Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 02386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02928/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2928 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Serena Grassi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Adami in Udine, via Colugna 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 22.06.2022 e notificato in data 28.06.2022 consistente nel divieto in capo al ricorrente di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (cd. DASPO).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, definito esponente di spicco degli ultras della -OMISSIS-, ha impugnato il Daspo indicato in oggetto, inflitto in quanto i tifosi della -OMISSIS- sfondavano i cancelli e malmenavano gli stuart per venire in contatto con i tifosi del -OMISSIS- in data 14.05.2022, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
A) Sull’illegittimità del provvedimento comminato per omessa notifica dell’avviso di cui all’art. 7 della legge 241/1990, e sul difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente i motivi d’urgenza per omettere la comunicazione di avvio del procedimento erano inesistenti in quanto la partita -OMISSIS---OMISSIS- era l’ultima di campionato e perché adottato oltre cinque settimane dopo l’accaduto.
Inoltre il ricorrente accorreva sul luogo dello scontro dapprima per fermare i tifosi più animati e cercava esclusivamente di fermare l’agente che ripetutamente colpiva il proprio padre senza motivo
alcuno, esercitando una forma di legittima difesa, peraltro non violenta.
B) Sulla violazione del diritto di difesa per carenza di autorizzazione di accesso agli atti.
Il ricorrente lamenta che non gli sta stato concesso accesso agli atti nonostante l’autorizzazione del procuratore della Repubblica di Monza.
C) Sull’errata interpretazione ed applicazione dell’art.6 della legge 401/1989 in relazione all’art. 6bis c. 2 l. 401/89 ed agli artt. 1 quinquies n. 7 l. 33/88 nonche’ art. 1septies comma 2 l. 401/89 e
conseguente violazione di legge.
Il ricorrente sostiene che, essendo ormai finita la partita esisteva la libera circolazione degli spettatori che non debbono più rispettare il collocamento all’interno del settore ove hanno acquistato il biglietto, per cui il IG -OMISSIS- si reca esclusivamente nel settore erroneamente denominato nel provvedimento come “settore biglietteria ospiti” come libero cittadino, senza forzare ingressi e stuart, per cui al massimo gli si potrebbe contestare l’accesso in un settore dello stadio non corrispondente al biglietto acquistato.
D) Sul difetto, inadeguatezza, genericità, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento. difetto di istruttoria, travisamento del fatto.
Il ricorrente lamenta che la condotta descritta come “violenta” non può che integrare una forma di legittima difesa perchè stava solo cercando di evitare che il padre subisse delle lesioni ingiuste e
sproporzionate.
E) Violazione della legge per eccesso di potere e difetto di istruttoria in merito alla durata della misura secondo i criteri di cui all’art. 6 comma v° l. 401/89 e secondo il principio di gradualità della sanzione.
La difesa del ricorrente sostiene che la durata quinquennale della sanzione sarebbe sproporzionata perché “-OMISSIS- non è un pazzo scatenato che si è scagliato immotivatamente contro le FFOO”.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza in data odierna la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la giurisprudenza (Tar Sicilia, Palermo, sez. IV, 13 giugno 2024, n. 1960) si orienta condivisibilmente nel senso di ritenere che la misura del “Daspo” non debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi per l'appunto di misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico.
In merito occorre avere riguardo doverosamente alle origini, alle ragioni giustificatrici e al profilo teleologico dell’istituto del “Daspo sportivo”, rilevando che tale disciplina speciale è nata ed è preordinata a prevenire e impedire fenomeni di grave violenza in occasione o a causa di eventi sportivi, divenuti sempre più frequenti e ormai non più tollerabili, poiché causano inaccettabili violazioni dei beni fondamentali della sicurezza e dell’ordine pubblici e dei più elementari diritti (libertà di circolazione, incolumità personale, proprietà privata) dei cittadini non partecipanti a tali eventi o comunque non coinvolti o estranei a tali fenomeni, nonché costi esorbitanti in termini di impegno (e di rischio) per le Forze dell’ordine, costrette a intervenire sempre più massicciamente per prevenire e reprimere tali manifestazioni di assurda violenza.
Il fatto quindi che si trattasse dell’ultimo partita del campionato non giustifica il fatto che il procedimento dovesse essere più lento trattandosi di uno strumento amministrativo finalizzato a garantire la sicurezza pubblica, per il quale il periculum è in re ipsa.
2.2 In merito alla mancata conoscenza degli atti al momento della presentazione del ricorso, occorre rilevare che il ricorrente non ha attivato la tutela giurisdizionale nei confronti del diniego d’accesso, anche tacito, e che nelle more del giudizio l’Avvocatura dello Stato ha depositato gli atti del procedimento, per cui il motivo deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo.
2.3 In merito alla libertà di movimento all’interno dello stadio alla fine della partita occorre rilevare che i tifosi si muovono secondo le indicazioni degli organi preposti fino al deflusso dallo stadio ed anche nelle immediate vicinanze, per cui deve escludersi che il ricorrente avesse il diritto di andare dove voleva. In merito all’assenza dell’utilizzo di violenza occorre rilevare che i verbali fanno fede fino a querela di falso dei fatti verificatosi.
A ciò si aggiunge che lo stesso ricorrente ammette l’uso della violenza, anche se scriminata, come vedremo al punto successivo.
2.4 In merito all’esercizio del diritto di difesa è chiaro che la scriminante non può operare nel caso di specie in quanto non vi è alcuna prova che l’agente, in maniera consapevole, abbia travalicato i limiti entro cui le funzioni pubbliche dovevano essere esercitate né che la condotta del ricorrente si sia limitata alla resistenza, trattandosi, piuttosto, di volontaria partecipazione ad una rissa. La presenza del padre nel tafferuglio in realtà fa propendere il Collegio per un rafforzamento del proposito criminoso che per un atto di autotutela dei supremi legami familiari.
2.5 In ordine all’effettivo svolgimento dei fatti il ricorrente dichiara che dai documenti visionati dalla difesa “si evince come il IG -OMISSIS- interveniva sul luogo dello scontro solo per fermare i propri compagni di tifoseria, e come lo stesso cercasse, afferrando sì lo sfollagente, di difendere il proprio PA dai colpi che un agente di polizia stava ingiustamente sferrando addosso al genitore”.
Ne risulta l’ammissione della piena partecipazione del ricorrente al fatto cruento che, nella descrizione fattane dallo stesso, assomiglia più che al modello della pietas di EA per il padre IS, ad un vizio di famiglia di accendere risse e partecipare a fatti cruenti adeguatamente spalleggiati.
2.6 In merito alla proporzionalità della sanzione, il provvedimento è adeguatamente motivato in quanto nei fatti indicati non c’è solo l’uso della violenza ma anche l’ingaggio con le forze dell’ordine, che, sommati, esprimono la massima gravità dei fatti contestati.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.