Legge 14 gennaio 2013, n. 10

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  • 1Circolare del Giorno
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  • 2Circolare del Giorno
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  • 3La polisemia della “zona agricola” (nota a Consiglio di Stato, sez. II, 6 ottobre 2020, n. 5917) di Marco Brocca
    Marco Brocca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    La polisemia della “zona agricola” (nota a Consiglio di Stato, sez. II, 6 ottobre 2020, n. 5917) di Marco Brocca Sommario: 1. Il caso. 2. La posizione del Consiglio di Stato. 3. L'identità della zona agricola: limiti e potenzialità. 3.1. La lettura della giurisprudenza. 3.2. La risposta del legislatore. 1. Il caso Il comune di San Gennaro Vesuviano adotta una variante al P.R.G. che prevede, tra l'altro, la classificazione di alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti/appellanti come zona D (“attività produttive”) e zona G (“commerciale-terziaria” e “turistico-recettiva”). L'amministrazione provinciale, ente preposto secondo la legge urbanistica regionale alla verifica di compatibilità …

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  • 4TAR Piemonte, sezione II, sentenza 22 gennaio 2026, n. 102
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Decreto Clima: Misure urgenti sulla qualita’ dell’aria e proroga del termine.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in ambito Nazioni Unite, che evidenziano come la variabilita' climatica sia strettamente legata alle attivita' umane e come le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla salute pubblica; Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con …

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Giurisprudenza442

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2015, n. 20412
    Provvedimento: 20412 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Giurisdizione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 7521/2014 Cron.20412 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. Ud. 28/04/2015 - Presidente Sezione PU Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI CI. Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF - Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI Consigliere Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. STEFANO PETITTI Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7521-2014 proposto da: EQUIARTE WORLD GMBH …
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    • art. 5, comma 1, lett. b) del regolamento ce n. 44/2001·
    • prestazione di servizi·
    • giurisdizione del giudice del luogo dell'obbligazione caratterizzante il servizio·
    • domanda di pagamento del corrispettivo·
    • giurisdizione civile·
    • straniero (giurisdizione sullo)

  • 2Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 1021
    Provvedimento: N. R.G. 2074/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Terza Sezione Civile Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2074/2020 promossa da: ,c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. LUCA DELL'ANNO; Parte_1 C.F._1 Parte opponente nei confronti di ,c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. LIVIO APICELLA; Controparte_1 C.F._2 Parte opposta E con P.IVA: in persona del suo legale rappresentante pro tempore; CP_2 P.IVA_1 Parte chiamata in causa Oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il …
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    • domanda riconvenzionale·
    • società di fatto·
    • querela di falso·
    • accollo debito·
    • art. 96 c.p.c.·
    • art. 143 c.p.c.·
    • nullità notifica·
    • opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.·
    • prova scritta·
    • revoca decreto ingiuntivo

  • 3TAR Milano, sez. IV, sentenza 23/04/2025, n. 1432
    Provvedimento: Pubblicato il 23/04/2025 N. 01432/2025 REG.PROV.COLL. N. 00427/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 427 del 2022, proposto da MA SE, rappresentato e difeso dagli avv. Boris Boffelli e Carola Ragni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Podgora 13 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avvborisboffelli@milano.pecavvocati.it e carola.ragni@cert.ordineavvocatimilano.it; contro Comune di Misinto (MB), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso …
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    • vicinitas·
    • valutazione tecnico-discrezionale·
    • giurisdizione amministrativa·
    • sanatoria edilizia·
    • art. 36 d.P.R. 380/2001·
    • falsa rappresentazione realtà·
    • permesso di costruire·
    • art. 905 cod. civ.·
    • distanza minima dal confine·
    • principio ragione più liquida

  • 4Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/07/2025, n. 2483
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Venezia SEZIONE SECONDA R.G. 1208/2024 La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei Magistrati: dott. Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott. Caterina Caniato Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MILANO LUCA appellante e (C.F ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. CARTANO MARTINA (già ) (P.I. ) - CP_2 Controparte_3 P.IVA_3 contumace appellati Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 168/2024 pubblicata il 7 …
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    • art. 2946 c.c.·
    • appello civile·
    • spese processuali·
    • responsabilità manutenzione opere·
    • art. 1988 c.c.·
    • collaudo opere·
    • riconoscimento debito·
    • prescrizione credito·
    • inadempimento contrattuale·
    • polizza fideiussoria

  • 5Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 650
    Provvedimento: R.G. n.° 2866/2018 - Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2866/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento del danno” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Rosanna Mazzia, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti; - Attori - E (c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2 ), quali eredi di (c.f. ), C.F._4 Persona_1 C.F._5 rappresentati e difesi, …
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    • proprietà alberi·
    • accessione·
    • art. 934 c.c.·
    • spese di lite·
    • risarcimento danni·
    • art. 812 c.c.·
    • danno paesaggistico·
    • prova proprietà·
    • art. 183 c.p.c.·
    • danno patrimoniale
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Versioni del testo

  • Art. 1. Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi 1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120 , e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita' degli insediamenti urbani.
    2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche' per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e' intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varieta' tradizionali dell'ambiente italiano, con modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , e' abrogato.
    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all' art. 1:
    La legge 1 giugno 2002 n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
    Si riporta il testo dell' articolo 104, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117:
    "Art. 104. E' istituita nel Regno la festa degli alberi.
    Essa sara' celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica.".
  • Art. 2. Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo' essere differita in caso di avversita' stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;
    b) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative»;
    c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
    «Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprieta' pubblica.
    2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprieta' pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorita' subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».
    2. Le attivita' previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Note all'art. 2:
    Il testo dell' articolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
    "Art. 1. 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo' essere differita in caso di avversita' stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale.
    2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce un procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative.
    3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.".
  • Art. 3. Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato.
    2. Il Comitato provvede a:
    a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 , e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde pubblico e privato;
    b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
    c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
    d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la tutela dei cittadini;
    e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
    f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
    g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
    3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
    Note all'art. 3:
    Il riferimento alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 , e' riportato nelle note all'articolo 2.
    Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
    "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata.
    1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
    2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
    Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.