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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 25.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.3.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1328 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], titolare della omonima azienda Parte_1
agricola, (c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in calce al CodiceFiscale_1
ricorso dall'avv. Alfonso Landi, presso lo studio del quale, in Battipaglia, alla via Gen.
Gonzaga, n. 81, è elettivamente domiciliato;
PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti dall'Avv. Francesco Bove e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi
n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto;
PEC: t Email_2
1 Resistente
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Responsabile Atti Introduttivi del , Avv. Angelo Lopatriello, con sede Controparte_4
legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, rapp.ta e difesa nel presente giudizio in forza di procura in atti dall'Avv. Laura Romano con studio in Roma Via Claudio Monteverdi n. 20, dove è
anche elettivamente domiciliata;
PEC: Email_3
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (Opposizione ad iscrizione ipotecaria).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 4.3.2024, agiva nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
CP_
e dell' , deducendo l'illegittimità della iscrizione ipotecaria n.
[...]
10020221460000298003, notificatagli in data 24.1.2024, per un valore complessivo pari ad
€ 33.947,64 relativa, tra l'altro, a tre avvisi di addebito per debiti contributivi per i quali,
unicamente, il esperiva opposizione dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Pt_1
Salerno; nella specie, l'impugnativa riguardava esclusivamente i seguenti titoli:
– Avviso di Addebito n. 40020130005386641000, relativo al mancato versamento del contributo Invalidità, Vecchiaia e Superstiti nelle annualità 2010 e 2012, Parte_2
avente ad oggetto l'importo complessivo, comprensivo di “somme aggiunte” e spese di notifica di € 10.647,84;
– Avviso di Addebito n. 40020140003764376000 relativo al mancato versamento del contributo Invalidità, Vecchiaia e Superstiti di Coltivatori Diretti nelle annualità 2011 e 2013,
avente ad oggetto l'importo complessivo, comprensivo di “somme aggiunte” e spese di notifica di € 10.719,41;
2 – Avviso di Addebito n. 40020160007451384000, relativo al mancato versamento del contributo Invalidità, Vecchiaia e Superstiti di nell'annualità 2015, avente Parte_2
ad oggetto l'importo complessivo, comprensivo di “somme aggiunte” e spese di notifica di €
10.719,41.
In particolare, il ricorrente deduceva:
- la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa previa notifica del preavviso di iscrizione;
- la nullità dell'iscrizione anche la mancata notifica dei titoli esecutivi presupposti;
- l'infondatezza della pretesa, essendo i contributi stati regolarmente versati dal sig.
ra i dieci e i quindici anni antecedenti alla notifica;
Parte_1
- il difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, in quanto alla comunicazione non risultavano allegati gli atti prodromici richiamati all'interno dell'iscrizione ipotecaria, né veniva fatta menzione dell'autorità incaricata di valutare un'eventuale opposizione, dei termini di decadenza per l'esercizio della relativa azione e delle modalità di calcolo;
- l'intervenuta prescrizione e decadenza dalla riscossione dei crediti sotto diversi aspetti;
- la mancanza di legittimazione dell' ad emettere cartelle Controparte_3
di pagamento e avvisi di intimazione, in quanto gli importi riportati ed elencati erano riferibili a ruoli esattoriali iscritti nel Bilancio Equitalia Servizio Riscossione Spa alla data del 30
giugno 2017, laddove detta società allo stato risulta essere stata cancellata con provvedimento di cui all'art. 1 D.L. n. 193/2016 convertito in Legge 01 dicembre 2016 n.
225;
- la temerarietà, malafede e/o negligenza del comportamento adottato dall'Ente, meritevole di essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c.
Sulla scorta di tali argomentazioni, e insistendo per la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, la parte concludeva nei sensi che seguono: <1) annullare e/o
revocare, ovvero dichiarare nulle e prive di qualsivoglia effetto giuridico, la comunicazione
3 e l'iscrizione ipotecaria impugnate, nonché gli atti alle stesse propedeutici e consequenziali
per le motivazioni ampiamente esposte nella narrativa dell'atto;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento degli
avvisi di addebito indicati nella comunicazione ed impugnati;
3) in via gradata, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza degli avvisi di addebito
indicati nella comunicazione ed impugnati. Vinte le spese>>.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 22.7.2024 si costituiva in giudizio l , che deduceva la propria estraneità Controparte_5
rispetto alla presunta mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 10020221460000298003, in quanto attività di competenza dall'Ente
Impositore.
D'altro canto, deduceva la regolarità della notifica, come tale valida a interrompere i termini di prescrizione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
1007620220000033800 – relativa agli avvisi di addebito nn. 40020130005386641000,
40020140003764376000 e 40020160007451384000, avvenuta in data 15.06.2022 a mezzo pec;
aggiungeva di aver provveduto anche alla notifica dell'avviso di intimazione n.
10020229001188135000 – relativo all'avviso di addebito n. 40020160007451384000 in data
07.05.2022 a mezzo pec.
Precisava che in ogni caso era da considerarsi l'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) addizionato dal legislatore del comma 4 bis che, alla lettera b), prorogava di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie,
fino alla data del 31 dicembre 2021.
Eccepiva in ogni caso la assoluta infondatezza delle eccezioni circa il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nonché di quelle in merito al difetto di legittimazione alla riscossione da parte dell' , in quanto essa era subentrata, a titolo universale, nei CP_6
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e
4 assumeva la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Si opponeva alla richiesta di controparte di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc per l'assoluta estraneità del Concessionario in quanto Ente preposto alla riscossione del credito, cui era preclusa ogni indagine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli.
Sulle predette argomentazioni, l chiedeva al Giudice di Controparte_5
<accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione, lasciando indenne il
Concessionario da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole nell'ipotesi non creduta di
accoglimento della domanda, stante la correttezza del proprio operato, con conferma
dell'atto quivi opposto e della pretesa tributaria contestata. Con il favore delle spese di lite>>.
3. Con memoria difensiva depositata il 25.9.2024 si costituiva in giudizio l , che CP_2
deduceva in primo luogo la sussistenza delle obbligazioni, in quanto le omissioni contributive risultavano regolarmente iscritte a ruolo entro il termine di decadenza ex art. 25 del Decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e notificate entro il termine quinquennale di prescrizione.
In particolare:
- l'Avviso di Addebito nn. 40020130005386641000 veniva notificato il 25.9.2017;
- l'Avviso di Addebito nn. 40020140003764376000 veniva notificato il 3.4.2017;
- l'Avviso di Addebito nn. 40020160007451384000 veniva notificato il 25.9.2017.
Precisava che era in ogni caso da considerarsi la sospensione del computo dei termini prescrizionali dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per effetto del combinato disposto dell'articolo
4 del decreto legge 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) che conteneva una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali e dell'articolo
5 Si opponeva all'eccezione di difetto di motivazione e di violazione dell'art.7 dello Statuto del contribuente, stante l'avvenuta regolare notifica dei predetti titoli esecutivi secondo i modelli prestabiliti dalla normativa vigente.
Deduceva l'inammissibilità delle contestazioni attinenti a presunti vizi formali dell'atto impugnato atteso che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, tali doglianze avrebbero dovuto essere promosse entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, termine che non era stato rispettato, atteso che il ricorso era stato depositato soltanto in data 4.3.2024,
laddove il preavviso di ipoteca era stato notificato il 24.1.2024.
Infine, confutava l'eccezione afferente a una presunta carenza di legittimazione della società
in quanto in ogni caso le obbligazioni contributive sottostanti all'iscrizione di CP_7
ipoteca opposta erano state incorporate nei rispettivi avvisi di addebito direttamente dall'Istituto, ex articolo 30, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10, senza essere mai stati iscritti nel Bilancio Equitalia Servizi Riscossione Spa.
Per questi motivi
l chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto del CP_2
ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ed in subordine, in caso di accoglimento della domanda, dichiararsi la mancata responsabilità dell'Ente, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese;
vinte le spese e competenze di lite.
3. Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 21.3.2025, la quale veniva sostituita,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
L' e l' provvedevano a depositare le note sostitutive Controparte_3 CP_2
dell'udienza di discussione, riportandosi ai propri scritti difensivi e alle richieste ivi formulate,
di cui chiedevano l'accoglimento; parte ricorrente nulla depositava.
Il G.d.L. nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione
6 alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perché le deduzioni poste a base dell'opposizione risultano infondate.
1. Va, in primo luogo, evidenziato, con riferimento alla deduzione concernente l'asserita omissione della previa notifica al debitore della comunicazione preventiva di cui all'art. 77,
comma 2 bis, del D.P.R. n. 603 del 1973, che ha fornito Controparte_3
piena prova dell'avvenuta e regolare comunicazione al debitore di detto atto prodromico all'iscrizione della garanzia reale, versando in atti la PEC che attesta l'avvenuta consegna al debitore della comunicazione di preavviso in questione, perfezionatasi in data 15.6.2022.
Di conseguenza la deduzione oppositiva è priva di fondamento.
2. Parimenti, con riferimento alla doglianza afferente all'asserita mancata notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'odierna opposizione, va dato atto che l ha fornito piena prova, CP_2
versando agli atti le copie notificate degli AVA recanti in calce la relata attestante l'avvenuta regolare consegna dei titoli, dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione, ricompresi nell'iscrizione ipotecaria in parola, avvenuta nelle date del
7.4.2017 (AVA n. 40020140003764376000) e 25.9.2017 (AVA n. 40020130005386641000
e n. 40020160007451384000).
In punto di diritto, in tema di regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e degli
Avvisi di addebito, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare i seguenti condivisibili principi:
a) in tema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non soltanto la notifica della cartella di pagamento può essere pacificamente eseguita, ai sensi dell'art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anzi, in tale ipotesi trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
7 890 del 1982 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata,
introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024 e, precedentemente, Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/4/2019)
b) la Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 4160 del
2022 e n. 1686 del 2023);
c) ed, inoltre, “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica
sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246; Sez. Trib., 4 luglio 2014, n.
15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonchè, in fattispecie analoga, 30 settembre 2011, n. 20027,
dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod.
civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, “spettando al destinatario l'onere eventuale di provare
8 che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza);
d) secondo Cass n. 9246/2015, poi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
e) con specifico riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il rapporto di convivenza,
almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è
sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24
settembre 2015, n. 18951);
f) per quanto riguarda, poi, la possibilità di notificare un atto mediante PEC va premesso che la notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente consentita dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita,
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che
ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi,
9 si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”), nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un 'documento informatico'; a al fine, per documento informatico deve intendersi anche il documento PDF contenente l'avviso di addebito, che non è una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo: non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo;
g) è stato affermato, poi, dalle Sezioni Unite sia che in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011
- Ministero della Giustizia - in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910
del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo
"CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), e sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620 e
Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), posto che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento,
10 l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156
c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).
Come può agevolmente rilevarsi, alla luce di tali condivisibili e consolidati principi di diritto le deduzioni difensive concernenti l'omessa notifica dei titoli posti a base dell'iscrizione ipotecaria sono prive di fondamento.
3. Ovviamente, appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che lamentano vizi formali di tali atti o che mirano a contestare il credito ormai divenuto irretrattabile a seguito del decorso del termine di 40
giorni dalla notificazione dell'atto, come, in particolare quelle concernenti:
a) la prescrizione dei crediti in data antecedente all'iscrizione a ruolo;
b) la decadenza dal potere di disporre l'iscrizione a ruolo;
c) la misura delle sanzioni applicate.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva delle cartelle – come è
avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-
esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito o la misura del credito come cristallizzata nel titolo esecutivo non opposto.
4. Quanto, poi, all'asserita prescrizione dei crediti maturatasi successivamente alla notifica dei titoli è sufficiente evidenziare che tra la notifica degli AVA – come detto avvenuta il
7.4.2017 e il 25.9.2017 – e la notifica del primo susseguente atto interruttivo risultante dagli atti, cioè il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 1007620220000033800, avvenuta, come
11 detto, il 15.6.2022, non è trascorso il quinquennio necessario a far maturare la causa estintiva (e tanto meno esso è trascorso tra il preavviso di iscrizione ipotecaria e l'iscrizione medesima).
Ciò anche con riferimento specifico all'AVA n. 40020140003764376000, che è stato notificato il 7.4.2017, occorrendo tener conto che i termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali sono rimasti sospesi per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il
31.8.2021, con tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1°
al 26 maggio 2021, a seguito dei molteplici provvedimenti legislativi emergenziali di sospensione adottati nel corso della pandemia da Covid-19, per complessivi in 492 gg.
E' del tutto evidente, in definitiva, come non si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti dei quali è stato intimato il pagamento con l'atto oggetto dell'odierna opposizione.
5. Risultano, infine, inammissibili per tardività, per omesso rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per proporre l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., le deduzioni formali nelle quali il ricorrente non solleva alcuna questione attinente alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'Ente previdenziale, ma si limita a contestare la regolarità formale del provvedimento di iscrizione ipotecaria, in particolare lamentando: - la violazione dell'art. 7 dello St. Contribuente;
- la violazione dell'art. 42 del
D.P.R. n. 600/73.
E, infatti – al di là della prima facie percepibile non conferenza delle norme invocate rispetto all'iscrizione ipotecaria de qua – va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nell'affermare che, in tema di opposizione avverso un atto esecutivo o pre-
esecutivo relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità
formale dell'atto, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi,
per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del decr. leg.vo n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che
12 prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica dell'atto e che è irrilevante la mancata indicazione del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione dell'atto, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (cfr., tra le molte,
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018, a mente della quale: <In tema di
opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito
al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria
competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti
esecutivi>> e, nello stesso senso, Cass. n. 16757/2019).
Palesemente tardiva, dunque, è da ritenersi l'odierna opposizione nella parte in cui deduce vizi formali attinenti all'atto impugnato, essendo stata proposta il 4.3.2024 ben oltre la scadenza del termine di 20 giorni dalla data in cui l'opponente ha ricevuto la notifica dell'iscrizione ipotecaria (24.1.2024).
6. Del tutto priva di fondamento, infine, si profila la deduzione concernente il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva da parte dell' , ove Controparte_3
si consideri che, per un verso, la notifica degli avvisi di addebito è stata curata direttamente dall' , ai sensi dell'art. 30, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10 CP_2
e, per altro verso, è ex lege subentrata, a titolo Controparte_3
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
Equitalia.
7. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore di ciascuno dei
13 resistenti delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1328 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di e , in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., Controparte_8 CP_2
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 14.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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12 del Dlgs 159/2015, richiamata nell'articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020.