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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1323/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1323/2017 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 01/2017 depositata il 22.02.2017 in materia di opposizione a preavviso di fermo amministrativo, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Bavasso, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Labonia, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 24.12.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 28 febbraio 2025 e il 20 marzo 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 30.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Nessuna delle parti ha depositato nei termini concessi comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c. 2, n. 4
c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulati dalla legge 69 del 2009) e, pertanto, è sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima.
2. Il , odierno appellato, ha citato in giudizio l innanzi al giudice di pace di Cariati CP_1 Parte_1 chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo del motoveicolo tg EG65869 di sua proprietà deducendo a tal fine: che nell'atto non sono state indicate le modalità di opposizione;
che gli atti presupposti non gli sono stati mai notificati;
la sproporzione tra il valore del motoveicolo
(euro 5.000,00) e la somma indicata in preavviso, di euro 537,51, tenuto conto che il fermo comporrebbe gravi danni atteso l'utilizzo del mezzo solo per ragioni di lavoro. Ha, altresì, chiesto di inibire la resistente dall'effettuare l'iscrizione del fermo e, in caso contrario, di ordinarne la cancellazione presso il P.R.A. di Cosenza.
1 Si è costituita contestando compiutamente nel merito l'opposizione chiedendone il rigetto, Parte_1 previa, nel caso, chiamata in causa dell'ente creditore da parte del . CP_1
Il giudice di pace con la sentenza oggi impugnata ha annullato il provvedimento impugnato condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
3. Avverso tale sentenza quest'ultima ha proposto appello chiedendone la riforma per i seguenti motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il giudice di pace accolto la domanda attorea per vizi mai sollevati dal;
violazione delle norme sulla perentorietà del termine, atteso che essendo CP_1 stata provata la notifica della cartella di pagamento sottesa al fermo, l'accertamento contenuto nei verbali di contestazione al codice della strada, sottesi alla cartella e al fermo, è divenuto definitivo in mancanza di opposizione alla cartella. Ha, quindi, chiesto di riformare la sentenza appellata dichiarando la validità del provvedimento impugnato con condanna al pagamento delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio.
La prima udienza è stata differita ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. al 14.03.2018.
Acquisito il fascicolo di primo grado il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha dichiarato la contumacia dell'appellato.
Nelle more il fascicolo è stato assegnato alla scrivente – entrata in funzioni il 05.04.2019 – e con provvedimento del 15.01.2021 è stata disposta la rinotifica dell'atto di appello con rinvio al
14.07.2021.
Si è costituito, quindi, in giudizio, in data 05.07.2021, , per cui deve procedersi in tale CP_1 sede alla revoca della dichiarazione di contumacia dello stesso come disposta dal precedente magistrato all'udienza del 04.04.2018.
Il ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. e, nel merito, CP_1 ne ha chiesto il rigetto deducendo unicamente che la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo non gli è mai stata notificata e che parte appellante in primo grado non ha fornito nessuna prova della conoscenza di eventuali atti prodromici a quello impugnato. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e ss., l'inammissibilità dell'appello; in subordine e nel merito, di rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2023, e, poi, per variazione dei giorni di udienza del magistrato e per carico del ruolo all'udienza del 24.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa, quindi, sulla base delle note scritte depositate è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 28 febbraio 2025 e il 20 marzo 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 30.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Nessuna delle parti ha depositato nei termini concessi comparse e repliche.
4. In via preliminare si evidenzia che sui capi e sulle parti della sentenza impugnata, rispetto ai quali non è stato proposto gravame, in via principale o incidentale, si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione e delibazione in merito e che vi esonero da ogni delibazione anche per tutto ciò che non ha formato oggetto di riproposizione ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza.
2 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata, atteso che parte appellante ha ben esplicitato quale siano gli errori in cui è incorso il primo giudice.
5. Tanto premesso, nel merito l'appello va accolto.
Invero, è fondato il primo motivo di appello essendosi il giudice di pace pronunziato “ultra petita”, in violazione dell'articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), laddove ha accolto la domanda del dando rilievo a vizi mai sollevati dallo stesso nell'originario atto di CP_1 citazione ossia la mancata comprensione della riferibilità della somma, l'inesistenza della notifica in quanto effettuata da soggetto non in possesso dei prescritti requisiti e violazione dell'art. 50, comma
2, d.p.r. 602/73 in ordine alle modalità di esecuzione del fermo. In realtà, come desumibile dagli atti di causa (vedi fascicolo di primo grado e, al suo interno, la produzione di primo grado del ) CP_1
l'odierno appellato si era limitato a impugnare il preavviso di fermo solo per le seguenti ragioni: mancata indicazione nell'atto delle modalità di opposizione;
mancata notifica degli atti presupposti, ossia dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada e della cartella esattoriale n.
03420160005319991000; sproporzione tra il valore del motoveicolo (euro 5.000,00) e la somma indicata in preavviso, di euro 537,51.
Sul punto si osserva che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che incorre nella violazione della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. il giudice che accolga la domanda per una causa petendi diversa da quella originariamente prospettata, quando essa non si limiti ad una semplice modificazione del nomen iuris della pretesa, ma comporti un vero e proprio mutamento degli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa. Il giudice, quindi, non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'attore entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la
“causa petendi” della relativa domanda.
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che il primo giudice si sia pronunciato ultra petita, avendo accolto motivi non dedotti dal in primo grado. CP_1
Va precisato che il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia e non si rientra nelle ipotesi di rimessione al primo giudice.
Ne segue che il motivo di appello è fondato, avendo la sentenza impugnata accolto una diversa domanda, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in parte qua.
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
In primo grado il ha proposto impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo CP_1 eccependo la mancata notifica degli atti propedeutici allo stesso, ossia dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada e della cartella esattoriale n. 03420160005319991000 e di avere avuto conoscenza delle somme addebitategli solo con la notifica del preavviso di fermo. Parte_1 costituendosi innanzi al giudice di pace aveva già dedotto l'infondatezza di tale motivo per essere stata la notifica della cartella effettuata regolarmente e ritirata da qualificatasi Parte_2 come incaricata al ritiro (vedi pag. 2 della comparsa depositata, in data 30.01.2017, da ). Parte_1
Ebbene, nella documentazione prodotta in primo grado dall'odierna appellante (vedi doc. n. 5 di cui alla produzione di primo grado di ) è presente copia dell'avviso di ricevimento che Parte_1 dimostra l'avvenuta notifica della cartella numero 03420160005319991000. Non risulta che
3 avverso la detta cartella sia stata proposta tempestiva opposizione, inoltre parte appellata non ha svolto alcuna contestazione in relazione alla relata e, d'altra parte, la stessa reca la corretta indicazione degli estremi della cartella.
Ferma l'ammissibilità della impugnazione del preavviso di fermo in funzione recuperatoria (v.
Cass. Civ. 3378/2020 in motivazione), quindi, l'assunto dell'omessa notifica della cartella esattoriale è sconfessato dalla prova della avvenuta notifica della predetta cartella. Ne consegue, come correttamente dedotto dall'appellante, che, se le cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo impugnato sono state regolarmente notificate ed è già decorso il termine per l'impugnazione delle stesse, l'eventuale vizio di notifica dei sottostanti verbali non poteva più essere fatto valere in giudizio perché la parte non ha impugnato le cartelle esattoriali per vizio di notifica dei sottostanti verbali entro i termini di legge. La prova fornita da induce, da un lato, a ritenere infondato Parte_1 il vizio di omessa notifica della cartella, dall'altro, a dichiarare ormai irrimediabilmente tardive le censure afferenti all'omessa notificazione degli atti presupposti e, in particolare, dei verbali di accertamento, atteso che è dalla data di notifica delle cartelle che la parte, avuta conoscenza della pretesa, avrebbe dovuto impugnare (in funzione recuperatoria, come pocanzi precisato) gli atti assunti pregiudizievoli. In mancanza, non è possibile dolersi del vizio afferente all'atto presupposto al momento della notifica di un atto successivo (il preavviso di fermo). Di conseguenza, il giudie di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda di annullamento del preavviso azionata dal . CP_1
L'accoglimento dell'appello implicherebbe, in astratto, l'esame degli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado ed eventualmente riproposti in sede di appello. A tal riguardo, però, si rileva che il nel costituirsi nel presente grado di giudizio si è limitato a eccepire CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e a reiterare il solo vizio di omessa notifica degli atti presupposti, senza reiterare gli ulteriori vizi denunciati in primo grado (ossia la mancata indicazione nel provvedimento di preavviso delle modalità di opposizione e la sproporzione tra il valore del motoveicolo e la somma indicata in preavviso).
Merita ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale
l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cass. civ.. Sez. II, 11 maggio 2009, 10796).
6. In definitiva, per le ragioni esposte, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda di annullamento del provvedimento di preavviso di fermo formulata in primo grado dal deve CP_1 essere respinta.
7. Quanto alle spese di lite, va precisato che l'accoglimento dell'appello importa la riforma della sentenza impugnata e, quindi, anche del capo relativo alle spese di lite, per cui il giudice deve decidere sulle spese di entrambi i gradi pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione.
Pertanto, le spese di lite sostenute da parte odierna appellante per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, in accordo con la Suprema Corte (Cass. civ. 5 novembre 2012 n. 18920; Cass. civ.
SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406) secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio, e dunque all'epoca della pronuncia che li definisce, vengono
4 poste a carico di parte appellata. Nella specie, le spese sostenute dall'odierna appellante per il primo grado di giudizio vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 vigenti al momento della decisione;
per quel che riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di appello, la liquidazione avviene facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022; il tutto tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in TOTALE RIFORMA della sentenza impugnata, rigetta la domanda di annullamento del provvedimento di preavviso di fermo formulata in primo grado da;
CP_1
2. CONDANNA PARTE APPELLATA alla refusione delle spese di lite in favore di PARTE
APPELLANTE che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 265,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge se dovute e, per il presente grado di appello, in € 440,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge se dovute;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 31.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1323/2017 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 01/2017 depositata il 22.02.2017 in materia di opposizione a preavviso di fermo amministrativo, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Bavasso, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Labonia, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 24.12.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 28 febbraio 2025 e il 20 marzo 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 30.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Nessuna delle parti ha depositato nei termini concessi comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c. 2, n. 4
c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulati dalla legge 69 del 2009) e, pertanto, è sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima.
2. Il , odierno appellato, ha citato in giudizio l innanzi al giudice di pace di Cariati CP_1 Parte_1 chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo del motoveicolo tg EG65869 di sua proprietà deducendo a tal fine: che nell'atto non sono state indicate le modalità di opposizione;
che gli atti presupposti non gli sono stati mai notificati;
la sproporzione tra il valore del motoveicolo
(euro 5.000,00) e la somma indicata in preavviso, di euro 537,51, tenuto conto che il fermo comporrebbe gravi danni atteso l'utilizzo del mezzo solo per ragioni di lavoro. Ha, altresì, chiesto di inibire la resistente dall'effettuare l'iscrizione del fermo e, in caso contrario, di ordinarne la cancellazione presso il P.R.A. di Cosenza.
1 Si è costituita contestando compiutamente nel merito l'opposizione chiedendone il rigetto, Parte_1 previa, nel caso, chiamata in causa dell'ente creditore da parte del . CP_1
Il giudice di pace con la sentenza oggi impugnata ha annullato il provvedimento impugnato condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
3. Avverso tale sentenza quest'ultima ha proposto appello chiedendone la riforma per i seguenti motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il giudice di pace accolto la domanda attorea per vizi mai sollevati dal;
violazione delle norme sulla perentorietà del termine, atteso che essendo CP_1 stata provata la notifica della cartella di pagamento sottesa al fermo, l'accertamento contenuto nei verbali di contestazione al codice della strada, sottesi alla cartella e al fermo, è divenuto definitivo in mancanza di opposizione alla cartella. Ha, quindi, chiesto di riformare la sentenza appellata dichiarando la validità del provvedimento impugnato con condanna al pagamento delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio.
La prima udienza è stata differita ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. al 14.03.2018.
Acquisito il fascicolo di primo grado il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha dichiarato la contumacia dell'appellato.
Nelle more il fascicolo è stato assegnato alla scrivente – entrata in funzioni il 05.04.2019 – e con provvedimento del 15.01.2021 è stata disposta la rinotifica dell'atto di appello con rinvio al
14.07.2021.
Si è costituito, quindi, in giudizio, in data 05.07.2021, , per cui deve procedersi in tale CP_1 sede alla revoca della dichiarazione di contumacia dello stesso come disposta dal precedente magistrato all'udienza del 04.04.2018.
Il ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. e, nel merito, CP_1 ne ha chiesto il rigetto deducendo unicamente che la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo non gli è mai stata notificata e che parte appellante in primo grado non ha fornito nessuna prova della conoscenza di eventuali atti prodromici a quello impugnato. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e ss., l'inammissibilità dell'appello; in subordine e nel merito, di rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2023, e, poi, per variazione dei giorni di udienza del magistrato e per carico del ruolo all'udienza del 24.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa, quindi, sulla base delle note scritte depositate è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 28 febbraio 2025 e il 20 marzo 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 30.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Nessuna delle parti ha depositato nei termini concessi comparse e repliche.
4. In via preliminare si evidenzia che sui capi e sulle parti della sentenza impugnata, rispetto ai quali non è stato proposto gravame, in via principale o incidentale, si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione e delibazione in merito e che vi esonero da ogni delibazione anche per tutto ciò che non ha formato oggetto di riproposizione ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza.
2 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata, atteso che parte appellante ha ben esplicitato quale siano gli errori in cui è incorso il primo giudice.
5. Tanto premesso, nel merito l'appello va accolto.
Invero, è fondato il primo motivo di appello essendosi il giudice di pace pronunziato “ultra petita”, in violazione dell'articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), laddove ha accolto la domanda del dando rilievo a vizi mai sollevati dallo stesso nell'originario atto di CP_1 citazione ossia la mancata comprensione della riferibilità della somma, l'inesistenza della notifica in quanto effettuata da soggetto non in possesso dei prescritti requisiti e violazione dell'art. 50, comma
2, d.p.r. 602/73 in ordine alle modalità di esecuzione del fermo. In realtà, come desumibile dagli atti di causa (vedi fascicolo di primo grado e, al suo interno, la produzione di primo grado del ) CP_1
l'odierno appellato si era limitato a impugnare il preavviso di fermo solo per le seguenti ragioni: mancata indicazione nell'atto delle modalità di opposizione;
mancata notifica degli atti presupposti, ossia dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada e della cartella esattoriale n.
03420160005319991000; sproporzione tra il valore del motoveicolo (euro 5.000,00) e la somma indicata in preavviso, di euro 537,51.
Sul punto si osserva che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che incorre nella violazione della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. il giudice che accolga la domanda per una causa petendi diversa da quella originariamente prospettata, quando essa non si limiti ad una semplice modificazione del nomen iuris della pretesa, ma comporti un vero e proprio mutamento degli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa. Il giudice, quindi, non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'attore entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la
“causa petendi” della relativa domanda.
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che il primo giudice si sia pronunciato ultra petita, avendo accolto motivi non dedotti dal in primo grado. CP_1
Va precisato che il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia e non si rientra nelle ipotesi di rimessione al primo giudice.
Ne segue che il motivo di appello è fondato, avendo la sentenza impugnata accolto una diversa domanda, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in parte qua.
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
In primo grado il ha proposto impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo CP_1 eccependo la mancata notifica degli atti propedeutici allo stesso, ossia dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada e della cartella esattoriale n. 03420160005319991000 e di avere avuto conoscenza delle somme addebitategli solo con la notifica del preavviso di fermo. Parte_1 costituendosi innanzi al giudice di pace aveva già dedotto l'infondatezza di tale motivo per essere stata la notifica della cartella effettuata regolarmente e ritirata da qualificatasi Parte_2 come incaricata al ritiro (vedi pag. 2 della comparsa depositata, in data 30.01.2017, da ). Parte_1
Ebbene, nella documentazione prodotta in primo grado dall'odierna appellante (vedi doc. n. 5 di cui alla produzione di primo grado di ) è presente copia dell'avviso di ricevimento che Parte_1 dimostra l'avvenuta notifica della cartella numero 03420160005319991000. Non risulta che
3 avverso la detta cartella sia stata proposta tempestiva opposizione, inoltre parte appellata non ha svolto alcuna contestazione in relazione alla relata e, d'altra parte, la stessa reca la corretta indicazione degli estremi della cartella.
Ferma l'ammissibilità della impugnazione del preavviso di fermo in funzione recuperatoria (v.
Cass. Civ. 3378/2020 in motivazione), quindi, l'assunto dell'omessa notifica della cartella esattoriale è sconfessato dalla prova della avvenuta notifica della predetta cartella. Ne consegue, come correttamente dedotto dall'appellante, che, se le cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo impugnato sono state regolarmente notificate ed è già decorso il termine per l'impugnazione delle stesse, l'eventuale vizio di notifica dei sottostanti verbali non poteva più essere fatto valere in giudizio perché la parte non ha impugnato le cartelle esattoriali per vizio di notifica dei sottostanti verbali entro i termini di legge. La prova fornita da induce, da un lato, a ritenere infondato Parte_1 il vizio di omessa notifica della cartella, dall'altro, a dichiarare ormai irrimediabilmente tardive le censure afferenti all'omessa notificazione degli atti presupposti e, in particolare, dei verbali di accertamento, atteso che è dalla data di notifica delle cartelle che la parte, avuta conoscenza della pretesa, avrebbe dovuto impugnare (in funzione recuperatoria, come pocanzi precisato) gli atti assunti pregiudizievoli. In mancanza, non è possibile dolersi del vizio afferente all'atto presupposto al momento della notifica di un atto successivo (il preavviso di fermo). Di conseguenza, il giudie di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda di annullamento del preavviso azionata dal . CP_1
L'accoglimento dell'appello implicherebbe, in astratto, l'esame degli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado ed eventualmente riproposti in sede di appello. A tal riguardo, però, si rileva che il nel costituirsi nel presente grado di giudizio si è limitato a eccepire CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e a reiterare il solo vizio di omessa notifica degli atti presupposti, senza reiterare gli ulteriori vizi denunciati in primo grado (ossia la mancata indicazione nel provvedimento di preavviso delle modalità di opposizione e la sproporzione tra il valore del motoveicolo e la somma indicata in preavviso).
Merita ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale
l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cass. civ.. Sez. II, 11 maggio 2009, 10796).
6. In definitiva, per le ragioni esposte, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda di annullamento del provvedimento di preavviso di fermo formulata in primo grado dal deve CP_1 essere respinta.
7. Quanto alle spese di lite, va precisato che l'accoglimento dell'appello importa la riforma della sentenza impugnata e, quindi, anche del capo relativo alle spese di lite, per cui il giudice deve decidere sulle spese di entrambi i gradi pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione.
Pertanto, le spese di lite sostenute da parte odierna appellante per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, in accordo con la Suprema Corte (Cass. civ. 5 novembre 2012 n. 18920; Cass. civ.
SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406) secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio, e dunque all'epoca della pronuncia che li definisce, vengono
4 poste a carico di parte appellata. Nella specie, le spese sostenute dall'odierna appellante per il primo grado di giudizio vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 vigenti al momento della decisione;
per quel che riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di appello, la liquidazione avviene facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022; il tutto tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in TOTALE RIFORMA della sentenza impugnata, rigetta la domanda di annullamento del provvedimento di preavviso di fermo formulata in primo grado da;
CP_1
2. CONDANNA PARTE APPELLATA alla refusione delle spese di lite in favore di PARTE
APPELLANTE che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 265,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge se dovute e, per il presente grado di appello, in € 440,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge se dovute;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 31.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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