Articolo 37 della Legge 20 maggio 1982, n. 270
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Versione
2 agosto 1982
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Versione
4 dicembre 1986
Art. 37. (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980)

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nello anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) la Corte Costituzionale (in s.s. relativa alla G.U 3/12/1986 n. 57) ha dichiarato L'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 nella parte in cui non prevede l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81, e inoltre nella parte in cui non consente ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982 .
Entrata in vigore il 4 dicembre 1986
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