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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14467 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20057/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI RC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 20057/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gaetano Casati Parte_1
n. 38 sc. A int. 12, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Tranquilli dalla quale è
rappresentata e difesa per procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- parte attrice-
e subentrata, ex art. 1 co. 3, d.l. n. Controparte_1
193/2016 convertito in l. n. 225/2016, a titolo universale, nei rapporti attivi e passivi, di in persona del legale Controparte_2
pagina 1 di 9 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta, Via Acquaviva Trav.
Clanio 8, presso lo studio dell'Avv. Marco Casanova, dal quale è rappresentata e difesa per procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta-
e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in CP_3
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Taurasi, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. , repertorio n. Persona_1
22013, raccolta n. 11730, stipulato in Roma il 04.08.2022,
-parte convenuta-
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento n.
09720200000325990000 dell'ammontare complessivo di € 34.838,49
(sanzione amministrativa ex art. 15 l. r. n. 12/1999, oltre interessi e spese).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da note di trattazione scritta sostitutive della presenza in udienza riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16/03/2022, la parte attrice
indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva,
l'annullamento della cartella esattoriale opposta, a tal fine deducendo: - la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto ad essa prodromico (DDI n.
prot. 411620); - l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n.
689/1981 della pretesa creditoria azionata;
- l'insussistenza, nel merito,
dell'occupazione abusiva di immobile erp contestata, avuto riguardo alla sentenza di assoluzione per i reati di cui agli articoli 633 e 639 bis c.p..
2. Costituitasi tempestivamente ha chiesto il rigetto della CP_3
domanda per infondatezza a tal fine allegando e deducendo: - la rituale notifica della DDI, a mezzo del servizio postale, per compiuta giacenza;
-
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- nel merito, la sussistenza della contestata violazione dell'art. 15 l.r. n. 12/1999, autonoma e distinta dai fatti di reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p..
3. Costituitosi tardivamente, con comparsa del 17/02/2025, l'agente della riscossione ha eccepito: - l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire;
- il difetto di legittimazione passiva per estraneità alle pagina 3 di 9 questioni relative al merito della pretesa creditoria azionata, di competenza esclusiva dell'ente impositore, in quanto antecedenti alla formazione del ruolo.
4. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, non coltivata dall'opponente, dichiarata la contumacia di all'udienza del 19/10/2022, Controparte_4
la causa, documentalmente istruita, non essendo richiesti i termini ex art. 183,
co. 6, c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/02/2024, quindi, dopo ulteriore rinvio per i medesimi incombenti,
all'udienza del 14/10/2025, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., , CP_5
sent. n. 12002 del 28.05.2014) – preliminarmente dev'essere revocata la dichiarazione di contumacia di costituitasi Controparte_1
in giudizio con comparsa del 14/02/2025.
In prosieguo, si osserva:
- la cartella esattoriale è del tutto equiparabile ad un atto di precetto ( cfr, da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico pagina 4 di 9 all'esecuzione forzata esattoriale ex artt. 26 e 50 del Dpr n. 602/1973, onde,
avendo parte attrice contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè
del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva, tuttavia non ancora iniziata, per inefficacia del titolo e per intervenuta prescrizione, la domanda introduttiva del procedimento è qualificabile, in parte qua, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1.
L'opponente, premesso di aver ricevuto, in data 02/03/2022, la notifica della cartella esattoriale opposta, a mani della sorella , Controparte_6
all'indirizzo di Via Guido da Verona n. 140 (sua precedente residenza anagrafica), ne ha dedotto la nullità per omessa notifica alla residenza anagrafica risultante dal relativo certificato - in Roma, Piazza Certaldo n. 68
Sc. D int.
4 - della DDI n. n. 95170015948, prot. n. 411620 del 06/06/2017,
ad essa prodromica, nonché l'intervenuta prescrizione della sanzione richiesta per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981.
Dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti e, segnatamente dalla documentazione offerta in comunicazione da (cfr. all. 1, CP_3
fascicolo , risulta che la DDI n. 95170015948 prot. n. 41160 CP_3
del 06/06/2017 - di applicazione della sanzione pecuniaria di € 25.992,00, oltre spese- emessa per la violazione dell'art. 15 l. r. n. 12/1999 contestata dalla pagina 5 di 9 Polizia Municipale di con verbale n. 73100006005 del CP_3
03/08/2012, posta a fondamento della cartella esattoriale opposta, è stata notificata all'odierna opponente, a mezzo del servizio postale, all'indirizzo di
Roma Via Guido da Verona n. , per compiuta giacenza il 14/07/2017. Avendo
parte opponente contestato la validità della notifica della suddetta DDI poiché
eseguita alla sua precedente, anziché all'attuale, residenza anagrafica, su di essa grava l'onere probatorio relativo alla mancanza di collegamento con tale luogo, a tal proposito osservandosi che tale prova non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario,
presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita (cfr. S.C.,
Sez. III, sent. n. 32575 del 14/12/2024).
Ciò posto, deve osservarsi che il certificato storico anagrafico di residenza
(doc. 4, fascicolo parte opponente), offerto in comunicazione dall'opponente,
in considerazione del valore meramente dichiarativo dello stesso, non risulta idoneo a contrastare le risultanze probatorie derivanti dalle dichiarazioni pagina 6 di 9 dell'agente postale, facenti fede fino querela di falso, in ordine alla presenza, al suddetto indirizzo, di elementi riferibili alla destinataria del plico da recapitare.
Ed invero, dall'avviso di ricevimento in atti (all. 1, fascicolo CP_3
risulta che l'agente postale recatosi, in data 03/07/2017, in Roma, Via Guido
da Verona n. 140, ha, ivi, riscontrato solo la “temporanea assenza” della destinataria, , ed immesso, quindi, avviso nella cassetta Parte_1
corrispondente dello stabile in indirizzo di “plico depositato presso l'Ufficio”,
dandone contestuale comunicazione all'interessata mediante spedizione di apposito avviso a mezzo racc. a.r. in atti. Essendo stati adempiuti, dall'agente postale, gli obblighi imposti dall'art. 8 l. n. 890/1982, perfezionata deve ritenersi, stante il mancato ritiro del plico, entro il termine di 10 giorni, la notifica della DDI in oggetto, in data 14/07/2017 per compiuta giacenza.
In conseguenza, utilmente interrotto, dalla notifica della DDI, in data
14/07/2017, e successivamente dalla notifica della cartella esattoriale opposta,
in data 02/03/2022, deve ritenersi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981 decorrente dalla notifica del verbale di accertamento, in data 03/08/2022.
Pure infondata risulta la dedotta insussistenza dei fatti costitutivi la violazione contestata ex art. 15 l.r. n. 12/1999 per essere stata, l'opponente, assolta dai pagina 7 di 9 reati di occupazione abusiva di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. , atteso che detti articoli sono diretti a tutelare l'inviolabilità del patrimonio pubblico o privato nel rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori mentre l'art. 15 l.r. n.
12/1999 è diretto, invece, ad evitare il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione che possono essere soltanto irregolari.
6. Nel caso di specie, in conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, ogni altra questione restando assorbita.
In conseguenza, dovute risultano le somme in oggetto pretese per la contestata violazione dell'art. 15 l.r. n. 12/1999 e valida ed efficace risulta la cartella di pagamento qui opposta per sanzione, interessi e spese.
7. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate in favore di nell'importo complessivo di € 3.000,00 , CP_3
oltre spese generali e/o oneri riflessi come per legge.
Spese compensate nel rapporto tra parte attrice e Controparte_1
, avuto riguardo ai motivi della decisione.
[...]
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) rigetta l'opposizione,
-) condanna l'opponente al pagamento , in favore di delle CP_3
spese di lite liquidate nel complessivo importo di € 3.000,00 oltre spese generali, e/o oneri riflessi come per legge;
-) compensa integralmente le spese nel rapporto tra parte opponente ed
. Controparte_7
Roma, 17/10/2025
Il giudice
MI RC
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI RC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 20057/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gaetano Casati Parte_1
n. 38 sc. A int. 12, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Tranquilli dalla quale è
rappresentata e difesa per procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- parte attrice-
e subentrata, ex art. 1 co. 3, d.l. n. Controparte_1
193/2016 convertito in l. n. 225/2016, a titolo universale, nei rapporti attivi e passivi, di in persona del legale Controparte_2
pagina 1 di 9 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta, Via Acquaviva Trav.
Clanio 8, presso lo studio dell'Avv. Marco Casanova, dal quale è rappresentata e difesa per procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta-
e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in CP_3
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Taurasi, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. , repertorio n. Persona_1
22013, raccolta n. 11730, stipulato in Roma il 04.08.2022,
-parte convenuta-
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento n.
09720200000325990000 dell'ammontare complessivo di € 34.838,49
(sanzione amministrativa ex art. 15 l. r. n. 12/1999, oltre interessi e spese).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da note di trattazione scritta sostitutive della presenza in udienza riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16/03/2022, la parte attrice
indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva,
l'annullamento della cartella esattoriale opposta, a tal fine deducendo: - la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto ad essa prodromico (DDI n.
prot. 411620); - l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n.
689/1981 della pretesa creditoria azionata;
- l'insussistenza, nel merito,
dell'occupazione abusiva di immobile erp contestata, avuto riguardo alla sentenza di assoluzione per i reati di cui agli articoli 633 e 639 bis c.p..
2. Costituitasi tempestivamente ha chiesto il rigetto della CP_3
domanda per infondatezza a tal fine allegando e deducendo: - la rituale notifica della DDI, a mezzo del servizio postale, per compiuta giacenza;
-
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- nel merito, la sussistenza della contestata violazione dell'art. 15 l.r. n. 12/1999, autonoma e distinta dai fatti di reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p..
3. Costituitosi tardivamente, con comparsa del 17/02/2025, l'agente della riscossione ha eccepito: - l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire;
- il difetto di legittimazione passiva per estraneità alle pagina 3 di 9 questioni relative al merito della pretesa creditoria azionata, di competenza esclusiva dell'ente impositore, in quanto antecedenti alla formazione del ruolo.
4. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, non coltivata dall'opponente, dichiarata la contumacia di all'udienza del 19/10/2022, Controparte_4
la causa, documentalmente istruita, non essendo richiesti i termini ex art. 183,
co. 6, c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/02/2024, quindi, dopo ulteriore rinvio per i medesimi incombenti,
all'udienza del 14/10/2025, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., , CP_5
sent. n. 12002 del 28.05.2014) – preliminarmente dev'essere revocata la dichiarazione di contumacia di costituitasi Controparte_1
in giudizio con comparsa del 14/02/2025.
In prosieguo, si osserva:
- la cartella esattoriale è del tutto equiparabile ad un atto di precetto ( cfr, da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico pagina 4 di 9 all'esecuzione forzata esattoriale ex artt. 26 e 50 del Dpr n. 602/1973, onde,
avendo parte attrice contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè
del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva, tuttavia non ancora iniziata, per inefficacia del titolo e per intervenuta prescrizione, la domanda introduttiva del procedimento è qualificabile, in parte qua, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1.
L'opponente, premesso di aver ricevuto, in data 02/03/2022, la notifica della cartella esattoriale opposta, a mani della sorella , Controparte_6
all'indirizzo di Via Guido da Verona n. 140 (sua precedente residenza anagrafica), ne ha dedotto la nullità per omessa notifica alla residenza anagrafica risultante dal relativo certificato - in Roma, Piazza Certaldo n. 68
Sc. D int.
4 - della DDI n. n. 95170015948, prot. n. 411620 del 06/06/2017,
ad essa prodromica, nonché l'intervenuta prescrizione della sanzione richiesta per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981.
Dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti e, segnatamente dalla documentazione offerta in comunicazione da (cfr. all. 1, CP_3
fascicolo , risulta che la DDI n. 95170015948 prot. n. 41160 CP_3
del 06/06/2017 - di applicazione della sanzione pecuniaria di € 25.992,00, oltre spese- emessa per la violazione dell'art. 15 l. r. n. 12/1999 contestata dalla pagina 5 di 9 Polizia Municipale di con verbale n. 73100006005 del CP_3
03/08/2012, posta a fondamento della cartella esattoriale opposta, è stata notificata all'odierna opponente, a mezzo del servizio postale, all'indirizzo di
Roma Via Guido da Verona n. , per compiuta giacenza il 14/07/2017. Avendo
parte opponente contestato la validità della notifica della suddetta DDI poiché
eseguita alla sua precedente, anziché all'attuale, residenza anagrafica, su di essa grava l'onere probatorio relativo alla mancanza di collegamento con tale luogo, a tal proposito osservandosi che tale prova non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario,
presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita (cfr. S.C.,
Sez. III, sent. n. 32575 del 14/12/2024).
Ciò posto, deve osservarsi che il certificato storico anagrafico di residenza
(doc. 4, fascicolo parte opponente), offerto in comunicazione dall'opponente,
in considerazione del valore meramente dichiarativo dello stesso, non risulta idoneo a contrastare le risultanze probatorie derivanti dalle dichiarazioni pagina 6 di 9 dell'agente postale, facenti fede fino querela di falso, in ordine alla presenza, al suddetto indirizzo, di elementi riferibili alla destinataria del plico da recapitare.
Ed invero, dall'avviso di ricevimento in atti (all. 1, fascicolo CP_3
risulta che l'agente postale recatosi, in data 03/07/2017, in Roma, Via Guido
da Verona n. 140, ha, ivi, riscontrato solo la “temporanea assenza” della destinataria, , ed immesso, quindi, avviso nella cassetta Parte_1
corrispondente dello stabile in indirizzo di “plico depositato presso l'Ufficio”,
dandone contestuale comunicazione all'interessata mediante spedizione di apposito avviso a mezzo racc. a.r. in atti. Essendo stati adempiuti, dall'agente postale, gli obblighi imposti dall'art. 8 l. n. 890/1982, perfezionata deve ritenersi, stante il mancato ritiro del plico, entro il termine di 10 giorni, la notifica della DDI in oggetto, in data 14/07/2017 per compiuta giacenza.
In conseguenza, utilmente interrotto, dalla notifica della DDI, in data
14/07/2017, e successivamente dalla notifica della cartella esattoriale opposta,
in data 02/03/2022, deve ritenersi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981 decorrente dalla notifica del verbale di accertamento, in data 03/08/2022.
Pure infondata risulta la dedotta insussistenza dei fatti costitutivi la violazione contestata ex art. 15 l.r. n. 12/1999 per essere stata, l'opponente, assolta dai pagina 7 di 9 reati di occupazione abusiva di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. , atteso che detti articoli sono diretti a tutelare l'inviolabilità del patrimonio pubblico o privato nel rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori mentre l'art. 15 l.r. n.
12/1999 è diretto, invece, ad evitare il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione che possono essere soltanto irregolari.
6. Nel caso di specie, in conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, ogni altra questione restando assorbita.
In conseguenza, dovute risultano le somme in oggetto pretese per la contestata violazione dell'art. 15 l.r. n. 12/1999 e valida ed efficace risulta la cartella di pagamento qui opposta per sanzione, interessi e spese.
7. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate in favore di nell'importo complessivo di € 3.000,00 , CP_3
oltre spese generali e/o oneri riflessi come per legge.
Spese compensate nel rapporto tra parte attrice e Controparte_1
, avuto riguardo ai motivi della decisione.
[...]
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) rigetta l'opposizione,
-) condanna l'opponente al pagamento , in favore di delle CP_3
spese di lite liquidate nel complessivo importo di € 3.000,00 oltre spese generali, e/o oneri riflessi come per legge;
-) compensa integralmente le spese nel rapporto tra parte opponente ed
. Controparte_7
Roma, 17/10/2025
Il giudice
MI RC
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