Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 567/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
CASCIO PIETRO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
SAGLIMBENE ANGELO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 13.07.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 24/01/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“i coniugi, fermo l'obbligo del mutuo rispetto, dichiarano di liberarsi reciprocamente dall'obbligo della coabitazione.
Ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza secondo le rispettive esigenze e volontà, impegnandosi a comunicarsi tempestivamente i cambi di domicilio e gli eventuali trasferimenti.
I coniugi si impegnano reciprocamente a non recarsi l'uno nell'abitazione dell'altra senza preavviso e/o consenso ed a non interferire in alcun modo nelle rispettive vite private.
Gli stessi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti, sicché ciascuno di essi si manterrà con le proprie sostanze e senza alcun obbligo di contribuzione al mantenimento dell'altro.
La figlia minorenne , nata il [...], rimane SO affidata ad entrambi i genitori e avrà residenza prevalente presso l'abitazione della madre sita in Palermo, Via Costante Girardengo n. 5, con ampia facoltà di visita del padre, previo accordo con la madre e secondo le esigenze della minore.
In caso di disaccordo tra i genitori, si conviene espressamente ed in ogni
- 2 - caso che: a) il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00; b) la figlia trascorrerà le festività calendate con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale, talché, trascorrerà con la madre l'intera festività del Natale, mentre, con il padre il periodo di Capodanno, quindi, ancora con la madre Pasqua e con il padre il lunedì dell'Angelo; c) negli anni successivi le festività saranno alternate tra i coniugi secondo i criteri sopra fissati, salvo diversi e nuovi accordi;
d) durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere sia con la madre che con il padre 7 giorni continuativi previa comunicazione all'altro genitore delle date prescelte con un congruo anticipo, garantendo contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore.
Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia minorenne, SO
, la somma mensile di € 150,00;
[...] il pagamento dovrà avvenire entro il giorno cinque di ogni mese;
entrambi i coniugi si obbligano altresì a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Palermo, da intendersi tali quelle scolastiche, per materiale didattico e libri, mediche e sanitarie non coperte dal SSN nonché per attività sportive, ricreative e di svago.
I coniugi dichiarano di avere dismesso l'originaria casa familiare, come da accordi di separazione già omologati dal Tribunale.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di scioglimento del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto sopra previsto, autorizzandosi reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minorenne”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, sono conformi all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle
- 3 - spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO in data 21/02/2007, da
[...]
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello
[...]
Stato civile di detto Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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