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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4279/2024 promossa da:
in persona dell'amministratore p.t., con Avv. Bollini RICORRENTE Parte_1
CONTRO
in persona del l.r. p.t., con Avv. Rubera RESISTENTE Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
in persona dell'amministratore p.t., con Avv. Colangelo e Boreatti Controparte_2
ZO HI
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Il in persona dell'amministratore p.t., dopo aver riferito Parte_1
- di aver accertato, a seguito di una verifica contabile sul c/c n. 48 intestato al Parte_1 acceso presso Banca BPM di Legnano, Agenzia di Corso Sempione n. 47, che in data 06.10.2014 il precedente amministratore, arch. aveva staccato l'assegno n. 0544722848-07 Persona_1 dell'importo di €12.121,10 a favore della ora incorporata da Controparte_3 CP_4
per pagare una fattura emessa per prestazioni/forniture effettuate in favore del
[...] [...]
, all'epoca anch'esso amministrato dall'arch. Controparte_5 Per_1
- di aver chiesto il rimborso all'odierno amministratore del che invece aveva Controparte_2 sostenuto che avrebbe dovuto pretendere la restituzione dalla e, quindi, alla Controparte_3
Controparte_4 ha evocato in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € Controparte_1
12.121,10, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in persona del l.r. p.t. eccependo Controparte_4
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per mancanza di interesse ad agire in difetto di disposizione normativa a tutela dell'invocata tutela e difetto di propria legittimazione passiva nonché comunque la radicale infondatezza dell'avversa domanda, previa richiesta di estensione del contraddittorio anche al così da essere manlevata in caso di condanna alla restituzione. Controparte_2
pagina 1 di 5 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituito il eccependo la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva nonché l'inesistenza di propri obblighi restitutori, con richiesta di rigetto di ogni avversa domanda.
Trattata la causa, concessi i termini di cui all'art. 281duodecies c.p.c., precisate le conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025.
Premesso che parte ricorrente assume di aver diritto alla restituzione della somma di €12.121,10 a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c. a causa di una scorretta gestione della contabilità dei
Condomini e “ amministrati dal precedente e comune amministratore arch. Parte_1 CP_2
che avrebbe emesso un assegno tratto su conto corrente del ricorrente per soddisfare fatture Per_1 emesse nei confronti del da (poi fusa per incorporazione in Controparte_2 CP_3
, la quale, costituitasi in giudizio, non ha contestato di aver incassato detto Controparte_1 assegno, relativo ad un debito preesistente e in totale buona fede non potendo avere contezza del conto da cui fosse stato tratto, mentre il Condominio terzo chiamato, pur non contestando la ricostruzione dei fatti svolta dalle controparti, ha sostenuto l'inesistenza di propri obblighi restitutori, deve rilevarsi come sia la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della società resistente al versamento in proprio favore della predetta somma stante l'indebito versamento di detto importo, sia la domanda di manleva svolta dalla società resistente siano fondate, e, quindi, debbano essere accolte.
All'esito dell'istruttoria, dalla documentazione versata in atti e dalle concordi allegazioni di tutte le parti, emerge, invero, il pagamento eseguito dal precedente amministratore condominiale, arch.
a mezzo assegno bancario tratto su conto corrente intestato al Condominio ricorrente ed Per_1 emesso a favore della società , da quest'ultima incassato in pagamento di fattura CP_3 intestata al CP_2 CP_2
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue:
- come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta: questo principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come unico soggetto passivo dell'obbligazione
(così Cass. civ. n.25170/2016, cfr. nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. n. 11073/2003; Cass. civ. n.
17146/2003);
- la disciplina del pagamento dell'indebito è posta nel Libro IV, Titolo VII, agli artt. 2033 ss. c.c., e annovera l'indebito (oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e soggettivo di cui all'art. 2036 c.c.) tra quegli altri atti o fatti generativi di obbligazioni ex lege, istituti che trovano la propria ratio nell'intolleranza di spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa obligandi in ossequio al principio della necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali. In particolare, l'art. 2033 c.c. dispone che il soggetto, che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere da chi abbia ricevuto il pagamento tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda, nel caso di buona fede.
pagina 2 di 5 Il pagamento deve ritenersi indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo giustificativo. All'azione di ripetizione di indebito sine titulo - come nella fattispecie concreta esaminata - si applica il regime probatorio per cui è onere dell'attore provare l'esecuzione dei pagamenti e - semplicemente - allegare la mancanza di causa giustificativa degli stessi, mentre è onere del convenuto dimostrare la sussistenza di un valido titolo causale al pagamento stesso (cfr. in questo senso da ultimo Cass. civ. n.14428/2021, v. anche Cass. civ.
n.20522/2018, Cass. civ. n.1734/2011, …);
- per completezza di trattazione, deve evidenziarsi come nel caso concreto non ricorrano i requisiti richiesti dall'art.1180 c.c. - cioè l'esistenza del debito altrui, la volontà di estinguerlo, la spontaneità del pagamento -, perché tali requisiti vanno accertati non con riferimento alla persona dell'amministratore mandatario, ma a quella del Condominio mandante (cfr. Cass. civ. n. 8101/2020), il quale, nel caso in esame, è certo che non abbia affatto voluto adempiere spontaneamente il debito altrui;
- tantomeno è possibile qualificare tali pagamenti come indebiti soggettivi ex art.2036 c.c., non potendosi considerare gli stessi, valutati sotto la medesima prospettiva soggettiva (quella del
Condominio mandante e non quella dell'amministratore mandatario), effettuati in situazione di errore scusabile.
Corollario di tanto è che la pretesa restitutoria de qua è inquadrabile nell'azione di arricchimento senza causa, di cui sussistono tutti i presupposti e gli elementi costitutivi.
L'azione di ripetizione del Condominio è stata esercitata nei confronti della società resistente, beneficiaria effettiva del pagamento, che ha comunque richiesto di essere manlevata dal CP_2
che risulta essersi arricchito, avendo di fatto ottenuto la riduzione della propria
[...] esposizione debitoria nei confronti della società resistente per effetto dei pagamenti de quibus, che hanno correlativamente determinato una diminuzione patrimoniale e, quindi, un impoverimento del
Condominio ricorrente, in assenza di un rapporto causale tra i due Condomini e di spirito di liberalità in capo al ricorrente.
La ricostruzione dei fatti di parte ricorrente, non scalfita da alcuna deduzione e prova della giustificazione causale dei pagamenti, non solo non è stata contestata, ma vi è stato pieno riscontro documentale (cfr. doc. 1 e ss. nel fascicolo di parte ricorrente): in difetto, quindi, di una causa solvendi che possa giustificare tali pagamenti da parte del non sussistendo alcun Parte_1 rapporto contrattuale tra quest'ultimo e l'odierna società resistente, risulta conseguentemente fondata la domanda del Condominio ricorrente.
Logico corollario di quanto sopra esposto è, pertanto, la condanna della società resistente a corrispondere in favore del ricorrente le somme richieste, oltre interessi legali dalla data della domanda extragiudiziale (ovvero dalla costituzione in mora: cfr. Cass. S.U. n.15895/2019, Cass. civ.
n.9757/2024), in assenza della malafede dell'accipiens (v. Cass. civ. n.23448/2020, Cass. civ.
n.12362/2024), e interessi ex art.1283 c.c. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Al contempo va accolta la domanda della società resistente volta ad essere manlevata dal CP_2 in caso di accoglimento della domanda del ricorrente.
[...]
pagina 3 di 5 Ed invero, il terzo chiamato non ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dalla resistente, che comunque ha prodotto documentazione finalizzata a sostenere le proprie ragioni (cfr. docc.3 e ss. nel fascicolo della resistente: atto di fusione, la convenzione stipulata inter partes, i piani di rientro, la fattura per l'importo di € 12.121,10, ecc.).
Sull'argomento è noto che il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è correlato ai meccanismi preclusivi di rito nonché al carattere dispositivo del processo, al sistema di preclusioni e ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, al generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art.111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione, le controparti hanno l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico, e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio
(cfr. ex multis Cass. civ. n.22701/2017, Cass. civ. n.4051/2011).
La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(cfr. Cass. civ. n.5191/2008).
Per le ragioni che precedono il Condominio terzo chiamato deve essere condannato al pagamento in favore della società resistente della somma di € 12.121,10, a saldo del debito assunto col precitato contratto e della fattura n. 1831-14, oltre interessi dalla data della domanda formulata contro CP_4 dal a quella del saldo effettivo. CP_2 Pt_1
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite, inammissibili ovvero rigettate.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c.: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. n. 19456/2008; conf. Cass. civ. n. 21823/2021). Le spese di lite, pertanto, si liquidano come indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificati, guardando al valore della domanda, con riduzione del 30% dei compensi per tutte le fasi, attesa la semplicità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa e tenuto conto delle modalità della decisione.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che l'assegno bancario non trasferibile n. 0544722848-07, tratto sul c/c n. 48 intestato al acceso presso Banca BPM di Legnano, agenzia di corso CP_2 Parte_1
Sempione n. 47, dell'importo di €12.121,10=, emesso all'ordine di oggi Controparte_3 incorporata per fusione in , è pagamento non dovuto, e, dunque, Controparte_1 ha diritto di ripetere detto pagamento;
per l'effetto, Parte_1
- condanna a restituire al la somma di €12.121,10=, Controparte_1 Parte_1 maggiorata degli interessi legali come indicati in parte motiva;
- accoglie la domanda di manleva svolta dalla società resistente, e per l'effetto, condanna il a rifondere ad l'importo di €12.121,10 oltre Controparte_2 Controparte_1 interessi legali come indicati in parte motiva;
- condanna il alla refusione in favore delle altre parti processuali delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi €3.553,90 cadauno, oltre oneri di legge ed anticipazioni.
Busto Arsizio, il 15/10/2025
Il Giudice
A. D'EL
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4279/2024 promossa da:
in persona dell'amministratore p.t., con Avv. Bollini RICORRENTE Parte_1
CONTRO
in persona del l.r. p.t., con Avv. Rubera RESISTENTE Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
in persona dell'amministratore p.t., con Avv. Colangelo e Boreatti Controparte_2
ZO HI
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Il in persona dell'amministratore p.t., dopo aver riferito Parte_1
- di aver accertato, a seguito di una verifica contabile sul c/c n. 48 intestato al Parte_1 acceso presso Banca BPM di Legnano, Agenzia di Corso Sempione n. 47, che in data 06.10.2014 il precedente amministratore, arch. aveva staccato l'assegno n. 0544722848-07 Persona_1 dell'importo di €12.121,10 a favore della ora incorporata da Controparte_3 CP_4
per pagare una fattura emessa per prestazioni/forniture effettuate in favore del
[...] [...]
, all'epoca anch'esso amministrato dall'arch. Controparte_5 Per_1
- di aver chiesto il rimborso all'odierno amministratore del che invece aveva Controparte_2 sostenuto che avrebbe dovuto pretendere la restituzione dalla e, quindi, alla Controparte_3
Controparte_4 ha evocato in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € Controparte_1
12.121,10, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in persona del l.r. p.t. eccependo Controparte_4
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per mancanza di interesse ad agire in difetto di disposizione normativa a tutela dell'invocata tutela e difetto di propria legittimazione passiva nonché comunque la radicale infondatezza dell'avversa domanda, previa richiesta di estensione del contraddittorio anche al così da essere manlevata in caso di condanna alla restituzione. Controparte_2
pagina 1 di 5 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituito il eccependo la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva nonché l'inesistenza di propri obblighi restitutori, con richiesta di rigetto di ogni avversa domanda.
Trattata la causa, concessi i termini di cui all'art. 281duodecies c.p.c., precisate le conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025.
Premesso che parte ricorrente assume di aver diritto alla restituzione della somma di €12.121,10 a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c. a causa di una scorretta gestione della contabilità dei
Condomini e “ amministrati dal precedente e comune amministratore arch. Parte_1 CP_2
che avrebbe emesso un assegno tratto su conto corrente del ricorrente per soddisfare fatture Per_1 emesse nei confronti del da (poi fusa per incorporazione in Controparte_2 CP_3
, la quale, costituitasi in giudizio, non ha contestato di aver incassato detto Controparte_1 assegno, relativo ad un debito preesistente e in totale buona fede non potendo avere contezza del conto da cui fosse stato tratto, mentre il Condominio terzo chiamato, pur non contestando la ricostruzione dei fatti svolta dalle controparti, ha sostenuto l'inesistenza di propri obblighi restitutori, deve rilevarsi come sia la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della società resistente al versamento in proprio favore della predetta somma stante l'indebito versamento di detto importo, sia la domanda di manleva svolta dalla società resistente siano fondate, e, quindi, debbano essere accolte.
All'esito dell'istruttoria, dalla documentazione versata in atti e dalle concordi allegazioni di tutte le parti, emerge, invero, il pagamento eseguito dal precedente amministratore condominiale, arch.
a mezzo assegno bancario tratto su conto corrente intestato al Condominio ricorrente ed Per_1 emesso a favore della società , da quest'ultima incassato in pagamento di fattura CP_3 intestata al CP_2 CP_2
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue:
- come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta: questo principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come unico soggetto passivo dell'obbligazione
(così Cass. civ. n.25170/2016, cfr. nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. n. 11073/2003; Cass. civ. n.
17146/2003);
- la disciplina del pagamento dell'indebito è posta nel Libro IV, Titolo VII, agli artt. 2033 ss. c.c., e annovera l'indebito (oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e soggettivo di cui all'art. 2036 c.c.) tra quegli altri atti o fatti generativi di obbligazioni ex lege, istituti che trovano la propria ratio nell'intolleranza di spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa obligandi in ossequio al principio della necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali. In particolare, l'art. 2033 c.c. dispone che il soggetto, che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere da chi abbia ricevuto il pagamento tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda, nel caso di buona fede.
pagina 2 di 5 Il pagamento deve ritenersi indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo giustificativo. All'azione di ripetizione di indebito sine titulo - come nella fattispecie concreta esaminata - si applica il regime probatorio per cui è onere dell'attore provare l'esecuzione dei pagamenti e - semplicemente - allegare la mancanza di causa giustificativa degli stessi, mentre è onere del convenuto dimostrare la sussistenza di un valido titolo causale al pagamento stesso (cfr. in questo senso da ultimo Cass. civ. n.14428/2021, v. anche Cass. civ.
n.20522/2018, Cass. civ. n.1734/2011, …);
- per completezza di trattazione, deve evidenziarsi come nel caso concreto non ricorrano i requisiti richiesti dall'art.1180 c.c. - cioè l'esistenza del debito altrui, la volontà di estinguerlo, la spontaneità del pagamento -, perché tali requisiti vanno accertati non con riferimento alla persona dell'amministratore mandatario, ma a quella del Condominio mandante (cfr. Cass. civ. n. 8101/2020), il quale, nel caso in esame, è certo che non abbia affatto voluto adempiere spontaneamente il debito altrui;
- tantomeno è possibile qualificare tali pagamenti come indebiti soggettivi ex art.2036 c.c., non potendosi considerare gli stessi, valutati sotto la medesima prospettiva soggettiva (quella del
Condominio mandante e non quella dell'amministratore mandatario), effettuati in situazione di errore scusabile.
Corollario di tanto è che la pretesa restitutoria de qua è inquadrabile nell'azione di arricchimento senza causa, di cui sussistono tutti i presupposti e gli elementi costitutivi.
L'azione di ripetizione del Condominio è stata esercitata nei confronti della società resistente, beneficiaria effettiva del pagamento, che ha comunque richiesto di essere manlevata dal CP_2
che risulta essersi arricchito, avendo di fatto ottenuto la riduzione della propria
[...] esposizione debitoria nei confronti della società resistente per effetto dei pagamenti de quibus, che hanno correlativamente determinato una diminuzione patrimoniale e, quindi, un impoverimento del
Condominio ricorrente, in assenza di un rapporto causale tra i due Condomini e di spirito di liberalità in capo al ricorrente.
La ricostruzione dei fatti di parte ricorrente, non scalfita da alcuna deduzione e prova della giustificazione causale dei pagamenti, non solo non è stata contestata, ma vi è stato pieno riscontro documentale (cfr. doc. 1 e ss. nel fascicolo di parte ricorrente): in difetto, quindi, di una causa solvendi che possa giustificare tali pagamenti da parte del non sussistendo alcun Parte_1 rapporto contrattuale tra quest'ultimo e l'odierna società resistente, risulta conseguentemente fondata la domanda del Condominio ricorrente.
Logico corollario di quanto sopra esposto è, pertanto, la condanna della società resistente a corrispondere in favore del ricorrente le somme richieste, oltre interessi legali dalla data della domanda extragiudiziale (ovvero dalla costituzione in mora: cfr. Cass. S.U. n.15895/2019, Cass. civ.
n.9757/2024), in assenza della malafede dell'accipiens (v. Cass. civ. n.23448/2020, Cass. civ.
n.12362/2024), e interessi ex art.1283 c.c. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Al contempo va accolta la domanda della società resistente volta ad essere manlevata dal CP_2 in caso di accoglimento della domanda del ricorrente.
[...]
pagina 3 di 5 Ed invero, il terzo chiamato non ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dalla resistente, che comunque ha prodotto documentazione finalizzata a sostenere le proprie ragioni (cfr. docc.3 e ss. nel fascicolo della resistente: atto di fusione, la convenzione stipulata inter partes, i piani di rientro, la fattura per l'importo di € 12.121,10, ecc.).
Sull'argomento è noto che il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è correlato ai meccanismi preclusivi di rito nonché al carattere dispositivo del processo, al sistema di preclusioni e ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, al generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art.111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione, le controparti hanno l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico, e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio
(cfr. ex multis Cass. civ. n.22701/2017, Cass. civ. n.4051/2011).
La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(cfr. Cass. civ. n.5191/2008).
Per le ragioni che precedono il Condominio terzo chiamato deve essere condannato al pagamento in favore della società resistente della somma di € 12.121,10, a saldo del debito assunto col precitato contratto e della fattura n. 1831-14, oltre interessi dalla data della domanda formulata contro CP_4 dal a quella del saldo effettivo. CP_2 Pt_1
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite, inammissibili ovvero rigettate.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c.: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. n. 19456/2008; conf. Cass. civ. n. 21823/2021). Le spese di lite, pertanto, si liquidano come indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificati, guardando al valore della domanda, con riduzione del 30% dei compensi per tutte le fasi, attesa la semplicità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa e tenuto conto delle modalità della decisione.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che l'assegno bancario non trasferibile n. 0544722848-07, tratto sul c/c n. 48 intestato al acceso presso Banca BPM di Legnano, agenzia di corso CP_2 Parte_1
Sempione n. 47, dell'importo di €12.121,10=, emesso all'ordine di oggi Controparte_3 incorporata per fusione in , è pagamento non dovuto, e, dunque, Controparte_1 ha diritto di ripetere detto pagamento;
per l'effetto, Parte_1
- condanna a restituire al la somma di €12.121,10=, Controparte_1 Parte_1 maggiorata degli interessi legali come indicati in parte motiva;
- accoglie la domanda di manleva svolta dalla società resistente, e per l'effetto, condanna il a rifondere ad l'importo di €12.121,10 oltre Controparte_2 Controparte_1 interessi legali come indicati in parte motiva;
- condanna il alla refusione in favore delle altre parti processuali delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi €3.553,90 cadauno, oltre oneri di legge ed anticipazioni.
Busto Arsizio, il 15/10/2025
Il Giudice
A. D'EL
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