condotta di ciascun imputato, nel quadro di una relazione di continenza tra la complessiva contestazione e la responsabilità del singolo (in tale prospettiva si richiama: Sez. 2, n. 5907 del 11/4/1994, De Vecchi, Rv. 197831), fermo restando che il complessivo iter processuale nel suo concreto sviluppo ha certamente posto in grado tutti i ricorrenti di sviluppare idoneamente le proprie difese in punto di fatto e sotto il profilo giuridico. Vale richiamare anche l'orientamento in forza del quale «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U. n. 36551 del 16/7/2010, Carelli, Rv. 248051). D'altro canto, deve ulteriormente osservarsi come tutte le deduzioni volte a contestare la qualità di pubblico ufficiale in capo ai singoli consiglieri regionali (cfr. retro sub 2.3., 5.2., 6.1., 7.14, 8.1., del «ritenuto in fatto») siano infondate sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale. È sufficiente richiamare quanto già rilevato (cfr. retro sub 6 del «considerato in diritto>>) a sostegno dell'assunto che i consiglieri regionali rivestono la qualità di pubblici ufficiali e che i fondi erano posti a disposizione dei gruppi in ragione della funzione che gli stessi svolgevano quali articolazioni del consiglio regionale: in tale prospettiva si è rimarcato come la veste di pubblici ufficiali dovesse porsi all'origine della disponibilità dei fondi, da destinare a finalità coerenti, essendo invece non rilevante ai fini in esame la circostanza che i fondi fossero stati indebitamente utilizzati oltre i limiti previsti, nello svolgimento di attività di carattere privato o comunque non riconducibili all'alveo della funzione di rilievo pubblicistico, profilo idoneo a dar conto del reato ipotizzato e non ad escluderne la ravvisabilità. Inoltre, deve ancora osservarsi che in ciascun capo di imputazione era menzionata la qualità di consigliere regionale nonché la circostanza che il singolo 46 imputato fruisse delle somme soggette a vincolo di destinazione, ricevendole e appropriandosene, ciò che valeva a dar conto della correlazione tra veste, disponibilità della somma e condotta appropriativa, nel quadro della contestazione del delitto di peculato. 16. Il secondo tema di carattere generale, prospettato in numerosi ricorsi, riguarda la rinnovazione delle prove orali e la motivazione rafforzata (cfr. retro sub 2.1., 3.5., 4., 7.1., 7.2., 8.1., 9.7. del «ritenuto in fatto»). Si tratta di profili collegati ma non strettamente coincidenti. Il primo inerisce alla riforma di una sentenza assolutoria e alla diversa valutazione delle prove dichiarative, mentre il secondo è correlato all'esigenza che la riforma non si fondi solo su una diversa valutazione del giudice di secondo grado ma sulla confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della sentenza riformata. 16.1. Quanto alla rinnovazione è noto che in linea con insegnamenti della Corte di Strasburgo le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che il giudice di appello debba rinnovare anche d'ufficio le prove dichiarative decisive, nel caso di un diverso apprezzamento delle stesse (Sez. U. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267488). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di giudizio abbreviato (Sez. U. n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787). Successivamente con legge 103 del 2017 è stato introdotto nell'art. 603 del codice di procedura penale il comma 3-bis, in forza del quale in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La formulazione della norma, la cui violazione può dar luogo a violazione di legge, integrante nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza (Sez. U. n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112), è perentoria, con la conseguenza che non può procedersi a riforma di sentenza assolutoria in assenza della rinnovazione. La necessità della rinnovazione è evidentemente correlata ai motivi di appello e alla prospettiva della riforma dell'assoluzione, ove fondata sul diverso apprezzamento delle prove dichiarative: in tale prospettiva la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione, che assume una sua specifica configurazione all'interno delle ipotesi contemplate dall'art. 603 cod. proc. pen. In particolare, la rinnovazione trova giustificazione nella prospettiva della riforma evocata dall'appello, non essendo necessaria una diversa specifica motivazione per far luogo alla medesima. 47 Occorre, tuttavia, che sia assicurato il contraddittorio e che tutte le parti siano poste in grado di interloquire e di indicare se del caso prove contrarie. A fronte di ciò, le deduzioni difensive, rispetto all'ampia rinnovazione operata dalla Corte territoriale, risultano per lo più generiche e comunque infondate, non potendosi contestare il potere di rinnovazione delle prove dichiarative, mentre risulta aspecifica, oltre che manifestamente infondata, la censura riguardante l'allargamento della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a testi non escussi dal primo Giudice: va al riguardo osservato che il processo è stato celebrato con rito abbreviato e che la rinnovazione è correlata non all'audizione di testi direttamente sentiti dal primo Giudice ma alla diversa valutazione delle prove dichiarative, anche solo cartolarmente valutate о comunque risultate determinanti, ferma restando la possibilità di estendere la rinnovazione sulla base del canone dell'effettiva necessità di acquisire chiarimenti o colmare lacune, desumibile dall'art. 603 cod. proc. pen. Una valutazione più specifica del tema della rinnovazione o della mancata rinnovazione sarà fatta in prosieguo con riguardo all'analisi dei motivi di ricorso concernenti singoli fatti contestati. 16.2. Sotto il profilo della motivazione rafforzata, va invece considerato che il giudice che riformi la sentenza di primo grado «ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679). Nel caso di sentenza assolutoria in primo grado il principio si salda con quello dell'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative decisive, espressione del principio di immediatezza, a sua volta correlato all'incidenza del ragionevole dubbio, che non viene in considerazione nel caso di riforma in senso assolutorio di sentenza di condanna: in ogni caso è stato ribadito che il giudice di appello deve fornire «una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, ove necessario, la prova dichiarativa decisiva (sul punto Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. nel 2018, Troise, Rv. 272430). Da ciò discende che la sentenza di appello deve dar conto delle ragioni della riforma, se del caso spiegando il diverso valore attribuito alle prove dichiarative e comunque confrontandosi sul piano logico-argomentativo con gli elementi valorizzati dal primo giudice, in modo da superare, in caso di riforma di giudizio assolutorio, ogni ragionevole dubbio. Va sul punto rimarcato che in linea generale la Corte territoriale ha considerato le prove dichiarative assunte, dandone conto in motivazione e 48 spiegandone il significato in relazione al diverso esito del giudizio di appello, e ha inoltre valutato i rilievi posti dal primo giudice a fondamento dell'esito assolutorio, confutandone la correttezza sul piano giuridico. Vuol dirsi che in realtà la riforma della sentenza di primo grado si è in larga misura fondata su una diversa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che ha poi condotto la Corte a conseguenti valutazioni in ordine alla valorizzazione del ruolo e della veste dei singoli imputati e all'apprezzamento degli elementi costitutivi dei reati contestati in relazione alla natura dei fondi erogati ai gruppi consiliari e al connesso vincolo di destinazione ad essi sotteso, costituente la base per la configurabilità delle condotte appropriative, riferite all'utilizzo dei fondi per finalità precluse, alla luce dell'interpretazione di quel quadro normativo. Va, del resto, sottolineato che la Corte ha con riferimento ai temi di carattere generale a mano a mano richiamato le valutazioni del primo giudice, con le quali si è dunque confrontata per confutarne il giudizio assolutorio. Sul tema, nelle grandi linee infondatamente evocato nei motivi di ricorso, si tornerà tuttavia con riferimento a singole ipotesi delittuose. 17. Posto, quindi, che risulta corretta l'attribuzione della qualità di pubblici ufficiali anche ai singoli ricorrenti e non solo al capogruppo, si rileva che del tutto infondatamente si è in varia guisa sostenuto nei motivi di ricorso (cfr. retro sub 2.3, 5.2, 6.1, 7.4., 7.6., 7.16., 8.1.) che la gestione dei fondi, una volta assegnati ai gruppi, avesse connotazione privatistica e potesse rispondere legittimamente alle logiche politiche di un'associazione privata. Si è avuto modo invero di rilevare come i gruppi siano stati considerati organi o articolazioni del consiglio regionale e come in ragione di ciò sia stata prevista l'assegnazione dei fondi ai gruppi, in aggiunta alle indennità spettanti a ciascun consigliere regionale. D'altro canto si è osservato come la disponibilità dei fondi sia stata attribuita ai gruppi e affidata alla gestione del capogruppo, in funzione del sostegno di attività in varia guisa correlate al ruolo istituzionale dei gruppi, le sole che avrebbero potuto giustificare, in aggiunta alle indennità individuali, l'erogazione di somme, gravanti sul bilancio del Consiglio, a fronte del divieto di utilizzazione di quei fondi in favore di partiti e movimenti e dunque del divieto di destinazione delle somme a finalità politiche non raccordate specificamente al ruolo istituzionale dei gruppi. La disponibilità dei fondi è stata dunque riconosciuta in ragione della veste qualificata dei consiglieri regionali appartenenti ai singoli gruppi, dovendosi escludere che i fondi fossero definitivamente destinati a finalità estranee all'operatività del Consiglio, ciò che risulta smentito dalla duplice circostanza che 49 spettasse all'Ufficio di presidenza l'autorizzazione di spese di funzionamento diverse da quelle catalogate e che alla fine della legislatura i saldi dovessero essere riattribuiti al bilancio del Consiglio regionale. Inoltre, va rimarcato come la veste qualificata dei consiglieri e del capogruppo debba essere posta all'origine dell'assegnazione dei fondi, in relazione alla partecipazione alla funzione legislativa e alle attività ad essa direttamente o indirettamente connesse, mentre sono le condotte appropriative, propiziate a monte dalla disponibilità delle somme per ragioni dell'ufficio, a fuoriuscire all'ambito di queste ultime, correlate alla veste di pubblico ufficiale del soggetto agente. 18. Sono infondati tutti i motivi volti a contestare la configurabilità del vincolo di destinazione delle somme e i limiti dello stesso, anche in relazione alla sopravvenienza di una nuova disciplina regionale (per tale tema, strettamente connesso a quello menzionato al punto 18, cfr. i motivi sub 2.3., 4, 5.2., 6.1., 7.4., 7.5.,7.6., 7.16., 7.28., 8.1., 8.8., 9.1., 9.2. del «ritenuto in fatto>>). Va al riguardo ribadito che la natura pubblica delle risorse, la natura del soggetto erogatore e l'inerenza dell'attività dei gruppi all'operatività del Consiglio di per sé connotano una destinazione specificamente orientata dell'utilizzo dei fondi e si è già rilevato come alla base di una restrittiva valutazione dell'ambito di destinazione militi altresì la previsione di indennità svincolate da previsioni giustificative, destinate ai consiglieri regionali come loro appannaggio. D'altro canto, la previsione di un delimitato catalogo di spese ammissibili, a fronte del quale occorreva l'autorizzazione dell'ufficio di presidenza per spese di funzionamento non riconducibili di per sé a quelle in generale contemplate, vale a dimostrare che avrebbe dovuto escludersi la possibilità di destinazioni diverse, non solo private, ma più in generale ontologicamente non inquadrabili tra quelle consentite. Il vincolo, dunque, valeva a qualificare la destinazione, definendone l'ambito e per ciò stesso descrivendo i margini di disponibilità riconosciuti al gruppo, al rispettivo presidente e ai singoli consiglieri, margini direttamente incidenti sulla configurabilità di una distrazione penalmente rilevante e inquadrabile nella fattispecie del peculato. Tutto ciò avrebbe dovuto comportare che fosse ab origine assicurato il rispetto della destinazione da parte del capogruppo e comunque da parte dei singoli consiglieri, dovendosi escludere che i fondi, una volta posti a disposizione del gruppo, fossero comunque liberamente disponibili. Evidentemente all'interno del gruppo avrebbero potuto elaborarsi canoni di utilizzazione condivisi: ciò che deve peraltro escludersi è la possibilità di un 50 controllo ab extrinseco del merito delle scelte, rimesse solo alle valutazioni di pertinenza del gruppo e dei suoi esponenti, essendo invece legittima ed anzi doverosa una verifica del rispetto dei limiti esterni, definiti dal catalogo delle spese ammissibili. Non avrebbe dunque potuto sindacarsi in questa sede l'opportunità delle spese, risultando invece consentito un controllo sul vincolo di destinazione, in relazione alla concreta legittimità delle spese effettuate. Pur essendo previsto il deposito dei giustificativi di spesa e la connessa annotazione in stringate scritture contabili, distribuite in base alla causale, ciò che avrebbe potuto connotare l'illiceità della spesa è la non riconducibilità della stessa a nessuna delle categorie previste, non essendo a tal fine dirimente il suo eventualmente erroneo inquadramento contabile. Tutto ciò non avrebbe potuto in nessun modo interferire con la sfera di immunità di cui fruiscono i consiglieri regionali, assumendo carattere tautologico un ragionamento che pretenda di desumere l'esclusione di vincoli riconoscibili da una garanzia avente una diversa finalità, non implicata dai limiti di destinazione di erogazioni fatte in favore dei gruppi, per i quali vige una specifica disciplina (sul punto si rinvia anche a: Sez. U. civ. n. 10772 del 12/3/2019, non mass.). Irrilevanti risultano ai fini in esame le modifiche della disciplina regionale. Premesso che in relazione all'interpretazione del dato normativo non può invocarsi un vizio di motivazione, venendo in rilievo la correttezza o meno della lettura fornita ed essendo ininfluente (diversamente dall'interpretazione di discipline contrattuali) la valutazione di testimonianze che avrebbero dovuto fornire una determinata chiave di lettura, deve comunque osservarsi che la nuova normativa, con cui la Regione Friuli-Venezia-Giulia ha dato attuazione alle direttive contenute nel d.l. 174 del 2012, ha in effetti a chiare lettere confermato il vincolo di destinazione delle somme erogate ai gruppi, correlate invero alla funzione istituzionale e strumentale degli stessi, pur dando conto dell'operatività dei gruppi anche come associazione politica di tipo privatistico, ciò che invero trova riscontro nella analisi della natura di tali organismi, contenuta in arresti della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza contabile, oltre che della stessa Corte costituzionale. Non è rilevante attribuire alla normativa intendimento interpretativo, potendosi semplicemente prendere atto della circostanza che né la disciplina sopravvenuta né quella previgente contraddicono il punto di partenza dell'analisi condotta dalla Corte territoriale, cioè la correlazione dei fondi erogati al ruolo strumentale dei gruppi e la connessa ravvisabilità di un vincolo funzionale al soddisfacimento di tale ruolo. 51 D'altro canto non rilevano né la circostanza che sia stato previsto dalla nuova disciplina il divieto di destinazione dei fondi all'attività politica del singolo consigliere nell'adempimento del suo mandato, a fronte dell'introduzione di un'indennità forfetariamente calcolata, spettante ai consiglieri, né per contro la circostanza che in precedenza i fondi spettanti ai gruppi fossero commisurati ad una percentuale della quota mensile spettante ai deputati per spese telefoniche e ad una percentuale della quota mensile erogata dalla Camera quale rimborso forfetario per spese sostenute per retribuire collaboratori e per svolgere nel collegio il proprio mandato: è sufficiente al riguardo osservare che in precedenza venivano in rilievo solo parametri funzionali alla quantificazione come può - desumersi anche dallo stesso riferimento alle spese telefoniche, che caratterizzavano assai marginalmente le spese di funzionamento, in aggiunta a quelle legate alla dotazione di allacciamenti apparecchi e a canoni, conversazioni o servizi telefonici di ogni gruppo, diversamente a carico del Consiglio ai sensi dell'art. 2 l.r. 52 del 1980 senza che peraltro potesse da questo desumersi che - - i fondi assegnati ai gruppi potessero essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività politica del singolo consigliere, al di fuori della sua veste di componente del gruppo e della logica strumentale sottesa all'erogazione, essendo invece decisivi il fatto che i fondi fossero comunque di pertinenza del Consiglio, cui a fine legislatura avrebbero dovuto tornare i relativi saldi contabili, e la duplice circostanza che la destinazione dei fondi fosse specificamente tabellata e che spese di funzionamento ulteriori dovessero essere comunque autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. In conclusione, deve ritenersi che con riguardo al tema rilevante in questa sede possa parlarsi di continuità della disciplina, salva la diversa quantificazione dei fondi e la previsione di più stringenti modalità di controllo destinate a sfociare in un vero e proprio rendiconto, controllabile ex post. Correlativamente deve escludersi che dalla nuova disciplina possano farsi a contrario discendere effetti sull'interpretazione di quella previgente in senso favorevole alle tesi difensive e che possano desumersi profili incidenti sulla punibilità delle condotte pregresse, in relazione alla natura integrativa della disciplina di riferimento. A tale riguardo è del tutto inconferente il regime più rigoroso delle modalità di gestione che, secondo quanto si è avuto modo di segnalare, possono semmai riverberarsi sul significato probatorio delle carenze documentali. Neppure potrebbe assumere rilievo la deposizione del teste Pascazio, al fine di farne discendere una determinata interpretazione della normativa sopravvenuta, posto che l'introduzione di un'indennità forfetaria per l'attività politica dei singoli consiglieri non implica la sopravvenuta erosione sul piano 52 interpretativo della sfera di lecita destinazione dei fondi da parte dei gruppi, con la conseguenza, a contrario, della legittimità in precedenza di quella destinazione. Basta osservare come il vincolo legato al funzionamento dei gruppi è certamente rafforzato, a contrario, dalla previsione di indennità in favore dei singoli consiglieri, ma senza che ciò possa assumere rilievo per giustificare retrospettivamente una più lata interpretazione di quel vincolo, pur sempre qualificato dal ruolo strumentale dei gruppi. Neanche potrebbe invocarsi genericamente, per giungere alla conclusione della non operatività di un vincolo cogente, la rilevanza di attività politica, imputabile ai gruppi: invero questi ultimi, quale proiezione dei partiti e movimenti, non possono che riflettere nella loro dinamica la connotazione politica che li distingue, dovendosi nondimeno sottolineare che il dato qualificante è costituito, ai fini in esame, dalla correlazione tra l'operatività del Consiglio e quella del gruppo e che dunque l'attività politica può assumere rilievo non in funzione di mere esigenze di fidelizzazione esterne, ma in funzione del concreto agire del Consiglio e dunque dell'attuazione di progetti e programmi attraverso l'attività del Consiglio. In tale prospettiva non assume rilievo, se svincolato dallo specifico contesto e dal ribadito riconoscimento di un vincolo di destinazione, pur non avulso da un'operatività di tipo politico, neanche il principio, da più parti invocato, espresso dalla sentenza ER (Sez. 6, n. 33069 del 12/5/2003, ER, Rv. 226531). 19. Manifestamente infondati risultano i motivi volti a censurare la sentenza impugnata quale manifestazione di esercizio di un potere non attribuito, tale da invadere le prerogative rientranti in una diversa sfera di attribuzioni (cfr. retro sub 7.7., 7.10., 8.1. del «ritenuto in fatto»). La Corte ha in realtà proceduto ad una attenta analisi della normativa di riferimento traendone gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della regiudicanda, cioè ai fini della configurabilità o meno del delitto di peculato contestato ai ricorrenti, senza che sia stata operata una precomprensione del dato normativo sulla base di elementi esterni e senza eccedere dai limiti inerenti all'interpretazione della legge, incidente sull'applicazione delle norme penali, ferma restando la sostanziale coerenza della valutazione con arresti consolidati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 20. Correttamente la Corte ha dato conto di come, a fronte dell'assegnazione dei fondi ai gruppi, la loro gestione, per quanto formalmente affidata al capogruppo, avesse finito per contemplare in via di fatto, nel concreto assetto venutosi a determinare all'interno dei gruppi PD e PdL, la possibilità per i singoli consiglieri di disporre di quei fondi attraverso la concludente condotta di tipo 53 dispositivo, costituita dalla richiesta di rimborso su base sostanzialmente fiduciaria, accompagnata dalla produzione dei giustificativi di spesa e non seguita da uno specifico controllo da parte del capogruppo, ma incidente sulla fase operativa-esecutiva, affidata al personale amministrativo, che concretamente gestiva la cassa, secondo quanto la Corte ha desunto da talune testimonianze e secondo quanto risulta in realtà coerente con la stessa linea difensiva dei ricorrenti AL e ET, incentrata in varia guisa sulla mancanza di un potere di controllo, sulla delega al personale amministrativo e sull'affidamento al senso di responsabilità dei consiglieri. Pertanto, risultano infondate tutte le deduzioni difensive (cfr. retro sub 2.4., 3.1., 3.4., 5.2., 6.4.), volte a contestare il riconoscimento in capo ai singoli consiglieri della disponibilità dei fondi, nella forma del possesso mediato, perché rileva, al di là di formali previsioni, la concreta dinamica operativa e la sua effettiva articolazione, venuta in evidenza anche sulla scorta di una consolidata prassi, generalmente accettata. Ciò tanto più vale per chi come il LE aveva avuto una delega espressa, quale tesoriere. Deve in particolare. riconoscersi la coerenza dell'analisi della Corte, giunta a configurare un possesso primariamente attribuito al capogruppo, connesso alla gestione a lui affidata, e una concomitante disponibilità giuridica, acquisita in via di fatto, da parte dei consiglieri, peraltro nel quadro di una gestione che aveva ad oggetto fondi destinati al gruppo, per il funzionamento dello stesso, suscettibili di un utilizzo corrispondente ai limiti definiti, se del caso alla luce di iniziative del gruppo o di singoli, non necessariamente mediate da accordi o determinazioni collettivamente assunte. Generiche risultano, a fronte di ciò, le deduzioni volte a rappresentare l'esercizio di un effettivo previo controllo, tale da precludere la ricostruzione in termini di pieno affidamento alla volontà dispositiva dei singoli consiglieri. In realtà la Corte ha nitidamente dato conto degli elementi probatori sulla cui base è pervenuta alla conclusione della disponibilità indiretta delle somme in capo ai consiglieri, elementi di valenza generale, non contraddetti da deduzioni inidonee a contrastare funditus tale impostazione, fermo restando che la relativa doglianza risulta articolata in termini generici, senza l'indicazione puntuale delle modalità di un asserito sistematico controllo, a rigore incompatibile con il diverso assetto in linea generale e in via di fatto venutosi in realtà a determinare all'interno dei due gruppi, qualificato da una gestione risultata di gran lunga meno chiara, anche per ragioni legate alla consistenza numerica, rispetto a quella di altri gruppi, alla resa dei conti più attenti. 54 21. Nondimeno il ruolo del capogruppo, secondo la giuridicamente corretta valutazione della Corte, era tale da connotarne (nonostante deduzioni difensive di diverso segno: cfr. retro sub 7.4., 7.8., 7.13., 8.1., 9.2. del «ritenuto in fatto>>) una qualificata facoltà di intervento, idoneo a scongiurare utilizzi impropri dei fondi, primariamente affidati alla sua gestione, peraltro qualificata a valle da pur stringati e schematici adempimenti di tipo contabile, ispirati da modelli predisposti dall'Ufficio di presidenza, e, se non da un formale rendiconto, comunque dalla redazione della nota riepilogativa e della relazione illustrativa annuale, implicanti un consuntivo di quella gestione. A prescindere dal fatto che il concreto assetto si fosse diversamente consolidato sulla base di un affidamento di tipo largamente fiduciario, il capogruppo avrebbe potuto, in effetti, in varia guisa assicurare una più mirata gestione, anche sulla base di cogenti direttive e di modalità improntate all'origine ad attenta vigilanza, in modo da evitare il rischio che i fondi avessero una destinazione non consentita, come del resto da ultimo il AL aveva cercato di fare, imponendo un'attestazione della giustificazione da parte del singolo consigliere. 22. Risultano comunque infondate tutte le doglianze incentrate sulla mancanza di specifiche prove di un accordo dei singoli consiglieri con il capogruppo (cfr. retro sub 2.4., 2.6., 5.2., 6.4. del «ritenuto in fatto»). Infatti, la diretta attribuzione ai singoli della disponibilità delle somme risulta pienamente coerente con il riconoscimento di corrispondenti responsabilità, non solo di tipo contabile, ma anche di natura penale, a prescindere da un previo accordo con il capogruppo, la cui posizione avrebbe dovuto essere vagliata in relazione alla diretta partecipazione alla singola condotta appropriativa ovvero in relazione alla consapevole e volontaria omissione di interventi di tipo impeditivo. 23. In base alla ricostruzione proposta dalla Corte territoriale risulta inoltre correttamente configurato il delitto di peculato, a prescindere dal concorso con il capogruppo (cfr. retro sub 2.4, 2.5., 4., 5.2., 5.3., 6.7., 6.8., 7.15., 7.17., 7.18., 8.1. del «ritenuto in fatto»). 23.1. Va infatti osservato come al riconoscimento della disponibilità giuridica dei fondi, peraltro affidati ai gruppi e non costituenti diretto appannaggio dei singoli consiglieri, sia stata correlata la configurabilità di condotte appropriative, connotate dalla destinazione delle somme a finalità personali o comunque estranee a quelle legittimamente perseguibili dal soggetto agente. Senza che possano nutrirsi incertezze, il momento consumativo, in coerenza con la struttura del reato, è stato fatto coincidere con quello della sottrazione dei 555 5 fondi alla loro lecita destinazione, non potendosi confondere l'assegnazione dei fondi ai gruppi con il loro illecito utilizzo da parte dei singoli, d'intesa o meno col capogruppo. Attesa la ritenuta disponibilità indiretta delle somme riconosciuta ai singoli consiglieri, il reato è stato correlato al momento in cui, a fronte di spese estranee al catalogo di quelle ammissibili, sono stati nondimeno effettuati rimborsi, richiesti dai singoli consiglieri in forza della loro capacità di influire sull'operatività dei funzionari addetti alla cassa, rimborsi in forza dei quali le somme sono state sottratte alla loro fisiologica destinazione. 23.2. Del tutto inconferente risulta la doglianza volta a segnalare la mancata specifica impugnazione della sentenza di primo grado in punto di riconoscimento del concorso: va invero ribadito che le imputazioni erano formulate in modo da evocare responsabilità diretta e/o concorsuale e che gli appelli presentati avevano impedito il formarsi di preclusioni in punto di concreto riconoscimento dei presupposti della responsabilità di ciascun imputato. 23.3. Correttamente è stato inoltre escluso che potesse ravvisarsi in subordine il diverso reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., sia pur letto alla luce della modifica introdotta dalla legge n. 3 del 2019, che ha inserito come circostanza aggravante l'ipotesi della condotta del pubblico ufficiale O dell'incaricato di pubblico servizio, commessa con abuso della qualità o dei poteri. Nel caso in esame tale ipotesi deve essere esclusa. Al di là della circostanza che l'erogazione contemplata dalla richiamata fattispecie deve essere fatta dall'ente pubblico al soggetto agente - quand'anche pubblico ufficiale che abusi delle funzioni - in un rapporto di eterogeneità, mentre nel caso in esame l'erogazione veniva fatta dal Consiglio regionale ai gruppi e affidata alla gestione dei capigruppo, occorre comunque che sia delineato un meccanismo di erogazione che si basi sulla richiesta e sulla documentazione a corredo, solo ex post seguita da controllo (secondo lo schema evocato da : Sez. U. n. 16568 del 19/4/2007, Carchivi, Rv. 235962): nel caso in esame, alla previsione della gestione del capogruppo si correlavano il deposito della documentazione di spesa da parte del consigliere e le successive annotazioni contabili, distinte in base alla causale, ciò che, a rigore, avrebbe potuto implicare una procedura virtuosa volta ad assicurare la rispondenza della spesa ai limiti di destinazione;
ma al tempo stesso, coeteris paribus, si sarebbe potuto determinare, in via di fatto, come concretamente avvenuto, lo sviluppo di un diverso assetto dei rapporti all'interno del gruppo, su base fiduciaria, tale per cui la richiesta di erogazione/rimborso del singolo consigliere avrebbe dovuto a quel punto intendersi di per sé come atto espressivo di indiretta disponibilità, peraltro 56 riconducibile alla compartecipazione ab origine del singolo, quale membro del gruppo. In altri termini, giammai avrebbe potuto ravvisarsi di per sé l'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen. e, comunque, il consolidarsi di una prassi favorevole alla diretta erogazione delle somme in favore dei consiglieri in base alla richiesta, corredata da documentazione di spesa e non sottoposta a specifico vaglio, ma affidata per la materiale esecuzione al personale amministrativo, implicava l'assenza di quel rapporto di alterità tra disponibilità e ricezione delle somme che costituisce il presupposto per la ravvisabilità sia del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. sia di quello previsto dall'art. 316 ter cod. pen. e valeva a rendere configurabile il contestato delitto di peculato. 24. Quanto ai motivi aventi ad oggetto il tema della riconducibilità o meno delle spese alle categorie espressamente previste, deve farsi distinzione tra le questioni che concernono l'ambito delle categorie e quelle che concernono le singole spese venute in rilievo. L'analisi del primo profilo potrà poi essere di guida per la verifica del secondo. 24.1. In primo luogo, devono respingersi tutte le deduzioni volte ad accreditare una interpretazione ampia delle diverse categorie (cfr. retro sub 4., 6.1., 6.3., 6.10., 7.4., 7.12., 8.1., 9.4., 9.5., 9.6. del «ritenuto in fatto»), in modo da ricomprendere spese individuali effettuate nell'ambito dell'attività politica del singolo consigliere. Si è già rilevato che il vincolo di destinazione era tale da correlare le spese all'operatività del gruppo, quale articolazione del Consiglio. Ciò significa che giammai avrebbe potuto darsi rilievo a spese effettuate nel quadro di un'attività politica individuale, svincolata da logiche e necessità di gruppo, a loro volta connesse all'operatività del Consiglio. In particolare, non avrebbe potuto aversi riguardo alla cura del rapporto eletto/elettore e all'esercizio del singolo mandato consiliare. Del resto, la specifica indicazione di alcune categorie di spesa, contemplanti le esigenze del gruppo, come quella delle trasferte e delle iniziative di divulgazione dell'attività e dei programmi del gruppo, era tale da rendere evidente che tutte le spese tabellate avrebbero dovuto rispondere alla medesima logica, nell'ambito della concreta operatività del gruppo, funzionale a quella del Consiglio. Non avrebbe potuto condurre a diversa conclusione la presenza di un gruppo misto, perché, al di là di una specifica disciplina dettata dall'art. 5 del regolamento 196 del 1996 per gestione e rendicontazione delle spese di gruppi formati da forze politiche diverse e del gruppo misto, anche quest'ultimo aveva una sua operatività all'interno del Consiglio, pur non legata ad una specifica convergenza politica. 57 Vuol dirsi al riguardo che avrebbe dovuto commisurarsi la logica di gruppo alla peculiarità dello stesso, ma non che potesse darsi rilievo ad attività politica dei singoli consiglieri, svincolata dalla concreta operatività del Consiglio, costituente il termine finale di riferimento. 24.2. Semmai più complesso avrebbe potuto dirsi, pur nella prospettiva dell'inerenza all'operatività del gruppo, il tema della concreta delimitazione di alcune tipologie di spesa, come in particolare quelle di rappresentanza, che più di ogni altra ha formato oggetto di discussione. In via generale, si è già rilevato come ben potesse farsi riferimento ad una nozione diffusa di tale genere di spese, suffragata peraltro dalla nozione delle medesime, contemplata con riferimento alle spese della presidenza del Consiglio regionale e di quelle dell'amministrazione regionale. Né a tale fine rileva che in tali specifici ambiti la disciplina contemplasse anche specifici vincoli di natura documentale, giacché, pur non potendo gli stessi reputarsi automaticamente operanti, nondimeno nulla avrebbe impedito di far riferimento ad una comune delimitazione ontologica di tale genere di spese. In particolare, avrebbe dovuto esigersi che venisse in rilievo la proiezione esterna dell'operatività del gruppo, pur correlata a singole iniziative, e l'immagine dello stesso, quale centro propulsivo dell'operatività del Consiglio e come tale meritevole della connessa considerazione da parte di soggetti che venissero in contatto con il gruppo ° con suoi singoli esponenti, in relazione alla rappresentazione del ruolo svolto o da svolgere. Non può escludersi che potesse aversi riguardo a collegamenti connessi a finalità politiche, purché concretamente proiettabili sull'operatività del Consiglio, in relazione ad attività in corso o ad attività future dello stesso. Anche la pura immagine del gruppo avrebbe dovuto comunque correlarsi alla sua capacità di incidere all'interno del Consiglio e non in vista delle esigenze di visibilità dei singoli consiglieri. In tale quadro non avrebbe potuto escludersi l'ammissibilità, al di fuori di ordinari rapporti istituzionali, ma in funzione di quella proiezione del gruppo, incidente sulla sua operatività all'interno del Consiglio, di spese di rappresentanza, correlate ad incontri e ad eventi, coinvolgenti in varia guisa quel tipo di operatività. Inoltre, nella medesima prospettiva non avrebbe potuto escludersi l'offerta, in rappresentanza, di occasioni di tipo lato sensu conviviale, ma commisurandone l'inerenza alla consistenza e al concreto contesto della spesa, in funzione degli obiettivi da realizzare nel quadro dell'operatività del Consiglio. Non è certo un caso che tra le spese ammissibili vi fossero anche quelle di divulgazione di attività e programmi, evidentemente legate all'operatività del Consiglio, o quelle di studio e documentazione o di acquisizione di collaborazioni: 58 non diversamente le spese di rappresentanza, non troppo diverse sul piano finalistico da quelle di divulgazione, avrebbero dovuto trovare una loro giustificazione in funzione della medesima operatività, in quanto fosse necessario accrescere l'immagine e il prestigio del gruppo, così da agevolarne l'azione. Si è peraltro già sottolineato come la spesa in tanto potesse dar luogo a distrazione, in quanto non fosse in alcun modo consentita: deve in più rimarcarsi che ciò vale a prescindere dalla catalogazione, eventualmente errata, che di essa fosse stata fatta. Pertanto, al di là del riferimento alla rappresentanza, non può escludersi che determinate spese potessero ontologicamente trovare una giustificazione nelle esigenze di divulgazione o di acquisizione di strumenti di approfondimento, anche di tipo collaborativo Va, per contro, rimarcato che la rappresentanza implica la riconoscibilità del gruppo e dunque, salvo che risulti una diversa giustificazione, non è ragionevolmente configurabile in relazione ad occasioni conviviali del tutto limitate, semmai potendosi vagliare situazioni in cui potesse venire in rilievo una specifica delega da parte del gruppo o la presenza dello stesso capogruppo. 25. Quanto appena osservato consente di sviluppare ulteriori argomenti sul diverso versante della prova, che nei motivi di ricorso ha formato oggetto di numerosi rilievi, talvolta commisti alla contestazione funditus della configurabilità del delitto di peculato (cfr. retro sub 5.2., 6.2., 6.10., 7.4., 7.8., 7.11., 7.13., 7.20., 8.1., 9.9. del «ritenuto in fatto>>). 25.1. Al riguardo devono richiamarsi le considerazioni già formulate (retro sub 12 e 13 del «considerato in diritto») in ordine alla rilevanza della giustificazione documentale, sia in generale sia specificamente, in relazione agli oneri gravanti sui consiglieri regionali in base alla normativa vigente nel Friuli-Venezia-Giulia. Deve aggiungersi che sarebbe stata esigibile da parte del soggetto che era gravato dalla gestione dei fondi, cioè il capogruppo, una più diretta interlocuzione con i consiglieri, in modo da consentire un vaglio in limine di ammissibilità, ciò che si sarebbe potuto tradurre anche nella richiesta di dichiarazioni (come poi avvenuto in extremis su iniziativa del AL), per rappresentare in modo più preciso le circostanze di tempo e di luogo e il contesto giustificativo della spesa. Il generico affidamento alla responsabilità dei consiglieri e all'operatività del personale amministrativo si è invece tradotto nella mera ottemperanza formale agli obblighi di documentazione previsti, di per sé non idonei a scongiurare utilizzi illeciti. Risulta invece inconferente nella situazione data, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, l'ambito e l'effettività del controllo affidato ex post all'ufficio 59 di presidenza, che peraltro non risulta aver assunto, nel periodo venuto in rilievo, iniziative incidenti sulla concreta gestione dei fondi, anche se la sostanziale mancanza di interventi diversi dalla presa d'atto delle note riepilogative, ha finito per suffragare le prassi invalse. 25.2. A fronte di ciò può osservarsi che il tema della documentazione incide sul profilo probatorio, così da valorizzare situazioni altamente significative in relazione all'onere gravante sui consiglieri. Deve ulteriormente aggiungersi che in presenza della documentazione necessaria, avrebbe dovuto distinguersi a seconda che la spesa potesse dirsi ambivalente, in quanto astrattamente rientrante nelle categorie tabellate, o che prima facie la stessa risultasse estranea a tali categorie, non potendosi nel primo caso trarsi automaticamente elementi sfavorevoli all'imputato, ferma restando la necessità di confrontare il quadro documentale con le spiegazioni al riguardo fornite dall'interessato e la possibilità di valorizzare a questo punto la sostanziale mancanza di giustificazioni precise e pertinenti, quale elemento idoneo a corroborare la prova della distrazione. A ben vedere i meri giustificativi di spesa avrebbero potuto dirsi ambivalenti o meno anche in relazione alla natura intrinseca delle spese e del preteso inquadramento delle stesse, potendosi prospettare situazioni diversamente significative a seconda che il giustificativo fosse prima facie più o meno coerente con la causale di inquadramento. Vuol dirsi in particolare che in sede processuale determinate spese avrebbero dovuto essere valutate innanzi tutto di per sé e solo successivamente confrontate con la spiegazione fornita dall'interessato, potendosi pretendere una allegazione tanto più precisa quanto minore fosse la coerenza in prima battuta apprezzabile. Ciò vale anche per spese, come quelle inerenti a occasioni conviviali, per vero suscettibili di diversi inquadramenti (in relazione ad incontri ed eventi o trasferte o esigenze di collaborazione), ma non idonee in prima battuta ad evocare una situazione di rappresentanza in assenza di puntuale allegazione, dovendosi in particolare escludere un'effettiva ambivalenza e prevalendo dunque sul piano logico e probatorio l'esclusione di quel tipo di causale almeno nel caso di una partecipazione limitata a due sole persone. Si avrà modo di verificare alla luce di tali principi l'analisi specificamente condotta dalla Corte territoriale in merito alle spese definite ambivalenti, dovendosi certamente escludere l'inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato e tuttavia potendosi nel contempo valorizzare sul piano logico la valenza probatoria di elementi non contrastati idoneamente dalla parte interessata, secondo lo schema della replicatio e duplicatio: è dunque la concreta dialettica delle risultanze probatorie a legittimare conclusioni conformi alla tesi 606 0 accusatoria, non essendo invece ammissibile la formulazione di valutazioni in termini di plausibilità. 26. Prima di vagliare le singole posizioni in relazione alle contestazioni in ordine alle quali è stata pronunciata condanna, deve ancora esaminarsi un tema che ha formato oggetto di numerosi motivi di ricorso, cioè quello del dolo e della rilevanza dell'errore (cfr. retro sub 2.6., 3.2., 6.6., 7.9., 7.19., 7.20., 8.1. del ritenuto in fatto>>). Va in generale rilevato che la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'eventuale errore del soggetto sulla facoltà di disposizione del bene per fini diversi da quelli istituzionali da intendere non come errore su legge extrapenale, rilevante agli effetti dell'art. 47 cod. pen. bensì come errore sulla legge penale, quale integrata da quella che definisce il limite concernente la destinazione del bene (Sez. 6, n. 13038 del 10/3/2016, Bertin, Rv. 266192). Deve in effetti al riguardo rimarcarsi come il vincolo di destinazione dei fondi si saldi strutturalmente alla ragione della disponibilità degli stessi, concorrendo per converso a definire dal suo interno la nozione di appropriazione (restius: di distrazione appropriativa), che qualifica la fattispecie del peculato e che non potrebbe essere concretamente apprezzata, senza un immediato confronto con i limiti di disponibilità. Altro è invece l'errore che riguardi la base fattuale dell'inquadramento, il quale ben può valere ad escludere l'elemento psicologico del reato (sul punto Sez. 6, n. 16529 del 23/2/2017, Ardigò, Rv. 270794). La valenza integrativa della definizione del vincolo di destinazione opera in casi siffatti in rapporto all'ambito di competenza della relativa disciplina, la quale può corrispondentemente influire sulla delimitazione del precetto, pur di per sé in apparenza immutato (per la valenza ai fini indicati della disciplina subprimaria si rinvia a Sez. 3, n. 9482 del 1/2/2005, Pitrella, Rv. 231228). A tale profilo si riconnette anche la deduzione difensiva volta a porre in luce la sopravvenuta modifica del precetto in rapporto alla modifica legislativa intervenuta nel 2013 (cfr. retro sub 7.28. del «ritenuto in fatto»): va però rilevato, secondo quanto si è già avuto modo di segnalare, che la nuova disciplina non ha influito sul nucleo essenziale del precetto, rimodulando adempimenti e rendiconto, ma non incidendo sul vincolo di destinazione e dunque non erodendo il disvalore delle condotte pregresse, agli effetti dell'art. 2 cod. pen.. Sta di fatto che nei casi in cui è stata pronunciata condanna la Corte ha dato conto del fatto che l'errore riguardava, semmai, il profilo astratto dell'interpretazione del vincolo, avendo invece in altri casi pronunciato sentenza di 61 assoluzione, in quanto era stato ravvisato un errore incidente sulla base fattuale del presupposto per l'applicazione della norma. D'altro canto, il profilo del dolo è stato invocato nei motivi di ricorso in termini generali, in relazione alla pretesa incertezza ed opinabilità di alcune categorie di spese e al margine di opinabilità dell'ambito del vincolo di destinazione, a fronte della natura mista dei gruppi, essendosi inoltre valorizzato il profilo della mancanza di un dolo di concorso ed essendosi invocata genericamente la buona fede, a fronte di spese di modesto importo. Deve al riguardo richiamarsi quanto già osservato in ordine alla diretta configurabilità del delitto di peculato nei confronti dei singoli consiglieri, a prescindere dal concorso con il rispettivo capogruppo. Deve inoltre sottolinearsi che ai pretesi profili di incertezza nell'interpretazione di alcune nozioni, come quella di spese di rappresentanza, non ha fatto riscontro, secondo la non illogica ricostruzione della Corte, fondata sulle testimonianze acquisite, alcuna concreta verifica da parte dei consiglieri regionali dello specifico --- ambito di riferimento delle spese ammissibili, attraverso la formulazione di quesiti a organi qualificati, essendosi invece dato corso ad una prassi deformalizzata, emergente anche dalle richiamate dichiarazioni del ER, tale da consentire il rimborso su base fiduciaria e in ragione della pur confusa presentazione di giustificativi di spesa, rimessi direttamente, anche ai fini della catalogazione, al personale amministrativo, peraltro di per sé sprovvisto di un effettivo potere di sindacato. La Corte ha anche sottolineato come, pur in mancanza di una specifica nozione dettata per le spese dei gruppi, quelle di rappresentanza non avrebbero potuto essere intese che in modo conforme ad una nozione consolidata, peraltro confermata da discipline vigenti in ambiti similari, a tal fine essendo state anche richiamate testimonianze idonee a suffragare quel diffuso modo di inquadrare la rappresentanza, senza che per contro sia stato dato conto dai ricorrenti di elementi idonei ad ingenerare un convincimento diverso. Quanto poi al tema del vincolo di destinazione legato al profilo istituzionale dell'attività dei gruppi, deve una volta per tutte sottolinearsi che il tema non può in alcun modo accreditare un errore incidente sul dolo, venendo in rilievo il profilo che primariamente assume valenza integrativa rispetto alla norma penale, senza che peraltro possano dirsi dedotti elementi idonei ad alimentare un'inevitabile ignoranza della legge penale. Va anche osservato che l'orientamento in ogni ambito della giurisdizione è sempre stato sul punto conforme. Quanto poi all'esclusione dell'inerenza di spese riguardanti l'esercizio del mandato del singolo consigliere, è stato già rilevato come la conclusione fosse 62 desumibile dalla stessa analisi delle normative vigenti nel Friuli-Venezia-Giulia, ampiamente poste a conoscenza dei singoli consiglieri attraverso la loro raccolta all'interno di un libretto consegnato ad inizio legislatura. Inoltre, è stato fatto ampiamente riferimento alla c.d. circolare Cruder, emanata a corredo del regolamento N. 196 del 1996, che fin dall'inizio aveva accompagnato l'applicazione della normativa (anche volendo ammettere, secondo talune linee difensive, che nel tempo se ne fosse affievolito il ricordo), fermo restando che si trattava di testo esplicativo, volto a segnalare la cruciale valenza dei limiti di destinazione, comunque risultanti dalla disciplina vigente. Al di là della specifica memoria dell'atto, di per sé valutabile nei confronti dei consiglieri di più lunga esperienza, è comunque rilevante la circostanza che non sussistessero elementi idonei a fornire una diversa rappresentazione del significato dei testi vigenti e, dunque, a corroborare interpretazioni difformi da quelle poste alla base della sentenza di condanna. Quanto poi all'entità delle singole spese, si tratta di profilo all'evidenza inconferente, a fronte dei vincoli di destinazione dei fondi, nulla valendo a legittimare prassi illecite, a prescindere dalla consistenza delle somme distratte. Deve altresì osservarsi che il tema della rendicontazione assume rilievo ab extrinseco rispetto alla configurabilità del reato e del relativo elemento psicologico, non potendosi peraltro desumere l'assenza del dolo dalla idoneità della produzione del mero giustificativo di spesa, a fronte della destinazione vincolata dei fondi e dunque dei limiti sottesi al possesso delle somme di volta in volta erogate ai consiglieri regionali. Al contrario deve rimarcarsi come nessun consigliere potesse fare affidamento su controlli successivi, i quali comunque non avrebbero potuto valere ad escludere il reato commesso, e come, inoltre, la diretta interlocuzione deformalizzata con il personale amministrativo impedisse altresì di far conto su un originario controllo, dovendosi ritenere che il singolo consigliere potesse invece confidare nella pressoché automatica erogazione di quanto richiesto, secondo una prassi invalsa. Se dunque dall'esterno non provenivano rassicurazioni e se d'altro canto l'errore sulla sussistenza del vincolo e sulle categorie ammissibili non poteva valere ad escludere il dolo, deve ritenersi corretta la valutazione della Corte che sulla base di tutti gli elementi disponibili ha ritenuto sussistente la consapevole volontà dei singoli ricorrenti di tenere le condotte di contenuto distrattivo loro addebitate. In concreto, la Corte ha fatto attenzione a distinguere tra profili di fatto e profili di diritto, essendo d'altro canto irrilevanti le eventualmente diverse valutazioni formulate nelle precedenti fasi del giudizio con riguardo a spese, in apparenza omogenee ad altre ritenute illecite, per le quali invece si era provveduto con decreto di archiviazione. 63 Inoltre non può sottacersi che le spese ritenute illecite sono state in molti casi riferite a destinazioni eccentriche, rispetto alle quali sono state solo genericamente prospettate giustificazioni comunque di per sé inidonee. Sul tema del dolo si tornerà peraltro con riferimento alla posizione dei capigruppo, che è stata anche dalla Corte trattata distintamente in relazione alle ipotesi di concorso per omesso impedimento delle condotte illecite altrui. 27. Venendo ora alle singole posizioni, va rimarcato che in taluni ricorsi sono sviluppate doglianze specificamente volte a contrastare i rilievi della Corte in merito a singole spese, mentre in altri ricorsi sono formulate deduzioni di tipo strutturale sulla legittimità del ragionamento probatorio e sulla coerenza dello schema in via generale adottato. 28. Relativamente alla posizione dei ricorrenti LE, ER e UC, sono state formulate doglianze della seconda specie, che comunque impongono una verifica del ragionamento in concreto utilizzato dalla Corte (cfr. retro sub 2.6., 3.2. del ritenuto in fatto>>). 28.1. In particolare, è stato contestato il preteso ricorso all'inversione dell'onere della prova, il giudizio complessivamente riguardante le spese per pranzi e cene,il mancato riconoscimento delle spese manutentive e di trasporto, l'esclusione della buona fede in relazione a spese prospettate come ambivalenti. Orbene, deve rimarcarsi come la Corte, al di là del riferimento ai principi desumibili dalla già richiamata sentenza della Cassazione, n. 23066 del 14/5/2009, Provenzano, che, secondo quanto in linea generale evidenziato, non possono essere valorizzati per farne automaticamente discendere l'interversione del possesso e la prova di condotte appropriative, abbia nondimeno esaminato la motivazione del primo giudice, verificato le giustificazioni fornite dai ricorrenti e concluso che, salvi taluni casi in cui avrebbe potuto prospettarsi almeno un difetto dell'elemento psicologico, in relazione alla ragionevole supposizione dell'inerenza del tipo di spesa, avuto riguardo al sottostante profilo fattuale, negli altri avrebbe dovuto escludersi che le spese potessero dirsi giustificate in relazione al vincolo di destinazione correlato all'operatività del gruppo. Può dirsi inoltre che la Corte ha valutato il profilo della necessità o meno della rinnovazione della prova, talvolta procedendo alla stessa e talvolta negandone la necessità in ragione della prevalente rilevanza della diversa impostazione del ragionamento probatorio sotto il profilo giuridico e comunque dando conto di quella rafforzata motivazione che occorre per giungere alla riforma della sentenza di primo grado. 64 28.2. Nel dettaglio va rimarcato come nel caso del LE, del ER e del UC sia stata correttamente esclusa l'inerenza di spese di tipo manutentivo, riferite ad una o più vetture o a ciclomotori, per riparazioni e pezzi di ricambio, o di spese riguardanti il pagamento di contravvenzioni al codice della strada, essendo le stesse manifestamente eccentriche e dovendosi ritenere inconferente la possibilità di acquisire con fondi del gruppo beni strumentali, che avrebbero dovuto essere comunque iscritti in apposito inventario, peraltro a fronte dell'appannaggio individuale spettante ai consiglieri per indennità forfetaria legata alle trasferte. 28.3. Con riguardo al LE si è non illogicamente osservato che la rinnovata testimonianza di LV EA non aveva suffragato gli assunti difensivi e che inoltre non era in alcun modo giustificabile la riferibilità delle spese a due diverse vetture (una di proprietà della moglie), peraltro in assenza di una specifica allegazione della correlazione con spese funzionali all'operatività del gruppo e non genericamente all'attività politica del singolo consigliere, ferma restando l'impossibilità di prospettare profili compensativi in assenza della puntuale allegazione dell'inerenza delle spese. 28.4. Analoghi rilievi sono stati formulati in relazione a ER e UC, essendosi osservato che non avrebbe potuto dirsi ammissibile una spesa manutentiva in relazione al preteso utilizzo di un ciclomotore da parte di un collaboratore e che eccentriche o ingiustificate avrebbero dovuto reputarsi le spese allegate dal UC per il titolo indicato, a fronte di due diverse vetture e di indicazioni sul punto del tutto generiche nonché dell'acquisto di un completo da pioggia non coerente con l'utilizzo di vetture. Va in tale quadro ribadito che il riferimento alla genericità della giustificazione deve ritenersi validamente operato in chiave accusatoria, a fronte di spese di per sé non coerenti e di spiegazioni non idonee a rendere la spesa riconducibile al vincolo di destinazione, correlato al profilo istituzionale del gruppo e all'operatività di esso nell'ambito del Consiglio. 28.5. Quanto alle spese di ristorazione, la Corte al di là del mero giustificativo, ha in generale esaminato il tipo di allegazioni fornite dal singolo Consigliere, rilevando come dalle stesse non fosse dato evincere la concreta inerenza all'operatività del gruppo e talvolta neppure una qualche almeno apparente giustificazione. Va rimarcato, come in generale, le spese riferite ad occasioni conviviali siano state associate a pretese finalità di rappresentanza ovvero a viaggi o ad esigenze di incontro, approfondimento o informazione. Ma nel caso del LE è stata fornita specifica motivazione delle ragioni per cui non potessero ritenersi attendibili le allegazioni fornite, avuto riguardo 65 all'occasione delle spese, talvolta inerenti al soggiorno anche della moglie, o alla riferibilità, semmai, ad intenti di fidelizzazione di tipo politico, svincolata dall'operatività del Consiglio, o alla radicale mancanza, già in sede di allegazione difensiva, di punti di contatto con quell'operatività. Analogo ragionamento è stato ripetuto con riguardo al ER, pur a fronte di importi di non particolare rilievo, essendosi considerata l'originaria mancanza di correlazione del tipo di spesa, stante l'epoca, l'occasione e il luogo (ad esempio cena per due), a fronte dell'assoluta genericità dell'allegazione, ovvero essendosi valutata in rapporto al tipo di giustificazione la mancanza di specifico collegamento con il ruolo e la funzione del gruppo (in particolare nel caso della somministrazione di una cena per otto, in cui era stato allegato il ruolo di presidente della commissione cultura, ma al di fuori di uno specifica funzione di rappresentanza rispetto al gruppo consiliare, o dell'acquisto di pane e dolci, che avrebbero potuto considerarsi come donativi riferiti ad attività politica personale, a supporto di situazioni di disagio, ma non quale rappresentanza del gruppo, in vista della proiezione esterna di esso e dell'accrescimento della sua capacità operativa all'interno del Consiglio. 28.6. Con riguardo alla posizione di UC il tema è venuto in rilievo per le spese sub m), n) e o), mentre la cena per due persone nel giorno di San LEno non può neppure dirsi ambivalente, almeno in assenza di puntuale spiegazione da parte del soggetto interessato. Orbene, quanto alle menzionate spese, riguardanti sistematici pagamenti in favore del Ristorante Pizzeria Casa Rosandra di San Dorlingo della Valle, va rimarcato che il riferimento a plurimi coperti, nelle diverse occasioni, non avrebbe potuto far escludere a priori l'inerenza delle spese, ove suffragate da coerenti allegazioni, in vista della riconducibilità a spese di rappresentanza ovvero funzionali ad attività di approfondimento o divulgazione. La Corte ha dato conto delle dichiarazioni della teste EC e di quelle rese dallo stesso UC, le prime volte ad escludere la riferibilità ad occasioni di incontro per cerimonie di interesse personale del ricorrente e ad accreditare la natura politica degli incontri, le seconde volte ad accreditare la tesi dello svolgimento di contatti su tematiche di rilievo politico a sostegno di iniziative poste in essere nell'ambito del gruppo. Il giudizio di penale responsabilità è stato formulato dalla Corte in applicazione rigorosa dell'indirizzo ispirato dalla sentenza della Cassazione n. 23066 del 2009, Provenzano, in merito alla necessità della specifica coeva giustificazione documentale della causale e della riferibilità delle spese all'espletamento del mandato consiliare. 66 0 6 Va tuttavia rimarcato che la distrazione deve essere concretamente provata, solo a fronte di profili documentali sintomaticamente significativi potendosi stabilire una diretta correlazione con la prova del peculato. In concreto, deve rilevarsi che l'inerenza delle ripetute spese, di cui era stato escluso il carattere personale, non avrebbe potuta negarsi prima facie, men che mai alla luce delle convergenze tra la deposizione della teste EC e la versione del ricorrente. A fronte di ciò avrebbe dovuto considerarsi il tipo di allegazione fatta da quest'ultimo, incentrata non semplicemente sul profilo politico, ma più specificamente sull'inerenza delle iniziative politiche alla concreta operatività del gruppo, elemento non riducibile al mero mantenimento di contatti con l'elettorato, come ritenuto invece contraddittoriamente dalla Corte. Ne deriva che sul punto la motivazione risulta viziata dal determinante riferimento alla mancanza di specifica e coeva documentazione idonea a dar conto della causale e dal non corretto riferimento alle dichiarazioni del UC, non valutate nel loro effettivo tenore e dunque indebitamente disattese in relazione al loro concreto significato, quando alle stesse avrebbe potuto attribuirsi rilievo in assenza di elementi idonei a contestarne la valenza, secondo quanto rilevato in ordine al rapporto dialettico tra allegazione e prova e tra tipologia di spesa e qualità dell'allegazione, rapporto incidente sull'individuazione dei rispettivi oneri, dinamicamente correlati all'idoneità rappresentativa degli elementi a mano a mano acquisiti. Di qui l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata nei confronti del UC con rinvio per nuovo giudizio. 28.7. Per il resto il giudizio della Corte nei confronti dei tre ricorrenti è immune da vizi. Deve infatti escludersi che la valutazione sia stata formulata solo in termini di plausibilità, in quanto, al di là di talune non corrette premesse, la Corte ha comunque dato conto degli elementi di conferma del giudizio formulato, che non risulta in questa sede idoneamente contrastato, se non attraverso una diversa prospettazione dei limiti consentiti, prospettazione tuttavia infondata per le ragioni più volte espresse in ordine al vincolo di destinazione dei fondi e alla veste assunta in concreto dai singoli consiglieri, aventi l'indiretta disponibilità delle somme e il LE, quale tesoriere anche la disponibilità diretta delle stesse. Quanto al profilo dell'elemento psicologico, devono richiamarsi le considerazioni già formulate (retro sub 27). Deve inoltre rilevarsi la genericità del motivo relativo alla posizione del ricorrente ER, incentrato sulla mancata valutazione di memoria difensiva (sub 3.3. del «ritenuto in fatto»): è sufficiente rilevare che il riferimento alla memoria 67 non basta al fine di dedurre vizi della sentenza impugnata, in assenza dell'indicazione di temi dirimenti di cui sarebbe stata omessa la valutazione, così da incidere sulla tenuta dell'apparato argomentativo. Senonché è stato sul punto segnalata solo la valenza delle spontanee restituzioni da parte del ricorrente, peraltro non idonee di per sé ad incidere sulla ricostruzione operata dalla Corte, neanche sotto il profilo dell'elemento psicologico, in relazione alle spese specificamente contestate e imputabili al ricorrente. Deve ulteriormente rimarcarsi, con riferimento ad altro motivo formulato nell'interesse del ER (sub 3.2. del «ritenuto in fatto»), che non è ravvisabile alcuna contraddizione tra la valutazione operata dalla Corte ai fini del trattamento sanzionatorio in ordine ai motivi non egoistici di alcune spese e la ravvisata distrazione, giacché si è solo voluto sottolineare che la spesa non è stata destinata a finalità personali, ma comunque a finalità in quel contesto precluse, per quanto in astratto apprezzabili. 28.8. Per concludere l'analisi dei tre ricorrenti, devono valutarsi gli ulteriori motivi concernenti in varia guisa il trattamento sanzionatorio (sub 2.6. del ritenuto in fatto»).. In particolare, è stata contestata la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.. e, nei confronti di LE e UC, anche di quella della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 323-bis cod. pen. Orbene, posto che la restituzione delle somme oggetto di appropriazione è stata comunque valutata nei confronti di tutti attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche, deve per il resto ritenersi che il motivo di ricorso sul punto sia inammissibile, in quanto generico, quanto all'attenuante del risarcimento del danno, a fronte del mero riferimento al versamento di somme maggiori di quelle prelevate, profilo che non vale a dar conto del risarcimento dell'effettivo e complessivo danno cagionato, al di là della mera sottrazione delle somme (in linea con la connotazione offensiva del delitto di peculato, secondo Sez. U. n. 38691 del 25/6/2009, Caruso, Rv. 244191), e in quanto volto a dedurre profili di merito, non consentiti in sede di legittimità quanto all'ulteriore attenuante, esclusa sulla base di una corretta interpretazione del dato normativo che presuppone una valutazione non parcellizzata della complessiva vicenda, ritenuta espressiva, non solo sotto il profilo strettamente patrimoniale di marcato scostamento, dai canoni di comportamento esigibile, viepiù da parte di soggetti qualificati da una significativa posizione professionale e reddituale. 29. Venendo alla posizione di ED, si rileva che il predetto non ha formulato specifiche doglianze in merito alla valutazione da parte della Corte di ciascuna spesa contestata. 68 29.1. Deve nondimeno rimarcarsi che le deduzioni difensive sono volte a contrastare funditus l'impostazione seguita nella sentenza impugnata. In particolare, viene in rilievo la censura riguardante la valorizzazione dei principi contenuti nella sentenza della Cassazione n. 23066 del 2009, Provenzano, implicanti la coeva giustificazione documentale della spesa e della relativa causale, in assenza della quale dovrebbe ritenersi provata la distrazione (sub 5.2. del ritenuto in fatto>>). Si è, tuttavia, già osservato che tale canone non può essere applicato per ritenere provato il reato di peculato al di fuori di situazioni che alla luce della disciplina in concreto applicabile possano dirsi altamente significative, sul piano probatorio, in ordine all'intervenuta appropriazione. Va invero ribadito che a fronte dell'onere di produrre i giustificativi di spesa, ben avrebbe potuto darsi luogo all'origine ad una valutazione di inerenza, che in buona sostanza era stata per prassi sostituita da un affidamento fiduciario alla valutazione personale del singolo consigliere, il quale si limitava a presentare la documentazione al personale amministrativo, per la successiva materiale esecuzione delle operazioni di cassa. A fronte della presentazione dei giustificativi, il reato può dirsi provato solo in quanto risulti effettivamente la distrazione delle somme, destinate a finalità personali o comunque non consentite, distrazione desumibile dall'eccentricità delle spese o comunque dalla loro non riconducibilità prima facie a taluna delle categorie tabellate ovvero dalla mancanza o dall'implausibilità delle giustificazioni causali in concreto fornite ovvero ancora dall'acquisizione di prove idonee ad attestare l'utilizzazione per finalità illecite. Nel caso del ED, come in tutti gli altri esaminati, non si sarebbe dunque potuto far riferimento solo all'ambivalenza delle spese, per affermarne l'illiceità, ma avrebbe dovuto valutarsene la concreta ammissibilità, alla luce dei canoni sopra indicati, ben potendosi peraltro valorizzare la prova logica, anche in rapporto alle deduzioni difensive e alle allegazioni dell'imputato. Ciò è comunque in linea generale avvenuto, in quanto la Corte, nel caso del ED, ha valutato le singole spese, l'oggetto delle medesime, le deduzioni giustificative e alla luce di tutti gli elementi disponibili ha formulato le sue conclusioni in merito alla non inerenza di quelle spese. Così ha ritenuto che si trattasse in genere di spese eccentriche o comunque personali, indebitamente coinvolgenti anche la moglie del ricorrente, rispetto alla quale non era stato concretamente attestato un ruolo idoneo, o riferibili alla figlia, e che comunque non potesse ravvisarsi la riferibilità delle spese agli interessi e all'attività del gruppo, ma, semmai, all'attività politica personale del ricorrente. 69 Deve del resto sul punto ulteriormente rimarcarsi come nel caso di occasioni conviviali o di pernottamento, riferite a due sole persone, non possa in prima battuta prospettarsi alcuna inerenza alla categoria delle spese di rappresentanza e non possa ex se cogliersi una riconducibilità ad altro genere di spese tabellate, salvo che vengano allegate specifiche giustificazioni, idonee a sovvertire sul piano rappresentativo il giudizio sull'inerenza e dunque a far nuovamente gravare sulla parte pubblica l'onere di fornire prova contraria. 29.2. Solo con riguardo alle spese di cui al punto b), a ben guardare, la Corte ha finito per valorizzare il mero dato dell'ambivalenza, oggettivamente sussistente, a fronte di allegazioni difensive, che erano volte a stabilire un collegamento con attività del gruppo in termini di spesa di rappresentanza, con riguardo a spese floreali, peraltro non di ingente importo, che la Corte ha finito per ritenere non inerenti solo in ragione dell'originaria ambivalenza, non risolta dal ricorrente, cui è stato addossato il relativo onere. Si tratta in questo caso di ragionamento viziato nei termini sopra indicati, imponendosi in parte qua l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, con rigetto del ricorso nel resto. 30. Relativamente al ricorrente NO, si rileva che le deduzioni difensive hanno riguardato le spese sub a), b), f) e g), nonché solo in generale le altre, essendosi sostenuto che sarebbe mancata una motivazione rafforzata, ferma restando la natura politica delle spese, che sarebbero state formulate dalla Corte mere ipotesi alternative, che sarebbe mancata la motivazione rispetto alle altre spese (sub 6.1. del «ritenuto in fatto»). Inoltre, con riguardo alle spese sub f), è stato rilevato che indebitamente era stata omessa la rinnovazione dell'audizione della teste TT, decisiva ai fini dell'assoluzione in primo grado (cfr.
6.5. del «ritenuto in fatto»). 30.1. Del tutto infondate risultano le deduzioni riguardanti le spese sub a), b) ed m), relative a somme versate all'associazione culturale Dream per consumazioni e per l'acquisto di bevande ed alcolici in misura massiccia. Su tali punti la Corte si è fatta carico della rinnovazione dell'assunzione di alcune prove dichiarative, pervenendo sulla base di tutti gli elementi disponibili alia conclusione, tutt'altro che manifestamente illogica, della non inerenza delle spese a taluna delle categorie ammissibili, in quanto avrebbe dovuto escludersi la plausibilità della dedotta partecipazione a incontri politici all'interno dell'associazione nell'ambito di serate musicali o danzanti, fermo restando che non era emerso alcun collegamento con l'attività del gruppo ma semmai con l'attività politica del singolo consigliere. 70 La Corte ha invero rivisitato l'intero ragionamento del primo Giudice, confutandone le premesse e alla luce della rinnovazione probatoria pervenendo a conclusioni di cui ha dato conto, a fronte delle quali non sono state formulate puntuali doglianze, deducibili in sede di legittimità. 30.2. Altrettanto deve dirsi per le spese di gioielleria sub g) e per altri analoghi tipi di spese, in quanto si è non illogicamente rilevata l'eccentricità ab origine delle stesse, non contrastata da puntuali e specifiche allegazioni. Altrettanto eccentriche sono state reputate le spese per abbigliamento, per calzature, consumazioni, non accompagnate dall'allegazione di specifiche giustificazioni. Si tratta di valutazioni che sviluppano correttamente il ragionamento probatorio, sulla base del tipo di spesa e del tipo di giustificazioni fornite o in relazione alla mancanza di giustificazioni, dovendosi invero escludere che possa parlarsi di motivazione mancante. 30.3. Diverse valutazioni si impongono per le spese sub f). Si tratta del pernottamento a Milano in compagnia di TT AN. In questo caso il ricorrente aveva allegato che la compresenza della TT non aveva influito sulla spesa e che la trasferta era legata ad esigenze di divulgazione nell'interesse del gruppo, trattandosi di incontri con giornalisti di area e, nelle previsioni, anche con un deputato appartenente allo stesso partito. Sul punto la TT aveva confermato di aver atteso da sola il NO, che doveva effettuare quegli incontri. Il primo giudice aveva ritenuto corroborata la versione difensiva ed escluso che potesse parlarsi di spese per esigenze private, sulla base di tutti gli elementi disponibili. A fronte di ciò la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova di un'iniziativa istituzionale e che la teste TT non avesse fornito alcun contributo, potendosi opinare che si fosse trattato di un weekend trascorso a Milano per ragioni private. A ben guardare, mentre nel giudizio di primo grado le dichiarazioni della TT avevano contribuito a suffragare la versione difensiva, nel giudizio di appello le stesse sono state radicalmente disattese, essendosi prospettato perfino che si fosse trattato di trasferta per esigenze private. In tal modo, tuttavia, è stata diversamente valutata la concreta attendibilità della teste TT, senza che si sia proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa, imposta dall'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in particolare dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, n. 18620 del 2017, Patalano). 71 Su tali basi si impone l'annullamento per questa parte della sentenza impugnata. 30.4. Altrettanto deve dirsi in relazione al motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (sub 6.9. del «ritenuto in fatto>>). È invero pacifico che il NO ha restituito le somme dovute e che ha inoltre versato somme assai superiori a quelle contestate in questa sede, per le quali è stata pronunciata condanna. A fronte di ciò la Corte ha negato l'invocata attenuante a tutti gli imputati con motivazione indistintamente riferita a costoro: con riguardo alla posizione del NO l'assunto della Corte secondo cui il risarcimento del danno non avrebbe potuto intendersi riferito alle sole somme oggetto di appropriazione, risulta insufficiente, in quanto non tiene conto di quanto in concreto versato dal ricorrente e non formula alcuna valutazione in merito alla specifica incapienza della complessiva somma indicata rispetto all'entità del danno concretamente risarcibile. Il relativo vizio di motivazione comporta dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sui punti richiamati con il rigetto del ricorso nel resto. 31. Quanto alla posizione del capogruppo AL, deve distinguersi tra le spese a lui direttamente imputate e quelle rispetto alle quali gli è stato attribuito l'omesso impedimento, trattandosi di spese non specificamente attribuibili a singoli consiglieri o attribuibili agli altri consiglieri del gruppo PdL, per le quali è stata pronunciata condanna a carico di costoro. 31.1. Relativamente alle prime vengono in rilievo le spese di cui ai punti e), f) e g) del capo A) (retro sub 7.22. del «ritenuto in fatto>>). In ordine al punto e), si rileva che la Corte ha reputato illecito l'esborso " relativo all'acquisto di bottiglie di vini a Montepulciano, che in base alla giustificazione fornita dal ricorrente avrebbero dovuto essere destinate alla fidelizzazione degli elettori. È di tutta evidenza sul punto l'infondatezza delle doglianze, che pur nel quadro di una diversa ricostruzione dei limiti di ammissibilità, non si confronta specificamente con la motivazione e richiama un caso asseritamente analogo, riguardante il consigliere ER, che era stato invece assolto. In realtà, una volta riconosciuta la sussistenza del vincolo di destinazione e la correlazione del vincolo alle categorie di spesa ammissibili in rapporto alla funzione istituzionale dei gruppi, diversa dalla mera attività politica dei partiti e dei singoli esponenti, deve concludersi nel senso della coerenza e della correttezza della valutazione formulata dalla Corte, in ragione della mancanza, già in base alla 72 stessa allegazione difensiva, di uno specifico collegamento con quella funzione, venendo in rilievo solo il profilo politico del rapporto eletto/elettore. In ordine al punto f), riguardante pasti per due persone a pranzo e a cena a Lignano Sabbiadoro, in occasione di San LEno, il motivo risulta sostanzialmente generico, a fronte della complessiva valutazione incentrata sulla non apprezzabile riconducibilità a finalità istituzionali del gruppo. Va del resto osservato che l'onere di allegazione, in presenza di occasioni conviviali per due persone, tanto più se riferite a giornate particolarmente evocative, deve correlarsi al difetto di immediata percepibilità, prima facie, della riconducibilità della spesa a taluna delle categorie ammissibili e implica dunque una puntuale giustificazione, idonea a vincere sul piano dialettico l'indicazione non ambivalente, ma addirittura contraria riveniente dal dato estrinseco, fermo restando che nel caso di specie non si espone a censure il rilievo della genericità della spiegazione, essendo d'altro canto inconferente il confronto con altri casi di spese che il ricorrente ha reputato assertivamente analoghe. Con riguardo alla spesa di cui al punto g) del capo A) si impone invece una diversa valutazione. In questo caso la Corte ha dato conto, per la spesa relativa a pranzi e cene a Bruges, che il ricorrente aveva allegato un viaggio a Bruxelles per incontrarsi con deputati del Parlamento europeo per partecipare ad incontri, ma ha aggiunto che ciò non giustificava la gita a Bruges e la relativa occasione conviviale. Si tratta di motivazione illogica e comunque incoerente, in quanto, una volta ritenuto legittimo e collegato a finalità istituzionali il viaggio in Belgio, non è stato spiegato il motivo per cui fosse rilevante la circostanza che l'occasione conviviale si fosse concretizzata a Bruges, a fronte del fatto che comunque pasti all'estero potessero ritenersi correlati a quel tipo di trasferta. In tale prospettiva si impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. 31.2. Quanto alle altre ipotesi contestate al ricorrente deve premettersi che non sono state formulate censure specifiche in ordine alla liceità delle singole voci di spesa, piuttosto essendosi dedotto che alle stesse, quand'anche non attribuite a singoli consiglieri, il AL era rimasto estraneo, essendosi semmai attivato per segnalarne il carattere indebito e sollecitare la restituzione, come nel caso della spesa imputabile all'addetto alla segreteria VA (sub 7.23. del «ritenuto in fatto»), fermo restando che talune spese avrebbero potuto addebitarsi a NO ed erano riconducibili a spese di rappresentanza (sub 7.24. e sub.
7.25 del ritenuto in fatto») e che quelle già imputate a singoli consiglieri non erano state da lui propiziate, non disponendo di poteri di controllo ed essendovi diretta 73 interlocuzione di ciascun consigliere con il personale amministrativo (sub.
7.26. del ritenuto in fatto>>). Tali deduzioni devono essere peraltro inquadrate nella più generale doglianza inerente alla configurabilità dei limiti di verifica inerenti alla gestione attribuita al capogruppo in rapporto alle modalità di compilazione e tenuta delle scritture contabili e della nota riepilogativa, non espressive di un effettivo rendiconto, e in quella riguardante la configurabilità del dolo di concorso anche in relazione al preteso omesso impedimento (si tratta di deduzioni desumibili dai motivi sub 7.3., 7.4., 7.9., 7.11., 7.19., 7.20., 7.21., 7.26., 7.27.). 31.3. Orbene, deve in primo luogo osservarsi che relativamente alle spese non attribuite a singoli consiglieri le deduzioni, quando non mirano a contestare il ruolo soggettivamente assunto dal ricorrente sono generiche, in quanto non prospettano specifici profili di liceità delle spese contestate, essendo aspecifico il riferimento a giustificazioni fornite dal consigliere NO, a fronte di quanto in generale rilevato dalla Corte in ordine a somme pagate all'Associazione Dream e. più in generale per spese prima facie eccentriche. 31.4. Ciò posto, deve tuttavia convenirsi che per tutto il resto le deduzioni difensive del ricorrente sono fondate. Deve rimarcarsi che al AL - come si avrà modo di ribadire per il ET - è stato addebitato di aver omesso il controllo necessario ad impedire che i singoli consiglieri si appropriassero delle somme loro indebitamente erogate a fronte di spese non ammissibili. La Corte ha dato conto del fatto che, in base agli elementi acquisiti, era invalsa una prassi in forza della quale non venivano fatti specifici controlli, se non occasionalmente per importi più rilevanti, essendo la concreta erogazione delle somme richieste dai singoli consiglieri rimessa alla fase esecutiva, affidata al personale amministrativo, che doveva talvolta perfing provvedere ad inquadrare la tipologia di spesa in una delle categorie ammesse, per lo più quelle di rappresentanza. La Corte ha anche segnalato come fossero non pienamente adeguate le annotazioni riportate nelle scritture contabili in relazione alle causali delle spese. In tale quadro ha mosso al capogruppo AL l'addebito di aver omesso di adottare accorgimenti idonei ad eliminare il rischio di spese illecite, tenendo una condotta dolosamente omissiva, in quanto tale da consentire che fossero rimborsate automaticamente le somme richieste. Ha ancora osservato la Corte che non avrebbe potuto considerarsi inesigibile un previo adeguato controllo, diretto o delegato a terzi, e che la prassi instauratasi aveva concretamente propiziato le condotte ascritte ai singoli consiglieri, tanto più a confronto di più virtuose prassi instauratesi presso altri gruppi. 74 A tale stregua è stato addebitato al capogruppo il concorso sulla base di una consapevole inerzia, a fronte del fatto che un mero controllo ex post sarebbe stato inidoneo a disvelare profili di illiceità. In particolare, si è ritenuto che il dolo di concorso si fosse concretizzato nella forma del dolo eventuale, mediante accettazione del rischio di illeciti derivanti dalla descritta inerzia, ipotesi suffragata dal verificarsi di fatti illeciti da parte dei due capigruppo, essendosi fatto riferimento, quanto al AL, alle spese per le serate musicali dell'Associazione Dream, quale ipotesi di eclatante scostamento dai vincoli di destinazione. 31.5. Ciò posto, deve ritenersi che i rilievi difensivi, se non sono idonei a censurare la configurabilità di una vera posizione di garanzia, vulnerano nondimeno la motivazione sul versante della consapevole o deliberatamente accettata compartecipazione agli illeciti altrui, cioè sul versante del dolo di concorso. Al di là del più marcato obbligo di rendiconto contemplato dalla disciplina sopravvenuta, nondimeno deve ribadirsi che l'affidamento dei fondi alla gestione del capogruppo, peraltro gravato dalla tenuta di contabilità, in cui le spese dovevano distinguersi in base alla causale, e dall'obbligo di redigere la nota riepilogativa e la relazione illustrativa sull'andamento della gestione, di per sé implicasse, come già rilevato un dovere di vigilanza che avrebbe potuto tradursi nell'adozione di meccanismi virtuosi di controllo o in modalità volte comunque a prevenire scostamenti dai vincoli di destinazione, ben noti al ricorrente anche in ragione del fatto, posto in evidenza dalla Corte, che si trattava di consigliere esperto e di lungo corso. Non viene in rilievo in questa sede un meccanismo di controllo nel merito della spesa, che peraltro avrebbe potuto fondarsi su intese infragruppo, quanto la verifica del limite esterno, correlato al menzionato vincolo di destinazione. La circostanza che fosse invalsa una prassi deformalizzata, idonea a porre i singoli consiglieri a diretto contatto con il personale amministrativo, così investendoli della disponibilità indiretta, incidente sulle operazioni di cassa (in assenza di un controllo specificamente conferito a quel personale, dal quale lo stesso non sarebbe stato altrimenti esigibile), aveva certamente favorito sul piano controfattuale, come rilevato dalla Corte, il compimento di atti di distrazione penalmente rilevanti. Tuttavia gli stessi avrebbero potuto addebitarsi al ricorrente, nella veste di capogruppo, solo nel presupposto che egli avesse consapevolmente e volontariamente concorso nelle condotte altrui e che dunque egli ne fosse stato preventivamente consapevole e le avesse volute o, come ritenuto dalla Corte, avesse accettato il rischio che le stesse si verificassero. 75 31.6. Orbene, proprio nell'attribuzione al ricorrente di un generalizzato dolo eventuale si insinua il vizio che inficia la motivazione. Tale attribuzione risulta invero apodittica, a fronte del complesso degli elementi difensivamente valorizzati. Deve al riguardo osservarsi che non è stato dato conto di episodi specificamente rappresentativi di una deliberata volontà del ricorrente di favorire il compimento da parte di altri consiglieri di condotte illecite di tipo distrattivo, a specifico, diretto e preventivo contatto con i singoli consiglieri e i giustificativi di spesa. Invece è stato fatto riferimento all'accettazione del rischio, ma sulla base di valutazioni assertive. *Va sul punto osservato che il dolo eventuale richiede che il soggetto si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi», ricorrendo invece la colpa cosciente «quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo». D'altro canto per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, «occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento» (Sez. U. n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261105). Nel caso di specie, a ben guardare, la Corte ha dato conto della prassi deformalizzata concretamente affermatasi, ma non ha dimostrato che ciò fosse avvenuto al fine di favorire illeciti altrui, nel quadro di una studiata strategia, o che comunque il ricorrente avesse deliberatamente omesso ogni forma di 76 intervento preventivo, anche a costo di rendere possibili determinate condotte illecite, che egli si fosse previamente rappresentato. Va invero rimarcato che il dolo eventuale va in primo luogo correlato hic et nunc ad una determinata condotta illecita che abbia uno sviluppo causale, ipotesi peraltro ricorrente anche nel caso di omesso impedimento dell'attività illecita altrui. Inoltre, il dolo eventuale può imputarsi, secondo tale schema, ad una serie continuativa di condotte tenute da altri soggetti, alla condizione che le stesse si inquadrino in un medesimo contesto operativo: occorre però che il soggetto possa prospettarsi e concretamente si prospetti la concreta eventualità che le condotte altrui (rectius: di ciascun diverso soggetto), in quanto espressive del medesimo quadro operativo, trasmodino nell'illecito. In tale valutazione possono assumere rilievo plurimi indici, a cominciare dal tipo di scostamento della condotta dall'ambito di ciò che avrebbe potuto dirsi esigibile, il concreto atteggiamento tenuto dal soggetto in relazione a condotte illecite analoghe, suo margine di apprezzamento in ordine al fatto che altri soggetti, in relazione ai rapporti intercorsi, a condotte pregresse, ad elementi comunque venuti in rilievo, tenessero in quel quadro operativo determinate condotte illecite. Ma alla luce di tali parametri deve prendersi atto della sostanziale mancanza di un'adeguata motivazione, tale da considerare l'effettivo quadro delle consapevolezze del ricorrente e il suo margine di apprezzamento in merito alle condotte altrui. Invero, riscontro dell'accettazione del rischio da parte del AL è stato i rinvenuto nel fatto riguardante i pagamenti a favore dell'Associazione Dream, quale esempio di spese eccentriche. Va però rimarcato che: la stessa Corte ha escluso la colpevolezza dell'imputato in relazione a talune ipotesi direttamente imputate al AL;
inoltre in questa sede è stata annullata la condanna del predetto in ordine ad un'ulteriore ipotesi di peculato a lui contestata;
comunque i residui casi di responsabilità diretta non sono stati idoneamente valutati come rappresentativi o meno di un'operatività illecita nella quale il ricorrente fosse pienamente e stabilmente coinvolto. D'altro canto, l'ipotesi del pagamento all'Associazione Dream è stata esaminata come espressiva di illiceità della spesa, ma è stata addebitata ad un determinato ricorrente, senza che sia stato dato conto del tipo di coinvolgimento del AL e delle sue consapevolezze in merito. Inoltre, la Corte ha spiegato come la prassi deformalizzata implicasse il diretto rapporto dei singoli consiglieri con il personale amministrativo e non sono stati indicati momenti di preliminare e diretta presa di consapevolezza da parte del 77 capogruppo dell'utilizzo improprio dei fondi da parte degli altri consiglieri o di taluno di essi. Ancora, è stato del tutto omesso qualsivoglia riferimento al rapporto tra spese lecite e spese risultate illecite, fermo restando che non è stato in alcun modo dedotto che tutte le spese sostenute da ciascun consigliere fossero parimenti indebite, potendosi prospettare la saltuarietà dell'agire illecito. In tal modo non è stato idoneamente rappresentato il parametro di riferimento della concreta accettazione del rischio, riferibile a talune condotte specifiche o addirittura ad una serie di condotte analoghe, in relazione ad una prefigurabile operatività illecita invalsa almeno con riguardo a taluni consiglieri. La deformalizzazione della prassi, dunque, non escludeva di per sé l'affidamento al buon uso da parte dei singoli consiglieri delle facoltà operative che erano state alla resa dei conti loro riconosciute, mentre per l'imputazione del dolo di concorso occorre la rappresentazione ex ante di una modalità illecita non estemporanea e non saltuaria, ma legata al manifestarsi di condizioni che si presentino come ricorrenti e siano idonee a corroborare il giudizio dell'effettiva accettazione delle conseguenze derivanti dall'inazione preventiva. Al contrario la valorizzazione dello scostamento da canoni esigibili di controllo ha finito per sovrapporre il tema del dolo eventuale a quello della colpa, senza alcuna indagine differenziale e sulla base di mere apodittiche affermazioni. 31.7. Su tali basi l'intera motivazione sul dolo di concorso attribuito al AL risulta viziata, comportando l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio su tale aspetto, con assorbimento dei motivi gradati riguardanti il trattamento sanzionatorio e di quelli concernenti specifiche ipotesi, come quella di cui al punto f) ascritto al NO, ulteriormente assorbiti dall'annullamento pronunciato nei confronti del singolo concorrente. 32. Con riguardo alla posizione di ET RA, capogruppo PD, vanno alla stessa stregua del AL, considerate spese a lui direttamente attribuite e spese non attribuibili a singoli consiglieri o spese imputabili a determinati consiglieri, rispetto alle quali al ET è stato contestato il concorso (vanno richiamati, in relazione al punto 8.1. del «ritenuto in fatto», gli stessi motivi di carattere generale che sono stati formulati nell'interesse del ricorrente AL). In relazione alla prima categoria vanno peraltro valutate alcune spese che il ricorrente si è comunque attribuito, anche se non incluse nell'imputazione nell'elenco di quelle a lui direttamente riferibili. 32.1. Orbene, relativamente alla spesa sub 1), in apparenza uno dei casi di più eclatante scostamento, ricorre il vizio denunciato dal ricorrente (sub 8.2. del ritenuto in fatto>>). 78 La Corte ha attribuito al ET l'acquisto di un articolo di puericultura, dopo che il primo Giudice aveva ritenuto non certa la riferibilità della spesa al ricorrente e reputato comunque la stessa plausibilmente inerente ad una spesa di rappresentanza. In particolare, la Corte ha escluso che potesse parlarsi di spesa di rappresentanza, ha inoltre ritenuto generiche le giustificazioni fornite, ha reputato altresì imprecise e incerte le dichiarazioni del teste IO e comunque attribuito al ricorrente la relativa responsabilità in ragione dell'omesso controllo, alla stessa stregua delle spese imputabili ad altri consiglieri. Si avrà modo di tornare più in generale sul tema dell'omesso controllo e sulla sua rilevanza ai fini della responsabilità concorsuale del ET, non diversamente da quanto rilevato con riguardo al AL. Ma va fin d'ora rilevato, con riferimento a tale specifica spesa, come la sentenza di primo grado avesse dato rilievo ad un'ampia nozione di rappresentanza e agli elementi che impedivano di riferire direttamente la spesa al ricorrente, tra essi dovendosi includere le dichiarazioni del teste IO. Quanto al primo profilo, deve convenirsi con la Corte in ordine alla mancanza originaria di elementi idonei a suffragare una spesa di rappresentanza, non venendo in rilievo, in assenza di specifiche e puntuali giustificazioni, la proiezione esterna del gruppo, volta ad accrescerne l'immagine e la forza operativa in relazione alla sua azione nell'ambito del Consiglio. Va aggiunto che se non può automaticamente escludersi l'ipotesi di un donativo, in realtà compatibile in determinati contesti di tipo istituzionale con la nozione di rappresentanza, ove non specificamente escluso da una cogente normativa, nondimeno nel caso di specie non è stata neppure genericamente prospettata la riconducibilità della spesa ad un siffatto contesto. Tuttavia circa la riferibilità della spesa, non sono stati indicati elementi idonei a suffragare il coinvolgimento del ricorrente, essendo stata oltre tutto svilita la deposizione dell'IO, che aveva prospettato la possibilità di ricondurre la spesa a soggetto diverso dal capogruppo, senza che si sia proceduto alla rinnovazione di tale prova dichiarativa, e non essendosi inoltre dato conto, se non in termini generali, incentrati sulla violazione del dovere di controllo, di elementi idonei a confermare l'assunto che il ricorrente si fosse avveduto della spesa o della possibilità della stessa, avendo nondimeno accettato il relativo rischio. Sul punto la motivazione risulta inidonea a sorreggere la pronuncia di condanna, dovendosi dunque annullare in parte qua la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. 79 9 1 32.2. Altrettanto deve dirsi con riguardo ai punti sub A4 e A26, quest'ultimo inteso quale spesa direttamente riferibile al ET sulla base delle sue indicazioni (cfr. sub.
8.4. del «ritenuto in fatto>>). Si tratta in entrambi i casi di spese per consumazioni, che il ricorrente ha riferito ad un incontro con l'Avv. Celledoni, della direzione regionale del PD, mirante approfondire tematiche di pari opportunità connesse all'azione del gruppo consiliare, nonché ad un'occasione conviviale divulgativa dell'attività del gruppo funzionale all'acquisizione di indicazioni per lo svolgimento dell'attività dello stesso, con la partecipazione di parlamentari e amministratori locali. La Corte ha in entrambi i casi valutato la mancanza di certezza in merito all'inerenza delle spese, aggiungendo che era difficile parlare di spese di rappresentanza nel caso di pranzo offerto ad una sola persona e che inoltre la seconda occasione conviviale era avvenuta a ridosso di Capodanno, elemento che non consentiva di escludere finalità diverse. Va sul punto rimarcato, anche sulla base dei rilievi contenuti nel motivo di ricorso, che a fronte del giustificativo di spesa il ET aveva esposto la concreta causale, la quale nel primo caso evocava un'attività di confronto e approfondimento di tematiche inerenti all'operatività del gruppo e nel secondo una funzione divulgativa e di approfondimento, valutabili nella medesima prospettiva: la Corte ha genericamente considerato il tema della rappresentanza, reputandolo non confacente ad un pasto offerto ad una sola persona, peraltro omettendo di rilevare la veste specifica assunta dal soggetto che aveva offerto il pasto, cioè lo stesso capogruppo, ma soprattutto ha omesso di valutare il tipo di giustificazione addotta in rapporto ai limiti esterni, che definivano il vincolo di destinazione, e ha considerato la mancanza di prove certe addossando al ricorrente il relativo onere probatorio, a fronte dell'allegazione di una giustificazione tale da rendere configurabile un profilo di inerenza, che a quel punto avrebbe dovuto essere contrastata da una prova idonea a disarticolarne la valenza, acquisibile su istanza della parte pubblica o d'ufficio, posto che anche la Corte aveva la possibilità di approfondire il tema non in via esplorativa ma attraverso l'escussione di coloro che erano stati chiamati in causa come partecipi alle occasioni conviviali. In definitiva la lacuna rilevata dalla Corte è stata indebitamente addossata al ricorrente (sulla base di una rigida applicazione dei principi mutuati dalla sentenza della Cassazione n. 23066 del 2009, Provenzano, in realtà da modulare in rapporto alle concrete discipline vigenti e in rapporto alla rappresentazione di situazioni concretamente significative), mentre, nella dialettica dei rispettivi oneri, la giustificazione fornita, associata al giustificativo di spesa, non avrebbe potuto reputarsi di per sé inidonea ed avrebbe imposto un approfondimento di segno contrario, in concreto omesso. 80 0 8 Di qui l'annullamento anche per questa parte con rinvio per nuovo giudizio. 32.3. I motivi di ricorso vanno invece respinti con riferimento alle spese di cui ai punti A2) e A3) (cfr. sub 8.2. e 8.3. del ritenuto in fatto»). Pur dovendosi dare atto di talune incertezze emergenti dalla concreta modulazione dei profili di penale responsabilità nei diversi casi e in relazione ai diversi imputati, nondimeno deve rimarcarsi come la spesa per articoli di argenteria sia stata coerentemente e non illogicamente valutata dalla Corte come non inerente, in ragione del fatto che al dato di partenza oggettivamente non evocativo della riconducibilità ai limiti esterni di ammissibilità, aveva fatto seguito una giustificazione non idonea a suffragare l'inerenza, correlata al ruolo istituzionale del gruppo e alla configurabilità di una spesa di rappresentanza, peraltro smentita anche dal fatto, posto in luce dalla Corte, che, trattandosi di spesa non effettuata nel mese di dicembre, non si sarebbe potuto prospettare neppure un donativo natalizio, comunque di valore non consono, in quanto non esiguo. Analoghe conclusioni devono trarsi in riferimento alla spesa per l'acquisto di 10 biglietti per tre diversi spettacoli teatrali. Invero non può radicalmente escludersi che un contributo per la partecipazione ad eventi di tipo culturale possa risultare compatibile con i limiti di spesa ammissibile, ove ricorrano esigenze di divulgazione di temi oggetto della concreta azione del gruppo oppure ove ricorra l'esigenza di manifestare il prestigio del gruppo in occasioni di rilievo istituzionale. Ma nel caso di specie, a fronte di una spesa non immediatamente percepibile come inerente, era venuta in rilievo in base alle stesse allegazioni una iniziativa di beneficienza, non qualificabile in termini di rappresentanza non solo e non tanto perché risoltasi in un atto di liberalità, quanto invece per la mancanza di un contesto rispetto al quale potesse valorizzarsi attraverso la sua proiezione esterna la capacità di azione del gruppo all'interno dell'istituzione. Non illogicamente la Corte ha reputato del tutto irrilevante la circostanza che non fossero stati mossi rilievi dall'Ufficio di presidenza, a fronte di una prassi deformalizzata che in realtà non avrebbe consentito puntuali rilievi ex post e che in definitiva lo stesso Ufficio di presidenza aveva in qualche modo propiziato, omettendo di formulare osservazioni in ordine alle concrete modalità di verifica, funzionali alla compilazione degli atti contabili e della nota riepilogativa. Peraltro, la Corte ha anche sottolineato come contraddittoriamente fosse stata da un lato dedotta la mancanza di obblighi di controllo e dall'altro invocata la possibilità di valorizzare la mancanza di rilievi dell'Ufficio di presidenza. 32.4. Relativamente a tutte le altre spese il ricorrente ha formulato deduzioni di carattere generale in merito alla imputabilità di una responsabilità di tipo 81 concorsuale, rilevando che le incombenze erano state delegate al personale amministrativo, che le spese sub A23 erano imputabili alla segretaria Richetti, che per le spese relative a trasferte non vi erano ragioni per distinguerle da altre riconosciute come ammissibili, che le spese riferibili al consigliere IN non avevano formato oggetto di specifico vaglio in relazione alle dichiarazioni di 1 soggetti in grado di riferire in merito e alle giustificazioni al riguardo fornite (cfr. sub 8.5., 8.6. e 8.7. del «ritenuto in fatto», da valutarsi anche alla luce dei temi dedotti negli altri motivi sopra richiamati e dei motivi sub 9.8. e 9.11.). 32.5. Deve peraltro preliminarmente distinguersi dalle altre la spesa sub A6), in quanto la stessa è risultata direttamente riferibile al ET, quale organizzatore della replica di uno spettacolo, per il quale erano state versate somme alla Coop Centro Teatro Animazione e Figure, spesa prima facie estranea all'ambito di quelle imputabili al gruppo e rimasta sostanzialmente priva di giustificazione, tanto più alla luce di quanto rilevato in merito alle spese riferite a spettacoli teatrali di cui al punto A3). 32.6. Sta di fatto che per tutto il resto la Corte ha sinteticamente operato una valutazione incentrata sulla non inerenza, in alcuni casi suffragata dalla natura prima facie della spesa e in altri dall'ambivalenza non risolta della medesima. Inoltre, con riguardo a spese non attribuibili a singoli consiglieri all'estero, la Corte ha valutato l'assenza di giustificazioni specifiche o la mancanza di riscontri documentali in ordine alle giustificazioni fornite. Infine, quanto alle spese del consigliere IN per somministrazione di pasti, la Corte ha considerato la continuità giornaliera delle spese in periodo ferragostano e in località balneare. Per tutte le spese non specificamente attribuibili la Corte ha comunque valorizzato il ruolo di capogruppo ricoperto dal ET, come tale tenuto al controllo e dunque responsabile della relativa deliberata omissione, qualificata dall'accettazione del rischio di spese indebite, a titolo di dolo eventuale. A tale fine la Corte ha anche considerato il caso eclatante dell'acquisto di un articolo per neonati nonché gli atti di liberalità in favore di privati o di impiegati del gruppo consiliare, non riconducibili a spese di rappresentanza, che lo stesso ricorrente, secondo quanto ricostruito dalla Corte, aveva autorizzato, lasciando ampia libertà di scegliere cosa acquistare e facendo affidamento sul senso di responsabilità di ciascuno. 32.7. Ora, posto che, secondo quanto più volte rilevato, non è condivisibile l'automatico giudizio di illiceità di spese qualificabili come ambivalenti, rimaste prive di specifica giustificazione causale, che altrettanto può dirsi per spese estere rispetto alle quali siano stati indicati elementi di giustificazione che la Corte ha omesso di approfondire, e che con riguardo alle spese del ricorrente IN, la 82 valutazione della Corte non si è affatto confrontata con elementi di segno contrario, difensivamente allegati, ma si è basata su considerazioni di rilievo presuntivo, è d'uopo più in generale rilevare l'insufficienza della motivazione con cui è stata ravvisata la totalizzante responsabilità del capogruppo a titolo di dolo eventuale. Pur dovendosi confermare la rilevanza dell'omesso controllo e dell'affidamento di ogni adempimento al personale amministrativo, ciò che aveva dato luogo alla prassi deformalizzata già descritta, nel caso del gruppo PD aggravata dalla mancanza di indicazioni specifiche in merito alla riferibilità delle spese a singoli consiglieri, solo ex post in taluni casi ricostruita sulla base dei bonifici, va tuttavia rilevato che l'affidamento al senso di responsabilità dei singoli consiglieri e del personale, quand'anche non ben riposto, come nel caso degli acquisiti direttamente imputabili alla segretaria Richetti, non implicava automaticamente che il ET avesse messo in conto in singoli casi e addirittura in una serie indistinta di casi che fossero poste in essere condotte illecite correlate a distrazioni di somme destinate a spese diverse da quelle tabellate. Anche in questo caso vanno richiamate le considerazioni già formulate con riguardo alla posizione del AL. In particolare la circostanza che il ricorrente non avesse impedito una gestione confusa e opaca del meccanismo di erogazione dei rimborsi, non vale di per sé a dar conto del fatto che egli avesse deliberatamente creato le condizioni per la destinazione delle somme a finalità illecite e che si fosse concretamente prefigurato la probabilità di tale fenomeno sulla base di tutte le evidenze disponibili, nondimeno continuando ad omettere più attenti controlli anche a costo che i consiglieri ne approfittassero. Deve del resto ribadirsi che non sono state formulate valutazioni in ordine al rapporto tra spese lecite e spese illecite, tale da riscontrare la dimensione del fenomeno e da fornire il riscontro del grado di probabilità delle spese illecite e degli ambiti in cui le stesse si registravano. Inoltre, non sono stati indicati gli specifici rapporti tra il capogruppo e i consiglieri con riguardo al tipo di spese che ciascuno effettuava e al margine di apprezzamento di cui il ricorrente disponeva al fine di potersi prefigurare destinazioni illecite. Men che mai è stata formulata una valutazione in ordine alle spese di cui il ricorrente, non solo consuntivamente e per tipologie generali, ma in tempo reale aveva avuto direttamente o indirettamente contezza. Va in tale quadro sottolineato che in questa sede non si tratta solo di valutare lo sviluppo causale di un unico fenomeno, ma di dar conto della relazione intercorrente tra il contegno omissivo del ricorrente e la serie di condotte illecite 83 imputabili ad altri soggetti, in presenza di un medesimo quadro operativo, fermo restando che non ogni spesa era stata fatta al di fuori dei limiti e che dunque non avrebbe potuto ex se prospettarsi l'ineluttabilità di una serie indeterminata di spese illecite al permanere delle medesime condizioni di partenza. Deve aggiungersi che i riscontri tratti dalla Corte da spese palesemente eccentriche o da altre spese in varia guisa direttamente imputabili al ricorrente, non sono stati posti specificamente in relazione con le altre spese, sostenute da altri soggetti e risultate illecite. Non può in particolare sottacersi che con riguardo alla spesa per articolo per neonato è stata annullata in questa sede la sentenza di condanna sul punto della riferibilità della spesa al ricorrente, che gli ulteriori episodi di spese illecite addebitabili in tre anni direttamente al ricorrente sono risultati modesti per numero ed importo e che inoltre la stessa prassi delle regalie al personale, rimesse alla discrezione dei soggetti beneficiati, se attesta che il ricorrente aveva favorito alcuni indebiti prelievi, non vale di per sé a dar conto dell'accettazione dell'indebito prelievo di somme diverse in contesti disomogenei. Allora può dirsi, ritenendo assorbiti ulteriori motivi (compresi quelli riguardanti la conoscibilità della circolare Cruder, tema peraltro non decisivo ai fini in esame), che anche nel caso del ET vi sia stata una sostanziale sovrapposizione del tema del dolo eventuale a quello della colpa, senza una specifica analisi differenziale, riguardante le condotte addebitate al ricorrente con dolo di concorso per omesso impedimento dell'evento. Tutto ciò comporta che, fatte salve le eccezioni sopra indicate (capi A2, A3, A6), in ordine alle quali il ricorso va rigettato, per tutto resto deve annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, con assorbimento degli ulteriori motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio. 33. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di ED ON in relazione al punto B), nei confronti di NO PI in relazione al punto F) e all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nei confronti di UC AU in relazione ai punti M), N) e O), nei confronti di AL EL in relazione al punto G) del capo A) nonché in relazione alle spese non attribuibili a singoli consiglieri e alle spese di cui al capo B), nei confronti di ET RA in relazione ai punti A1), A4), A26), nonché in relazione alle altre spese non attribuibili a singoli consiglieri o attribuibili a consiglieri determinati, fatta eccezione per quelle sub A6): segue il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio sui capi e punti indicati, con rigetto nel resto dei ricorsi dei predetti. 84 Va invece rigettato il ricorso di LE GA e di ER PI, che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ED ON in relazione al punto B); nei confronti di NO PI in relazione al punto F) e alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; nei confronti di UC AU in relazione ai punti M), N) e O); nei confronti di AL EL in relazione al punto G) del capo A) e in relazione alle spese non attribuibili a singoli consiglieri e a quelle di cui al capo B); nei confronti di ET RA in relazione ai punti A1, A4 e A26 e in relazione alle spese non attribuibili ai singoli consiglieri o a altri consiglieri, tranne il capo A6. Rinvia per nuovo giudizio in relazione ai capi e punti sopra indicati a altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti. Rigetta i ricorsi di LE GA e di ER RO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2019 Il Consigliere Anna Criscuolo Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Massimo Ricciarelli, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio, Anna Criscuolo, Presidente del Collegio per impedimento alla firma del Presidente e dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.C.M. 8 marzo 2020. DEPOSITATO IN CANCELLERIA] li i c e m u s u M a - 1 APR 2020 i t a T r A FEMA D G M R e E s o D R L a I s .s t t o D 85 E S