CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1015
CGARS
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, del contraddittorio procedimentale e dei principi sul soccorso istruttorio

    Il giudice dell'ottemperanza ha il potere di sindacare nel merito le decisioni del Commissario ad acta, non limitandosi a un mero controllo di legittimità. La motivazione del Commissario sul mancato aggiornamento del Piano Economico Finanziario è ritenuta generica e non adeguata.

  • Accolto
    Motivazione insufficiente del provvedimento commissariale riguardo al Piano Economico Finanziario (PEF)

    La motivazione del Commissario sul PEF è considerata generica e non adeguata, non individuando specificamente le carenze del documento trasmesso dall'Associazione.

  • Accolto
    Incompatibilità del progetto con il PUDM

    Il provvedimento commissariale non è pienamente convincente riguardo all'incompatibilità con il PUDM, alla luce dei precedenti esiti istruttori favorevoli.

  • Accolto
    Applicazione del giudizio di incoerenza al progetto dell’Associazione ricorrente

    Il provvedimento commissariale non è pienamente convincente riguardo all'incompatibilità con il PUDM, alla luce dei precedenti esiti istruttori favorevoli.

  • Altro
    Spese di giudizio

    Le spese del doppio grado del giudizio d'ottemperanza sono compensate in ragione della complessità della questione e dell'imprevedibilità dell'esito sostanziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1015
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1015
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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