Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2005, n. 9482
CASS
Sentenza 1 febbraio 2005

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L'istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato; pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative subprimarie che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie, relativo al reato di esercizio di attività venatoria nei parchi, la Corte ha ritenuto che la riperimetrazione della riserva naturale ad opera di un provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse eliminato il disvalore penale del fatto commesso, in quanto era venuta successivamente a mancare la qualifica di parco dell'area di svolgimento dell'attività venatoria, elemento costitutivo della condotta punibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2005, n. 9482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9482
    Data del deposito : 1 febbraio 2005

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