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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMIZIO Parte_1 C.F._1
PIRODDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Faenza (RA), corso Aurelio Saffi n. 21
- ATTORE - contro
(C.F. CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI
La difesa di parte attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente in data
18.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per scioglimento del matrimonio depositato in data 21.05.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto CP_1
pagina 1 di 4 matrimonio con la convenuta in data 15.09.2021 in Senegal, successivamente trascritto in data
10.12.2021 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza al n. 249, parte II, serie C, dell'anno 2021, con opzione per il regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che in data 23.12.2021 la moglie aveva fatto ingresso in Italia e si era stabilita presso la sua residenza, sita a Faenza, via Burano di Sotto n. 95, che, dopo poche settimane di convivenza, la convenuta manifestava una forte insofferenza nei suoi confronti e che, nella data dello 02.05.2022, abbandonava improvvisamente e senza alcuna motivazione la casa coniugale, asserendo di volersi trasferire in ignota località lombarda.
L'attore deduceva altresì di aver depositato in data 19.05.2022 ricorso per la separazione giudiziale nei confronti della moglie, che nel relativo procedimento quest'ultima non si costituiva e che in data
28.03.2023 veniva pronunciata sentenza di separazione.
Previa affermazione della giurisdizione italiana e della competenza del Tribunale di Ravenna, il sig. chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Parte_1
Adito, disattesa ogni contraria istanza:
Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il
15.09.2021, in IA (Senegal), e successivamente, in data 10.12.2021, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Faenza (RA) al n. 249, parte II, serie C, anno, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modigliana di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari di lite”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 28.05.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 23.10.2024.
In data 11.06.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2024 ove procedeva a sentire personalmente l'attore, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 08.12.2024, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di CP_1
e, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. all'udienza del 19.02.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 18.02.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Con ordinanza emessa in data 13.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alla domanda oggetto di causa.
L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
pagina 2 di 4 ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
Deve altresì precisarsi che la Corte di Giustizia ha chiarito come gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Controparte_2 Parte_2 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove la convenuta è cittadina senegalese.
Ebbene, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in virtù dell'art. 3, lett. a), n. ii) del regolamento UE, essendo l'attore residente in Italia e avendo i coniugi vissuto in Italia prima che la convenuta si trasferisse rendendosi irreperibile.
In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE
n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Stante l'inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a), b) e c) alla fattispecie in esame, residua il criterio di cui alla lett. d), con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la legge italiana, ovvero la legge dello
Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Quanto alla competenza del Tribunale di Ravenna, essendo sconosciuti i luoghi di residenza e dimora della convenuta, il procedimento è stato correttamente incardinato innanzi al Giudice del luogo dove risiede l'attore.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 249/2023, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio oltre dodici mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale che ha avuto luogo innanzi al Presidente in modalità cartolare in data 07.03.2023. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e confermato dal sig. in udienza, le parti non si Parte_1 sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza.
La protrazione dello stato di separazione, l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dello stesso e la non opposizione da parte della convenuta che, pur ritualmente convenuta in giudizio, ha scelto di non pagina 3 di 4 costituirsi nel presente procedimento, sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, della mancata opposizione da parte della convenuta, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig.
[...] nei confronti della sig.ra così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
22.02.1968, e nata a IS (Senegal) in [...] [...], a IA (Senegal) in [...] CP_1
15.09.2021 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza al n. 249, parte II, serie C, Ufficio 1, dell'anno 2021;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 03.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMIZIO Parte_1 C.F._1
PIRODDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Faenza (RA), corso Aurelio Saffi n. 21
- ATTORE - contro
(C.F. CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI
La difesa di parte attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente in data
18.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per scioglimento del matrimonio depositato in data 21.05.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto CP_1
pagina 1 di 4 matrimonio con la convenuta in data 15.09.2021 in Senegal, successivamente trascritto in data
10.12.2021 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza al n. 249, parte II, serie C, dell'anno 2021, con opzione per il regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che in data 23.12.2021 la moglie aveva fatto ingresso in Italia e si era stabilita presso la sua residenza, sita a Faenza, via Burano di Sotto n. 95, che, dopo poche settimane di convivenza, la convenuta manifestava una forte insofferenza nei suoi confronti e che, nella data dello 02.05.2022, abbandonava improvvisamente e senza alcuna motivazione la casa coniugale, asserendo di volersi trasferire in ignota località lombarda.
L'attore deduceva altresì di aver depositato in data 19.05.2022 ricorso per la separazione giudiziale nei confronti della moglie, che nel relativo procedimento quest'ultima non si costituiva e che in data
28.03.2023 veniva pronunciata sentenza di separazione.
Previa affermazione della giurisdizione italiana e della competenza del Tribunale di Ravenna, il sig. chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Parte_1
Adito, disattesa ogni contraria istanza:
Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il
15.09.2021, in IA (Senegal), e successivamente, in data 10.12.2021, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Faenza (RA) al n. 249, parte II, serie C, anno, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modigliana di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari di lite”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 28.05.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 23.10.2024.
In data 11.06.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2024 ove procedeva a sentire personalmente l'attore, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 08.12.2024, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di CP_1
e, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. all'udienza del 19.02.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 18.02.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Con ordinanza emessa in data 13.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alla domanda oggetto di causa.
L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
pagina 2 di 4 ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
Deve altresì precisarsi che la Corte di Giustizia ha chiarito come gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Controparte_2 Parte_2 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove la convenuta è cittadina senegalese.
Ebbene, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in virtù dell'art. 3, lett. a), n. ii) del regolamento UE, essendo l'attore residente in Italia e avendo i coniugi vissuto in Italia prima che la convenuta si trasferisse rendendosi irreperibile.
In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE
n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Stante l'inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a), b) e c) alla fattispecie in esame, residua il criterio di cui alla lett. d), con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la legge italiana, ovvero la legge dello
Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Quanto alla competenza del Tribunale di Ravenna, essendo sconosciuti i luoghi di residenza e dimora della convenuta, il procedimento è stato correttamente incardinato innanzi al Giudice del luogo dove risiede l'attore.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 249/2023, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio oltre dodici mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale che ha avuto luogo innanzi al Presidente in modalità cartolare in data 07.03.2023. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e confermato dal sig. in udienza, le parti non si Parte_1 sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza.
La protrazione dello stato di separazione, l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dello stesso e la non opposizione da parte della convenuta che, pur ritualmente convenuta in giudizio, ha scelto di non pagina 3 di 4 costituirsi nel presente procedimento, sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, della mancata opposizione da parte della convenuta, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig.
[...] nei confronti della sig.ra così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
22.02.1968, e nata a IS (Senegal) in [...] [...], a IA (Senegal) in [...] CP_1
15.09.2021 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza al n. 249, parte II, serie C, Ufficio 1, dell'anno 2021;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 03.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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