Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2006, n. 24886
CASS
Sentenza 23 novembre 2006

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Guglielmo Sciarelli, con la partecipazione di altri magistrati. Le parti in causa erano un lavoratore e la società Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. in liquidazione. Il lavoratore aveva richiesto l'accertamento dell'illegittimità del contratto a termine e la sua conversione in un contratto a tempo indeterminato, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate. La società, al contrario, sosteneva la legittimità della proroga del contratto, invocando esigenze lavorative straordinarie.

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato nulla la proroga del contratto a termine. Il giudice ha argomentato che le esigenze addotte dalla società non dimostravano la contingenza e l'imprevedibilità necessarie per giustificare la proroga, in quanto tali circostanze dovevano essere eccezionali e non prevedibili. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la retribuzione non era dovuta in assenza di prestazione lavorativa, negando quindi il risarcimento per il periodo successivo alla scadenza del contratto. La sentenza si fonda su principi consolidati in materia di contratti a termine, evidenziando l'importanza di una motivazione chiara e coerente.

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Massime2

Al dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni lavorative alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto non spetta la retribuzione, finché non provveda ad offrire la prestazione lavorativa determinando una "mora accipiendi" del datore di lavoro, situazione questa che non è integrata dalla domanda di annullamento del (ritenuto) licenziamento illegittimo con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, né è riconoscibile al lavoratore stesso il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza del suddetto termine, posto che dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni deriva che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente. Peraltro, anche a tali fini, l'atto di costituzione in mora - ancorché effettuabile da un terzo, da un "nuncius" o da un rappresentante - configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso incidentale proposto dal lavoratore, che, a seguito della dichiarata illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva invocato il risarcimento dei danni dipendenti dalla condotta del datore di lavoro, senza però provvedere a costituire formalmente in mora quest'ultimo, non potendo riconoscersi alcuna efficacia, a tale scopo, alla mera iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, contenente la richiesta di essere inserito negli elenchi stagionali per ottenere la precedenza nelle successive assunzioni a tempo determinato).

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, le circostanze idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato (il cui onere probatorio grava, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, sul datore di lavoro) devono essere ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione del termine e devono rivestire i caratteri della contingenza e della imprevedibilità, tenendo presente, con riguardo a quest'ultima (da accertarsi alla stregua del criterio della diligenza media osservabile dall'imprenditore), che deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l' "id quod plerumque accidit". (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità dell'apposizione del termine di proroga al contratto a termine, con la conseguente trasformazione in contratto a tempo indeterminato, sul presupposto della congruità e logicità della relativa motivazione con cui erano state esaminate le risultanze processuali, dalle quali non era emerso in modo chiaro il supposto collegamento delle manifestazioni autunnali indicate dalla datrice di lavoro con l'incremento della specifica attività lavorativa dell'azienda, apprezzandosi, altresì, l'irrilevanza delle circostanze di fatto addotte in sede di prova orale, il cui accertamento non avrebbe comunque comportato la dimostrazione dell'imprevedibilità degli eventi capaci di legittimare la proroga).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2006, n. 24886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24886
Data del deposito : 23 novembre 2006

Testo completo