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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5873 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ER EL Presidente dott.sa Eleonora Guarnera Giudice dott. AC GE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6405/2025 R.G. promossa da:
, n. a ACIREALE (CT) il 05/11/1985 (C.F.: , rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. dall' avv. PERNICE ALFIA ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, n. a ACIREALE (CT) il 10/01/1990 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappr. E dif. dall'avv. PAGANO GRAZIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 19/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato l'11.06.2025, proponeva giudizio ex art. 316- Parte_1
bis c.c. al fine di chiedere a questo Tribunale le statuizioni afferenti affidamento e mantenimento dei figli nata ad [...] il [...]; Persona_1 Parte_2
nata ad [...] il [...]; nata ad [...] il [...], nati dalla Persona_2
relazione con , alle condizioni di cui al ricorso. Controparte_1
Si costituiva il 15.11.2025, la quale chiedeva disporsi condizioni Controparte_1
economiche diverse per il mantenimento delle figlie minori, collocate presso di lei, anche in ragione della disabilità dimostrata della piccola , così come da comparsa di Pt_2
costituzione e pedissequi allegati depositati al fascicolo telematico.
All'udienza del 19.11.2025, comparse le parti personalmente, precisavano congiuntamente le conclusioni dichiarando di avere raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
<< Premesso che la figlia è maggiorenne e abita con il padre che provvede al Per_1
mantenimento diretto, per ciò che attiene alle minori e si dispone Pt_2 Per_2
l'affidamento condiviso delle minori, collocate presso la madre, cui è assegnata la casa familiare;
si onera di versare per il mantenimento delle due figlie un Parte_1
assegno di € 400,00 (€ 200 ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ai fini Istat;
l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre le spese straordinarie per le tre figlie saranno ripartite al 50 % tra i genitori;
per il calendario di incontri, si dispone come segue: I minori trascorreranno i fine settimana alternativamente presso ciascuno dei genitori con diritto del padre di tenerle con sé dal sabato pomeriggio dalle ore 17, per riportarle a casa la domenica immediatamente successiva entro le ore 20; Inoltre il padre potrà vederle per almeno due giorni infrasettimanali nei giorni di martedì e venerdì dall'uscita da scuola/doposcuola sino alle ore 19.00; Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie per dieci giorni consecutivi, portandole anche in vacanza previa comunicazione del recapito all'altro: questi periodi verranno stabiliti di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
Durante le vacanze natalizie ciascuno di genitori potrà tenere le minori presso di sé per sette giorni consecutivi ivi ricomprendendovi alternativamente i giorni di Natale e S. Stefano o il 1° giorno del Nuovo Anno, fermo restando che le minori trascorreranno il giorno della SS. Vigilia con il genitore che non potrà frequentare il giorno successivo;
Durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre alternando ogni anno la SS. Pasqua o Pasquetta;
Quanto sopra salvo diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei ritmi di vita e delle esigenze prioritarie ed imprescindibili del minore>>
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6405/2025
R.G.:
-Statuisce sulle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori Parte_2
e come concordate tra le parti in seno al verbale d'udienza e riportate in Persona_2
parte motiva.
-Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 21.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
AC GE ER EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ER EL Presidente dott.sa Eleonora Guarnera Giudice dott. AC GE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6405/2025 R.G. promossa da:
, n. a ACIREALE (CT) il 05/11/1985 (C.F.: , rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. dall' avv. PERNICE ALFIA ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, n. a ACIREALE (CT) il 10/01/1990 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappr. E dif. dall'avv. PAGANO GRAZIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 19/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato l'11.06.2025, proponeva giudizio ex art. 316- Parte_1
bis c.c. al fine di chiedere a questo Tribunale le statuizioni afferenti affidamento e mantenimento dei figli nata ad [...] il [...]; Persona_1 Parte_2
nata ad [...] il [...]; nata ad [...] il [...], nati dalla Persona_2
relazione con , alle condizioni di cui al ricorso. Controparte_1
Si costituiva il 15.11.2025, la quale chiedeva disporsi condizioni Controparte_1
economiche diverse per il mantenimento delle figlie minori, collocate presso di lei, anche in ragione della disabilità dimostrata della piccola , così come da comparsa di Pt_2
costituzione e pedissequi allegati depositati al fascicolo telematico.
All'udienza del 19.11.2025, comparse le parti personalmente, precisavano congiuntamente le conclusioni dichiarando di avere raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
<< Premesso che la figlia è maggiorenne e abita con il padre che provvede al Per_1
mantenimento diretto, per ciò che attiene alle minori e si dispone Pt_2 Per_2
l'affidamento condiviso delle minori, collocate presso la madre, cui è assegnata la casa familiare;
si onera di versare per il mantenimento delle due figlie un Parte_1
assegno di € 400,00 (€ 200 ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ai fini Istat;
l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre le spese straordinarie per le tre figlie saranno ripartite al 50 % tra i genitori;
per il calendario di incontri, si dispone come segue: I minori trascorreranno i fine settimana alternativamente presso ciascuno dei genitori con diritto del padre di tenerle con sé dal sabato pomeriggio dalle ore 17, per riportarle a casa la domenica immediatamente successiva entro le ore 20; Inoltre il padre potrà vederle per almeno due giorni infrasettimanali nei giorni di martedì e venerdì dall'uscita da scuola/doposcuola sino alle ore 19.00; Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie per dieci giorni consecutivi, portandole anche in vacanza previa comunicazione del recapito all'altro: questi periodi verranno stabiliti di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
Durante le vacanze natalizie ciascuno di genitori potrà tenere le minori presso di sé per sette giorni consecutivi ivi ricomprendendovi alternativamente i giorni di Natale e S. Stefano o il 1° giorno del Nuovo Anno, fermo restando che le minori trascorreranno il giorno della SS. Vigilia con il genitore che non potrà frequentare il giorno successivo;
Durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre alternando ogni anno la SS. Pasqua o Pasquetta;
Quanto sopra salvo diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei ritmi di vita e delle esigenze prioritarie ed imprescindibili del minore>>
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6405/2025
R.G.:
-Statuisce sulle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori Parte_2
e come concordate tra le parti in seno al verbale d'udienza e riportate in Persona_2
parte motiva.
-Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 21.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
AC GE ER EL