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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 23/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2
nata ad [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FUGARO MYRIAM;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) La casa familiare sita ad Ancona in Via dell'Artigianato n. 3/E, in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata alla signora la quale si impegna ad accollarsi le rate di mutuo residue, CP_2 acceso per l'acquisto della stessa.
Il signor ha già lasciato la casa familiare, portando con sé i propri beni ed effetti CP_1
personali.
3) Il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e maggiorenni ed Per_1 Persona_2
economicamente non autosufficienti, studenti universitari fuori sede, sarà a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%. Stante l'importo delle spese sostenute per entrambi i figli è pressoché identica, per semplicità, le parti convengono che il signor provvederà ad accollarsi le spese per CP_1
il mantenimento del figlio (a titolo esemplificativo affitto, libri universitari, spese viaggio, Per_1
abbigliamento, ecc) e la signora le spese per il mantenimento della figlia , CP_2 Persona_2
salvo eventuale conguaglio a fine anno.
- 1 - 4) Le parti, disponendo di autonomi mezzi di sussistenza, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
5) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si sono Controparte_1 Controparte_2
sposati ad Atri il 26.06.1999, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate, così come accordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Controparte_1 Controparte_2
contatto matrimonio ad Atri il 26/06/1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Atri al n. 13, parte II, serie A Uff. dell'anno 1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Atri di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
- 2 - IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 23/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2
nata ad [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FUGARO MYRIAM;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) La casa familiare sita ad Ancona in Via dell'Artigianato n. 3/E, in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata alla signora la quale si impegna ad accollarsi le rate di mutuo residue, CP_2 acceso per l'acquisto della stessa.
Il signor ha già lasciato la casa familiare, portando con sé i propri beni ed effetti CP_1
personali.
3) Il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e maggiorenni ed Per_1 Persona_2
economicamente non autosufficienti, studenti universitari fuori sede, sarà a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%. Stante l'importo delle spese sostenute per entrambi i figli è pressoché identica, per semplicità, le parti convengono che il signor provvederà ad accollarsi le spese per CP_1
il mantenimento del figlio (a titolo esemplificativo affitto, libri universitari, spese viaggio, Per_1
abbigliamento, ecc) e la signora le spese per il mantenimento della figlia , CP_2 Persona_2
salvo eventuale conguaglio a fine anno.
- 1 - 4) Le parti, disponendo di autonomi mezzi di sussistenza, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
5) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si sono Controparte_1 Controparte_2
sposati ad Atri il 26.06.1999, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate, così come accordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Controparte_1 Controparte_2
contatto matrimonio ad Atri il 26/06/1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Atri al n. 13, parte II, serie A Uff. dell'anno 1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Atri di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
- 2 - IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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