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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 1037/2022
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1037 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente
tra
Parte_1
[...] rappr. e dif. dall'avv. Lydia Fiandaca dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Bari
-Appellanti, appellati in via incidentale-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Enrico Giuffreda
-Appellato,
appellante in via incidentale-
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2019 dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellato conveniva in giudizio il
[...]
(ora ), Controparte_2 Parte_1 chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso intimata al Prof. in data 3 aprile 2019 Controparte_1
e conseguentemente e per l'effetto revocare la relativa sanzione, con condanna del
1 al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere quanto dallo stesso non percepito a causa dell'illegittima sospensione cautelare oltre il termine di durata legale e, per l'effetto, condannare il Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 77.090,00
[...]
(settantasettemilazeronovanta/00) con decorrenza dallo 01.12.2016 (cessazione di diritto del provvedimento di sospensione dal servizio), a titolo di differenze retributive tra quanto percepito a titolo di indennità di cui all'art. 500 del d.lgs. 297/94 e quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione se fosse stato tempestivamente riammesso in servizio ovvero nella misura accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
3) il tutto oltre interessi legali, dal dì del dovuto al saldo”.
A fondamento della propria domanda il ricorrente deduceva: 1) di essere stato assunto in data 10.09.1984, mediante immissione in ruolo ex art. 37 della L. 270/82, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento delle discipline di matematica e fisica, classe di concorso A049; 2) di avere prestato la propria attività lavorativa a decorrere dall'anno 1989, in qualità di insegnante di matematica e fisica, presso il Liceo Classico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. T. Giordani” di Monte Sant'Angelo; 3) che il
[...]
, con Controparte_3 provvedimento del 25.11.2011 gli aveva contestato di aver molestato un'alunna
(nominativamente individuata) frequentante la classe III A del Liceo Classico, alla fine dell'ora di matematica del giorno 17.11.2011, addebitandogli le seguenti condotte di particolare gravità: “Comportamenti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
Attività dolosa che ha arrecato grave pregiudizio alla scuola, agli alunni e alle famiglie;
Grave abuso di autorità”; 4) che il decreto di sospensione cautelare dal servizio n. 358/Ris del 01.12.2011 adottato nei suoi riguardi dal dirigente scolastico dell' Parte_1
di Monte Sant'Angelo era stato convalidato dal Direttore Generale con decreto
[...]
n. 38 del 12.12.2011; 5) che il procedimento disciplinare a suo carico era stato sospeso, ai sensi dell'art. 55ter comma 1, d.lgs. 165/2001, sino al termine del procedimento penale;
6) che con atto datato 23 aprile 2012 lo stesso aveva confermato la sospensione CP_2 cautelare dal servizio sino alla definizione del procedimento penale e del conseguente procedimento disciplinare;
7) di aver percepito a far data dal 01.12.2011 e per l'intera durata della sospensione dal servizio, di fatto mai revocata, un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia, ai sensi
2 dell'art. 500 D.lgs. 16.04.1994 n. 297; 8) che con provvedimento del 28 marzo 2019, trasmesso tramite raccomandata a.r. ricevuta in data 3 aprile 2019, il gli aveva CP_2 comunicato di aver proceduto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 55quater del D.lgs. n.
165/01, comma 1, lettera e), disponendone il licenziamento disciplinare senza preavviso;
9) che la suddetta missiva era stata da lui impugnata con raccomandata a.r. del 22 maggio
2019; 10) che con decorrenza 01.09.2019 gli era stata attribuita la pensione ordinaria di vecchiaia;
11) che il licenziamento disciplinare doveva considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 55ter co. 4 del D.lgs. n. 165/01, non avendo lui ricevuto alcuna comunicazione dell'atto dell'USP di prot. n. 655 del 21.01.2019 di riapertura del CP_3 procedimento disciplinare, che era solo menzionato nel provvedimento di licenziamento ma non gli era stato mai trasmesso;
12) di aver ricevuto soltanto, in data 25.01.2019, una missiva proveniente dall' contenente al suo interno un unico foglio, datato Pt_1
22.01.2019, recante un prot. n. 148/Ris, a firma del dirigente scolastico, privo di qualsiasi comunicazione afferente al suddetto procedimento disciplinare;
13) che la sanzione disciplinare irrogatagli doveva, altresì, ritenersi invalida e illegittima per mancata contestazione della recidiva, nonché per difetto di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione irrogata;
14) che la sospensione cautelare dal servizio, durante la quale egli aveva percepito un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, era stata adottata in violazione del termine legale di durata massima, pari a 5 anni ai sensi dell'art. 9, comma 2,
Legge 07.02.1990 n. 19, come confermato anche in sede pattizia dall'art. 97 del CCNL
2006 – 2009, applicabile alla fattispecie in oggetto, e successivamente dall'art. 15, comma
6, CCNL 2016 – 2018, con conseguente suo diritto a vedersi corrispondere, con decorrenza dal 01.12.2016 e sino al pensionamento (01.09.2019), le differenze retributive tra quanto erogatogli a titolo di indennità ex art. 500 D.lgs. n. 297/94 e quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione se fosse stato tempestivamente riammesso in servizio, per la somma complessiva di € 77.090,00.
2. Con apposita memoria si costituiva in giudizio l'Amministrazione scolastica, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto, a suo dire, oltre il termine di decadenza di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, e rivendicava nel merito la legittimità del licenziamento disciplinare, deducendo: a) di aver rinnovato la contestazione di addebito nel pieno rispetto dell'art. 55ter, comma 4, del d.lgs. n.
165/2001, come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, mediante comunicazione del provvedimento prot. n. 655 del 21.01.2019 notificato all'interessato con nota prot. n. 148/Ris, a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data 25.01.2019; b) di aver fatto esplicito riferimento nel provvedimento di licenziamento all'art. 55quater del d.lgs. n.
165/01, comma 1, lettera e) afferente alla reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui, sicché inconsistente era l'avversa censura di invalidità del provvedimento disciplinare per mancata contestazione della recidiva;
c) di aver irrogato
3 una sanzione proporzionata alla condotta contestata, integrante reato per il quale il docente era stato condannato in via definitiva, nonché idonea, per la sua gravità, a minare integralmente il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro;
d) di aver legittimamente disposto e mantenuto la sospensione cautelare dal servizio fino alla risoluzione del rapporto lavorativo, senza incorrere nella lamentata violazione dell'art. 9, comma 2, della L. n. 19/1990 laddove stabilisce la revoca di diritto della sospensione cautelare decorso il termine di cinque anni, poiché detta disposizione non sancisce l'obbligo della P.A. di porre in essere un atto di revoca di diritto amministrativo, richiedendosi invece che l'interessato presenti apposita domanda volta a far valere il proprio diritto, nella specie mai avanzata.
3. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 413/2022 del 03.02.2022 il Tribunale, disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stato depositato nel pieno rispetto del termine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ha accolto per quanto di ragione la domanda attorea, e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per vizio procedurale, condannando il al CP_2 risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto di € 3.045,99 lordi mensili, dal licenziamento del 03.04.2019 sino al pensionamento del 01.09.2019, oltre accessori di legge, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto: 1) provata dal ricorrente la mancata ricezione della comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare e rinnovo della contestazione di addebito prescritta dall'art. 55ter del D.lgs. n. 165/2001, avendo i testi escussi confermato che la raccomandata ricevuta nel gennaio del 2019 conteneva solo un foglio, riconosciuto in quello che gli veniva mostrato in sede di escussione (nota prot. n.
148/Ris del 22.01.2019, allegata sub n. 10 al fascicolo di primo grado del ricorrente); 2) non offerta, per contro, dal convenuto, la prova del rituale invio della CP_2 comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare e rinnovo della contestazione di addebito;
3) illegittimo di conseguenza il licenziamento disciplinare, essendo stato omesso dall'Amministrazione l'imprescindibile rinnovo della contestazione di addebito, in violazione dell'art. 55ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; 4) sussistente il diritto del docente a ottenere un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento, 03.04.2019, sino al pensionamento avvenuto il 01.09.2019, non essendo possibile la condanna alla reintegrazione in servizio, posto che il docente aveva optato per il pensionamento prima dell'introduzione del giudizio e nulla aveva dedotto circa la sua volontà, nonostante il conseguimento in via automatica del diritto alla pensione di vecchiaia, di restare comunque in servizio;
5) infondata la domanda attorea relativa alla illegittimità della sospensione cautelare oltre la durata massima, poiché il lavoratore avrebbe dovuto offrire le proprie prestazioni lavorative e costituire in mora accipiendi la controparte alla scadenza dei cinque anni dalla sospensione disposta il 01.12.2011.
4 4. Avverso detta pronuncia l'Amministrazione scolastica ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha resistito il lavoratore, depositando apposita memoria con cui ha richiesto il rigetto del gravame e ha, altresì, proposto appello incidentale avverso il capo della statuizione di primo grado che ha escluso il suo diritto al pagamento delle somme differenziali tra quelle asseritamente spettanti e quelle percepite ai sensi dell'art. 500 D.lgs. n. 297/1994, a causa del protrarsi della sospensione cautelare oltre la durata massima stabilità ex lege; in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché inutilmente tentata la conciliazione delle parti ed espletata ulteriore attività istruttoria, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del
13.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono infondati e vanno rigettati, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
5.1. Con un unico motivo di impugnazione l'appellante principale lamenta la
“Violazione dell'art. 2700 c.c. – erronea valutazione delle prove”, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente dedotto dalle deposizioni testimoniali acquisite l'illegittimità del licenziamento per omessa riapertura del procedimento disciplinare e mancato rinnovo della contestazione degli addebiti ex art. 55ter, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, senza avvedersi che dalla documentazione versata in atti si evincerebbe chiaramente che l' avrebbe, invece, Controparte_3 regolarmente proceduto a detto rinnovo con provvedimento prot. n. 655 del 21.01.2019, trasmesso all'Istituto scolastico per gli adempimenti di rito e da quest'ultimo notificato al dipendente il giorno successivo, con nota prot. n. 148/Ris, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta al destinatario in data 25.01.2019.
Sottolinea al riguardo di aver prodotto in giudizio sia la nota 147/Ris, recante il protocollo in partenza dell' e quello in arrivo dell'Istituto Controparte_3 scolastico, sia la nota 148/Ris, contenente l'elenco delle carte che sarebbero state trasmesse al docente, e obietta che l'attestazione contenuta in un atto pubblico, poiché avente valore di prova legale fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., non potrebbe in alcun caso essere contestata a mezzo della prova testimoniale, che sarebbe di conseguenza inammissibile.
Aggiunge che il Tribunale avrebbe, comunque, erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria orale espletata, in quanto le dichiarazioni dei testi , Testimone_1
e avrebbero accertato unicamente l'effettivo ricevimento Testimone_2 Tes_3
5 da parte dell'appellato di una raccomandata in data 25.01.2019, circostanza già documentalmente provata dalla ricevuta postale di ritorno, recante data e firma del destinatario, mentre non avrebbero affatto corroborato le deduzioni del docente circa la presenza all'interno della busta di un unico foglio, risultando sul punto le dichiarazioni degli stessi vaghe, contradittorie e inattendibili, tanto più che nessuno di essi avrebbe mai dichiarato di essere venuto materialmente a contatto con il contenuto della raccomandata, sicché sarebbe improbabile che potessero riconoscere il documento in atti.
Rimarca, quindi, che si tratterebbe sostanzialmente di testimonianze de relato actoris, la cui rilevanza secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità sarebbe sostanzialmente nulla, e che il Tribunale avrebbe, altresì, trascurato che tutti i testimoni escussi su indicazione del sarebbero parenti o familiari del medesimo, CP_1 mossi da un evidente interesse a che la controversia si concluda favorevolmente al proprio congiunto.
Evidenzia, da ultimo, di non aver articolato in primo grado richieste istruttorie di segno contrario rispetto a quelle richieste dal ricorrente, sul presupposto che il contenuto della busta fosse provato da un atto pubblico e con la finalità di non gravare il processo di inutili appesantimenti istruttori;
tuttavia, per l'ipotesi in cui questa Corte volesse prescindere dal contenuto inequivocabile della nota prot. 148/Ris del 22.01.2019, a suo dire costituente atto pubblico, e ritenesse indispensabile ai fini della decisione la prova testimoniale, chiede ai sensi dell'art. 437 c.p.c. l'ammissione di detta prova a mezzo del
Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi generali e amministrativi che erano in servizio all'epoca dei fatti, al fine di dimostrare la rituale comunicazione al docente del provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare.
6. Così ripercorse le doglianze formulate nell'atto di gravame, ritiene questa Corte che esse non valgano a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice circa l'illegittimità del licenziamento per vizio procedurale.
6.1. È opportuno innanzitutto rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal Tribunale nella sentenza impugnata, grava sul destinatario l'onere di provare di aver ricevuto una lettera di contenuto diverso rispetto a quello indicato dal mittente o una busta non contenente alcunché.
Invero, la produzione in giudizio di copia della raccomandata unitamente all'avviso di ricevimento della stessa implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24149 del 03.10.2018; Cass., Sez. 1, n.
22.05.2015 n. 10630; Cass., Ord. n. 10388 del 13 maggio 2014; Cass. n. 23920/2013; Cass.
n. 15762/2013; Cass. n. 16155 del 08.07.2010; Cass. n. 17417 del 08.08.2007; Cass. n.
20144 del 18.10.2005; Cass. n. 15802 del 28.07.2005; Cass. n. 22133 del 24.11.2004;
6 Cass. n. 771 del 20.01.2004; Cass. n. 11528 del 25.07.2003; Cass. n. 4878/1992; Cass. n.
4083/1978).
In altri termini, nel caso di contestazione dell'avvenuta comunicazione di un atto a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno differente da quello asseritamente spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale.
Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto “principio di vicinanza della prova” poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto o ne aveva uno diverso.
Lo stesso principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte anche con riguardo all'ipotesi di invio mediante la stessa busta di due documenti, facenti parte comunque di un medesimo atto, escludendo che operi un'inversione dell'onere della prova ove il mittente affermi di avere inserito nello stesso plico più atti, che, tuttavia, non costituiscono atti distinti – per i quali si deve presumere la notificazione mediante singola spedizione – bensì un atto unitario (Cass. 26.11.2019 n. 30787).
Ciò è quel che è accaduto nella fattispecie de qua, in cui il appellante CP_2 deduce appunto di aver inviato al docente due documenti, comunque relativi al medesimo atto, ossia la nota 147/Ris contenente il provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare e rinnovo della contestazione degli addebiti ex art. 55ter, comma 4, del D.lgs.
n. 165/2001, e la nota 148/Ris di trasmissione del predetto provvedimento.
6.2. Ebbene, alla luce degli enunciati criteri di ripartizione dell'onere probatorio, il primo giudice ha esattamente ritenuto assolto dal docente l'onere su di lui incombente in qualità di destinatario.
Invero, l'odierno appellato ha offerto prova di aver ricevuto in data 25.01.2019, mediante raccomandata a.r. n. 13350360967-6 (cfr. doc. n. 10a allegato al fascicolo di primo grado del docente, nonché ultime due pagine del doc. 10 allegato al fascicolo di primo grado del ), una missiva proveniente dall'Istituto di Istruzione Secondaria CP_2
Superiore “G. T. Giordani” di Monte Sant'Angelo, al cui interno era contenuto un unico foglio (cfr. doc. n. 10 nel fascicolo del ricorrente, nonché terza pagina del doc. 10 allegato dal ), datato 22.01.2019, avente prot. n. 148/Ris, a firma del Dirigente Scolastico, CP_2 prof. riportante in calce l'indicazione del sig. quale Persona_1 Persona_2
Assistente Amministrativo, del tutto privo di qualsivoglia elemento che facesse riferimento a una comunicazione relativa al procedimento disciplinare cui il medesimo era all'epoca sottoposto.
In tal senso depongono le testimonianze raccolte dal Tribunale.
7 , escussa all'udienza del 04.03.2021, ha dichiarato: “A.D.R.: Sono la Testimone_1 figlia del ricorrente;
Preciso che a gennaio 2019 non vivevo a casa con i miei genitori ma ero CP_4 presente il 25 gennaio 2019 quando mio padre ricevette una raccomandata dall'Istituto di appartenenza. Alla mia domanda egli rispose che dalla scuola aspettava solo notizie sul suo pensionamento. Quando aprì la busta trovammo solo un foglio con dei numeri il cui contenuto non era chiaro e mio padre disse che lo avrebbe guardato con calma”.
Mostrata, quindi, alla teste, la nota prot. n. 148/Ris del 22.01.2019 in originale e allegata in copia nel fascicolo di parte ricorrente, la stessa ha affermato “A.D.R.: Confermo che si tratta della nota contenuta nella raccomandata che mio padre ricevette il
25.01.2019”.
Di analogo tenore è la deposizione resa alla medesima udienza dalla teste Tes_2
avendo ella riferito: “A.D.R.: Sono la figlia del ricorrente;
[...]
A.D.R.: A gennaio 2019 vivevo a casa dei miei genitori e in quel periodo lavoravo come cassiera in un supermercato con turni di mattina o di pomeriggio;
A.D.R.: Ero a casa quando arrivò la raccomandata e qualcuno di noi chiese a mio padre cosa fosse e lui rispose che era una lettera della scuola e che stava aspettando una risposta sul pensionamento;
Mi ricordo esattamente di questa raccomandata perché quando mio padre CP_4 aprì la busta esclamò “Qui c'è solo un foglio”;
A.D.R.: Ricordo di altre raccomandate che arrivano normalmente a casa ma questa la ricordo perché ero presente quando arrivò perché ero a casa”.
Anche in questo caso la testimone ha riconosciuto nella nota prot. n. 148/Ris del
22.01.2019, che le è stata mostrata all'udienza, il foglio contenuto nella busta ricevuta dal docente: “A.D.R.: Confermo che si tratta della nota contenuta nella raccomandata che mio padre ricevette il 25.01.2019 ed era l'unico foglio;
A.D.R.: Mio padre non capì di cosa si trattasse e disse che si sarebbe informato, in seguito non abbiamo più parlato di questa lettera”.
La presenza di un unico foglio nella busta ricevuta dal docente in data 25.01.2019 è stata, altresì, confermata dal teste , escusso sempre all'udienza del 04.03.2021, Tes_3 il quale ha dichiarato: “A.D.R.: Conosco il sig. perché sono il fidanzato della CP_1 figlia;
Persona_3
A.D.R.: Mi trovavo il 25/01/2019 presso l'abitazione del ricorrente perché ero in visita dalle mie cognate e preciso che la mia fidanzata non era presente. Ricordo vagamente che il professore disse che era una raccomandata della scuola ma non ricordo di che scuola si trattasse;
…
A.D.R.: Posso dire con certezza che quando il professore aprì la busta della raccomandata c'era solo un foglio”.
8 A differenza delle altre due testimoni, egli non è stato in grado di riconoscere il documento, ma ha ribadito di ricordare “che era un solo foglio. Nella circostanza ricordo che si trattava di pensione”.
È evidente, dunque, che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, i testi escussi nel giudizio di primo grado non si sono limitati a rendere dichiarazioni de relato actoris, bensì hanno affermato di aver visto personalmente l'unico foglio contenuto nella busta, recante prot. n. 148/Ris, e due di essi lo hanno, altresì, espressamente riconosciuto in giudizio allorquando gli è stato mostrato.
Quanto al vincolo parentale e affettivo che lega i suddetti testi al docente odierno appellato, è bene ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. ord. 08.11.2023 n. 31158; Cass., sez. VI Civile – L, ord. n. 2295/21).
6.3. Neppure coglie nel segno l'argomentazione esposta nel gravame secondo cui la nota prot. 148/Ris del 22.01.2019 dovrebbe essere considerata un atto pubblico facente fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., dunque non contestabile a mezzo di prova testimoniale.
In realtà, detta nota, lungi dal certificare il contenuto della raccomandata inviata al docente, reca il mero elenco delle carte che sarebbero state trasmesse a quest'ultimo, ossia
“Comunicazione riservata Prot. n. 147/Ris”, senza alcun riferimento al contenuto o all'oggetto della stessa;
né può pretendersi di attribuire a detta nota alcun valore di attestazione in ordine a quali documenti siano stati effettivamente inseriti nella busta spedita al docente.
Vero è che il dirigente scolastico riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto, ai sensi dell'art. 357 c.p., esercita una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi;
senonché, non tutti gli atti pubblici possono annoverarsi tra quelli fidefacenti.
La circostanza che l'atto provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, infatti, non è di per sé sufficiente a conferire al medesimo l'attitudine a fare fede “fino a querela di falso”, occorrendo avere riguardo al contenuto dello stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta a «quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che
– in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede – presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio
9 del potere di pubblica certificazione» (Cass., Sez. 1, n. 37097 del 21.09.2011; conf. Cass.,
Sez. 3, n. 15764 del 13.12.2017; Cass., Sez. 5, n. 39682 del 04.05.2016; Cass., Sez. 5, n.
15951 del 16.01.2015; Cass., Sez. 6, n. 25258 del 12.03.2015; Cass., Sez. 1, n. 49086 del
24.05.2012; Cass., Sez. 1, n. 37097 del 21.09.2011).
In altri termini, costituiscono prova legale fino a querela di falso i documenti emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuirvi pubblica fede, che attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. n. 20214 del 25 luglio 2019; Cass.
Civ., Sez. II, ord. n. 22903 del 29 settembre 2017).
Ebbene, nel caso in esame la nota 148/Ris del 22.01.2019 non presenta certamente le caratteristiche proprie dell'atto fidefacente, atteso che il suo contenuto non riguarda affatto l'operato del dirigente scolastico che lo sottoscrive, ovvero dichiarazioni a lui rilasciate, fatti verificatisi in sua presenza o da lui posti in essere, riportando – come già evidenziato – unicamente una elencazione dei documenti trasmessi (recte, che avrebbero dovuto essere trasmessi) al docente.
A ciò deve aggiungersi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte sono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti che non siano espressione delle predette funzioni
(Cass. civ., Sez. IV, ord. 09 novembre 2021, n. 32884; Cass. civ. n. 18757/2017).
Anche sotto detto profilo va negata alla nota in scrutinio la natura di atto facente fede fino a querela di falso, non potendosi ritenere espressione di un simile potere certificativo la corrispondenza scambiata tra pubblici ufficiali o tra gli stessi e i privati.
6.4. Ciò chiarito, è bene a ogni modo ribadire che nella fattispecie de qua non si discute del contenuto e della veridicità di una eventuale pubblica attestazione, bensì dell'inserimento o meno, nella busta ricevuta dal docente, anche della nota prot. n. 147/Ris, oltre alla nota prot. n. 148/Ris., ivi pacificamente presente.
E di tale inserimento non è emersa prova alcuna, poiché il docente, come si è in precedenza evidenziato, ha dimostrato di aver ricevuto, con la raccomandata pervenuta al suo indirizzo il 25.01.2019, soltanto il foglio recante la nota n. 148/Ris.
Va dato atto che nemmeno la prova orale richiesta dal appellante, ammessa CP_2 da questa Corte con ordinanza del 25.06.2024, ha consentito di provare il contrario.
6.5. E' opportuno precisare che si è dato ingresso a detta richiesta istruttoria, sebbene articolata per la prima volta solo nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., al fine di completare il quadro probatorio sottoposto all'odierno vaglio, anche perché trattasi di richiesta che non amplia l'ambito di indagine, atteso che il tema della mancata ricezione della comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare e di rinnovo della contestazione di addebito era stato ritualmente introdotto nel processo dallo stesso ricorrente.
10 Ebbene, la prova testimoniale acquisita all'udienza del 24.10.2024 non ha offerto elementi utili a suffragare la tesi difensiva dell'appellante.
Il teste , ha, invero, riferito: “A.D.R. Sono Dirigente scolastico, Persona_1 all'epoca dei fatti presso l'Istituto in cui prestava sevizio il professor , Controparte_1 attualmente presso altri istituti siti in Manfredonia nonché reggente presso il medesimo istituto dell'epoca.
A.D.R. Posso confermare che secondo la prassi dell'Istituto tentammo di contattare telefonicamente il professor per invitarlo a ritirare personalmente la CP_1 comunicazione in istituto, senza tuttavia reperirlo al telefono;
dopodiché inviammo presso la sua abitazione un collaboratore scolastico al quale fu affidata la nota prot. 147/ris del
22.1.2019 nel tentativo di farla consegnare personalmente al professore, ma il nostro collaboratore non trovò alcuno presso l'abitazione e rientrò in istituto con la comunicazione. Non ricordo il nominativo del collaboratore scolastico incaricato. A questo punto, dopo un paio di giorni, l'Ufficio di segreteria ha provveduto alla spedizione della raccomandata. Io non ho assistito all'inserimento della comunicazione prot. 147/ris del 22.1.2019 nella busta, né posso riferire chi vi abbia materialmente provveduto”.
Il teste escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: “A.D.R. Testimone_4
All'epoca dei fatti ero Direttore dei servizi generali e amministrativi presso l'Istituto in cui prestava servizio il professor;
sono in pensione da settembre 2020. CP_1
A.D.R. Confermo la circostanza sub 3) a pag. 9 dell'atto di appello;
in particolare, incaricai uno dei miei assistenti di tentare di contattare telefonicamente il professore, dopodiché fu inviato un collaboratore scolastico presso la sua abitazione nel tentativo di consegnare a mani la comunicazione: gli assistenti dell'epoca erano e Persona_4
invece, il collaboratore scolastico era Non essendo Persona_2 Persona_5 riusciti a consegnare personalmente la comunicazione, io personalmente ho provveduto su incarico del dirigente scolastico a inserire la comunicazione nella busta spedita con raccomandata. Riconosco la nota prot. 147/ris del 22.1.2019 che mi viene mostrata consistente nel provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare n. 655 del
21.1.2019 e posso affermare con certezza di aver inserito quella nota nella busta spedita al professore. Non posso rispondere con certezza sul fatto di avere inserito nella busta anche la nota prot. 148/ris del 22.1.2019.
A.D.R. La spedizione materiale della busta contenente la raccomandata è stata eseguita dal collaboratore scolastico”.
Il dirigente scolastico, dunque, non ha potuto confermare l'inserimento nella busta indirizzata al docente del foglio prot. 147/Ris contenente il provvedimento di cui si discute.
Tale circostanza è stata invece data per certa dal direttore dei servizi amministrativi: sull'attendibilità della sua deposizione devono tuttavia esprimersi dubbi, in quanto il teste non ha ricordato di aver inserito nella busta anche la nota prot. 148/Ris, che è stata però
11 sicuramente ricevuta dal docente, il quale l'ha prodotta in giudizio e ne ha esibito l'originale in occasione della medesima udienza.
A ciò si aggiunga che appare davvero poco credibile che il direttore dei servizi amministrativi ricordi con esattezza, a distanza di tanti anni, di aver inserito la comunicazione nella busta, trattandosi peraltro di adempimenti solitamente demandati agli applicati di segreteria, senza considerare che il teste potrebbe avere interesse a deporre in senso favorevole all'Amministrazione di cui è stato dipendente e a risultare esente da eventuali responsabilità.
6.6. In definitiva, nella comparazione degli elementi acquisiti risulta certamente più verosimile, oltre che maggiormente confortata dagli esiti della prova testimoniale di cui si
è dato conto in precedenza, la tesi sostenuta dal docente circa la mancata ricezione della comunicazione recante n. prot. 147/Ris.
Certamente può apparire singolare che il docente, ricevuto l'unico foglio n. prot.
148/Ris, poco comprensibile in quanto di fatto privo di contenuto e recante unicamente il riferimento a una ulteriore comunicazione riservata prot. n. 147/Ris, tuttavia non inserita nella busta e non altrimenti identificata, non si sia attivato neppure telefonando presso l'istituto scolastico per avere chiarimenti sul significato e sul contenuto della missiva;
ma,
d'altro canto, i testi escussi in primo grado hanno tutti confermato che egli attendeva notizie circa il pensionamento, sicché è verosimile che abbia ipotizzato trattarsi dell'anticipazione di comunicazioni relative alla domanda di pensione.
Ulteriore elemento che accredita la versione dei fatti prospettata dal docente è rappresentato dalla sua mancata presentazione all'audizione del 27.02.2019 (cfr. verbale di audizione deserta, doc. 11 nel fascicolo del ), la cui convocazione era contenuta CP_2 proprio nel provvedimento recante n. prot. 147/Ris: tanto fa presumere che effettivamente egli non abbia mai ricevuto detto provvedimento.
6.7. Una attenta analisi della documentazione avvalora maggiormente il convincimento sinora espresso.
Invero, nella nota prot. 148/Ris, unico documento ricevuto dall'odierno appellato, si legge testualmente “Risposta alla nota del 21-1-2019 n. 655”, cioè al provvedimento n.
655 di riapertura del procedimento disciplinare inviato dall' Controparte_3 all' affinché provvedesse a darne comunicazione al Parte_1 docente.
Lo stesso Ministero appellante ha del resto spiegato che l' Controparte_3
procedeva al rinnovo della contestazione degli addebiti con provvedimento
[...] prot. n. 655 del 21.01.2019 e che detto provvedimento veniva trasmesso all'Istituto scolastico per gli adempimenti di rito, cioè per la comunicazione all'interessato.
Se ne deduce che la nota prot. n. 148/Ris, recante la dicitura “Risposta alla nota del
21-1-2019 n. 655”, era in realtà diretta all' , e non al docente, Controparte_3 al fine di rendere edotto l'Ufficio che l'Istituto scolastico aveva provveduto a trasmettere il
12 provvedimento all'interessato: non si spiegherebbe altrimenti l'intestazione della nota come “risposta”.
È allora ragionevole ritenere che la segreteria della scuola abbia predisposto due buste, una con la nota prot. n. 147/Ris, da inviare al docente, e l'altra con la nota prot. n. 148/Ris., da spedire all' per confermare di aver trasmesso al docente il Controparte_3 provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare e di rinnovo della contestazione di addebito, ma che per un disguido la busta contenente la nota prot. 147/Ris non sia stata spedita e che sia stata erroneamente inviata al docente la busta contenente la nota prot.
148/Ris.
Del resto, essendo stata la spedizione materiale effettuata da un collaboratore scolastico, come dichiarato dal teste , è del tutto plausibile che possa essersi Tes_4 verificato detto disguido.
7. Va dunque condivisa la statuizione del Tribunale che ha ritenuto il licenziamento illegittimo per violazione dell'art. 55ter comma 4 d.lgs. 165/2001, non essendo stato preceduto dal rinnovo della contestazione dell'addebito a seguito della riapertura del procedimento disciplinare, che non risulta mai comunicato al docente.
Ne consegue l'infondatezza dell'appello principale, che deve essere rigettato, con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata e con assorbimento delle ulteriori questioni (recidiva, proporzionalità) riproposte dal docente per l'ipotesi di accoglimento dell'avverso motivo di censura.
8. Deve essere, altresì, respinto l'appello incidentale.
Con un unico e articolato motivo di gravame il docente censura il decisum di primo grado nella parte in cui ha escluso il suo diritto al pagamento delle somme differenziali tra quelle spettanti a titolo di retribuzione e quelle percepite ai sensi dell'art. 500 d.lgs.
297/1994 (pari alla metà dello stipendio) a causa del protrarsi della sospensione cautelare oltre la durata massima di cinque anni stabilita per legge, quindi nel caso di specie oltre il
01.12.2016, sostenendo che il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio adottato nei suoi confronti sarebbe stato di fatto prorogato sine die, non essendogli mai stata comunicata da parte dall'Amministrazione l'intervenuta revoca ex lege.
Evidenzia che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
145 del 03.05.2002, sarebbe possibile rinvenire nel sistema una durata massima della misura cautelare sospensiva, ossia quella di cinque anni contenuta nell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, avente carattere di una vera e propria clausola di garanzia, nonché portata generale e, dunque, comprensiva - in difetto di diversa disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di “sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale”, sia facoltativa che obbligatoria.
Aggiunge che ciò troverebbe conferma nella contrattazione collettiva di riferimento e in particolare nell'articolo 97 del CCNL Scuola 2006 - 2009, il quale al comma 10 stabilisce che la sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale
13 conserva la sua efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, decorso il quale la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio, termine che a suo dire sarebbe stato confermato dall'art. 15, comma 6, del nuovo CCNL Scuola 2016 - 2018.
Obietta che l'argomentazione del primo giudice, secondo cui il dipendente avrebbe dovuto offrire le proprie prestazioni lavorative e costituire in mora accipiendi
l'amministrazione alla scadenza dei cinque anni dalla sospensione disposta il 01.12.2011, non deriva dalla lettera di alcuna norma, bensì da una interpretazione giurisprudenziale, ragion per cui si tratterebbe di un comportamento inesigibile da qualsiasi lavoratore che non sia portatore di raffinate conoscenze giuridiche tali da fargli prefigurare un simile onere a proprio carico.
8.1. Le doglianze dell'appellante incidentale non colgono nel segno, per le ragioni già esposte dal Tribunale e per le ulteriori considerazioni di seguito esposte.
In primo luogo, questa Corte condivide il ragionamento decisorio del primo giudice secondo cui il diritto del dipendente al pagamento della retribuzione intera, in luogo dell'assegno alimentare di minore importo percepito durante il periodo di sospensione dal servizio, è subordinato all'offerta della prestazione lavorativa e alla costituzione in mora accipiendi dell'amministrazione.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte nei casi di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine (illegittimamente apposto) non spetta la retribuzione finché non provveda a offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro. Tale principio trova fondamento nella regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni del rapporto di lavoro secondo la quale, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, il diritto alla retribuzione sussiste soltanto in caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 24886 del 23.11.2006; Cass. 05.10.2004, n. 19899; Cass., Sez. Lav., 25 novembre 2003, n. 17987;
26 maggio 2001, n. 7186).
Sarebbe stata dunque necessaria un'espressa domanda del docente, nel caso di specie mai formulata, tesa a far valere nei confronti della controparte il suo diritto a rientrare in servizio alla data (dicembre 2016) di scadenza del quinquennio dalla sospensione (disposta a dicembre 2011) e a percepire nuovamente, in luogo dell'indennità di cui all'art. 500 del d.lgs. n. 297/94, il trattamento retributivo intero.
8.2. Non giova alla tesi dell'appellante incidentale - secondo cui sarebbe stato onere dell'Amministrazione comunicare il termine della sospensione e la conseguente riammissione in servizio - il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lav.,
22.02.2022 n. 5813 (di cui viene riportato uno stralcio nelle note conclusive autorizzate depositate il 14.06.2024), sia perché essa si riferisce a un'ipotesi di sospensione obbligatoria (ex art. 4 della legge nr. 97/2001), laddove nella fattispecie de qua la
14 sospensione di cui si discute è, come si spiegherà a breve, quella facoltativa, sia e soprattutto perché la citata decisione conferma che la funzionalità del rapporto di lavoro resta sospesa fino al provvedimento di riammissione in servizio, sicché il dipendente non può invocare il diritto alle retribuzioni in assenza di prestazione lavorativa.
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che, a fronte di una previsione normativa
(art. 4 cit.) secondo cui la sospensione cautelare perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, il ripristino del rapporto lavorativo sospeso e la riammissione in servizio del dipendente non conseguono automaticamente alla sentenza di assoluzione: al contrario, “la riattivazione della funzionalità del rapporto di lavoro presuppone, a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica, oltre che in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, il previo formale invito a riprendere servizio” (cfr. Cass.
5813/2022 cit.).
Corollario di tale affermazione è che, in assenza di riammissione in servizio, il rapporto resta sospeso e la pretesa del lavoratore di ottenere le retribuzioni intere non ha fondamento.
8.3. La rivendicazione economica avanzata dal docente è comunque infondata anche in virtù della piena legittimità della sospensione cautelare disposta dall'amministrazione, per l'intera durata per cui si è protratta, anche oltre il termine di cinque anni impropriamente invocato dall'appellante incidentale.
L'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, richiamato sia dal docente nel ricorso introduttivo del giudizio sia dal Tribunale nella sentenza impugnata, si riferisce all'ipotesi della destituzione del pubblico dipendente e dispone che “La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare … Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di cinque anni ivi indicato è riferito alla sola sospensione obbligatoria e non comporta, alla sua scadenza, l'automatica riammissione in servizio del dipendente, in quanto non preclude alla P.A. di adottare un distinto provvedimento di sospensione facoltativa (cfr. Cass., Sez. Lav., 04.09.2014 n.
18673, che ricorda come la sentenza n. 447 del 1995 della Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 7 febbraio 1990, n.
19, art. 9, comma 2, secondo e terzo periodo, ha precisato che la disposizione censurata - laddove statuisce la cessazione di efficacia, alla scadenza del quinquennio, del provvedimento di sospensione cautelare - non comporta l'automatica riammissione in servizio del dipendente, posto che non esclude, né preclude, l'adozione del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa).
15 La norma citata, inoltre, non costituisce l'unico riferimento legislativo dell'istituto della sospensione cautelare, che in realtà trova origine in plurime disposizioni.
Invero, gli artt. 91 e 92 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) disciplinano rispettivamente la sospensione cautelare obbligatoria e la sospensione cautelare facoltativa: il primo stabilisce che “L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro;
ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio”, mentre il secondo dispone che “Il
Ministro può per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare”; in entrambi i casi trova applicazione l'art. 82 del medesimo D.P.R., secondo cui “All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.
Alle suddette norme rimandava espressamente l'art. 506 d.lgs. n. 297/1994 rubricato
“Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale” (poi abrogato dal d.lgs. n. 150/2009), il quale, riferendosi al personale docente, educativo, direttivo e ispettivo, statuiva che “Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Viene poi in specifico rilievo l'art. 55ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale è stata disposta nel caso in esame la sospensione cautelare facoltativa del docente.
La norma, espressamente richiamata nel provvedimento di conferma della sospensione adottato il 23.04.2012 dall'amministrazione scolastica (v. doc. n. 5 nel fascicolo di primo grado di parte ricorrente e doc. n. 6 nel fascicolo di primo grado del ), prevede CP_2 che “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. … Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
La disposizione legislativa appena riportata consente, quindi, di adottare la sospensione cautelare dal servizio nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare che sia stato sospeso fino al termine del procedimento penale pendente a suo carico: essa correla evidentemente la durata della sospensione cautelare alla durata del
16 procedimento penale e disciplinare, sicché per tale ipotesi non vale il termine massimo di durata di cinque anni invocato dal docente, come evidenziato anche nella parte dispositiva del provvedimento del 23.04.2012, ove si legge testualmente “Per le motivazioni citate in premessa il prof. … rimane sospeso cautelarmente dal servizio sino alla definizione del procedimento penale e alla conclusione del conseguente procedimento disciplinare”.
Le ragioni a sostegno di tale sospensione cautelare facoltativa sono individuate dall'amministrazione nella “tipologia dei fatti evidenziati a carico del prof. … e per i quali lo stesso è indagato dalla Procura della Repubblica di Foggia”, che “riveste carattere di tale gravità da inficiare il rapporto di fiducia tra il dipendente e l'Amministrazione e da risultare ostativa alla permanenza in servizio del docente nelle more della definizione del procedimento penale e della conclusione del conseguente procedimento disciplinare” (cfr. premessa del provvedimento del 23.04.2012).
Legittimamente, pertanto, il dipendente è rimasto sospeso per l'intera durata del procedimento penale e disciplinare, non sussistendo l'invocato limite del quinquennio oltre il quale la sospensione dovrebbe ritenersi caducata di diritto.
8.4. Quanto alla disciplina pattizia, occorre chiarire che il CCNL applicabile ratione temporis è quello del 2016/2018, in quanto, benché la sospensione cautelare risalga al
2011, è dal dicembre 2016 che, a detta del docente, sarebbe divenuta illegittima per superamento del termine di cinque anni, sicché a quella data occorre avere riguardo al fine di valutare la ricorrenza dei relativi presupposti alla luce delle disposizioni contrattuali in vigore.
Ebbene, detto CCNL prevede, all'art. 15, comma 2, che “Il dipendente può essere sospeso dal servizio … qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del
d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”, e al successivo comma 6 che “Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare),
l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
17 procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)”.
L'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, dunque, nonché la sussistenza di ragioni di opportunità e di tutela del prestigio dell'amministrazione, consentono di derogare alla durata massima di cinque anni della sospensione dal servizio, che conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare, come appunto verificatosi nella presente fattispecie.
Ne consegue la legittimità dell'operato dell'amministrazione, che ha mantenuto in essere la sospensione cautelare dal servizio per l'intera durata del procedimento penale e disciplinare, corrispondendo al dipendente l'assegno in misura pari alla metà dello stipendio.
9. Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. In considerazione della reciproca soccombenza le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
11. In relazione al solo appello incidentale deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
Non deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello principale, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v. Cass. 9938/14).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 02.08.2022 dal
[...]
nei confronti di Parte_2
, nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 CP_1
con memoria depositata il 14.10.2023, avverso la sentenza n. 413/2022 resa dal
[...]
Tribunale di Foggia il 03.02.2022, così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli principale e incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- in relazione all'appello incidentale, dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi
18 specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13.01.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
19
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1037 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente
tra
Parte_1
[...] rappr. e dif. dall'avv. Lydia Fiandaca dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Bari
-Appellanti, appellati in via incidentale-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Enrico Giuffreda
-Appellato,
appellante in via incidentale-
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2019 dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellato conveniva in giudizio il
[...]
(ora ), Controparte_2 Parte_1 chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso intimata al Prof. in data 3 aprile 2019 Controparte_1
e conseguentemente e per l'effetto revocare la relativa sanzione, con condanna del
1 al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere quanto dallo stesso non percepito a causa dell'illegittima sospensione cautelare oltre il termine di durata legale e, per l'effetto, condannare il Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 77.090,00
[...]
(settantasettemilazeronovanta/00) con decorrenza dallo 01.12.2016 (cessazione di diritto del provvedimento di sospensione dal servizio), a titolo di differenze retributive tra quanto percepito a titolo di indennità di cui all'art. 500 del d.lgs. 297/94 e quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione se fosse stato tempestivamente riammesso in servizio ovvero nella misura accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
3) il tutto oltre interessi legali, dal dì del dovuto al saldo”.
A fondamento della propria domanda il ricorrente deduceva: 1) di essere stato assunto in data 10.09.1984, mediante immissione in ruolo ex art. 37 della L. 270/82, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento delle discipline di matematica e fisica, classe di concorso A049; 2) di avere prestato la propria attività lavorativa a decorrere dall'anno 1989, in qualità di insegnante di matematica e fisica, presso il Liceo Classico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. T. Giordani” di Monte Sant'Angelo; 3) che il
[...]
, con Controparte_3 provvedimento del 25.11.2011 gli aveva contestato di aver molestato un'alunna
(nominativamente individuata) frequentante la classe III A del Liceo Classico, alla fine dell'ora di matematica del giorno 17.11.2011, addebitandogli le seguenti condotte di particolare gravità: “Comportamenti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
Attività dolosa che ha arrecato grave pregiudizio alla scuola, agli alunni e alle famiglie;
Grave abuso di autorità”; 4) che il decreto di sospensione cautelare dal servizio n. 358/Ris del 01.12.2011 adottato nei suoi riguardi dal dirigente scolastico dell' Parte_1
di Monte Sant'Angelo era stato convalidato dal Direttore Generale con decreto
[...]
n. 38 del 12.12.2011; 5) che il procedimento disciplinare a suo carico era stato sospeso, ai sensi dell'art. 55ter comma 1, d.lgs. 165/2001, sino al termine del procedimento penale;
6) che con atto datato 23 aprile 2012 lo stesso aveva confermato la sospensione CP_2 cautelare dal servizio sino alla definizione del procedimento penale e del conseguente procedimento disciplinare;
7) di aver percepito a far data dal 01.12.2011 e per l'intera durata della sospensione dal servizio, di fatto mai revocata, un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia, ai sensi
2 dell'art. 500 D.lgs. 16.04.1994 n. 297; 8) che con provvedimento del 28 marzo 2019, trasmesso tramite raccomandata a.r. ricevuta in data 3 aprile 2019, il gli aveva CP_2 comunicato di aver proceduto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 55quater del D.lgs. n.
165/01, comma 1, lettera e), disponendone il licenziamento disciplinare senza preavviso;
9) che la suddetta missiva era stata da lui impugnata con raccomandata a.r. del 22 maggio
2019; 10) che con decorrenza 01.09.2019 gli era stata attribuita la pensione ordinaria di vecchiaia;
11) che il licenziamento disciplinare doveva considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 55ter co. 4 del D.lgs. n. 165/01, non avendo lui ricevuto alcuna comunicazione dell'atto dell'USP di prot. n. 655 del 21.01.2019 di riapertura del CP_3 procedimento disciplinare, che era solo menzionato nel provvedimento di licenziamento ma non gli era stato mai trasmesso;
12) di aver ricevuto soltanto, in data 25.01.2019, una missiva proveniente dall' contenente al suo interno un unico foglio, datato Pt_1
22.01.2019, recante un prot. n. 148/Ris, a firma del dirigente scolastico, privo di qualsiasi comunicazione afferente al suddetto procedimento disciplinare;
13) che la sanzione disciplinare irrogatagli doveva, altresì, ritenersi invalida e illegittima per mancata contestazione della recidiva, nonché per difetto di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione irrogata;
14) che la sospensione cautelare dal servizio, durante la quale egli aveva percepito un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, era stata adottata in violazione del termine legale di durata massima, pari a 5 anni ai sensi dell'art. 9, comma 2,
Legge 07.02.1990 n. 19, come confermato anche in sede pattizia dall'art. 97 del CCNL
2006 – 2009, applicabile alla fattispecie in oggetto, e successivamente dall'art. 15, comma
6, CCNL 2016 – 2018, con conseguente suo diritto a vedersi corrispondere, con decorrenza dal 01.12.2016 e sino al pensionamento (01.09.2019), le differenze retributive tra quanto erogatogli a titolo di indennità ex art. 500 D.lgs. n. 297/94 e quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione se fosse stato tempestivamente riammesso in servizio, per la somma complessiva di € 77.090,00.
2. Con apposita memoria si costituiva in giudizio l'Amministrazione scolastica, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto, a suo dire, oltre il termine di decadenza di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, e rivendicava nel merito la legittimità del licenziamento disciplinare, deducendo: a) di aver rinnovato la contestazione di addebito nel pieno rispetto dell'art. 55ter, comma 4, del d.lgs. n.
165/2001, come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, mediante comunicazione del provvedimento prot. n. 655 del 21.01.2019 notificato all'interessato con nota prot. n. 148/Ris, a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data 25.01.2019; b) di aver fatto esplicito riferimento nel provvedimento di licenziamento all'art. 55quater del d.lgs. n.
165/01, comma 1, lettera e) afferente alla reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui, sicché inconsistente era l'avversa censura di invalidità del provvedimento disciplinare per mancata contestazione della recidiva;
c) di aver irrogato
3 una sanzione proporzionata alla condotta contestata, integrante reato per il quale il docente era stato condannato in via definitiva, nonché idonea, per la sua gravità, a minare integralmente il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro;
d) di aver legittimamente disposto e mantenuto la sospensione cautelare dal servizio fino alla risoluzione del rapporto lavorativo, senza incorrere nella lamentata violazione dell'art. 9, comma 2, della L. n. 19/1990 laddove stabilisce la revoca di diritto della sospensione cautelare decorso il termine di cinque anni, poiché detta disposizione non sancisce l'obbligo della P.A. di porre in essere un atto di revoca di diritto amministrativo, richiedendosi invece che l'interessato presenti apposita domanda volta a far valere il proprio diritto, nella specie mai avanzata.
3. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 413/2022 del 03.02.2022 il Tribunale, disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stato depositato nel pieno rispetto del termine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ha accolto per quanto di ragione la domanda attorea, e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per vizio procedurale, condannando il al CP_2 risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto di € 3.045,99 lordi mensili, dal licenziamento del 03.04.2019 sino al pensionamento del 01.09.2019, oltre accessori di legge, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto: 1) provata dal ricorrente la mancata ricezione della comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare e rinnovo della contestazione di addebito prescritta dall'art. 55ter del D.lgs. n. 165/2001, avendo i testi escussi confermato che la raccomandata ricevuta nel gennaio del 2019 conteneva solo un foglio, riconosciuto in quello che gli veniva mostrato in sede di escussione (nota prot. n.
148/Ris del 22.01.2019, allegata sub n. 10 al fascicolo di primo grado del ricorrente); 2) non offerta, per contro, dal convenuto, la prova del rituale invio della CP_2 comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare e rinnovo della contestazione di addebito;
3) illegittimo di conseguenza il licenziamento disciplinare, essendo stato omesso dall'Amministrazione l'imprescindibile rinnovo della contestazione di addebito, in violazione dell'art. 55ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; 4) sussistente il diritto del docente a ottenere un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento, 03.04.2019, sino al pensionamento avvenuto il 01.09.2019, non essendo possibile la condanna alla reintegrazione in servizio, posto che il docente aveva optato per il pensionamento prima dell'introduzione del giudizio e nulla aveva dedotto circa la sua volontà, nonostante il conseguimento in via automatica del diritto alla pensione di vecchiaia, di restare comunque in servizio;
5) infondata la domanda attorea relativa alla illegittimità della sospensione cautelare oltre la durata massima, poiché il lavoratore avrebbe dovuto offrire le proprie prestazioni lavorative e costituire in mora accipiendi la controparte alla scadenza dei cinque anni dalla sospensione disposta il 01.12.2011.
4 4. Avverso detta pronuncia l'Amministrazione scolastica ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha resistito il lavoratore, depositando apposita memoria con cui ha richiesto il rigetto del gravame e ha, altresì, proposto appello incidentale avverso il capo della statuizione di primo grado che ha escluso il suo diritto al pagamento delle somme differenziali tra quelle asseritamente spettanti e quelle percepite ai sensi dell'art. 500 D.lgs. n. 297/1994, a causa del protrarsi della sospensione cautelare oltre la durata massima stabilità ex lege; in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché inutilmente tentata la conciliazione delle parti ed espletata ulteriore attività istruttoria, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del
13.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono infondati e vanno rigettati, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
5.1. Con un unico motivo di impugnazione l'appellante principale lamenta la
“Violazione dell'art. 2700 c.c. – erronea valutazione delle prove”, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente dedotto dalle deposizioni testimoniali acquisite l'illegittimità del licenziamento per omessa riapertura del procedimento disciplinare e mancato rinnovo della contestazione degli addebiti ex art. 55ter, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, senza avvedersi che dalla documentazione versata in atti si evincerebbe chiaramente che l' avrebbe, invece, Controparte_3 regolarmente proceduto a detto rinnovo con provvedimento prot. n. 655 del 21.01.2019, trasmesso all'Istituto scolastico per gli adempimenti di rito e da quest'ultimo notificato al dipendente il giorno successivo, con nota prot. n. 148/Ris, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta al destinatario in data 25.01.2019.
Sottolinea al riguardo di aver prodotto in giudizio sia la nota 147/Ris, recante il protocollo in partenza dell' e quello in arrivo dell'Istituto Controparte_3 scolastico, sia la nota 148/Ris, contenente l'elenco delle carte che sarebbero state trasmesse al docente, e obietta che l'attestazione contenuta in un atto pubblico, poiché avente valore di prova legale fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., non potrebbe in alcun caso essere contestata a mezzo della prova testimoniale, che sarebbe di conseguenza inammissibile.
Aggiunge che il Tribunale avrebbe, comunque, erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria orale espletata, in quanto le dichiarazioni dei testi , Testimone_1
e avrebbero accertato unicamente l'effettivo ricevimento Testimone_2 Tes_3
5 da parte dell'appellato di una raccomandata in data 25.01.2019, circostanza già documentalmente provata dalla ricevuta postale di ritorno, recante data e firma del destinatario, mentre non avrebbero affatto corroborato le deduzioni del docente circa la presenza all'interno della busta di un unico foglio, risultando sul punto le dichiarazioni degli stessi vaghe, contradittorie e inattendibili, tanto più che nessuno di essi avrebbe mai dichiarato di essere venuto materialmente a contatto con il contenuto della raccomandata, sicché sarebbe improbabile che potessero riconoscere il documento in atti.
Rimarca, quindi, che si tratterebbe sostanzialmente di testimonianze de relato actoris, la cui rilevanza secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità sarebbe sostanzialmente nulla, e che il Tribunale avrebbe, altresì, trascurato che tutti i testimoni escussi su indicazione del sarebbero parenti o familiari del medesimo, CP_1 mossi da un evidente interesse a che la controversia si concluda favorevolmente al proprio congiunto.
Evidenzia, da ultimo, di non aver articolato in primo grado richieste istruttorie di segno contrario rispetto a quelle richieste dal ricorrente, sul presupposto che il contenuto della busta fosse provato da un atto pubblico e con la finalità di non gravare il processo di inutili appesantimenti istruttori;
tuttavia, per l'ipotesi in cui questa Corte volesse prescindere dal contenuto inequivocabile della nota prot. 148/Ris del 22.01.2019, a suo dire costituente atto pubblico, e ritenesse indispensabile ai fini della decisione la prova testimoniale, chiede ai sensi dell'art. 437 c.p.c. l'ammissione di detta prova a mezzo del
Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi generali e amministrativi che erano in servizio all'epoca dei fatti, al fine di dimostrare la rituale comunicazione al docente del provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare.
6. Così ripercorse le doglianze formulate nell'atto di gravame, ritiene questa Corte che esse non valgano a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice circa l'illegittimità del licenziamento per vizio procedurale.
6.1. È opportuno innanzitutto rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal Tribunale nella sentenza impugnata, grava sul destinatario l'onere di provare di aver ricevuto una lettera di contenuto diverso rispetto a quello indicato dal mittente o una busta non contenente alcunché.
Invero, la produzione in giudizio di copia della raccomandata unitamente all'avviso di ricevimento della stessa implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24149 del 03.10.2018; Cass., Sez. 1, n.
22.05.2015 n. 10630; Cass., Ord. n. 10388 del 13 maggio 2014; Cass. n. 23920/2013; Cass.
n. 15762/2013; Cass. n. 16155 del 08.07.2010; Cass. n. 17417 del 08.08.2007; Cass. n.
20144 del 18.10.2005; Cass. n. 15802 del 28.07.2005; Cass. n. 22133 del 24.11.2004;
6 Cass. n. 771 del 20.01.2004; Cass. n. 11528 del 25.07.2003; Cass. n. 4878/1992; Cass. n.
4083/1978).
In altri termini, nel caso di contestazione dell'avvenuta comunicazione di un atto a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno differente da quello asseritamente spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale.
Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto “principio di vicinanza della prova” poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto o ne aveva uno diverso.
Lo stesso principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte anche con riguardo all'ipotesi di invio mediante la stessa busta di due documenti, facenti parte comunque di un medesimo atto, escludendo che operi un'inversione dell'onere della prova ove il mittente affermi di avere inserito nello stesso plico più atti, che, tuttavia, non costituiscono atti distinti – per i quali si deve presumere la notificazione mediante singola spedizione – bensì un atto unitario (Cass. 26.11.2019 n. 30787).
Ciò è quel che è accaduto nella fattispecie de qua, in cui il appellante CP_2 deduce appunto di aver inviato al docente due documenti, comunque relativi al medesimo atto, ossia la nota 147/Ris contenente il provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare e rinnovo della contestazione degli addebiti ex art. 55ter, comma 4, del D.lgs.
n. 165/2001, e la nota 148/Ris di trasmissione del predetto provvedimento.
6.2. Ebbene, alla luce degli enunciati criteri di ripartizione dell'onere probatorio, il primo giudice ha esattamente ritenuto assolto dal docente l'onere su di lui incombente in qualità di destinatario.
Invero, l'odierno appellato ha offerto prova di aver ricevuto in data 25.01.2019, mediante raccomandata a.r. n. 13350360967-6 (cfr. doc. n. 10a allegato al fascicolo di primo grado del docente, nonché ultime due pagine del doc. 10 allegato al fascicolo di primo grado del ), una missiva proveniente dall'Istituto di Istruzione Secondaria CP_2
Superiore “G. T. Giordani” di Monte Sant'Angelo, al cui interno era contenuto un unico foglio (cfr. doc. n. 10 nel fascicolo del ricorrente, nonché terza pagina del doc. 10 allegato dal ), datato 22.01.2019, avente prot. n. 148/Ris, a firma del Dirigente Scolastico, CP_2 prof. riportante in calce l'indicazione del sig. quale Persona_1 Persona_2
Assistente Amministrativo, del tutto privo di qualsivoglia elemento che facesse riferimento a una comunicazione relativa al procedimento disciplinare cui il medesimo era all'epoca sottoposto.
In tal senso depongono le testimonianze raccolte dal Tribunale.
7 , escussa all'udienza del 04.03.2021, ha dichiarato: “A.D.R.: Sono la Testimone_1 figlia del ricorrente;
Preciso che a gennaio 2019 non vivevo a casa con i miei genitori ma ero CP_4 presente il 25 gennaio 2019 quando mio padre ricevette una raccomandata dall'Istituto di appartenenza. Alla mia domanda egli rispose che dalla scuola aspettava solo notizie sul suo pensionamento. Quando aprì la busta trovammo solo un foglio con dei numeri il cui contenuto non era chiaro e mio padre disse che lo avrebbe guardato con calma”.
Mostrata, quindi, alla teste, la nota prot. n. 148/Ris del 22.01.2019 in originale e allegata in copia nel fascicolo di parte ricorrente, la stessa ha affermato “A.D.R.: Confermo che si tratta della nota contenuta nella raccomandata che mio padre ricevette il
25.01.2019”.
Di analogo tenore è la deposizione resa alla medesima udienza dalla teste Tes_2
avendo ella riferito: “A.D.R.: Sono la figlia del ricorrente;
[...]
A.D.R.: A gennaio 2019 vivevo a casa dei miei genitori e in quel periodo lavoravo come cassiera in un supermercato con turni di mattina o di pomeriggio;
A.D.R.: Ero a casa quando arrivò la raccomandata e qualcuno di noi chiese a mio padre cosa fosse e lui rispose che era una lettera della scuola e che stava aspettando una risposta sul pensionamento;
Mi ricordo esattamente di questa raccomandata perché quando mio padre CP_4 aprì la busta esclamò “Qui c'è solo un foglio”;
A.D.R.: Ricordo di altre raccomandate che arrivano normalmente a casa ma questa la ricordo perché ero presente quando arrivò perché ero a casa”.
Anche in questo caso la testimone ha riconosciuto nella nota prot. n. 148/Ris del
22.01.2019, che le è stata mostrata all'udienza, il foglio contenuto nella busta ricevuta dal docente: “A.D.R.: Confermo che si tratta della nota contenuta nella raccomandata che mio padre ricevette il 25.01.2019 ed era l'unico foglio;
A.D.R.: Mio padre non capì di cosa si trattasse e disse che si sarebbe informato, in seguito non abbiamo più parlato di questa lettera”.
La presenza di un unico foglio nella busta ricevuta dal docente in data 25.01.2019 è stata, altresì, confermata dal teste , escusso sempre all'udienza del 04.03.2021, Tes_3 il quale ha dichiarato: “A.D.R.: Conosco il sig. perché sono il fidanzato della CP_1 figlia;
Persona_3
A.D.R.: Mi trovavo il 25/01/2019 presso l'abitazione del ricorrente perché ero in visita dalle mie cognate e preciso che la mia fidanzata non era presente. Ricordo vagamente che il professore disse che era una raccomandata della scuola ma non ricordo di che scuola si trattasse;
…
A.D.R.: Posso dire con certezza che quando il professore aprì la busta della raccomandata c'era solo un foglio”.
8 A differenza delle altre due testimoni, egli non è stato in grado di riconoscere il documento, ma ha ribadito di ricordare “che era un solo foglio. Nella circostanza ricordo che si trattava di pensione”.
È evidente, dunque, che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, i testi escussi nel giudizio di primo grado non si sono limitati a rendere dichiarazioni de relato actoris, bensì hanno affermato di aver visto personalmente l'unico foglio contenuto nella busta, recante prot. n. 148/Ris, e due di essi lo hanno, altresì, espressamente riconosciuto in giudizio allorquando gli è stato mostrato.
Quanto al vincolo parentale e affettivo che lega i suddetti testi al docente odierno appellato, è bene ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. ord. 08.11.2023 n. 31158; Cass., sez. VI Civile – L, ord. n. 2295/21).
6.3. Neppure coglie nel segno l'argomentazione esposta nel gravame secondo cui la nota prot. 148/Ris del 22.01.2019 dovrebbe essere considerata un atto pubblico facente fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., dunque non contestabile a mezzo di prova testimoniale.
In realtà, detta nota, lungi dal certificare il contenuto della raccomandata inviata al docente, reca il mero elenco delle carte che sarebbero state trasmesse a quest'ultimo, ossia
“Comunicazione riservata Prot. n. 147/Ris”, senza alcun riferimento al contenuto o all'oggetto della stessa;
né può pretendersi di attribuire a detta nota alcun valore di attestazione in ordine a quali documenti siano stati effettivamente inseriti nella busta spedita al docente.
Vero è che il dirigente scolastico riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto, ai sensi dell'art. 357 c.p., esercita una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi;
senonché, non tutti gli atti pubblici possono annoverarsi tra quelli fidefacenti.
La circostanza che l'atto provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, infatti, non è di per sé sufficiente a conferire al medesimo l'attitudine a fare fede “fino a querela di falso”, occorrendo avere riguardo al contenuto dello stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta a «quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che
– in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede – presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio
9 del potere di pubblica certificazione» (Cass., Sez. 1, n. 37097 del 21.09.2011; conf. Cass.,
Sez. 3, n. 15764 del 13.12.2017; Cass., Sez. 5, n. 39682 del 04.05.2016; Cass., Sez. 5, n.
15951 del 16.01.2015; Cass., Sez. 6, n. 25258 del 12.03.2015; Cass., Sez. 1, n. 49086 del
24.05.2012; Cass., Sez. 1, n. 37097 del 21.09.2011).
In altri termini, costituiscono prova legale fino a querela di falso i documenti emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuirvi pubblica fede, che attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. n. 20214 del 25 luglio 2019; Cass.
Civ., Sez. II, ord. n. 22903 del 29 settembre 2017).
Ebbene, nel caso in esame la nota 148/Ris del 22.01.2019 non presenta certamente le caratteristiche proprie dell'atto fidefacente, atteso che il suo contenuto non riguarda affatto l'operato del dirigente scolastico che lo sottoscrive, ovvero dichiarazioni a lui rilasciate, fatti verificatisi in sua presenza o da lui posti in essere, riportando – come già evidenziato – unicamente una elencazione dei documenti trasmessi (recte, che avrebbero dovuto essere trasmessi) al docente.
A ciò deve aggiungersi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte sono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti che non siano espressione delle predette funzioni
(Cass. civ., Sez. IV, ord. 09 novembre 2021, n. 32884; Cass. civ. n. 18757/2017).
Anche sotto detto profilo va negata alla nota in scrutinio la natura di atto facente fede fino a querela di falso, non potendosi ritenere espressione di un simile potere certificativo la corrispondenza scambiata tra pubblici ufficiali o tra gli stessi e i privati.
6.4. Ciò chiarito, è bene a ogni modo ribadire che nella fattispecie de qua non si discute del contenuto e della veridicità di una eventuale pubblica attestazione, bensì dell'inserimento o meno, nella busta ricevuta dal docente, anche della nota prot. n. 147/Ris, oltre alla nota prot. n. 148/Ris., ivi pacificamente presente.
E di tale inserimento non è emersa prova alcuna, poiché il docente, come si è in precedenza evidenziato, ha dimostrato di aver ricevuto, con la raccomandata pervenuta al suo indirizzo il 25.01.2019, soltanto il foglio recante la nota n. 148/Ris.
Va dato atto che nemmeno la prova orale richiesta dal appellante, ammessa CP_2 da questa Corte con ordinanza del 25.06.2024, ha consentito di provare il contrario.
6.5. E' opportuno precisare che si è dato ingresso a detta richiesta istruttoria, sebbene articolata per la prima volta solo nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., al fine di completare il quadro probatorio sottoposto all'odierno vaglio, anche perché trattasi di richiesta che non amplia l'ambito di indagine, atteso che il tema della mancata ricezione della comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare e di rinnovo della contestazione di addebito era stato ritualmente introdotto nel processo dallo stesso ricorrente.
10 Ebbene, la prova testimoniale acquisita all'udienza del 24.10.2024 non ha offerto elementi utili a suffragare la tesi difensiva dell'appellante.
Il teste , ha, invero, riferito: “A.D.R. Sono Dirigente scolastico, Persona_1 all'epoca dei fatti presso l'Istituto in cui prestava sevizio il professor , Controparte_1 attualmente presso altri istituti siti in Manfredonia nonché reggente presso il medesimo istituto dell'epoca.
A.D.R. Posso confermare che secondo la prassi dell'Istituto tentammo di contattare telefonicamente il professor per invitarlo a ritirare personalmente la CP_1 comunicazione in istituto, senza tuttavia reperirlo al telefono;
dopodiché inviammo presso la sua abitazione un collaboratore scolastico al quale fu affidata la nota prot. 147/ris del
22.1.2019 nel tentativo di farla consegnare personalmente al professore, ma il nostro collaboratore non trovò alcuno presso l'abitazione e rientrò in istituto con la comunicazione. Non ricordo il nominativo del collaboratore scolastico incaricato. A questo punto, dopo un paio di giorni, l'Ufficio di segreteria ha provveduto alla spedizione della raccomandata. Io non ho assistito all'inserimento della comunicazione prot. 147/ris del 22.1.2019 nella busta, né posso riferire chi vi abbia materialmente provveduto”.
Il teste escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: “A.D.R. Testimone_4
All'epoca dei fatti ero Direttore dei servizi generali e amministrativi presso l'Istituto in cui prestava servizio il professor;
sono in pensione da settembre 2020. CP_1
A.D.R. Confermo la circostanza sub 3) a pag. 9 dell'atto di appello;
in particolare, incaricai uno dei miei assistenti di tentare di contattare telefonicamente il professore, dopodiché fu inviato un collaboratore scolastico presso la sua abitazione nel tentativo di consegnare a mani la comunicazione: gli assistenti dell'epoca erano e Persona_4
invece, il collaboratore scolastico era Non essendo Persona_2 Persona_5 riusciti a consegnare personalmente la comunicazione, io personalmente ho provveduto su incarico del dirigente scolastico a inserire la comunicazione nella busta spedita con raccomandata. Riconosco la nota prot. 147/ris del 22.1.2019 che mi viene mostrata consistente nel provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare n. 655 del
21.1.2019 e posso affermare con certezza di aver inserito quella nota nella busta spedita al professore. Non posso rispondere con certezza sul fatto di avere inserito nella busta anche la nota prot. 148/ris del 22.1.2019.
A.D.R. La spedizione materiale della busta contenente la raccomandata è stata eseguita dal collaboratore scolastico”.
Il dirigente scolastico, dunque, non ha potuto confermare l'inserimento nella busta indirizzata al docente del foglio prot. 147/Ris contenente il provvedimento di cui si discute.
Tale circostanza è stata invece data per certa dal direttore dei servizi amministrativi: sull'attendibilità della sua deposizione devono tuttavia esprimersi dubbi, in quanto il teste non ha ricordato di aver inserito nella busta anche la nota prot. 148/Ris, che è stata però
11 sicuramente ricevuta dal docente, il quale l'ha prodotta in giudizio e ne ha esibito l'originale in occasione della medesima udienza.
A ciò si aggiunga che appare davvero poco credibile che il direttore dei servizi amministrativi ricordi con esattezza, a distanza di tanti anni, di aver inserito la comunicazione nella busta, trattandosi peraltro di adempimenti solitamente demandati agli applicati di segreteria, senza considerare che il teste potrebbe avere interesse a deporre in senso favorevole all'Amministrazione di cui è stato dipendente e a risultare esente da eventuali responsabilità.
6.6. In definitiva, nella comparazione degli elementi acquisiti risulta certamente più verosimile, oltre che maggiormente confortata dagli esiti della prova testimoniale di cui si
è dato conto in precedenza, la tesi sostenuta dal docente circa la mancata ricezione della comunicazione recante n. prot. 147/Ris.
Certamente può apparire singolare che il docente, ricevuto l'unico foglio n. prot.
148/Ris, poco comprensibile in quanto di fatto privo di contenuto e recante unicamente il riferimento a una ulteriore comunicazione riservata prot. n. 147/Ris, tuttavia non inserita nella busta e non altrimenti identificata, non si sia attivato neppure telefonando presso l'istituto scolastico per avere chiarimenti sul significato e sul contenuto della missiva;
ma,
d'altro canto, i testi escussi in primo grado hanno tutti confermato che egli attendeva notizie circa il pensionamento, sicché è verosimile che abbia ipotizzato trattarsi dell'anticipazione di comunicazioni relative alla domanda di pensione.
Ulteriore elemento che accredita la versione dei fatti prospettata dal docente è rappresentato dalla sua mancata presentazione all'audizione del 27.02.2019 (cfr. verbale di audizione deserta, doc. 11 nel fascicolo del ), la cui convocazione era contenuta CP_2 proprio nel provvedimento recante n. prot. 147/Ris: tanto fa presumere che effettivamente egli non abbia mai ricevuto detto provvedimento.
6.7. Una attenta analisi della documentazione avvalora maggiormente il convincimento sinora espresso.
Invero, nella nota prot. 148/Ris, unico documento ricevuto dall'odierno appellato, si legge testualmente “Risposta alla nota del 21-1-2019 n. 655”, cioè al provvedimento n.
655 di riapertura del procedimento disciplinare inviato dall' Controparte_3 all' affinché provvedesse a darne comunicazione al Parte_1 docente.
Lo stesso Ministero appellante ha del resto spiegato che l' Controparte_3
procedeva al rinnovo della contestazione degli addebiti con provvedimento
[...] prot. n. 655 del 21.01.2019 e che detto provvedimento veniva trasmesso all'Istituto scolastico per gli adempimenti di rito, cioè per la comunicazione all'interessato.
Se ne deduce che la nota prot. n. 148/Ris, recante la dicitura “Risposta alla nota del
21-1-2019 n. 655”, era in realtà diretta all' , e non al docente, Controparte_3 al fine di rendere edotto l'Ufficio che l'Istituto scolastico aveva provveduto a trasmettere il
12 provvedimento all'interessato: non si spiegherebbe altrimenti l'intestazione della nota come “risposta”.
È allora ragionevole ritenere che la segreteria della scuola abbia predisposto due buste, una con la nota prot. n. 147/Ris, da inviare al docente, e l'altra con la nota prot. n. 148/Ris., da spedire all' per confermare di aver trasmesso al docente il Controparte_3 provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare e di rinnovo della contestazione di addebito, ma che per un disguido la busta contenente la nota prot. 147/Ris non sia stata spedita e che sia stata erroneamente inviata al docente la busta contenente la nota prot.
148/Ris.
Del resto, essendo stata la spedizione materiale effettuata da un collaboratore scolastico, come dichiarato dal teste , è del tutto plausibile che possa essersi Tes_4 verificato detto disguido.
7. Va dunque condivisa la statuizione del Tribunale che ha ritenuto il licenziamento illegittimo per violazione dell'art. 55ter comma 4 d.lgs. 165/2001, non essendo stato preceduto dal rinnovo della contestazione dell'addebito a seguito della riapertura del procedimento disciplinare, che non risulta mai comunicato al docente.
Ne consegue l'infondatezza dell'appello principale, che deve essere rigettato, con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata e con assorbimento delle ulteriori questioni (recidiva, proporzionalità) riproposte dal docente per l'ipotesi di accoglimento dell'avverso motivo di censura.
8. Deve essere, altresì, respinto l'appello incidentale.
Con un unico e articolato motivo di gravame il docente censura il decisum di primo grado nella parte in cui ha escluso il suo diritto al pagamento delle somme differenziali tra quelle spettanti a titolo di retribuzione e quelle percepite ai sensi dell'art. 500 d.lgs.
297/1994 (pari alla metà dello stipendio) a causa del protrarsi della sospensione cautelare oltre la durata massima di cinque anni stabilita per legge, quindi nel caso di specie oltre il
01.12.2016, sostenendo che il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio adottato nei suoi confronti sarebbe stato di fatto prorogato sine die, non essendogli mai stata comunicata da parte dall'Amministrazione l'intervenuta revoca ex lege.
Evidenzia che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
145 del 03.05.2002, sarebbe possibile rinvenire nel sistema una durata massima della misura cautelare sospensiva, ossia quella di cinque anni contenuta nell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, avente carattere di una vera e propria clausola di garanzia, nonché portata generale e, dunque, comprensiva - in difetto di diversa disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di “sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale”, sia facoltativa che obbligatoria.
Aggiunge che ciò troverebbe conferma nella contrattazione collettiva di riferimento e in particolare nell'articolo 97 del CCNL Scuola 2006 - 2009, il quale al comma 10 stabilisce che la sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale
13 conserva la sua efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, decorso il quale la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio, termine che a suo dire sarebbe stato confermato dall'art. 15, comma 6, del nuovo CCNL Scuola 2016 - 2018.
Obietta che l'argomentazione del primo giudice, secondo cui il dipendente avrebbe dovuto offrire le proprie prestazioni lavorative e costituire in mora accipiendi
l'amministrazione alla scadenza dei cinque anni dalla sospensione disposta il 01.12.2011, non deriva dalla lettera di alcuna norma, bensì da una interpretazione giurisprudenziale, ragion per cui si tratterebbe di un comportamento inesigibile da qualsiasi lavoratore che non sia portatore di raffinate conoscenze giuridiche tali da fargli prefigurare un simile onere a proprio carico.
8.1. Le doglianze dell'appellante incidentale non colgono nel segno, per le ragioni già esposte dal Tribunale e per le ulteriori considerazioni di seguito esposte.
In primo luogo, questa Corte condivide il ragionamento decisorio del primo giudice secondo cui il diritto del dipendente al pagamento della retribuzione intera, in luogo dell'assegno alimentare di minore importo percepito durante il periodo di sospensione dal servizio, è subordinato all'offerta della prestazione lavorativa e alla costituzione in mora accipiendi dell'amministrazione.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte nei casi di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine (illegittimamente apposto) non spetta la retribuzione finché non provveda a offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro. Tale principio trova fondamento nella regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni del rapporto di lavoro secondo la quale, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, il diritto alla retribuzione sussiste soltanto in caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 24886 del 23.11.2006; Cass. 05.10.2004, n. 19899; Cass., Sez. Lav., 25 novembre 2003, n. 17987;
26 maggio 2001, n. 7186).
Sarebbe stata dunque necessaria un'espressa domanda del docente, nel caso di specie mai formulata, tesa a far valere nei confronti della controparte il suo diritto a rientrare in servizio alla data (dicembre 2016) di scadenza del quinquennio dalla sospensione (disposta a dicembre 2011) e a percepire nuovamente, in luogo dell'indennità di cui all'art. 500 del d.lgs. n. 297/94, il trattamento retributivo intero.
8.2. Non giova alla tesi dell'appellante incidentale - secondo cui sarebbe stato onere dell'Amministrazione comunicare il termine della sospensione e la conseguente riammissione in servizio - il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lav.,
22.02.2022 n. 5813 (di cui viene riportato uno stralcio nelle note conclusive autorizzate depositate il 14.06.2024), sia perché essa si riferisce a un'ipotesi di sospensione obbligatoria (ex art. 4 della legge nr. 97/2001), laddove nella fattispecie de qua la
14 sospensione di cui si discute è, come si spiegherà a breve, quella facoltativa, sia e soprattutto perché la citata decisione conferma che la funzionalità del rapporto di lavoro resta sospesa fino al provvedimento di riammissione in servizio, sicché il dipendente non può invocare il diritto alle retribuzioni in assenza di prestazione lavorativa.
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che, a fronte di una previsione normativa
(art. 4 cit.) secondo cui la sospensione cautelare perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, il ripristino del rapporto lavorativo sospeso e la riammissione in servizio del dipendente non conseguono automaticamente alla sentenza di assoluzione: al contrario, “la riattivazione della funzionalità del rapporto di lavoro presuppone, a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica, oltre che in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, il previo formale invito a riprendere servizio” (cfr. Cass.
5813/2022 cit.).
Corollario di tale affermazione è che, in assenza di riammissione in servizio, il rapporto resta sospeso e la pretesa del lavoratore di ottenere le retribuzioni intere non ha fondamento.
8.3. La rivendicazione economica avanzata dal docente è comunque infondata anche in virtù della piena legittimità della sospensione cautelare disposta dall'amministrazione, per l'intera durata per cui si è protratta, anche oltre il termine di cinque anni impropriamente invocato dall'appellante incidentale.
L'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, richiamato sia dal docente nel ricorso introduttivo del giudizio sia dal Tribunale nella sentenza impugnata, si riferisce all'ipotesi della destituzione del pubblico dipendente e dispone che “La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare … Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di cinque anni ivi indicato è riferito alla sola sospensione obbligatoria e non comporta, alla sua scadenza, l'automatica riammissione in servizio del dipendente, in quanto non preclude alla P.A. di adottare un distinto provvedimento di sospensione facoltativa (cfr. Cass., Sez. Lav., 04.09.2014 n.
18673, che ricorda come la sentenza n. 447 del 1995 della Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 7 febbraio 1990, n.
19, art. 9, comma 2, secondo e terzo periodo, ha precisato che la disposizione censurata - laddove statuisce la cessazione di efficacia, alla scadenza del quinquennio, del provvedimento di sospensione cautelare - non comporta l'automatica riammissione in servizio del dipendente, posto che non esclude, né preclude, l'adozione del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa).
15 La norma citata, inoltre, non costituisce l'unico riferimento legislativo dell'istituto della sospensione cautelare, che in realtà trova origine in plurime disposizioni.
Invero, gli artt. 91 e 92 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) disciplinano rispettivamente la sospensione cautelare obbligatoria e la sospensione cautelare facoltativa: il primo stabilisce che “L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro;
ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio”, mentre il secondo dispone che “Il
Ministro può per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare”; in entrambi i casi trova applicazione l'art. 82 del medesimo D.P.R., secondo cui “All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.
Alle suddette norme rimandava espressamente l'art. 506 d.lgs. n. 297/1994 rubricato
“Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale” (poi abrogato dal d.lgs. n. 150/2009), il quale, riferendosi al personale docente, educativo, direttivo e ispettivo, statuiva che “Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Viene poi in specifico rilievo l'art. 55ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale è stata disposta nel caso in esame la sospensione cautelare facoltativa del docente.
La norma, espressamente richiamata nel provvedimento di conferma della sospensione adottato il 23.04.2012 dall'amministrazione scolastica (v. doc. n. 5 nel fascicolo di primo grado di parte ricorrente e doc. n. 6 nel fascicolo di primo grado del ), prevede CP_2 che “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. … Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
La disposizione legislativa appena riportata consente, quindi, di adottare la sospensione cautelare dal servizio nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare che sia stato sospeso fino al termine del procedimento penale pendente a suo carico: essa correla evidentemente la durata della sospensione cautelare alla durata del
16 procedimento penale e disciplinare, sicché per tale ipotesi non vale il termine massimo di durata di cinque anni invocato dal docente, come evidenziato anche nella parte dispositiva del provvedimento del 23.04.2012, ove si legge testualmente “Per le motivazioni citate in premessa il prof. … rimane sospeso cautelarmente dal servizio sino alla definizione del procedimento penale e alla conclusione del conseguente procedimento disciplinare”.
Le ragioni a sostegno di tale sospensione cautelare facoltativa sono individuate dall'amministrazione nella “tipologia dei fatti evidenziati a carico del prof. … e per i quali lo stesso è indagato dalla Procura della Repubblica di Foggia”, che “riveste carattere di tale gravità da inficiare il rapporto di fiducia tra il dipendente e l'Amministrazione e da risultare ostativa alla permanenza in servizio del docente nelle more della definizione del procedimento penale e della conclusione del conseguente procedimento disciplinare” (cfr. premessa del provvedimento del 23.04.2012).
Legittimamente, pertanto, il dipendente è rimasto sospeso per l'intera durata del procedimento penale e disciplinare, non sussistendo l'invocato limite del quinquennio oltre il quale la sospensione dovrebbe ritenersi caducata di diritto.
8.4. Quanto alla disciplina pattizia, occorre chiarire che il CCNL applicabile ratione temporis è quello del 2016/2018, in quanto, benché la sospensione cautelare risalga al
2011, è dal dicembre 2016 che, a detta del docente, sarebbe divenuta illegittima per superamento del termine di cinque anni, sicché a quella data occorre avere riguardo al fine di valutare la ricorrenza dei relativi presupposti alla luce delle disposizioni contrattuali in vigore.
Ebbene, detto CCNL prevede, all'art. 15, comma 2, che “Il dipendente può essere sospeso dal servizio … qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del
d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”, e al successivo comma 6 che “Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare),
l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
17 procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)”.
L'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, dunque, nonché la sussistenza di ragioni di opportunità e di tutela del prestigio dell'amministrazione, consentono di derogare alla durata massima di cinque anni della sospensione dal servizio, che conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare, come appunto verificatosi nella presente fattispecie.
Ne consegue la legittimità dell'operato dell'amministrazione, che ha mantenuto in essere la sospensione cautelare dal servizio per l'intera durata del procedimento penale e disciplinare, corrispondendo al dipendente l'assegno in misura pari alla metà dello stipendio.
9. Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. In considerazione della reciproca soccombenza le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
11. In relazione al solo appello incidentale deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
Non deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello principale, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v. Cass. 9938/14).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 02.08.2022 dal
[...]
nei confronti di Parte_2
, nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 CP_1
con memoria depositata il 14.10.2023, avverso la sentenza n. 413/2022 resa dal
[...]
Tribunale di Foggia il 03.02.2022, così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli principale e incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- in relazione all'appello incidentale, dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi
18 specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13.01.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
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