Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]16164 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DEL BIANCO PIER GUIDO (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente _1 C.F._3
in VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 62/9 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DEL BIANCO PIER GUIDO (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20/1/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 18/05/1996 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
14/01/2016 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ARENZANO il 18/05/1996 dai
Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale sita in Genova Via S. Bartolomeo del Fossato, 62/9, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, resta assegnata alla Sig.ra che vi abita con il figlio _1
, ad oggi universitario;
Persona_1 2) Le spese di ordinaria amministrazione di detta abitazione sono a carico della Sig.ra _1
sinché la medesima manterrà ivi la residenza e nel caso le spese saranno ripartite al
[...]
50% tra le parti, mentre quelle straordinarie sono suddivise nella misura del 50% ciascuno;
verranno parimenti pagati nella misura del 50% ciascuno i lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo, come meglio specificati da nota allegata ed approvata da entrambi;
3) Nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, essendosi dichiarati economicamente autosufficienti;
4) Il Sig. verserà mensilmente l'importo complessivo di €=600,00= a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio con le seguenti modalità: €=450,00= sul conto Per_1
corrente della Sig.ra e €=150,00= sul conto corrente del figlio;
le spese _1
straordinarie sono divise al 50%, come da Protocollo su spese straordinarie sul mantenimento dei figli datato 15/09/2016 del Tribunale di Genova;
5) Le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni proprio rapporto patrimoniale, nulla avendo a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro nel rispetto del presente accordo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1996, Numero 20, Parte 2, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 4 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba