Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
In tema di peculato per distrazione delle somme percepite quali contributi dai gruppi consiliari regionali, deve escludersi la legittimità dell'impiego di fondi pubblici in relazione a spese non giustificate o rispetto alle quali siano prodotti scontrini o fatture privi di giustificazione o recanti indicazioni talmente generiche da impedire la verifica della loro riconducibilità all'attività istituzionale, quali scontrini di acquisto di beni, titoli di viaggio o ricevute di consumazioni presso bar e ristoranti senza alcuna menzione dell'identità degli ospiti o dell'occasione. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi per i gruppi consiliari della Regione Liguria sulla base della legge regionale n. 38 del 19 dicembre 1990 che contiene una indicazione specifica delle spese coperte dal contributo).
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- 1. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo, tra l'altro, Giorgio D. e Andrea P. da alcuni specifici episodi di peculato; riconoscendo a Luca B. l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; rideterminando la pena per quest'ultimo e riducendo la pena accessoria per tutti gli imputati e la confisca per due di loro - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato: - Luigi Giuseppe V. in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 c.p., per essersi, nella sua qualità di capogruppo …
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Commette il reato di peculato il Consigliere regionale che si appropria di fondi avuti dalla regione per le attività collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi, atteso che l'amministratore non può essere considerato soggetto privato solo perché ha percepito i contributi attraverso il gruppo consiliare, ente di diritto privato, al quale la regione li ha trasferiti. Si ha il peculato allorquando il pubblico ufficiale si appropria del denaro di cui abbia già il possesso anche solo mediato e gli artifici e raggiri sono realizzati soltanto per effettuare l'illegittima appropriazione oppure per occultarla; si ha invece la truffa allorquando gli artifici e raggiri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2017, n. 53331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53331 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
53331-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.M64 Domenico Carcano Andrea Tronci -UP 19/09/2017 R.G.N. 17061/2017 Angelo Capozzi Ersilia Calvanese Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da UA ST, nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/10/2016 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
udito il difensore Avv. Rita Menna in sostituzione dell'Avv. Scicchitano per la parte civile "Italia dei valori", costituita esclusivamente nei confronti di US RR, che ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori, avv. Paolo Leoni in sostituzione dell'Avv. Carmela Musolino per US DA e avv. Paolo Gianatti per ST UA, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 aprile 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha condannato US DA e ST UA per i reati 1 CAB di peculato loro rispettivamente ascritti (DA di cui ai capi 7 e 8, nell'ammontare precisato nel dispositivo;
UA di cui ai capi 17 e 18, nell'ammontare precisato nel dispositivo), mentre li ha assolti dalle restanti imputazioni di falso e truffa aggravata.
2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ha assolto US DA dalla condotta appropriativa avente ad oggetto la somma eccedente quella rendicontata di 9.050,00 euro di cui all'ultima parte del capo 8) ed ha conseguentemente ridotto la pena inflitta alla appellante ad anni due e mesi sei di reclusione, determinando nella stessa misura la durata della pena accessoria;
ha assolto ST UA dalla condotta appropriativa avente ad oggetto la somma eccedente quella rendicontata di 8547,10 euro di cui alla prima parte del capo 18) ed ha conseguentemente ridotto la pena inflitta nei confronti del medesimo ad anni due e mesi due di reclusione, determinando nella stessa misura la durata della pena accessoria;
ha revocato le statuizioni civili a favore di "Italia dei valori" a carico del UA;
ha confermato nel resto la sentenza, condannando gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, nei termini di cui al dispositivo.
2.1. La Corte d'appello ha preliminarmente dato conto dell'ordito argomentativo della sentenza di primo grado e, nel sunteggiarne la motivazione, ha rilevato che il procedimento in oggetto prendeva origine dalle operazioni di intercettazione telefonica nei confronti del tesoriere del gruppo consiliare "Italia dei valori" della Regione Liguria Giorgio De LU (indagato in altro procedimento unitamente a IN FU e NI NI in relazione ad alcune fatture per operazioni inesistenti). Da tali intercettazioni emergeva che gli odierni ricorrenti US RR e ST UA all'epoca entrambi consiglieri regionali componenti del gruppo "Di Pietro Italia dei valori" (dal 7 - maggio 2010 al 16 gennaio 2014) nonché la DA di capogruppo della citata compagine consiliare (dal 23 novembre 2012 al 16 gennaio 2014) - avevano fatto un indebito utilizzo dei contributi ricevuti per il funzionamento, le iniziative politiche e le attività collegate ai lavori del gruppo consiliare di appartenenza, previsti dalla legge regionale n. 38 del 1990. In particolare, alcune telefonate della fine di settembre del 2012 delineavano la forte preoccupazione della DA verso l'iniziativa della giornalista Alessandra Costante del quotidiano "Secolo XIX", la quale si apprestava ad esaminare la documentazione della Regione Liguria relativa alle spese sostenute dai diversi gruppi consiliari. Il 5 dicembre 2012, la Polizia Giudiziaria acquisiva presso gli uffici regionali i documenti relativi alla rendicontazione dei contributi erogati dal 7 maggio 2010 2 al 31 dicembre 2011 ed, il 22 gennaio 2013, eseguiva diverse perquisizioni, anche nelle abitazioni e negli uffici degli imputati.
2.2. Il Collegio del gravame ha quindi rilevato che, nella sentenza appellata, si era evidenziato: a) che gli scontrini fiscali consegnati dai consiglieri al tesoriere De LU erano indecifrabili o comunque non riportavano l'indicazione dei beni acquistati sicché la polizia giudiziaria aveva dovuto recarsi presso i vari esercenti emittenti per accertare se quanto acquistato fosse o meno attinente con l'esercizio delle funzioni istituzionali;
b) che la polizia giudiziaria non aveva rinvenuto giornali di cassa individuali o di gruppo, aveva accertato che alcune ricevute erano prive di data e firma, che da esse non emergeva il nominativo del consigliere al quale attribuirle, che taluni scontrini erano stati riportati due volte in contabilità e che alcune spese si riferivano a categorie inconferenti con l'attività consiliare;
c) che la consapevolezza della DA in ordine al fatto che, secondo la legge regionale, i contributi non potevano essere riferiti a spese già oggetto del trattamento economico corrisposto al singolo consigliere, era provata dalle univoche risultanze della conversazione ambientale del 9 dicembre 2012 con l'assessore Cascino;
d) che la e-mail inviata il 14 novembre 2012 dalla DA e UA al NI (nella quale essi asserivano che avevano potuto prendere visione del bilancio del gruppo soltanto il 23 ottobre e che v'erano spese poco chiare dall'inizio della legislatura) appariva "un segmento della strategia difensiva predisposta a futura memoria, diretta ad addossare ogni responsabilità al capogruppo SC LÒ e al tesoriere De LU Giorgio"; e) che la mole degli scontrini e l'importo assai elevato delle spese documentate non consentivano di attribuire ad un mero errore la relativa produzione quale riscontro contabile delle spese compiute nell'interesse del gruppo consiliare, unico soggetto ad avere diritto ai contributi.
2.3. Dopo avere dato atto dei motivi d'impugnazione proposti da US DA e da ST UA, la Corte d'appello ha rimarcato come, con il subentro del De LU all'integerrimo Dott. Dettoni nella posizione di tesoriere del gruppo consiliare "Italia dei valori", si fosse creato il terreno fertile per condotte di approfittamento da parte dei consiglieri in relazione ai contributi da loro ricevuti. Il Collegio ha aggiunto che, negli anni dal 2010 al 2012, non si era tenuta la riunione del gruppo "Italia dei valori" destinata all'approvazione dei rendiconti e che i verbali degli anni 2010 e 2011 trasmessi dal De LU alla Regione contenevano firme false dei consiglieri;
che gli scontrini allegati erano nella stragrande maggioranza indecifrabili o non contenevano alcun riferimento al bene o al servizio per il quale erano stati emessi, tanto che avevano richiesto delle verifiche da parte della Guardia di Finanza. 3 AB Il Giudice d'appello ha dunque rilevato come la tesi dell'errore coltivata in principalità dalla difesa della DA appaia priva di fondamento, atteso che la difficoltà di ricostruzione riguarda, non isolati scontrini, ma la maggioranza di essi, per un ammontare di oltre 9.000,00 euro;
come la malafede dell'imputata risulti confermata dalle emergenze delle intercettazioni telefoniche del settembre 2012 nonché dall'espediente costituito dallo scambio di messaggi di posta elettronica avvenuto dopo l'acquisizione documentale da parte della Guardia di Finanza il 5 dicembre 2012, avente il chiaro scopo di precostituirsi prove favorevoli. Con specifico riguardo alla posizione del UA, dopo avere notato che alcune spese indicate dalla difesa non sono oggetto di contestazione, la Corte distrettuale ha evidenziato che, per taluni degli acquisti documentati, non sono stati rinvenuti nella disponibilità dell'indagato i relativi beni;
che gli scontrini relativi ad altri beni sono generici (in particolare quelli per accessori di telefonia ed informatica, una lavagna) e che l'acquisto di libri scientifici non ha trovato riscontro nella disponibilità dell'indagato, sicché deve condividersi la conclusione del primo giudice secondo il quale si trattava di beni per uso personale. Quanto poi alle consumazioni presso bar e ristoranti, il Collegio di merito ha rimarcato che gli imputati non hanno indicato l'identità degli ospiti con i quali avrebbero avuto gli incontri asseritamente destinati all'attività politica, ponendo in evidenza che UA aveva prodotto ai fini della rendicontazione uno scontrino relativo ad un pranzo con uno sconosciuto commensale il giorno del suo compleanno. Ancora, la Corte ha valorizzato l'acquisto con i contributi regionali di una pena AN del valore di 545,00 euro per il consigliere IN FU. In relazione alla tesi difensiva svolta dalla DA secondo la quale ella avrebbe sostenuto consistenti spese per affittare un appartamento in prossimità del palazzo della Regione, il Collegio ha osservato come il canone di locazione per l'alloggio non possa essere coperto con i contributi percepiti dai singoli consiglieri ai sensi della legge regionale n. 38/1990 - in quanto aventi tutt'altra finalità rientrando piuttosto nel rimborso mensile forfettario pari a migliaia di euro. Quanto alla deduzione concernente le spese di viaggio oggetto di contestazione, la Corte ha rilevato che, se si fosse trattato di missioni concernenti l'attività politica, l'imputata avrebbe potuto produrre la documentazione utile a giustificare una richiesta di autorizzazione.
2.4. Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, il Collegio di merito ha confermato l'inquadramento giuridico della fattispecie nel delitto di peculato. Dopo avere escluso l'applicabilità dei principi di diritto affermati da questa Corte nelle sentenze RE e FI - perchè concernenti fattispecie diverse da quella sub iudice -, il Giudice a quo ha stimato correttamente ravvisata la veste di 4 pubblico ufficiale in capo ai consiglieri regionali percettori dei contributi in quanto investiti della pubblica funzione legislativa;
ha rimarcato che la percezione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 38/1990 trova fondamento e ragione proprio in relazione a tale funzione pubblica, essendo i fondi volti ad assicurare al singolo consigliere, in quanto appartenente necessariamente ad un gruppo consiliare (eventualmente a quello c.d. misto), l'esplicazione del mandato in collegamento con l'elettorato. Infine, la Corte ha escluso la ravvisabilità nella specie del reato di tentata truffa aggravata atteso che, secondo l'insegnamento espresso da questa Corte, commette peculato il pubblico ufficiale che abbia fatto proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragioni del suo ufficio ricorrendo all'artificio o al raggiro, non per conseguire il possesso, ma esclusivamente per occultare l'avvenuta commissione dell'illecito.
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso US DA, a mezzo dei difensori di fiducia Avv. Carmela Musolino e Avv. Fernando Gallone, e ne ha chiesto per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 e 40 cod. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente provata la partecipazione dell'imputata al reato. Ad avviso della ricorrente, il reato si perfezionava nel momento in cui venivano approvati i rendiconti finali destinati al consiglio regionale per attestare, in modo definitivo l'impiego del denaro pubblico ricevuto, rendiconti - nella fattispecie - predisposti con apposizione di firme false dal solo tesoriere De LU, dunque senza un diretto coinvolgimento della medesima.
3.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 42 cod. pen., per avere la Corte omesso di dare rilevanza all'esistenza di un accordo fra l'imputata ed il tesoriere teso a rimettere a quest'ultimo la valutazione circa la compatibilità della spesa documentata con le finalità del contributo regionale percepito.
3.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 cod. pen., 2 L.R. n. 38/1990, 4, comma 1, L.R. n. 3/1987 e L. n. 1261/1965, per avere la Corte ritenuto integrato il reato di peculato sebbene l'imputata abbia documentato di avere impiegato il contributo ricevuto in relazione a "spese comunque connesse" alla sua attività di consigliere regionale e segnatamente per la locazione di un monolocale posto dinanzi alla sede del Consiglio regionale, utilizzato esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, non potendosi ritenere la locazione estranea a tale ambito per il mero fatto che ella percepisse il rimborso spese e la diaria. 5 сар 3.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 cod. pen. e L.R. n. 38/1990, per avere la Corte erroneamente stimato integrato reato di peculato in relazione alle spese di viaggio in considerazione del fatto che l'imputata non avesse chiesto l'autorizzazione alla missione, trattandosi comunque di spese relative a spostamenti inerenti all'attività di consigliera regionale.
3.5. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte trascurato di considerare il comportamento estremamente diligente e collaborativo serbato dall'imputata.
4. Ricorre avverso la decisione anche ST UA, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Paolo Gianatti, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 2 e 4 della legge regionale Liguria n. 38/1990. Il ricorrente evidenzia che l'elencazione contenuta nell'art. 4, comma 3, di tale legge non è perentoria, essendo i contributi sistematicamente collegati al funzionamento, alle iniziative politiche ed ai lavori nel consiglio dei vari gruppi consiliari;
che i gruppi consiliari sono stati definiti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 39 del 2014, come organi del consiglio e proiezione dei partiti politici in assemblea regionale ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio sicchè deve ritenersi funzionale all'espletamento dei compiti dei gruppi qualunque attività esterna rispetto al consiglio, che funga da collegamento fra il consiglio stesso e della società.
4.2. Violazione di legge penale in relazione alle leggi regionali Liguria nn. 38/1990 e 3/1987 (capo 17). Il ricorrente pone in risalto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non ogni spesa sostenuta per i trasporti con i fondi del gruppo consiliare deve ritenersi illegittima in quanto già coperta dalla diaria prevista dalla citata L.R. n. 3/1987, dovendosi valutare se la spesa di trasporto sia o meno finalizzata alla rappresentatività politica del gruppo consiliare o del consigliere regionale. Verifica sulla finalità degli spostamenti che, nella specie, la Corte d'appello ha invece omesso di compiere.
4.3. Violazione di legge penale in relazione alle leggi regionali Liguria nn. 38/1990 e 3/1987 (capo 18), per avere la Corte ritenuto illegittime le spese per i trasferimenti nel territorio di Genova, nelle province di Savona e di Milano, senza verificare se fossero state o meno finalizzate allo svolgimento di funzioni politiche.
4.4. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di peculato sebbene, come dichiarato dal precedente tesoriere Dettoni e dal segretario dell'ufficio di presidenza della Regione Liguria Giorgio Traverso, la 6 CAR commissione di verifica avesse e tuttora abbia un vero e proprio potere di controllo sul rendiconto delle spese, potendo depennare eventuali pezze giustificative ed infliggere sanzioni sul piano amministrativo in caso di erronea o infedele rendicontazione delle spese: la Corte d'appello non avrebbe pertanto considerato i limiti all'agire del giudice penale rispetto ai fatti per i quali è già prevista la sanzione amministrativa.
4.5. Vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio dell""al di là di ogni ragionevole dubbio" previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., là dove nella specie manca la prova certa che le spese rendicontate si - - riferissero ad attività non suscettibili di essere coperte con il contributo regionale.
4.6. Vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" prevista dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in considerazione del fatto che manca la prova certa che il pranzo in occasione del compleanno del UA non si riferisse ad un evento concernente il suo mandato.
4.7. Vizio di motivazione in ordine all'entità del contributo erogato all'imputato, dal momento che la Corte d'appello, per un verso, stimava inaffidabile il rendiconto compiuto dal De LU nell'anno 2012; per altro verso, trascurava le spese sostenute dall'imputato per il pagamento dello stipendio al collaboratore Pirritano.
4.8. Vizio di motivazione in ordine ai rendiconti del 2010 e 2011, trattandosi di documenti da ritenere - come dato atto dallo stesso giudice di merito - del tutto illegittimi in quanto sottoscritti con firme false dei consiglieri, tra cui quella dello stesso ricorrente.
4.9. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 2 e 4 legge regionale Liguria n. 38/1990, per avere la Corte erroneamente escluso la ravvisabilità nella specie del reato di truffa in luogo di quello di peculato. A tale proposito si evidenzia che, in data 28 novembre 2012, UA cambiava il gruppo consiliare di appartenenza e non fruiva più dei fondi destinati al medesimo gruppo sicchè in quel momento cessava la possibilità per il medesimo di impossessarsi delle somme nonché di occultare l'illiceità della appropriazione.
5. Nei motivi nuovi depositati in cancelleria, il patrono di ST UA ha svolto ulteriori argomenti a sostegno del quinto e del sesto motivo del ricorso. In particolare, ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, il ricorrente partecipava, il giorno del suo compleanno, quale moderatore, ad un convegno legato all'attività politica, sicchè la spesa per il pasto era stata legittimamente rendicontata;
che, ai fini dei contributi previsti 7 го dalla legge n. 38/1990, non è richiesta l'indicazione dei commensali;
che le spese rendicontate relative a taluni beni si correlano all'attività politica, trattandosi di beni impiegati per le attività del gruppo (la lavagna) ovvero destinati ad essere regalati ai figli di persone che avevano partecipato ad un convegno (i modellini, un libro ed un gioco); che gli oggetti di telefonia non sono stati rivenuti nella disponibilità del UA all'atto della perquisizione, in quanto all'epoca egli era ormai scaduto dal mandato consiliare da oltre quattro mesi;
che i libri acquistati erano testi scientifici evidentemente non "riconosciuti" dagli operanti fra gli altri volumi presenti nella biblioteca dell'imputato, che è medico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati in relazione a tutte le deduzioni mosse e devono pertanto essere rigettati.
2. Occorre rilevare come tutte le doglianze mosse dai ricorrenti in merito alla ricostruzione in fatto dei fatti oggetto di contestazione non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità.
2.1. Per un verso, i ricorrenti non si confrontano con il compendio motivazionale svolto dai Giudici della cognizione nelle sentenze di primo e di secondo grado (sopra sintetizzata nei paragrafi 1 e 2 nel ritenuto in fatto) e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). D'altronde, deve essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed 8 за ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
2.2. Per altro verso, le deduzioni in ordine alla ricostruzione in fatto si traducono in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. Non può inoltre sottacersi che, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Situazione che non è - ravvisabile nel caso in oggetto.
3. Tanto premesso in linea generale quanto all'ambito del sindacato espletabile dinanzi a questa Corte, va rilevato che come si è già notato nel - ritenuto in fatto il presente procedimento ha ad oggetto diverse condotte appropriative poste in essere da US RR e ST UA in relazione ai contributi consiliari previsti dalla legge regionale n. 38 del 1990, da essi ricevuti quali consiglieri regionali componenti del gruppo "Di Pietro Italia dei - valori" e, la sola DA, quale capogruppo della citata compagine consiliare.
3.1. I contributi per i componenti del Consiglio della Regione Liguria sono disciplinati dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e dalla legge regionale della Liguria 19 dicembre 1990, n. 38 e successive modifiche. Giova precisare che tale legge regionale è stata sensibilmente riformata nel tempo ed, in particolare, dopo i fatti oggetto del presente procedimento con la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48, che ha profondamente rivoluzionato la procedura di erogazione dei contributi consiliari. Ovviamente, ai fini della decisione del presente ricorso, occorre fare rinvio alla disciplina coeva all'epoca dei fatti. 9 за 3.2. Secondo la previsione dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 38/1990, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, i contributi (previsti dall'art. 2 della stessa legge) venivano erogati ai gruppi consiliari al fine di coprire: "a) le spese per l'acquisto di libri e riviste;
b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali;
c) le spese per eventuali consulenze;
d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1; e) le spese per il personale e per l'attività dei Consiglieri, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), compreso ogni onere ulteriore di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo;
f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare;
g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza". In ossequio a quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge n. 38/1990 (sempre nel testo vigente all'epoca dei fatti), i contributi venivano erogati in anticipo a rate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al Presidente di ciascun gruppo consiliare e quindi ripartiti fra i vari componenti del gruppo. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Presidenti dei gruppi consiliari erano tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente in relazione alle categorie di spesa previste dal citato comma 3 dell'art. 4, rendiconto complessivo preventivamente approvato dal Gruppo consiliare e di cui il Presidente si assumeva la responsabilità. Il rendiconto delle spese veniva pertanto predisposto ex post, successivamente rispetto all'erogazione ed all'impiego dei contributi consiliari, sulla base delle pezze giustificative fornite dai singoli consiglieri in relazione alle somme da loro percepite e non restituite a fine anno. Prima della presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il rendiconto doveva essere sottoposto alla Commissione prevista dal comma 4 dell'art.
4-bis legge regionale n. 38/1990, che, secondo la previsione del comma 5, era tenuta ad attestare l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale, compiendo pertanto un controllo, non nel merito delle spese rendicontate, bensì in punto di mera regolarità contabile delle pezze giustificative allegate a supporto.
3.3. Ricostruita la griglia normativa di riferimento e passando alla disamina del caso sub iudice, a tenore delle contestazioni elevate, i ricorrenti si sarebbero 10 D indebitamente appropriati delle somme ricevute a titolo di contributi consiliari nell'ammontare ritenuto in sentenza impiegando le somme per scopi estranei- all'attività istituzionale per quale erano stati loro erogati. A tale riguardo - riprendendo quanto si è sopra rilevato nel paragrafo 2 del ritenuto in fatto il Giudice dell'udienza preliminare e la Corte ligure hanno concordemente evidenziato come gli imputati avessero consegnato al tesoriere De LU scontrini e ricevute fiscali indecifrabili o comunque generici, tanto che gli inquirenti si erano trovati costretti a compiere investigazioni per verificare la rispondenza di quanto acquistato e documentato con l'esercizio delle funzioni istituzionali;
come, sulla scorta delle risultanze di tali indagini, sia stato possibile accertare l'appropriazione delle somme oggetto di contestazione come rettificate dalla Corte d'appello (v. pagine 20 e 21 della sentenza) - in quanto destinate dai ricorrenti, giusta l'esito dell'analisi dei documenti prodotti a sostegno, a coprire costi non inerenti ai fini istituzionali, o comunque non restituite in assenza di giustificazione (v. pagina 42 e 43 della sentenza di primo grado). In risposta alle deduzioni difensive, i giudici della cognizione hanno indicato specifici elementi a confutazione della tesi dell'errore nell'allegazione dei titoli giustificativi e dunque della invocata buona fede, quali la mole degli scontrini e delle ricevute inconferenti rispetto alle finalità istituzionali prodotte a sostegno del rendiconto;
la rilevanza dell'importo delle spese documentate;
le univoche risultanze della conversazione ambientale del 9 dicembre 2012 della RR con l'assessore Cascino ed il tenore della e-mail inviata il 14 novembre 2012 dalla DA e UA al NI (v. pagine 15 e seguenti della sentenza in verifica).
4. Giova porre in rilievo come la circostanza che il Presidente del gruppo consiliare avesse la responsabilità amministrativa e contabile in ordine alla rendicontazione delle spese non esclude la responsabilità penale del singolo consigliere con riguardo alla condotta di appropriazione delle somme erogategli, realizzata mediante la destinazione dei contributi al soddisfacimento di esigenze personali o comunque diverse da quelle istituzionali, connesse al funzionamento del gruppo consiliare.
4.1. Per un verso, è pacifico che, ai fini del delitto di cui all'art. 314 cod. pen., il concetto di "appropriazione" comprenda anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso precisamente distogliere le risorse di cui l'agente abbia la disponibilità dalle finalità pubbliche istituzionalmente - significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (ex 11 plurimis Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070).
4.2. Per altro verso, delitto di peculato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o delle cose di cui abbia già la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio, o dà ad essi una diversa destinazione, là dove la produzione di documentazione giustificativa non incide sul perfezionamento della fattispecie che si è già realizzata, ma costituisce comportamento fraudolento teso a coprire, ad occultare, l'illecito già commesso (da ultimo, Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154).
4.3. In applicazione di siffatti consolidati principi di diritto, si deve ritenere che, nella specie, il delitto di peculato si sia perfezionato con la destinazione delle somme percepite quali contributi consiliari ad un fine diverso da quello istituzionale e che la presentazione di documenti tesi a giustificare l'impiego dei medesimi contributi così come ed a maggior ragione la rendicontazione da - - parte del tesoriere costituiscano segmenti dell'azione temporalmente successivi ed ontologicamente distinti da quelli dell'appropriazione, ponendosi "a valle" rispetto all'impiego illegittimo dei fondi pubblici, già consumata nella forma della destinazione degli stessi a sostenere spese diverse da quelle finanziabili. -Quale logico e giuridico corollario, ne discende che ai fini della integrazione del reato in oggetto - non è rilevante la circostanza, oggetto del primo motivo dedotto dalla RR (sub punto 3.1), che i rendiconti fossero stati predisposti e sottoscritti con firme false da parte del tesoriere De LU o che, come eccepito dal UA con il quarto e l'ottavo motivo (sub punti 4.4 e 4.8 del ritenuto in fatto), la commissione di verifica avesse il potere di depennare le spese non adeguatamente giustificate ovvero che i rendiconti fossero stati approvati con un documento recante le firme false dei consiglieri. D'altronde, nessuno degli imputati ha dedotto nel processo di merito di non avere effettuato "quelle" spese rendicontate, né di non avere prodotto "quei" documenti giustificativi delle medesime. Sono pertanto infondate le doglianze mosse in punto di perfezionamento del reato da RR (nel motivo sub punto 3.1) e da UA (nel motivo sub punti 4.1, 4.4, 4.7 e 4.8).
5. E' inammissibile il motivo col quale US RR assume di avere concluso un "accordo" con il tesoriere del gruppo De LU, delegando in via esclusiva a quest'ultimo la cernita delle pezze giustificative da allegare al rendiconto, al fine di giustificare l'impiego del contributo percepito in conformità alle finalità istituzionali ad esso connesse (punto 3.2 del ritenuto in fatto). го 12 5.1. La ricorrente ripropone una doglianza già coltivata in appello e non si confronta con le esaustive considerazioni svolte sul punto sia dal primo Giudice, là dove ha evidenziato a chiare lettere come di tale accordo non vi sia alcun riscontro in atti e come anzi De LU ne abbia categoricamente escluso l'esistenza (v. pagina 47 della sentenza di primo grado); sia dalla Corte territoriale che nel rispondere all'omologa doglianza mossa in appello - ha osservato, con motivazione attenta e non manifestamente illogica, come la RR riversò nelle mani del tesoriere una moltitudine di scontrini e ricevute affinchè li recepisse passivamente, certa della sua compiacenza, aggiungendo come la prova della malafede dell'imputata emerga con chiarezza dalle conversazioni intercettate nel settembre 2012 (v. pagina 16 della sentenza impugnata).
5.2. E ciò a tacer del fatto che, se anche vi fosse prova di un accordo fra la RR ed il De LU nel senso di demandare a quest'ultimo la selezione delle pezze giustificative da allegare alla rendicontazione da presentare all'Ufficio di Presidenza, non potrebbe comunque non ravvisarsi in capo all'imputata una condotta colpevole nell'avere rimesso a questi ricevute e scontrini indecifrabili o comunque del tutto generici quanto al bene o al servizio di riferimento, così da rendere in concreto impossibile l'effettiva verifica circa il corretto impiego dei contributi ricevuti ex lege.
6. Sono destituiti di fondamento anche i motivi con i quali i ricorrenti hanno dedotto la riconducibilità delle spese sostenute a quelle legittimamente imputabili al contributo consiliare ex lege n. 38/1990 (si tratta dei motivi dedotti dalla RR sub punti 3.3 e 3.4 del ritenuto in fatto e dei motivi dedotti dal UA sub punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 e 4.6 del ritenuto in fatto). In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato come le spese per alloggio, pranzi, viaggi e regalie da essi coperte con i contributi pubblici siano riconducibili alla previsione della lettera b) del citato dell'art. 4, comma 3, là dove contempla "le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali", consentendo dunque di abbracciare tutti gli esborsi che siano "comunque" correlati all'esercizio del mandato consiliare, secondo un'accezione non restrittiva del nesso funzionale e con esclusione delle sole spese per soddisfare interessi egoistici e personali. A sostegno di tale assunto, gli impugnanti hanno invocato il principio di diritto affermato da questa Corte nel caso RE (Presidente del gruppo consiliare del Partito Trentino Tirolese, costituito nell'ambito della Provincia di Trento), secondo il quale non risponde del delitto di peculato il Presidente del gruppo consiliare che si appropri dei 13 сав contributi ricevuti per l'esplicazione dei compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere spese di propaganda politica o di rappresentanza (nella specie, per l'acquisto di materiale propagandistico e di oggetto-regalo di modesto valore per gli elettori, per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri pre-elettorali), trattandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo (Sez. 6, n. 33069 del 12/05/2003, Rv. 226531).
6.1. Mette conto di rilevare preliminarmente come, diversamente dal caso preso in considerazione in tale pronuncia (nella quale questa Corte è pervenuta a tratteggiare una nozione assai ampia di "compiti" e di "attività" dei gruppi consiliari), nell'ipotesi sottoposta al vaglio del Collegio, la normativa di riferimento - segnatamente la legge della Regione Liguria n. 38 del 1990 - non faccia riferimento generico ai "compiti" propri del gruppo consiliare, ma - nel comma 3 dell'art. 4 indichi nel dettaglio le spese che possono essere - legittimamente coperte con tali contributi. Proprio confrontandosi con il principio di diritto espresso nel caso RE, i Giudici della cognizione hanno rilevato con una motivazione puntuale e non manifestamente illogica, pertanto non censurabile in questa Sede come, nella specie, i ricorrenti abbiano impiegato le somme ricevute a titolo di contributo consiliare, fra l'altro per un rilevante ammontare, senza giustificarne adeguatamente l'utilizzo ○ comunque producendo a supporto documenti attestanti spese aliene rispetto alle finalità predeterminate previste nell'elenco di cui al citato art. 4, comma 3. 6.2. In particolare, non presta il fianco a censure di ordine logico o giudico l'argomentare del primo giudice della cognizione (v. pagine 32 e seguenti della sentenza del 13 aprile 2015), fatto proprio dalla Corte d'appello (v. pagine 17 e seguenti della decisione in verifica), là dove, al fine di sciogliere il nodo in ordine alla corretta interpretazione della previsione del citato dell'art. 4, comma 3 lett. b), ha fatto richiamo ai principi espressi dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti in materia di utilizzo dei contributi ai gruppi consiliari ai sensi della legge regionale n. 38/1990. Sebbene si tratti di indicazioni ermeneutiche non vincolanti del libero convincimento del giudice penale, nondimeno offrono un utile spunto di riflessione al fine di stabilire quale sia il regime delle spese che possono essere coperte con i contributi de quibus. Orbene, nella relazione della Sezione di controllo sulla rendicontazione dei gruppi consiliari della regione Liguria per l'esercizio 2012, legge che "i contributi non possono essere destinati a spese per attività dei consiglieri che già trovano copertura nel trattamento economico, il quale, come evidenziato in premessa, comprende la cosiddetta diaria mensile. Dalla normativa regionale risulta che le spese possono essere effettuate a carico 14 са B dei fondi consiliari destinati ai gruppi solo se collegato allo svolgimento di attività istituzionale del mandato popolare", "in linea generale, pertanto, si ritiene necessario che la documentazione inviata a supporto delle spese sostenute rimborsate sia idonee a consentire la verifica dell'inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalità specifica della spesa. In difetto, la documentazione di spesa potrebbe essere riferita a qualunque utilizzo, anche difforme da quello normativamente previsto. La sola documentazione commerciale (scontrini, fatture, ricevute), ove non fornisca sufficienti elementi tali da ricostruire l'inerenza della spesa, si traduce in una mera attestazione di effettuazione della spesa, senza alcun riferimento alla sua giustificazione" (v. pagine 32 e 33 della sentenza di primo grado).
6.3. Giudica il Collegio che l'approdo ermeneutico dei Giudici della cognizione debba essere certamente condiviso là dove esclude che possa ritenersi legittimo l'impiego di somme in relazione a spese in nessun modo giustificate, ovvero rispetto alle quali siano stati prodotti scontrini o fatture prive di una qualunque giustificazione o comunque recanti indicazioni generiche e tali da impedire di verificare la riconducibilità della spesa alla specifica attività del consiglio regionale. Nel caso sub iudice, non si discute infatti se una certa tipologia di spesa rendicontata (ad esempio per ristorazione, per viaggi piuttosto che per acquisti di beni) possa o meno ricondursi alla finalità istituzionale id est se possa - rientrare fra quelle "comunque connesse all'attività di consiglieri regionali", come nel caso RE -, ma manca piuttosto la prova che quegli specifici esborsi siano effettivamente giustificati da tale causa. Sviluppando il condivisibile ragionamento svolto dai Giudici della cognizione, si deve invero affermare che la produzione di scontrini di acquisto di beni (libri o articoli di telefonia) ovvero di titoli di viaggio di per sé privi di un'evidente correlazione con l'attività di consigliere regionale, così come di ricevute di consumazioni presso bar e ristoranti senza alcuna menzione circa l'identità degli ospiti o comunque dell'occasione che si affermi essere legata all'attività politica, dunque di giustificativi di spesa sguarniti di una qualunque idonea indicazione circa la connessione dell'esborso all'attività istituzionale, impedisce di ritenere legittimo l'impiego dei fondi pubblici. La documentazione prodotta a corredo giusta - l'indeterminatezza e la plurivocità del relativo contenuto -, in quanto priva di elementi suscettibili di rendere possibile la verifica circa l'inerenza al fine istituzionale, potrebbe difatti, e del tutto plausibilmente, riferirsi all'acquisto di beni per uso personale ovvero ad esborsi in occasioni conviviali private, sconnesse da qualunque finalità politica o elettorale. 15 tor 6.4. Coglie pertanto fuori segno il rilievo mosso dal UA col terzo motivo (sub punto 4.3 del ritenuto in fatto), là dove si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano verificato se le spese per i trasferimenti sui territori di Genova, Savona e Milano si giustificassero in ragione di esigenze politiche. Come si è sopra visto, la disciplina della erogazione dei contributi per i gruppi consiliari vigente nella Regione Liguria all'epoca del fatti e, segnatamente, il meccanismo dell'elargizione in anticipo dei fondi e della successiva presentazione dei titoli giustificativi degli importi effettivamente impiegati poneva espressamente a carico di ciascun componente del gruppo consiliare l'obbligo di fornire un'idonea giustificazione all'incameramento delle risorse percepite ex lege n. 38/1990 e non restituite a fine anno, con conseguente inversione dell'onere della prova sul punto.
7. Ineccepibile è il compendio motivazionale svolto in relazione alle spese sostenute dalla RR per le spese di viaggio per raggiungere la sede del Consiglio regionale dal luogo di residenza e per l'alloggio (segnatamente la locazione di un appartamento).
7.1. Nel solco delle indicazioni della Corte dei Conti espresse nella relazione già sopra citata, il Gup e la Corte d'appello hanno condivisibilmente posto in rilievo come i consiglieri della Regione Liguria percepissero un rimborso forfettario mensile per le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Regione nonché per l'alloggio, sicchè dette spese non potevano essere ulteriormente addebitate a carico del fondo dei Gruppi consiliari ex lege n. 30/1990. 7.2. Il discorso argomentativo svolto dai Giudici della cognizione in relazione a dette voci è coerente alla complessiva disciplina delle indennità riconosciute ai consiglieri regionali e dei contribuiti ai gruppi consiliari, nonché conforme a ragionevolezza. Come evidenziato nella sentenza in verifica, all'epoca dei fatti, i singoli consiglieri percepivano diversi compensi, segnatamente un'indennità mensile di carica e di funzione (pari a 8.800,00 euro), un rimborso forfettario mensile compreso in una forbice da 2.925,00 euro a 4.681,00 euro a seconda della distanza tra il luogo del domicilio ed il capoluogo della Regione Liguria, un assegno di fine mandato, un assegno vitalizio, nonché il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio in caso di missione autorizzata dalla Presidenza;
in più, la Regione forniva direttamente ciascun consigliere un computer fisso portatile, una stampante, arredi per ufficio, tessera viacard e telepass. A tali compensi, si aggiungevano, appunto, i contributi previsti dalla legge regionale n. 38/1990, destinati si ribadisce a coprire, giusta previsione della - 16 AB lett. b) del comma 3 del citato art. 4, le spese funzionali ai lavori del consiglio, alle iniziative dei gruppi o "comunque connesse all'attività dei consiglieri regionali". Tale disposizione deve essere letta alla luce dell'art. 28, comma 1, dello Statuto della Regione Liguria, là dove statuisce che ai gruppi consiliari "sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni", con ciò definendo la ratio dei contributi previsti dalla legge regionale n. 38/1990, nel senso di sostenere specificamente le spese correlate alle funzioni dei gruppi medesimi. L'interpretazione sistematica del complessivo quadro normativo impone allora di ritenere che le erogazioni previste dall'art. 2 della legge n. 38/1990 - nell'essere attribuite a ciascun gruppo per fare fronte alle relative esigenze e, solo in via indiretta mediante il meccanismo del rimborso spese, ai singoli componenti dello stesso non possano essere destinate a coprire quelle spese che siano strumentali alle esigenze del singolo consigliere già coperte da altri compensi o indennità percepiti, quali appunto quelle per il trasporto da e verso la sede del Consiglio, per il vitto e l'alloggio.
7.3. Con specifico alle spese di viaggio, si aggiunga che, come perspicuamente notato dal Collegio di merito, se si fosse veramente trattato di spostamenti concernenti l'attività politica, la RR e il UA avrebbero ben potuto richiedere formalmente alla Presidenza l'autorizzazione alla missione (v. pagine 17 e 18 della sentenza impugnata). -8. Tutto sviluppato sul piano del fatto e pertanto inammissibile - è il rilievo dedotto dal UA con il settimo motivo (sub punto 4.7 del ritenuto in fatto), con il quale egli si duole della omessa consideraione ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento dello stipendio di un collaboratore.
9. Immune dai vizi denunciati è l'inquadramento giuridico della fattispecie sotto l'ipotesi del peculato. Per quanto si è posto in rilievo, i fondi erogati ai consigli regionali sono regolati da una disciplina di diritto pubblico - segnatamente dalla legge n. 38 del - e sono destinati allo svolgimento dell'attività dei medesimi gruppi, 1990 segnatamente all'esercizio della funzione legislativa ad essi assegnata ed all'esplicazione del mandato in collegamento con l'elettorato.
9.1. A prescindere dalla natura giuridica dei gruppi consiliari, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, è sufficiente notare che, per legge, i contributi sono erogati al gruppo consiliare e solo indirettamente al singolo componente (il 17 AB quale deve poi giustificarne l'impiego in termini conformi alla legge) e sono connotati da uno specifico vincolo di destinazione pubblica. Ne discende che il membro del Consiglio regionale che abbia destinato i contributi di cui abbia la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio contributi da ritenere "altrui" in quanto ricevuti in stretta connessione con l'attività del gruppo di appartenenza -, al soddisfacimento di finalità diverse da quelle istituzionali, regolate dalla normativa di rilievo pubblicistico, commette peculato, atteso che, ai fini del delitto di cui all'art. 314 cod. pen., il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (in questo senso, ex plurimis Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070). Nel destinare le risorse economiche erogate per il funzionamento del gruppo consiliare dunque assoggettate ad uno specifico vincolo di destinazione - pubblica ad una finalità diversa, estranea rispetto a quella istituzionale, gli - imputati si sono comportati uti dominus, realizzando l'interversione del possesso. D'altra parte, l'errore sulla illiceità della destinazione delle somme ricevute quali contributi per sostenere spese non ammissibili si risolve in un errore su legge extrapenale integratrice del precetto, che pertanto non scusa. 10. Né v'è spazio per ritenere che i fatti avrebbero dovuto essere sussunti sotto l'ipotesi della truffa aggravata, come sostenuto dal UA (con il motivo sub punto 4.9 del ritenuto in fatto). 10.1. Con riguardo al discrimen fra il peculato e la truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., occorre rammentare che secondo il consolidato - insegnamento di questa Corte di legittimità si ha il peculato allorquando il - pubblico ufficiale si appropria del denaro di cui abbia già il possesso anche solo mediato e gli artifici e raggiri sono realizzati soltanto per effettuare l'illegittima appropriazione oppure per occultarla;
sia ha invece la truffa allorquando gli artifici e raggiri costituiscono lo strumento per ottenere il possesso o la disponibilità del danaro che il pubblico ufficiale non ha. In particolare, si è affermato che l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se 18 D AB lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186). Pertanto, ai fini della distinzione tra peculato e truffa non rileva il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria, ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva (Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, P.M. in proc. Lo Presti e altro, Rv. 259507; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, P.M. in proc. Currao, Rv. 260505). Tirando le fila degli arresti giurisprudenziali sopra rammentati, si può dunque affermare che la linea di discrimine fra i reati di peculato e di truffa aggravata va tracciata avendo riguardo al fatto se in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio sia o meno ravvisabile una disponibilità originaria, materiale e/o giuridica, della risorsa economica oggetto di appropriazione, di tal che, nel caso sanzionato dall'art. 314 cod. pen., l'attività decettiva non è strumentale al conseguimento della somma, ma è volta soltanto ad occultare l'appropriazione medesima, mentre nel caso sanzionato dal combinato disposto degli artt. 640 e 61 n. 9 cod. pen., l'azione fraudolenta costituisce un antecedente logico e non necessariamente cronologico - - all'appropriazione, essendo appunto finalizzata ad ottenere la disponibilità delle risorse economiche oggetto di appropriazione. 10.2. In applicazione di tali principi di diritto, giudica il Collegio che non sia revocabile in dubbio la correttezza dell'inquadramento giuridico della fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art. 314 cod. pen. Per quanto si è già sopra chiarito, il ricorrente si appropriava di somme di denaro di cui aveva già la disponibilità - segnatamente dei contributi consiliari a lui versati dalla Presidenza del gruppo consiliare, secondo la normativa vigente all'epoca e produceva la documentazione in un momento cronologicamente e logicamente successivo all'indebito utilizzo di detti fondi, così da giustificarne l'impiego per scopi non istituzionali e da dissimulare l'appropriazione stessa. La produzione documentale ha dunque costituito, nella specie, non lo strumento fraudolento per conseguire le risorse oggetto di appropriazione (che appunto integra la truffa), ma per celare ex post la destinazione indebita delle somme già nella propria disponibilità a finalità estranee a quelli istituzionali. Il che appunto integra il peculato. 19 30 B CA 11. Inammissibili sono, infine, i rilievi mossi dal UA nei motivi aggiunti, in quanto tesi a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto e, dunque, una valutazione squisitamente di merito non consentita nel giudizio di legittimità. 12. RR US deve essere altresì condannata a rifondere alla parte civile "Italia dei valori" le spese processuali sostenute nel grado che il Collegio, tenuto conto delle tariffe forensi e dell'ipegno defensionale profuso, ritiene equo liquida in complessivi 3.500 euro, oltre a spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. QJ Condanna altresì RK US a rifondere alla parte civile "Italia dei valori" le spese processuali sostenute nel grado che liquida in complessivi 3.500 euro, oltre a spese generali in misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso in Roma il 19 settembre 2017 Il Presidente Il consigliere estensore Domenico Carcano Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 23 NOV 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIANO Piera Esposito 20