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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 24.9.2024 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUCARELLI STANISLAO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione;
opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio dell'Avv. FERRARA ANTONIO, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso monitorio;
opposto
FATTO
Con il decreto ingiuntivo n. 788/2021 la ingiungeva alla CP_1 [...]
, in proprio e quale capogruppo mandataria dell' Parte_1 Parte_2
il pagamento di € 58.891,61, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs.
[...]
231/2002, a saldo delle opere relative alla “struttura in acciaio da adibire a centro aggregazione sociale – struttura in elevazione” realizzate dalla ricorrente nell'ambito dei lavori di Recupero e riqualificazione dell'area urbana con miglioramento dei servizi, dell'arredo di spazi pubblici e adeguamento di edifici pubblici (del valore
Parte complessivo di €. 1.919.675,26) affidati alla predetta al con Controparte_2
determina dirigenziale n. 70 contratto di appalto n. rep. 616/2015, sottoscritto in data
1 30/10/2015, depositando anche le due fatture n. 171 del 31.12.2026 e n. 40 del
15.3.2017, nelle quali erano stati appuntati i vari acconti ricevuti con quattro bonifici emessi tra il 31.7.2017 e il 13.3.2020, residuando l'importo ingiunto.
Con l'opposizione in esame, la contestava l'idoneità Parte_1 probatoria delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, prive dell'estratto autentico delle scritture contabili e – soprattutto – contestava nel merito la fondatezza dell'avversa domanda ritenendo errata l'avversa ricostruzione dei fatti alla luce della quantità di acciaio effettivamente fornita e del costo totale della merce;
in particolare,
l'opponente deduceva che erroneamente all'art. 5 del contratto di fornitura sottoscritto le parti avevano convenuto il prezzo dell'ordine in € 187.600,00 oltre iva, per kg
67.000 di acciaio ad € 2,80/Kg (di cui € 135.319,05 quale costo dell'opera risultante dall'offerta migliorativa ed € 52.280,95 quale costo dell'opera derivante da variante in corso d'opera), giacchè il peso effettivo della struttura era rimasto lo stesso del progetto originario, ammontante a 48.330,19 Kg che moltiplicato per il prezzo unitario di € 2,80 dava un totale di € 135.324,53, non avendo la variante inciso sui lavori di cui al progetto dell'offerta migliorativa, come risultava dallo stato finale dei lavori
(allegato all'opposizione). Considerato che la ricorrente originaria ammetteva l'avvenuta corresponsione di complessivi € 169.000,00 e che per 48330,19 Kg la somma complessivamente dovuta era pari ad € 135.324,53, oltre IVA al 22% per €
29.771,40, per un importo complessivo di € 165.095,93, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per vedersi restituire la somma versata in eccedenza, pari ad
€ 3.904,07.
Costituendosi in giudizio, la contestava fermamente l'avversa CP_1
opposizione, evidenziando in primo luogo che a fondamento del ricorso monitorio non erano state poste solo le due fatture per complessivi € 215.691,61, ma anche il contratto di fornitura regolarmente sottoscritto dalle parti ed – infatti – non disconosciuto, così come non erano state contestate le fatture prima del presente giudizio (fatture che risultavano regolarmente registrate dall'opposta, così come documentato in questa sede); parte opposta – poi – contestava fermamente lo stato finale dei lavori depositato dalla controparte, nonché il computo metrico del progetto di variante e il quadro comparativo tutti a firma del Responsabile del procedimento del
Comune di e delle altre figure professionali, ritenuti non veritieri, deducendo CP_2
2 che non venivano riportate le quantità reali dei lavori eseguiti dalla giacchè CP_1 la variante al progetto di cui all'offerta migliorativa iniziale, per motivi di sicurezza, aveva comportato la suddivisione della struttura in due corpi con l'aggiunta di ulteriori pilastri in acciaio e travi secondarie di copertura (come da Autorizzazione Sismica del
Genio Civile di Benevento n. 5110 del 30/11/2016), mentre nella stesura dell'intera contabilità dei lavori, le figure professionali che l'avevano redatta e sottoscritta avevano omesso la reale contabilizzazione dei lavori eseguiti, pur conoscendo le modifiche strutturali autorizzate ed apportate all'opera – la struttura realizzata Classe
Pericolosità Sismica IV, di talchè chiedeva la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Con ordinanza del 1.9.2022 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., alla luce della prova scritta sulla quale era fondata l'opposizione e della necessità di avvalersi dell'ausilio di un CTU per esaminarla alla luce delle contrapposte difese.
Espletata la CTU e ritenuta superflua la prova orale pur articolata, all'udienza del
24.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è fondata e – per l'effetto – merita accoglimento, nei termini che si vanno a precisare.
Nel contratto sottoscritto dalle odierne parti in causa, infatti, si evince che le stesse si erano accordate per un prezzo complessivo di € 187.600,00, oltre IVA, per un totale di
67.000 kg di acciaio, precisando che € 135.319,05 era il costo dell'opera risultante dall'offerta migliorativa, che il committente si obbligava a pagare per l'intero, mentre
€ 52.280,95 era il costo dell'opera derivante da variante in corso d'opera, sottoposta a valutazione dell'UTC di e della Regione Campania, ragion per cui la CP_2
committente si obbligava a pagarla per l'intero (oltre IVA) solo nell'ipotesi di approvazione totale della variante, mentre in caso di non approvazione le parti si accordavano nel senso di dividersi la relativa spesa al 50% ed – in caso di approvazione parziale – il committente ed il fornitore si impegnavano a dividersi al
50% la differenza del prezzo risultante tra i 52.280,95 e la somma incassata a titolo di
3 variante (cfr. art. 5 del contratto), concordando anche gli interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 dlgs 231/2002.
All'art. 3, però, le parti avevano anche chiarito “La fornitura della struttura metallica sarà effettuata secondo l'ordine (disegni architettonici e tavole strutturali esecutive) riportata all'art. 2 del presente contratto, come dettagliatamente specificato negli elaborati progettuali esecutivi allegati, in uno al computo metrico, sottoscritti dalle parti comparenti e dai tecnici, progettista e D.L. Le parti precisano che le quantità indicate nel computo metrico devono intendersi variate modificate come specificate con il presente contratto”
Alla luce dei citati elaborati progettuali e del computo metrico, nonché alla luce della contabilità finale dell'ente appaltante, secondo parte opponente il citato art. 5 conteneva un errore nell'indicazione della quantità complessiva di acciaio, che non poteva essere pari a 67000 Kg, giacchè il peso effettivo della struttura era rimasto lo stesso del progetto originario, ammontante a 48.330,19 Kg che moltiplicato per il prezzo unitario di € 2,80 dava un totale di € 135.324,53, oltre IVA, mentre la quantificazione complessiva indicata in contratto era relativa all'ipotesi in cui fosse subentrata una modifica agli atti progettuali, che non era intervenuta.
Dagli atti a disposizione, in verità, si evinceva che le odierne parti in causa avevano sottoscritto il contratto azionato il 21.11.2016 (per come evincesi dal computo allo stesso allegato), allorquando – quindi – era già stata richiesta l'autorizzazione sismica
(richiesta il 19.10.2016), sia pure concessa successivamente (cfr. autorizzazione sismica n. 5110 del 30/11/2016 contenuta in uno agli elaborati grafici nella CTP di parte opposta) e non risultano successive autorizzazioni sismiche e successive varianti, di talchè appariva necessario verificare se le parti avessero fatto riferimento proprio alla citata richiesta, antecedente la stipula del contratto, o ad altra variante non più portata avanti.
Alla luce delle difese contrapposte in ordine all'effettiva esecuzione anche dell'opera derivante da variante, nonché della ferma contestazione di parte opposta alla contabilità finale depositata dall'opponente, quindi, con l'ordinanza del 29.11.2023 veniva conferito al CTU l'incarico di accertare:
4 - se l'opera realizzata dalla corrispondesse a quella depositata presso il CP_1
Comune di , nonché a quella riportata nelle tavole grafiche allegate al contratto CP_2
del 21/11/2016;
- l'esatta quantità di acciaio fornito dalla alla CP_1 Controparte_3
quale capogruppo mandataria dell'
[...] Parte_2
[... per la realizzazione della struttura del Centro di Aggregazione Sociale sita in
Circello (BN) alla Via Roma, verificando la corrispondenza tra le quantità dichiarate di elementi strutturali in acciaio nella contabilità depositata presso il Comune di CP_2 dalla ditta esecutrice dei lavori e dal tecnico direttore dei lavori dr. e Controparte_4
quella fornita dalla presente sui luoghi. CP_1
Al termine del sopralluogo e dopo aver esaminato gli atti il CTU accertava che la struttura metallica realizzata era strutturalmente corrispondente a quella depositata presso il Comune di , nonché a quella riportata nelle tavole grafiche allegate al CP_2
contratto del 29/12/2016, ma l'esatta quantità di acciaio fornito dalla alla CP_1
(quale capogruppo mandataria dell' Controparte_3 [...]
per la realizzazione della struttura del Centro di Parte_2
Aggregazione) differiva dal quantitativo riportato nella contabilità depositata presso il
Comune di , dal tecnico direttore dei lavori dr. per effetto di CP_2 Controparte_4
integrazioni ed aggiunte come precisate al cap. b ai punti 1, 2 e 3 (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale).
Rispondendo alle osservazioni formulate dalle parti, poi il CTU ribadiva che “le uniche quantità di ferro che la parte attrice ha commissionato alla ditta CP_1
sono quelle corrispondenti al dato numerico minore, che sono state regolarmente pagate, significando che le ulteriori quantità definite aggiunte, sono state fornite di spontanea volontà dalla al fine di migliorare la sua immagine” (cfr. pag. CP_1
11).
Il CTU, infatti, accertava che l'unica difformità era relativa all'infittimento degli elementi di sostegno alla copertura della struttura principale, aggiunta di sbalzi a suo filo esterno, come pure altri sbalzi a filo di copertura della struttura secondaria, così argomentando:
“L'introduzione di elementi di infittimento della struttura di copertura allo scopo di ridurre la luce, ottenuta dalla predisposizione di ulteriori e paralleli elementi, e'
5 unitamente alle altre integrazioni, come gli elementi a sbalzo sui due lati della struttura principale ed i quattro su quella secondaria responsabile, dell'incremento di peso, e del costo complessivo della fornitura rispetto a come concordata.
Contribuiscono inoltre gli ulteriori elementi utilizzati per l'ancoraggio in fondazione,
Tirafondi, Dime, ed accessori per il montaggio in particolare Piatti di collegamento, e
Tenditori Zincati, non presenti nel computo di contratto” (cfr. pag. 10 della CTU).
In altri termini, la quantità complessiva di acciaio effettivamente utilizzata da parte opposta era più elevata di quella contabilizzata dall'ente committente a causa delle modifiche che – secondo parte opponente - la avrebbe apportato CP_1
arbitrariamente, giacchè non supportate da una perizia di variante né da un eventuale accordo integrativo del contratto stipulato tra le parti.
In mancanza di detti elementi ed alla luce degli accertamenti peritali riportati, deve effettivamente trovare accoglimento l'opposizione spiegata, ma – considerato che, come giustamente evidenziato da parte opposta nelle proprie comparse conclusionali, trattasi pur sempre di opere eseguite sotto la direzione del progettista e del direttore dei lavori, quindi comunque in qualche modo ricollegabili anche all'odierna opponente - non si ritiene di poter accogliere la domanda riconvenzionale della Parte_1
la somma versata in più, infatti, conferma l'intervenuto accordo tacito
[...]
quantomeno con riferimento alla stessa.
Stante l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, REVOCA il d.i. n. 788/2021;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 09/04/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
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