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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere/rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4876/2020, assunta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
c.f. e c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandra Panarello c.f. , con CodiceFiscale_3 la quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'Avvocato Rocco Migliaccio sito in
Napoli, alla via Ernest Hemingway n. 114, giusto mandato in atti, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 [...]
c.f. , p.i. , rappresentata e difesa CP_2 CodiceFiscale_4 P.IVA_1 dall'Avvocato Benedetto Barra c.f. , presso il cui studio in Teano (CE), CodiceFiscale_5
al viale Italia n. 16 elettivamente domicilia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
p.i. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Severino Berardi c.f. , con CodiceFiscale_6
quest'ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Augusto Chiosi, in
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Napoli, alla via G. Carducci n. 61, giusta mandato ad litem rilasciato in separato atto ex art.83
c.p.c., indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1/2020, pubblicata in data 2 gennaio 2020, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: solo danni a cose.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificato il 28 dicembre 2020 ed iscritto a ruolo il 30 dicembre
2020 e hanno impugnato la sentenza n. 1/2020 pubblicata Parte_1 Parte_2
in data 2 gennaio 2020, non notificata, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la domanda da loro proposta nei confronti del e della Controparte_3
, chiamata in causa dal medesimo ente locale nella fase Controparte_4
nunciatoria, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il ripristino della situazione dei luoghi e l'eliminazione dei pericoli causati dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa, commissionatile dall'Amministrazione, sul fondo di loro proprietà, a dislivello rispetto alla sede stradale, ubicato alla via Roma e compiutamente descritto in atti come delimitato da un muro di contenimento in pietrame squadrato e da altro muro a mezza costa in pietrame a secco. La pretesa, allora come in appello, è stata basata sull'allegazione del fatto che le opere così eseguite, consistite nella manutenzione della fogna comunale situata sulla parte superiore del loro fondo, per accedere alla quale gli operai hanno creduto necessario realizzare una rampa in terra battuta che ha implicato l'eliminazione del muro a mezza costa e il rimaneggiamento del predio, avrebbero provocato il pericolo di crollo del muro di contenimento ivi esistente, da esse lesionato. Il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto inesistenti gli estremi per ordinare opere cautelative non più necessarie attesi gli interventi eseguiti medio tempore, ha negato l'esistenza di danni risarcibili e condannato gli attori al rimborso delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti convenute per il merito, oltre che al pagamento delle spese di C.T.U..
1.1. Con i quattro connessi motivi in cui è declinato l'appello, e Parte_1 Parte_2
hanno eccepito la violazione e l'errata applicazione degli artt. 116 e 115 c.p.c.; la
[...]
violazione degli artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché art. 121 c.p.c.; l'errata percezione
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda delle allegazioni prodotte da parte attrice;
l'omesso riscontro della loro domanda;
l'erronea considerazione degli atti di causa e la violazione dell'art. 183, comma VI, c.p.c. e dell'art. 113
c.p.c. Hanno protestato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nella parte in cui la sentenza appellata non avrebbe esaminato la richiesta di condannare il CP_3
appellato al ripristino dello stato dei luoghi. Hanno infine opinato violazione ed errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. nel governo delle spese.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere le domande formulate da loro attori, in quanto fondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la responsabilità del , in Controparte_3
qualità di proprietario committente/appaltante e dell'impresa edile e stradale
[...]
, quale appaltatrice e materiale esecutrice dei deplorati interventi, entrambi per CP_2
l'omessa esecuzione dei lavori a regola d'arte; condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno secondo la propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni riscontrati dalla
C.T.U. depositata in atti, patiti e patiendi dagli attori, quantificati in € 26.000,00; condannare gli avversari, in solido o per quanto di ragione d'ognuno, al risarcimento dei danni provocati dall'esecuzione dei lavori nell'importo di € 26.000,00 o nella somma ritenuta giusta ed equa, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda e fino al saldo;
in via gradata, riconoscere sussistenti ancora opere a farsi per ovviare all'omessa esecuzione dei lavori in questione a regola d'arte previo esperimento di una C.T.U. ad integrazione di quella già espletata, ordinando al di ripristinare i luoghi allo stato preesistente e di CP_3
eliminare i pericoli attualmente esistenti, emendare gli errori e le deficienze tecniche perpetrate in precedenza, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, eseguire tutte le opere utili, necessarie ed opportune alla messa in sicurezza del fondo ed effettuare le opere indicate nell'allegata C.T.P. dall'ing. oppure quelle opere indicate dal Persona_1
C.T.U., il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 marzo 2021, si è costituita in giudizio l'impresa edile e stradale , in persona del legale rappresentante Controparte_2
, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, a suo avviso infondato in fatto Controparte_2
ed in diritto. Ha chiesto, nel caso in cui sia necessario esaminare le censure di primo grado, di rigettare l'appello e le domande proposte contro di sé per le ragioni già spese nel precedente grado e riproposte nel presente, in quanto assorbite nella sentenza appellata, il
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tutto con vittoria di spese e con la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per l'impugnazione.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 marzo 2021, si è costituito in giudizio anche il che ha chiesto di rigettare l'appello in quanto Controparte_3
infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Ha chiesto di dichiarare inammissibile, improponibile ed infondata ogni domanda proposta contro di sé, con diritto alla manleva, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, negando proprie responsabilità, con favorevole regolamento di spese.
4. In grado d'appello non si è svolta ulteriore attività istruttoria e si è acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 11 giugno 2025 la causa, con ordinanza comunicata il successivo 13 giugno 2025, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con ricorso di denuncia per danno temuto depositato in data 30 novembre 2006, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio dinnanzi alla sezione distaccata di
[...] Parte_2
Carinola del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Comune di , CP_3 premettendo di essere proprietari, in virtù di atto di compravendita per notar del 2 Per_2
luglio 1981 rep. 47311, del fondo sito in detto tenimento alla via Roma, in catasto al foglio 9 particelle n. 403 e n. 404, da loro descritto come costituito da un fabbricato e da un lotto di terreno attiguo;
che il suddetto fondo, in dislivello rispetto alla via comunale di circa ml.
6,20, è delimitato da un muro di sottoscarpa in c.a., dal fabbricato, dal muro di contenimento in pietrame squadrato, che attualmente presenta una lesione passante per tutta la sua altezza, e, prima dei fatti denunciati in ricorso, da altro muro di contenimento in pietrame a secco fondato a mezza costa. Hanno riferito che per realizzare opere di manutenzione della vetusta fogna comunale ubicata nella parte superiore e postica di tale fondo, il
[...]
ha affidato i lavori all'impresa edile di Dragoni la quale, per CP_3 Controparte_2
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda effettuarli, ha creato una rampa in terra battuta sulla loro proprietà e così raggiungere dal suo interno la fogna comunale. Hanno aggiunto che la menzionata rampa, passante attraverso il loro predio per una lunghezza di circa ml. 26,00 ed una larghezza di circa ml.
3,20, ha implicato l'abbattimento dell'antico muretto di pietrame a mezza costa avente una certa capacità contenitiva del terreno a monte di esso e del fabbricato contiguo, la qual cosa, insieme al rimaneggiamento del sedime, ne avrebbe compromesso le caratteristiche meccanico-resistenti. Hanno anche evidenziato che la rampa così creata costituisce una sorta di canale che, durante gli eventi atmosferici, insieme alle acque meteoriche che giungono copiose e accelerate, provoca il deflusso a valle, fino alla strada comunale, del terreno a monte, con conseguente instabilità di tutto il sito. Ancora, hanno protestato che la chiusura, in occasione dei lavori alla fogna comunale, del cunicolo dove essa alloggia, con una soletta di c.a., costituisce una sorta di scivolo per le acque meteoriche che provengono da monte, imprimendo loro una velocità che non ne consente l'assorbimento dal terreno circostante.
Lo stravolgimento sia del deflusso delle acque naturali che del terreno così operato avrebbe,
a dir loro, confortati dalle valutazioni del proprio perito di parte, una spinta sul muro di contenimento in pietrame squadrato, prospettando il timore che essa non possa essere sopportata a lungo, nonostante la propria iniziativa di puntellarlo. Infine, hanno fatto presente che, nonostante i lavori eseguiti, la fogna comunale continua ad avere fenomeni di perdita di liquami, specialmente in costanza di eventi atmosferici avversi.
Tanto premesso hanno chiesto al Tribunale adito di ordinare al di Controparte_3
ridurre i luoghi allo stato preesistente e di eliminare i pericoli paventati, nonché gli errori e le deficienze tecniche perpetrate prima, durante e dopo l'esecuzione dei suddetti lavori, tramite l'esecuzione delle opere utili, necessarie ed opportune alla messa in sicurezza del fondo, nonché di condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti.
5.2. Costituendosi il ha eccepito, preliminarmente, con diffusi Controparte_3
riferimenti dottrinari e giurisprudenziali, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo. Indi ha criticamente valutato i presupposti dell'azione ai sensi dell'art. 1172 c.c. e la stessa legittimazione, attiva e passiva, dei contendenti (al secondo profilo è anche riferibile l'obiezione della competenza provinciale in tema di risorse idriche e ambiente oltre che di tutela delle acque, con richiami anche alle attribuzioni dell' CP_5 dell' in tema di difesa dei suoli). Nel merito, ha negato che l'intervento alla CP_6
conduttura idraulica abbia comportato una diversa regimentazione delle acque e che da essa
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda siano mai temibili le conseguenze opinate dagli avversari essendo la condizione del loro bene vetusta e precedente ai fatti denunciati. Ha quindi chiesto al Tribunale di rigettare le domande proposte dagli attori, in quanto inammissibili e improponibili, nonché infondate in fatto ed in diritto. Ha anche chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
, quale impresa esecutrice dell'opera oggetto di causa, una volta Controparte_4
divenuta aggiudicataria della gara pubblica seguita dal regolare contratto d'appalto pedissequo alla determina indicata in atti, stigmatizzandone la comunicazione del 15 novembre 2006 in cui il suo titolare ha dichiarato di non riscontrare nulla di anomalo in merito alle contestazioni della committenza riferite ai fatti di causa.
5.3. Autorizzata la chiamata, è stata citata in giudizio la ditta edile cui i Controparte_4
ricorrenti hanno esteso le domande già proposte.
5.4. La ditta edile di , costituendosi l'8 marzo 2007, ha eccepito il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e chiesto il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Ha negato d'avere realizzato la rampa, avendone solamente usato, né di avere abbattuto un muro che ha dichiarato essere crollato da tempo per vetustà oltre che per fenomeni naturali.
Ha riferito alla naturale acclività la instabilità del terreno, escludendone rimaneggiamenti, datando ad epoca risalente la fessura passante sul muro di pietra squadrata, neppure contiguo alla fogna pubblica e pervaso da cotica erbosa, a dimostrazione dell'origine naturale delle acque che lo dilavano. Tra le altre difese ha chiarito d'essere stata autorizzata a transitare sul fondo dei ricorrenti dall'ordinanza sindacale inoppugnata dopo che la CP_7
– distretto sanitario di Teano ha ordinato al i lavori alla fogna, su progetto dei
[...] CP_3 tecnici comunali e secondo le indicazioni dell'ing. , dell'ing. Persona_3 Per_4
e dell'arch. .
[...] Persona_5
Ha in ogni caso chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società Lloyd Italico
Assicurazioni S.p.A., nonché i prefati progettisti e direttori dei lavori.
5.5. Il giudizio è stato istruito con la C.T.U. demandata all'ing. al quale sono Persona_6 stati proposti quesiti all'udienza del 5 febbraio 2008, cui ha dato risposta nella relazione depositata nella Cancelleria della sezione distaccata di Carinola in data 15 ottobre 2008, redatta con l'ausilio del geologo . Controparte_8
All'udienza tenutasi in data 10 febbraio 2009, il procuratore costituito per i ricorrenti, letto il certificato del di data 5 febbraio 2008, prot. n. 619 a firma del responsabile del CP_3
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda servizio tecnico per cui non vi sarebbe più alcuna situazione di pericolo, come anche accertato dal C.T.U., ha chiesto la condanna virtuale alle spese del giudizio e termine per il prosieguo nel merito del giudizio.
6. Il Tribunale, chiudendo la fase nunciatoria del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere e fissato per la prosecuzione nel merito l'udienza del 23 febbraio 2010.
6.1. Prima di detta data di celebrazione dell'udienza e Parte_1 Parte_2
hanno notificato in data 10 aprile 2009 sia al , sia alla Impresa edile Controparte_3
e stradale atto di citazione ad integrandum nel quale, riepilogati i termini Controparte_2 del ricorso e sinteticamente i fatti, pur essendo venuta meno la situazione di pericolo, hanno dichiarato l'interesse attuale al risarcimento dei danni sofferti a causa ed in conseguenza delle pregresse opere non eseguite a regola d'arte a carico del collettore fognario e all'origine dell'ovviato pericolo. Hanno quindi concluso perché, accertata la responsabilità sia del committente, sia della ditta appaltatrice, entrambe in solido o chi di ragione siano CP_3
condannati al risarcimento di tutti i danni loro provocati e quantificati in € 50.000,00 oppure perché, riconosciute esistenti opere tuttora da fare per ovviare alle carenze, sia ordinata al la riduzione al pristino stato e alla riparazione degli errori e delle deficienze CP_3 tecniche già deplorate, con favorevole regolamento delle spese del giudizio, con attribuzione.
6.2. Nel contraddittorio con entrambe le parti convenute che hanno reiterato le loro contestazioni alla pretesa avversaria, sollevando anche critiche alla prosecuzione nel merito di un giudizio non più bifasico dopo la modifica dell'art. 669 octies c.p.c. attuata dalla legge n. 80/2005, sono stati concessi i termini del VI comma dell'art. 183 c.p.c..
6.2.1. Nella prima memoria gli attori hanno precisato d'agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa e in conseguenza delle opere fatte e non eseguite a regola d'arte al collettore fognario che hanno generato il pericolo successivamente eliminato, nonché dei danni causati e conseguenti al passaggio nel fondo di loro proprietà. I danni sono stati indicati nella demolizione del muro di mezza costa a causa della realizzazione della rampa di accesso;
nella procurata instabilità del muro in pietrame squadrato posto alla destra di chi sale la rampa;
nella demolizione del muro ad ovest, sulla parte superiore del fondo, eliminato per manutenere la fogna. Altra voce di danno è stata indicata nella limitazione dell'uso del fondo per la presenza dei puntelli al muro nella zona a quota strada e per la rampa, per la cui eliminazione hanno creduto necessaria la ricostruzione del muro
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di mezza costa;
la ricostruzione anche del muro in pietrame squadrato alla destra di chi ascende la rampa;
la ricostruzione del muro a secco ad ovest sulla parte posteriore del fondo e il ripristino della quota di terreno rimaneggiato (richiesta di risarcimento dei danni in forma specifica).
6.2.2. Entrambi i convenuti con i rispettivi patrocinatori hanno reiterato le loro eccezioni e difese sostenendo d'avere solo usato, previa pulizia, una preesistente e naturale rampa;
ascrivendo a cause naturali i dissesti denunciati dagli attori;
assumendo che l'intervento alla fogna abbia addirittura migliorato la stabilità del fondo attoreo e negando che la realizzazione della rampa abbia reso instabile il muro in pietrame squadrato, ascrivendone la condizione a vetustà e sottodimensionamento. Vicendevolmente e ditta CP_3
appaltatrice hanno in limine litis negato la propria e sostenuto l'altrui responsabilità, rispettivamente per possibili errori esecutivi o progettuali.
6.3. La causa è stata istruita acquisendo la C.T.U. espletata nel giudizio di danno temuto, interrogando formalmente l'attore e il convenuto e Parte_2 Controparte_2 escutendo a testimoni , , , Persona_5 Persona_4 Testimone_1 Testimone_2
, , e . Tes_3 Persona_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Fallito il tentativo di composizione bonaria della lite, all'udienza del 26 settembre 2019 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha definito il giudizio con la sentenza n. 1/2020, pubblicata in data 2 gennaio 2020, non notificata, di rigetto della domanda attorea e loro condanna alle spese di lite in favore del e della Controparte_3 Controparte_4
liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A,
[...]
cadauno. Anche le spese dell'espletata C.T.U. dono state poste a carico degli attori.
7.1. Il primo giudice ha ritenuto che la domanda risarcitoria proposta dagli attori sia ammissibile, atteso che già nel ricorso introduttivo costoro avevano chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, domanda poi estesa anche alla ditta CP_3 edile chiamata in causa. A suo giudizio la prosecuzione del giudizio Controparte_4
non sarebbe affatto preclusa dalla circostanza, doluta dai convenuti, dell'assenza di un provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso cautelare, avendo il Tribunale concluso quella fase pronunciando all'udienza del 10 febbraio 2009 la cessazione della materia del contendere quanto al temuto danno. In questo senso di nullo rilievo è sembrato il
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda riferimento al principio nomofilattico per cui il procedimento di nunciazione termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito, avendo alla prefata udienza del 10 febbraio 2019 i ricorrenti espressamente chiesto l'assegnazione di un termine per la prosecuzione del giudizio di merito.
7.2. Indi ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai convenuti, richiamando la giurisprudenza di legittimità laddove ha chiarito che il diritto del privato leso non da scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche nell'attuazione concreta di tali scelte è tutelabile davanti al giudice ordinario, non venendo coinvolti, anche in caso della condanna dell'Amministrazione soccombente ad un facere, atti discrezionali, con richiami alla sentenza delle Sezioni Unite n. 39 del 29 gennaio 2001. Ha quindi condiviso l'idea che cada nella giurisdizione ordinaria l'azione di denuncia di nuova opera avverso lavori pubblici quando si contesti l'inosservanza di regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche poste a salvaguardia dei diritti di terzi, venendo in rilievo comportamenti materiali, non riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali.
A maggior ragione ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria l'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. esperita nei confronti della Pubblica amministrazione laddove si denunci un comportamento della P.A. privo d'ogni interferenza con atti autoritativi, non essendo l'illecito espressione del pubblico potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'Amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio.
7.3. Volgendo al merito, il Tribunale ha valutato l'istruttoria espletata non inidonea a dimostrare che l'esecuzione dei lavori alla fogna comunale, cui è stata funzionale la realizzazione di una rampa sulla proprietà degli attori - opera riconosciuta eseguita da in sede di interrogatorio formale e dai testi , Controparte_2 Persona_5 Per_4
e , tecnici incaricati dal quali direttori dei lavori, nonché
[...] Persona_3 CP_3
da dipendente dell'ufficio tecnico del e , assessore ai Testimone_1 CP_3 Tes_3 lavori pubblici - abbia provocato i danni da costoro lamentati.
Ha osservato che né dalla consulenza tecnica espletata né dalle prove orali assunte in giudizio sia emerso che la realizzazione della suddetta rampa abbia causato i danni lamentati dagli attori, richiamando le condivise considerazioni del C.T.U. ing. Per_6
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Toscano nella propria consulenza tecnica del 15 ottobre 2008, da cui i danni riscontrati sulla proprietà degli attori non constano attribuibili ai lavori svolti dalla ditta edile.
Il primo giudice ha enumerato come segue i danni sulla proprietà: demolizione del muro di mezza costa;
instabilità del muro in pietrame squadrato posto a destra di chi sale la rampa di accesso;
demolizione del muro a secco presente ad ovest sulla parte superiore del fondo.
Nondimeno, di nessuno di questi ha ritenuto responsabili i convenuti.
7.4. Il muro di mezza costa è risultato esistito solo dalle tracce dei punti del suo innesto in quello in pietrame squadrato, senza che nulla sia emerso che l'eliminazione sia dipesa dalla realizzazione della rampa in questione. Anche le prove orali assunte nel corso del giudizio sono parse deficitarie, non avendo alcun teste escusso dichiarato che, per la realizzazione della rampa, è stato abbattuto un muro preesistente, non essendone fatta menzione neanche nei documenti e nelle riproduzioni fotografiche prodotti.
Piuttosto è stato osservato, condividendo il rilevato della ditta che nella relazione CP_2
tecnica illustrativa preliminare al progetto dei lavori di rifacimento della fogna comunale si legge che la perdita di liquidi dalla fogna comunale aveva fatto crollare una parte del muro di contenimento del terrapieno presente nella proprietà di , dal che Parte_2 emergerebbe che il prefato crollo era già avvenuto prima dell'esecuzione dei lavori alla fogna comunale.
7.5. Riguardo ai danni subiti dal muro a secco presente ad ovest, sebbene il C.T.U. abbia accertato la loro riconducibilità ai lavori eseguiti dalla ditta edile di , la Controparte_2
condanna al risarcimento è stata negata non avendovi gli attori fatto alcun riferimento, né nel ricorso originario, né nell'atto di citazione ad integrandum, né nella perizia di parte depositata, ma solo, tardivamente, nelle memorie istruttorie che riportano pedissequamente le parole utilizzate dall'autore della relazione peritale.
Si è osservato come il C.T.U. abbia accertato che gli scorrimenti del terreno di proprietà degli attori non possano attribuirsi ai lavori effettuati dalla ditta CP_2
7.6. Il Tribunale ha anche escluso che il fondo di proprietà degli attori si trovi in imminente pericolo di smottamenti, richiamando a tal proposito la relazione geologica redatta dal dott.
. Controparte_8
Ha, anzi, rilevato che i lavori effettuati dalla ditta hanno determinato un apporto di CP_2 terreno alla base del muro in pietrame squadrato e non un ammanco per cui, dal punto di vista statico, ne sarebbe conseguito un miglioramento della stabilità.
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha, inoltre, rilevato che la presenza della rampa favorisce lo smaltimento delle acque meteoriche, evitando che queste si accumulino sul terreno posto sopra.
7.7. Ancora, ha richiamato la relazione del proprio ausiliare nella parte in cui questi ha accertato che vi fu un unico episodio di fuoriuscita di acqua dalla fogna comunale in data
15 settembre 2006, a seguito di un copioso temporale e a causa della realizzazione di un pozzetto della fogna non a regola d'arte ma che il pozzetto difettoso è stato ripristinato a seguito dell'intervento ordinato dalla direzione dei lavori e realizzato dalla ditta CP_2
7.8. Le spese di C.T.U. e le spese di lite hanno seguito la soccombenza e sono state poste a carico degli attori. La liquidazione è stata effettuata applicando il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
7.9. La domanda proposta dalla edile di risarcimento del danno CP_4 Controparte_4
per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è stata rigettata in mancanza della dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente.
8. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'impugnazione e la sua redazione nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. risultando l'appello declinato in motivi che censurano adeguatamente le parti della decisione non condivise, le ragioni della critica e l'opzione decisionale alternativa auspicata.
8.1. Va poi osservato che non è stata devoluta al giudice ad quem né la questione della ammissibilità della fase di merito del giudizio (§ 7.1.) né il tema della giurisdizione (§ 7.2.).
8.2. A ben osservare, non è stata attinta da gravame neanche la conclusione che il Tribunale ha tratto dalla relazione del suo ausiliare a proposito dei danni lamentati a carico del muro in pietrame squadrato situato alla destra per chi sale la rampa d'accesso alla porzione superiore del terreno (pagine da 11 a 20 della consulenza ove, anche a seguito dello studio delle caratteristiche del terreno, delle verifiche statiche, orografiche e strutturali, si è pervenuti all'invitta valutazione che “la struttura è stata realizzata in maniera inidonea a sostenere l'azione del terrapieno”). Migliori indicazioni a riguardo si traggono dalla lettura della pagina 23 della relazione tecnica in cui l'ing. , sulla base dei dati ottenuti dalle Per_6
prove geologiche effettuate sul campo e dai calcoli di verifica sopra riferiti, ha scritto claris verbis che “i danni presenti su tale struttura non sono da ascrivere ai lavori effettuati dalla ditta
, motivando la conclusione con le vaste riflessioni delle pagine seguenti (da 24 a 27 CP_2
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in cui è anzi osservato che l'apporto di terreno ricavato dallo scavo della rampa ne ha addirittura migliorato la stabilità).
La decisione del Tribunale di rigettare la domanda in parte qua non è stata contrastata da alcun argomento contrario, né da alcuna diversa prova.
È quindi possibile accedere all'esame delle censure mosse.
9. Con il primo motivo di gravame, e hanno eccepito la Parte_1 Parte_2
violazione e l'errata applicazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. quanto alla decisione che ha escluso dai danni risarcibili il crollo del muro di mezza costa.
9.1. Il motivo attinge la parte della motivazione riportata al § 7.4. e contiene la seguente obiezione: le prove testimoniali assunte nonché le allegazioni attoree e le relazioni sia dell'ing. sia dell'ing. dimostrerebbero, secondo il criterio del “più Per_6 Per_1 probabile che non”, che per realizzare la rampa di accesso, riconosciuta eseguita dallo stesso
, sia stato abbattuto il muro di mezza costa. Controparte_2
Data l'esistenza del prefato muro di contenimento del terrapieno, che il C.T.U. ha descritto
“di mezza costa”, e posto che la rampa passante longitudinalmente al suo tracciato è servita a superare un dislivello di sei metri, è agevole concludere che la realizzazione della seconda abbia necessitato la demolizione del primo. A confortarne l'esistenza sono state indicate la fotografia n. 3 nell'allegato A della C.T.P. e altra fotografia n. 3 a pagina 11 della C.T.U.. A corroborare la riflessione è l'ulteriore ragione che senza un muro di contenimento, il terreno sarebbe tracimato a valle, mentre la semplice visione delle fotografie tratte dall'ing. Per_6
dimostra sia che il livello della rampa è notevolmente più basso del terreno latistante, sia che affiorano tracce di pietrame a secco in allineamento alla parte posteriore del fabbricato, segno inequivocabile della funzione da esso assolta.
Si tratta di riflessione corretta che non è screditata dal fatto che nella relazione tecnica illustrativa preliminare al progetto dei lavori di rifacimento della fogna comunale (il cui contratto d'appalto è stato stipulato il 22 novembre 2005) si legge che la perdita di liquidi dalla stessa aveva fatto crollare una parte del muro di contenimento del terrapieno presente nella proprietà di . Nella rappresentazione alla data del deposito Parte_2
unitamente alla intera pratica di progetto a settembre 2004 è semplicemente scritto che “il tratto di fogna sotto via F. Altieri (nel centro storico di ), per una lunghezza di 40 metri, CP_3 presenta a tutt'oggi vistose perdite che si vanno a riversare nella proprietà confinante di
[...] arrecando il crollo di una parte del muro di contenimento del terrapieno”, senza migliore Parte_2
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda specificazione di quale e quanta parte di esso sia già caduta prima della creazione della rampa.
Inoltre, l'antefatto più remoto (episodi noti fin dal 2003 atteso che la delibera consiliare che ha professato l'esigenza di eseguire i lavori d'opera fognaria è la n. 24 del 26 novembre di quell'anno, cui data anche la delibera di giunta municipale n. 167 del 5 dicembre 2003) va distinto dall'intervento ulteriore e straordinario che ha occasionato il giudizio.
Giova osservare che l'intervento urgente ed ulteriore alla fogna è stato sollecitato proprio da , come documenta l'istruttoria che ha maturato l'ordinanza n. 83 del 20 Parte_2 luglio 2006 in cui esiste la nota del dirigente medico della A.S.L. CE1 dott.
[...]
assunta al protocollo comunale n. 3832 di data coeva, in cui è scritto che a seguito Tes_5
della segnalazione e del sopralluogo congiunto richiesto urgentemente dal Sindaco sul terreno degli appellanti si è constatato che “da un collettore fognario di vetusta fattura fuoriescono liquidi maleodoranti di presunta origine fecale”. È utile riferire che nella relazione tecnica esplicativa riguardante il secondo ordine di servizio dal Comune di CP_3 alla ditta appaltatrice del 18 settembre 2006, prot. n. 4722 è riportato quanto occorso il 15 settembre 2006 (di cui si è detto al § 7.7.). L'episodio è indicato quale conseguenza dello sversamento dalla fogna di acque bianche e nere in proprietà dipeso dalla falla nella Pt_2
camicia del pozzetto – impluvio posto a monte del tratto fognario già oggetto d'intervento urgente con le maestranze della ditta In essa si segnala un dilavamento importante CP_2 di terreno. Nella premessa della relazione è scritto testualmente che “la falla ha determinato
l'erosione con conseguente formazione di vistosi solchi del terreno della proprietà e Parte_2 il trascinamento e deposito di detriti (pietrisco, terra, limo)”, al punto che oltre alle opere per la riparazione della fogna e alla pulizia, si è ordinata anche “la messa in sicurezza da futuri smottamenti del terreno di proprietà Caduto anche con la costruzione di opere di contenimento qualora si renda necessario”. Se quindi parte del contenimento del terreno attraverso il muro di mezza costa (cui è riferibile la relazione al progetto del 2004) può effettivamente essere crollata per le perdite fognarie di risalente epoca, è assai credibile, non essendo stata prima del 2006 segnalata la necessità di assicurare la messa in sicurezza del predio degli attori, che solo dopo la creazione della rampa, la forte pioggia e la nuova perdita fognaria abbia palesato l'instabilità del suolo, non più contenuto. E del resto il dilavamento si è certamente accresciuto con la rampa oltre che con tutto ciò che ne ha preceduto la creazione, tra cui l'eliminazione delle pietre contenitive e degli stessi soprassuoli ancorché costituiti da rovi e
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda arbusti spontanei. Questa riflessione rende superflua l'osservazione della difesa attorea per la quale anche lo sversamento dalla fogna all'origine del primo crollo sarebbe ascrivibile a fatto del per cui le pretese risarcitorie, in primis in forma specifica, non sarebbero CP_3 dissimili.
Ciò detto, la conclusione per la quale non sarebbe provato che il muro a secco possa essere stato eliminato per creare la rampa non è coerente neanche con la prova orale raccolta.
Del muro hanno, infatti, riferito quanto meno i testi , e Testimone_2 Tes_3 Tes_6
, per cui non è corretto dire che esso non sia stato impresso nel ricordo di alcuno.
[...]
Il primo, alla domanda “Vero che tale fondo presenta un dislivello rispetto alla via comunale di circa ml. 6,20 ed era delimitato da un muro di sottoscarpa in c.a., dal fabbricato, dal muro di contenimento in pietrame squadrato (che oggi presenta una lesione passante per tutta la sua altezza)
e dal muro di contenimento in pietrame a secco fondato a mezza costa” ha così risposto: “conosco lo stato dei luoghi perché sono di e preciso che ricordo la presenza del muro in cemento CP_3 armato ma non particolari specifici”; il secondo, alla medesima domanda, ha riferito: “confermo la presenza di un dislivello, di un fabbricato e di un muro precedente il fabbricato”; anche l'ultimo ha confermato il medesimo capo pur precisando di non ricordare la misura del dislivello.
Vero è che né il consulente di parte ing. né l'ing. hanno potuto appurare Per_1 Per_6
l'esistenza del muro, ma ciò è dipeso dal fatto che ai loro accessi era stata già realizzata la rampa, mentre è significativo che entrambi ne abbiano rilevato i resti.
È dunque credibile quanto dichiarato dallo stesso attore in occasione del suo interrogatorio formale, per il quale la , sebbene autorizzata a entrare nella proprietà (la CP_4
questione non è stata neanche discussa) ha realizzato un varco abbattendo il noto muro e posizionando i mezzi di lavoro all'interno di essa.
Ne consegue che la risposta di giustizia alla domanda giudiziale formulata con il ricorso nunciatorio e reiterata sia nella citazione ad integrandum sia nella memoria del primo termine dell'art. 183 VI comma c.p.c. (nei termini riportati al § 6.2.1.) non è corretta e va riformata, con accoglimento in parte qua della richiesta dei coniugi e di sentire le parti Pt_1 Pt_2 convenute condannate ad eseguire le opere per ricondurre i luoghi allo stato preesistente e a porli in sicurezza.
Nel senso dell'accoglimento depone il principio di regolarità causale con cui ricostruire i fatti: se prima della creazione della rampa ha deplorato solo fuoriuscita di liquami Pt_2
dalla fogna e non anche scivolamento del terreno, evidentemente in quanto adeguatamente
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contenuto dal muro di mezza costa pur se già in parte crollato, dopo di essa, come ha dimostrato l'evento del 15 settembre 2006, i fenomeni franosi di questo, che con i suoi detriti
è giunto addirittura fino alla strada pubblica via Roma, è verosimile, secondo la regola del
“più probabile che non”, che la conseguenza deplorata sia, ancorché non ne sussista assoluta certezza, dipendente proprio dalla nuova conformazione del predio.
10. Con il secondo motivo di gravame, e hanno eccepito Parte_1 Parte_2
la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché art. 121 c.p.c., l'errata percezione delle allegazioni di parte attrice, l'omesso riscontro della domanda formulata da parte attrice, l'erronea considerazione degli atti di causa e la violazione dell'art. 183, comma
VI c.p.c. e dell'art.113 c.p.c. Hanno protestato errori sia in fatto che in diritto.
10.1. Il motivo attinge la parte della motivazione che ha riguardato il rigetto della domanda risarcitoria del muro ad ovest, di cui è scritto al § 7.5..
Gli appellanti hanno sostenuto di avere avanzato precise richieste riguardo a detta porzione di muro in fatto già nel ricorso per danno temuto introduttivo del giudizio che ha richiamato, riferendovisi per relazionem, la perizia di parte dell'ing. e ancor meglio Per_1
nella citazione ad integrandum che ha fatto propri gli esiti della consulenza tecnica d'Ufficio che ne riferisce. In essa si legge che il muro nella zona ad ovest del fondo (tale rispetto al fabbricato) è stato indubbiamente sacrificato dai lavori che la ha realizzato per CP_4
la riparazione della fogna comunale e che di esso (e dunque della sua preesistenza) sono visibili le tracce (foto n. 11 a pagina 21 della consulenza;
accertamento del nesso causale a pagina 28 della medesima consulenza in cui è riconosciuta verosimile e tecnicamente valida l'ipotesi per cui, trattandosi di un muro a secco, con una statica di per sé precaria,
l'incremento di carico sul terrapieno dovuto alla sovrapposizione di terreno proveniente dalla costruzione della rampa ne ha generato il crollo).
Ancor più chiare indicazioni riguardo a detto muro si leggono nella memoria 183 VI comma c.p.c. (§ 6.2.1.) in cui è scritto (pagina 2 dell'atto depositato il 24 marzo 2010) che “Sebbene sia venuta meno la situazione di pericolo, così come dà atto il C.T.U. ing. perché nelle more del Per_6 ricorso cautelare sono state eseguite le opere indicate dalla DD.LL., sussiste il diritto degli istanti ad ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa ed in conseguenze delle opere fatte, di quelle non eseguite a regola d'arte a carico del collettore fognario e che avevano dato origine alla situazione di pericolo, nonché i danni causati e conseguenti al passaggio nel fondo di proprietà attorea, avvenuto con la stessa «accortezza» con la quale oggi le controparti eccepiscono cavillose e sconclusionate
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
eccezioni. Sull'esistenza dei danni, basti qui richiamare ancora una volta la C.T.U. in atti dell'ing.
che si abbia per qui ritrascritta come parte integrante e sostanziale del presente atto, Per_6 unitamente alla C.T.P. dell'ing. ed alle sue note. Ad ogni buon conto, precisiamo in Per_1 dettaglio tutti i fatti per i quali gli istanti chiedono il risarcimento. I danni presenti sulla proprietà degli attori sono dovuti alla demolizione del muro di mezza costa a causa della realizzazione della rampa di accesso (muro B. tav.5 della C.T.U. … che si allega …); dalla instabilità del muro in pietrame squadrato posto a destra di chi sale la rampa di accesso (muro C tav. 5 della C.T.U. allegata); dalla demolizione del muro a secco presente ad ovest, sulla parte superiore del fondo, muro demolito durante le operazioni di manutenzione della fogna comunale (muro A tav. 5 della C.T.U. allegata).
Vi è poi da risarcire il danno causato dalla limitazione dell'utilizzo del fondo da parte attorea, sia della parte a quota strada data dalla presenza del puntellamento (cfr. foto n. 15 della C.T.U. allegata), sia della quota di proprietà posta al di sopra dovuta dalla presenza della rampa realizzata, ed i danni causati dalla presenza di terreno proveniente dalla realizzazione della rampa stessa (cfr. foto n. 18 della C.T.U. allegata). Per eliminare detti danni è necessario: ricostruire il muro di mezza costa demolito a causa della realizzazione della rampa di accesso;
ricostruire il muro in pietrame squadrato posto a destra di chi sale la rampa;
ricostruire il muro a secco presente ad ovest, sulla parte superiore del fondo, sempre demolito durante le operazioni di manutenzione della fogna comunale;
ripristinare la quota di terreno rimaneggiato per la realizzazione della rampa …”.
Per l'effetto, anche per questo profilo risarcitorio la soluzione del Tribunale non può essere condivisa e così in ragione del fatto che l'espressione impiegata nell'atto introduttivo per descrivere il muro in c.a. per tutta la lunghezza del terreno (26,00 ml.) include la porzione ovest certamente crollata per le opere della , sia per le precisazioni della prima CP_4
memoria istruttoria. A questo secondo fine è utile riportare la più recente giurisprudenza di legittimità per la quale “la modificazione della domanda, effettuata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ricorre, pertanto, una consentita emendatio allorché la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda” (così Cassazione civile sez. II, 14.09.2022, n.26985). Secondo la Corte regolatrice, “A opinare diversamente, assumendo un'interpretazione restrittiva dell'articolo 183,
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
comma 6, del codice di procedura civile si giungerebbe a costringere la parte che abbia meglio messo
a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione a una determinata vicenda sostanziale
a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro giudizio, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri interessi” (Cassazione civile sez.
III, 16.02.2021, n.4031).
Correttamente dunque la difesa appellante ha ricordato la giurisprudenza più recente in cui si registra l'attenuazione del rigore del divieto d'introdurre domande nuove, attraverso il riconoscimento dell'ammissibilità di una modificazione della domanda che riguardi anche uno od entrambi gli elementi costitutivi della stessa – petitum e causa petendi – a condizione che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini una compromissione delle facoltà difensive della controparte, ovvero un allungamento dei tempi processuali (Cassazione civile, sez. II,
6 settembre 2024, n. 23975; Cassazione civile, sez. III, 2 novembre 2023, n. 30455; Cassazione civile, Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310; anche Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2021, n.
3127; Cassazione civile, sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27620; Cassazione civile, Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404). Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto (nel qual caso, la domanda deve essere proposta entro l'udienza di trattazione come affermato dalla ricorrente giurisprudenza di legittimità,
Cassazione civile, sez. II, 14 dicembre 2021, n. 39917; Cassazione civile, sez. VI, 26 novembre
2019, n. 30745), è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte, che può riguardare anche uno od entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il petitum e la causa petendi, a condizione che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio nel rispetto elle preclusioni processuali previste dall'art. 183
c.p.c. e attualmente, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, ex art. 171-ter
c.p.c. (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 maggio 2016, n. 9880; Cassazione civile, sez.
I, 26 febbraio 2016, n. 3806; Cassazione civile, sez. III, 12 novembre 2013, n. 25409; Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3567).
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Applicando detto condiviso orientamento, a giudizio del Collegio, la domanda avanzata dagli appellanti riguardo alla posta risarcitoria derivante dalla medesima condotta oggetto di originaria censura deve ritenersi ammissibile.
11. Nel terzo motivo di gravame, e hanno eccepito Parte_1 Parte_2
l'omessa pronuncia ex artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato la richiesta di condannare il al Controparte_3
ripristino dello stato dei luoghi precedente rispetto ai lavori svolti.
11.1. Il motivo si duole della mancata valutazione della domanda principe del giudizio, ossia quella volta ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica in termini, palesati in ogni luogo, di avere restituito il fondo nel suo originario stato, tramite “l'eliminazione dei pericoli oggi esistenti … degli errori e delle deficienze tecniche perpetrate prima durante e dopo
l'esecuzione dei lavori” da attuare condannando in solido il committente e il suo CP_3
appaltatore o chi di loro ne risulti singolarmente tenuto “ad eseguire tutte le opere utili necessarie ed opportune alla messa in sicurezza del fondo, ad eseguire le opere indicate nell'allegata
C.T.P. dell'ing. oppure quelle opere che indicherà il C.T.U., di cui si chiede fin Persona_1
d'ora la nomina …”. Si tratta di domanda realmente proposta rispetto alla quale il risarcimento del danno per equivalente, rappresentando una reintegrazione del patrimonio che si realizza mediante l'attribuzione dell'eadem rem, realizzare la forma di ristoro più ampia oltre che non di rado più onerosa per il debitore (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12964; Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 1997, n. 380).
Rispetto a tale pretesa il risarcimento per equivalente si atteggia come un minus addirittura implicito nella domanda di reintegrazione (tradizionalmente si afferma anche che, mentre non incorre in ultrapetizione il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, disponga d'Ufficio una diversa e meno invasiva modalità di risarcimento del danno, il vizio sarebbe invece integrato nel caso opposto in cui, richiesto del risarcimento per equivalente, il giudice abbia accordato il risarcimento in forma specifica;
in tema
Cassazione civile, sez. III, 17 agosto 2023, n. 24737; Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2021,
n. 11438; Cassazione civile, sez. II, 8 gennaio 2013, n. 259).
Orbene, ritenuti fondati i due precedenti motivi di impugnazione e dunque ascrivibile alle parti già convenute la procurata instabilità del fondo attoreo a seguito della creazione della rampa previa demolizione del muro di mezza costa incluso quello ad ovest del fabbricato, non anche di quello a sinistra per chi vi ascende (essendo la fenditura passante nell'antico
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda manufatto di pietrame squadrato ascrivibile a vetustà e a movimenti naturali del terreno, indipendenti dai fatti di causa), va accordata la tutela risarcitoria in forma specifica come chiesta, senza necessità che sia surrogata dalla somma pari al costo necessario per riparare il danno (che sarebbe comunque una mera modificazione, ossia un'emendatio, e mai mutamento della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta con l'atto di citazione secondo Cassazione civile, sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12168 cit.).
12. In finale, posto che è stato adeguatamente accertato che nell'esecuzione dei lavori alla fogna, per l'utile passaggio dei mezzi meccanici, sia stata creata una rampa prima inesistente e che la realizzazione di questa abbia necessitato la completa demolizione del muro di mezza costa che in precedenza manteneva il terreno come anche della porzione ad ovest (a pagina 9 e 10 della relazione tecnica d'Ufficio è con chiarezza riportato che “ciò che maggiormente ha modificato lo stato dei luoghi è stato il rimaneggiamento del terreno contenuto dal muro” e che esso, una volta rimaneggiato, ha perso di “consistenza”), va fatto ordine alle parti convenute, in solido tra loro, nelle diverse qualità di committente e di impresa appaltatrice, della restituzione al pristino stato tramite un intervento idoneo a contenere il terreno superiore e ad impedirne il dilavamento verso valle.
Null'altro residua alla pretesa attorea, meno che mai un risarcimento in denaro per pregiudizi diversi ed ulteriori di cui alcuna prova è stata conseguita. Ed invero, la limitazione nell'impiego del fondo è stata riferita unicamente al puntellamento del muro in pietra squadrata reso necessario per cause indipendenti dalle opere commissionate dal
Comune di alla ditta (pagina 28 e 28 della consulenza dell'ing. CP_3 CP_2
). Per_6
La condanna al ripristino, della quale sono riconosciuti in solido responsabili ambo i convenuti, è stata chiesta a carico del solo il quale, nondimeno, l'ha estesa alla ditta CP_3
e altrettanto hanno fatto gli attori. CP_2
Nel riconoscimento delle responsabilità trova applicazione del principio per cui in tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, o il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la stazione appaltante abbia impartito semplici direttive che abbiano semplicemente ridotto l'autonomia dell'appaltatore, com'è da credere sia avvenuto
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nella fattispecie in cui il cantiere è stato monitorato dai tecnici comunali ma materialmente eseguito dalla ditta (in argomento, Cassazione civile, 24.04.2019, n. 11194). CP_2
13. Con il quarto motivo di gravame e hanno eccepito Parte_1 Parte_2
l'errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella sentenza impugnata laddove questa pone le spese di lite e dell'espletata C.T.U. a carico degli attori.
13.1. Il motivo è assorbito.
La Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
È di tutta evidenza che le originarie pretese attoree hanno ricevuto un sia pur limitato accoglimento in appello per cui i coniugi e hanno diritto, Parte_1 Parte_2 sebbene nella misura adeguata allo scaglione entro cui è riconoscibile la loro vittoria, alle spese del doppio grado del giudizio. Costoro vanno anche esonerati dalle spese della consulenza che invece deve gravare sulle controparti. La liquidazione è contenuta nel dispositivo e va disposta la distrazione all'Avocato Alessandra Panarello antistataria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 1/2020, pubblicata in data 2 gennaio 2020, non notificata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello, accerta e dichiara la responsabilità delle parti convenute per la procurata instabilità del terreno in conseguenza dello scavo della rampa e quindi del crollo del muro di mezza costa anche nel versante ad ovest, rigettando la domanda attorea nel resto;
⎯ per l'effetto condanna il e l'Impresa edile e stradale Controparte_3 [...]
alla restituzione al pristino stato limitatamente a quanto sopra accertato;
CP_2
⎯ condanna gli appellati in solido alle spese del doppio grado del giudizio che liquida per il giudizio dinanzi al Tribunale in € 348,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 355,00 per spese ed € 3.966,00 per compensi
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Alessandra Panarello dichiaratasi antistataria;
⎯ pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere/rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4876/2020, assunta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
c.f. e c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandra Panarello c.f. , con CodiceFiscale_3 la quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'Avvocato Rocco Migliaccio sito in
Napoli, alla via Ernest Hemingway n. 114, giusto mandato in atti, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 [...]
c.f. , p.i. , rappresentata e difesa CP_2 CodiceFiscale_4 P.IVA_1 dall'Avvocato Benedetto Barra c.f. , presso il cui studio in Teano (CE), CodiceFiscale_5
al viale Italia n. 16 elettivamente domicilia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
p.i. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Severino Berardi c.f. , con CodiceFiscale_6
quest'ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Augusto Chiosi, in
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Napoli, alla via G. Carducci n. 61, giusta mandato ad litem rilasciato in separato atto ex art.83
c.p.c., indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1/2020, pubblicata in data 2 gennaio 2020, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: solo danni a cose.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificato il 28 dicembre 2020 ed iscritto a ruolo il 30 dicembre
2020 e hanno impugnato la sentenza n. 1/2020 pubblicata Parte_1 Parte_2
in data 2 gennaio 2020, non notificata, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la domanda da loro proposta nei confronti del e della Controparte_3
, chiamata in causa dal medesimo ente locale nella fase Controparte_4
nunciatoria, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il ripristino della situazione dei luoghi e l'eliminazione dei pericoli causati dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa, commissionatile dall'Amministrazione, sul fondo di loro proprietà, a dislivello rispetto alla sede stradale, ubicato alla via Roma e compiutamente descritto in atti come delimitato da un muro di contenimento in pietrame squadrato e da altro muro a mezza costa in pietrame a secco. La pretesa, allora come in appello, è stata basata sull'allegazione del fatto che le opere così eseguite, consistite nella manutenzione della fogna comunale situata sulla parte superiore del loro fondo, per accedere alla quale gli operai hanno creduto necessario realizzare una rampa in terra battuta che ha implicato l'eliminazione del muro a mezza costa e il rimaneggiamento del predio, avrebbero provocato il pericolo di crollo del muro di contenimento ivi esistente, da esse lesionato. Il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto inesistenti gli estremi per ordinare opere cautelative non più necessarie attesi gli interventi eseguiti medio tempore, ha negato l'esistenza di danni risarcibili e condannato gli attori al rimborso delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti convenute per il merito, oltre che al pagamento delle spese di C.T.U..
1.1. Con i quattro connessi motivi in cui è declinato l'appello, e Parte_1 Parte_2
hanno eccepito la violazione e l'errata applicazione degli artt. 116 e 115 c.p.c.; la
[...]
violazione degli artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché art. 121 c.p.c.; l'errata percezione
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda delle allegazioni prodotte da parte attrice;
l'omesso riscontro della loro domanda;
l'erronea considerazione degli atti di causa e la violazione dell'art. 183, comma VI, c.p.c. e dell'art. 113
c.p.c. Hanno protestato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nella parte in cui la sentenza appellata non avrebbe esaminato la richiesta di condannare il CP_3
appellato al ripristino dello stato dei luoghi. Hanno infine opinato violazione ed errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. nel governo delle spese.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere le domande formulate da loro attori, in quanto fondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la responsabilità del , in Controparte_3
qualità di proprietario committente/appaltante e dell'impresa edile e stradale
[...]
, quale appaltatrice e materiale esecutrice dei deplorati interventi, entrambi per CP_2
l'omessa esecuzione dei lavori a regola d'arte; condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno secondo la propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni riscontrati dalla
C.T.U. depositata in atti, patiti e patiendi dagli attori, quantificati in € 26.000,00; condannare gli avversari, in solido o per quanto di ragione d'ognuno, al risarcimento dei danni provocati dall'esecuzione dei lavori nell'importo di € 26.000,00 o nella somma ritenuta giusta ed equa, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda e fino al saldo;
in via gradata, riconoscere sussistenti ancora opere a farsi per ovviare all'omessa esecuzione dei lavori in questione a regola d'arte previo esperimento di una C.T.U. ad integrazione di quella già espletata, ordinando al di ripristinare i luoghi allo stato preesistente e di CP_3
eliminare i pericoli attualmente esistenti, emendare gli errori e le deficienze tecniche perpetrate in precedenza, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, eseguire tutte le opere utili, necessarie ed opportune alla messa in sicurezza del fondo ed effettuare le opere indicate nell'allegata C.T.P. dall'ing. oppure quelle opere indicate dal Persona_1
C.T.U., il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 marzo 2021, si è costituita in giudizio l'impresa edile e stradale , in persona del legale rappresentante Controparte_2
, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, a suo avviso infondato in fatto Controparte_2
ed in diritto. Ha chiesto, nel caso in cui sia necessario esaminare le censure di primo grado, di rigettare l'appello e le domande proposte contro di sé per le ragioni già spese nel precedente grado e riproposte nel presente, in quanto assorbite nella sentenza appellata, il
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tutto con vittoria di spese e con la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per l'impugnazione.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 marzo 2021, si è costituito in giudizio anche il che ha chiesto di rigettare l'appello in quanto Controparte_3
infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Ha chiesto di dichiarare inammissibile, improponibile ed infondata ogni domanda proposta contro di sé, con diritto alla manleva, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, negando proprie responsabilità, con favorevole regolamento di spese.
4. In grado d'appello non si è svolta ulteriore attività istruttoria e si è acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 11 giugno 2025 la causa, con ordinanza comunicata il successivo 13 giugno 2025, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con ricorso di denuncia per danno temuto depositato in data 30 novembre 2006, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio dinnanzi alla sezione distaccata di
[...] Parte_2
Carinola del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Comune di , CP_3 premettendo di essere proprietari, in virtù di atto di compravendita per notar del 2 Per_2
luglio 1981 rep. 47311, del fondo sito in detto tenimento alla via Roma, in catasto al foglio 9 particelle n. 403 e n. 404, da loro descritto come costituito da un fabbricato e da un lotto di terreno attiguo;
che il suddetto fondo, in dislivello rispetto alla via comunale di circa ml.
6,20, è delimitato da un muro di sottoscarpa in c.a., dal fabbricato, dal muro di contenimento in pietrame squadrato, che attualmente presenta una lesione passante per tutta la sua altezza, e, prima dei fatti denunciati in ricorso, da altro muro di contenimento in pietrame a secco fondato a mezza costa. Hanno riferito che per realizzare opere di manutenzione della vetusta fogna comunale ubicata nella parte superiore e postica di tale fondo, il
[...]
ha affidato i lavori all'impresa edile di Dragoni la quale, per CP_3 Controparte_2
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda effettuarli, ha creato una rampa in terra battuta sulla loro proprietà e così raggiungere dal suo interno la fogna comunale. Hanno aggiunto che la menzionata rampa, passante attraverso il loro predio per una lunghezza di circa ml. 26,00 ed una larghezza di circa ml.
3,20, ha implicato l'abbattimento dell'antico muretto di pietrame a mezza costa avente una certa capacità contenitiva del terreno a monte di esso e del fabbricato contiguo, la qual cosa, insieme al rimaneggiamento del sedime, ne avrebbe compromesso le caratteristiche meccanico-resistenti. Hanno anche evidenziato che la rampa così creata costituisce una sorta di canale che, durante gli eventi atmosferici, insieme alle acque meteoriche che giungono copiose e accelerate, provoca il deflusso a valle, fino alla strada comunale, del terreno a monte, con conseguente instabilità di tutto il sito. Ancora, hanno protestato che la chiusura, in occasione dei lavori alla fogna comunale, del cunicolo dove essa alloggia, con una soletta di c.a., costituisce una sorta di scivolo per le acque meteoriche che provengono da monte, imprimendo loro una velocità che non ne consente l'assorbimento dal terreno circostante.
Lo stravolgimento sia del deflusso delle acque naturali che del terreno così operato avrebbe,
a dir loro, confortati dalle valutazioni del proprio perito di parte, una spinta sul muro di contenimento in pietrame squadrato, prospettando il timore che essa non possa essere sopportata a lungo, nonostante la propria iniziativa di puntellarlo. Infine, hanno fatto presente che, nonostante i lavori eseguiti, la fogna comunale continua ad avere fenomeni di perdita di liquami, specialmente in costanza di eventi atmosferici avversi.
Tanto premesso hanno chiesto al Tribunale adito di ordinare al di Controparte_3
ridurre i luoghi allo stato preesistente e di eliminare i pericoli paventati, nonché gli errori e le deficienze tecniche perpetrate prima, durante e dopo l'esecuzione dei suddetti lavori, tramite l'esecuzione delle opere utili, necessarie ed opportune alla messa in sicurezza del fondo, nonché di condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti.
5.2. Costituendosi il ha eccepito, preliminarmente, con diffusi Controparte_3
riferimenti dottrinari e giurisprudenziali, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo. Indi ha criticamente valutato i presupposti dell'azione ai sensi dell'art. 1172 c.c. e la stessa legittimazione, attiva e passiva, dei contendenti (al secondo profilo è anche riferibile l'obiezione della competenza provinciale in tema di risorse idriche e ambiente oltre che di tutela delle acque, con richiami anche alle attribuzioni dell' CP_5 dell' in tema di difesa dei suoli). Nel merito, ha negato che l'intervento alla CP_6
conduttura idraulica abbia comportato una diversa regimentazione delle acque e che da essa
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda siano mai temibili le conseguenze opinate dagli avversari essendo la condizione del loro bene vetusta e precedente ai fatti denunciati. Ha quindi chiesto al Tribunale di rigettare le domande proposte dagli attori, in quanto inammissibili e improponibili, nonché infondate in fatto ed in diritto. Ha anche chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
, quale impresa esecutrice dell'opera oggetto di causa, una volta Controparte_4
divenuta aggiudicataria della gara pubblica seguita dal regolare contratto d'appalto pedissequo alla determina indicata in atti, stigmatizzandone la comunicazione del 15 novembre 2006 in cui il suo titolare ha dichiarato di non riscontrare nulla di anomalo in merito alle contestazioni della committenza riferite ai fatti di causa.
5.3. Autorizzata la chiamata, è stata citata in giudizio la ditta edile cui i Controparte_4
ricorrenti hanno esteso le domande già proposte.
5.4. La ditta edile di , costituendosi l'8 marzo 2007, ha eccepito il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e chiesto il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Ha negato d'avere realizzato la rampa, avendone solamente usato, né di avere abbattuto un muro che ha dichiarato essere crollato da tempo per vetustà oltre che per fenomeni naturali.
Ha riferito alla naturale acclività la instabilità del terreno, escludendone rimaneggiamenti, datando ad epoca risalente la fessura passante sul muro di pietra squadrata, neppure contiguo alla fogna pubblica e pervaso da cotica erbosa, a dimostrazione dell'origine naturale delle acque che lo dilavano. Tra le altre difese ha chiarito d'essere stata autorizzata a transitare sul fondo dei ricorrenti dall'ordinanza sindacale inoppugnata dopo che la CP_7
– distretto sanitario di Teano ha ordinato al i lavori alla fogna, su progetto dei
[...] CP_3 tecnici comunali e secondo le indicazioni dell'ing. , dell'ing. Persona_3 Per_4
e dell'arch. .
[...] Persona_5
Ha in ogni caso chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società Lloyd Italico
Assicurazioni S.p.A., nonché i prefati progettisti e direttori dei lavori.
5.5. Il giudizio è stato istruito con la C.T.U. demandata all'ing. al quale sono Persona_6 stati proposti quesiti all'udienza del 5 febbraio 2008, cui ha dato risposta nella relazione depositata nella Cancelleria della sezione distaccata di Carinola in data 15 ottobre 2008, redatta con l'ausilio del geologo . Controparte_8
All'udienza tenutasi in data 10 febbraio 2009, il procuratore costituito per i ricorrenti, letto il certificato del di data 5 febbraio 2008, prot. n. 619 a firma del responsabile del CP_3
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda servizio tecnico per cui non vi sarebbe più alcuna situazione di pericolo, come anche accertato dal C.T.U., ha chiesto la condanna virtuale alle spese del giudizio e termine per il prosieguo nel merito del giudizio.
6. Il Tribunale, chiudendo la fase nunciatoria del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere e fissato per la prosecuzione nel merito l'udienza del 23 febbraio 2010.
6.1. Prima di detta data di celebrazione dell'udienza e Parte_1 Parte_2
hanno notificato in data 10 aprile 2009 sia al , sia alla Impresa edile Controparte_3
e stradale atto di citazione ad integrandum nel quale, riepilogati i termini Controparte_2 del ricorso e sinteticamente i fatti, pur essendo venuta meno la situazione di pericolo, hanno dichiarato l'interesse attuale al risarcimento dei danni sofferti a causa ed in conseguenza delle pregresse opere non eseguite a regola d'arte a carico del collettore fognario e all'origine dell'ovviato pericolo. Hanno quindi concluso perché, accertata la responsabilità sia del committente, sia della ditta appaltatrice, entrambe in solido o chi di ragione siano CP_3
condannati al risarcimento di tutti i danni loro provocati e quantificati in € 50.000,00 oppure perché, riconosciute esistenti opere tuttora da fare per ovviare alle carenze, sia ordinata al la riduzione al pristino stato e alla riparazione degli errori e delle deficienze CP_3 tecniche già deplorate, con favorevole regolamento delle spese del giudizio, con attribuzione.
6.2. Nel contraddittorio con entrambe le parti convenute che hanno reiterato le loro contestazioni alla pretesa avversaria, sollevando anche critiche alla prosecuzione nel merito di un giudizio non più bifasico dopo la modifica dell'art. 669 octies c.p.c. attuata dalla legge n. 80/2005, sono stati concessi i termini del VI comma dell'art. 183 c.p.c..
6.2.1. Nella prima memoria gli attori hanno precisato d'agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa e in conseguenza delle opere fatte e non eseguite a regola d'arte al collettore fognario che hanno generato il pericolo successivamente eliminato, nonché dei danni causati e conseguenti al passaggio nel fondo di loro proprietà. I danni sono stati indicati nella demolizione del muro di mezza costa a causa della realizzazione della rampa di accesso;
nella procurata instabilità del muro in pietrame squadrato posto alla destra di chi sale la rampa;
nella demolizione del muro ad ovest, sulla parte superiore del fondo, eliminato per manutenere la fogna. Altra voce di danno è stata indicata nella limitazione dell'uso del fondo per la presenza dei puntelli al muro nella zona a quota strada e per la rampa, per la cui eliminazione hanno creduto necessaria la ricostruzione del muro
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di mezza costa;
la ricostruzione anche del muro in pietrame squadrato alla destra di chi ascende la rampa;
la ricostruzione del muro a secco ad ovest sulla parte posteriore del fondo e il ripristino della quota di terreno rimaneggiato (richiesta di risarcimento dei danni in forma specifica).
6.2.2. Entrambi i convenuti con i rispettivi patrocinatori hanno reiterato le loro eccezioni e difese sostenendo d'avere solo usato, previa pulizia, una preesistente e naturale rampa;
ascrivendo a cause naturali i dissesti denunciati dagli attori;
assumendo che l'intervento alla fogna abbia addirittura migliorato la stabilità del fondo attoreo e negando che la realizzazione della rampa abbia reso instabile il muro in pietrame squadrato, ascrivendone la condizione a vetustà e sottodimensionamento. Vicendevolmente e ditta CP_3
appaltatrice hanno in limine litis negato la propria e sostenuto l'altrui responsabilità, rispettivamente per possibili errori esecutivi o progettuali.
6.3. La causa è stata istruita acquisendo la C.T.U. espletata nel giudizio di danno temuto, interrogando formalmente l'attore e il convenuto e Parte_2 Controparte_2 escutendo a testimoni , , , Persona_5 Persona_4 Testimone_1 Testimone_2
, , e . Tes_3 Persona_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Fallito il tentativo di composizione bonaria della lite, all'udienza del 26 settembre 2019 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha definito il giudizio con la sentenza n. 1/2020, pubblicata in data 2 gennaio 2020, non notificata, di rigetto della domanda attorea e loro condanna alle spese di lite in favore del e della Controparte_3 Controparte_4
liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A,
[...]
cadauno. Anche le spese dell'espletata C.T.U. dono state poste a carico degli attori.
7.1. Il primo giudice ha ritenuto che la domanda risarcitoria proposta dagli attori sia ammissibile, atteso che già nel ricorso introduttivo costoro avevano chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, domanda poi estesa anche alla ditta CP_3 edile chiamata in causa. A suo giudizio la prosecuzione del giudizio Controparte_4
non sarebbe affatto preclusa dalla circostanza, doluta dai convenuti, dell'assenza di un provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso cautelare, avendo il Tribunale concluso quella fase pronunciando all'udienza del 10 febbraio 2009 la cessazione della materia del contendere quanto al temuto danno. In questo senso di nullo rilievo è sembrato il
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda riferimento al principio nomofilattico per cui il procedimento di nunciazione termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito, avendo alla prefata udienza del 10 febbraio 2019 i ricorrenti espressamente chiesto l'assegnazione di un termine per la prosecuzione del giudizio di merito.
7.2. Indi ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai convenuti, richiamando la giurisprudenza di legittimità laddove ha chiarito che il diritto del privato leso non da scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche nell'attuazione concreta di tali scelte è tutelabile davanti al giudice ordinario, non venendo coinvolti, anche in caso della condanna dell'Amministrazione soccombente ad un facere, atti discrezionali, con richiami alla sentenza delle Sezioni Unite n. 39 del 29 gennaio 2001. Ha quindi condiviso l'idea che cada nella giurisdizione ordinaria l'azione di denuncia di nuova opera avverso lavori pubblici quando si contesti l'inosservanza di regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche poste a salvaguardia dei diritti di terzi, venendo in rilievo comportamenti materiali, non riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali.
A maggior ragione ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria l'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. esperita nei confronti della Pubblica amministrazione laddove si denunci un comportamento della P.A. privo d'ogni interferenza con atti autoritativi, non essendo l'illecito espressione del pubblico potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'Amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio.
7.3. Volgendo al merito, il Tribunale ha valutato l'istruttoria espletata non inidonea a dimostrare che l'esecuzione dei lavori alla fogna comunale, cui è stata funzionale la realizzazione di una rampa sulla proprietà degli attori - opera riconosciuta eseguita da in sede di interrogatorio formale e dai testi , Controparte_2 Persona_5 Per_4
e , tecnici incaricati dal quali direttori dei lavori, nonché
[...] Persona_3 CP_3
da dipendente dell'ufficio tecnico del e , assessore ai Testimone_1 CP_3 Tes_3 lavori pubblici - abbia provocato i danni da costoro lamentati.
Ha osservato che né dalla consulenza tecnica espletata né dalle prove orali assunte in giudizio sia emerso che la realizzazione della suddetta rampa abbia causato i danni lamentati dagli attori, richiamando le condivise considerazioni del C.T.U. ing. Per_6
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Toscano nella propria consulenza tecnica del 15 ottobre 2008, da cui i danni riscontrati sulla proprietà degli attori non constano attribuibili ai lavori svolti dalla ditta edile.
Il primo giudice ha enumerato come segue i danni sulla proprietà: demolizione del muro di mezza costa;
instabilità del muro in pietrame squadrato posto a destra di chi sale la rampa di accesso;
demolizione del muro a secco presente ad ovest sulla parte superiore del fondo.
Nondimeno, di nessuno di questi ha ritenuto responsabili i convenuti.
7.4. Il muro di mezza costa è risultato esistito solo dalle tracce dei punti del suo innesto in quello in pietrame squadrato, senza che nulla sia emerso che l'eliminazione sia dipesa dalla realizzazione della rampa in questione. Anche le prove orali assunte nel corso del giudizio sono parse deficitarie, non avendo alcun teste escusso dichiarato che, per la realizzazione della rampa, è stato abbattuto un muro preesistente, non essendone fatta menzione neanche nei documenti e nelle riproduzioni fotografiche prodotti.
Piuttosto è stato osservato, condividendo il rilevato della ditta che nella relazione CP_2
tecnica illustrativa preliminare al progetto dei lavori di rifacimento della fogna comunale si legge che la perdita di liquidi dalla fogna comunale aveva fatto crollare una parte del muro di contenimento del terrapieno presente nella proprietà di , dal che Parte_2 emergerebbe che il prefato crollo era già avvenuto prima dell'esecuzione dei lavori alla fogna comunale.
7.5. Riguardo ai danni subiti dal muro a secco presente ad ovest, sebbene il C.T.U. abbia accertato la loro riconducibilità ai lavori eseguiti dalla ditta edile di , la Controparte_2
condanna al risarcimento è stata negata non avendovi gli attori fatto alcun riferimento, né nel ricorso originario, né nell'atto di citazione ad integrandum, né nella perizia di parte depositata, ma solo, tardivamente, nelle memorie istruttorie che riportano pedissequamente le parole utilizzate dall'autore della relazione peritale.
Si è osservato come il C.T.U. abbia accertato che gli scorrimenti del terreno di proprietà degli attori non possano attribuirsi ai lavori effettuati dalla ditta CP_2
7.6. Il Tribunale ha anche escluso che il fondo di proprietà degli attori si trovi in imminente pericolo di smottamenti, richiamando a tal proposito la relazione geologica redatta dal dott.
. Controparte_8
Ha, anzi, rilevato che i lavori effettuati dalla ditta hanno determinato un apporto di CP_2 terreno alla base del muro in pietrame squadrato e non un ammanco per cui, dal punto di vista statico, ne sarebbe conseguito un miglioramento della stabilità.
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha, inoltre, rilevato che la presenza della rampa favorisce lo smaltimento delle acque meteoriche, evitando che queste si accumulino sul terreno posto sopra.
7.7. Ancora, ha richiamato la relazione del proprio ausiliare nella parte in cui questi ha accertato che vi fu un unico episodio di fuoriuscita di acqua dalla fogna comunale in data
15 settembre 2006, a seguito di un copioso temporale e a causa della realizzazione di un pozzetto della fogna non a regola d'arte ma che il pozzetto difettoso è stato ripristinato a seguito dell'intervento ordinato dalla direzione dei lavori e realizzato dalla ditta CP_2
7.8. Le spese di C.T.U. e le spese di lite hanno seguito la soccombenza e sono state poste a carico degli attori. La liquidazione è stata effettuata applicando il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
7.9. La domanda proposta dalla edile di risarcimento del danno CP_4 Controparte_4
per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è stata rigettata in mancanza della dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente.
8. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'impugnazione e la sua redazione nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. risultando l'appello declinato in motivi che censurano adeguatamente le parti della decisione non condivise, le ragioni della critica e l'opzione decisionale alternativa auspicata.
8.1. Va poi osservato che non è stata devoluta al giudice ad quem né la questione della ammissibilità della fase di merito del giudizio (§ 7.1.) né il tema della giurisdizione (§ 7.2.).
8.2. A ben osservare, non è stata attinta da gravame neanche la conclusione che il Tribunale ha tratto dalla relazione del suo ausiliare a proposito dei danni lamentati a carico del muro in pietrame squadrato situato alla destra per chi sale la rampa d'accesso alla porzione superiore del terreno (pagine da 11 a 20 della consulenza ove, anche a seguito dello studio delle caratteristiche del terreno, delle verifiche statiche, orografiche e strutturali, si è pervenuti all'invitta valutazione che “la struttura è stata realizzata in maniera inidonea a sostenere l'azione del terrapieno”). Migliori indicazioni a riguardo si traggono dalla lettura della pagina 23 della relazione tecnica in cui l'ing. , sulla base dei dati ottenuti dalle Per_6
prove geologiche effettuate sul campo e dai calcoli di verifica sopra riferiti, ha scritto claris verbis che “i danni presenti su tale struttura non sono da ascrivere ai lavori effettuati dalla ditta
, motivando la conclusione con le vaste riflessioni delle pagine seguenti (da 24 a 27 CP_2
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in cui è anzi osservato che l'apporto di terreno ricavato dallo scavo della rampa ne ha addirittura migliorato la stabilità).
La decisione del Tribunale di rigettare la domanda in parte qua non è stata contrastata da alcun argomento contrario, né da alcuna diversa prova.
È quindi possibile accedere all'esame delle censure mosse.
9. Con il primo motivo di gravame, e hanno eccepito la Parte_1 Parte_2
violazione e l'errata applicazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. quanto alla decisione che ha escluso dai danni risarcibili il crollo del muro di mezza costa.
9.1. Il motivo attinge la parte della motivazione riportata al § 7.4. e contiene la seguente obiezione: le prove testimoniali assunte nonché le allegazioni attoree e le relazioni sia dell'ing. sia dell'ing. dimostrerebbero, secondo il criterio del “più Per_6 Per_1 probabile che non”, che per realizzare la rampa di accesso, riconosciuta eseguita dallo stesso
, sia stato abbattuto il muro di mezza costa. Controparte_2
Data l'esistenza del prefato muro di contenimento del terrapieno, che il C.T.U. ha descritto
“di mezza costa”, e posto che la rampa passante longitudinalmente al suo tracciato è servita a superare un dislivello di sei metri, è agevole concludere che la realizzazione della seconda abbia necessitato la demolizione del primo. A confortarne l'esistenza sono state indicate la fotografia n. 3 nell'allegato A della C.T.P. e altra fotografia n. 3 a pagina 11 della C.T.U.. A corroborare la riflessione è l'ulteriore ragione che senza un muro di contenimento, il terreno sarebbe tracimato a valle, mentre la semplice visione delle fotografie tratte dall'ing. Per_6
dimostra sia che il livello della rampa è notevolmente più basso del terreno latistante, sia che affiorano tracce di pietrame a secco in allineamento alla parte posteriore del fabbricato, segno inequivocabile della funzione da esso assolta.
Si tratta di riflessione corretta che non è screditata dal fatto che nella relazione tecnica illustrativa preliminare al progetto dei lavori di rifacimento della fogna comunale (il cui contratto d'appalto è stato stipulato il 22 novembre 2005) si legge che la perdita di liquidi dalla stessa aveva fatto crollare una parte del muro di contenimento del terrapieno presente nella proprietà di . Nella rappresentazione alla data del deposito Parte_2
unitamente alla intera pratica di progetto a settembre 2004 è semplicemente scritto che “il tratto di fogna sotto via F. Altieri (nel centro storico di ), per una lunghezza di 40 metri, CP_3 presenta a tutt'oggi vistose perdite che si vanno a riversare nella proprietà confinante di
[...] arrecando il crollo di una parte del muro di contenimento del terrapieno”, senza migliore Parte_2
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda specificazione di quale e quanta parte di esso sia già caduta prima della creazione della rampa.
Inoltre, l'antefatto più remoto (episodi noti fin dal 2003 atteso che la delibera consiliare che ha professato l'esigenza di eseguire i lavori d'opera fognaria è la n. 24 del 26 novembre di quell'anno, cui data anche la delibera di giunta municipale n. 167 del 5 dicembre 2003) va distinto dall'intervento ulteriore e straordinario che ha occasionato il giudizio.
Giova osservare che l'intervento urgente ed ulteriore alla fogna è stato sollecitato proprio da , come documenta l'istruttoria che ha maturato l'ordinanza n. 83 del 20 Parte_2 luglio 2006 in cui esiste la nota del dirigente medico della A.S.L. CE1 dott.
[...]
assunta al protocollo comunale n. 3832 di data coeva, in cui è scritto che a seguito Tes_5
della segnalazione e del sopralluogo congiunto richiesto urgentemente dal Sindaco sul terreno degli appellanti si è constatato che “da un collettore fognario di vetusta fattura fuoriescono liquidi maleodoranti di presunta origine fecale”. È utile riferire che nella relazione tecnica esplicativa riguardante il secondo ordine di servizio dal Comune di CP_3 alla ditta appaltatrice del 18 settembre 2006, prot. n. 4722 è riportato quanto occorso il 15 settembre 2006 (di cui si è detto al § 7.7.). L'episodio è indicato quale conseguenza dello sversamento dalla fogna di acque bianche e nere in proprietà dipeso dalla falla nella Pt_2
camicia del pozzetto – impluvio posto a monte del tratto fognario già oggetto d'intervento urgente con le maestranze della ditta In essa si segnala un dilavamento importante CP_2 di terreno. Nella premessa della relazione è scritto testualmente che “la falla ha determinato
l'erosione con conseguente formazione di vistosi solchi del terreno della proprietà e Parte_2 il trascinamento e deposito di detriti (pietrisco, terra, limo)”, al punto che oltre alle opere per la riparazione della fogna e alla pulizia, si è ordinata anche “la messa in sicurezza da futuri smottamenti del terreno di proprietà Caduto anche con la costruzione di opere di contenimento qualora si renda necessario”. Se quindi parte del contenimento del terreno attraverso il muro di mezza costa (cui è riferibile la relazione al progetto del 2004) può effettivamente essere crollata per le perdite fognarie di risalente epoca, è assai credibile, non essendo stata prima del 2006 segnalata la necessità di assicurare la messa in sicurezza del predio degli attori, che solo dopo la creazione della rampa, la forte pioggia e la nuova perdita fognaria abbia palesato l'instabilità del suolo, non più contenuto. E del resto il dilavamento si è certamente accresciuto con la rampa oltre che con tutto ciò che ne ha preceduto la creazione, tra cui l'eliminazione delle pietre contenitive e degli stessi soprassuoli ancorché costituiti da rovi e
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda arbusti spontanei. Questa riflessione rende superflua l'osservazione della difesa attorea per la quale anche lo sversamento dalla fogna all'origine del primo crollo sarebbe ascrivibile a fatto del per cui le pretese risarcitorie, in primis in forma specifica, non sarebbero CP_3 dissimili.
Ciò detto, la conclusione per la quale non sarebbe provato che il muro a secco possa essere stato eliminato per creare la rampa non è coerente neanche con la prova orale raccolta.
Del muro hanno, infatti, riferito quanto meno i testi , e Testimone_2 Tes_3 Tes_6
, per cui non è corretto dire che esso non sia stato impresso nel ricordo di alcuno.
[...]
Il primo, alla domanda “Vero che tale fondo presenta un dislivello rispetto alla via comunale di circa ml. 6,20 ed era delimitato da un muro di sottoscarpa in c.a., dal fabbricato, dal muro di contenimento in pietrame squadrato (che oggi presenta una lesione passante per tutta la sua altezza)
e dal muro di contenimento in pietrame a secco fondato a mezza costa” ha così risposto: “conosco lo stato dei luoghi perché sono di e preciso che ricordo la presenza del muro in cemento CP_3 armato ma non particolari specifici”; il secondo, alla medesima domanda, ha riferito: “confermo la presenza di un dislivello, di un fabbricato e di un muro precedente il fabbricato”; anche l'ultimo ha confermato il medesimo capo pur precisando di non ricordare la misura del dislivello.
Vero è che né il consulente di parte ing. né l'ing. hanno potuto appurare Per_1 Per_6
l'esistenza del muro, ma ciò è dipeso dal fatto che ai loro accessi era stata già realizzata la rampa, mentre è significativo che entrambi ne abbiano rilevato i resti.
È dunque credibile quanto dichiarato dallo stesso attore in occasione del suo interrogatorio formale, per il quale la , sebbene autorizzata a entrare nella proprietà (la CP_4
questione non è stata neanche discussa) ha realizzato un varco abbattendo il noto muro e posizionando i mezzi di lavoro all'interno di essa.
Ne consegue che la risposta di giustizia alla domanda giudiziale formulata con il ricorso nunciatorio e reiterata sia nella citazione ad integrandum sia nella memoria del primo termine dell'art. 183 VI comma c.p.c. (nei termini riportati al § 6.2.1.) non è corretta e va riformata, con accoglimento in parte qua della richiesta dei coniugi e di sentire le parti Pt_1 Pt_2 convenute condannate ad eseguire le opere per ricondurre i luoghi allo stato preesistente e a porli in sicurezza.
Nel senso dell'accoglimento depone il principio di regolarità causale con cui ricostruire i fatti: se prima della creazione della rampa ha deplorato solo fuoriuscita di liquami Pt_2
dalla fogna e non anche scivolamento del terreno, evidentemente in quanto adeguatamente
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contenuto dal muro di mezza costa pur se già in parte crollato, dopo di essa, come ha dimostrato l'evento del 15 settembre 2006, i fenomeni franosi di questo, che con i suoi detriti
è giunto addirittura fino alla strada pubblica via Roma, è verosimile, secondo la regola del
“più probabile che non”, che la conseguenza deplorata sia, ancorché non ne sussista assoluta certezza, dipendente proprio dalla nuova conformazione del predio.
10. Con il secondo motivo di gravame, e hanno eccepito Parte_1 Parte_2
la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché art. 121 c.p.c., l'errata percezione delle allegazioni di parte attrice, l'omesso riscontro della domanda formulata da parte attrice, l'erronea considerazione degli atti di causa e la violazione dell'art. 183, comma
VI c.p.c. e dell'art.113 c.p.c. Hanno protestato errori sia in fatto che in diritto.
10.1. Il motivo attinge la parte della motivazione che ha riguardato il rigetto della domanda risarcitoria del muro ad ovest, di cui è scritto al § 7.5..
Gli appellanti hanno sostenuto di avere avanzato precise richieste riguardo a detta porzione di muro in fatto già nel ricorso per danno temuto introduttivo del giudizio che ha richiamato, riferendovisi per relazionem, la perizia di parte dell'ing. e ancor meglio Per_1
nella citazione ad integrandum che ha fatto propri gli esiti della consulenza tecnica d'Ufficio che ne riferisce. In essa si legge che il muro nella zona ad ovest del fondo (tale rispetto al fabbricato) è stato indubbiamente sacrificato dai lavori che la ha realizzato per CP_4
la riparazione della fogna comunale e che di esso (e dunque della sua preesistenza) sono visibili le tracce (foto n. 11 a pagina 21 della consulenza;
accertamento del nesso causale a pagina 28 della medesima consulenza in cui è riconosciuta verosimile e tecnicamente valida l'ipotesi per cui, trattandosi di un muro a secco, con una statica di per sé precaria,
l'incremento di carico sul terrapieno dovuto alla sovrapposizione di terreno proveniente dalla costruzione della rampa ne ha generato il crollo).
Ancor più chiare indicazioni riguardo a detto muro si leggono nella memoria 183 VI comma c.p.c. (§ 6.2.1.) in cui è scritto (pagina 2 dell'atto depositato il 24 marzo 2010) che “Sebbene sia venuta meno la situazione di pericolo, così come dà atto il C.T.U. ing. perché nelle more del Per_6 ricorso cautelare sono state eseguite le opere indicate dalla DD.LL., sussiste il diritto degli istanti ad ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa ed in conseguenze delle opere fatte, di quelle non eseguite a regola d'arte a carico del collettore fognario e che avevano dato origine alla situazione di pericolo, nonché i danni causati e conseguenti al passaggio nel fondo di proprietà attorea, avvenuto con la stessa «accortezza» con la quale oggi le controparti eccepiscono cavillose e sconclusionate
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
eccezioni. Sull'esistenza dei danni, basti qui richiamare ancora una volta la C.T.U. in atti dell'ing.
che si abbia per qui ritrascritta come parte integrante e sostanziale del presente atto, Per_6 unitamente alla C.T.P. dell'ing. ed alle sue note. Ad ogni buon conto, precisiamo in Per_1 dettaglio tutti i fatti per i quali gli istanti chiedono il risarcimento. I danni presenti sulla proprietà degli attori sono dovuti alla demolizione del muro di mezza costa a causa della realizzazione della rampa di accesso (muro B. tav.5 della C.T.U. … che si allega …); dalla instabilità del muro in pietrame squadrato posto a destra di chi sale la rampa di accesso (muro C tav. 5 della C.T.U. allegata); dalla demolizione del muro a secco presente ad ovest, sulla parte superiore del fondo, muro demolito durante le operazioni di manutenzione della fogna comunale (muro A tav. 5 della C.T.U. allegata).
Vi è poi da risarcire il danno causato dalla limitazione dell'utilizzo del fondo da parte attorea, sia della parte a quota strada data dalla presenza del puntellamento (cfr. foto n. 15 della C.T.U. allegata), sia della quota di proprietà posta al di sopra dovuta dalla presenza della rampa realizzata, ed i danni causati dalla presenza di terreno proveniente dalla realizzazione della rampa stessa (cfr. foto n. 18 della C.T.U. allegata). Per eliminare detti danni è necessario: ricostruire il muro di mezza costa demolito a causa della realizzazione della rampa di accesso;
ricostruire il muro in pietrame squadrato posto a destra di chi sale la rampa;
ricostruire il muro a secco presente ad ovest, sulla parte superiore del fondo, sempre demolito durante le operazioni di manutenzione della fogna comunale;
ripristinare la quota di terreno rimaneggiato per la realizzazione della rampa …”.
Per l'effetto, anche per questo profilo risarcitorio la soluzione del Tribunale non può essere condivisa e così in ragione del fatto che l'espressione impiegata nell'atto introduttivo per descrivere il muro in c.a. per tutta la lunghezza del terreno (26,00 ml.) include la porzione ovest certamente crollata per le opere della , sia per le precisazioni della prima CP_4
memoria istruttoria. A questo secondo fine è utile riportare la più recente giurisprudenza di legittimità per la quale “la modificazione della domanda, effettuata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ricorre, pertanto, una consentita emendatio allorché la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda” (così Cassazione civile sez. II, 14.09.2022, n.26985). Secondo la Corte regolatrice, “A opinare diversamente, assumendo un'interpretazione restrittiva dell'articolo 183,
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
comma 6, del codice di procedura civile si giungerebbe a costringere la parte che abbia meglio messo
a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione a una determinata vicenda sostanziale
a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro giudizio, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri interessi” (Cassazione civile sez.
III, 16.02.2021, n.4031).
Correttamente dunque la difesa appellante ha ricordato la giurisprudenza più recente in cui si registra l'attenuazione del rigore del divieto d'introdurre domande nuove, attraverso il riconoscimento dell'ammissibilità di una modificazione della domanda che riguardi anche uno od entrambi gli elementi costitutivi della stessa – petitum e causa petendi – a condizione che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini una compromissione delle facoltà difensive della controparte, ovvero un allungamento dei tempi processuali (Cassazione civile, sez. II,
6 settembre 2024, n. 23975; Cassazione civile, sez. III, 2 novembre 2023, n. 30455; Cassazione civile, Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310; anche Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2021, n.
3127; Cassazione civile, sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27620; Cassazione civile, Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404). Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto (nel qual caso, la domanda deve essere proposta entro l'udienza di trattazione come affermato dalla ricorrente giurisprudenza di legittimità,
Cassazione civile, sez. II, 14 dicembre 2021, n. 39917; Cassazione civile, sez. VI, 26 novembre
2019, n. 30745), è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte, che può riguardare anche uno od entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il petitum e la causa petendi, a condizione che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio nel rispetto elle preclusioni processuali previste dall'art. 183
c.p.c. e attualmente, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, ex art. 171-ter
c.p.c. (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 maggio 2016, n. 9880; Cassazione civile, sez.
I, 26 febbraio 2016, n. 3806; Cassazione civile, sez. III, 12 novembre 2013, n. 25409; Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3567).
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Applicando detto condiviso orientamento, a giudizio del Collegio, la domanda avanzata dagli appellanti riguardo alla posta risarcitoria derivante dalla medesima condotta oggetto di originaria censura deve ritenersi ammissibile.
11. Nel terzo motivo di gravame, e hanno eccepito Parte_1 Parte_2
l'omessa pronuncia ex artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato la richiesta di condannare il al Controparte_3
ripristino dello stato dei luoghi precedente rispetto ai lavori svolti.
11.1. Il motivo si duole della mancata valutazione della domanda principe del giudizio, ossia quella volta ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica in termini, palesati in ogni luogo, di avere restituito il fondo nel suo originario stato, tramite “l'eliminazione dei pericoli oggi esistenti … degli errori e delle deficienze tecniche perpetrate prima durante e dopo
l'esecuzione dei lavori” da attuare condannando in solido il committente e il suo CP_3
appaltatore o chi di loro ne risulti singolarmente tenuto “ad eseguire tutte le opere utili necessarie ed opportune alla messa in sicurezza del fondo, ad eseguire le opere indicate nell'allegata
C.T.P. dell'ing. oppure quelle opere che indicherà il C.T.U., di cui si chiede fin Persona_1
d'ora la nomina …”. Si tratta di domanda realmente proposta rispetto alla quale il risarcimento del danno per equivalente, rappresentando una reintegrazione del patrimonio che si realizza mediante l'attribuzione dell'eadem rem, realizzare la forma di ristoro più ampia oltre che non di rado più onerosa per il debitore (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12964; Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 1997, n. 380).
Rispetto a tale pretesa il risarcimento per equivalente si atteggia come un minus addirittura implicito nella domanda di reintegrazione (tradizionalmente si afferma anche che, mentre non incorre in ultrapetizione il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, disponga d'Ufficio una diversa e meno invasiva modalità di risarcimento del danno, il vizio sarebbe invece integrato nel caso opposto in cui, richiesto del risarcimento per equivalente, il giudice abbia accordato il risarcimento in forma specifica;
in tema
Cassazione civile, sez. III, 17 agosto 2023, n. 24737; Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2021,
n. 11438; Cassazione civile, sez. II, 8 gennaio 2013, n. 259).
Orbene, ritenuti fondati i due precedenti motivi di impugnazione e dunque ascrivibile alle parti già convenute la procurata instabilità del fondo attoreo a seguito della creazione della rampa previa demolizione del muro di mezza costa incluso quello ad ovest del fabbricato, non anche di quello a sinistra per chi vi ascende (essendo la fenditura passante nell'antico
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda manufatto di pietrame squadrato ascrivibile a vetustà e a movimenti naturali del terreno, indipendenti dai fatti di causa), va accordata la tutela risarcitoria in forma specifica come chiesta, senza necessità che sia surrogata dalla somma pari al costo necessario per riparare il danno (che sarebbe comunque una mera modificazione, ossia un'emendatio, e mai mutamento della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta con l'atto di citazione secondo Cassazione civile, sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12168 cit.).
12. In finale, posto che è stato adeguatamente accertato che nell'esecuzione dei lavori alla fogna, per l'utile passaggio dei mezzi meccanici, sia stata creata una rampa prima inesistente e che la realizzazione di questa abbia necessitato la completa demolizione del muro di mezza costa che in precedenza manteneva il terreno come anche della porzione ad ovest (a pagina 9 e 10 della relazione tecnica d'Ufficio è con chiarezza riportato che “ciò che maggiormente ha modificato lo stato dei luoghi è stato il rimaneggiamento del terreno contenuto dal muro” e che esso, una volta rimaneggiato, ha perso di “consistenza”), va fatto ordine alle parti convenute, in solido tra loro, nelle diverse qualità di committente e di impresa appaltatrice, della restituzione al pristino stato tramite un intervento idoneo a contenere il terreno superiore e ad impedirne il dilavamento verso valle.
Null'altro residua alla pretesa attorea, meno che mai un risarcimento in denaro per pregiudizi diversi ed ulteriori di cui alcuna prova è stata conseguita. Ed invero, la limitazione nell'impiego del fondo è stata riferita unicamente al puntellamento del muro in pietra squadrata reso necessario per cause indipendenti dalle opere commissionate dal
Comune di alla ditta (pagina 28 e 28 della consulenza dell'ing. CP_3 CP_2
). Per_6
La condanna al ripristino, della quale sono riconosciuti in solido responsabili ambo i convenuti, è stata chiesta a carico del solo il quale, nondimeno, l'ha estesa alla ditta CP_3
e altrettanto hanno fatto gli attori. CP_2
Nel riconoscimento delle responsabilità trova applicazione del principio per cui in tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, o il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la stazione appaltante abbia impartito semplici direttive che abbiano semplicemente ridotto l'autonomia dell'appaltatore, com'è da credere sia avvenuto
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nella fattispecie in cui il cantiere è stato monitorato dai tecnici comunali ma materialmente eseguito dalla ditta (in argomento, Cassazione civile, 24.04.2019, n. 11194). CP_2
13. Con il quarto motivo di gravame e hanno eccepito Parte_1 Parte_2
l'errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella sentenza impugnata laddove questa pone le spese di lite e dell'espletata C.T.U. a carico degli attori.
13.1. Il motivo è assorbito.
La Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
È di tutta evidenza che le originarie pretese attoree hanno ricevuto un sia pur limitato accoglimento in appello per cui i coniugi e hanno diritto, Parte_1 Parte_2 sebbene nella misura adeguata allo scaglione entro cui è riconoscibile la loro vittoria, alle spese del doppio grado del giudizio. Costoro vanno anche esonerati dalle spese della consulenza che invece deve gravare sulle controparti. La liquidazione è contenuta nel dispositivo e va disposta la distrazione all'Avocato Alessandra Panarello antistataria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 1/2020, pubblicata in data 2 gennaio 2020, non notificata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello, accerta e dichiara la responsabilità delle parti convenute per la procurata instabilità del terreno in conseguenza dello scavo della rampa e quindi del crollo del muro di mezza costa anche nel versante ad ovest, rigettando la domanda attorea nel resto;
⎯ per l'effetto condanna il e l'Impresa edile e stradale Controparte_3 [...]
alla restituzione al pristino stato limitatamente a quanto sopra accertato;
CP_2
⎯ condanna gli appellati in solido alle spese del doppio grado del giudizio che liquida per il giudizio dinanzi al Tribunale in € 348,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 355,00 per spese ed € 3.966,00 per compensi
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Alessandra Panarello dichiaratasi antistataria;
⎯ pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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