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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2388/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Romina Parte_1
Avigliano ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla
Piazza F. Crispi n. 4
e da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Maria Parte_2
Molinari ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla via del Popolo nr. 62
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria - Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, ed al piano genitoriale.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 23.11.2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile, in Potenza, il 05.09.2022 e che dalla loro unione sono nati i figli ER
(affetto da grave handicap), nato il [...] e , nata il [...], entrambi ER1 minorenni - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente all'incompatibiltà caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali ER mutamenti di residenza o domicilio;
2) I figli minori, e vengano affidati ad entrambi ER1
i genitori, con collocazione presso la madre;
I figli della coppia, saranno liberi di trascorrere con il genitore non collocatario tutto il tempo che vorranno, nei modi e termini dagli stessi determinati. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 18:00 e saranno riaccompagnati a casa entro le ore 21:30 mentre la settimana successiva il martedì, il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:30 mentre la domenica dalle ore 10:00 sino alle ore 20,30. Ad anni alterni, inoltre i minori trascorreranno con un genitore il periodo compreso tra le ore 17:00 del 24 dicembre sino alle ore 12:00 del 25 dicembre e, sempre ad anni alterni, dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 10:00 del giorno di Capodanno;
per le vacanze pasquali, inoltre, i minori trascorreranno in alternanza con ciascun genitore il giorno di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 20:00 o il giorno del lunedì in Albis, dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00. Per quanto riguarda le ferie estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni anche non consecutivi in una località che il padre avrà cura di comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Laddove tale periodo non venga comunicato entro il termine previsto il padre trascorrerà con le bambine la seconda e terza settimana di luglio. Entrambi i genitori favoriranno il rapporto con i nonni e la visita agli stessi avverrà con la presenza di un genitore. 3) I coniugi – stabiliscono Parte_1 Pt_2 inoltre che le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% secondo lo schema di seguito riportato: -spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo: le spese per l'acquisto della legna, le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio sanitario nazionale;
tasse scolastiche per la frequentazione di pubblici istituti;
libri di testo;
mensa scolastica;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informativa
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola. - Spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di lingue;
corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative;
spese di babysitteraggio solo in caso in cui entrambi i genitori hanno impegni lavorativi. 4) Il signor verserà alla Parte_2 moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 300,00 (ovvero
€ 150,00 a ciascun figlio) , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico su postepay evolution,
l'importo subirà un adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
5) I coniugi concordano che l'assegno unico familiare venga percepito solo dalla IG.ra Parte_1 autorizzando la stessa a farne richiesta all'Inps dal decreto di omologa della separazione;
6) La signora rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
7) I coniugi prestano sin d'ora Parte_1 il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto nonchè il rilascio della carta di identità per eventuali viaggi all'estero con i figli minori per un periodo limitato nel tempo rinunciando a qualsiasi limitazione dei diritti di espatrio e consentendo l'iscrizione della figlia minore nel proprio passaporto”.
All'udienza del 06.03.2025, in presenza dei coniugi e dei difensori, esperito il tentativo di conciliazione, la IG.ra ha precisato di essere proprietaria della abitazione ATER ove Parte_1 conserverà la propria residenza e di non percepire alcun reddito, oltre all'accompagnamento per il figlio minore, pari a circa 530,00 euro ed agli assegni familiari erogati dall'INPS, pari a 300,00 euro circa. Ha, inoltre, dichiarato di provvedere all'assistenza del figlio minore affetto da handicap, con la collaborazione del coniuge e dei servizi comunali.
I ricorrenti hanno quindi confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione. Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate e modificate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e con ricorso del 23.11.2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Potenza, il 05.09.2022, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 2022, Atto nr. 27, Parte I.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
ER c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori, ed ad entrambi i genitori, ER1
con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 06.03.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni