Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2019, n. 11001
CASS
Sentenza 15 novembre 2019

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Integra il reato di peculato e non quello previsto dall'art. 316-ter cod. pen., aggravato dall'abuso delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge 9 gennaio 2019, n. 3, la condotta del consigliere regionale che utilizzi, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare, in quanto la richiesta di rimborso non esclude che l'agente abbia già conseguito la sia pure indiretta disponibilità della somma, derivante dalla mera compartecipazione al gruppo.

In tema di peculato, rientrano tra le "spese di rappresentanza" dei consiglieri regionali soltanto quelle destinate a soddisfare un'esigenza funzionale del gruppo consiliare, strumentale all'operatività del consiglio, e non un bisogno individuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che devono ricondursi al rilievo esterno dell'istituzione anche le eventuali offerte di ristorazioni, a condizione che siano collegate all'attività politica dei singoli consiglieri).

In tema di peculato, la prova del reato non può desumersi sulla base della mera omessa o insufficiente rendicontazione delle spese di rappresentanza sostenute da un consigliere regionale, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'assoluta mancanza di allegazioni o l'inosservanza di uno specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa, tanto più se destinato a proiettarsi su un connesso rendiconto, può costituire elemento indiziario dell'avvenuta interversione del danaro pubblico).

Integra il reato di peculato la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al gruppo consiliare e destinati al suo funzionamento, dal momento che il predetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale e ha, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità mediata di detti fondi, di cui si appropria con la mera richiesta di rimborso, accompagnata dalla produzione dei giustificativi di spesa, ossia con atti direttamente incidenti sulla fase esecutiva di gestione di cassa. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi ai gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia sulla base della legge regionale n. 54 del 5 novembre 1973, che riservava ai presidenti dei gruppi la sola redazione di una nota riepilogativa e di una relazione illustrativa in merito all'utilizzo delle somme).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2019, n. 11001
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11001
Data del deposito : 15 novembre 2019

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