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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiunto, dall'Avv. Antonio
Falvo, presso il cui studio sito in ME TE (CZ) via Fortina n. 5 è elettivamente domiciliato;
-OPPONENTE-
E
, c.f. , nata a [...] (ora ME Controparte_1 C.F._2
TE), il 22/08/1955, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe Isabella, presso il cui studio sito in
ME TE (CZ) , alla via E. Borrello, 41, è elettivamente domiciliata;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 74/2021, emesso dal Tribunale di ME TE in data
1 08.02.2021, all'esito del procedimento n. 1650/2020, mediante il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.300,00 per canoni di locazione scaduti e non pagati, oltre ai canoni di locazione a scadere fino alla data di rilascio dell'immobile, interessi legali come da domanda e spese della fase monitoria.
Deduceva, in particolare, l'inefficacia del D.I. opposto, in quanto notificato oltre i 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. e, dunque, così concludeva: “revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico”.
Si costituiva parte convenuta mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo, in particolare, la nullità dell'odierna opposizione in quanto tardiva.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
precisate le conclusioni all'udienza del 25.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere specificato quanto segue.
1.1. Eccepisce parte opposta che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di canoni di locazioni insoluti.
Pertanto, sempre secondo parte opposta, in materia locatizia l'opposizione a decreto ingiuntivo segue il rito del lavoro e quindi va proposta con ricorso, e non con citazione, a pena di nullità, sanabile solo nel caso in cui l'iscrizione a ruolo venga effettuata nei termini per proporre opposizione per come disposto dall' art. 641 c.p.c..
Deduce in via ulteriore che, quando l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia viene promossa con atto di citazione anziché con ricorso, essa è tempestiva e pertanto ammissibile soltanto laddove l'atto di citazione venga notificato ed anche iscritto a ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè entro il termine per proporre opposizione.
Dunque, evidenzia come, nel caso di specie, “controparte notificava la citazione il
22.09.2021 termine ultimo dei 40 giorni previsti per l'opposizione, ma la successiva iscrizione avveniva il 23.09.2021, fuori termine per sanare l'errore inerente alla forma della vocatio in ius” (cfr. comparsa di risposta, pag. 2).
Insisteva, dunque, nella declaratoria di nullità dell'odierna opposizione in quanto tardiva.
2 1.2. L'assunto risulta essere privo di pregio.
Infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nella materia locatizia l'emissione del decreto ingiuntivo da parte di giudice civile di per sé non rivela assolutamente un rito (nella specie, quello speciale c.d. locatizio) adottato dal giudice emittente il decreto, che possa assumere una funzione enunciativa della natura della controversia;
così non è nell'ipotesi in cui il provvedimento monitorio, pur riguardante domanda di parte rientrante nei rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., sia stato adottato da un giudice civile, di Sezione diversa dalla Sezione specializzata del lavoro, e non in funzione di giudice del lavoro, e sia stato poi così notificato all'ingiunto.
Invero, per le materie relative ai suddetti rapporti (non solo trova applicazione un rito speciale, ma) l'organo giudiziario è il tribunale in funzione di giudice del lavoro e nei tribunali sono istituite ed operanti apposite sezioni;
sicché ove il decreto ingiuntivo, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli rientranti nella cognizione del giudice specializzato, sia stato invece emanato da altro giudice civile, in difetto di indicazioni in diverso senso nel provvedimento, in base ai principi dell'apparenza e di ultrattività del rito, tanto legittima l'ingiunto ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell'opposizione” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. Ord. n. 13693 del 16 maggio
2024).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, dalla lettura del decreto ingiuntivo opposto, si evince come non vi sia alcun riferimento al rito del lavoro, ritualmente provvedendo il Giudice della fase monitoria, ad avvertire l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione avverso il decreto nel termine di 40 giorni dalla notifica, a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c.
Da ciò consegue che “in difetto di indicazioni in diverso senso nel provvedimento”, sulla base dei già richiamati principi di apparenza ed ultrattività del rito, ben poteva l'ingiunto proporre opposizione nelle forme del rito ordinario.
Ne consegue, in via ulteriore, che il termine da prendere quale riferimento per verificare la tardività, o meno, dell'opposizione, è quello della notifica dell'atto di citazione in opposizione (ex art. 163 c.p.c.), e non quello dell'iscrizione a ruolo del medesimo atto (ex art. 165 c.p.c.).
1.3. Tutto ciò posto, è evidente come, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il
13.07.2021 (cfr. allegato all'atto di citazione) e l'opposizione notificata il 22.09.2021
(termine ultimo), l'opposizione medesima debba considerarsi come tempestivamente notificata.
3 Da qui l'infondatezza della doglianza.
2. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato inefficace.
Infatti, lo stesso decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 08.02.2021, mentre risulta essere stato notificato all'opponente soltanto il 13.07.2021 (cfr. allegato all'atto di citazione), dunque ben oltre il termine di 60 giorni previsto ex art. 644 c.p.c.
Dunque, non potrà che trovare applicazione quanto previsto dalla medesima disposizione,
a norma della quale “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica”.
Da ciò consegue la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
3. Per quanto attiene al merito della controversia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non impedisce, al Giudice dell'opposizione “di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il Giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio”.
Dalla disamina degli atti e documenti di causa può, dunque, essere affermato quanto segue.
Parte opponente deve essere dichiarata decaduta dalla possibilità di vedersi concedere i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. (ratione temporis applicabile al caso di specie), in quanto, a norma del medesimo articolo, tali termini possono essere concessi nel limite della prima udienza, su “richiesta” di una o di entrambe le parti.
Invece, nella prima udienza del 11.04.2024, parte opponente non ha richiesto espressamente detti termini, limitandosi a chiedere “che la causa venga rinviata ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c.” (differendo, dunque, l'espressa richiesta ad una udienza successiva).
Ne consegue la relativa decadenza.
In via ulteriore, parte opponente ha versato in atti un documento (cfr. all. “ricevute” all'atto di citazione in opposizione) ove si evince il pagamento mensile dei ratei di locazione, con la relativa sottoscrizione, a cadenza mensile, di parte opposta.
Detto documento, e la relativa sottoscrizione, non sono stati espressamente contestati ovvero disconosciuti dall'opposta con le seguenti conseguenze sul piano probatorio.
Emerge inequivocabilmente come parte opponente abbia regolarmente corrisposto i canoni di locazione sino al febbraio del 2020 e che, nell'ottobre del 2019, abbia versato, oltre al canone di locazione, l'ulteriore somma di euro 500,00.
4 Invece, non risultano effettuati i pagamenti dei canoni di locazione dalla mensilità di marzo
2020 sino alla data dell'effettivo rilascio.
Ne consegue, in via ulteriore, che l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore di parte opposta, dei canoni mensili di locazione non corrisposti (euro 230,00 mensili) dal marzo al dicembre del 2020, somma da cui defalcare l'importo di euro 500,00 corrisposto nell'ottobre del 2019.
Dunque, parte opponente deve essere condannata, a titolo di canoni di locazione non corrisposti, al pagamento di un importo pari ad euro 1.800,00.
A ciò deve aggiungersi la condanna al pagamento dei canoni di locazione (euro 230,00 mensili) dal gennaio 2021 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
4. La reciproca soccombenza e la peculiarità delle questioni trattate, di cui sopra si è dato atto, giustificano, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME TE, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1292/2021, pendente tra -opponente- contro opposta- ogni Pt_1 Controparte_1
altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, ne dispone la revoca;
b) nel merito, condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 1.800,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti dal mese di marzo 2020 al dicembre del 2020, nonché al pagamento della somma di euro 230,00 mensili dal gennaio
2021 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo e rivalutazione monetaria;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
ME TE, lì 30.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiunto, dall'Avv. Antonio
Falvo, presso il cui studio sito in ME TE (CZ) via Fortina n. 5 è elettivamente domiciliato;
-OPPONENTE-
E
, c.f. , nata a [...] (ora ME Controparte_1 C.F._2
TE), il 22/08/1955, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe Isabella, presso il cui studio sito in
ME TE (CZ) , alla via E. Borrello, 41, è elettivamente domiciliata;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 74/2021, emesso dal Tribunale di ME TE in data
1 08.02.2021, all'esito del procedimento n. 1650/2020, mediante il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.300,00 per canoni di locazione scaduti e non pagati, oltre ai canoni di locazione a scadere fino alla data di rilascio dell'immobile, interessi legali come da domanda e spese della fase monitoria.
Deduceva, in particolare, l'inefficacia del D.I. opposto, in quanto notificato oltre i 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. e, dunque, così concludeva: “revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico”.
Si costituiva parte convenuta mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo, in particolare, la nullità dell'odierna opposizione in quanto tardiva.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
precisate le conclusioni all'udienza del 25.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere specificato quanto segue.
1.1. Eccepisce parte opposta che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di canoni di locazioni insoluti.
Pertanto, sempre secondo parte opposta, in materia locatizia l'opposizione a decreto ingiuntivo segue il rito del lavoro e quindi va proposta con ricorso, e non con citazione, a pena di nullità, sanabile solo nel caso in cui l'iscrizione a ruolo venga effettuata nei termini per proporre opposizione per come disposto dall' art. 641 c.p.c..
Deduce in via ulteriore che, quando l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia viene promossa con atto di citazione anziché con ricorso, essa è tempestiva e pertanto ammissibile soltanto laddove l'atto di citazione venga notificato ed anche iscritto a ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè entro il termine per proporre opposizione.
Dunque, evidenzia come, nel caso di specie, “controparte notificava la citazione il
22.09.2021 termine ultimo dei 40 giorni previsti per l'opposizione, ma la successiva iscrizione avveniva il 23.09.2021, fuori termine per sanare l'errore inerente alla forma della vocatio in ius” (cfr. comparsa di risposta, pag. 2).
Insisteva, dunque, nella declaratoria di nullità dell'odierna opposizione in quanto tardiva.
2 1.2. L'assunto risulta essere privo di pregio.
Infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nella materia locatizia l'emissione del decreto ingiuntivo da parte di giudice civile di per sé non rivela assolutamente un rito (nella specie, quello speciale c.d. locatizio) adottato dal giudice emittente il decreto, che possa assumere una funzione enunciativa della natura della controversia;
così non è nell'ipotesi in cui il provvedimento monitorio, pur riguardante domanda di parte rientrante nei rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., sia stato adottato da un giudice civile, di Sezione diversa dalla Sezione specializzata del lavoro, e non in funzione di giudice del lavoro, e sia stato poi così notificato all'ingiunto.
Invero, per le materie relative ai suddetti rapporti (non solo trova applicazione un rito speciale, ma) l'organo giudiziario è il tribunale in funzione di giudice del lavoro e nei tribunali sono istituite ed operanti apposite sezioni;
sicché ove il decreto ingiuntivo, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli rientranti nella cognizione del giudice specializzato, sia stato invece emanato da altro giudice civile, in difetto di indicazioni in diverso senso nel provvedimento, in base ai principi dell'apparenza e di ultrattività del rito, tanto legittima l'ingiunto ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell'opposizione” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. Ord. n. 13693 del 16 maggio
2024).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, dalla lettura del decreto ingiuntivo opposto, si evince come non vi sia alcun riferimento al rito del lavoro, ritualmente provvedendo il Giudice della fase monitoria, ad avvertire l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione avverso il decreto nel termine di 40 giorni dalla notifica, a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c.
Da ciò consegue che “in difetto di indicazioni in diverso senso nel provvedimento”, sulla base dei già richiamati principi di apparenza ed ultrattività del rito, ben poteva l'ingiunto proporre opposizione nelle forme del rito ordinario.
Ne consegue, in via ulteriore, che il termine da prendere quale riferimento per verificare la tardività, o meno, dell'opposizione, è quello della notifica dell'atto di citazione in opposizione (ex art. 163 c.p.c.), e non quello dell'iscrizione a ruolo del medesimo atto (ex art. 165 c.p.c.).
1.3. Tutto ciò posto, è evidente come, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il
13.07.2021 (cfr. allegato all'atto di citazione) e l'opposizione notificata il 22.09.2021
(termine ultimo), l'opposizione medesima debba considerarsi come tempestivamente notificata.
3 Da qui l'infondatezza della doglianza.
2. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato inefficace.
Infatti, lo stesso decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 08.02.2021, mentre risulta essere stato notificato all'opponente soltanto il 13.07.2021 (cfr. allegato all'atto di citazione), dunque ben oltre il termine di 60 giorni previsto ex art. 644 c.p.c.
Dunque, non potrà che trovare applicazione quanto previsto dalla medesima disposizione,
a norma della quale “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica”.
Da ciò consegue la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
3. Per quanto attiene al merito della controversia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non impedisce, al Giudice dell'opposizione “di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il Giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio”.
Dalla disamina degli atti e documenti di causa può, dunque, essere affermato quanto segue.
Parte opponente deve essere dichiarata decaduta dalla possibilità di vedersi concedere i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. (ratione temporis applicabile al caso di specie), in quanto, a norma del medesimo articolo, tali termini possono essere concessi nel limite della prima udienza, su “richiesta” di una o di entrambe le parti.
Invece, nella prima udienza del 11.04.2024, parte opponente non ha richiesto espressamente detti termini, limitandosi a chiedere “che la causa venga rinviata ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c.” (differendo, dunque, l'espressa richiesta ad una udienza successiva).
Ne consegue la relativa decadenza.
In via ulteriore, parte opponente ha versato in atti un documento (cfr. all. “ricevute” all'atto di citazione in opposizione) ove si evince il pagamento mensile dei ratei di locazione, con la relativa sottoscrizione, a cadenza mensile, di parte opposta.
Detto documento, e la relativa sottoscrizione, non sono stati espressamente contestati ovvero disconosciuti dall'opposta con le seguenti conseguenze sul piano probatorio.
Emerge inequivocabilmente come parte opponente abbia regolarmente corrisposto i canoni di locazione sino al febbraio del 2020 e che, nell'ottobre del 2019, abbia versato, oltre al canone di locazione, l'ulteriore somma di euro 500,00.
4 Invece, non risultano effettuati i pagamenti dei canoni di locazione dalla mensilità di marzo
2020 sino alla data dell'effettivo rilascio.
Ne consegue, in via ulteriore, che l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore di parte opposta, dei canoni mensili di locazione non corrisposti (euro 230,00 mensili) dal marzo al dicembre del 2020, somma da cui defalcare l'importo di euro 500,00 corrisposto nell'ottobre del 2019.
Dunque, parte opponente deve essere condannata, a titolo di canoni di locazione non corrisposti, al pagamento di un importo pari ad euro 1.800,00.
A ciò deve aggiungersi la condanna al pagamento dei canoni di locazione (euro 230,00 mensili) dal gennaio 2021 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
4. La reciproca soccombenza e la peculiarità delle questioni trattate, di cui sopra si è dato atto, giustificano, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME TE, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1292/2021, pendente tra -opponente- contro opposta- ogni Pt_1 Controparte_1
altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, ne dispone la revoca;
b) nel merito, condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 1.800,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti dal mese di marzo 2020 al dicembre del 2020, nonché al pagamento della somma di euro 230,00 mensili dal gennaio
2021 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo e rivalutazione monetaria;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
ME TE, lì 30.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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