Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 35920/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N.R.G. 35920/2012
TRA
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) e (P. IVA ), tutti rappresentati Parte_3 C.F._3 Controparte_1 P.IVA_1
e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Elena Penza e
Gennaro Zuccaro
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giulio Gomez d'Ayala
OPPOSTA
E
(C.F. ), (C.F. , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 Controparte_5
(C.F. ), (C.F. , (C.F. C.F._6 Parte_2 C.F._7 Parte_4
) e (C.F. ), tutti rappresentati e difesi, C.F._8 Parte_5 C.F._9
giusta mandato in calce all'atto di intervento, dagli avv.ti Elena Penza e Gennaro Zuccaro
TERZI INTERVENIENTI
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6054/2013 emesso dal Tribunale di Napoli in data
28.9.2012 e pubblicato in data 1.10.2012.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza del 10.9.2024
Con atto di citazione notificato l'11-4-1995 e , premesso di Parte_3 Parte_2
aver concesso con atto per Notar del 10-6-1976 alla servitù di metanodotto Per_1 CP_2
nel proprio fondo sito in Melito di Napoli in catasto terreni mappale 10, fl. 4, lungo il confine con
l'ex alveo Signoriello per ml. 180 finalizzato alla costruzione di un impianto di erogazione metano della soc. Grace Italiana, esponevano che: il tracciato della servitù convenzionale correva in linea retta e parallela lungo tutto il confine della particella 10 con l'ex alveo e a ml. 10 dal confine del
Comune di Mugnano;
la senza alcuna autorizzazione, né comunicazione e/o CP_2
concessione, aveva modificato il tracciato esistente della servitù, creando una nuova e diversa servitù; il nuovo tracciato, oltre ad impegnare la fascia di terreno già asservita, impegnava una nuova striscia di terreno con una deviazione di 90° circa su tutto il fronte della strada della particella 10 e parallelamente all'asse della circumvallazione di Napoli per ml. 50; la costruzione dell'impianto era finalizzata all'erogazione di metano a servizio della soc. che da Parte_6
diverso tempo aveva cessato ogni attività; la modificazione non era prevista dal titolo costitutivo ed alterava il contenuto della servitù stessa con aggravamento del fondo servente.
Tanto dedotto, le istanti convenivano in giudizio la per sentir dichiarare illegittimo ed CP_2
abusivo l'attraversamento della nuova tubazione installata sul fondo delle comparenti, condannare di conseguenza la convenuta all'immediata rimozione della tubazione, al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni da accertarsi a mezzo c.t.u., nonché per sentir dichiarare estinta la servitù di cui all'atto per Notar del 10-6-76 per essere estinta la finalità Per_1
della sua costituzione, il tutto con vittoria di spese di lite.
La convenuta, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e contestava la fondatezza della domanda.
Con sentenza n. 6188/2000 del 5.5.2000, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. Proposto appello dalle istanti, cui resisteva la convenuta, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
2406/01 dichiarava la nullità del giudizio di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di e della e rimetteva la causa al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Napoli con termine per la riassunzione.
Riassunto il giudizio con atto notificato il 21-12-01, a parziale modifica delle domande originariamente proposte, le istanti chiedevano condannarsi la al risarcimento dei CP_2
danni da liquidarsi in separata sede e l'estinzione della servitù convenzionale anche per desuetudine. Con distinti atti notificati il 1.2.2002, anche la e intervenivano Controparte_1 Parte_1
nel giudizio nel giudizio proponendo le medesime domande esperite dalle riassumenti.
Si costituiva nuovamente la impugnando le avverse pretese di cui chiedeva rigetto CP_2
anche per difetto di legittimazione passiva, per avere conferito ogni diritto alla e CP_6
quindi alla Controparte_2
Nelle more, interveniva volontariamente quest'ultima società eccependo che gli istanti non avevano dato la prova della propria legittimazione;
che la nuova tubazione, posizionata in un sito diverso non aveva creato una nuova servitù; che, del resto, la possibilità di effettuare modifiche all'impianto era espressamente prevista dall'art. 4 della convenzione che prevedeva solo l'obbligo della concessionaria di liquidare i danni eventualmente arrecati, danni mai quantificati o indicati dalla controparte;
che, a tutto concedere, ai proprietari avrebbe dovuto essere corrisposta un'indennità per l'aggravio della servitù preesistente da quantificare ex art. 5 bis della legge n.
359/92; che la richiesta di rimozione era comunque inammissibile stante la natura di pubblica utilità conferita ex lege ai predetti manufatti. Concludeva per il rigetto della domanda e, in via subordinata, nel caso di riconoscimento di aggravio di servitù, di quantificare la relativa indennità secondo la normativa vigente, il tutto con vittoria di spese.
Con sentenza parziale n. 8465/04 del 22.7.04, il Tribunale adito dichiarava ammissibili gli interventi, estrometteva dal giudizio l e rimetteva la causa sul ruolo con separata CP_7
ordinanza per la quantificazione dei danni.
Proposto dagli istanti gravame avverso la predetta sentenza parziale, sebbene fosse stata fatta riserva di impugnazione dalla difesa attorea, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2968/07 del 25.9.07, dichiarava l'appello inammissibile in quanto proposto prima della decisione definitiva nonostante la rituale riserva di impugnazione.
Nelle more, il Tribunale disponeva c.t.u. per valutare l'ammontare dell'indennizzo eventualmente spettante alla parte attrice.
Con sentenza definitiva n. 10035/04, depositata il 30-9-04 e notificata il 18-10-04, il Tribunale di
Napoli condannava la al pagamento in favore degli appellanti della somma Controparte_2
di € 90.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre spese di causa.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 15-11-2024, la proponeva CP_2
impugnazione per violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo stata proposta solo domanda di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, oltre che l'inidoneità probatoria della c.t.u. e il difetto di motivazione. Con atto del 14.12.2004, si costituivano gli appellati deducendo che il Giudice di primo grado con la sentenza definitiva aveva inteso dare risposta al tentativo esperito dalle parti di trovare un accordo bonario, instaurazione della trattativa tale da configurare una vera e propria integrazione della originaria domanda;
che la c.t.u. del geom. non era tuttavia condivisibile riguardo alla CP_8
quantificazione dei danni, stante la mancata valutazione delle aree residuali comprese tra le strisce di terreno asservite al primo e al secondo metanodotto, il mancato riconoscimento del deprezzamento del restante fondo, la mancata valutazione del danno emergente nei confronti della l'elevata percentuale di abbattimento del valore base per l'asservimento Controparte_1
e la stima di un valore unitario non corrispondente a quello di mercato.
Pertanto, gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello e di riformare la sentenza di primo grado condannando l'appellante al pagamento del maggior indennizzo di € 1097.436,00 oltre interessi della domanda e svalutazione monetaria, previo supplemento di c.t.u., il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con sentenza n. 2376/2010, la Corte di Appello di Napoli accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, emetteva in danno della Controparte_2
sul presupposto che fosse caduto il giudicato sull'accertamento dell'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa, emetteva condanna generica al risarcimento dei danni in favore degli appellati, da liquidarsi in separata sede.
Dichiarava inammissibile, invece, la domanda dell'appellante principale di restituzione di quanto versato per effetto della pronuncia di primo grado, in quanto tardivamente formulata per la prima volta in sede di scritti conclusionali.
Con decreto ingiuntivo n. 6054/2013 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.9.2012 e pubblicato in data 1.10.2012, questo Tribunale ingiungeva a , , Parte_1 Parte_2
e il pagamento, in favore della della Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
somma di € 95.235,94, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, a titolo di ripetizione dell'indebito di quanto versato agli ingiunti in esecuzione della menzionata sentenza n. 10035/04 emessa da questo Tribunale il 30.9.04 e successivamente riformata in appello dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 2376/2010.
Avverso detto decreto spiegava opposizione gli ingiunti sostenendo l'inammissibilità della pretesa.
Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno sulla scorta della condanna generica di cui alla su citata pronuncia della Corte di Appello n. 2376/2010. Resisteva l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con la documentazione acquisita e l'espletamento di c.t.u., all'udienza del 10 settembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 12 settembre.
Si osservi in diritto.
1.L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
1.1. Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto
(cfr. ex multis, Cass. 2421/2006) sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Tanto premesso, occorre evidenziare che la ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_2
Tribunale di Napoli in composizione monocratica l'emissione di ingiunzione di pagamento, in suo favore ed degli odierni opponenti, per la somma di € 95.235,94, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di ripetizione di quanto versato in parziale esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 10035/0, successivamente riformata dalla statuizione n. 2376/2010 emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
A sostegno della pretesa monitoria, l'istante ha prodotto le menzionate sentenze.
A fronte di tale produzione documentale alcun dubbio può, allora, sussistere circa la legittima concessione del predetto decreto atteso che per costante giurisprudenza della Suprema Corte il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art 339 c.p.c. per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio “restitutio ante omnia” (cfr. Cass.
17.4.2004, n. 7353; Cass. 26.4.2003, n. 6579; Cass. n.11729/2004; Cass n. 19584/21). Ebbene, nella specie, sarebbe stato onere della controparte dare prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'adempimento.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
Dunque, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato e dichiarato esecutivo il decreto opposto.
2. Con separata ordinanza, infine, la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale.
3. Spese all'esito definitivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 35920/2012, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
6054/2013 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.9.2012 e pubblicato in data 1.10.2012;
b) spese all'esito definitivo del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi