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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n.5504/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
pendente
TRA
l' Parte_1
, in persona del commissario straordinario pro
[...]
tempore, con sede in alla via San Leonardo (CF e p. IVA Pt_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa, giusta la delibera dirigenziale n. 209 del 18 marzo P.IVA_2
2022 e per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Maurizio Maiello (CF
) e dall'avvocato Eva Anzalone (CF non indicato in atti), C.F._1
elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Bovio, 8, presso lo studio del primo
-attore-
E
, nata a [...] [...] (CF …) e residente in , Controparte_1 Pt_1 Pt_1
alla via Torquato Tasso n. 28
-convenuta contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 21 luglio/12 agosto 2023, l
[...]
di Parte_1
, proprietaria dell'appartamento ubicato al piano ammezzato del civico numero 28 Pt_1 (catastalmente civico 26) della via Torquato Tasso di , riportato nel NCEU del Pt_1
predetto Comune al foglio, 64/B, part.lla 421, sub. 11, in virtù dei testamenti olografi redatti dal marchese in data 24 maggio 1870 e in data 2 luglio 1870 e Controparte_2
dell'atto pubblico di devoluzione rep. n. 12739 reso dalla Presidente della Giunta
[...]
il 30 luglio 1996, ha lamentato che l'immobile era occupato senza titolo da CP_3
, che non aveva riscontrato le sue richieste di regolarizzazione. Posto Controparte_1
il suo interesse alla rivendicazione del cespite, l'attrice ha chiesto: “in via principale: -
accertare e dichiarare che la convenuta ed il suo nucleo familiare detiene sine titulo
l'immobile sito in alla via Torquato Tasso, 28, piano ammezzato, a sinistra salendo, Pt_1
riportato nel NCEU del predetto Comune alla partita n. 3931, foglio 64/b, part.lla 421, sub.
11, e per l'assenza di qualsivoglia titolo giustificativo della detenzione;
- conseguentemente,
condannare i convenuti al rilascio dell'immobile oggetto dell'abusiva detenzione, libero di
persone e cose;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze
processuali.”
Con ordinanza del 10 gennaio 2024 , non costituita, fu Controparte_1
dichiarata contumace.
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attrice la causa, all'udienza del
26 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
2.- La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, ma deve qualificarsi come azione di rivendicazione (tra le tante Cass., Sez.
Un., sentenza n. 7305/2014, più recente Cass., 38642/2021).
Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. parte attrice è soggetto ad un rigoroso onere probatorio, concernente l'esistenza, la validità e la rilevanza del diritto di proprietà dedotto a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda la relativa prova deve essere fornita dall'istante e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. L'attore deve, quindi, provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Nel caso di specie, l'attrice , chiedendo l'accertamento della Parte_1
“occupazione abusiva” dell'immobile e la condanna della convenuta al rilascio del cespite
(a pagina 2 e 3 della citazione), ha proposto chiaramente un'azione di rivendica.
A dimostrazione della proprietà dell'appartamento l'Azienda ha efficacemente prodotto in atti copia: dei testamenti olografi redatti il 24 maggio 1870 e 2 luglio 1870 dal marchese , con i quali la proprietà dell'immobile fu attribuita al Controparte_2
Comune di;
dell'atto pubblico di devoluzione contrassegnato dal numero di Pt_1
repertorio 12739 reso dalla Presidente della Giunta in carica in Controparte_3
data 30 luglio 1996, in attuazione della legge n. 32 del 1994; debitamente trascritta;
del verbale di consegna del 1° aprile 2008 dell'immobile in questione dal Comune di Pt_1
all'ente istante;
infine dell'elenco dei beni immobili di proprietà dell'ente, nel quale al n. 98,
risulta menzionato il cespite per cui è causa.
Dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di prot. n. 3017 del Pt_1
163003/2022, poi, risulta che occupa, insieme al suo nucleo familiare, Controparte_1
l'appartamento in questione.
Le domande di parte attrice vanno pertanto accolte e, dichiarata l'abusiva occupazione dell'immobile, va condannata all'immediato suo rilascio Controparte_1
all'attrice . Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta, a norma dell'art. 91
c.p.c., e vanno liquidate in € 4.350,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di studio, € 700.00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 1.500,00 per la fase decisionale) in considerazione del valore della lite, della natura, quantità e qualità delle questioni controverse, dell'attività professionale effettivamente svolta e dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara che occupa senza titolo l'immobile di proprietà Controparte_1
dell Parte_1
di ubicato al piano ammezzato, a sinistra
[...] Pt_1
salendo, del civico numero 28 (catastalmente civico 26) della via Torquato Tasso di
, riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio, 64/B, part.lla 421, sub. Pt_1
11;
2) condanna all'immediato rilascio all' Controparte_1 [...]
Parte_1
di dell'immobile di cui al punto 1), libero da persone e cose;
Pt_1
3) condanna a pagare all' Controparte_1 [...]
le spese Parte_1
del giudizio, che liquida in € 550,42 per esborsi ed € 4.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28 marzo 2025.
Il giudice Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n.5504/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
pendente
TRA
l' Parte_1
, in persona del commissario straordinario pro
[...]
tempore, con sede in alla via San Leonardo (CF e p. IVA Pt_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa, giusta la delibera dirigenziale n. 209 del 18 marzo P.IVA_2
2022 e per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Maurizio Maiello (CF
) e dall'avvocato Eva Anzalone (CF non indicato in atti), C.F._1
elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Bovio, 8, presso lo studio del primo
-attore-
E
, nata a [...] [...] (CF …) e residente in , Controparte_1 Pt_1 Pt_1
alla via Torquato Tasso n. 28
-convenuta contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 21 luglio/12 agosto 2023, l
[...]
di Parte_1
, proprietaria dell'appartamento ubicato al piano ammezzato del civico numero 28 Pt_1 (catastalmente civico 26) della via Torquato Tasso di , riportato nel NCEU del Pt_1
predetto Comune al foglio, 64/B, part.lla 421, sub. 11, in virtù dei testamenti olografi redatti dal marchese in data 24 maggio 1870 e in data 2 luglio 1870 e Controparte_2
dell'atto pubblico di devoluzione rep. n. 12739 reso dalla Presidente della Giunta
[...]
il 30 luglio 1996, ha lamentato che l'immobile era occupato senza titolo da CP_3
, che non aveva riscontrato le sue richieste di regolarizzazione. Posto Controparte_1
il suo interesse alla rivendicazione del cespite, l'attrice ha chiesto: “in via principale: -
accertare e dichiarare che la convenuta ed il suo nucleo familiare detiene sine titulo
l'immobile sito in alla via Torquato Tasso, 28, piano ammezzato, a sinistra salendo, Pt_1
riportato nel NCEU del predetto Comune alla partita n. 3931, foglio 64/b, part.lla 421, sub.
11, e per l'assenza di qualsivoglia titolo giustificativo della detenzione;
- conseguentemente,
condannare i convenuti al rilascio dell'immobile oggetto dell'abusiva detenzione, libero di
persone e cose;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze
processuali.”
Con ordinanza del 10 gennaio 2024 , non costituita, fu Controparte_1
dichiarata contumace.
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attrice la causa, all'udienza del
26 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
2.- La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, ma deve qualificarsi come azione di rivendicazione (tra le tante Cass., Sez.
Un., sentenza n. 7305/2014, più recente Cass., 38642/2021).
Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. parte attrice è soggetto ad un rigoroso onere probatorio, concernente l'esistenza, la validità e la rilevanza del diritto di proprietà dedotto a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda la relativa prova deve essere fornita dall'istante e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. L'attore deve, quindi, provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Nel caso di specie, l'attrice , chiedendo l'accertamento della Parte_1
“occupazione abusiva” dell'immobile e la condanna della convenuta al rilascio del cespite
(a pagina 2 e 3 della citazione), ha proposto chiaramente un'azione di rivendica.
A dimostrazione della proprietà dell'appartamento l'Azienda ha efficacemente prodotto in atti copia: dei testamenti olografi redatti il 24 maggio 1870 e 2 luglio 1870 dal marchese , con i quali la proprietà dell'immobile fu attribuita al Controparte_2
Comune di;
dell'atto pubblico di devoluzione contrassegnato dal numero di Pt_1
repertorio 12739 reso dalla Presidente della Giunta in carica in Controparte_3
data 30 luglio 1996, in attuazione della legge n. 32 del 1994; debitamente trascritta;
del verbale di consegna del 1° aprile 2008 dell'immobile in questione dal Comune di Pt_1
all'ente istante;
infine dell'elenco dei beni immobili di proprietà dell'ente, nel quale al n. 98,
risulta menzionato il cespite per cui è causa.
Dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di prot. n. 3017 del Pt_1
163003/2022, poi, risulta che occupa, insieme al suo nucleo familiare, Controparte_1
l'appartamento in questione.
Le domande di parte attrice vanno pertanto accolte e, dichiarata l'abusiva occupazione dell'immobile, va condannata all'immediato suo rilascio Controparte_1
all'attrice . Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta, a norma dell'art. 91
c.p.c., e vanno liquidate in € 4.350,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di studio, € 700.00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 1.500,00 per la fase decisionale) in considerazione del valore della lite, della natura, quantità e qualità delle questioni controverse, dell'attività professionale effettivamente svolta e dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara che occupa senza titolo l'immobile di proprietà Controparte_1
dell Parte_1
di ubicato al piano ammezzato, a sinistra
[...] Pt_1
salendo, del civico numero 28 (catastalmente civico 26) della via Torquato Tasso di
, riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio, 64/B, part.lla 421, sub. Pt_1
11;
2) condanna all'immediato rilascio all' Controparte_1 [...]
Parte_1
di dell'immobile di cui al punto 1), libero da persone e cose;
Pt_1
3) condanna a pagare all' Controparte_1 [...]
le spese Parte_1
del giudizio, che liquida in € 550,42 per esborsi ed € 4.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28 marzo 2025.
Il giudice Andrea Luce