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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede RU - Via Luigi Canali 12 06100
RU PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RU - Strada Delle Fratte 2/i 06100 RU PG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 0014313366000 GIOCHI-LOTTERIE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 0014313366000 GIOCHI-LOTTERIE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 0014313366000 GIOCHI-LOTTERIE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 0014313366000 GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di RU, la ricorrente società Ricorrente_1
Ricorrente_1, in persona dei legali rappresentanti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 080 2023 0014313366 000 (GIOCHI-LOTTERIE 2014, 2015, 2016 e 2017) e n. 080 2022 0016109402
000 (GIOCHI-LOTTERIE 2015 e 2016), mediante le quali l'Agente per la Riscossione, richiede (a seguito di accertamento dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per gli anni d'imposta dal
2014 al 2017) la somma di € 213.802,88, a seguito di iscrizione provvisoria derivante dalla sentenza resa dalla CGT di I grado di RU n. 24/2022 (di reiezione dei ricorsi 316/2020; 461/2020; 462/2020;
465/2020; 466/2020; 12/2021; 163/2021; 173/2021), impugnata in appello.
1.1. Assume la parte ricorrente che la cartella è invalida per difetto di sottoscrizione, deduce l'errata quantificazione delle somme dovute, violazione dell'articolo 7 dello statuto del contribuente, nonché per vizio di motivazione.
1.2. Si è costituita l'Agente della Riscossione, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato.
1.3. Con ordinanza n. 7 del 22.01.2024 di accoglimento dell'istanza cautelare urgente, la cartella è stata sospesa;
con ordinanza n. 135/24, resa a seguito dell'udienza del 3.6.2024 il processo è stato rinviato per la pendenza di trattativa;
con ordinanza n. 247/24, resa a seguito dell'udienza del 11.11.2024 il processo
è stato rinviato per la pendenza del processo tributario definito dalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (poi definito con decisione n. 300/2022); a seguito di ulteriore rinvio dell'udienza del 17 marzo
2025, all'udienza del 13 gennaio 2026, in cui la difesa dell'Agenzia ha dichiarato che è intervenuta ordinanza di Cassazione sul procedimento originario, la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
3. In via preliminare, occorre vagliare la questione relativa alla eventuale sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pretesa pregiudizialità col giudizio pendente in Corte di cassazione, sulla decisione della Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (con decisione n.
300/2022), che ha confermato la decisione resa dalla CGT di I grado di RU, alla base della cartella in questa sede gravata.
3.1. Sebbene in un primo tempo la Corte abbia ravvisato l'opportunità di procedere alla sospensione del giudizio, si ritiene, melius re perpensa, che non vi siano ostacoli a definire la presente lite.
3.2. Fin dalla pronuncia a Sezioni Unite del giugno 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo occorre riconoscere un ruolo decisivo all'art. 282 del codice di rito come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Infatti, con tale disposizione è stata riconosciuta provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado e ciò ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado … e la situazione in cui le stesse parti si vengono a trovare dopo la decisione del giudice che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. In tal modo l'ordinamento (anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite che, al contrario, risulterebbe favorito se all'impugnazione si attribuisse l'effetto di ripristinare le posizioni di partenza), che guarda con sfavore al fenomeno sospensivo del processo (si veda in tal senso la sentenza della Corte costituzionale 31.5.1996, n. 182), riconosce il valore della composizione della controversia come dichiarato conforme a diritto da un giudice terzo e imparziale (ai sensi del comma 2 dell'art. 111 della Costituzione).
3.2.1. Pertanto, sotto un primo aspetto, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”
(sentenza 19.6.2012, n. 10027).
3.2.2. In seguito la Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione è imposta da una disposizione normativa specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2 (sentenza 29.7.2021, n. 21763).
3.2.3. La Corte di legittimità sostiene dunque che:
- salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- quando la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e il giudice abbia invece provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento
è illegittimo e deve essere annullato (presentando istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (sez. VI,
9.7.2018, n. 17936; id., n. 27164 del 2023, cit.);
- ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2,
c.p.c., è anzitutto indispensabile che “la Parte richiedente invochi una decisione per sé favorevole che non sia ancora definitiva” (Cass. civ., sez. V, 9.10.2019, n. 25251; id., sez. V, 4.9.2024, n. 23700);
- anche nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, “non può nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto che 'salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,
è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.” (Cass. civ., sez.
VI, 6.10.2017, n. 23480; id., sez. V, 25.3.2024, n. 7952; id., sez. V, 24.6.2024, n. 17323).
3.3. Applicando i suesposti principi alla vicenda di causa, vale osservare che: - la sospensione del presente processo chiesta dal Ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è giuridicamente possibile perché sulla causa pregiudicante è intervenuta una sentenza di primo grado e pure una sentenza d'appello;
- un'eventuale sospensione potrebbe pertanto essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la parte ha invocato una sentenza a sé sfavorevole (sia di I che di II Grado).
Peraltro l'iscrizione provvisoria della pretesa fiscale dedotta in un giudizio è stabilita in modo specifico dal legislatore, mediante un attento bilanciamento delle due contrapposte esigenza (quello della parte a non essere esposta ad un pagamento che potrebbe risultare, all'esito della vicenda giurisdizione, non dovuto;
quello dell'erario a riscuotere quanto meno una parte di ciò che è stato accertato – sebbene non in via definitiva – per effetto di una decisione giurisdizionale).
D'altra parte il raccordo fra le due vicende (la causa madre e la causa sulla successiva riscossione della pretesa fiscale oggetto della causa madre) è assicurato dall'istituto della sospensione della esecutività della sentenza (tanto di I grado che di II grado).
4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la nullità per difetto di sottoscrizione della cartella.
4.1. Fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del
2014 e la giurisprudenza ivi citata) - vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass., n. 11458 del
2012; Cass., ordinanza n. 1545 del 22.01.2018).
Orbene, sulla base di tale principio la Suprema Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n.
26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»). Si è così precisato che «il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654,
Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); […] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso […]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del
1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv. l. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n.
26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).
4.2. Si consideri infine che il ruolo e la successiva cartella di pagamento sono atti a natura vincolata senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, sicché non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, della legge 241/1990).
5. In relazione al quantum contestato, l'eventuale esistenza di un parziale pagamento della pretesa originaria non costituisce un vizio della cartella, ma può valere al fine di concordare con l'amministrazione fiscale modalità di pagamento che tengano conto di quanto già versato.
6. Con ulteriore censura la ricorrente evoca la violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, per insufficiente indicazione della modalità di presentazione del ricorso. L'omissione o erronea indicazione delle modalità e del termine per proporre ricorso non determina ex se l'invalidità dell'atto, ma, integrando una mera irregolarità, può al più dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza del diritto di presentare il ricorso giurisdizionale, qualora tali indicazioni mancanti o inesatte non consentano al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa (cfr. Cass., II, 27/01/2020, n. 1740).
7. La censura di nullità della cartella per difetto di motivazione è parimenti infondata, non solo perché la motivazione si è rivelata sufficientemente idonea a far comprendere le ragioni sostanziali in fatto e in diritto dell'adozione del provvedimento gravato;
ma anche perché la società ricorrente ha immediatamente compreso che le cartelle sono conseguenti ai giudizi che aveva instaurato presso questa Corte di Giustizia avverso gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta di riferimento emessi dall'Agenzia delle Dogane.
8. Il ricorso è stato deciso con sentenza di questa Corte n. 24/2022 e respinto con sentenza della Corte di
II Grado n. 300/2022. Quest'ultima pronuncia, come informa il Contribuente, è oggetto di un ricorso per la sua cassazione.
8.1. Consegue a ciò che le ulteriori argomentazioni avanzate nel merito della pretesa dedotta nel giudizio madre sono inammissibili perché sono volte a rimettere in discussione le menzionate decisioni tributarie.
Ed è chiaro che questa Corte non può tornare sul merito di decisioni già assunte perché, in applicazione del principio del ne bis in idem, è vietato allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
9. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare, in favore l'Agenzia delle Dogane di
RU, le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 (quattromilacinquecento,00), oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede RU - Via Luigi Canali 12 06100
RU PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RU - Strada Delle Fratte 2/i 06100 RU PG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 0014313366000 GIOCHI-LOTTERIE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 0014313366000 GIOCHI-LOTTERIE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 0014313366000 GIOCHI-LOTTERIE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2023 0014313366000 GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di RU, la ricorrente società Ricorrente_1
Ricorrente_1, in persona dei legali rappresentanti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 080 2023 0014313366 000 (GIOCHI-LOTTERIE 2014, 2015, 2016 e 2017) e n. 080 2022 0016109402
000 (GIOCHI-LOTTERIE 2015 e 2016), mediante le quali l'Agente per la Riscossione, richiede (a seguito di accertamento dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per gli anni d'imposta dal
2014 al 2017) la somma di € 213.802,88, a seguito di iscrizione provvisoria derivante dalla sentenza resa dalla CGT di I grado di RU n. 24/2022 (di reiezione dei ricorsi 316/2020; 461/2020; 462/2020;
465/2020; 466/2020; 12/2021; 163/2021; 173/2021), impugnata in appello.
1.1. Assume la parte ricorrente che la cartella è invalida per difetto di sottoscrizione, deduce l'errata quantificazione delle somme dovute, violazione dell'articolo 7 dello statuto del contribuente, nonché per vizio di motivazione.
1.2. Si è costituita l'Agente della Riscossione, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato.
1.3. Con ordinanza n. 7 del 22.01.2024 di accoglimento dell'istanza cautelare urgente, la cartella è stata sospesa;
con ordinanza n. 135/24, resa a seguito dell'udienza del 3.6.2024 il processo è stato rinviato per la pendenza di trattativa;
con ordinanza n. 247/24, resa a seguito dell'udienza del 11.11.2024 il processo
è stato rinviato per la pendenza del processo tributario definito dalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (poi definito con decisione n. 300/2022); a seguito di ulteriore rinvio dell'udienza del 17 marzo
2025, all'udienza del 13 gennaio 2026, in cui la difesa dell'Agenzia ha dichiarato che è intervenuta ordinanza di Cassazione sul procedimento originario, la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
3. In via preliminare, occorre vagliare la questione relativa alla eventuale sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pretesa pregiudizialità col giudizio pendente in Corte di cassazione, sulla decisione della Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (con decisione n.
300/2022), che ha confermato la decisione resa dalla CGT di I grado di RU, alla base della cartella in questa sede gravata.
3.1. Sebbene in un primo tempo la Corte abbia ravvisato l'opportunità di procedere alla sospensione del giudizio, si ritiene, melius re perpensa, che non vi siano ostacoli a definire la presente lite.
3.2. Fin dalla pronuncia a Sezioni Unite del giugno 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo occorre riconoscere un ruolo decisivo all'art. 282 del codice di rito come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Infatti, con tale disposizione è stata riconosciuta provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado e ciò ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado … e la situazione in cui le stesse parti si vengono a trovare dopo la decisione del giudice che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. In tal modo l'ordinamento (anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite che, al contrario, risulterebbe favorito se all'impugnazione si attribuisse l'effetto di ripristinare le posizioni di partenza), che guarda con sfavore al fenomeno sospensivo del processo (si veda in tal senso la sentenza della Corte costituzionale 31.5.1996, n. 182), riconosce il valore della composizione della controversia come dichiarato conforme a diritto da un giudice terzo e imparziale (ai sensi del comma 2 dell'art. 111 della Costituzione).
3.2.1. Pertanto, sotto un primo aspetto, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”
(sentenza 19.6.2012, n. 10027).
3.2.2. In seguito la Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione è imposta da una disposizione normativa specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2 (sentenza 29.7.2021, n. 21763).
3.2.3. La Corte di legittimità sostiene dunque che:
- salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- quando la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e il giudice abbia invece provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento
è illegittimo e deve essere annullato (presentando istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (sez. VI,
9.7.2018, n. 17936; id., n. 27164 del 2023, cit.);
- ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2,
c.p.c., è anzitutto indispensabile che “la Parte richiedente invochi una decisione per sé favorevole che non sia ancora definitiva” (Cass. civ., sez. V, 9.10.2019, n. 25251; id., sez. V, 4.9.2024, n. 23700);
- anche nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, “non può nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto che 'salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,
è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.” (Cass. civ., sez.
VI, 6.10.2017, n. 23480; id., sez. V, 25.3.2024, n. 7952; id., sez. V, 24.6.2024, n. 17323).
3.3. Applicando i suesposti principi alla vicenda di causa, vale osservare che: - la sospensione del presente processo chiesta dal Ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è giuridicamente possibile perché sulla causa pregiudicante è intervenuta una sentenza di primo grado e pure una sentenza d'appello;
- un'eventuale sospensione potrebbe pertanto essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la parte ha invocato una sentenza a sé sfavorevole (sia di I che di II Grado).
Peraltro l'iscrizione provvisoria della pretesa fiscale dedotta in un giudizio è stabilita in modo specifico dal legislatore, mediante un attento bilanciamento delle due contrapposte esigenza (quello della parte a non essere esposta ad un pagamento che potrebbe risultare, all'esito della vicenda giurisdizione, non dovuto;
quello dell'erario a riscuotere quanto meno una parte di ciò che è stato accertato – sebbene non in via definitiva – per effetto di una decisione giurisdizionale).
D'altra parte il raccordo fra le due vicende (la causa madre e la causa sulla successiva riscossione della pretesa fiscale oggetto della causa madre) è assicurato dall'istituto della sospensione della esecutività della sentenza (tanto di I grado che di II grado).
4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la nullità per difetto di sottoscrizione della cartella.
4.1. Fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del
2014 e la giurisprudenza ivi citata) - vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass., n. 11458 del
2012; Cass., ordinanza n. 1545 del 22.01.2018).
Orbene, sulla base di tale principio la Suprema Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n.
26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»). Si è così precisato che «il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654,
Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); […] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso […]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del
1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv. l. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n.
26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).
4.2. Si consideri infine che il ruolo e la successiva cartella di pagamento sono atti a natura vincolata senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, sicché non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, della legge 241/1990).
5. In relazione al quantum contestato, l'eventuale esistenza di un parziale pagamento della pretesa originaria non costituisce un vizio della cartella, ma può valere al fine di concordare con l'amministrazione fiscale modalità di pagamento che tengano conto di quanto già versato.
6. Con ulteriore censura la ricorrente evoca la violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, per insufficiente indicazione della modalità di presentazione del ricorso. L'omissione o erronea indicazione delle modalità e del termine per proporre ricorso non determina ex se l'invalidità dell'atto, ma, integrando una mera irregolarità, può al più dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza del diritto di presentare il ricorso giurisdizionale, qualora tali indicazioni mancanti o inesatte non consentano al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa (cfr. Cass., II, 27/01/2020, n. 1740).
7. La censura di nullità della cartella per difetto di motivazione è parimenti infondata, non solo perché la motivazione si è rivelata sufficientemente idonea a far comprendere le ragioni sostanziali in fatto e in diritto dell'adozione del provvedimento gravato;
ma anche perché la società ricorrente ha immediatamente compreso che le cartelle sono conseguenti ai giudizi che aveva instaurato presso questa Corte di Giustizia avverso gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta di riferimento emessi dall'Agenzia delle Dogane.
8. Il ricorso è stato deciso con sentenza di questa Corte n. 24/2022 e respinto con sentenza della Corte di
II Grado n. 300/2022. Quest'ultima pronuncia, come informa il Contribuente, è oggetto di un ricorso per la sua cassazione.
8.1. Consegue a ciò che le ulteriori argomentazioni avanzate nel merito della pretesa dedotta nel giudizio madre sono inammissibili perché sono volte a rimettere in discussione le menzionate decisioni tributarie.
Ed è chiaro che questa Corte non può tornare sul merito di decisioni già assunte perché, in applicazione del principio del ne bis in idem, è vietato allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
9. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare, in favore l'Agenzia delle Dogane di
RU, le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 (quattromilacinquecento,00), oltre accessori, se dovuti.