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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7987/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia VERUCCI ed C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, in Via IV Novembre n. 14; RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Clarissa MATTEUCCI ed C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio a Bologna, in Via San Petronio Vecchio 23; RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 13 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dal 2008 al 2023. Dalla relazione sono nate il 24 febbraio 2013 e il 17 Persona_1 Persona_2 febbraio 2018. Le parti hanno fissato la propria residenza in un appartamento in locazione, sito a Bologna in via Colombarola, 5.
*** Con ricorso depositato il 16 giugno 2023 la signora ha chiesto che: Pt_1
pagina 1 di 4 - le figlie le siano affidate in forma esclusiva con facoltà di prendere autonomamente decisioni relativamente a istruzione, salute ed educazione;
- le sia assegnata la casa familiare;
- sia disposta la regolamentazione dei rapporti padre-figlie, in forma protetta, presso il Servizio Sociale;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 1000,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- sia previsto che ella percepisca integralmente l'assegno unico. Si è costituito in giudizio il signor , il quale ha integralmente contestato le CP_1 allegazioni di controparte e ha domandato che:
- le minori siano affidate ai due genitori in forma condivisa e collocate presso la madre;
- la casa familiare sia assegnata alla signora;
Pt_1
- sia disposto che il canone di locazione e le spese, utenze, bollette, riparazioni dell'immobile siano interamente a carico della ricorrente;
- egli possa vedere i figli: a) a fine settimana alternati dalle dal sabato alle 12.00 sino al lunedì alle 8.00; b) nelle settimane in cui li tiene con sé nel weekend dal giovedì dall'uscita da scuola alla mattina successiva e nelle altre il martedì e il giovedì con pernottamento;
c) nelle vacanze natalizie cinque giorni anche non consecutivi, alternando Natale o Capodanno;
d) nelle festività pasquali tre giorni anche non consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo; e) in estate due settimane, anche non consecutive;
f) nei giorni del compleanno della prole, che passeranno assieme a entrambi i genitori;
g) in periodi ulteriori eventualmente concordati tra le parti;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 600,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 13 marzo 2025 è stata sentita la quale ha dichiarato di Per_1 avere un bel rapporto con entrambi i genitori ma che fatica a pernottare fuori da casa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
pagina 2 di 4 1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno Persona_1 Persona_2 la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca le figlie presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa familiare;
3) dispone che il padre possa vedere le figlie:
- tutti i weekend il sabato dalle 10,00 alle 21,00 con cena o la domenica dalle 10,00 alle 20,30 e un pomeriggio alla settimana da concordare in base alle trasferte del padre dall'uscita da scuola fino alle 20,30 dopo cena;
- in estate per il primo anno le minori passino con il padre tre fine settimana lunghi da giovedì a domenica sera, per il secondo anno due settimane non consecutive e dal terzo anno due settimane anche consecutive, sempre tenendo conto degli impegni, dei desideri e della volontà delle ragazze;
- nelle vacanze natalizie con alternanza delle giornate del 24 dicembre o 6 gennaio, del 25 dicembre o 1° gennaio;
le minori stiano con il padre il 26 dicembre (giorno del suo compleanno) e con la madre il 2 gennaio (giorno del suo compleanno);
- nelle festività pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; 4) a partire dalla data del deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo CP_1 di corrispondere alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_1
1000,00 euro mensili per il mantenimento ordinario delle figlie (500,00 ciascuna), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che la signora e il signor si Pt_1 CP_1 facciano carico rispettivamente nella misura del 30% e 70% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 3 di 4 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che il padre acconsente a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
7) prende atto che i genitori prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie;
9) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 26 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia VERUCCI ed C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, in Via IV Novembre n. 14; RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Clarissa MATTEUCCI ed C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio a Bologna, in Via San Petronio Vecchio 23; RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 13 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dal 2008 al 2023. Dalla relazione sono nate il 24 febbraio 2013 e il 17 Persona_1 Persona_2 febbraio 2018. Le parti hanno fissato la propria residenza in un appartamento in locazione, sito a Bologna in via Colombarola, 5.
*** Con ricorso depositato il 16 giugno 2023 la signora ha chiesto che: Pt_1
pagina 1 di 4 - le figlie le siano affidate in forma esclusiva con facoltà di prendere autonomamente decisioni relativamente a istruzione, salute ed educazione;
- le sia assegnata la casa familiare;
- sia disposta la regolamentazione dei rapporti padre-figlie, in forma protetta, presso il Servizio Sociale;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 1000,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- sia previsto che ella percepisca integralmente l'assegno unico. Si è costituito in giudizio il signor , il quale ha integralmente contestato le CP_1 allegazioni di controparte e ha domandato che:
- le minori siano affidate ai due genitori in forma condivisa e collocate presso la madre;
- la casa familiare sia assegnata alla signora;
Pt_1
- sia disposto che il canone di locazione e le spese, utenze, bollette, riparazioni dell'immobile siano interamente a carico della ricorrente;
- egli possa vedere i figli: a) a fine settimana alternati dalle dal sabato alle 12.00 sino al lunedì alle 8.00; b) nelle settimane in cui li tiene con sé nel weekend dal giovedì dall'uscita da scuola alla mattina successiva e nelle altre il martedì e il giovedì con pernottamento;
c) nelle vacanze natalizie cinque giorni anche non consecutivi, alternando Natale o Capodanno;
d) nelle festività pasquali tre giorni anche non consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo; e) in estate due settimane, anche non consecutive;
f) nei giorni del compleanno della prole, che passeranno assieme a entrambi i genitori;
g) in periodi ulteriori eventualmente concordati tra le parti;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 600,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 13 marzo 2025 è stata sentita la quale ha dichiarato di Per_1 avere un bel rapporto con entrambi i genitori ma che fatica a pernottare fuori da casa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
pagina 2 di 4 1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno Persona_1 Persona_2 la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca le figlie presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa familiare;
3) dispone che il padre possa vedere le figlie:
- tutti i weekend il sabato dalle 10,00 alle 21,00 con cena o la domenica dalle 10,00 alle 20,30 e un pomeriggio alla settimana da concordare in base alle trasferte del padre dall'uscita da scuola fino alle 20,30 dopo cena;
- in estate per il primo anno le minori passino con il padre tre fine settimana lunghi da giovedì a domenica sera, per il secondo anno due settimane non consecutive e dal terzo anno due settimane anche consecutive, sempre tenendo conto degli impegni, dei desideri e della volontà delle ragazze;
- nelle vacanze natalizie con alternanza delle giornate del 24 dicembre o 6 gennaio, del 25 dicembre o 1° gennaio;
le minori stiano con il padre il 26 dicembre (giorno del suo compleanno) e con la madre il 2 gennaio (giorno del suo compleanno);
- nelle festività pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; 4) a partire dalla data del deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo CP_1 di corrispondere alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_1
1000,00 euro mensili per il mantenimento ordinario delle figlie (500,00 ciascuna), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che la signora e il signor si Pt_1 CP_1 facciano carico rispettivamente nella misura del 30% e 70% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 3 di 4 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che il padre acconsente a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
7) prende atto che i genitori prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie;
9) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 26 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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