Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Consigliere relatore Donatella Aru
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: azione rivendica nella causa iscritta al n. 135 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
Parte 1 nata il [...], C.F. C.F. 1 residente in Cagliari, viale Sant'Avendrace n. 246, elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Tuveri n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Vittorio Dessì e Silvia
Obino che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
Inato il 16/01/1946, Codice Fiscale 2 [...] CP 1 2
nata il [...], C.F.TR_2
C.F. 3 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Cagliari, via Maddalena n. 9, presso lo studio dell'Avv. Piero Corda, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di comparsa di risposta con appello incidentale
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
Villasimius il 29/12/1941, C.F.CP_3 nata a
OP nato a [...] il C.F. 4
.
C.F. 55.1.1937, C.F. entrambi ivi residenti, elettivamente
,
domiciliati in Cagliari, in via Roma 149, presso lo studio dell'Avv. Stefano
APPELLATI
e riassunta da nata il [...], C.F. C.F. 1 residente Parte 1
in Cagliari, viale Sant'Avendrace n. 246, elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Tuveri n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Vittorio Dessì e Silvia
Obino che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
nato il [...], C.F. C.F. 6 e [...] CP_1
L
C.F. C.F. 3 nata ilTR_2
28/09/1949, residenti in [...], elettivamente domiciliati in Cagliari, via Maddalena n. 9, presso lo studio dell'Avv. Piero
Corda, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di comparsa di risposta con appello incidentale
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
CP 3 _nata il 29/12/1941, C.F. C.F. 4 in proprio e in qualità di erede di TR 4 ' CP 5
[...] nata il [...], c.f. C.F. 7 ' e CP 6
nata il [...], c.f. C.F. 8 in qualità di eredi di
[...] .
2elettivamente domiciliate in Cagliari, in via Roma OP
149, presso lo studio dell'Avv. Stefano Siotto Pintor, che le rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il 4.3.2024;
APPELLATE
All'udienza del 22 marzo 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
"L'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza rigettata, voglia riformare la sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e per l'effetto: 1) disporre l'accertamento dei confini tra la proprietà dell'attrice e quella dei convenuti;
2) condannare i convenuti al rilascio degli immobili di proprietà della signora Pt 1 e al risarcimento dei danni nella misura stabilita dal Giudice secondo equità; 3) con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.
Nell'interesse degli appellati TR_7 (come da comparsa di costituzione e risposta e da atto di appello incidentale):
"affinché Codesta Ecc.ma Corte adita voglia: 1) dichiarare inammissibile l'appello o comunque respingerlo in quanto infondato e confermare la sentenza del primo Giudice in ordine all'acquisto da parte degli appellati per maturata usucapione delle seguenti aree: a) area di mq. 39 corrispondente all'attuale F. 22 mappale 1355; b) dell'area di sedime del garage distinto al F.
22, mappale 173, subalterno 3, piano T., corrispondente a parte del mappale
820 (ex mappale 159/b) e a parte del mappale 1330 del F. 22 - salvo l'accoglimento dell'appello incidentale, con condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proprietari in forza dichiarare i Sigg. CP 2 e CP 1
SO 1 in data 27/8/1992, dell'atto pubblico a rogito Notaio Dott. rep. M. 75556, racc. N. 12227 del locale ad uso garage della superficie di mq.
63 con annesso tratto di cortile sito nella via Cambedda in Villasimius distinto al F. 22, mappale 173, subalterno 3, piano T., già insistente sull'area urbana distinta al F. 22, mappale 159/b e, per un tratto di cortile dell'estensione di mq. 39, sul terreno F. 22,, mappale 173 in parte, attualmente distinto al F. 22, mappale 1355, confinante con il terreno di proprietà della Sig.ra Parte_1 con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze del grado di giudizio;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e rigetto dell'appello incidentale dichiarare ai sensi degli artt. 1483 e 1484 c.c.,
i Sigg. OP e CP 3 tenuti, e per l'effetto, emettere sentenza di condanna generica dei medesimi al risarcimento in favore dei
Sigg. TR_2 dei danni per l'evizione totale CP 1 e o parziale dei beni descritti al punto che precede acquistati con atto pubblico rogito Notaio Dott. SO 1 in data 27/8/1992, rep. M. 75556, rac.
N. 12227, da commisurarsi al valore attuale dei beni medesimi tenuto conto delle addizioni e delle opere eseguite sugli immobili ovvero, in caso di evizione parziale, del valore della parte evitta e della diminuzione di valore dei beni residui, nella misura che sarà accertata in separato giudizio, nonché
a tenere indenni i convenuti da qualsivoglia esito pregiudizievole della lite, delle spese per la stessa e di quelle alle quali i convenuti dovessero essere condannati. Con condanna dei chiamati in causa alla rifusione delle spese e competenze del giudizio."
Nell'interesse delle appellate CP 8 (come da comparsa di costituzione e risposta):
"l'Ecc.ma Corte di Appello, voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Pt 1 nei confronti della signora CP_3 e [...]
CP 4 e conseguentemente nei confronti anche delle eredi del signor
TR 4 signore TR_5 e CP 3 e in ogni caso respingere la domanda formulata dai convenuti CP 7 nei confronti
Parte 2 e conseguentemente nei confronti anche delle eredi di coniugi
OP , signore CP_6 e TR_5 e CP 3
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i giudizi."
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2011 Parte 1 ha
TR_2 per veder convenuto in giudizio CP 1 e
,accertare i confini tra la sua proprietà e quella dei SO 2 con condanna dei convenuti al rilascio degli immobili di sua proprietà e al risarcimento del danno nella misura di euro 20.000,00 o nella diversa misura accertata in giudizio, anche secondo equità, con vittoria di spese, diritti e onorari.
In particolare, ella ha esposto che: in data 09.10.1989 aveva stipulato con i sigg. OP e CP 3
-
[...] un contratto di compravendita di un appartamento seminterrato, facente parte della lottizzazione "La Residenza”, ubicato in Villasimius alla via Roma, pianterreno, distinto catastalmente alla pagina 956
N.C.E.U., foglio 22, mappale 173-479 sub. 4, zona censuaria U, cat. A/2, classe 2, vani 4, rendita lire 564, di cui erano stati altresì riportati nel contratto i dati catastali dell'area di insistenza dell'immobile, distinta al foglio 22, mappali 173-159/b;
l'immobile compravenduto era composto di un appartamento con giardino sul davanti e sul retro, adagiato su un costone collinare, e, in particolare, il giardino antistante l'ingresso dell'appartamento consisteva in un terrazzamento, limitato da un muro di contenimento, sul cui lato sinistro corre un corridoio di 39 mq, abitualmente utilizzato da essa attrice per l'accesso all'abitazione e per parcheggiarvi l'auto; qualche tempo dopo aver acquistato, nel mese di agosto 1992, il fondo confinante a quello di proprietà di essa attrice, i sigg. CP_1 CP_2 le avevano comunicato di essere proprietari del corridoio da ella fruito per il parcheggio dell'auto ed essa attrice, avendo ritenuto che si trattasse di una fascia di terreno di proprietà condominiale, aveva ceduto alle richieste di rilascio;
Cont successivamente, nel 2009, era stata convenuta in giudizio da CP_1
[...] per l'eliminazione delle opere da essa attrice realizzate in prossimità del corridoio e, in questa sede, il tecnico incaricato degli accertamenti necessari in corso di lite, aveva riconosciuto in capo a essa attrice sia la proprietà del corridoio di 39 mq sia la proprietà del lotto adiacente acquistato dai detti confinanti, e tanto era confermato sia dal progetto di variante redatto dal perito edile SO 3 in data 25.09.1980 e dalla planimetria catastale redatta dal progettista della lottizzazione geometra
SO 4 in data 26.04.1982 sia dalla visura catastale sia dalle valutazioni compiute dal tecnico in corso di lite, anche in considerazione della perfetta somiglianza dell'immobile agli altri immobili della lottizzazione, la cui proprietà si estende anche ai corridoi adiacenti i muri di contenimento;
inoltre, nonostante essa attrice avesse altresì acquistato, in forza del detto contratto, la proprietà dell'area catastalmente individuata al mappale 159/b i signori CP 1 e CP_2 avevano l'illegittima disponibilità di un locale su detta area.adibito a garage insistente
TR_2 e, su loro Si sono costituiti CP_1 e chiamata, OP e ed essi tutti hanno contestato il CP 3
,
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 358/2021, pubblicata il 4 febbraio 2021, ha ritenuto l'insussistenza del principale requisito fissato dall'art. 950 c.c., difettando nella vicenda in questione la situazione di incertezza del confine stante la maturata usucapione in favore dei convenuti delle aree rivendicate dalla Pt 1 e ha, pertanto, ritenuto infondate le domande attoree.
In particolare, quanto all'usucapione, il primo giudice ha ritenuto pienamente provato che i possessi attuali della parte convenuta si fossero ininterrottamente protratti per oltre un ventennio prima della proposizione della causa, incontestati dalla Pt_1, che li aveva riconosciuti implicitamente nelle planimetrie e nei progetti allegati alle domande di concessione e agli atti giudiziali, e di cui in giudizio era stata data prova mediante le dichiarazioni rese dagli stessi testi da lei indicati, i quali avevano dichiarato che i cortili confinanti erano divisi sin dal 1987 da un muretto in blocchetti (il cui tracciato si era mantenuto immodificato), le parziali ammissioni della Pt 1 e le dichiarazioni dei testi dei convenuti, che avevano dimostrato che nello stesso anno era già stato edificato il fabbricato adibito a garage in uso ai coniugi
SO 2
Pertanto, doveva essere escluso il requisito di incertezza del confine e, comunque, doveva ritenersi essersi compiuto l'acquisto delle dette aree per usucapione, così da rendere irrilevanti le estensioni ricavabili dagli atti di acquisto e le risultanze delle mappe catastali, conformemente alle risultanze della CTU.
I coniugi SO 2 dovevano pertanto essere ritenuti proprietari per maturata usucapione delle seguenti aree: area di 39 mq, indicata al mappale 1355, derivante dal mappale 1330, a sua volta derivante per soppressione dal mappale 173; area di sedime del garage distinto al NCEU foglio 22, mappale 173, sub. 3, corrispondente a parte del mappale 820 (ex mappale 159/b, conseguente al frazionamento del mappale 159) e a parte del mappale 1330 (derivato dalla soppressione del mappale 173 e dal successivo frazionamento del mappale
1330 di 215 mq nel mappale 1330 di 176 mq e nel mappale 1355 di mq 39) del foglio 22.
Il Tribunale ha, dunque, condannato la RR alla rifusione delle spese di lite, ha ritenuto inammissibili le domande formulate verso i terzi chiamati, perché formulate tardivamente soltanto nelle memorie ex art. 183 c.p.c., ha altresì ritenuto superfluo l'esame delle domande formulate subordinatamente dai convenuti verso i terzi, stante il rigetto delle domande attrici. Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2021 Parte 1 propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 358/2021, pubblicata il 4 febbraio 2021, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
'costituitisi in giudizio, CP 1 e TR_2
eccepiscono l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, propongono appello incidentale diretto all'annullamento ed alla riforma della sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto non accoglibile la domanda riconvenzionale principale da essi proposta e diretta al riconoscimento della proprietà del magazzino e della porzione di cortile oggi identificata con il mappale 1355 per effetto dell'atto di compravendita stipulato con rogito del
27 agosto 1992 nonché appello incidentale condizionato, in caso di accoglimento dell'appello, avverso la parte della sentenza in cui il primo giudice aveva ritenuto superfluo, per effetto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, pronunciarsi sulla domanda di manleva e di risarcimento dei danni nei confronti dei chiamati in causa. eccepisconoCostituitisi in giudizio, OP e CP_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza.
Riassunto da Parte 1 il processo a seguito dell'interruzione dichiarata all'udienza del 27 ottobre 2023 per il decesso di OP "
costituitisi in giudizio CP_1 e CP 3 TR 2
CP in proprio e in qualità di erede del coniuge OP e [...]
,
CP 5 , figlie di OP e sue eredi, all'udienza del 22 marzo 2024 la causa è tenuta a decisione, con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali ex art. 190 c.p.c..
Deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'RR ex art. 342 c.p.c. sollevata da CP 4
[...] е CP_3 e ribadita dalle eredi del primo nel giudizio riassunto, in quanto nell'atto introduttivo del presente giudizio risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa
Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza. Si richiama Cass. S.U.,ord. n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.". Peraltro si rileva che 1 Pt 1 non ha impugnato il giudizio di inammissibilità delle domande da essa spiegata nei confronti dei chiamati.
Sull'appello principale
I. In merito ai presupposti dell'azione.
Con il primo motivo di impugnazione, Parte_1 censura la decisione nella parte in cui il Giudice ha ritenuto insussistente il requisito di incertezza del confine indicato all'art. 950 c.c.
In particolare, per principio giurisprudenziale consolidato,
l'esperimento dell'azione di regolamento dei confini presupporrebbe non necessariamente l'esistenza di una linea di confine, quanto di un'incertezza, tanto oggettiva (mancanza di qualsiasi confine) quanto soggettiva
(contestazione del confine esistente), che non investa i titoli di acquisto della proprietà, e proprio per questo ella attrice aveva promosso il giudizio, a seguito delle risultanze delle consulenze tecniche che, in altro procedimento, avevano riconosciuto la proprietà delle aree contestate che, meno di venti anni prima, i confinanti avevano ritenuto proprie e in ordine alle quali era incerta la linea di confine tra i fondi, desumendosi detta incertezza tanto dalle deposizioni testimoniali quanto dagli interrogatori formali e dai documenti depositati in giudizio.
In proposito, diversi testimoni avevano indicato la sola presenza di bassi muretti di contenimento e l'assenza di recinzioni, circostanze altresì confermate dall'originario proprietario dei terreni, TR 4 , in sede di interrogatorio reso all'udienza del 08.02.2018, nonché dovevano considerarsi le risultanze delle consulenze tecniche, in cui i muretti erano appunto definiti di contenimento e non di confine, conformemente alla loro funzione di contenimento del terreno pendente su cui era stata realizzata la lottizzazione.
II. In merito alla determinazione del confine.
Con il secondo motivo di impugnazione, Parte 1 impugna la decisione nella parte in cui era stata erroneamente interpretata la relazione del
Consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, a fronte delle risultanze degli accertamenti peritali, da cui era risultato che doveva considerarsi di pertinenza dell'immobile dell' Pt 1 l'area giardino prospiciente il fabbricato e di eguale larghezza, il
Giudice, che pure era giunto a conclusioni analoghe, riconoscendo che dette aree non erano incluse nei titoli d'acquisto di SO_2 aveva assegnato maggior rilievo alle prove orali, accantonando sbrigativamente le risultanze della CTU, sul fondamento del valore residuale delle risultanze catastali,
ancorché l'indagine peritale non fosse stata condotta soltanto sulla scorta dei dati catastali, avendo il consulente raccolto ogni dato utile per l'accertamento del confine.
Le prove orali, invece, erano state manifestamente contrastanti in quanto: a) i testi di parte attrice avevano indicato la sola esistenza di muretti bassi di contenimento, in assenza di recinzioni;
b) OP
,
originario proprietario dei terreni, in sede di interrogatorio formale aveva confermato l'esistenza dei soli muretti di contenimento;
c) il teste Tes_1
[...] aveva dichiarato di avere eseguito la sopraelevazione del muretto di confine nel dicembre 1987, ancorché il contratto preliminare di compravendita fosse stato stipulato il 31/08/1988, sicché tale dichiarazione era in contrasto con la tesi dei convenuti di aver posseduto le aree sin dalla stipula del preliminare, né il teste stesso aveva saputo riconoscere il fondo dei convenuti;
d) erano state del tutto contradditorie e carenti le dichiarazioni rese dagli altri testi indicati dai SO 2 a fronte di precise risultanze dell'espletata consulenza, fondata sui titoli di acquisto, sullo stato dei luoghi e su altri documenti, tra cui i dati catastali. III. In merito all'intervenuta usucapione
Con il terzo motivo di impugnazione, Parte_1 contesta la decisione nella parte in cui è stato ritenuto pienamente provato il possesso ventennale Cont ininterrotto, incontestato e sorretto da idoneo animus da parte dei CP 1
[...] sulle aree contestate.
In particolare, nel 1987, anno in cui essa attrice aveva iniziato ad abitare nell'appartamento di sua proprietà, esistevano solo muretti bassi di contenimento, tanto che sia essa attrice sia i suoi ospiti, sentiti come testi e che in sede di escussione avevano risposto spontaneamente e dettagliatamente, non potendosi condividere il giudizio del Tribunale di una loro incapacità di definire la forma del cortile antistante la sua abitazione, avendo invece essi descritto un terreno di forma rettangolare, erano soliti parcheggiare le proprie auto, sino al 1994/1995, in un tratto di terreno antistante l'appartamento, nella sua sinistra.
Tra il 1987 e il 1994/1995 i terreni non erano pertanto stati posseduti dai SO 2
Altresì, quanto alle sue dichiarazioni, il giudice ne aveva travisato il contenuto, avendo ella soltanto dichiarato di possedere l'immobile dal 1987 per effetto di scrittura privata, che era esistito unicamente un muro di contenimento privo di recinzione, e che al tempo della dichiarazione l'immobile era occupato dai convenuti.
Invece, il giudice aveva completamente omesso di considerare le dichiarazioni rese da NE_2 NE 3 nel procedimento R.G.
n. 9722/2009, in cui avevano affermato di avere eseguito, su incarico del
CP 1 i lavori sul muro 12/15 anni prima, vale a dire tra il 1996/1999, sicché
l'unico atto di possesso inequivocabilmente compiuto dai Persona 2 sul luogo doveva attestarsi a quella data. Persona 2Peraltro, il possesso utile per l'usucapione da parte dei non era maturato, perché non fondato su adeguato animus, come era dimostrato, e rilevato dal CTU nella causa iscritta al Rac. n. 9277/2009, dal fatto che all'atto di presentazione della richiesta di concessione in sanatoria n. 55/2008 i detti coniugi non avevano provato di essere proprietari del loggiato a uso docce esterne nel cortile, catastalmente individuato nella particella 1355, di cui non avevano fornito l'accatastamento. Sull'appello incidentale
CP 1 e TR_2 hanno proposto appello incidentale laddove il Tribunale aveva rigettato la domanda da essi proposta e diretta al riconoscimento della proprietà in capo ad essi in forza dell'atto pubblico del 27 agosto 1992 del locale ad uso garage della superficie di mq.
63 con annesso cortile, comprensivo dell'area dell'estensione di mq. 39 attualmente distinta al foglio 22 mappale 1355.
*****
Gli appelli, strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
La Corte condivide la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto insussistente il presupposto dell'incertezza del confine tra la proprietà dell' Pt 1 e la proprietà dei signori CP 1 e TR_2
,
in quanto nel caso di specie l'azione proposta dall Pt 1 deve essere qualificata quale rivendica alla luce del chiaro arresto della Corte di Cassazione n. 20912/2021: "L'azione di rivendica e quella
-di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica."
Vedasi anche Cass., n. 28349/2011: "L'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà. Diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicchè, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto."
In particolare oggetto della domanda di rivendica proposta dall' Pt_1 davanti al Tribunale era il corridoio di 39 mq., facente parte del mappale 173
e oggi distinto con il mappale 1355 nonché il mappale 159/b dove era presente un locale adibito ad uso garage, da lei acquistati, a suo dire, con il rogito del
9 ottobre 1989.
A fronte di tale assunto, CP 1 e TR 2
nella comparsa di costituzione, hanno dedotto di aver acquistato con il rogito del 27 agosto 1992, a seguito di un contratto preliminare del 1988, il garage distinto al NCEU al foglio 22 mappale 173 sub 3 con annesso cortile, costruito sul mappale 159/b e in parte sul mappale 173, nel quale ricade la particella
1355.
Se così è, è di tutta evidenza che il conflitto tra i rispettivi atti di proprietà esclude che nel caso di specie sussista quella incertezza oggettiva o soggettiva sui confini, presupposto dell'azione di regolamento dei confini.
Per chiarezza di esposizione si riportano la tavola 3 che descrive la situazione catastale e la tavola 1 che recepisce il rilievo dello stato di fatto dell'allegato 2 alla consulenza tecnica d'ufficio. VIA CAMBEDDA
-20.70-
-3.30
-6.00
VIA CASERTA TAV. 1: RILIEVO STATO DI FATTO - scala 1:200
VIA CAMBEDDA
N°19 N°17/A N°17
17.00
Altrui proprietà
E
C
C 17.50 O
D N° 26↑ N N° 24 N° 22
VIA CASERTA
rilievo delle recinzioni esistenti rilievo degli immobili in esame muro di contenimento tra le p.lle 1355 e 1330
Alla luce degli atti di causa e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio risulta quanto segue. Parte 1 ha acquistato con rogito del 9 agosto 1989 un appartamento ad uso residenziale identificato al Foglio 22 mappale 173 - 479 sub 4, con piccolo tratto di giardino a piano terra. Nell'atto si legge "l'area su cui insiste il fabbricato è individuato in catasto al foglio 22 mappali 173,
159/b".
Il mappale 173, della superficie catastale di mq. 215, in data
12.09.2009 è stato soppresso, generando la particella 1330 della superficie catastale di mq. 215 che, in seguito al frazionamento n. 321.081.1/2010 del
19.7.2010 prot. n. CA 0321081 riduceva la propria consistenza a mq. 176 mentre la porzione residua era distinta col n. 1355 della superficie catastale di mq. 39.
L'individuazione dell'oggetto del contratto, quale risultante dal tenore letterale dell'atto, effettuata sulla base dei dati catastali e l'indicazione dei confini impone di ritenere che oggetto della vendita sia stato l'intero mappale 173 che ha generato le particelle 1355 e 1330: “Le suddette particelle risultano parzialmente separate da un muro per il contenimento della spinta delle terre, a causa del citato dislivello con il terreno adiacente, ubicato alla sinistra per chi accede alla proprietà della sig. Pt 1, realizzato a gradini, con altezza media, misurata sull'adiacente particella 1355, pari a circa m.1,70." (pag. 10 CTU).
Si concorda infatti con l'ausiliario laddove ha ritenuto che l'indicazione di cui all'atto di compravendita che “l'area su cui insiste il fabbricato è individuato in catasto al foglio 22 mappali 173, 159/b", serviva solo a descrivere il fabbricato su cui insisteva l'immobile compra venduto, infatti nel suddetto atto viene esplicitamente indicato che i confini dello stesso sono la proprietà CP 3 e strada condominiale, con la CP 9
proprietà costituita, all'epoca della stipula, dalla particella ex CP 3
art. 159 sub b e dal fabbricato magazzino-deposito.", (pag. 21 CTU), quest'ultimo escluso pertanto dalla vendita all'RR. Su tale estensione della sua proprietà concorda anche l'appellante (pag. 8 dell'atto di appello).
L'interpretazione del contratto di compravendita in favore dell'RR trova supporto nei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 3996/2017: "In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene." e trova riscontro nella planimetria catastale dell'immobile depositata in catasto in data
31.05.1982 e nella considerazione del CTU che le altre porzioni immobiliari appartenenti alla medesima lottizzazione avevano un giardino di larghezza pari alla larghezza della costruzione. Appare inconferente il richiamo degli appellati incidentali a quella giurisprudenza secondo cui per individuare l'oggetto del contratto è necessario fare riferimento esclusivamente agli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso, considerato che la planimetria catastale è stata richiamata dal CTU quale riscontro dell'oggetto del contratto compiutamente in esso individuato con l'indicazione del dato catastale e dei confini.
Per contro, nessun elemento del contratto consente di limitare l'oggetto della compravendita alla porzione del mappale 173, oggi corrispondente al mappale 1330, delimitata originariamente dal muro di contenimento esistente nel 1987 quando la Pt 1 ha preso possesso
Cont dell'immobile, così come vorrebbero gli appellanti incidentali CP 1
[...], seppure (vedasi appresso) si concorda che di fatto la porzione corrispondente al mappale 1355 non risulta mai essere stata utilizzata dall' Pt 1.
Non può d'altronde tacersi che al muro di contenimento, funzionale alle tecniche di costruzione in pendenza, non può riconoscersi automaticamente funzione di muro di confine.
- CP 2 per quanto interessa il presente giudizio, hanno I CP 1
acquistato, con rogito del 27 agosto 1992, a seguito di contratto preliminare con scrittura privata del 31 agosto 1988, un locale ad uso garage della superficie di mq. 63 circa, con annesso tratto di cortile distinto al NCEU al foglio 22 mappale 173 sub 3, edificato su un'area distinta in catasto terreni alla particella 820 (ex 159 sub b) che risulta adiacente e indivisa a sinistra con l'area cortilizia costituita dalla particella 1273 (ex 159 sub a) mentre a destra è indivisa con la particella 1355.
Il CTU ha precisato che l'annesso tratto di cortile compravenduto nel
1992 non è individuato con uno specifico identificativo catastale e con la relativa consistenza e che nella planimetria catastale del fabbricato magazzino-deposito del 31 maggio 1982 non è rappresentata alcuna area di pertinenza ascrivibile al fabbricato. "Tale generica indicazione potrebbe corrispondere sia all'area antistante il fabbricato, prospiciente in via
Caserta, sia alla piccola area retrostante, prospiciente la via Cambedda. [...] tutte le aree adiacenti al fabbricato sono indicate con la dicitura “ditta intestata", e, al tempo, tutte di proprietà della sig.ra CP 3
L'ausiliario ha altresì soggiunto che il tratto di giardino antistante, termine utilizzato nel rogito, il fabbricato magazzino fino alla via Caserta è individuato dalla particella 820, ex 159 sub b che arriva fino alla via Caserta,
e non con la particella 1355 prospiciente, come sopra detto, l'immobile della
Pt 1 nonché che il fatto che nell'atto di compravendita del magazzino è indicato che "l'immobile in oggetto è gravato di servitù di scolo per le acque nere a favore del contiguo fabbricato”, non era indicativo del trasferimento della proprietà del mappale 1355 considerato che nulla viene indicato sulle modalità di esercizio di tale servitù, ipoteticamente relativa anche al solo discendente incassato nella muratura in comune con l'attiguo fabbricato.
Non può infine tacersi che nella richiesta di rilascio della concessione in sanatoria del 2004 gli odierni appellati incidentali non hanno esplicitato di essere i proprietari del loggiato uso docce, costruito appunto sul mappale
1355.
Quanto esposto comporta che si condivide l'assunto dell'appellante principale che i CP_1 - CP_2 non avevano acquistato l'area oggi distinta col mappale 1355, non potendo revocarsi in dubbio che essi abbiano acquistato soltanto l'immobile distinto al NCEU al foglio 22 mappale 173 sub
3, edificato su un'area distinta in catasto terreni alla particella 820 (ex 159 sub b).
Seppure, di fatto, il mappale 1355, come si verrà a dire successivamente, era utilizzato per accedere al fabbricato magazzino- deposito, ciò non significa che esso sia stato oggetto della vendita del 1992, stante quanto sopra detto.
Tanto premesso, accertato che la particella 1355 è stata acquistata a titolo derivativo da Parte 1 e non dai CP 1 CP_2, conclusione peraltro conforme a quanto accertato da questa Corte con la sentenza n. 115/2021
(Rac. n. 9722/09 Trib.), deve essere scrutinato il terzo motivo di appello volto a censurare la sentenza laddove aveva ritenuto che costoro avessero acquistato per usucapione il mappale 1355 rivendicato dall Pt 1.
Il motivo è infondato. Deve in primo luogo precisarsi che la stessa attrice non contesta il possesso in via esclusiva dal 1994-1995 alla data di instaurazione della causa da parte dei CP_1 - CP_2 del mappale in questione.
È provato in causa che fin dal 1987 il mappale 1355 fosse delimitato rispetto al mappale 1330 da un muro di contenimento in blocchetti che è stato sollevato nel dicembre 1987 da NE 1 (ud. 30.11.2007) che ha confermato di aver eseguito i lavori su indicazione di CP_1 il cui immobile era interamente recintato. Egli ha riconosciuto, all'esito di detti lavori, lo stato dei luoghi di cui alla fotografia n.6, nella quale il muro rappresentato, costituito da un muro di blocchetti alto e sormontato da manufatti prefabbricati in cemento, è sicuramente un muro di confine e di delimitazione della proprietà, e non solo di contenimento. L'esistenza di questo muro fin dal 1987 è stata altresì confermata da Tes 4 in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 16 novembre 2017.
Con l'elevazione del muro di contenimento i CP 1 CP 2 hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di estendere il loro possesso in via esclusiva anche alla porzione del mappale 173, confinante con l'area da essi acquistata, estesa fino a detto muro.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, i convenuti hanno allegato fin dalla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, di avere avuto il possesso del garage dal 1987 e non dalla data del contratto preliminare nell'agosto 1988 e, peraltro, la circostanza della consegna delle chiavi nel dicembre 1987 è stata confermata da OP in sede di interrogatorio formale. Ciò altresì trova riscontro nel fatto che nello stesso preliminare si dà atto del pagamento del primo acconto della seconda rata di lire 7 milioni in data 16 gennaio 1988.
Parimenti non contrastano le dichiarazioni del teste MO
così come invece sostenuto nell'atto di appello dall Pt 1, le dichiarazioni dei
Tes testi Tes 2 e sentiti all'udienza del 14 giugno 2011 nel giudizio iscritto al Rac. n. 9722/2009. Tali deposizioni sono state per il vero richiamate anche dai CP 1 CP 2 nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., che hanno prodotto anch'essi il verbale d'udienza, in quanto detti testi avevano effettuato interventi degli anni 1996-1999 sul muro, già sopraelevato da MO
,
in quanto pericolante e pertanto non si pongono in contraddizione con quanto riferito da costui né comprovano che il primo atto di possesso dei CP_1 -
CP 2 sia collocabile negli anni 1996-1999.
Il terzo chiamato OP ed testi SO 3 , Tes 1
[...] e Tes 5 hanno confermato che al magazzino si accedeva dal lato destro, attraversando il terreno oggi identificato col mappale 1355, e pertanto detto terreno fin dal 1987 era utilizzato dai TR 7 .
D'altronde deve considerarsi che di fatto l'area contesa era funzionale
TR_7 mentreper accedere al magazzino-deposito acquistato dai attraverso essa l'appellante non avrebbe potuto accedere alla sua abitazione per la presenza di un parapetto sopraelevato rappresentato nelle foto prodotte.
Peraltro la stessa Parte 1 nella domanda in sanatoria formulata nel 2004 ha indicato l'area identificata con il mappale 1355 come “altra proprietà area cortilizia”, indicando l'ingresso e il percorso pedonale di accesso al suo appartamento nel giardino antistante distinto con la particella
1330.
Non conducono ad una diversa conclusione le dichiarazioni dei testimoni indicati dall'odierna appellante (testi NE 6 e Tes_7
[...] ud. 23.11.2017) in quanto essi pur riferendo di aver parcheggiato dal
1987 nel tratto antistante l'appartamento dell Pt 1, (peraltro il teste Tes_6 precisa “a monte” e quindi a destra del muretto) affermano di non aver notato alcun magazzino-deposito, all'epoca già costruito, e pertanto nessuna certezza esse offrono riguardo la circostanza che il parcheggio venisse davvero effettuato sull'area contesa e non sulla restante parte di giardino prospiciente l'appartamento. D'altronde occorre considerare che l'area in contesa aveva una larghezza di circa 2 metri e che da essa non poteva accedersi all'abitazione dell' Pt 1, circostanze che rendono non verosimile l'utilizzo allegato da costei.
Rimane assorbita la questione proposta con l'appello incidentale condizionato e l'eccezione di sua inammissibilità sollevata dai chiamati in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellanti incidentali. Poiché dalla visura catastale non risulta la rendita del mappale 1355 per cui è causa, le spese vengono liquidate applicando il valore medio per la fase di studio, introduttiva ed il valore minimo per la fase di trattazione e la fase decisionale relativi allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa.
Con riguardo al rapporto appellati incidentali -chiamati in causa, le spese sono poste a carico dei primi secondo il principio della soccombenza virtuale. Si rileva che la domanda di evizione è stata proposta in appello anche con riguardo al fabbricato magazzino-deposito rispetto al quale l'RR del secondo grado del giudizio non ha avanzato alcuna pretesa e la stessa era infondata con riguardo al mappale 1355 non oggetto del contratto di vendita.
Infine la domanda di evizione è stata riproposta in appello senza alcuna deduzione a sostegno, così come peraltro eccepito dai chiamati in causa.
Le spese sono liquidate applicando il valore minimo per le quattro fasi del giudizio relativo allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, stanti le caratteristiche dell'attività prestata e le limitate questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 ;
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP 1
dichiara che essi sono proprietari in forza dell'atto TR_2 pubblico a rogito Notaio Dott. SO 1 in data 27/8/1992, rep. M.
75556, racc. N. 12227 del locale ad uso garage della superficie di mq. 63 con annesso tratto di cortile sito nella via Cambedda in Villasimius distinto al F.
22, mappale 173, subalterno 3, piano T., già insistente sull'area urbana distinta al F. 22, mappale 159/b; 3. condanna Parte 1 alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte TR 7 che liquida in euro 6.734,00 oltre spese generali,
Iva e cpa;
4. condanna TR_2 alla rifusione delle CP 1 e spese di lite in favore della controparte Parte_2 che liquida in euro
4.996,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
5. da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 9 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru