Articolo 1 della Legge 13 luglio 1967, n. 583
Articolo 2
Versione
13 agosto 1967
Art. 1. (Maggiorazione delle pensioni dirette)

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:
60 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 10 gennaio 1948;
55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;
50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;
40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 10 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;
30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957;
24 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958;
18 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959;
15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960;
10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961;
5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962;
2 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967