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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/11/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RE IL
TO VO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE IL in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. nella causa 317/2025 RG tra
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Liguria n°2 CF. rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Soragni C.F._1
- RICORRENTE -
c o n t r o
, c.f. , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna, Via Testoni, n. 6,
e contro
c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, con sede in Rom, via del Tritone n. 181, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Bologna in persona dell'avv. Giorgia Pace
- CONVENUTI-
-
in punto a: indennizzo danno da vaccinazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato il Sig. si è Parte_1 rivolto al presente Tribunale deducendo:
1)che in data 29/04/2024 presentava domanda di indennizzo ex lege 210 del 1992, ritenendo di avere subito un danno irreversibile (perdita udito
– acufeni – attacchi di panico) correlato a vaccinazione anti Covid19, per vaccinazione con siero ZE, II dose, avvenuta il 22/05/2021, Lotto
FA8016.
2)che già a seguito di 1° somministrazione i.m. del 01.05.2021 per ciclo vaccinale con IR mRna “antiCovid19” ( ZE ) , comparve una condizione patologica acuta caratterizzata da parestesie all'emivolto sinistro, gonfiore guancia omolaterale e nausea.
3)che in data 22.05.2021 a seguito di 2° dose di pari prodotto, dopo circa
60' iniziò ad avvertire parestesie facciali a destra. Nel pomeriggio del
25.5.21 manifestò forti capogiri con disturbo dell'equilibrio, sensazione di ottundimento auricolare e piu' tardi verso le 22 anche acufeni che gli impedirono il sonno, anzi con il trascorrere del tempo divennero sempre piu' disturbanti con problematiche disfunzionali oto-vestibolari e neurologiche in seguito diagnosticate ed inquadrate come da etiopatogenesi neuro -vasculo-oto-vestibolare.
4)che iniziò così un iter con un accesso in P.S. del 26.5.21 a cui seguirono numerosi accessi specialistici clinici e strumentali.
5)che presentata la domanda di indennizzo ex lege 210/92, Il ricorrente era visitato presso la commissione medica di La Spezia, ma, con verbale datato 24/06/2024 modello ML/V n. SP124001189, la Commissione medica non riconosceva l'ascrivibilità della domanda alla tabella A allegata al DPR 834/1981, e il nesso causale, ma la sola tempestività della domanda.
Il Sig. presentava ricorso amministrativo cui ad oggi on perveniva Pt_1 alcuna risposta.
Con il presente atto, il Sig. chiede pertanto che gli venga Pt_1 riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex lege 210/92, ritenendo sussistente il nesso causale tra la patologia e la vaccinazione e
Pag. 2 di 6 l'ascrivibilità tabellare, come affermato dal CTP Dott. Persona_1
Si sono costituiti il eccependo in primis Controparte_3 CP_2
l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione del ricorso gerarchico presso il entro il termine di 30 giorni Controparte_1 decorrente dalla data di notificazione del giudizio medicolegale della competente C.M.O. previsto dall'art. 5, comma 1, L. n. 210/1992; nel merito evidenziando l'assenza di nesso causale tra la malattia e la vaccinazione di cui è causa.
E' stata disposta CTU medico-legale affidata al dr. ed Persona_2 all'udienza odierna previa discussione della causa, il Giudice l'ha decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Con riguardo all'eccezione pregiudiziale, la stessa appare infondata atteso che Cass., S.U., 27/07/2015, n. 15687 ha stabilito che l'unico termine perentorio avente dunque conseguenze decadenziali è quello di cui all' art. 5, comma 3 della L. n. 210 del 1992; infatti: “… è "facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi ai giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione". La giurisprudenza più recente della Sezione lavoro di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 30 gennaio 2012 n. 1272) ha interpretato tale disposizione nel senso che il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale ivi previsto ha natura perentoria.
18. Tale orientamento merita di essere confermato. In primo luogo va sottolineato che dalla formulazione della norma si evince chiaramente la volontà del legislatore di attribuire natura perentoria al suddetto termine.
Dalla lettura complessiva dell'art. 5 emerge, infatti, che il legislatore ha inteso cadenzare in modo rigido i tempi del procedimento amministrativo relativi alla presentazione del ricorso, alla formalizzazione della decisione, all'impugnazione della determinazione negativa entro il termine annuale se ritualmente notificata, o in difetto di quest'ultima, nel
Pag. 3 di 6 termine annuale decorrente dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione. Sotto altro profilo la previsione di un termine perentorio appare in linea con la ratio legis, nel senso che risponde all'interesse della collettività garantire una sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, evitando di procrastinare nel tempo le decisioni in relazione a domande che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa”.
Nel merito, invece, vanno fatte proprie dalla scrivente le conclusioni svolte dal proprio CTU, il quale, va segnalato, si è avvalso nella redazione della consulenza anche di un ausiliario (il dott.
[...]
medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva). Per_3
Dopo una accurata ricostruzione anamnestica, una specifica dissertazione sugli studi di settore anche recentissimi, egli ha concluso che:
“1) Il sig. è risultato affetto da ipoacusia neurosensoriale Pt_1 improvvisa con acufeni (specie all'orecchio sinistro), insorte sintomatologicamente dopo la seconda somministrazione di vaccino
IR, effettuata in data 22/05/2021
2) Il sig. è stato sottoposto a doppia dose (30 mcg/0,3 ml) di Pt_1 vaccino IR (ZE-BioNTech)
3) Si ritiene non provato il nesso di causa secondo il criterio di plausibilità biologica, e secondo l'applicazione dei correlati criteri, per mancato sostegno di ragionevole probabilità, rimanendo aperta l'ipotesi di una mera possibilità tra l'iniezione del vaccino e le patologie di cui sopra
4) considerato il quadro menomativo attuale, si ritiene che nel complesso lo stesso non sia attribuibile ad alcuna delle categorie di cui alla tabella
A (D.P.R 834/1981)”.
In ordine al nesso causale e al principio probabilistico, il dr. ha Per_2 così argomentato:
“Se pare evidenziarsi una correlazione temporale, come si evince dalla documentazione sanitaria, tra la somministrazione del vaccino e
Pag. 4 di 6 l'insorgenza della sordità improvvisa e degli acufeni, emergendo una continuità fenomenologico temporale, gli studi di letteratura riportano solo una possibile associazione in termini di tempo, indebolendo la rilevanza di tale fattore sul piano causale.
Pure il criterio modale, visti i meccanismi patogenetici di danno vaccinale, è orientato ad una semplice possibilità associativa tra somministrazione e malattia otologica.
Applicando i termini della criteriologia probabilistica e analizzando gli studi di letteratura risulta chiaro che la somministrazione vaccinale potrebbe aver prodotto le patologie diagnosticate solo in termini di mera possibilità, senza poter indicare un grado di probabilità razionale e scientificamente valido.
Lo stesso dicasi per il criterio topografico.
Valutando il criterio di esclusione causale, atteso che le patologie diagnosticate affliggono un'alta percentuale della popolazione, e spesso assumono una connotazione idiopatica, con cause spesso sconosciute e multiformi, non si ritrovano sufficienti elementi per attribuire il ruolo di efficienza causale alla vaccinazione in esame.
Ricorrendo, infine, al criterio della probabilità logica, procedendo con l'ampia analisi della letteratura scientifica sopra riportata e argomentata, si può solo prospettare in linea ipotetica, e debolmente, una possibile associazione tra la somministrazione vaccinale e le patologie
“denunciate”.
L'ampia e dettagliata disamina degli studi di letteratura scientifica, se in alcuni casi suggerisce una possibile correlazione temporale tra vaccinazione e danno auricolare, non definisce utili elementi per ritenere sussistente una valida plausibilità biologica di associazione tra vaccinazione e patologie
“denunciate”.
In conclusione, non si può ritenere ragionevolmente probabile la
Pag. 5 di 6 correlazione causale tra l'iniezione del vaccino e lo sviluppo delle patologie indicate in atti, ritenendola non probabile ma solo limitatamente possibile.
Rimane, quindi, l'esclusiva ipotesi di un possibile ruolo causale del vaccino nell'insorgenza del quadro otologico, senza potersi ritenere soddisfatto il nesso di causalità con ragionevole probabilità, per mancanza di accreditamento criteriologico causale, risultando una evidente carenza sull'aspetto essenziale della plausibilità biologica, che annulla l'idea e l'ipotesi accreditabile di una probabilità logica tra iniezione vaccinale al sig. e lo sviluppo Pt_1 delle patologie indicate.”.
Nemmeno le sia pur qualificate e documentate contestazioni mosse dal
CTP dr. hanno modificato le conclusioni cui è giunto il CTU, Per_1 che vanno in questa sede integralmente recepite e confermate.
Dunque il ricorso va respinto.
Ai sensi dell'art.152 d.a. cpc, il ricorrente è esonerato, nonostante soccombenza, sia dalla rifusione a controparte delle spese legali, sia del pagamento della CTU, che rimane pertanto a carico del Controparte_1
.
[...]
PQM
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese di lite;
conferma la liquidazione della CTU ponendola a carico del in via definitiva. Controparte_1
Reggio Emilia, lì 26/11/2025
Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI RE IL
TO VO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE IL in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. nella causa 317/2025 RG tra
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Liguria n°2 CF. rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Soragni C.F._1
- RICORRENTE -
c o n t r o
, c.f. , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna, Via Testoni, n. 6,
e contro
c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, con sede in Rom, via del Tritone n. 181, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Bologna in persona dell'avv. Giorgia Pace
- CONVENUTI-
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in punto a: indennizzo danno da vaccinazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato il Sig. si è Parte_1 rivolto al presente Tribunale deducendo:
1)che in data 29/04/2024 presentava domanda di indennizzo ex lege 210 del 1992, ritenendo di avere subito un danno irreversibile (perdita udito
– acufeni – attacchi di panico) correlato a vaccinazione anti Covid19, per vaccinazione con siero ZE, II dose, avvenuta il 22/05/2021, Lotto
FA8016.
2)che già a seguito di 1° somministrazione i.m. del 01.05.2021 per ciclo vaccinale con IR mRna “antiCovid19” ( ZE ) , comparve una condizione patologica acuta caratterizzata da parestesie all'emivolto sinistro, gonfiore guancia omolaterale e nausea.
3)che in data 22.05.2021 a seguito di 2° dose di pari prodotto, dopo circa
60' iniziò ad avvertire parestesie facciali a destra. Nel pomeriggio del
25.5.21 manifestò forti capogiri con disturbo dell'equilibrio, sensazione di ottundimento auricolare e piu' tardi verso le 22 anche acufeni che gli impedirono il sonno, anzi con il trascorrere del tempo divennero sempre piu' disturbanti con problematiche disfunzionali oto-vestibolari e neurologiche in seguito diagnosticate ed inquadrate come da etiopatogenesi neuro -vasculo-oto-vestibolare.
4)che iniziò così un iter con un accesso in P.S. del 26.5.21 a cui seguirono numerosi accessi specialistici clinici e strumentali.
5)che presentata la domanda di indennizzo ex lege 210/92, Il ricorrente era visitato presso la commissione medica di La Spezia, ma, con verbale datato 24/06/2024 modello ML/V n. SP124001189, la Commissione medica non riconosceva l'ascrivibilità della domanda alla tabella A allegata al DPR 834/1981, e il nesso causale, ma la sola tempestività della domanda.
Il Sig. presentava ricorso amministrativo cui ad oggi on perveniva Pt_1 alcuna risposta.
Con il presente atto, il Sig. chiede pertanto che gli venga Pt_1 riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex lege 210/92, ritenendo sussistente il nesso causale tra la patologia e la vaccinazione e
Pag. 2 di 6 l'ascrivibilità tabellare, come affermato dal CTP Dott. Persona_1
Si sono costituiti il eccependo in primis Controparte_3 CP_2
l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione del ricorso gerarchico presso il entro il termine di 30 giorni Controparte_1 decorrente dalla data di notificazione del giudizio medicolegale della competente C.M.O. previsto dall'art. 5, comma 1, L. n. 210/1992; nel merito evidenziando l'assenza di nesso causale tra la malattia e la vaccinazione di cui è causa.
E' stata disposta CTU medico-legale affidata al dr. ed Persona_2 all'udienza odierna previa discussione della causa, il Giudice l'ha decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Con riguardo all'eccezione pregiudiziale, la stessa appare infondata atteso che Cass., S.U., 27/07/2015, n. 15687 ha stabilito che l'unico termine perentorio avente dunque conseguenze decadenziali è quello di cui all' art. 5, comma 3 della L. n. 210 del 1992; infatti: “… è "facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi ai giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione". La giurisprudenza più recente della Sezione lavoro di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 30 gennaio 2012 n. 1272) ha interpretato tale disposizione nel senso che il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale ivi previsto ha natura perentoria.
18. Tale orientamento merita di essere confermato. In primo luogo va sottolineato che dalla formulazione della norma si evince chiaramente la volontà del legislatore di attribuire natura perentoria al suddetto termine.
Dalla lettura complessiva dell'art. 5 emerge, infatti, che il legislatore ha inteso cadenzare in modo rigido i tempi del procedimento amministrativo relativi alla presentazione del ricorso, alla formalizzazione della decisione, all'impugnazione della determinazione negativa entro il termine annuale se ritualmente notificata, o in difetto di quest'ultima, nel
Pag. 3 di 6 termine annuale decorrente dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione. Sotto altro profilo la previsione di un termine perentorio appare in linea con la ratio legis, nel senso che risponde all'interesse della collettività garantire una sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, evitando di procrastinare nel tempo le decisioni in relazione a domande che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa”.
Nel merito, invece, vanno fatte proprie dalla scrivente le conclusioni svolte dal proprio CTU, il quale, va segnalato, si è avvalso nella redazione della consulenza anche di un ausiliario (il dott.
[...]
medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva). Per_3
Dopo una accurata ricostruzione anamnestica, una specifica dissertazione sugli studi di settore anche recentissimi, egli ha concluso che:
“1) Il sig. è risultato affetto da ipoacusia neurosensoriale Pt_1 improvvisa con acufeni (specie all'orecchio sinistro), insorte sintomatologicamente dopo la seconda somministrazione di vaccino
IR, effettuata in data 22/05/2021
2) Il sig. è stato sottoposto a doppia dose (30 mcg/0,3 ml) di Pt_1 vaccino IR (ZE-BioNTech)
3) Si ritiene non provato il nesso di causa secondo il criterio di plausibilità biologica, e secondo l'applicazione dei correlati criteri, per mancato sostegno di ragionevole probabilità, rimanendo aperta l'ipotesi di una mera possibilità tra l'iniezione del vaccino e le patologie di cui sopra
4) considerato il quadro menomativo attuale, si ritiene che nel complesso lo stesso non sia attribuibile ad alcuna delle categorie di cui alla tabella
A (D.P.R 834/1981)”.
In ordine al nesso causale e al principio probabilistico, il dr. ha Per_2 così argomentato:
“Se pare evidenziarsi una correlazione temporale, come si evince dalla documentazione sanitaria, tra la somministrazione del vaccino e
Pag. 4 di 6 l'insorgenza della sordità improvvisa e degli acufeni, emergendo una continuità fenomenologico temporale, gli studi di letteratura riportano solo una possibile associazione in termini di tempo, indebolendo la rilevanza di tale fattore sul piano causale.
Pure il criterio modale, visti i meccanismi patogenetici di danno vaccinale, è orientato ad una semplice possibilità associativa tra somministrazione e malattia otologica.
Applicando i termini della criteriologia probabilistica e analizzando gli studi di letteratura risulta chiaro che la somministrazione vaccinale potrebbe aver prodotto le patologie diagnosticate solo in termini di mera possibilità, senza poter indicare un grado di probabilità razionale e scientificamente valido.
Lo stesso dicasi per il criterio topografico.
Valutando il criterio di esclusione causale, atteso che le patologie diagnosticate affliggono un'alta percentuale della popolazione, e spesso assumono una connotazione idiopatica, con cause spesso sconosciute e multiformi, non si ritrovano sufficienti elementi per attribuire il ruolo di efficienza causale alla vaccinazione in esame.
Ricorrendo, infine, al criterio della probabilità logica, procedendo con l'ampia analisi della letteratura scientifica sopra riportata e argomentata, si può solo prospettare in linea ipotetica, e debolmente, una possibile associazione tra la somministrazione vaccinale e le patologie
“denunciate”.
L'ampia e dettagliata disamina degli studi di letteratura scientifica, se in alcuni casi suggerisce una possibile correlazione temporale tra vaccinazione e danno auricolare, non definisce utili elementi per ritenere sussistente una valida plausibilità biologica di associazione tra vaccinazione e patologie
“denunciate”.
In conclusione, non si può ritenere ragionevolmente probabile la
Pag. 5 di 6 correlazione causale tra l'iniezione del vaccino e lo sviluppo delle patologie indicate in atti, ritenendola non probabile ma solo limitatamente possibile.
Rimane, quindi, l'esclusiva ipotesi di un possibile ruolo causale del vaccino nell'insorgenza del quadro otologico, senza potersi ritenere soddisfatto il nesso di causalità con ragionevole probabilità, per mancanza di accreditamento criteriologico causale, risultando una evidente carenza sull'aspetto essenziale della plausibilità biologica, che annulla l'idea e l'ipotesi accreditabile di una probabilità logica tra iniezione vaccinale al sig. e lo sviluppo Pt_1 delle patologie indicate.”.
Nemmeno le sia pur qualificate e documentate contestazioni mosse dal
CTP dr. hanno modificato le conclusioni cui è giunto il CTU, Per_1 che vanno in questa sede integralmente recepite e confermate.
Dunque il ricorso va respinto.
Ai sensi dell'art.152 d.a. cpc, il ricorrente è esonerato, nonostante soccombenza, sia dalla rifusione a controparte delle spese legali, sia del pagamento della CTU, che rimane pertanto a carico del Controparte_1
.
[...]
PQM
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese di lite;
conferma la liquidazione della CTU ponendola a carico del in via definitiva. Controparte_1
Reggio Emilia, lì 26/11/2025
Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
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