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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/08/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Seconda Sezione Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1463/2014, riunita con R.G. n. 2370/2014, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), Parte_1 Parte_2
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Parte_3
(nato a [...] il [...]), quali eredi di Parte_4 Per_1
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 10.9.2018), tutti rappresentati e
[...]
difesi dall'avv. Giovanni Allegro presso cui domiciliano, in Salerno, alla via S.C.
Alessandrina n. 9, come da procura in atti
- Attori/Opponenti -
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Ennio De Vita e Sabato Criscuolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Salerno alla via Piave n.1
- Convenuto/Chiamato in causa -
NONCHÉ
(p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo amministratore unico e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
1 dall'avv. Matteo Capacchione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno
alla via Diaz – trav. G. Guglielmi n. 6
- Chiamata in Causa/Convenuta in Opposizione -
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni per inadempienze professionali nell'attività di progettazione e direzione lavori (R.G. 1463/2014), opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.
2370/2014) e domanda riconvenzionale per il pagamento di prestazioni professionali.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall'atto di citazione notificato in data 13.2.2014,
successivamente iscritto a ruolo in data 20.2.2014 (promosso da , Persona_1
deceduto il 10.9.2018, e riassunto dai suoi eredi), con il quale l'attore evocava in giudizio l'arch. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di CP_1
asserita condotta imprudente, imperita e negligente nell'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali siti nel comune di Salerno.
Con comparsa depositata in data 8.5.2014, si costituiva in giudizio l'arch. eccependo CP_1
l'infondatezza delle pretese avversarie e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi professionali a lui dovuti, oltre a richiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di . Controparte_2
Nelle more, unipersonale notificava decreto ingiuntivo n. Controparte_2
198/2014 al sig. , il quale proponeva opposizione con contestuale richiesta Persona_1
di chiamata in causa di terzo, ossia dell'arch. per ottenere l'accertamento CP_1
della responsabilità di entrambi in ragione dell'ordine di demolizione dei parcheggi interrati, perché non conformi al permesso di costruire rilasciato dal predetto comune.
Tale opposizione veniva iscritta al n. R.G. 2370/2014. Alla prima udienza, il G.I. denegava la provvisoria esecuzione, ma autorizzava la chiamata in causa dell'arch. CP_1
2 In data 21.1.2016, i due fascicoli (R.G. 1463/14 e R.G. 2370/14) venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza del 9.10.2018, il giudizio veniva interrotto a causa del decesso di Per_1
e successivamente riassunto dagli eredi del medesimo con ricorso depositato in
[...]
data 14.11.2018.
Con ordinanza del 15.5.2019, il G.I. rigettava l'istanza di provvisionale formulata da
[...]
ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto e alcune prove Controparte_2 CP_1
testimoniali, disponeva l'acquisizione dei fascicoli dei procedimenti di ATP nn. 8311/12 e
8495/12 R.G., tra loro riuniti e disponeva nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio con i seguenti quesiti: “
1. previa ispezione dei luoghi di causa, di cui fornirà una rappresentazione grafica e
fotografica, e previo esame della documentazione in atti e di quella accessoria che il CTU riterrà di
dover acquisire presso i pubblici uffici, accerti la sussistenza delle asserite inadempienze professionali
in cui sarebbe incorso il convenuto nell'attività di progettazione e direzione dei lavori CP_1
affidatagli da;
2. quantifichi i danni eventualmente subiti dallo per Persona_1 Per_1
effetto di quanto accertato al punto 1., in relazione alle spese sostenute e/o da sostenere per la
demolizione o la sanatoria dei manufatti abusivi;
3. accerti gli eventuali errori imputabili alla
[...]
nell'esecuzione delle opere appaltate, precisando se gli stessi siano imputabili in via Controparte_2
esclusiva alla predetta società oppure siano in tutto o in parte da addebitare all'operato del 4. CP_1
quantifichi gli eventuali danni, subiti dallo imputabili alla 5. Per_1 Controparte_2
determini il corrispettivo ancora dovuto al ed alla in relazione CP_1 Controparte_2
all'attività da questi svolta a favore dello 6. accerti quant'altro utile ai fini del giudizio”. Per_1
Successivamente, in data 6.10.2020, a seguito della dichiarata cancellazione di
[...]
dal Registro delle Imprese, il G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio Controparte_2
R.G. 2370/2014 e l'interruzione parziale del giudizio R.G. 1463/2014, relativamente alla domanda di manleva del convenuto nei confronti di detta impresa.
Nella medesima udienza si procedeva con l'interrogatorio formale del e si rinviava CP_1
per l'escussione dei testi ammessi.
3 Nel termine di tre mesi dalla predetta ordinanza del 6.10.2022, nessuna delle parti riassumeva il giudizio nei confronti dei soci della né i predetti Controparte_2
formulavano intervento in qualità di successori della società cancellata.
Pertanto, le domande e le eccezioni che riguardano la sono Controparte_2
divenute inefficaci per la estinzione dei giudizi relativamente a tale parte processuale.
Il CTU nominato depositava la relazione definitiva in data 18.9.2024 e, all'udienza del
17.2.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 21.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così riassunti i fatti processuali salienti, il Tribunale fonda la propria decisione sulle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, sull'elaborato peritale dell'arch. Per_2
i cui accertamenti risultano congrui, esaustivi e condotti con professionalità, anche
[...]
se una delle conclusioni del perito non è condivisa dalla scrivente per le ragioni che di qui a breve verranno illustrate.
La preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva e nullità dell'atto di citazione formulate dall'arch. sono infondate. La documentazione prodotta, inclusi il CP_1
permesso di costruire n. 23/2011 e il contratto d'appalto, indica chiaramente il sig. Per_1
come proprietario e committente dei lavori. La legittimazione ad agire si è quindi
[...]
pienamente trasmessa iure hereditatis agli odierni attori. Sussiste poi la legittimazione passiva del che si evince dalle comunicazioni ed ordini di servizio da lui resi, nonché CP_1
dalla domanda riconvenzionale dal medesimo spiegata.
L'atto di citazione, inoltre, presenta un'adeguata esposizione dei fatti e delle pretese risarcitorie, per cui non vi è genericità, indeterminatezza o contraddittorietà del petitum e della causa petendi.
Passando al merito della controversia, il CTU ha analizzato la condotta dell'arch. sia CP_1
in fase di progettazione che di direzione lavori.
Quanto all'attività di progettazione, il perito ha accertato che non sussistono inadempienze professionali del convenuto arch. poiché la stessa è risultata "graficamente discreta e CP_1
4 non si ravvisano errori di progettazione che potevano compromettere la realizzazione dell'opera".
Sebbene la Tavola 4 presentasse una lieve discrasia nelle quote di riferimento, questa è stata ritenuta trascurabile, in quanto le quote altimetriche sono relative e non assolute.
Diversamente, il CTU ha accertato che sussistono inadempienze professionali nell'attività
di direzione dei lavori in cui è incorso il convenuto arch. unitamente all'impresa CP_1
esecutrice dei lavori Controparte_2
In particolare, l'arch. nella sua qualità di direttore dei lavori, "non ha esercitato il CP_1
corretto controllo dei lavori con conseguente realizzazione di una parte del manufatto edilizio al di
fuori del profilo del terreno ante operam". Le difformità riscontrate includono: una quota di calpestio del garage realizzata a -1.18 m rispetto a quella assentita di -1.23 m;
una maggiore altezza interna di 3.00 m rispetto ai 2.90 m previsti;
la posa in opera di igloo non previsti in progetto, che hanno innalzato l'estradosso del solaio. Tali difformità hanno portato all'emissione delle ordinanze di sospensione e ripristino (n. 48 e 48/B del 2012). Il CTU ha specificato che la realizzazione della parte di solaio fuori dal profilo del terreno "ante operam" è da addebitare alla responsabilità solidale dell'impresa e del direttore dei lavori.
Il CTU ha distinto le rispettive responsabilità nel modo che segue:
• errori imputabili in solido (all'impresa e al direttore dei lavori): ossia l'esecuzione di una parte della struttura al di fuori del preesistente profilo "ante operam" del terreno, a causa della maggiore altezza interna realizzata in difformità al progetto assentito con permesso di costruire n. 23/11.
• errori imputabili solo all'impresa unipersonale: ossia la posa in Controparte_2
opera degli igloo sopra il solaio, non previsti in progetto né ordinati dalla direzione dei lavori.
Il consulente ha determinato i danni complessivi subiti dal sig. per la Per_1
realizzazione del manufatto in difformità, quantificandoli in € 31.880,88.
Questi comprendono:
• € 16.000,00, quale somma corrisposta alla ditta "D.R. Costruzioni S.R.L." per i lavori di demolizione della parte di solaio non regolare.
• € 880,88, quale somma corrisposta all'arch. per l'attività svolta. Per_3
5 • € 15.000,00, ossia il costo presunto dei lavori a farsi per la regolarizzazione del manufatto.
Il CTU ha poi quantificato i danni imputabili all'impresa in € Controparte_2
19.008,37. Questo importo è stato calcolato come il 50% dei danni totali (€ 15.940,00 su €
31.880,88) oltre a € 3.068,37 per difetti costruttivi rilevati in una precedente ATP. Ne
consegue che la rimanente parte del danno complessivo, pari a € 15.940,44 (€ 31.880,88 - €
15.940,44), è imputabile all'arch. per la sua quota di responsabilità solidale nella CP_1
direzione dei lavori.
In merito al "lucro cessante" e alla svalutazione dell'opera, il CTU ha espressamente dichiarato di non averli quantificati in quanto non rientranti nei quesiti formulati,
specificando di non ritenere condivisibile la quantificazione di parte attrice.
Il Tribunale si allinea a tale conclusione, non riconoscendo tali voci di danno perché non provate da parte attrice, che non ha dimostrato le occasioni di guadagno perse a cagione della difformità delle opere commissionate.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale dell'arch. il CTU ha CP_1
determinato il corrispettivo ancora dovutogli per l'attività svolta a favore del sig. Per_1
L'arch. ha redatto tre distinti progetti (parcheggio interrato, ristrutturazione CP_1
ristorante con vano tecnico, ampliamento residenziale "Piano Casa") per i quali erano stati concordati compensi complessivi pari a € 35.700,00. Considerando l'acconto di € 6.100,00 già
versato dal sig. il corrispettivo ancora dovuto all'arch. sarebbe pari a € Per_1 CP_1
29.600,00, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuta. Le contestazioni di parte attrice in merito all'integrale inadempimento e all'inutilizzabilità dell'opera non sono state ritenute dal CTU tali da azzerare il compenso per l'attività svolta.
Come anticipato, il Tribunale dissente da tale conclusione, adeguandosi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza del 21 marzo 2023 n. 8058, secondo cui l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale di redazione di un progetto di costruzione o ristrutturazione, è considerato un "debitore di un risultato". Ciò implica che il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, sia dal punto di vista tecnico che giuridico. L'irrealizzabilità
dell'opera, causata da erroneità o inadeguatezza del progetto, costituisce un inadempimento
6 dell'incarico. Tale inadempimento abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso o, nel caso in cui il compenso sia già stato versato, a chiedere la risoluzione del contratto e le relative restituzioni in quanto rientra nell'obbligo del tecnico l'onere di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica.
La responsabilità del professionista non viene meno, e il suo diritto al corrispettivo non può
essere riconosciuto, anche qualora la progettazione di una costruzione o ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia stata oggetto di un accordo tra le parti per realizzare un abuso edilizio;
questo perché spetta al professionista, in virtù della sua specifica competenza tecnica, verificare tale conformità. La firma del committente sul progetto redatto non costituisce esimente per il professionista.
Nel caso in esame, sebbene il CTU arch. abbia escluso inadempienze Persona_2
professionali dell'arch. nell'attività di progettazione in senso stretto, ritenendo la CP_1
stessa "graficamente discreta", ha invece rilevato significative inadempienze nella sua attività di direzione dei lavori.
In particolare, l'arch. in qualità di direttore dei lavori, non ha esercitato il corretto CP_1
controllo dei lavori, il che ha comportato la realizzazione di una parte del manufatto edilizio al di fuori del profilo del terreno ante operam. Le difformità includono una quota di calpestio del garage non conforme, un'altezza interna maggiore e la posa in opera di "igloo" non previsti in progetto. Queste difformità hanno condotto all'emissione di ordinanze di sospensione e ripristino dello stato dei luoghi da parte del comune di Salerno.
Il manufatto, infatti, non è risultato ultimato e presentava difformità rispetto a quanto assentito, nonostante la demolizione parziale già eseguita.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'obbligo del professionista non si limita alla mera redazione grafica di un progetto formalmente corretto, ma si estende a garantire che l'opera, nella sua complessità (che include la fase di direzione dei lavori), sia concretamente realizzabile e utilizzabile in conformità alle norme e al suo scopo. La
"irrealizzabilità" o la "non conformità" dell'opera, anche se derivante da negligenze nella direzione dei lavori, compromette il risultato che il committente ha diritto di attendersi. Le
"imprudenti scelte" e la "negligente condotta" del direttore dei lavori, come contestato
7 dall'attore e parzialmente riconosciuto dal CTU per la fase di DL, hanno causato danni significativi e l'inutilizzabilità o la necessaria demolizione di parti dell'opera.
Pertanto, in considerazione della non corretta esecuzione dell'opera sotto la direzione dell'arch. che ha reso il manufatto difforme e ha richiesto interventi di demolizione CP_1
e sanatoria, configurando una situazione di "irrealizzabilità" dell'opera conforme al progetto originario dal punto di vista tecnico e giuridico, viene meno il diritto dell'arch. a CP_1
percepire l'ulteriore compenso richiesto, mentre l'acconto di € 6.100,00 già percepito è
idoneo e sufficiente in relazione all'attività di progettazione, che è stata valutata correttamente dal CTU.
Ad abundantiam, spendendo ulteriori considerazioni sulla posizione della
[...]
si richiama il principio di diritto consolidato in giurisprudenza di Controparte_2
legittimità secondo cui “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri
generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle
sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano
palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il
proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del
committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto,
a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia
per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del
committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei
lavori” (Cass Ord., 09/10/2017, n. 23594).
Applicando il principio al caso di specie, il CTU ha rinvenuto una responsabilità della diretta ed autonoma – sganciata quindi da erronei ordini di servizio Controparte_2
resi dal direttore dei lavori – quantificandone i costi. Tuttavia, come evidenziato in precedenza, gli attori non hanno riassunto il giudizio nei confronti degli ultimi soci della impresa dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, conseguendone che il
Tribunale non può adottare la relativa condanna;
per lo stesso motivo, il credito della medesima società, indicato nel D.I. n. 198/2014 (R.G. 2370/14) va revocato, per inesistenza sopravvenuta del creditore.
8 Spese di lite e di CTU a carico del convenuto secondo soccombenza, con liquidazione secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile dal decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti R.G. n. 1463/2014 e R.G. n. 2370/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta le preliminari eccezioni di carenza di legittimazione attiva e nullità dell'atto di citazione;
2. accerta la sussistenza di inadempienze professionali dell'arch. nella CP_1
direzione dei lavori affidatigli dal sig. , in solido con l'impresa Persona_1 [...]
, e, per l'effetto, condanna il primo al pagamento in favore Controparte_2
degli attori iure haereditatis, ed in solido attivo, al pagamento della somma di € 15.940,44 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.2.2014
(data notifica atto di citazione R.G. 1463/14) fino all'effettivo soddisfo.
3. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'arch. per il pagamento CP_1
del compenso professionale;
4. dichiara la estinzione del giudizio riunito R.G. n. 2370/2014 per mancata riassunzione a seguito della interruzione disposta per effetto della cancellazione della Controparte_2
unipersonale dal Registro delle Imprese;
[...]
5. per l'effetto revoca il D.I. n. 198/14, reso dal Tribunale di Salerno il 21.1.2014 e dichiara non dovute le somme pretese da e nei confronti della e dichiara il Controparte_2
nulla a provvedere sulla domanda di manleva proposta nei confronti della medesima dall'arch. CP_1
6. condanna l'arch. alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori, che CP_1
si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario in misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Allegro per dichiarato anticipo fattone;
9 7. pone definitivamente a carico del convenuto arch. le spese di Consulenza CP_1
Tecnica d'Ufficio, già liquidate con separato provvedimento, con diritto di regresso a favore degli attori di quanto abbiano anticipato al perito.
Così deciso in Salerno il 14 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Seconda Sezione Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1463/2014, riunita con R.G. n. 2370/2014, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), Parte_1 Parte_2
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Parte_3
(nato a [...] il [...]), quali eredi di Parte_4 Per_1
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 10.9.2018), tutti rappresentati e
[...]
difesi dall'avv. Giovanni Allegro presso cui domiciliano, in Salerno, alla via S.C.
Alessandrina n. 9, come da procura in atti
- Attori/Opponenti -
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Ennio De Vita e Sabato Criscuolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Salerno alla via Piave n.1
- Convenuto/Chiamato in causa -
NONCHÉ
(p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo amministratore unico e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
1 dall'avv. Matteo Capacchione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno
alla via Diaz – trav. G. Guglielmi n. 6
- Chiamata in Causa/Convenuta in Opposizione -
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni per inadempienze professionali nell'attività di progettazione e direzione lavori (R.G. 1463/2014), opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.
2370/2014) e domanda riconvenzionale per il pagamento di prestazioni professionali.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall'atto di citazione notificato in data 13.2.2014,
successivamente iscritto a ruolo in data 20.2.2014 (promosso da , Persona_1
deceduto il 10.9.2018, e riassunto dai suoi eredi), con il quale l'attore evocava in giudizio l'arch. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di CP_1
asserita condotta imprudente, imperita e negligente nell'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali siti nel comune di Salerno.
Con comparsa depositata in data 8.5.2014, si costituiva in giudizio l'arch. eccependo CP_1
l'infondatezza delle pretese avversarie e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi professionali a lui dovuti, oltre a richiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di . Controparte_2
Nelle more, unipersonale notificava decreto ingiuntivo n. Controparte_2
198/2014 al sig. , il quale proponeva opposizione con contestuale richiesta Persona_1
di chiamata in causa di terzo, ossia dell'arch. per ottenere l'accertamento CP_1
della responsabilità di entrambi in ragione dell'ordine di demolizione dei parcheggi interrati, perché non conformi al permesso di costruire rilasciato dal predetto comune.
Tale opposizione veniva iscritta al n. R.G. 2370/2014. Alla prima udienza, il G.I. denegava la provvisoria esecuzione, ma autorizzava la chiamata in causa dell'arch. CP_1
2 In data 21.1.2016, i due fascicoli (R.G. 1463/14 e R.G. 2370/14) venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza del 9.10.2018, il giudizio veniva interrotto a causa del decesso di Per_1
e successivamente riassunto dagli eredi del medesimo con ricorso depositato in
[...]
data 14.11.2018.
Con ordinanza del 15.5.2019, il G.I. rigettava l'istanza di provvisionale formulata da
[...]
ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto e alcune prove Controparte_2 CP_1
testimoniali, disponeva l'acquisizione dei fascicoli dei procedimenti di ATP nn. 8311/12 e
8495/12 R.G., tra loro riuniti e disponeva nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio con i seguenti quesiti: “
1. previa ispezione dei luoghi di causa, di cui fornirà una rappresentazione grafica e
fotografica, e previo esame della documentazione in atti e di quella accessoria che il CTU riterrà di
dover acquisire presso i pubblici uffici, accerti la sussistenza delle asserite inadempienze professionali
in cui sarebbe incorso il convenuto nell'attività di progettazione e direzione dei lavori CP_1
affidatagli da;
2. quantifichi i danni eventualmente subiti dallo per Persona_1 Per_1
effetto di quanto accertato al punto 1., in relazione alle spese sostenute e/o da sostenere per la
demolizione o la sanatoria dei manufatti abusivi;
3. accerti gli eventuali errori imputabili alla
[...]
nell'esecuzione delle opere appaltate, precisando se gli stessi siano imputabili in via Controparte_2
esclusiva alla predetta società oppure siano in tutto o in parte da addebitare all'operato del 4. CP_1
quantifichi gli eventuali danni, subiti dallo imputabili alla 5. Per_1 Controparte_2
determini il corrispettivo ancora dovuto al ed alla in relazione CP_1 Controparte_2
all'attività da questi svolta a favore dello 6. accerti quant'altro utile ai fini del giudizio”. Per_1
Successivamente, in data 6.10.2020, a seguito della dichiarata cancellazione di
[...]
dal Registro delle Imprese, il G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio Controparte_2
R.G. 2370/2014 e l'interruzione parziale del giudizio R.G. 1463/2014, relativamente alla domanda di manleva del convenuto nei confronti di detta impresa.
Nella medesima udienza si procedeva con l'interrogatorio formale del e si rinviava CP_1
per l'escussione dei testi ammessi.
3 Nel termine di tre mesi dalla predetta ordinanza del 6.10.2022, nessuna delle parti riassumeva il giudizio nei confronti dei soci della né i predetti Controparte_2
formulavano intervento in qualità di successori della società cancellata.
Pertanto, le domande e le eccezioni che riguardano la sono Controparte_2
divenute inefficaci per la estinzione dei giudizi relativamente a tale parte processuale.
Il CTU nominato depositava la relazione definitiva in data 18.9.2024 e, all'udienza del
17.2.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 21.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così riassunti i fatti processuali salienti, il Tribunale fonda la propria decisione sulle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, sull'elaborato peritale dell'arch. Per_2
i cui accertamenti risultano congrui, esaustivi e condotti con professionalità, anche
[...]
se una delle conclusioni del perito non è condivisa dalla scrivente per le ragioni che di qui a breve verranno illustrate.
La preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva e nullità dell'atto di citazione formulate dall'arch. sono infondate. La documentazione prodotta, inclusi il CP_1
permesso di costruire n. 23/2011 e il contratto d'appalto, indica chiaramente il sig. Per_1
come proprietario e committente dei lavori. La legittimazione ad agire si è quindi
[...]
pienamente trasmessa iure hereditatis agli odierni attori. Sussiste poi la legittimazione passiva del che si evince dalle comunicazioni ed ordini di servizio da lui resi, nonché CP_1
dalla domanda riconvenzionale dal medesimo spiegata.
L'atto di citazione, inoltre, presenta un'adeguata esposizione dei fatti e delle pretese risarcitorie, per cui non vi è genericità, indeterminatezza o contraddittorietà del petitum e della causa petendi.
Passando al merito della controversia, il CTU ha analizzato la condotta dell'arch. sia CP_1
in fase di progettazione che di direzione lavori.
Quanto all'attività di progettazione, il perito ha accertato che non sussistono inadempienze professionali del convenuto arch. poiché la stessa è risultata "graficamente discreta e CP_1
4 non si ravvisano errori di progettazione che potevano compromettere la realizzazione dell'opera".
Sebbene la Tavola 4 presentasse una lieve discrasia nelle quote di riferimento, questa è stata ritenuta trascurabile, in quanto le quote altimetriche sono relative e non assolute.
Diversamente, il CTU ha accertato che sussistono inadempienze professionali nell'attività
di direzione dei lavori in cui è incorso il convenuto arch. unitamente all'impresa CP_1
esecutrice dei lavori Controparte_2
In particolare, l'arch. nella sua qualità di direttore dei lavori, "non ha esercitato il CP_1
corretto controllo dei lavori con conseguente realizzazione di una parte del manufatto edilizio al di
fuori del profilo del terreno ante operam". Le difformità riscontrate includono: una quota di calpestio del garage realizzata a -1.18 m rispetto a quella assentita di -1.23 m;
una maggiore altezza interna di 3.00 m rispetto ai 2.90 m previsti;
la posa in opera di igloo non previsti in progetto, che hanno innalzato l'estradosso del solaio. Tali difformità hanno portato all'emissione delle ordinanze di sospensione e ripristino (n. 48 e 48/B del 2012). Il CTU ha specificato che la realizzazione della parte di solaio fuori dal profilo del terreno "ante operam" è da addebitare alla responsabilità solidale dell'impresa e del direttore dei lavori.
Il CTU ha distinto le rispettive responsabilità nel modo che segue:
• errori imputabili in solido (all'impresa e al direttore dei lavori): ossia l'esecuzione di una parte della struttura al di fuori del preesistente profilo "ante operam" del terreno, a causa della maggiore altezza interna realizzata in difformità al progetto assentito con permesso di costruire n. 23/11.
• errori imputabili solo all'impresa unipersonale: ossia la posa in Controparte_2
opera degli igloo sopra il solaio, non previsti in progetto né ordinati dalla direzione dei lavori.
Il consulente ha determinato i danni complessivi subiti dal sig. per la Per_1
realizzazione del manufatto in difformità, quantificandoli in € 31.880,88.
Questi comprendono:
• € 16.000,00, quale somma corrisposta alla ditta "D.R. Costruzioni S.R.L." per i lavori di demolizione della parte di solaio non regolare.
• € 880,88, quale somma corrisposta all'arch. per l'attività svolta. Per_3
5 • € 15.000,00, ossia il costo presunto dei lavori a farsi per la regolarizzazione del manufatto.
Il CTU ha poi quantificato i danni imputabili all'impresa in € Controparte_2
19.008,37. Questo importo è stato calcolato come il 50% dei danni totali (€ 15.940,00 su €
31.880,88) oltre a € 3.068,37 per difetti costruttivi rilevati in una precedente ATP. Ne
consegue che la rimanente parte del danno complessivo, pari a € 15.940,44 (€ 31.880,88 - €
15.940,44), è imputabile all'arch. per la sua quota di responsabilità solidale nella CP_1
direzione dei lavori.
In merito al "lucro cessante" e alla svalutazione dell'opera, il CTU ha espressamente dichiarato di non averli quantificati in quanto non rientranti nei quesiti formulati,
specificando di non ritenere condivisibile la quantificazione di parte attrice.
Il Tribunale si allinea a tale conclusione, non riconoscendo tali voci di danno perché non provate da parte attrice, che non ha dimostrato le occasioni di guadagno perse a cagione della difformità delle opere commissionate.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale dell'arch. il CTU ha CP_1
determinato il corrispettivo ancora dovutogli per l'attività svolta a favore del sig. Per_1
L'arch. ha redatto tre distinti progetti (parcheggio interrato, ristrutturazione CP_1
ristorante con vano tecnico, ampliamento residenziale "Piano Casa") per i quali erano stati concordati compensi complessivi pari a € 35.700,00. Considerando l'acconto di € 6.100,00 già
versato dal sig. il corrispettivo ancora dovuto all'arch. sarebbe pari a € Per_1 CP_1
29.600,00, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuta. Le contestazioni di parte attrice in merito all'integrale inadempimento e all'inutilizzabilità dell'opera non sono state ritenute dal CTU tali da azzerare il compenso per l'attività svolta.
Come anticipato, il Tribunale dissente da tale conclusione, adeguandosi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza del 21 marzo 2023 n. 8058, secondo cui l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale di redazione di un progetto di costruzione o ristrutturazione, è considerato un "debitore di un risultato". Ciò implica che il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, sia dal punto di vista tecnico che giuridico. L'irrealizzabilità
dell'opera, causata da erroneità o inadeguatezza del progetto, costituisce un inadempimento
6 dell'incarico. Tale inadempimento abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso o, nel caso in cui il compenso sia già stato versato, a chiedere la risoluzione del contratto e le relative restituzioni in quanto rientra nell'obbligo del tecnico l'onere di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica.
La responsabilità del professionista non viene meno, e il suo diritto al corrispettivo non può
essere riconosciuto, anche qualora la progettazione di una costruzione o ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia stata oggetto di un accordo tra le parti per realizzare un abuso edilizio;
questo perché spetta al professionista, in virtù della sua specifica competenza tecnica, verificare tale conformità. La firma del committente sul progetto redatto non costituisce esimente per il professionista.
Nel caso in esame, sebbene il CTU arch. abbia escluso inadempienze Persona_2
professionali dell'arch. nell'attività di progettazione in senso stretto, ritenendo la CP_1
stessa "graficamente discreta", ha invece rilevato significative inadempienze nella sua attività di direzione dei lavori.
In particolare, l'arch. in qualità di direttore dei lavori, non ha esercitato il corretto CP_1
controllo dei lavori, il che ha comportato la realizzazione di una parte del manufatto edilizio al di fuori del profilo del terreno ante operam. Le difformità includono una quota di calpestio del garage non conforme, un'altezza interna maggiore e la posa in opera di "igloo" non previsti in progetto. Queste difformità hanno condotto all'emissione di ordinanze di sospensione e ripristino dello stato dei luoghi da parte del comune di Salerno.
Il manufatto, infatti, non è risultato ultimato e presentava difformità rispetto a quanto assentito, nonostante la demolizione parziale già eseguita.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'obbligo del professionista non si limita alla mera redazione grafica di un progetto formalmente corretto, ma si estende a garantire che l'opera, nella sua complessità (che include la fase di direzione dei lavori), sia concretamente realizzabile e utilizzabile in conformità alle norme e al suo scopo. La
"irrealizzabilità" o la "non conformità" dell'opera, anche se derivante da negligenze nella direzione dei lavori, compromette il risultato che il committente ha diritto di attendersi. Le
"imprudenti scelte" e la "negligente condotta" del direttore dei lavori, come contestato
7 dall'attore e parzialmente riconosciuto dal CTU per la fase di DL, hanno causato danni significativi e l'inutilizzabilità o la necessaria demolizione di parti dell'opera.
Pertanto, in considerazione della non corretta esecuzione dell'opera sotto la direzione dell'arch. che ha reso il manufatto difforme e ha richiesto interventi di demolizione CP_1
e sanatoria, configurando una situazione di "irrealizzabilità" dell'opera conforme al progetto originario dal punto di vista tecnico e giuridico, viene meno il diritto dell'arch. a CP_1
percepire l'ulteriore compenso richiesto, mentre l'acconto di € 6.100,00 già percepito è
idoneo e sufficiente in relazione all'attività di progettazione, che è stata valutata correttamente dal CTU.
Ad abundantiam, spendendo ulteriori considerazioni sulla posizione della
[...]
si richiama il principio di diritto consolidato in giurisprudenza di Controparte_2
legittimità secondo cui “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri
generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle
sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano
palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il
proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del
committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto,
a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia
per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del
committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei
lavori” (Cass Ord., 09/10/2017, n. 23594).
Applicando il principio al caso di specie, il CTU ha rinvenuto una responsabilità della diretta ed autonoma – sganciata quindi da erronei ordini di servizio Controparte_2
resi dal direttore dei lavori – quantificandone i costi. Tuttavia, come evidenziato in precedenza, gli attori non hanno riassunto il giudizio nei confronti degli ultimi soci della impresa dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, conseguendone che il
Tribunale non può adottare la relativa condanna;
per lo stesso motivo, il credito della medesima società, indicato nel D.I. n. 198/2014 (R.G. 2370/14) va revocato, per inesistenza sopravvenuta del creditore.
8 Spese di lite e di CTU a carico del convenuto secondo soccombenza, con liquidazione secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile dal decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti R.G. n. 1463/2014 e R.G. n. 2370/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta le preliminari eccezioni di carenza di legittimazione attiva e nullità dell'atto di citazione;
2. accerta la sussistenza di inadempienze professionali dell'arch. nella CP_1
direzione dei lavori affidatigli dal sig. , in solido con l'impresa Persona_1 [...]
, e, per l'effetto, condanna il primo al pagamento in favore Controparte_2
degli attori iure haereditatis, ed in solido attivo, al pagamento della somma di € 15.940,44 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.2.2014
(data notifica atto di citazione R.G. 1463/14) fino all'effettivo soddisfo.
3. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'arch. per il pagamento CP_1
del compenso professionale;
4. dichiara la estinzione del giudizio riunito R.G. n. 2370/2014 per mancata riassunzione a seguito della interruzione disposta per effetto della cancellazione della Controparte_2
unipersonale dal Registro delle Imprese;
[...]
5. per l'effetto revoca il D.I. n. 198/14, reso dal Tribunale di Salerno il 21.1.2014 e dichiara non dovute le somme pretese da e nei confronti della e dichiara il Controparte_2
nulla a provvedere sulla domanda di manleva proposta nei confronti della medesima dall'arch. CP_1
6. condanna l'arch. alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori, che CP_1
si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario in misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Allegro per dichiarato anticipo fattone;
9 7. pone definitivamente a carico del convenuto arch. le spese di Consulenza CP_1
Tecnica d'Ufficio, già liquidate con separato provvedimento, con diritto di regresso a favore degli attori di quanto abbiano anticipato al perito.
Così deciso in Salerno il 14 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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