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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione civile
N. 378/2025 R.G.
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo presentato da nella Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e Parte_2
; Parte_3
rilevato che parte ricorrente agisce in via monitoria onde ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di acconto nonché il pagamento del doppio della caparra versata a Parte_2
e quali promittenti venditrici dell'immobile in forza del contratto Parte_3
preliminare concluso in data 04.08.2023; rilevato che la pretesa creditoria in oggetto viene avanzata sul presupposto dell'esercitato diritto di recesso, in conseguenza del dedotto inadempimento della consistente nella Parte_3 omessa cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile promesso in vendita;
ritenuto che
nel caso di specie difettino i presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. dal momento che la restituzione della somma versata dal ricorrente/promissario acquirente e il pagamento del doppio della caparra presuppongono che sia risolta in senso favorevole al ricorrente la questione della imputabilità del dedotto inadempimento e una pronuncia caducatoria del contratto per effetto dell'accertamento della legittimità del recesso (Cass. civ.n. 21209/2019); considerato che tali valutazioni non possono essere compiute dal giudice adito con ricorso per decreto ingiuntivo, in ragione della cognizione sommaria propria del procedimento monitorio;
p,q.m. rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Marsala, 02.04.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona
Sezione civile
N. 378/2025 R.G.
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo presentato da nella Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e Parte_2
; Parte_3
rilevato che parte ricorrente agisce in via monitoria onde ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di acconto nonché il pagamento del doppio della caparra versata a Parte_2
e quali promittenti venditrici dell'immobile in forza del contratto Parte_3
preliminare concluso in data 04.08.2023; rilevato che la pretesa creditoria in oggetto viene avanzata sul presupposto dell'esercitato diritto di recesso, in conseguenza del dedotto inadempimento della consistente nella Parte_3 omessa cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile promesso in vendita;
ritenuto che
nel caso di specie difettino i presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. dal momento che la restituzione della somma versata dal ricorrente/promissario acquirente e il pagamento del doppio della caparra presuppongono che sia risolta in senso favorevole al ricorrente la questione della imputabilità del dedotto inadempimento e una pronuncia caducatoria del contratto per effetto dell'accertamento della legittimità del recesso (Cass. civ.n. 21209/2019); considerato che tali valutazioni non possono essere compiute dal giudice adito con ricorso per decreto ingiuntivo, in ragione della cognizione sommaria propria del procedimento monitorio;
p,q.m. rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Marsala, 02.04.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona